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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/04/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 2152/2024 V.G. introdotta da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Carmelinda Cucinotta ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in
Potenza, al Viale Marconi nr. 301
e da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Carmelinda Parte_2
Cucinotta ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Potenza, al
Viale Marconi nr. 301
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso.
Alla data odierna non risulta pervenuto il parere del P.M..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 30.10.2024, e - premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Potenza il 18.12.2021 e che dalla loro unione è nata la figlia il 04.05.2017 - Per_1 hanno dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis.
Hanno, dunque, chiesto che venisse dichiarata la loro separazione consensuale alle seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2. La casa coniugale sita in Potenza, via Marrucaro 2/A, rimarrà in uso al NO nello stato di fatto in cui si trova comprensivo di tutti gli arredi e le Parte_1 suppellettili.
3. Ai fini della potestà genitoriale, la figlia minore è affidata in forma Per_1 condivisa ad entrambi i genitori ai sensi della Legge 54/2006, con collocazione privilegiata presso la madre. I genitori eserciteranno in maniera separata la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, mentre assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative ad esempio all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla cura della figlia minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa.
4. Il padre incontrerà e terrà la figlia con sé secondo queste modalità: tutte le settimane almeno due giorni, con relativo pernottamento, da concordarsi (settimanalmente) con la RA;
a settimane alterne: nel periodo di Parte_2 frequenza scolastica: il venerdì, dopo le ore 18.00, la madre porterà la figlia dal padre. Per_1 rimarrà con il padre sino al lunedi quando sarà accompagnata a scuola;
nel periodo di pausa estiva scolastica: il venerdì il padre preleverà la figlia dal centro estivo e/o dalla casa della mamma ed ivi la riaccompagnerà il lunedì; nelle vacanze natalizie: il 24, 25 e 26 dicembre ovvero il 30 e 31 dicembre nonché il 1° gennaio alternando annualmente detti periodi con la madre;
il 05 ovvero il 06 gennaio, alternando annualmente detti giorni con la madre;
nelle vacanze pasquali: il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì in Albis, alternando annualmente detti giorni con la madre;
in estate: due settimane, anche non consecutive, nei Mesi di Giugno, Luglio ed Agosto da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno precisando che, qualora la scelta della/e settimana/e effettuata da un genitore dovesse coincidere con quella effettuata dall'altro, avrà priorità nella scelta il genitore che avrà effettuato comunicazione per primo;
in ogni caso ciascun genitore comunichi all'altro il luogo di dimora vacanziera, qualora non coincidente con la propria abitazione;
ulteriori giornate di festa e ponte: i genitori si confronteranno entro il 15 settembre di ogni anno in merito al collocamento della figlia in tali ricorrenze, suddividendole tra loro in modo paritario.
5. Entrambi i genitori manifestano la loro reciproca disponibilità a variare le suddette modalità di visita, previa congrua comunicazione - garantendo in ogni caso il rispetto dei tempi di permanenza della figlia con il padre.
Al fine di realizzare e rispettare il diritto della figlia minori alla bigenitorialità legata ad una gestione civile e responsabile dei rapporti personali, il genitore collocatario si dichiara sin da ora disponibile ad assecondare ulteriori incontri del padre con la figlia oltre quelli sopra espressamente regolati, qualora fatti e circostanze lo richiedano, sempre previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di ognuno.
6. Ove possibile: entrambi i genitori concorderanno di festeggiare insieme i compleanni e gli onomastici della figlia, condividendone le spese, ovvero, in caso di disaccordo, nelle medesime occasioni, la figlia starà ad anni alterni con uno dei due genitori a pranzo sino alle ore
17.00 e con l'altro a cena sino alle ore 23.00, indipendentemente dai tempi di permanenza abituale della stessa minore con ciascun genitore;
ciascun genitore avrà facoltà di partecipare con la figlia a eventi, cerimonie e festeggiamenti afferenti i rispettivi rami familiari, anche qualora ricadano nei tempi di permanenza della minore con l'altro genitore;
ciascun genitore potrà festeggiare con la figlia i propri compleanni, onomastici, festa del papà ovvero della mamma, anche qualora ricadano nei tempi di permanenza della minore con l'altro genitore.
7. Nei periodi di convivenza con la figlia ciascun genitore sarà tenuto: a garantire la comunicazione telefonica dell'altro genitore almeno per 30 minuti ogni giorno in fasce orarie da concordarsi, in considerazione degli impegni lavorativi, in modo da evitare disagio all'altro genitore e rispettandone la privacy;
a dare comunicazione all'altro genitore, di eventuali allontanamenti dal luogo di residenza che comportino almeno un pernottamento, indicando il luogo di dimora.
8. Indipendentemente dai tempi di permanenza della figlia presso la madre o il padre: entrambi i genitori dovranno ripartire l'onere degli accompagnamenti e dei prelievi della figlia da/a scuola, attività ricreative, sportive, di doposcuola, concordando espressamente per iscritto un piano generale degli spostamenti all'inizio di ogni anno scolastico, con previsione di eventuali deroghe da comunicare all'altro genitore almeno 48 ore prima;
ogni genitore dovrà prendere parte attiva nei percorsi scolastici e formativi della figlia, informandosi delle esigenze, richieste e aspirazioni dalla stessa manifestate e partecipando alle attività didattiche che richiedono la presenza dei genitori;
ogni genitore dovrà consentire e promuovere rapporti continuativi della figlia con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
9. Tenuto conto delle attuali esigenze della figlia, del suo tempo di permanenza presso ciascun genitore, del tenore di vita goduto sinora dalla medesima e delle risorse economiche di entrambi i genitori, il NO
[...]
contribuirà al mantenimento della figlia nella misura di € 200,00 (euro duecento/00) Parte_1 da corrispondere alla RA entro il giorno diciotto (con tollerabilità di 5 giorni Parte_2 di ritardo) di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente ad ella intestato con coordinate IBAN: [...]; tale contributo sia sottoposto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. 10. I genitori contribuiranno in egual misura al pagamento delle spese del centro estivo, che sin da ora accettano di sostenere, e comunque delle spese straordinarie, tanto quelle che necessitano del preventivo accordo dei genitori quanto quelle per cui non è prevista la previa pattuizione. I genitori convengono che, eccezion fatta per le spese afferenti il centro estivo, in merito alla identificazione e classificazione delle spese ordinarie e straordinarie si farà riferimento alle indicazioni riportate dalle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, redatte dal Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia nel 2017, di seguito elencate: -SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI
MANTENIMENTO:vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
pre-scuola, dopo-scuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). -SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE (per le quali non è richiesta la previa concertazione): libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.-
SPESE EXTRA ASSEGNO NON OBBLIGATORIE (subordinate al consenso di entrambi i genitori):
1) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. 3) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5) Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. 11. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le spese straordinarie sarà dovuto dall'altro genitore entro il 28 del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la relativa richiesta con sms e/o mail (ovvero con mezzo di comunicazione similare) e sarà effettuato a mezzo bonifico bancario, previa trasmissione, se richiesti, dei relativi documenti fiscali giustificativi. 12. In alternativa, in caso sia previsto un contributo per suddette spese da parte di enti pubblici, sarà facoltà del genitore anticipatario, di richiederne il rimborso e trattenere le somme corrisposte;
In relazione alle spese straordinarie programmabili, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro con sms e/o mail (ovvero con mezzo di comunicazione similare), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. 13. Il NO si impegna a versare alla RA Parte_1 Parte_2
l'intero importo del notorio Assegno Unico ed Universale INPS per i figli a carico cui al D.Lgs.
230/2021 nonché le diverse ed ulteriori misure di sostegno familiare. 14. I ricorrenti rinunciano ad ogni forma di personale mantenimento. 15. I ricorrenti si autorizzano reciprocamente al rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro equipollente documento valido per l'espatrio anche in favore dei figli minori. 16. I ricorrenti concordano altresì che: l'autovettura modello Lancia Musa 1.4 Tg.
EM376AS attualmente di proprietà esclusiva del NO sia assegnata alla Parte_1
RA . 17. Anche al fine di meglio formalizzare quanto sopra sub 16. - anche e Parte_2 soprattutto con riferimento alle necessarie trascrizioni presso gli uffici competenti: il NO sin da ora acconsente al trasferimento della proprietà Parte_1 esclusiva del sopra citato veicolo alla RA , rinunciando ad ogni forma di Parte_2 pagamento del prezzo e/o qualsivoglia altre indennità; la RA accetta il Parte_2 trasferimento della proprietà esclusiva del sopradetto veicolo, nello stato in cui si trova e senza riserva alcuna. 18. Con salvezza delle obbligazioni assunte con il presente atto, la RA
[...] ed il NO dichiarano di essere integralmente soddisfatti delle Parte_2 Parte_1 condizioni sopra riportate e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente. 19. Le spese della presente procedura sono interamente compensate tra le parti.”.
All'udienza del 20/02/2025, in assenza dei coniugi, il difensore presente ha depositato le dichiarazioni di rinuncia alla comparazione personale ed al tentativo di conciliazione, sottoscritte da entrambi i coniugi.
Alla successiva udienza del 03/04/2025, lette le note di trattazione scritta, precedentemente autorizzata, il Tribunale ha riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate, ed hanno depositato il piano genitoriale.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse della figlia minore, a giovarsi della responsabilità congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la sua vita, la sua salute e la sua formazione, nonché al suo interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale a cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse della minore a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Potenza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso del 30/10/2024, così provvede: Parte_2
a) omologa la separazione consensuale di e , i quali Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio in Potenza, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Potenza, dell'Anno 2021, Atto nr. 156, Parte II, Serie A.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente. c) Dispone l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento presso la madre;
d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Potenza per gli adempimenti di competenza;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 03.04.2025.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni