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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2123/2023 R.G., promossa con ricorso depositato in data
17.11.2023
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dagli Avvocati DE BENEDETTI DIANA ed AZZARINI LEONELLO,
come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in Mestre (VE),
via Verdi 33
con tro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
– resistente -
rappresentata e difesa dall'Avv. CILIEGI SERGIO, da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il suo studio in via Drapperie 12 - Bologna
O G G ETTO : Impugna zi one l i cenzi am ent o c on dom an da di rei nt e grazi one .
CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
Nel merito in via principale:
1 1) Accertare e dichiarare che il licenziamento del signor è sorretto da motivo illecito Parte_1
unico e determinante;
2) Per effetto di quanto sopra, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 23/2015 applicabile ratione temporis,
condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il Controparte_1
lavoratore liquidando lui altresì una indennità per i mancati guadagni dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra e comunque in misura non inferiore a 5 mensilità.
Nel merito in via subordinata:
3) Accertare e dichiarare che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato;
4) Per effetto di quanto sopra, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 23/2015, dichiararsi estinto il rapporto di lavoro e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento di un'indennità risarcitoria non inferiore a 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
nel merito in via ulteriormente subordinata
5) Accertare e dichiarare la violazione della procedura dettata dall'art. 7 Statuto dei Lavoratori, per la tardività nella trasmissione del licenziamento;
6) Per l'effetto dichiararsi risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannarsi in persona del l.r.p.t., al pagamento di un'indennità risarcitoria Controparte_1
onnicomprensiva determinata nella misura di 1 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
In ogni caso
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a ricevere i cedolini paga relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023 unitamente a quello relativo al TFR e per l'effetto condannare la società a trasmetterli al lavoratore, eventualmente previa loro elaborazione.
Con vittoria di diritti ed onorari di causa.
Per parte resistente:
in via principale respingere tutte le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata limitare la liquidazione dell'indennità risarcitoria ad una mensilità di retribuzione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 9 D.Lgs. 23/2015;
2 in via ulteriormente subordinata limitare la liquidazione dell'indennità risarcitoria a 3
mensilità di retribuzione ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 23/2015.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente impugnava il licenziamento comminatogli per ragioni disciplinari in data
16.5.2023. Premesso di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze della società
convenuta in forza di contratto del giugno 2022 quale sosteneva CP_2
l'illegittimità del licenziamento in quanto fondato su motivo illecito nonché per insussistenza dei fatti contestati e comunque per tardività. Concludeva dunque come riportato in epigrafe.
2. La società resistente a sua volta sosteneva la legittimità del licenziamento sia dal punto di vista sostanziale che formale, evidenziando le ridotte dimensioni aziendali.
3. La causa veniva istruita mediante assunzione di alcune testimonianze e perveniva infine in decisione all'udienza odierna, previo deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § §
4. Il ricorrente venne licenziato a seguito di contestazione disciplinare (doc. 3 ric.) riferita a “rispetto dell'orario di lavoro” in relazione alle giornate del 16, 25 e 27 gennaio 2023,
nonché ad “inadempimenti contrattuali” riferiti al rapporto con i clienti/pazienti
, e Parte_2 CP_3 CP_4
4.1 Ulteriori circostanze, pur esposte nella lettera di contestazione, dichiaratamente “non sono oggetto di contestazione ….”, per cui non possono essere valorizzate in questa sede per rendere legittimo il licenziamento.
5. Sostiene il ricorrente che il licenziamento sarebbe in realtà una reazione del datore di lavoro rispetto alle sue voci critiche rispetto alle modalità di gestione della clinica decise dalla proprietà, e dunque debba ritenersi fondato su motivo illecito con conseguente nullità ex art. 2D.Lgs. 23/15. Considerato peraltro che la nullità del licenziamento si produce, sotto questo profilo, quando il motivo illecito sia unico e determinante, in linea
3 con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità si reputa che l'eventuale sussistenza di fatti astrattamente idonei a determinare il licenziamento impedisca, di fatto, il realizzarsi della fattispecie di cui all'art. 2 D.Lgs. 23/15.
6. Occorre dunque primariamente verificare se il datore di lavoro abbia o meno provato in causa la sussistenza del giustificato motivo soggettivo esposto a base del licenziamento.
7. Quanto alle contestazioni riferite al mancato rispetto dell'orario di lavoro: l'azienda ha contestato al ricorrente di non aver rispettato l'orario lavorativo nelle date del 16, 25 e 27
gennaio 2023 e nelle prime due occasioni di avere anche indicato falsamente la sua presenza al lavoro.
7.1 A tal proposito si rileva che il contratto di assunzione (doc. 1 resist.) indicava l'orario di 40 ore settimanali, ma non una precisa articolazione oraria, ed i testi hanno riferito di assenza di rigidità nell'orario del , sicché non può ritenersi inadempiente il Parte_1
comportamento consistente nel non essere stato presente in determinati orari in azienda.
Quanto alla indicazione nel file presenze di un orario lavorativo difforme da quello effettivo – ciò che risulta contestato per le giornate del 16 e 25 gennaio -, le testimoni e hanno dichiarato come dedotto dalla società che il ricorrente come Tes_1 Tes_2
gli altri dipendenti indicava in apposito file il proprio orario di lavoro, ma le stesse non hanno saputo confermare le difformità specifiche riferite alle giornate del 16 e 25
gennaio, anche considerato quanto dalle stesse dichiarato sulla generale variabilità di orario del . Parte_1
8. Quanto agli “inadempimenti contrattuali” in relazione ai rapporti con i clienti
, e : quanto al primo, si addebita al ricorrente di non avergli Parte_2 CP_3 CP_4
comunicato la variazione del piano terapeutico e fatto firmare il contratto di prestazione medica, con conseguente previsione di un rimborso di 695,00 allo stesso;
quanto alla seconda, di averla aggredita verbalmente nel corso di una telefonata ed aver danneggiato il cordless aziendale lanciandolo, nonché di non averle fatto firmare il contratto di prestazione medica da cui la previsione di un rimborso di € 500,00; quanto al terzo, di
4 non avergli fatto firmare il contratto di prestazione medica, e di non aver concordato con lo stesso un appuntamento a fronte della sua richiesta di interruzione delle cure, così
dando luogo ad una sua richiesta di rimborso.
8.1 Le circostanze riferite ai rapporti con il cliente non sono state provate in Parte_2
giudizio.
8.2 Quanto a quelle riferite al cliente , non vi è prova della richiesta al ricorrente da CP_4
parte della società di organizzare un incontro con il cliente di fronte alla sua intenzione di interrompere le cure – circostanza specificamente contesta al ricorrente -; inoltre, lo stesso come teste ha riferito di avere in primo tempo accettato – non ricorda se CP_4
sottoscrivendolo o meno – un preventivo, e di avere anche richiesto un finanziamento apponendo la propria firma al relativo modulo, ma di avere poi deciso di non sottoporsi all'intervento che gli era stato prospettato dal dott. Visto il contenuto del CP_1
contratto di prestazione medica dimesso da parte resistente sub doc. 2 resist., se ne deve dedurre che il abbia firmato proprio il relativo modulo. Con ciò, risulta in parte CP_4
non provato ed in parte smentito quanto addebitato al ricorrente.
8.3 E' stato invece accertato che il ricorrente diede della “matta” o “pazza” ad una cliente al telefono, danneggiandolo al termine della telefonata;
non è stato invece provato che la cliente in questione non avesse firmato il cd. impegno né una sua richiesta CP_1
di rimborso.
9. In conclusione, di tutto quanto addebitato al ricorrente è stata provato solo l'utilizzo di un termine inappropriato ed offensivo nei confronti di una cliente, ed il danneggiamento di un cordless, circostanze senz'altro di rilevanza disciplinare ma non così gravi da determinare da sole la rottura del vincolo fiduciario, anche considerato il contesto di aggressione verbale da parte della cliente - la teste ha riferito di aver ricevuto la Tes_1
telefonata e che la cliente inveiva verso di lei -, e l'assenza nell'occasione in questione di personale estraneo all'azienda, nonché l'unicità dell'episodio.
5 10. Per contro, alcun elemento probatorio è emerso a fondare la tesi di cui al ricorso della nullità del licenziamento in quanto fondato su motivo illecito unico e determinante.
11. Da quanto fin qui argomentato si deve concludere, in ordine alle conseguenze dell'illegittimità del licenziamento, per l'applicabilità della previsione di cui all'art. 9
D.Lgs. 23/15 in combinato disposto con quella di cui all'art. 3, co. 1 del medesimo decreto – sono invero pacifiche le ridotte dimensioni aziendali - per cui, accertata la risoluzione del rapporto al 16.5.2023, la società convenuta va condannata a risarcire al ricorrente il danno corrispondendogli indennità pari a 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, importo – pari al minimo di legge -
ritenuto congruo considerata l'anzianità aziendale inferiore ad un anno e l'esistenza comunque di fatti disciplinarmente rilevanti.
12. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, dichiarata l'illegittimità del licenziamento, accerta la risoluzione del rapporto al 16.5.2023 e condanna la società convenuta a risarcire al ricorrente il danno corrispondendogli indennità pari a 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT
ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal licenziamento al saldo..
Condanna altresì parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.800,00, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale nonchè al rimborso delle spese di contributo unificato di € 259,00.
Venezia, 07/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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