Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/03/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
n.263/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dell'avv. DE NICOLO ANTONIO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 04/03/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel merito deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto il difensore della parte ricorrente ha dato atto in data odierna a verbale dell'intervenuto pagamento in favore del proprio assistito della prestazione rivendicata
(pagamento del TFR a carico del Fondo Tesoreria) da parte dell' nelle more del presente giudizio. CP_1
Tuttavia, dall'esame degli atti prodotti dalle parti si evince che l' convenuto ha ottemperato tardivamente soltanto nelle CP_2 more del presente giudizio alla sua obbligazione.
1
“Nelle controversie di lavoro, la pendenza della lite si determina con il deposito del ricorso introduttivo nella cancelleria del giudice, instaurandosi in questo momento un rapporto tra due dei tre soggetti tra i quali si svolge il giudizio” (Cass., sez. un.,
11/05/1992, n. 5597). In altri termini, con il deposito del ricorso si instaura il rapporto processuale soltanto tra due dei tre soggetti tra i quali si deve svolgere il giudizio, cioè tra la parte ricorrente ed il giudice;
mentre esclusivamente dalla data di notificazione del ricorso e del correlato decreto di fissazione d'udienza, si attua il contraddittorio nei confronti della parte resistente (Nelle controversie di lavoro “la pendenza della lite è determinata non dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, come nel rito ordinario, ma dal deposito di tale atto, la cui notifica, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza
- art. 415, 4° comma, c.p.c. - assolve la funzione dell'instaurazione del contraddittorio” Cass., 28/10/1989, n.
4525).
Applicando il predetto principio al caso in esame, deve concludersi che, avendo adempiuto l' alla sua obbligazione CP_1 quando il contraddittorio nei propri confronti si era già instaurato, sulla condotta dell'Istituto ha influito sicuramente la pendenza della lite.
Si ritiene, inoltre, che il ritardo nell'esecuzione del pagamento della prestazione economica dovuta sia imputabile in parte all' con ogni conseguenza sotto il profilo della CP_1 regolamentazione delle spese di lite nei termini di seguito precisati.
Invero, dall'esame dell'ordinanza adottata dal G.E. in data
13/10/2017 nell'ambito del procedimento esecutivo contrassegnato con il n.335/2017 R.G.ES. si evince l'estinzione del procedimento a fronte dell'assegnazione della somma di Euro 12.824,78 (dovuta a creditore pignorante) “mediante trattenuta della somma CP_3
€ 278,00 sullo stipendio mensile netto dovuto al suddetto debitore
2 fino alla data della estinzione della cessione con la società
Santander C.B. spa (30.09.2020) e successivamente a tale data mediante trattenuta di un quinto dello stipendio netto mensile, il tutto fino alla concorrenza dell'assegnata somma come sopra liquidata”.
Ne discende che la liberatoria datata 21/06/2021, con cui la
[...]
aveva comunicato l'estinzione del proprio credito, CP_4 previa trattenuta di quanto dovuto sullo stipendio del , Parte_1
e che era stata già trasmessa all' a mezzo pec in data CP_1 anteriore al 06/07/2021, era sufficiente a comprovare l'estinzione soltanto del debito che il aveva nei suoi confronti. Parte_1
D'altra parte, la circostanza che la parte ricorrente, a fronte delle cessioni del quinto del suo stipendio, fosse ancora debitore della FUTURO S.P.A. e della SANTANDER C.B. S.P.A. all'epoca del pignoramento presso terzi eseguito da che aveva CP_3 originato la predetta procedura esecutiva contrassegnata con il n.335/2017 R.G.ES., si evince dalla dichiarazione ex art.547
c.p.c. rilasciata dall' in qualità di datore di lavoro CP_5
(debitor debitoris).
Tuttavia, è stato possibile fare chiarezza sull'effettiva posizione debitoria della parte ricorrente soltanto a fronte della richiesta di acquisizione degli atti della predetta procedura esecutiva, che è stata disposta dallo scrivente con provvedimento adottato all'esito dell'udienza del 14/05/2024.
All'esito dell'esame di tutta la documentazione e degli atti della predetta procedura esecutiva, l' , riscontrata l'effettiva CP_1 della posizione debitoria in contestazione, ha eseguito in favore della parte ricorrente il pagamento di quanto ancora spettante a titolo di TFR.
L' , dunque, ha adempiuto alla sua obbligazione prima di CP_2 attendere la definizione del giudizio una volta chiarita, previo esame dell'ulteriore documentazione acquisita nel corso del presente giudizio, l'effettiva posizione debitoria della parte ricorrente e di questo si deve tenere conto nella liquidazione
3 delle spese processuali, che vengono compensate nella misura della metà.
Pertanto, l' deve essere condannato alla rifusione in CP_2 favore della parte ricorrente della quota residua – liquidata ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (Euro 5.200,01-26.000,00) secondo valori prossimi ai minimi in ragione della modesta complessità della questione trattata e distratta come in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese processuali per la quota della metà, condannando l' a rifondere in favore della parte ricorrente la CP_1 quota residua, che liquida in complessivi Euro 950,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura dal 15%, CAP e IVA come per legge, da distrarsi nei confronti dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Trani, 04/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
4