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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/10/2025, n. 3432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3432 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 219/2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa
ER MÀ, ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 219 /2022 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to SANTOSUOSSO Parte_1
DA ER
ATTORE OPPONENTE
E rappresentato e difesso dall'avv.to DEL RE Controparte_1
ANDREA
CONVENUTO OPPOSTO
E
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
In data 19 novembre 2021 il Tribunale di Firenze emetteva decreto ingiuntivo in forza del quale intimava a di pagare a Parte_1 Controparte_1
la somma di € 196.476,93, oltre interessi e spese.
[...]
A fondamento della propria pretesa, parte ricorrente aveva dedotto che CP_3
( nella cui posizione la parte ricorrente era subentrata in forza di una serie di
[...]
operazioni societarie straordinarie) aveva dapprima acquistato da Controparte_4
in data 2.05.2007 e 7.11.2007 con due distinti atti di compravendita otto
[...]
1 immobili facenti parte del complesso alberghiero Grand Hotel PU AL, e precisamente
8 (otto) suites contraddistinte dai seguenti numeri 212, 210, 312, 310, 232, 233, 333 e 324
e che poi aveva concesso in locazione finanziaria n. 4 unità abitative facenti parte del complesso alberghiero residenziale “Golf Hotel PU AL” e precisamente le suite identificate dai numeri 212, 210, 312 e 310 alla stessa con Controparte_4
contratto n. (5)518966 del 31.10.2007 e le altre n. 4 unità abitative facenti parte del predetto complesso alberghiero e precisamente le suite identificate dai numeri 232, 233, 333 e 324 con contratto n. (5)557663 del 31.10.2007. Aveva inoltre aggiunto che con contratto n.
511116 la ricorrente aveva concesso alla anche un Controparte_4
finanziamento finalizzato. Aveva altresì rappresentato che l'altro debitore ingiunto CP_2
si era costituito garante per l'adempimento delle obbligazioni scaturente dal
[...]
contratto di locazione finanziaria n. (5)518966 e dal contratto di finanziamento finalizzato n. 511116.
Avvalsasi della clausola di cui all'art. 13 delle condizioni generali, con raccomandate a.r. in data 15.07.2011 la società ricorrente aveva comunicato la risoluzione dei contratti di leasing, nonché del contratto di finanziamento finalizzato intimando all'utilizzatrice e al garante, oltre al pagamento dei canoni scaduti, anche la restituzione dei beni immobili oggetto di leasing.
Aveva infine dedotto che era venuta a conoscenza che, in data 24.02.2009 la
[...]
aveva concesso in affitto alla il ramo d'azienda Controparte_4 Pt_1 Parte_2
costituito dall'attività alberghiera denominata “Grand Hotel PU AL” comprensivo di tutti i beni immobili in cui l'attività alberghiera veniva esercitata e, poi, in data 15.11.2010,
PU AL Gest Srl lo aveva sua volta concesso in subaffitto alla società “PU AL Re
Srl”.
Aveva poi riferito che la società utilizzatrice era stata dichiarata fallita dal Tribunale di
Roma con sentenza del 29 aprile 2016, che la società ricorrente si era insinuata al passivo come da provvedimento di ammissione del GD adottato in data 4 ottobre 2016 ma non era riuscita a recuperare la somma.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione Parte_1
, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
[...]
2 Parte opponente ha affidato le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
-carenza di legittimazione passiva in capo all'opponente in quanto aveva condotto in affitto l'azienda avendo quale proprio dante causa il Fallimento della società
[...]
e non vi è alcuna successione nelle posizioni debitorie stante l'effetto Controparte_4
purgativo delle vicende sorte a cagione del , attraverso la previsione di cui all'art. Parte_3
105, comma 4, legge fallimentare;
-non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 2560, secondo comma, c.c. che fa esclusivo riferimento alla cessione d'azienda e non all'affitto dell'azienda che era stato stipulato dall'opponente con la Curatela del in data 1 agosto 2016; Parte_4
-eccezione di prescrizione della pretesa creditoria;
- in ordine al quantum, eccezione di nullità delle clausole inerenti alle pattuizioni degli interessi di mora in quanto usurari e anatocistici.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
In particolare, parte convenuta opposta ha osservato che in altro giudizio pendente innanzi al Tribunale di Grossetto e incardinato al numero di RG 2242/2016 era stata la stessa
PU AL re Srl ad affermare di essere subentrata alla nella Controparte_4
gestione del ramo alberghiero del Golf Hotel PU AL in forza di una serie di cessioni di azienda e che dalle visure storiche della società PU AL Re Srl (c.f. ) e P.IVA_1 [...]
(c.f. ) risultava inequivocabilmente che Parte_1 P.IVA_2 Parte_1
era subentrata alla PU AL Re srl nella gestione del ramo alberghiero avente ad oggetto il Golf Hotel di in forza di una ulteriore cessione di azienda. Ha chiosato Parte_1
rappresentando che la società opponente è partecipata al 100% da PU AL Gest srl a cui la aveva per prima ceduto il ramo di azienda nel cui contratto Controparte_4
l'opponente era subentrata in forza dell'art. 2558 c.c..
pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito. CP_2
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate nelle note sostitutive ex art. 127 ter cpc, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 25 giugno 2025, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3 *****
L'opposizione proposta, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
Parte opposta-attrice in senso sostanziale ha fondato la propria pretesa creditoria sulla circostanza che la società opponente fosse solidalmente responsabile unitamente alla società debitrice principale ( d'ora in poi GAT s.r.l.) in forza Controparte_4
dell'art. 2560 c.c..
Ora, preme sottolineare che in sede monitoria negli scritti difensivi dell'odierna opposta si utilizzano le locuzioni “concesso in affitto” e “concesso in subaffitto”, la prima locuzione con riferimento al contratto intervenuto tra GAT s.r.l. e PU AL Gest s.r.l. in data 24.02.2009, la seconda con riferimento al contratto intercorso tra PU AL Gest s.r.l.
e PU AL Re s.r.l..
In sede monitoria, invero, parte opposta ha sostenuto la responsabilità solidale nelle ipotesi di cessione/affitto di ramo d'azienda.
Pertanto, la causa petendi della domanda attorea è la responsabilità solidale della società opponente in quanto divenuta cessionaria/affittuaria del ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività alberghiera già in atti indicata e ciò costituisce presupposto logico e giuridico atto a sostenere la solidarietà passiva di quest'ultima secondo l' ipotesi di accollo cumulativo ex lege di cui all'art. 2560, secondo comma, c.c..
Preme, però, precisare di non condividere la tesi attorea laddove sostiene l'applicabilità dell'art. 2560 c.c. anche alle ipotesi di affitto di ramo d'azienda.
Invero, l'art. 2560 c.c., che prevede la responsabilità per l'acquirente dell'azienda per i debiti inerenti al suo esercizio, anteriori al trasferimento, non si applica all'ipotesi dell'affitto di azienda giacché, laddove il legislatore ha inteso estendere all'affitto la disciplina dettata in tema di cessione dell'azienda, come nell'ipotesi prevista dall' art. 2558
c.c., l'ha espressamente stabilito.
In ogni caso, quanto ai contratti con cui si trasferisce la proprietà o il godimento dell'azienda, il secondo comma dell'art. 2556 c.c. stabilisce espressamente che il contratto deve obbligatoriamente essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve essere depositato presso il Registro delle imprese a cura del notaio entro trenta giorni dalla stipula affinché i terzi possano averne conoscenza.
4 La forma scritta richiesta dalla legge ad probationem opera, però, solo con riguardo alle parti contraenti che siano imprese soggette a registrazione, comportando per queste ultime limiti probatori ai fini dell'opponibilità ai terzi.
Ciò non è applicabile ai terzi, come nel nostro caso la società opposta, da parte dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite (e, quindi, può essere data anche con testimonianze e presunzioni) (Cass. 6071/1987).
Pertanto, era onere di parte opposta-attrice provare la cessione di ramo d'azienda anche in forza di elementi presuntivi, purché gravi, precisi e concordanti.
Nella presente vicenda, dalle emergenze istruttorie si ricava che vi sono stati due passaggi di trasferimenti, il primo nel febbraio 2009 da GAT s.r.l. allora in boni a PU AL Gest
s.r.l., il secondo nel novembre 2010 da PU AL Re s.r.l..
Secondo la prospettazione attorea vi sarebbe stato un terzo passaggio tra PU AL Re
s.r.l. e l'odierna società opponente Parte_1
Quanto a quest'ultima ipotesi di trasferimento, parte opposta non allega quando sarebbe intervenuto tale trasferimento, tralasciando al momento la questione di cosa sia stato trasferito ovvero la proprietà o il solo godimento del ramo d'azienda.
L'allegazione specifica del momento temporale in cui si è collocata cronologicamente tale operazione non è di poco conto, essendo dirimente per individuare la disciplina applicabile, ovvero l'art. 2558 c.c. operante anche per l'ipotesi di trasferimento, oppure l'art. 2560 c.c. valida solo per il caso di cessione di ramo d'azienda.
Come noto, il regime fissato dall'articolo 2560 del c.c. con riferimento ai debiti dell'azienda ceduta è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati ( cd. debiti puri) e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente articolo
2558 c.c., posizioni, queste, che seguono la sorte del contratto e, quindi, transitano con esso, purché non già del tutto esaurito, anche se in fase contenziosa al tempo della cessione. ( Cass. 11318/2004).
Nel caso in esame, con comunicazioni spedite con lettera raccomandata del luglio 2011era intervenuta la risoluzione dei due contratti di locazione finanziaria e del contratto di finanziamento in forza della clausola risolutiva espressa contenuta nelle condizioni generali
5 dei contratti di cui la società concedente si era avvalsa a fronte dell'inadempimento della società utilizzatrice GAT s.r.l. allora in bonis ( il fallimento interverrà con sentenza dichiarativa del 29 aprile 2016).
I contratti de quibus sono stati risolti, pertanto, dopo il trasferimento del solo godimento del ramo d'azienda nel 2010 in favore di PU AL Re s.r.l. quale sub-affittuaria.
Pertanto, quanto all'asserita operatività dell'art. 2558 c.c. al caso di specie avanzata dall'opposta in sede di comparsa conclusionale, si osserva come questa avrebbe dovuto provare anche un'ipotesi di trasferimento del godimento tra PU AL Re s.r.l. e
[...]
intervenuto prima del luglio 2011, poiché tale previsione opera solo per i Parte_1
contratti in fieri.
Si noti, poi, che la società PU AL re s.r.l., poi divenuta sia stata Controparte_5
cancellata dal registro delle imprese in data 29 aprile 2021.
Quanto, invece, alla prova dell'intervenuta cessione del ramo d'azienda, con conseguente applicabilità dell'art. 2560, comma 2, c.c. si ricava dal materiale probatorio che non è stata provata l'intervenuta cessione del ramo d'azienda tra PU AL Re s.r.l. e Parte_1
[...]
Si osserva che non può attribuirsi natura confessoria alle allegazioni operate dal difensore di altro soggetto giuridico, ovvero la società PU AL Re s.r.l. nel distinto procedimento incardinato innanzi al Tribunale di Grossetto, laddove, poi, a ben guardare, in quegli atti la difesa della società PU AL Re s.r.l. allega il trasferimento del godimento in forza di affitto di ramo d'azienda.
Ciò, peraltro, trova diretta conferma dal contratto di subaffitto di ramo d'azienda del novembre 2010, che la stessa parte opposta ha prodotto in sede monitoria.
Quanto, poi, agli elementi presuntivi addotti dall'opposta, non si ritengono dotati di gravità, precisione e concordanza. Invero, la circostanza che la società PU AL Gest s.r.l. sia stata cancellata dal registro delle imprese in data 18 aprile 2011, che PU AL Re s.r.l. poi divenuta sia stata cancellata dal registro delle imprese in data 29 Controparte_5
aprile 2021 e che sia partecipata al 100% da PU AL Gest s.r.l. Parte_1
non fanno ritenere in via univoca che abbia acquistato la proprietà Parte_1
6 del ramo d'azienda da PU AL Re s.r.l.., ovvero il presupposto fattuale da cui si fonda l'obbligazione solidale di cui all'art. 2560 c.c..
La stessa opposta in sede monitoria ha prodotto la scrittura privata autenticata del novembre 2010 con cui ha stipulato il contratto di subaffitto del ramo Parte_5
d'azienda, ovvero il trasferimento di un diritto di godimento sul ramo d'azienda in cui la società affittante era PU AL Gest s.r.l.. Tale negozio è stato depositato presso il registro delle imprese per la registrazione con funzione di pubblicità dichiarativa, tant'è che è un'operazione risultante dalla visura in atti.
Quindi, appare difficilmente sostenibile che un subaffittuario possa aver trasferito la proprietà del ramo d'azienda in favore della società opponente che pur ha verosimilmente svolto l'attività gestoria senza soluzione di continuità.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, l'opposizione a decreto ingiuntivo merita accoglimento.
Si ritiene non ricorrano i presupposti dell'art. 96 c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 per le fasi introduttiva, di studio e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria, posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria.
Nulla sulle spese di lite nei rapporti tra opponente e convenuto debitore CP_2
ingiunto non costituitosi in relazione al quale non poteva dirsi sussistente una ipotesi di litisconsorzio necessario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese, in accoglimento dell'opposizione proposta da , Parte_1
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 4848/2021 emesso dal Tribunale di Firenze in data 19 novembre 2021 in favore di Controparte_1
- CONDANNA parte convenuta opposta alla Controparte_1
rifusione, in favore di , delle spese processuali della presente Parte_1
7 opposizione che si liquidano, complessivamente, in € 11.268,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge, ed esborsi per € 406,50;
Firenze, 27/10/2025
La Giudice
Dott.ssa ER MÀ
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
8
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa
ER MÀ, ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 219 /2022 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to SANTOSUOSSO Parte_1
DA ER
ATTORE OPPONENTE
E rappresentato e difesso dall'avv.to DEL RE Controparte_1
ANDREA
CONVENUTO OPPOSTO
E
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
In data 19 novembre 2021 il Tribunale di Firenze emetteva decreto ingiuntivo in forza del quale intimava a di pagare a Parte_1 Controparte_1
la somma di € 196.476,93, oltre interessi e spese.
[...]
A fondamento della propria pretesa, parte ricorrente aveva dedotto che CP_3
( nella cui posizione la parte ricorrente era subentrata in forza di una serie di
[...]
operazioni societarie straordinarie) aveva dapprima acquistato da Controparte_4
in data 2.05.2007 e 7.11.2007 con due distinti atti di compravendita otto
[...]
1 immobili facenti parte del complesso alberghiero Grand Hotel PU AL, e precisamente
8 (otto) suites contraddistinte dai seguenti numeri 212, 210, 312, 310, 232, 233, 333 e 324
e che poi aveva concesso in locazione finanziaria n. 4 unità abitative facenti parte del complesso alberghiero residenziale “Golf Hotel PU AL” e precisamente le suite identificate dai numeri 212, 210, 312 e 310 alla stessa con Controparte_4
contratto n. (5)518966 del 31.10.2007 e le altre n. 4 unità abitative facenti parte del predetto complesso alberghiero e precisamente le suite identificate dai numeri 232, 233, 333 e 324 con contratto n. (5)557663 del 31.10.2007. Aveva inoltre aggiunto che con contratto n.
511116 la ricorrente aveva concesso alla anche un Controparte_4
finanziamento finalizzato. Aveva altresì rappresentato che l'altro debitore ingiunto CP_2
si era costituito garante per l'adempimento delle obbligazioni scaturente dal
[...]
contratto di locazione finanziaria n. (5)518966 e dal contratto di finanziamento finalizzato n. 511116.
Avvalsasi della clausola di cui all'art. 13 delle condizioni generali, con raccomandate a.r. in data 15.07.2011 la società ricorrente aveva comunicato la risoluzione dei contratti di leasing, nonché del contratto di finanziamento finalizzato intimando all'utilizzatrice e al garante, oltre al pagamento dei canoni scaduti, anche la restituzione dei beni immobili oggetto di leasing.
Aveva infine dedotto che era venuta a conoscenza che, in data 24.02.2009 la
[...]
aveva concesso in affitto alla il ramo d'azienda Controparte_4 Pt_1 Parte_2
costituito dall'attività alberghiera denominata “Grand Hotel PU AL” comprensivo di tutti i beni immobili in cui l'attività alberghiera veniva esercitata e, poi, in data 15.11.2010,
PU AL Gest Srl lo aveva sua volta concesso in subaffitto alla società “PU AL Re
Srl”.
Aveva poi riferito che la società utilizzatrice era stata dichiarata fallita dal Tribunale di
Roma con sentenza del 29 aprile 2016, che la società ricorrente si era insinuata al passivo come da provvedimento di ammissione del GD adottato in data 4 ottobre 2016 ma non era riuscita a recuperare la somma.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione Parte_1
, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
[...]
2 Parte opponente ha affidato le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
-carenza di legittimazione passiva in capo all'opponente in quanto aveva condotto in affitto l'azienda avendo quale proprio dante causa il Fallimento della società
[...]
e non vi è alcuna successione nelle posizioni debitorie stante l'effetto Controparte_4
purgativo delle vicende sorte a cagione del , attraverso la previsione di cui all'art. Parte_3
105, comma 4, legge fallimentare;
-non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 2560, secondo comma, c.c. che fa esclusivo riferimento alla cessione d'azienda e non all'affitto dell'azienda che era stato stipulato dall'opponente con la Curatela del in data 1 agosto 2016; Parte_4
-eccezione di prescrizione della pretesa creditoria;
- in ordine al quantum, eccezione di nullità delle clausole inerenti alle pattuizioni degli interessi di mora in quanto usurari e anatocistici.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
In particolare, parte convenuta opposta ha osservato che in altro giudizio pendente innanzi al Tribunale di Grossetto e incardinato al numero di RG 2242/2016 era stata la stessa
PU AL re Srl ad affermare di essere subentrata alla nella Controparte_4
gestione del ramo alberghiero del Golf Hotel PU AL in forza di una serie di cessioni di azienda e che dalle visure storiche della società PU AL Re Srl (c.f. ) e P.IVA_1 [...]
(c.f. ) risultava inequivocabilmente che Parte_1 P.IVA_2 Parte_1
era subentrata alla PU AL Re srl nella gestione del ramo alberghiero avente ad oggetto il Golf Hotel di in forza di una ulteriore cessione di azienda. Ha chiosato Parte_1
rappresentando che la società opponente è partecipata al 100% da PU AL Gest srl a cui la aveva per prima ceduto il ramo di azienda nel cui contratto Controparte_4
l'opponente era subentrata in forza dell'art. 2558 c.c..
pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito. CP_2
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate nelle note sostitutive ex art. 127 ter cpc, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 25 giugno 2025, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3 *****
L'opposizione proposta, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
Parte opposta-attrice in senso sostanziale ha fondato la propria pretesa creditoria sulla circostanza che la società opponente fosse solidalmente responsabile unitamente alla società debitrice principale ( d'ora in poi GAT s.r.l.) in forza Controparte_4
dell'art. 2560 c.c..
Ora, preme sottolineare che in sede monitoria negli scritti difensivi dell'odierna opposta si utilizzano le locuzioni “concesso in affitto” e “concesso in subaffitto”, la prima locuzione con riferimento al contratto intervenuto tra GAT s.r.l. e PU AL Gest s.r.l. in data 24.02.2009, la seconda con riferimento al contratto intercorso tra PU AL Gest s.r.l.
e PU AL Re s.r.l..
In sede monitoria, invero, parte opposta ha sostenuto la responsabilità solidale nelle ipotesi di cessione/affitto di ramo d'azienda.
Pertanto, la causa petendi della domanda attorea è la responsabilità solidale della società opponente in quanto divenuta cessionaria/affittuaria del ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività alberghiera già in atti indicata e ciò costituisce presupposto logico e giuridico atto a sostenere la solidarietà passiva di quest'ultima secondo l' ipotesi di accollo cumulativo ex lege di cui all'art. 2560, secondo comma, c.c..
Preme, però, precisare di non condividere la tesi attorea laddove sostiene l'applicabilità dell'art. 2560 c.c. anche alle ipotesi di affitto di ramo d'azienda.
Invero, l'art. 2560 c.c., che prevede la responsabilità per l'acquirente dell'azienda per i debiti inerenti al suo esercizio, anteriori al trasferimento, non si applica all'ipotesi dell'affitto di azienda giacché, laddove il legislatore ha inteso estendere all'affitto la disciplina dettata in tema di cessione dell'azienda, come nell'ipotesi prevista dall' art. 2558
c.c., l'ha espressamente stabilito.
In ogni caso, quanto ai contratti con cui si trasferisce la proprietà o il godimento dell'azienda, il secondo comma dell'art. 2556 c.c. stabilisce espressamente che il contratto deve obbligatoriamente essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve essere depositato presso il Registro delle imprese a cura del notaio entro trenta giorni dalla stipula affinché i terzi possano averne conoscenza.
4 La forma scritta richiesta dalla legge ad probationem opera, però, solo con riguardo alle parti contraenti che siano imprese soggette a registrazione, comportando per queste ultime limiti probatori ai fini dell'opponibilità ai terzi.
Ciò non è applicabile ai terzi, come nel nostro caso la società opposta, da parte dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite (e, quindi, può essere data anche con testimonianze e presunzioni) (Cass. 6071/1987).
Pertanto, era onere di parte opposta-attrice provare la cessione di ramo d'azienda anche in forza di elementi presuntivi, purché gravi, precisi e concordanti.
Nella presente vicenda, dalle emergenze istruttorie si ricava che vi sono stati due passaggi di trasferimenti, il primo nel febbraio 2009 da GAT s.r.l. allora in boni a PU AL Gest
s.r.l., il secondo nel novembre 2010 da PU AL Re s.r.l..
Secondo la prospettazione attorea vi sarebbe stato un terzo passaggio tra PU AL Re
s.r.l. e l'odierna società opponente Parte_1
Quanto a quest'ultima ipotesi di trasferimento, parte opposta non allega quando sarebbe intervenuto tale trasferimento, tralasciando al momento la questione di cosa sia stato trasferito ovvero la proprietà o il solo godimento del ramo d'azienda.
L'allegazione specifica del momento temporale in cui si è collocata cronologicamente tale operazione non è di poco conto, essendo dirimente per individuare la disciplina applicabile, ovvero l'art. 2558 c.c. operante anche per l'ipotesi di trasferimento, oppure l'art. 2560 c.c. valida solo per il caso di cessione di ramo d'azienda.
Come noto, il regime fissato dall'articolo 2560 del c.c. con riferimento ai debiti dell'azienda ceduta è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati ( cd. debiti puri) e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente articolo
2558 c.c., posizioni, queste, che seguono la sorte del contratto e, quindi, transitano con esso, purché non già del tutto esaurito, anche se in fase contenziosa al tempo della cessione. ( Cass. 11318/2004).
Nel caso in esame, con comunicazioni spedite con lettera raccomandata del luglio 2011era intervenuta la risoluzione dei due contratti di locazione finanziaria e del contratto di finanziamento in forza della clausola risolutiva espressa contenuta nelle condizioni generali
5 dei contratti di cui la società concedente si era avvalsa a fronte dell'inadempimento della società utilizzatrice GAT s.r.l. allora in bonis ( il fallimento interverrà con sentenza dichiarativa del 29 aprile 2016).
I contratti de quibus sono stati risolti, pertanto, dopo il trasferimento del solo godimento del ramo d'azienda nel 2010 in favore di PU AL Re s.r.l. quale sub-affittuaria.
Pertanto, quanto all'asserita operatività dell'art. 2558 c.c. al caso di specie avanzata dall'opposta in sede di comparsa conclusionale, si osserva come questa avrebbe dovuto provare anche un'ipotesi di trasferimento del godimento tra PU AL Re s.r.l. e
[...]
intervenuto prima del luglio 2011, poiché tale previsione opera solo per i Parte_1
contratti in fieri.
Si noti, poi, che la società PU AL re s.r.l., poi divenuta sia stata Controparte_5
cancellata dal registro delle imprese in data 29 aprile 2021.
Quanto, invece, alla prova dell'intervenuta cessione del ramo d'azienda, con conseguente applicabilità dell'art. 2560, comma 2, c.c. si ricava dal materiale probatorio che non è stata provata l'intervenuta cessione del ramo d'azienda tra PU AL Re s.r.l. e Parte_1
[...]
Si osserva che non può attribuirsi natura confessoria alle allegazioni operate dal difensore di altro soggetto giuridico, ovvero la società PU AL Re s.r.l. nel distinto procedimento incardinato innanzi al Tribunale di Grossetto, laddove, poi, a ben guardare, in quegli atti la difesa della società PU AL Re s.r.l. allega il trasferimento del godimento in forza di affitto di ramo d'azienda.
Ciò, peraltro, trova diretta conferma dal contratto di subaffitto di ramo d'azienda del novembre 2010, che la stessa parte opposta ha prodotto in sede monitoria.
Quanto, poi, agli elementi presuntivi addotti dall'opposta, non si ritengono dotati di gravità, precisione e concordanza. Invero, la circostanza che la società PU AL Gest s.r.l. sia stata cancellata dal registro delle imprese in data 18 aprile 2011, che PU AL Re s.r.l. poi divenuta sia stata cancellata dal registro delle imprese in data 29 Controparte_5
aprile 2021 e che sia partecipata al 100% da PU AL Gest s.r.l. Parte_1
non fanno ritenere in via univoca che abbia acquistato la proprietà Parte_1
6 del ramo d'azienda da PU AL Re s.r.l.., ovvero il presupposto fattuale da cui si fonda l'obbligazione solidale di cui all'art. 2560 c.c..
La stessa opposta in sede monitoria ha prodotto la scrittura privata autenticata del novembre 2010 con cui ha stipulato il contratto di subaffitto del ramo Parte_5
d'azienda, ovvero il trasferimento di un diritto di godimento sul ramo d'azienda in cui la società affittante era PU AL Gest s.r.l.. Tale negozio è stato depositato presso il registro delle imprese per la registrazione con funzione di pubblicità dichiarativa, tant'è che è un'operazione risultante dalla visura in atti.
Quindi, appare difficilmente sostenibile che un subaffittuario possa aver trasferito la proprietà del ramo d'azienda in favore della società opponente che pur ha verosimilmente svolto l'attività gestoria senza soluzione di continuità.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, l'opposizione a decreto ingiuntivo merita accoglimento.
Si ritiene non ricorrano i presupposti dell'art. 96 c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 per le fasi introduttiva, di studio e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria, posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria.
Nulla sulle spese di lite nei rapporti tra opponente e convenuto debitore CP_2
ingiunto non costituitosi in relazione al quale non poteva dirsi sussistente una ipotesi di litisconsorzio necessario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese, in accoglimento dell'opposizione proposta da , Parte_1
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 4848/2021 emesso dal Tribunale di Firenze in data 19 novembre 2021 in favore di Controparte_1
- CONDANNA parte convenuta opposta alla Controparte_1
rifusione, in favore di , delle spese processuali della presente Parte_1
7 opposizione che si liquidano, complessivamente, in € 11.268,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge, ed esborsi per € 406,50;
Firenze, 27/10/2025
La Giudice
Dott.ssa ER MÀ
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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