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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/07/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3402/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Deli Luca Presidente
Marina Righi Giudice relatore ed estensore
Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso depositato in data 16/07/2024 da:
Parte_1
con l'avv. RECH SONIA
c.f.: C.F._1
contro
CP_1
con l'avv. BERTON DONATELLA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato la ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni inerenti
1 all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore degli stessi stabilite con decreto del 5.4.2022.
All'esito della prima udienza è stata disposta ctu a mezzo del dott. . Per_1
All'udienza del 15.7.25 le parti hanno raggiunto un accordo nei termini che seguono:
vedrà il padre il martedì dall'uscita da scuola fino al mercoledì sera ore 20:00 quando il Per_2
padre la riporterà a casa della madre;
Nei periodi non scolastici il padre la prenderà all'uscita del centro estivo o, in caso di mancata frequenza dello stesso, la passerà a prendere a casa alle 12:00.
vedrà il padre a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola (o, in periodo non Per_2
scolastico, dall'uscita del centro estivo o dalle ore 9:00 in caso di mancata frequenza) alla domenica alle ore 20:00.
Per quanto riguarda le vacanze o altro le parti richiamano la relazione del ctu.
Le parti si impegnano a nominare congiuntamente, come da indicazione del ctu, entro la data del
30.9.25, un Coordinatore Genitoriale che possa seguirli ed aiutarli nel momento del bisogno.
Parte ricorrente rinuncia alla domanda relativa agli arretrati.
Le parti concordano di mantenere invariate le condizioni economiche come da decreto del 2022
(assegno rivalutato ad aprile 2025 pari ad euro 358.85).
Le parti dichiarano di essere d'accordo quanto alla frequenza degli sport scelti dalla minore
(ginnastica ritmica ed equitazione).
Le parti convengono di non ostacolare eventuali vacanze all'estero organizzate dall'altro genitore insieme alla figlia, previo avviso.
Le parti sono d'accordo nell'individuare congiuntamente una baby sitter, da usare all'occorrenza,
qualora ve ne sia bisogno.
Spese legali compensate.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole
2 e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore degli stessi stabilite con decreto del 5.4.22 così provvede:
Dispone che veda il padre il martedì dall'uscita da scuola fino al mercoledì sera ore 20:00 Per_2
quando il padre la riporterà a casa della madre;
Nei periodi non scolastici il padre prenderà la minore all'uscita del centro estivo o, in caso di mancata frequenza dello stesso, la passerà a prendere a casa alle 12:00.
vedrà il padre a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola (o, in periodo non Per_2
scolastico, dall'uscita del centro estivo o dalle ore 9:00 in caso di mancata frequenza) alla domenica alle ore 20:00.
Per quanto riguarda le vacanze o altro si richiama la relazione del ctu.
Il Tribunale prende atto dell'impegno delle parti a nominare congiuntamente, come da indicazione del ctu, entro la data del 30.9.25, un Coordinatore Genitoriale che possa seguirli ed aiutarli nel momento del bisogno.
Parte ricorrente rinuncia alla domanda relativa agli arretrati.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti di mantenere invariate le condizioni economiche come da decreto del 2022 (assegno rivalutato ad aprile 2025 pari ad euro 358.85).
Le parti dichiarano di essere d'accordo quanto alla frequenza degli sport scelti dalla minore
(ginnastica ritmica ed equitazione).
Le parti convengono di non ostacolare eventuali vacanze all'estero organizzate dall'altro genitore insieme alla figlia, previo avviso.
3 Le parti sono d'accordo nell'individuare congiuntamente una baby sitter, da usare all'occorrenza,
qualora ve ne sia bisogno.
Spese legali compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 15/07/2025.
Il Presidente
Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
Marina Righi
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