TRIB
Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/07/2024, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 02.07.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra: , C.F.: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05.05.1963, e ivi residente in C.da Serro Alloro, elettivamente domiciliato in Messina, Via XXVII Luglio, 34, presso lo studio dell'Avv. Simona Alfarone, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RESISTENTE IN OPPOSIZIONE AD ATP
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
RICORRENTE IN POST-ATP DOPO DISSENSO
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità
All'udienza del 02.07.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n° 1056/2022 depositato in Cancelleria in data 24.03.2022 l proponeva dissenso al fascicolo CP_2
r.g. n. 1472/2018 nel quale il ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo che, trovandosi nelle condizioni di cui alle legge n° 224/1984 e successive modificazioni ed integrazioni, aveva presentato domanda ai fini del conseguimento dell' assegno ordinario di invalidità; lamentava il mancato riconoscimento della prestazione richiesta, e, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e di quello socio economico, chiedeva sentenza di accertamento del diritto con condanna dell'amministrazione convenuta, competente per legge, alla liquidazione ed alla corresponsione della prestazione.
Si costituiva parte resistente, che chiedeva il rigetto del ricorso.
Che, al fine di accertare lo status della ricorrente, veniva nominato C.T.U. il dott. . Persona_1
Espletata la C.T.U., all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda è fondata e merita pertanto, accoglimento.
Sulla base delle risultanze processuali ed in particolare della consulenza medico-legale d'ufficio redatta dal Dott. Per_2
, che allo stato degli atti non risulta minimamente infirmabile, avendo tenuto conto dello stato di salute preesistente
[...]
e presente del soggetto periziato, nonché delle sue specifiche patologie, al ricorrente deve essere riconosciuto il diritto a fruire dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza a far data 26.04.2021.
Da tale tempo, infatti, secondo quanto riferito dall'elaborato peritale, il ricorrente ha maturato il requisito sanitario per la concessione di quanto richiesto in ricorso.
Invero il C.T.U. è giunto ad affermare la sussistenza nel ricorrente dello stato di invalidità richiesto dalla legge, sulla scorta di motivate considerazioni ed argomentazioni medico-legali che non possono non essere condivise dal decidente, perché esaurienti e convincenti sotto il profilo clinico-diagnostico ed esatte sotto quello logico-valutativo.
Di conseguenza, il ricorso in opposizione deve essere rigettato.
Le spese di giudizio, oltre quelle della consulenza, liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza e pertanto, debbono essere poste a carico dell' che deve essere condannato a rifonderle al ricorrente nella CP_2
misura che appare equo determinare in €. 1.850,00, oltre iva e cpa e spese generale 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Simona Alfarone, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara il requisito sanitario del ricorrente all'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza, ad ogni effetto di legge, dal 26.04.2021;
2) condanna, altresì, l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di CP_2
consulenza medico-legale, determinate come da separato provvedimento, e delle spese giudiziali di parte ricorrente, liquidate in complessive €. 1.850,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Simona Alfarone.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 02.07.2024.
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 02.07.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra: , C.F.: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05.05.1963, e ivi residente in C.da Serro Alloro, elettivamente domiciliato in Messina, Via XXVII Luglio, 34, presso lo studio dell'Avv. Simona Alfarone, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RESISTENTE IN OPPOSIZIONE AD ATP
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
RICORRENTE IN POST-ATP DOPO DISSENSO
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità
All'udienza del 02.07.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n° 1056/2022 depositato in Cancelleria in data 24.03.2022 l proponeva dissenso al fascicolo CP_2
r.g. n. 1472/2018 nel quale il ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo che, trovandosi nelle condizioni di cui alle legge n° 224/1984 e successive modificazioni ed integrazioni, aveva presentato domanda ai fini del conseguimento dell' assegno ordinario di invalidità; lamentava il mancato riconoscimento della prestazione richiesta, e, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e di quello socio economico, chiedeva sentenza di accertamento del diritto con condanna dell'amministrazione convenuta, competente per legge, alla liquidazione ed alla corresponsione della prestazione.
Si costituiva parte resistente, che chiedeva il rigetto del ricorso.
Che, al fine di accertare lo status della ricorrente, veniva nominato C.T.U. il dott. . Persona_1
Espletata la C.T.U., all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda è fondata e merita pertanto, accoglimento.
Sulla base delle risultanze processuali ed in particolare della consulenza medico-legale d'ufficio redatta dal Dott. Per_2
, che allo stato degli atti non risulta minimamente infirmabile, avendo tenuto conto dello stato di salute preesistente
[...]
e presente del soggetto periziato, nonché delle sue specifiche patologie, al ricorrente deve essere riconosciuto il diritto a fruire dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza a far data 26.04.2021.
Da tale tempo, infatti, secondo quanto riferito dall'elaborato peritale, il ricorrente ha maturato il requisito sanitario per la concessione di quanto richiesto in ricorso.
Invero il C.T.U. è giunto ad affermare la sussistenza nel ricorrente dello stato di invalidità richiesto dalla legge, sulla scorta di motivate considerazioni ed argomentazioni medico-legali che non possono non essere condivise dal decidente, perché esaurienti e convincenti sotto il profilo clinico-diagnostico ed esatte sotto quello logico-valutativo.
Di conseguenza, il ricorso in opposizione deve essere rigettato.
Le spese di giudizio, oltre quelle della consulenza, liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza e pertanto, debbono essere poste a carico dell' che deve essere condannato a rifonderle al ricorrente nella CP_2
misura che appare equo determinare in €. 1.850,00, oltre iva e cpa e spese generale 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Simona Alfarone, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara il requisito sanitario del ricorrente all'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza, ad ogni effetto di legge, dal 26.04.2021;
2) condanna, altresì, l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di CP_2
consulenza medico-legale, determinate come da separato provvedimento, e delle spese giudiziali di parte ricorrente, liquidate in complessive €. 1.850,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Simona Alfarone.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 02.07.2024.
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA