Articolo 52 della Legge 23 luglio 2009, n. 99
Articolo 51Articolo 53
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15 agosto 2009
Art. 52. (SACE Spa) 1. Al fine di ottimizzare l'efficienza dell'attivita' della societa' SACE Spa a sostegno dell' internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitivita' rispetto agli altri organismi che operano con le stesse finalita' sui mercati internazionali, il Governo e' delegato ad adottare, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) separazione tra le attivita' che la societa' SACE Spa svolge a condizioni di mercato dall'attivita' che, avendo ad oggetto rischi non di mercato, beneficia della garanzia dello Stato secondo la normativa vigente;
b) possibilita' che le due attivita' di cui alla lettera a) siano esercitate da organismi diversi, determinandone la costituzione e i rapporti;
c) possibilita' che all'organismo destinato a svolgere l'attivita' a condizioni di mercato partecipino anche soggetti interessati all'attivita' o all'investimento purche' non in evidente conflitto di interessi;
d) previsione, nell'ambito della separazione delle attivita' della societa', e anche nelle ipotesi di cui alla lettera a), di opportune forme di trasparenza, ed eventuali procedure di verifica e controllo indipendente, delle attivita' svolte sia dal suddetto organismo che dalle imprese assicurate.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 15 agosto 2009