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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/06/2024, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro e previdenza- dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza iscritta al n. 2551/20 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: accertamento dell'invalidità al 67%. TRA
, nata il [...] a [...] e Parte_1 residente in [...], rapp.ta e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avvocato Cesare Soriano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Caserta alla via Renella n.32 ricorrente E
, in persona Controparte_1 del suo presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi 55, rappresentato e difeso dall'avv. N. Di Ronza, giusta procura generale alle liti conferita per atto notarile resistente
, in persona del legale rapp.te p.t. Pt_2
convenuto contumace Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 29.04.2020, l'istante in epigrafe indicata Parte conveniva in giudizio innanzi a questo Giudice l e l esponendo di aver CP_2 presentato in data 15.10.2019, alla commissione sanitaria competente, domanda per l'accertamento del 67% di invalidità al fine di poter usufruire della prestazione della esenzione del ticket sanitario, con esito negativo, essendo stato riconosciuta invalida al 55%. Adiva pertanto il Tribunale di S. M. Capua Vetere al fine di accertare che l'istante è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67% con decorrenza dalla data della domanda amministrava.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda. CP_2 Parte Non si costituiva l preferendo restare contumace. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la ctu, disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione
1 dell'udienza, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante il deposito delle sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
Il Tribunale osserva. Nel merito la domanda è infondata. Il ctu nominato da questo Tribunale per l'accertamento dell'invalidità suddetta, dopo l'espletamento della visita peritale, ha depositato la perizia dalla quale emerge che la ricorrente risulta affetta da “• Esiti di papillectomia intraduttale e resezione duttale mammelle bilaterale (anno 2014) • Esiti di laparoisterectomia sub totale per fibromatosi • Ipertensione arteriosa in buon compenso • Sindrome ansioso- depressiva • Note artrosiche in Obesità (BMI 30.82)… le patologie in diagnosi determinano, complessivamente, una invalidità con percentuale del 55% dalla data del 15/10/2019, data della domanda amministrativa”. In particolare, a seguito delle contestazioni di parte ricorrente formulate con riguardo alla mancata valutazione della patologia asmatica e alla sottostimata patologia artrosica, l'ausiliario del giudice ha analizzato la nuova documentazione medica prodotta, confermando quanto già evidenziato nella perizia. In particolare, per quanto concerne la patologia dedotta come estrinseco con Org_1 esacerbazione acuta con riferimento alla spirometria del 04/12/2023, il ctu specifica che: “per la diagnosi di non è sufficiente una singola spirometria, che è un Org_1 esame di primo livello dipendente dalla collaborazione del paziente e dallo sforzo applicato durante l'espirazione massimale. Per tali motivi se dai risultati di questo esame di primo livello vi è un sospetto di asma, dovranno essere eseguiti esami di secondo livello per stilare una corretta diagnosi. Nello specifico tali esami sono: test broncodinamico di reversibilità, spirometria globale in cabina, test specifici per individuare gli allergeni responsabili dell'iperreattività bronchiale. Quanto appena elencato non è presente agli atti. Nell'esame spirometrico depositato viene indicato un generico “deficit ostruttivo di grado moderato”, ma non si specifica se di natura allergica o meno. Una broncoreattività potrebbe anche essere aspecifica o determinata da fattori infiammatori di altra natura (es virali batterici etc.); inoltre non vi è una relazione pneumologica che individua precisamente una causa allergica”: appare evidente che, come evidenziato dal ctu, la singola spirometria versata in atti che individua un deficit ostruttivo non specifica la natura allergica della patologia. D'altra parte, a ben vedere, nella relazione depositata il 6.10.2022 il consulente riporta le patologie elencate dal medico curante ma non diagnostica all'esame obiettivo la patologia allergica di cui sopra e, tenuto conto della sola documentazione predetta presente agli atti, il ctu ha ritenuto impossibile diagnosticarla.
2 Allo stesso modo, in merito al certificato cardiologico del 20/03/2023, il consulente ritiene che lo stesso confermi la cardiopatia in I classe NYHA già valutata nella perizia non emergendo dallo stesso alcun aggravamento. Infine, il consulente con riferimento alla patologia osteoarticolare ribadisce che la perizianda è affetta da una obesità lieve e da una “sfumata osteoartrosi” confermando inoltre che il BMI della ricorrente è di 30.82 atteso che “Il BMI di un individuo si ottiene dividendo il peso, in chilogrammi, per il quadrato dell'altezza, in metri. Quindi con il peso di 75kg e altezza di 156 cm, si ottiene un BMI di 30.82 che corrisponde ad una obesità lieve” (cfr. relazione peritale e depositi successivi in atti).
Alla stregua di tali valutazioni, le patologie riscontrate consentono di ritenere l'istante invalida al 55%, percentuale di invalidità non idonea al fine di poter usufruire del beneficio richiesto. Le conclusioni del ctu sono condivise da questo Giudice atteso che esse sono coerenti con le premesse esposte e la relazione é adeguatamente motivata e priva di vizi logici, e pertanto non consentono una rinnovazione delle operazioni peritali. Spese di lite compensate stante la difficoltà dell'accertamento sanitario. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell e della parte in solido e si CP_2 liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-spese compensate
-pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' e della parte in CP_2 solido. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Il giudice del Lavoro (dott.ssa Fabiana Iorio)
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, nata il [...] a [...] e Parte_1 residente in [...], rapp.ta e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avvocato Cesare Soriano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Caserta alla via Renella n.32 ricorrente E
, in persona Controparte_1 del suo presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi 55, rappresentato e difeso dall'avv. N. Di Ronza, giusta procura generale alle liti conferita per atto notarile resistente
, in persona del legale rapp.te p.t. Pt_2
convenuto contumace Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 29.04.2020, l'istante in epigrafe indicata Parte conveniva in giudizio innanzi a questo Giudice l e l esponendo di aver CP_2 presentato in data 15.10.2019, alla commissione sanitaria competente, domanda per l'accertamento del 67% di invalidità al fine di poter usufruire della prestazione della esenzione del ticket sanitario, con esito negativo, essendo stato riconosciuta invalida al 55%. Adiva pertanto il Tribunale di S. M. Capua Vetere al fine di accertare che l'istante è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67% con decorrenza dalla data della domanda amministrava.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda. CP_2 Parte Non si costituiva l preferendo restare contumace. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la ctu, disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione
1 dell'udienza, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante il deposito delle sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Il Tribunale osserva. Nel merito la domanda è infondata. Il ctu nominato da questo Tribunale per l'accertamento dell'invalidità suddetta, dopo l'espletamento della visita peritale, ha depositato la perizia dalla quale emerge che la ricorrente risulta affetta da “• Esiti di papillectomia intraduttale e resezione duttale mammelle bilaterale (anno 2014) • Esiti di laparoisterectomia sub totale per fibromatosi • Ipertensione arteriosa in buon compenso • Sindrome ansioso- depressiva • Note artrosiche in Obesità (BMI 30.82)… le patologie in diagnosi determinano, complessivamente, una invalidità con percentuale del 55% dalla data del 15/10/2019, data della domanda amministrativa”. In particolare, a seguito delle contestazioni di parte ricorrente formulate con riguardo alla mancata valutazione della patologia asmatica e alla sottostimata patologia artrosica, l'ausiliario del giudice ha analizzato la nuova documentazione medica prodotta, confermando quanto già evidenziato nella perizia. In particolare, per quanto concerne la patologia dedotta come estrinseco con Org_1 esacerbazione acuta con riferimento alla spirometria del 04/12/2023, il ctu specifica che: “per la diagnosi di non è sufficiente una singola spirometria, che è un Org_1 esame di primo livello dipendente dalla collaborazione del paziente e dallo sforzo applicato durante l'espirazione massimale. Per tali motivi se dai risultati di questo esame di primo livello vi è un sospetto di asma, dovranno essere eseguiti esami di secondo livello per stilare una corretta diagnosi. Nello specifico tali esami sono: test broncodinamico di reversibilità, spirometria globale in cabina, test specifici per individuare gli allergeni responsabili dell'iperreattività bronchiale. Quanto appena elencato non è presente agli atti. Nell'esame spirometrico depositato viene indicato un generico “deficit ostruttivo di grado moderato”, ma non si specifica se di natura allergica o meno. Una broncoreattività potrebbe anche essere aspecifica o determinata da fattori infiammatori di altra natura (es virali batterici etc.); inoltre non vi è una relazione pneumologica che individua precisamente una causa allergica”: appare evidente che, come evidenziato dal ctu, la singola spirometria versata in atti che individua un deficit ostruttivo non specifica la natura allergica della patologia. D'altra parte, a ben vedere, nella relazione depositata il 6.10.2022 il consulente riporta le patologie elencate dal medico curante ma non diagnostica all'esame obiettivo la patologia allergica di cui sopra e, tenuto conto della sola documentazione predetta presente agli atti, il ctu ha ritenuto impossibile diagnosticarla.
2 Allo stesso modo, in merito al certificato cardiologico del 20/03/2023, il consulente ritiene che lo stesso confermi la cardiopatia in I classe NYHA già valutata nella perizia non emergendo dallo stesso alcun aggravamento. Infine, il consulente con riferimento alla patologia osteoarticolare ribadisce che la perizianda è affetta da una obesità lieve e da una “sfumata osteoartrosi” confermando inoltre che il BMI della ricorrente è di 30.82 atteso che “Il BMI di un individuo si ottiene dividendo il peso, in chilogrammi, per il quadrato dell'altezza, in metri. Quindi con il peso di 75kg e altezza di 156 cm, si ottiene un BMI di 30.82 che corrisponde ad una obesità lieve” (cfr. relazione peritale e depositi successivi in atti).
Alla stregua di tali valutazioni, le patologie riscontrate consentono di ritenere l'istante invalida al 55%, percentuale di invalidità non idonea al fine di poter usufruire del beneficio richiesto. Le conclusioni del ctu sono condivise da questo Giudice atteso che esse sono coerenti con le premesse esposte e la relazione é adeguatamente motivata e priva di vizi logici, e pertanto non consentono una rinnovazione delle operazioni peritali. Spese di lite compensate stante la difficoltà dell'accertamento sanitario. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell e della parte in solido e si CP_2 liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-spese compensate
-pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' e della parte in CP_2 solido. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Il giudice del Lavoro (dott.ssa Fabiana Iorio)
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