Sentenza 7 luglio 2008
Massime • 1
In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la separata proposizione della domanda per l'accertamento di un diritto di credito e di quella successiva per la determinazione del "quantum debeatur" dà luogo a giudizi diversi ed autonomi, e la relativa scissione dei due momenti processuali è conseguenza di una scelta rimessa all'esclusiva ed insindacabile volontà della parte. Pertanto, all'interno di ciascuno dei due giudizi deve essere individuato l'atto conclusivo e, con esso, il "dies a quo" di decorrenza del termine semestrale per la proposizione della domanda di equa riparazione, restando dunque escluso che il suddetto termine, in relazione al primo giudizio, resti inoperante ed inizi a decorrere solo dal momento in cui la decisione del secondo giudizio sia divenuta definitiva.
Commentario • 1
- 1. Sulla durata ragionevole del processo amministrativo (legge Pinto)Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 14 febbraio 2009
Durata ragionevole del processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Considerazione unitaria rispetto alla cognizione – Esclusione – Autonomia dei due giudizi – Conseguenze Il giudizio di cognizione avanti al giudice amministrativo e quello conseguente di ottemperanza non costituiscono – nonostante le differenze con la ricostruzione dualistica propria del processo civile di cognizione rispetto al processo esecutivo – fasi di un unico iter procedimentale, senza soluzione di continuità, ai fini della domanda di equa riparazione, proposta ex artt.2 e 4 legge n.89 del 2001 e 6 CEDU; da tale reciproca autonomia consegue la decadenza dalla domanda di indennizzo, per violazione della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/2008, n. 18603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18603 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere -
Dott. FITTIPALDI Onofrio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
DD IL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SISTINA 121, presso l'avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, depositato il 14/03/05;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 20/05/2008 dal Consigliere Dott. BERNABAI Renato;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni, che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte d'appello di Roma DD EN chiedeva l'equa riparazione del danno sofferto per la violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea 4 Novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata con L. 4 Novembre 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole del processo da lei instaurato dinanzi al giudice del lavoro di nola per il riconoscimento dei benefici dovuti agli invalidi civili. Esponeva che il processo di appello in punto an debeatur, proposto con ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli, depositato il 28 Dicembre 1996, era stato deciso quattro anni dopo, con sentenza emessa all'udienza del 17 novembre 2000 e depositata il 9 gennaio 2001;
laddove il successivo processo per la determinazione del quantum debeatur, promosso con ricorso depositato il 22 marzo 2001, era tuttora pendente.
Con decreto 31 Gennaio - 14 Marzo 2005 la Corte d'appello di Roma rigettava il ricorso, compensando tra le parti le spese processuali. Motivava che, contrariamente alla ricostruzione unitaria offerta dalla Naddeo, i due processi - rispettivamente sull'an e sul quantum debeatur - dovevano essere valutati separatamente: con la conseguenza che, per il primo, la domanda di equa riparazione era preclusa per tardività L. 24 marzo 2001, n. 89, ex art. 4; mentre, nessuna violazione rispetto al termine ragionevole ordinario di tre anni era ravvisabile, allo stato, per il secondo processo. Avverso la decisione proponeva ricorso per cassazione della Naddeo, deducendo:
1) la violazione di legge e il vizio di motivazione nell'omesso accertamento del danno non patrimoniale, che era invece in re ipsa, quale diretta conseguenza delle lungaggini processuali: come più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo;
2) l'inosservanza della Convenzione europea, dato che il processo doveva intendersi definito solo quando vi fosse l'effettiva soddisfazione del diritto, e nella specie era stato necessario proporre una seconda domanda tendente alla quantificazione del credito, accertato solo con sentenza di condanna generica: onde, era illegittima la scissione dei due procedimenti ai fini della valutazione del termine ragionevole;
3) la violazione di legge nel ritenere non violato il termine ragionevole in un processo durato, in grado d'appello, 47 mesi: e quindi, ben più della durata canonica di un processo civile, e tanto più in materia assistenziale, caratterizzata, per la disciplina stessa del rito, da maggiore celerità;
4) la falsa applicazione di legge per contrasto con la giurisprudenza europea nell'omessa liquidazione dell'equa riparazione rapportata all'intera durata del processo, e non solo, in ipotesi, per gli anni di ritardo;
5) la violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea, per il mancato riconoscimento della somma di Euro 1.000,00, - 1.500,00, per ogni anno di durata della causa, oltre Euro 2.000,00, a titolo di bonus forfettario, in ragione della materia.
Resisteva con controricorso il Ministero della giustizia. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il nucleo centrale della ratio decidendi del decreto impugnato è il carattere non unitario dei due processi: separatamente e consecutivamente promossi per l'accertamento, dapprima, del diritto di credito (an debeatur), e poi per la liquidazione della somma (quantum debeatur). La scissione in due momenti processuali distinti - che non poteva non comportare un inevitabile prolungamento del contenzioso, è dipesa da una scelta della stessa Naddeo, che in sede di edictio actionis si era limitata a chiedere una sentenza di condanna generica - e cioè, in sostanza, il mero accertamento del diritto vantato - riservando, all'esito, la successiva iniziativa processuale per ottenere il titolo esecutivo.
Si tratta di una scelta rimessa all'esclusiva e insindacabile volontà della parte - non essendo ammissibile, al riguardo, alcun potere officioso del giudice - che comporta la reciproca autonomia dei processi, anche sotto il profilo del rispetto del termine di ragionevole durata, distintamente valutabile.
Appare quindi corretta la dichiarazione d'inammissibilità, per decadenza dall'azione di equa riparazione in ordine al primo processo, conclusosi, in grado d'appello, con sentenza depositata il 9 Gennaio 2001; dal momento che il ricorso L. 24 Marzo 2001, n. 289, ex art. 2, è stato presentato ben oltre il termine di sei mesi prescritto.
Pure corretta, nel merito, è la decisione di rigetto in ordine al secondo processo, che, al momento della domanda di riparazione non aveva ancora ecceduto il termine di durata di tre anni ritenuto ragionevole per giurisprudenza costante: non sussistendo specifiche ragioni per derogare ad esso in ragione di una particolare semplicità del caso.
Il ricorso deve essere dunque rigettato, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in Euro 600,00, per onorari, oltre le spese prenotate a debito
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2008