Articolo 244 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 243Articolo 217 bis
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30 giugno 2015
Art. 244. Decadenza e revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione 1. La decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione e' disposta nei casi previsti dall'articolo 240, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 240, commi 2, 3, ((3-bis,)) 4, 5 e 6, e 241, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione.
2. La revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione e' disposta nei casi previsti dall'articolo 242, comma 1. Si applicano le disposizioni ((di cui all'articolo 242, commi 3, 4, 5, 6 e 7)) , intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di riassicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che e' autorizzata ad operare in stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo restando che l'efficacia dei provvedimenti adottati e' limitata alla medesima sede secondaria. Quando l'autorita' di vigilanza dell'impresa di riassicurazione ha disposto la decadenza o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' riassicurative, analogo provvedimento e' adottato nei confronti della sede secondaria.
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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