Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/06/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1642/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a MALVITO (CS) in [...] Parte_1 C.F._1
18/01/1969, rappresentata e difesa dall'avv. AVERSA ANGELA , giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
, C.F. , parte nata a FIRMO (CS) in [...] Controparte_1 C.F._2 18/10/1971, rappresentata e difesa dall'avv. MARTINO ANTONIO, giusta procura in ati, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO in Sede
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in Cancelleria in data 29/08/2024 ha Parte_1 introdotto il presente procedimento di divorzio contenzioso nei confronti della moglie
. Controparte_1 Le parti hanno contratto matrimonio civile in Malvito in data 15/10/2011. Dalla loro unione non sono nati figli. Con sentenza del 15/12/2020 emessa dal Tribunale di Castrovillari è stata pronunziata la separazione personale tra i coniugi. Tanto premesso, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“I) Pronunciare e così dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto da e regolarmente trascritto nel Registro dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Malvito al n.1, parte I, anno 2011. II) Nessuna richiesta di alimenti o di mantenimento l'uno neiconfronti dell'altro essendo entrambi titolari di autonomo reddito III) Sanata ogni questione economica e patrimoniale di qualunque genere e tipo con rinunzia a qualsivoglia pretesa e diritto economico-patrimoniale.”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.11.2024 si è costituito il resistente, deducendo:
- che a causa di tale volontario allontanamento da parte del marito è iniziata a sgretolarsi l'”affectio coniugalis” necessaria per l'armonico sviluppo della famiglia fino al punto di rendere ormai intollerabile ed improseguibile la convivenza;
- che il marito si è anche sottratto dall'adempiere ai suoi doveri coniugali compreso quello di provvedere ai bisogni ed al sostentamento della moglie, la quale riesce a sopravvivere solo grazie a qualche lavoro occasionale ed all'aiuto dei suoi familiari dovendo affrontare molteplici spese tra cui quelle per il proprio fabbisogno alimentare, il pagamento delle bollette per il consumo della corrente elettrica ed altre spese compresi i tributi locali per la casa in cui abita;
- che il è un bracciante agricolo regolarmente assunto a tempo indeterminato che Pt_1 ha lavorato presso diverse aziende agricole della zona, tra cui quella denominata Calipso, percependo una busta paga di circa € 1.000,00 mensili nonchè un'indennità annuale agricola. Tanto premesso, parte resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Controparte_1 ; Parte_1
2) autorizzare i coniugi a continuare a vivere separati con facoltà per ciascun coniuge di fissare la propria residenza o domicilio altrove dovunque lo riterranno anche all'estero con reciproco assenso all'espatrio;
3) disporre a carico del marito Sig. l'obbligo di corrispondere alla moglie Parte_1 Sig.ra un assegno divorzile pari a € 300.00 ( euro trecento/00) mensili Controparte_1 per il suo mantenimento da versare nei primi cinque giorni di ogni mese rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita. Il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio.” All'udienza di prima comparizione le parti hanno concordemente richiesto rinvio per bonario componimento. All'udienza del 28.3.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i difensori hanno chiesto la decisione della causa, depositano l'accordo sottoscritto dai coniugi sulle condizioni di divorzio, nonché la loro dichiarazione sottoscritta di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni dell'accordo tra loro intercorso. La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione con acquisizione del parere del P.M.. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione n.° 1045/2020 di questo Tribunale del 15/12/2020 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, con la scrittura versata in atti le parti hanno concordato le seguenti pattuizioni: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto Pag. 3 di 3
dai coniugi e con le dovute annotazioni di legge;
II) Parte_1 Controparte_1 autorizzare i coniugi a continuare a vivere separati con facoltà per ciascun coniuge di fissare la propria residenza o domicilio altrove dovunque lo riterranno anche all'estero con reciproco assenso all'espatrio; II) le parti rinunciano reciprocamente l'una al mantenimento in favore dell'altra. IV) compensazione delle spese di lite.”. Il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, ritualmente espressi, e pertanto deve pronunciarsi il solo scioglimento del matrimonio intercorso tra le parti. In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA lo SCIOGLIMENTO del MATRIMONIO celebrato in Malvito in data 15/10/2011 TRA e , come sopra Parte_1 Controparte_1 generalizzati (atto n.° 1, parte 1 , reg atti matrimonio anno 2011); B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C. DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, IN CONFORMITÀ degli ACCORDI raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
D. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 27.6.2025. Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò