CASS
Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/09/2024, n. 34492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34492 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ND CA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
udito il Sostituto Procuratore PERLA LORI, che, riportandosi alla requisitoria già depositata, ha concluso per l'inammissibilità dkricorso. udito il difensore: L'avvocato RUGGIO FIORINO espone i motivi di gravame ed insiste nell'accoglimento del ricorso z (/' Penale Sent. Sez. 5 Num. 34492 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 14/06/2024 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la decisione del Tribunale di Vicenza, che aveva condannato RI SI alla pena di anni uno e mesi sette di reclusione per il reato di cui all'art. 497 ter cod.pen., in relazione al possesso di una serie di segni distintivi contraffatti, specificatamente indicati in rubrica, riferiti a forze di polizia varie, assolvendolo per le condotte analiticamente indicate in dispositivo. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. Florino Ruggio, affidando le proprie censure ad un unico articolato motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui si duole di vizio di motivazione, altresì contestando, ex art.606 comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l'omessa assunzione di una prova decisiva, con riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruttoria. In particolare, la difesa osserva che la Corte territoriale, con motivazione del tutto carente rispetto a quanto dedotto e richiesto con atto d'appello, si sarebbe limitata a reiterare la valutazione di attendibilità dei testi dell'accusa e, in particolare, del 1) De GR - non considerando l'obbligo di denuncia gravante, ex art. 361 cod. pen., in capo a quest'ultimo, in quanto pubblico ufficiale;
2) Marano, che ha denunciato il falso in udienza;
3) del Piccolo. Nessuna replica, da parte della Corte territoriale, sarebbe stata fornita in merito alla richiesta di acquisizione delle "videofonoregistrazioni" che attesterebbero gli abusi subiti dall'imputato - arrestato col pretesto dell'accusa per il reato di cui all'art. 497 ter cod. pen., al solo scopo di dissuaderlo dalla sua azione di attiva denuncia relativa a una vicenda giudiziaria -diversa da quella de quo- che lo vedeva coinvolto. Con un mero processo alle intenzioni, la Corte territoriale avrebbe affermato che l'imputato, utilizzando una carta d'identità con fotografia che lo ritraeva in divisa delle forze di polizia, avrebbe voluto apparire per ciò che non era. In tal modo, si è valorizzato un elemento (l'utilizzo di carta d'identità) che neppure è ricompreso nel capo d'imputazione e di cui gli stessi giudici del merito hanno escluso qualsivoglia rilevanza penale. Si contesta, inoltre, l'omessa replica alle molteplici deduzioni difensive mirate a dimostrare l'effettivo ruolo svolto dall'imputato nell'ambito della polizia giudiziaria, su incarico del Giudice di Pace di Rho, e nel Corpo militare ausiliario della Croce Rossa, su incarico dell'allora Presidente della Repubblica e, più in generale, nelle istituzioni della Repubblica come "agente sotto copertura". Denuncia, infine, l'omesso esame dei motivi aggiunti, nei quali si dava conto degli accadimenti in Procura e della persecuzione giudiziaria ai suoi danni a opera delle Procura della Repubblica di Vicenza. 1 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Perla Lori, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso;
b) due memorie nell'interesse del ricorrente. 4. All'udienza si è svolta la trattazione orale del processo. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Innanzitutto, occorre ribadire che è inammissibile il ricorso per cassazione che si sviluppi mediante un'esposizione disordinata e generica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata, senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (v., di recente, Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, dep. 2024, Vaccaro, Rv. 285800 - 01). Nel caso di specie, il ricorso indugia, innanzitutto, su profili relativi al presunto contesto di persecuzione in danno dell'imputato del tutto estranei al thema decidendum - proprio a tali aspetti si riferisce la richiesta di rinnovazione istruttoria, razionalmente disattesa dai giudici di merito alla luce dei restanti elementi acquisiti - per poi trascorrere in critiche che, in termini del tutto confusi, aspirano ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità. Al riguardo, deve ribadirsi (v., ad es., Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021, Guastella, n.m.) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al 2 significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). Del tutto generica è la deduzione dei ruoli che il ricorrente avrebbe svolto, posto che l'atto di impugnazione omette qualunque puntuale correlazione con gli specifici fatti attribuiti al SI. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 14/06/2024 Il consigliere estensore Il presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
udito il Sostituto Procuratore PERLA LORI, che, riportandosi alla requisitoria già depositata, ha concluso per l'inammissibilità dkricorso. udito il difensore: L'avvocato RUGGIO FIORINO espone i motivi di gravame ed insiste nell'accoglimento del ricorso z (/' Penale Sent. Sez. 5 Num. 34492 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 14/06/2024 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la decisione del Tribunale di Vicenza, che aveva condannato RI SI alla pena di anni uno e mesi sette di reclusione per il reato di cui all'art. 497 ter cod.pen., in relazione al possesso di una serie di segni distintivi contraffatti, specificatamente indicati in rubrica, riferiti a forze di polizia varie, assolvendolo per le condotte analiticamente indicate in dispositivo. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. Florino Ruggio, affidando le proprie censure ad un unico articolato motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui si duole di vizio di motivazione, altresì contestando, ex art.606 comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l'omessa assunzione di una prova decisiva, con riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruttoria. In particolare, la difesa osserva che la Corte territoriale, con motivazione del tutto carente rispetto a quanto dedotto e richiesto con atto d'appello, si sarebbe limitata a reiterare la valutazione di attendibilità dei testi dell'accusa e, in particolare, del 1) De GR - non considerando l'obbligo di denuncia gravante, ex art. 361 cod. pen., in capo a quest'ultimo, in quanto pubblico ufficiale;
2) Marano, che ha denunciato il falso in udienza;
3) del Piccolo. Nessuna replica, da parte della Corte territoriale, sarebbe stata fornita in merito alla richiesta di acquisizione delle "videofonoregistrazioni" che attesterebbero gli abusi subiti dall'imputato - arrestato col pretesto dell'accusa per il reato di cui all'art. 497 ter cod. pen., al solo scopo di dissuaderlo dalla sua azione di attiva denuncia relativa a una vicenda giudiziaria -diversa da quella de quo- che lo vedeva coinvolto. Con un mero processo alle intenzioni, la Corte territoriale avrebbe affermato che l'imputato, utilizzando una carta d'identità con fotografia che lo ritraeva in divisa delle forze di polizia, avrebbe voluto apparire per ciò che non era. In tal modo, si è valorizzato un elemento (l'utilizzo di carta d'identità) che neppure è ricompreso nel capo d'imputazione e di cui gli stessi giudici del merito hanno escluso qualsivoglia rilevanza penale. Si contesta, inoltre, l'omessa replica alle molteplici deduzioni difensive mirate a dimostrare l'effettivo ruolo svolto dall'imputato nell'ambito della polizia giudiziaria, su incarico del Giudice di Pace di Rho, e nel Corpo militare ausiliario della Croce Rossa, su incarico dell'allora Presidente della Repubblica e, più in generale, nelle istituzioni della Repubblica come "agente sotto copertura". Denuncia, infine, l'omesso esame dei motivi aggiunti, nei quali si dava conto degli accadimenti in Procura e della persecuzione giudiziaria ai suoi danni a opera delle Procura della Repubblica di Vicenza. 1 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Perla Lori, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso;
b) due memorie nell'interesse del ricorrente. 4. All'udienza si è svolta la trattazione orale del processo. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Innanzitutto, occorre ribadire che è inammissibile il ricorso per cassazione che si sviluppi mediante un'esposizione disordinata e generica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata, senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (v., di recente, Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, dep. 2024, Vaccaro, Rv. 285800 - 01). Nel caso di specie, il ricorso indugia, innanzitutto, su profili relativi al presunto contesto di persecuzione in danno dell'imputato del tutto estranei al thema decidendum - proprio a tali aspetti si riferisce la richiesta di rinnovazione istruttoria, razionalmente disattesa dai giudici di merito alla luce dei restanti elementi acquisiti - per poi trascorrere in critiche che, in termini del tutto confusi, aspirano ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità. Al riguardo, deve ribadirsi (v., ad es., Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021, Guastella, n.m.) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al 2 significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). Del tutto generica è la deduzione dei ruoli che il ricorrente avrebbe svolto, posto che l'atto di impugnazione omette qualunque puntuale correlazione con gli specifici fatti attribuiti al SI. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 14/06/2024 Il consigliere estensore Il presidente