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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/11/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Laura Petitti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 587 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. , nato a [...] in Parte_1 C.F._1 data 16/04/1965, con il patrocinio dell'avv. Valentina Lo Giudice (PEC:
[...]
Email_1 appellante
CONTRO
(C.F. ), nata a [...]- Controparte_1 C.F._2 ta (AG) in data 19/09/1969, con il patrocinio dell'avv. Cristina Sgammeglia (PEC: Email_2
appellata
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALER- MO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 1417/2024 pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in com- posizione collegiale, in data 07-08/11/2024 all'esito del procedimento iscritto al N.R.G. 503/2024;
OGGETTO: modifica condizioni divorzio;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 8 Conclusioni per la parte appellante:
«Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello ed al C.I., ognuno secondo le rispetti- ve competenze. Previa l'emanazione dei provvedimenti di legge. Dichiarata, se del caso, la contumacia dell'appellata. Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Preliminarmente sospendere l'esecuzione e/o l'efficacia esecutiva della sentenza di prime cure appellata stante l'evidente fumus boni juris ed il fondato periculum in mora EX ART. 283 C.P.C per i motivi suddetti. Nel merito, riformare la sentenza n. 1417/2024, emessa dal Tribunale di Agrigento, Sezione Civile in data 07/11/2024, depositata in Cancelleria l'8/11/2024. In particolare, ritenere e dichiarare che, per i motivi sopra esposti, nulla è dovuto a titolo di mantenimento in favore di . Controparte_1
In via subordinata, ma per mero scrupolo difensivo, qualora per qualsivo- glia motivo la Corte intende riconoscere ugualmente il beneficio concesso, se ne chiede la riduzione nei limiti di giustizia. In via istruttoria si insiste nell'accoglimento dei mezzi istruttori ritualmen- te richiesti in primo grado. Indi disporre tramite la Polizia Tributaria accertamento sulle condizioni reddituali di ed accertare che svolge regolarmente lavoro Controparte_1 subordinato. Con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarre a favo- re della sottoscritta procuratrice, la quale dichiara di esserne antistataria per averle personalmente anticipate.»
Conclusioni per la parte appellata:
«Voglia il Tribunale di Agrigento, disattesa ogni contraria istanza eccezio- ne e difesa, ritenere e dichiarare inammissibile il detto appello per man- canza dei requisiti previsti dall'art. 342 cpc. Nel merito rigettare l'appello, perché infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza emessa. Con vittoria di spese e compensi.»
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento appellato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso dell'01/03/2024, conveniva in giudizio di- Parte_2 nanzi al Tribunale di Agrigento, chiedendo, a modifica Controparte_1 delle condizioni del divorzio tra le parti pronunciato dal medesimo Tribu- nale con sentenza n. 269/2020 del 26/02/2020, la revoca dell'obbligo di
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 8 corrispondere in favore dell'ex coniuge l'assegno mensile di divorzio fissa- to nella misura aggiornata di euro 400,00, o, in subordine, la sua riduzione a un importo inferiore, allegando il sopravvenuto peggioramento della propria condizione economica e, per altro verso, la maggiore disponibilità economica della resistente.
2. Con comparsa del 17/04/2024, si costituiva in giudizio la op- CP_1 ponendosi all'accoglimento del ricorso e chiedendone il rigetto.
3. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Agrigento, in composizione colle- giale, con sentenza n. 1417/2024 dei 07-08/11/2024, definendo il giudizio, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal riduceva Pt_2
l'assegno divorzile da questi dovuto nei confronti della CP_1 all'importo di euro 300,00 mensili, compensando tra le parti le spese pro- cessuali.
4. Con ricorso del 10/03/2025, il ha proposto appello avverso la Pt_2 predetta sentenza chiedendo in integrale riforma della stessa l'accoglimento delle domande originariamente proposte.
5. La resistente si è costituita con memoria del 26/06/2025 eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello e nel merito la sua infon- datezza.
6. Il Procuratore Generale, cui la proposizione del ricorso è stata ritual- mente comunicata, ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento appellato e all'udienza dell'11/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusio- ni delle parti, questa Corte si è riservata di decidere.
7. Si impone in via preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa della parte appellata, per violazione dell'art. 342 c.p.c..
8. Al riguardo questa Corte di Appello ritiene di aderire all'orientamento da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza SS.UU. n. 27199/2017 secondo il quale il nuovo testo degli artt. 342 e 434 c.p.c. esi- ge «che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la ne- cessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge».
9. La pronuncia citata precisa che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma che la maggiore o minore ampiezza e speci- ficità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 8 della motivazione assunta dalla decisione di primo grado, di tal che ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della par- te non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consiste- re, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado, mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigo- rosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri, insomma, di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa.
10. Viene, ulteriormente, chiarito che l'individuazione di un «percorso lo- gico alternativo a quello del primo giudice», però, non dovrà necessaria- mente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», e che il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell'atto di ap- pello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio.
11. Quello che viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazio- ne del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costitu- zionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudi- ce superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il conte- nuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
12. Nel caso di specie, dall'esame dell'atto di impugnazione si evince che l'odierno appellante ha, per un verso, dimostrato di aver compreso le ra- gioni del primo giudice e ha, per altro verso, illustrato compiutamente le motivazioni in base alle quali ritiene che le stesse siano censurabili, con una accuratezza direttamente proporzionale alla completezza della moti- vazione del provvedimento impugnato.
13. Con un unico motivo di impugnazione, chiede la mo- Parte_2 difica del provvedimento impugnato rilevando che il Tribunale di Agrigen- to avrebbe erroneamente disposto la riduzione dell'assegno di manteni- mento in luogo della revoca, valorizzando la circostanza che, nel corso dell'interrogatorio formale reso, la avrebbe riferito di svolgere CP_1 piccoli lavori saltuari in nero come badante e addetta alle pulizie, perce- pendo una retribuzione mensile pari ad euro 150,00 circa.
14. A sostegno del motivo di impugnazione in esame, il ricorrente eviden- zia che il Tribunale di Agrigento sarebbe pervenuto a tale decisione uni-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 8 camente sulla scorta delle dichiarazioni della , omettendo di di- CP_1 sporre indagini di polizia tributaria volte ad accertare l'effettiva situazione reddituale della resistente.
15. Allega, pertanto, di avere sopperito a tale carenza istruttoria dando incarico all'agenzia Dike Servizi Investigativi di Agrigento di effettuare in- vestigazioni e di cercare informazioni volte ad acquisire elementi idonei a provare l'effettiva situazione lavorativa e reddituale della resistente.
16. A fronte di ciò, la parte appellata ha riferito di avere sacrificato ogni aspirazione professionale per dedicarsi alla cura della famiglia e all'accudimento dei figli durante tutto il corso del matrimonio, durato 25 anni, contribuendo al benessere familiare. Ha rilevato, poi, di non poter accedere a forme di contribuzione assistenziale a causa del rifiuto del di dare corso alla divisione del patrimonio in comune, che pro- Pt_2 trae la condizione di comproprietà di n. 4 appartamenti che non produco- no reddito, ad eccezione di uno locato con un canone mensile di euro 300,00, e di tutti i terreni che compongono l'azienda agricola del ricorren- te.
17. Allega, con specifico riferimento agli esiti della relazione investigativa prodotta dal ricorrente, che la stessa non fornisce alcuna prova in merito allo svolgimento di una presunta attività lavorativa, atteso che l'osservazione svolta si è protratta per un periodo di tempo estremamen- te limitato.
18. Il Tribunale di Agrigento, con il provvedimento impugnato, ha rilevato che dall'istruttoria svolta non era emerso alcun peggioramento delle con- dizioni economiche del ricorrente rispetto all'epoca del divorzio, ma che, per altro verso, era emerso un miglioramento nella situazione reddituale della , la quale non versava più nello stato di disoccupazione sus- CP_1 sistente all'epoca del divorzio, di talché ha ravvisato i presupposti per di- sporre una riduzione dell'onere contributivo in capo al ad un Pt_2 importo pari ad euro 300,00 mensili.
19. Va, preliminarmente, premesso che per procedere alla revisione delle condizioni della separazione, ex art. 710 c.p.c. ovvero alla revisione delle condizioni del divorzio, ex art. 9 della l. n. 898 del 1970, è necessario, qua- le presupposto per l'instaurazione del relativo giudizio, l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il prece- dente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni di entrambe le parti.
20. In particolar modo, in sede di revisione, il giudice non può procedere a
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 8 una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'asse- gno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di separazione o di divorzio, ma nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emo- lumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze, so- pravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così rag- giunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (così Cass. n. 787 del 2017; Cass. n. 214 del 2016 e Cass. n. 14143 del 2014).
21. La giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito i principi so- pra enunciati, affermando che: «la revisione dell'assegno divorzile richie- de, pertanto, la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economi- che degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispet- tive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'asse- gno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei muta- menti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi» (così Cass. n. 354 del 2023).
22. Ciò premesso, deve evidenziarsi che, l'odierno ricorrente ha deposita- to agli atti del giudizio copia di una relazione investigativa redatta dalla
“Dike Servizi Investigativi” che ha effettuato un servizio di controllo e pe- dinamento nei confronti della per un periodo di 7 giorni andanti CP_1 dal 05/03/2025 al 08/03/2025 e dal 10/03/2025 al 12/03/2025.
23. Gli esiti di tale osservazione hanno dato atto della circostanza che nel suddetto periodo la si è recata tutte le mattine presso CP_1 un'abitazione ubicata in Canicattì, nella via Tenente Antonino Chiolo n. 13 dove si è trattenuta a partire dalle ore 9.30 circa e sino alle ore 12:30 e quasi tutti i pomeriggi si è recata presso la residenza per anziani denomi- nata “Oasi Raggio di Sole” sita in Canicattì, nella via Belgio n. 1, dove si è intrattenuta a partire dalle ore 14:00 e fino alle ore 21:00.
24. Nella predetta relazione viene anche dato atto della circostanza che la
, allorquando si è recata presso l'abitazione di via Tenente Anto- CP_1 nino Chiolo, in alcuni casi ha parcheggiato la propria autovettura all'interno del cortile condominiale, chiuso da un cancello automatico, del quale la stessa possiede verosimilmente il telecomando che ne consente l'apertura ed il conseguente accesso.
25. Inoltre, l'osservazione effettuata ha documentato la circostanza che, in data 11/03/2025, la è uscita dall'abitazione di via Tenente An- CP_1
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 8 , è andata a prendere la propria autovettura ed è ritornata Parte_3
“fermandosi davanti all'ingresso della palazzina. Scende dall'auto e va a prendere una sig.ra anziana con visibili problemi di deambulazione che la attendeva nell'androne. La stessa viene accompagnata e aiutata dalla sig.ra a salire sulla propria auto e poi ripartono. Ritornano alle CP_1 ore 12:50 e la sig.ra accompagna, aiutandola, la donna fino ad CP_1 entrare all'interno della palazzina.”
26. Alla luce degli elementi sopra riepilogati deve ritenersi che l'odierno appellante abbia fornito la prova del fatto che la resistente sia titolare di redditi ulteriori e maggiori rispetto a quelli assai modesti dalla stessa rife- riti in sede di interrogatorio formale, atteso che la costanza e ripetitività dei luoghi frequentati dalla inducono a ritenere plausibile che la CP_1 stessa vi presti attività lavorativa in maniera continuativa e non occasiona- le.
27. Va considerato che l'odierno appellante, sebbene abbia fornito la pro- va del fatto che la svolge attività lavorativa, non ha fornito alcun CP_1 elemento, anche solo di carattere indiziario, per consentire a questa Corte di accertare l'ammontare dei redditi percepiti dalla . CP_1
28. Da ciò consegue che, sebbene vi sia una prova del miglioramento della condizione economica dell'appellata, tuttavia non è stato dimostrato il venir meno di una situazione di sperequazione reddituale tra le parti.
29. Le prove fornite, inoltre, sebbene siano sufficienti a ritenere che siano venuti meno i presupposti per l'attribuzione del diritto all'assegno secon- do la sua funzione squisitamente assistenziale, tuttavia, non sono suffi- cienti a ritenere venuti meno i presupposti per l'attribuzione del medesi- mo diritto secondo la sua funzione contributivo-compensativa del mede- simo diritto, il che presuppone una effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge alla formazione del patrimonio comune e alla forma- zione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in rela- zione alle potenzialità future.
30. Nel caso di specie, la circostanza che la , durante tutto il corso CP_1 della vita matrimoniale durata 25 anni, si sia dedicata unicamente alle esi- genze della famiglia con conseguente rinuncia ad ogni aspirazione profes- sionale, non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellante, di talchè deve ritenersi che permane il diritto alla perce- zione dell'assegno in capo alla resistente, secondo la sua funzione squisi- tamente perequativa, in una misura che tuttavia deve essere ridotta all'importo di euro 150,00 mensili a decorrere dal mese di aprile 2025.
31. Tenuto conto del fatto che il presente procedimento viene definito
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 8 sulla base di circostanze sopravvenute nel corso del giudizio di appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
• in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 nei confronti di con ricorso del 15/03/2025 avver- Controparte_1 so la sentenza n. 1417/2024 pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in composizione collegiale, in data 07-08/11/2024 e a parziale modifica delle condizioni del divorzio tra le parti pronunciato dal medesimo Tri- bunale con sentenza n. 269/2020 del 26/02/2020, riduce la misura dell'assegno mensile dovuto da in favore di Parte_2 CP_1
a titolo di assegno divorzile all'importo di euro 150,00, a decor-
[...] rere dal mese di aprile 2025;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 7/11/2025 Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 8
SENTENZA nella causa iscritta al n. 587 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. , nato a [...] in Parte_1 C.F._1 data 16/04/1965, con il patrocinio dell'avv. Valentina Lo Giudice (PEC:
[...]
Email_1 appellante
CONTRO
(C.F. ), nata a [...]- Controparte_1 C.F._2 ta (AG) in data 19/09/1969, con il patrocinio dell'avv. Cristina Sgammeglia (PEC: Email_2
appellata
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALER- MO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 1417/2024 pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in com- posizione collegiale, in data 07-08/11/2024 all'esito del procedimento iscritto al N.R.G. 503/2024;
OGGETTO: modifica condizioni divorzio;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 8 Conclusioni per la parte appellante:
«Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello ed al C.I., ognuno secondo le rispetti- ve competenze. Previa l'emanazione dei provvedimenti di legge. Dichiarata, se del caso, la contumacia dell'appellata. Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Preliminarmente sospendere l'esecuzione e/o l'efficacia esecutiva della sentenza di prime cure appellata stante l'evidente fumus boni juris ed il fondato periculum in mora EX ART. 283 C.P.C per i motivi suddetti. Nel merito, riformare la sentenza n. 1417/2024, emessa dal Tribunale di Agrigento, Sezione Civile in data 07/11/2024, depositata in Cancelleria l'8/11/2024. In particolare, ritenere e dichiarare che, per i motivi sopra esposti, nulla è dovuto a titolo di mantenimento in favore di . Controparte_1
In via subordinata, ma per mero scrupolo difensivo, qualora per qualsivo- glia motivo la Corte intende riconoscere ugualmente il beneficio concesso, se ne chiede la riduzione nei limiti di giustizia. In via istruttoria si insiste nell'accoglimento dei mezzi istruttori ritualmen- te richiesti in primo grado. Indi disporre tramite la Polizia Tributaria accertamento sulle condizioni reddituali di ed accertare che svolge regolarmente lavoro Controparte_1 subordinato. Con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarre a favo- re della sottoscritta procuratrice, la quale dichiara di esserne antistataria per averle personalmente anticipate.»
Conclusioni per la parte appellata:
«Voglia il Tribunale di Agrigento, disattesa ogni contraria istanza eccezio- ne e difesa, ritenere e dichiarare inammissibile il detto appello per man- canza dei requisiti previsti dall'art. 342 cpc. Nel merito rigettare l'appello, perché infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza emessa. Con vittoria di spese e compensi.»
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento appellato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso dell'01/03/2024, conveniva in giudizio di- Parte_2 nanzi al Tribunale di Agrigento, chiedendo, a modifica Controparte_1 delle condizioni del divorzio tra le parti pronunciato dal medesimo Tribu- nale con sentenza n. 269/2020 del 26/02/2020, la revoca dell'obbligo di
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 8 corrispondere in favore dell'ex coniuge l'assegno mensile di divorzio fissa- to nella misura aggiornata di euro 400,00, o, in subordine, la sua riduzione a un importo inferiore, allegando il sopravvenuto peggioramento della propria condizione economica e, per altro verso, la maggiore disponibilità economica della resistente.
2. Con comparsa del 17/04/2024, si costituiva in giudizio la op- CP_1 ponendosi all'accoglimento del ricorso e chiedendone il rigetto.
3. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Agrigento, in composizione colle- giale, con sentenza n. 1417/2024 dei 07-08/11/2024, definendo il giudizio, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal riduceva Pt_2
l'assegno divorzile da questi dovuto nei confronti della CP_1 all'importo di euro 300,00 mensili, compensando tra le parti le spese pro- cessuali.
4. Con ricorso del 10/03/2025, il ha proposto appello avverso la Pt_2 predetta sentenza chiedendo in integrale riforma della stessa l'accoglimento delle domande originariamente proposte.
5. La resistente si è costituita con memoria del 26/06/2025 eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello e nel merito la sua infon- datezza.
6. Il Procuratore Generale, cui la proposizione del ricorso è stata ritual- mente comunicata, ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento appellato e all'udienza dell'11/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusio- ni delle parti, questa Corte si è riservata di decidere.
7. Si impone in via preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa della parte appellata, per violazione dell'art. 342 c.p.c..
8. Al riguardo questa Corte di Appello ritiene di aderire all'orientamento da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza SS.UU. n. 27199/2017 secondo il quale il nuovo testo degli artt. 342 e 434 c.p.c. esi- ge «che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la ne- cessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge».
9. La pronuncia citata precisa che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma che la maggiore o minore ampiezza e speci- ficità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 8 della motivazione assunta dalla decisione di primo grado, di tal che ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della par- te non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consiste- re, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado, mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigo- rosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri, insomma, di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa.
10. Viene, ulteriormente, chiarito che l'individuazione di un «percorso lo- gico alternativo a quello del primo giudice», però, non dovrà necessaria- mente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», e che il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell'atto di ap- pello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio.
11. Quello che viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazio- ne del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costitu- zionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudi- ce superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il conte- nuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
12. Nel caso di specie, dall'esame dell'atto di impugnazione si evince che l'odierno appellante ha, per un verso, dimostrato di aver compreso le ra- gioni del primo giudice e ha, per altro verso, illustrato compiutamente le motivazioni in base alle quali ritiene che le stesse siano censurabili, con una accuratezza direttamente proporzionale alla completezza della moti- vazione del provvedimento impugnato.
13. Con un unico motivo di impugnazione, chiede la mo- Parte_2 difica del provvedimento impugnato rilevando che il Tribunale di Agrigen- to avrebbe erroneamente disposto la riduzione dell'assegno di manteni- mento in luogo della revoca, valorizzando la circostanza che, nel corso dell'interrogatorio formale reso, la avrebbe riferito di svolgere CP_1 piccoli lavori saltuari in nero come badante e addetta alle pulizie, perce- pendo una retribuzione mensile pari ad euro 150,00 circa.
14. A sostegno del motivo di impugnazione in esame, il ricorrente eviden- zia che il Tribunale di Agrigento sarebbe pervenuto a tale decisione uni-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 8 camente sulla scorta delle dichiarazioni della , omettendo di di- CP_1 sporre indagini di polizia tributaria volte ad accertare l'effettiva situazione reddituale della resistente.
15. Allega, pertanto, di avere sopperito a tale carenza istruttoria dando incarico all'agenzia Dike Servizi Investigativi di Agrigento di effettuare in- vestigazioni e di cercare informazioni volte ad acquisire elementi idonei a provare l'effettiva situazione lavorativa e reddituale della resistente.
16. A fronte di ciò, la parte appellata ha riferito di avere sacrificato ogni aspirazione professionale per dedicarsi alla cura della famiglia e all'accudimento dei figli durante tutto il corso del matrimonio, durato 25 anni, contribuendo al benessere familiare. Ha rilevato, poi, di non poter accedere a forme di contribuzione assistenziale a causa del rifiuto del di dare corso alla divisione del patrimonio in comune, che pro- Pt_2 trae la condizione di comproprietà di n. 4 appartamenti che non produco- no reddito, ad eccezione di uno locato con un canone mensile di euro 300,00, e di tutti i terreni che compongono l'azienda agricola del ricorren- te.
17. Allega, con specifico riferimento agli esiti della relazione investigativa prodotta dal ricorrente, che la stessa non fornisce alcuna prova in merito allo svolgimento di una presunta attività lavorativa, atteso che l'osservazione svolta si è protratta per un periodo di tempo estremamen- te limitato.
18. Il Tribunale di Agrigento, con il provvedimento impugnato, ha rilevato che dall'istruttoria svolta non era emerso alcun peggioramento delle con- dizioni economiche del ricorrente rispetto all'epoca del divorzio, ma che, per altro verso, era emerso un miglioramento nella situazione reddituale della , la quale non versava più nello stato di disoccupazione sus- CP_1 sistente all'epoca del divorzio, di talché ha ravvisato i presupposti per di- sporre una riduzione dell'onere contributivo in capo al ad un Pt_2 importo pari ad euro 300,00 mensili.
19. Va, preliminarmente, premesso che per procedere alla revisione delle condizioni della separazione, ex art. 710 c.p.c. ovvero alla revisione delle condizioni del divorzio, ex art. 9 della l. n. 898 del 1970, è necessario, qua- le presupposto per l'instaurazione del relativo giudizio, l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il prece- dente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni di entrambe le parti.
20. In particolar modo, in sede di revisione, il giudice non può procedere a
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 8 una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'asse- gno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di separazione o di divorzio, ma nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emo- lumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze, so- pravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così rag- giunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (così Cass. n. 787 del 2017; Cass. n. 214 del 2016 e Cass. n. 14143 del 2014).
21. La giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito i principi so- pra enunciati, affermando che: «la revisione dell'assegno divorzile richie- de, pertanto, la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economi- che degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispet- tive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'asse- gno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei muta- menti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi» (così Cass. n. 354 del 2023).
22. Ciò premesso, deve evidenziarsi che, l'odierno ricorrente ha deposita- to agli atti del giudizio copia di una relazione investigativa redatta dalla
“Dike Servizi Investigativi” che ha effettuato un servizio di controllo e pe- dinamento nei confronti della per un periodo di 7 giorni andanti CP_1 dal 05/03/2025 al 08/03/2025 e dal 10/03/2025 al 12/03/2025.
23. Gli esiti di tale osservazione hanno dato atto della circostanza che nel suddetto periodo la si è recata tutte le mattine presso CP_1 un'abitazione ubicata in Canicattì, nella via Tenente Antonino Chiolo n. 13 dove si è trattenuta a partire dalle ore 9.30 circa e sino alle ore 12:30 e quasi tutti i pomeriggi si è recata presso la residenza per anziani denomi- nata “Oasi Raggio di Sole” sita in Canicattì, nella via Belgio n. 1, dove si è intrattenuta a partire dalle ore 14:00 e fino alle ore 21:00.
24. Nella predetta relazione viene anche dato atto della circostanza che la
, allorquando si è recata presso l'abitazione di via Tenente Anto- CP_1 nino Chiolo, in alcuni casi ha parcheggiato la propria autovettura all'interno del cortile condominiale, chiuso da un cancello automatico, del quale la stessa possiede verosimilmente il telecomando che ne consente l'apertura ed il conseguente accesso.
25. Inoltre, l'osservazione effettuata ha documentato la circostanza che, in data 11/03/2025, la è uscita dall'abitazione di via Tenente An- CP_1
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 8 , è andata a prendere la propria autovettura ed è ritornata Parte_3
“fermandosi davanti all'ingresso della palazzina. Scende dall'auto e va a prendere una sig.ra anziana con visibili problemi di deambulazione che la attendeva nell'androne. La stessa viene accompagnata e aiutata dalla sig.ra a salire sulla propria auto e poi ripartono. Ritornano alle CP_1 ore 12:50 e la sig.ra accompagna, aiutandola, la donna fino ad CP_1 entrare all'interno della palazzina.”
26. Alla luce degli elementi sopra riepilogati deve ritenersi che l'odierno appellante abbia fornito la prova del fatto che la resistente sia titolare di redditi ulteriori e maggiori rispetto a quelli assai modesti dalla stessa rife- riti in sede di interrogatorio formale, atteso che la costanza e ripetitività dei luoghi frequentati dalla inducono a ritenere plausibile che la CP_1 stessa vi presti attività lavorativa in maniera continuativa e non occasiona- le.
27. Va considerato che l'odierno appellante, sebbene abbia fornito la pro- va del fatto che la svolge attività lavorativa, non ha fornito alcun CP_1 elemento, anche solo di carattere indiziario, per consentire a questa Corte di accertare l'ammontare dei redditi percepiti dalla . CP_1
28. Da ciò consegue che, sebbene vi sia una prova del miglioramento della condizione economica dell'appellata, tuttavia non è stato dimostrato il venir meno di una situazione di sperequazione reddituale tra le parti.
29. Le prove fornite, inoltre, sebbene siano sufficienti a ritenere che siano venuti meno i presupposti per l'attribuzione del diritto all'assegno secon- do la sua funzione squisitamente assistenziale, tuttavia, non sono suffi- cienti a ritenere venuti meno i presupposti per l'attribuzione del medesi- mo diritto secondo la sua funzione contributivo-compensativa del mede- simo diritto, il che presuppone una effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge alla formazione del patrimonio comune e alla forma- zione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in rela- zione alle potenzialità future.
30. Nel caso di specie, la circostanza che la , durante tutto il corso CP_1 della vita matrimoniale durata 25 anni, si sia dedicata unicamente alle esi- genze della famiglia con conseguente rinuncia ad ogni aspirazione profes- sionale, non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellante, di talchè deve ritenersi che permane il diritto alla perce- zione dell'assegno in capo alla resistente, secondo la sua funzione squisi- tamente perequativa, in una misura che tuttavia deve essere ridotta all'importo di euro 150,00 mensili a decorrere dal mese di aprile 2025.
31. Tenuto conto del fatto che il presente procedimento viene definito
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 8 sulla base di circostanze sopravvenute nel corso del giudizio di appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
• in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 nei confronti di con ricorso del 15/03/2025 avver- Controparte_1 so la sentenza n. 1417/2024 pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in composizione collegiale, in data 07-08/11/2024 e a parziale modifica delle condizioni del divorzio tra le parti pronunciato dal medesimo Tri- bunale con sentenza n. 269/2020 del 26/02/2020, riduce la misura dell'assegno mensile dovuto da in favore di Parte_2 CP_1
a titolo di assegno divorzile all'importo di euro 150,00, a decor-
[...] rere dal mese di aprile 2025;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 7/11/2025 Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.
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