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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/03/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2020/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MACCARONE FRANCESCO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12 novembre 2019, la sig.ra esponeva di aver Parte_2 prestato attività lavorativa come bracciante agricola alle dipendenze dell'Azienda
Agricola Salvatore Petrarca, con sede in Rombiolo. In data 3 aprile 2018, tramite il
Patronato presentava domanda di congedo di maternità per il periodo dal 14 CP_2
ottobre 2017 al 20 marzo 2018, in relazione al parto avvenuto il 20 dicembre 2017.
2. Con provvedimento del 19 dicembre 2018, l' comunicava il rigetto dell'istanza CP_1
per carenza documentale. Avverso tale decisione, la ricorrente proponeva ricorso gerarchico in data 8 aprile 2019, chiedendo il riesame del provvedimento e allegando la documentazione richiesta, tra cui le buste paga relative ai mesi di agosto e settembre
2017, nonché ulteriore documentazione probatoria.
1 3. Nel giudizio instaurato, la ricorrente chiedeva il riconoscimento del diritto all'indennità di maternità per il periodo indicato, ai sensi degli artt. 22 e 63 del D.Lgs.
26 marzo 2001, n. 151.
4. Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 dell'azione per intervenuta decadenza, nonché l'improcedibilità del ricorso per mancato esaurimento del procedimento amministrativo. Nel merito, l' evidenziava che, CP_1
dalla documentazione prodotta, risultava un numero di giornate lavorative inferiore a quello dichiarato nel ricorso. In particolare, alla data del 30 settembre 2017, risultavano lavorate 36 giornate, anziché le 52 indicate dalla ricorrente. Alla luce di tali contestazioni, l' chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
5. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 4.3.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVAZIONE
1. In via preliminare, l' ha eccepito la decadenza dell'azione giudiziale per presunta CP_1
tardività del ricorso. Tuttavia, tale eccezione non può trovare accoglimento, in quanto non conforme alle disposizioni normative applicabili e alla cronologia degli atti del procedimento.
2. L'art. 47 del D.Lgs. 151/2001 prevede che il ricorso giudiziale avverso il rigetto dell'istanza di prestazioni di maternità debba essere proposto entro il termine di un anno dalla comunicazione del provvedimento di diniego da parte dell' . Tuttavia, qualora CP_1
il lavoratore presenti un ricorso amministrativo, il termine di decadenza rimane sospeso fino alla definizione del procedimento amministrativo e riprende a decorrere a seguito della decisione dell'ente previdenziale. In assenza di una pronuncia espressa entro il termine di 90 giorni, il ricorso amministrativo si intende respinto per effetto del meccanismo del silenzio-rigetto, e da tale momento riprende il decorso del termine annuale per l'azione giudiziale.
3. Nel caso di specie, la ricorrente ha presentato domanda di congedo di maternità in data
3 aprile 2018, che è stata rigettata dall' con provvedimento del 19 dicembre 2018. CP_1
Successivamente, ha proposto ricorso amministrativo in data 8 aprile 2019. Non risultando alcuna decisione espressa da parte dell' entro il termine di 90 giorni, il CP_1
ricorso amministrativo deve ritenersi respinto per silenzio-rigetto in data 8 luglio 2019.
2 4. Conseguentemente, da tale data ha ripreso a decorrere il termine annuale per la proposizione del ricorso giudiziale, con scadenza fissata all'8 luglio 2020. Poiché il ricorso giudiziale è stato depositato in data 12 novembre 2019, risulta evidentemente tempestivo, in quanto proposto entro il termine di decadenza previsto dalla legge.
5. Alla luce di quanto esposto, l'eccezione di decadenza sollevata dall' deve essere CP_1 rigettata, risultando l'azione giudiziale validamente proposta nei termini di legge.
6. In merito alla contestazione sollevata dall' circa il numero di giornate lavorative CP_1 effettivamente maturate dalla ricorrente si precisa che l' ha eccepito che la stessa CP_1
non avrebbe raggiunto il numero minimo di giornate richieste per il riconoscimento dell'indennità di maternità. L' ha rilevato, in particolare, che dalla documentazione CP_1
prodotta risultano solo 36 giornate lavorative e non le 52 giornate indicate nel ricorso.
7. Tuttavia, tale contestazione non trova fondamento, in quanto dalla documentazione allegata al ricorso, in particolare dalle buste paga relative ai mesi di agosto e settembre
2017, emerge chiaramente che la ricorrente ha effettivamente raggiunto il numero di 52 giornate lavorative richieste dalla normativa applicabile per il riconoscimento del diritto all'indennità di maternità. Le buste paga presentate, infatti, attestano in modo incontrovertibile il numero di giornate lavorative effettuate dalla ricorrente nei mesi precedenti la data del parto, in conformità con quanto previsto dall'art. 22 e 63 del
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
8. L' , pertanto, ha errato nel ritenere che la ricorrente non avesse raggiunto il numero CP_1
minimo di giornate lavorative, non tenendo conto della documentazione prodotta, che invece attesta con certezza il raggiungimento delle 52 giornate.
9. Tuttavia, dall'estratto conto previdenziale emerge che il datore di lavoro non ha versato regolarmente i contributi previdenziali dovuti, determinando il mancato raggiungimento delle 52 settimane contributive necessarie per l'accesso all'indennità di disoccupazione.
10. Sul punto, l'articolo 2116 del Codice Civile stabilisce che il lavoratore ha diritto alle prestazioni previdenziali anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, salvo disposizioni speciali. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 376 del 1997, ha ribadito il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, sancendo che il mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro non può pregiudicare il diritto del lavoratore a ricevere le prestazioni previdenziali, a meno che la legge non preveda esplicitamente il contrario. Questo principio rafforza la tutela del lavoratore subordinato, che non deve subire le conseguenze negative di condotte illecite del datore di lavoro.
3 11. Inoltre, la Corte ha chiarito che l' deve comunque erogare la prestazione CP_1 previdenziale al lavoratore se il rapporto di lavoro è dimostrabile, lasciando poi all'ente previdenziale la possibilità di agire in rivalsa nei confronti del datore di lavoro per il recupero dei contributi omessi. In virtù del principio della automaticità delle prestazioni previdenziali, l' è tenuto a riconoscere il diritto all'indennità di maternità qualora il CP_1
rapporto di lavoro sia dimostrabile con documenti validi, come buste paga e contratti, anche in assenza di contributi versati.
12. Nel caso in esame, la ricorrente ha fornito prove idonee a dimostrare la sua attività lavorativa, mentre l' non ha provato la mancata esecuzione effettiva della CP_1 prestazione lavorativa. Pertanto, il diniego dell'indennità risulta illegittimo.
13. Alla luce delle suddette motivazione la domanda deve essere parzialmente accolta.
14. In considerazione di quanto esposto, la tesi dell' deve essere respinta, CP_1 riconoscendo pertanto alla ricorrente il diritto all'indennità di maternità per il periodo richiesto
15. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , nonché CP_1
distratte ex art. 93 c.p.c., determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ( 23.10.2022) ed in relazione alle linee guida delle liquidazioni giudiziali del Tribunale di Vibo Valentia Sezione Lavoro- Previdenza del
10.6.2021
Pqm
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona della dott.ssa Susanna Cirianni, definitivamente pronunciando, così decide: Parte
1. Accoglie il ricorso presentato da CE per come sopra motivato;
2. Dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di maternità per il parto avvenuto il 20.12.2017
3. Condanna l' al pagamento delle somme dovute, oltre interessi legali e CP_1
rivalutazione monetaria;
4. Riconosce all' la possibilità di rivalersi nei confronti della società CP_1 dell'Azienda Agricola Salvatore Petrarca per il recupero dei contributi omessi, anche mediante segnalazione all'Ispettorato del Lavoro;
4 5. Condanna l' . al pagamento dei compensi professionali liquidati in CP_1 complessivi € 2.204,00 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, 07/03/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2020/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MACCARONE FRANCESCO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12 novembre 2019, la sig.ra esponeva di aver Parte_2 prestato attività lavorativa come bracciante agricola alle dipendenze dell'Azienda
Agricola Salvatore Petrarca, con sede in Rombiolo. In data 3 aprile 2018, tramite il
Patronato presentava domanda di congedo di maternità per il periodo dal 14 CP_2
ottobre 2017 al 20 marzo 2018, in relazione al parto avvenuto il 20 dicembre 2017.
2. Con provvedimento del 19 dicembre 2018, l' comunicava il rigetto dell'istanza CP_1
per carenza documentale. Avverso tale decisione, la ricorrente proponeva ricorso gerarchico in data 8 aprile 2019, chiedendo il riesame del provvedimento e allegando la documentazione richiesta, tra cui le buste paga relative ai mesi di agosto e settembre
2017, nonché ulteriore documentazione probatoria.
1 3. Nel giudizio instaurato, la ricorrente chiedeva il riconoscimento del diritto all'indennità di maternità per il periodo indicato, ai sensi degli artt. 22 e 63 del D.Lgs.
26 marzo 2001, n. 151.
4. Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 dell'azione per intervenuta decadenza, nonché l'improcedibilità del ricorso per mancato esaurimento del procedimento amministrativo. Nel merito, l' evidenziava che, CP_1
dalla documentazione prodotta, risultava un numero di giornate lavorative inferiore a quello dichiarato nel ricorso. In particolare, alla data del 30 settembre 2017, risultavano lavorate 36 giornate, anziché le 52 indicate dalla ricorrente. Alla luce di tali contestazioni, l' chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
5. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 4.3.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVAZIONE
1. In via preliminare, l' ha eccepito la decadenza dell'azione giudiziale per presunta CP_1
tardività del ricorso. Tuttavia, tale eccezione non può trovare accoglimento, in quanto non conforme alle disposizioni normative applicabili e alla cronologia degli atti del procedimento.
2. L'art. 47 del D.Lgs. 151/2001 prevede che il ricorso giudiziale avverso il rigetto dell'istanza di prestazioni di maternità debba essere proposto entro il termine di un anno dalla comunicazione del provvedimento di diniego da parte dell' . Tuttavia, qualora CP_1
il lavoratore presenti un ricorso amministrativo, il termine di decadenza rimane sospeso fino alla definizione del procedimento amministrativo e riprende a decorrere a seguito della decisione dell'ente previdenziale. In assenza di una pronuncia espressa entro il termine di 90 giorni, il ricorso amministrativo si intende respinto per effetto del meccanismo del silenzio-rigetto, e da tale momento riprende il decorso del termine annuale per l'azione giudiziale.
3. Nel caso di specie, la ricorrente ha presentato domanda di congedo di maternità in data
3 aprile 2018, che è stata rigettata dall' con provvedimento del 19 dicembre 2018. CP_1
Successivamente, ha proposto ricorso amministrativo in data 8 aprile 2019. Non risultando alcuna decisione espressa da parte dell' entro il termine di 90 giorni, il CP_1
ricorso amministrativo deve ritenersi respinto per silenzio-rigetto in data 8 luglio 2019.
2 4. Conseguentemente, da tale data ha ripreso a decorrere il termine annuale per la proposizione del ricorso giudiziale, con scadenza fissata all'8 luglio 2020. Poiché il ricorso giudiziale è stato depositato in data 12 novembre 2019, risulta evidentemente tempestivo, in quanto proposto entro il termine di decadenza previsto dalla legge.
5. Alla luce di quanto esposto, l'eccezione di decadenza sollevata dall' deve essere CP_1 rigettata, risultando l'azione giudiziale validamente proposta nei termini di legge.
6. In merito alla contestazione sollevata dall' circa il numero di giornate lavorative CP_1 effettivamente maturate dalla ricorrente si precisa che l' ha eccepito che la stessa CP_1
non avrebbe raggiunto il numero minimo di giornate richieste per il riconoscimento dell'indennità di maternità. L' ha rilevato, in particolare, che dalla documentazione CP_1
prodotta risultano solo 36 giornate lavorative e non le 52 giornate indicate nel ricorso.
7. Tuttavia, tale contestazione non trova fondamento, in quanto dalla documentazione allegata al ricorso, in particolare dalle buste paga relative ai mesi di agosto e settembre
2017, emerge chiaramente che la ricorrente ha effettivamente raggiunto il numero di 52 giornate lavorative richieste dalla normativa applicabile per il riconoscimento del diritto all'indennità di maternità. Le buste paga presentate, infatti, attestano in modo incontrovertibile il numero di giornate lavorative effettuate dalla ricorrente nei mesi precedenti la data del parto, in conformità con quanto previsto dall'art. 22 e 63 del
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
8. L' , pertanto, ha errato nel ritenere che la ricorrente non avesse raggiunto il numero CP_1
minimo di giornate lavorative, non tenendo conto della documentazione prodotta, che invece attesta con certezza il raggiungimento delle 52 giornate.
9. Tuttavia, dall'estratto conto previdenziale emerge che il datore di lavoro non ha versato regolarmente i contributi previdenziali dovuti, determinando il mancato raggiungimento delle 52 settimane contributive necessarie per l'accesso all'indennità di disoccupazione.
10. Sul punto, l'articolo 2116 del Codice Civile stabilisce che il lavoratore ha diritto alle prestazioni previdenziali anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, salvo disposizioni speciali. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 376 del 1997, ha ribadito il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, sancendo che il mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro non può pregiudicare il diritto del lavoratore a ricevere le prestazioni previdenziali, a meno che la legge non preveda esplicitamente il contrario. Questo principio rafforza la tutela del lavoratore subordinato, che non deve subire le conseguenze negative di condotte illecite del datore di lavoro.
3 11. Inoltre, la Corte ha chiarito che l' deve comunque erogare la prestazione CP_1 previdenziale al lavoratore se il rapporto di lavoro è dimostrabile, lasciando poi all'ente previdenziale la possibilità di agire in rivalsa nei confronti del datore di lavoro per il recupero dei contributi omessi. In virtù del principio della automaticità delle prestazioni previdenziali, l' è tenuto a riconoscere il diritto all'indennità di maternità qualora il CP_1
rapporto di lavoro sia dimostrabile con documenti validi, come buste paga e contratti, anche in assenza di contributi versati.
12. Nel caso in esame, la ricorrente ha fornito prove idonee a dimostrare la sua attività lavorativa, mentre l' non ha provato la mancata esecuzione effettiva della CP_1 prestazione lavorativa. Pertanto, il diniego dell'indennità risulta illegittimo.
13. Alla luce delle suddette motivazione la domanda deve essere parzialmente accolta.
14. In considerazione di quanto esposto, la tesi dell' deve essere respinta, CP_1 riconoscendo pertanto alla ricorrente il diritto all'indennità di maternità per il periodo richiesto
15. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , nonché CP_1
distratte ex art. 93 c.p.c., determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ( 23.10.2022) ed in relazione alle linee guida delle liquidazioni giudiziali del Tribunale di Vibo Valentia Sezione Lavoro- Previdenza del
10.6.2021
Pqm
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona della dott.ssa Susanna Cirianni, definitivamente pronunciando, così decide: Parte
1. Accoglie il ricorso presentato da CE per come sopra motivato;
2. Dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di maternità per il parto avvenuto il 20.12.2017
3. Condanna l' al pagamento delle somme dovute, oltre interessi legali e CP_1
rivalutazione monetaria;
4. Riconosce all' la possibilità di rivalersi nei confronti della società CP_1 dell'Azienda Agricola Salvatore Petrarca per il recupero dei contributi omessi, anche mediante segnalazione all'Ispettorato del Lavoro;
4 5. Condanna l' . al pagamento dei compensi professionali liquidati in CP_1 complessivi € 2.204,00 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, 07/03/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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