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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 10/04/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N.________ SENT.
N. 8/2025 R.G.V.G.
N._________CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Caroppoli Presidente rel.
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, codice fiscale , nata il [...], a Parte_1 C.F._1
GUARDIAGRELE (CH), assistita e difesa dall'Avv. DANIELA IANNOTTA, codice fiscale
C.F._2
e
, codice fiscale , nato il [...], a [...] Parte_2 C.F._3
(CE), assistito e difeso dall'Avv. PIERLUCA MONACO, codice fiscale C.F._4
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di divorzio congiunto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.01.2025, premessa l'avvenuta separazione coniugale di cui al provvedimento del 18.01.2024 e l'impossibilità di ricostruire la convivenza coniugale, veniva richiesta la presente pronuncia.
Nel predetto ricorso i coniugi ed i rispettivi difensori, ai sensi degli artt. 473 – bis.51 cpc e 127 – ter cpc, hanno richiesto di sostituire l'udienza davanti al Presidente relatore con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare, avendo il P.M. in data 19.03.2025 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
Dai documenti prodotti si rileva, infatti, che i suddetti, dopo la scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai fini della separazione, non hanno più ripreso coniugale convivenza, come da dichiarazioni concordemente rese dagli interessati anche nel presente procedimento. Devono pertanto ritenersi sussistenti tutte le condizioni di legge (art. 3 della L.
898/1970 e succ. mod.), attesa anche la circostanza che il ricorso introduttivo della presente domanda
è stato proposto quando era trascorso il termine prescritto dalla legge di ininterrotta separazione, a far tempo dalla data innanzi indicata;
e tale circostanza rende evidente che tra gli interessati è ormai venuto a cessare qualsiasi elemento, anche affettivo, che possa ragionevolmente far ritenere la ripresa della futura convivenza.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo e confermati nelle note scritte depositate in data
03.03.2025, patti e condizioni che vengono di seguito riportati:
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara, ai su esposti patti e condizioni, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 13.10.1984 tra i coniugi suddetti, trascritto nel registro dei matrimoni del Comune di
Guardiagrele, anno 1984, al n. 35, Parte II, Serie A, ed ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto
Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza ai sensi di legge. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 10.04.2025
IL PRESIDENTE est.
(Dott. Michele Caroppoli)