Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/2008, n. 18603
CASS
Sentenza 7 luglio 2008

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la separata proposizione della domanda per l'accertamento di un diritto di credito e di quella successiva per la determinazione del "quantum debeatur" dà luogo a giudizi diversi ed autonomi, e la relativa scissione dei due momenti processuali è conseguenza di una scelta rimessa all'esclusiva ed insindacabile volontà della parte. Pertanto, all'interno di ciascuno dei due giudizi deve essere individuato l'atto conclusivo e, con esso, il "dies a quo" di decorrenza del termine semestrale per la proposizione della domanda di equa riparazione, restando dunque escluso che il suddetto termine, in relazione al primo giudizio, resti inoperante ed inizi a decorrere solo dal momento in cui la decisione del secondo giudizio sia divenuta definitiva.

Commentario1

  • 1Sulla durata ragionevole del processo amministrativo (legge Pinto)
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 14 febbraio 2009

    Durata ragionevole del processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Considerazione unitaria rispetto alla cognizione – Esclusione – Autonomia dei due giudizi – Conseguenze Il giudizio di cognizione avanti al giudice amministrativo e quello conseguente di ottemperanza non costituiscono – nonostante le differenze con la ricostruzione dualistica propria del processo civile di cognizione rispetto al processo esecutivo – fasi di un unico iter procedimentale, senza soluzione di continuità, ai fini della domanda di equa riparazione, proposta ex artt.2 e 4 legge n.89 del 2001 e 6 CEDU; da tale reciproca autonomia consegue la decadenza dalla domanda di indennizzo, per violazione della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/2008, n. 18603
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18603
Data del deposito : 7 luglio 2008

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