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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/10/2025, n. 3780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3780 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr. Federica Acquaviva Coppola lette le note di trattazione, pronuncia la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 13546 /2024 R.G. LAVORO/PREVIDENZA, TRA rapp.to e difeso dall'avv. DI GUIDA NICOLA presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale CP_1 mandatario della;
rappresentato e difeso dall'Avvocatura CP_2 dell'istituto come da procura in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/11/2024 e regolarmente notificato, l'opponente in epigrafe ha impugnato, con varie argomentazioni,l'allegata ordinanza di ingiunzione n. OI-001730063 per sentire accertare e dichiarare: l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria ai sensi dell'art. 28 della legge 689/81, l'omessa notifica degli atti di accertamento prodromici L' ritualmente citato si costituiva e con varie argomentazioni chiedeva il CP_1 rigetto della domanda. Preliminarmente, quanto ai soggetti legittimati passivi è opportuno ricostruire sinteticamente la normativa di riferimento. L'art. 24 d.lgs. 26.2.1999 n. 46 (Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali), prevede, al primo comma: «1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di notifica della cartella di pagamento, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore». Il quinto comma così stabiliva: «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore [ed al concessionario]. Con il d.l. 24 settembre 2002, n. 209 conv. in l. 22 novembre 2002, n. 265, all'art. 4 comma 2-quater, si è poi stabilito:«Al comma 5 dell'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole: "ed al concessionario" sono soppresse». A sua volta, la l. 23.12.1998 n. 448 all'art. 13 (Cessione e cartolarizzazione dei crediti ), prevede, per quanto in questa sede rileva: CP_1 «1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi e le sanzioni, vantati dall' , già maturati e quelli che matureranno sino alla data della CP_1 cessione di cui al comma 15, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione, al valore netto risultante dai bilanci e dai rendiconti dell'Istituto.
5. Il cessionario è autorizzato a costituire una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto dei crediti di cui al presente articolo.
8. La cessione dei crediti di cui al presente articolo costituisce successione a titolo particolare nel diritto ceduto. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Il cessionario può intervenire in tali procedimenti ma non può essere chiamato in causa, fermo restando che l' non può in ogni caso essere estromesso. Qualora, CP_1 successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario nel lato passivo tra l' ed il cessionario». CP_1 Ne consegue che legittimati passivi sull'opposizione avente ad oggetto vizi concernenti il merito della pretesa sono esclusivamente l' ed il CP_1 cessionario, CP_2 Per quanto concerne i vizi formali della procedura di formazione e notificazione del ruolo, nonché degli atti ad essa inerenti, quali la regolarità formale o la validità degli atti esecutivi conseguenti, l'agente per la riscossione resta invece l'unico legittimato passivo, tenuto conto che detta procedura viene interamente affidata a tali soggetti, ai sensi della legge delega 28/09/98 n. 337 e del d.lgs. 13/04/99 n. 112 (peraltro modificato dallo stesso d.l. 209/2002 sopra citato). Laddove, poi, come nella specie, il debitore faccia valere contestualmente vizi formali e censure di merito, la legge accorda allo stesso la facoltà di adire in giudizio esclusivamente l'agente per la riscossione, e ponendo a carico di quest'ultimo un onere di chiamata in causa dell'ente impositore. Chiamata in causa che il convenuto deve proporre a pena di decadenza nella comparsa di risposta (art. 269 c.p.c.). In particolare, l'articolo 39 del d.lgs. 112/1999, stabilisce:«1. Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite». Tale norma pone pertanto il principio dell'unitarietà del giudizio di opposizione (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 26745 del 14/12/2006), in base al quale la parte che riceva un atto esecutivo relativo a crediti, per quanto in questa sede rileva, di natura previdenziale, può spiegare le proprie difese in un unico giudizio, pur se queste attengano a diversi profili, formali e di merito.
Nella specie, ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 29/09/73 n. 602, applicabile alla al caso di specie, le notificazioni delle cartelle devono ritenersi perfezionate alle date indicate nella comparsa di risposta (2019). Non essendo stata proposta l'opposizione nel termine di quaranta giorni dalle date suindicate, va dichiarata la decadenza della parte.
Restano da esaminare le eccezioni relative a fatti estintivi successivi alla notifica della cartella esattoriale, come tali sottratti al regime della decadenza sopra richiamato. Mutando il proprio orientamento, questo giudice ritiene che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente debba essere accolta anche alla luce della recentissima sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n.22553/16. Venendo al merito la prescrizione dei crediti deve ritenersi quinquennale e quindi i debiti, dalla notifica delle cartelle esattoriali (date incontestate), sono prescritti. L'inciso di cui a Cass. 17877/11 prova troppo posto (il termine avendo la cartella esattoriale natura di titolo esecutivo è decennale) posto che ha immediatamente ricordato che non vi era questione di prescrizione perché la prescrizione doveva essere eccepita avanti al giudice competente. Invero con la Sentenza Sez. 5, Sentenza n. 6617 del 23/03/2011 la Cassazione, in materia di prescrizione di credito cartolarizzato ha fatto specifico riferimento non al regime di prescrizione ordinario, ma a quello del credito originario (art 78 DPR 131/86 nel caso specifico). La Corte di cassazione nella sentenza n. 17877/11 ha richiamato i principi di cui a Cass 26161/06; nella stessa, con riferimento al regime prescrizionale, è affermato: La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo (Cass. 1 luglio 2005, n. 14080), con la conseguenza che soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore attraverso la ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo e autonome le une dall'altre (Cass. 3 settembre 1993, n. 9295), ma non è applicabile nei confronti delle obbligazioni nelle quali la periodicità è indicata con esclusivo riferimento alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi (Cass. 24 febbraio 1977, n. 826), ne' con riguardo alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale contemplata dall'art. 2946 c.c. (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615; 3 settembre 1993, n. 9295). Nel Caso che interessa appare evidente che la ratio indicata è in conferente, perché non si tratta di regime prescrizionale per pagamenti periodici infra annuali, ma di regime prescrizionale specifico (art 3 l. 335/95). La cartella esattoriale, lungi dall'essere un metodo amministrativo di incontestabilità del credito (effetto connesso solo all'accertamento giurisdizionale definitivo) atto a mutarne il regime prescrizionale (per ciò solo il giudicato ex art 2953 c.c.) è metodo di riscossione delle entrate caratterizzato da un regime di stabilità (incontestabilità della esecutività della cartella) finalizzato ad un interesse di finanza pubblica. Esso ha funzione e valore di procedura per la riscossione dei crediti espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007 (in senso conforme Sez. U, Sentenza n. 25790 del 10/12/2009) in un caso in cui vi era addirittura l'esercizio di un potere amministrativo, mentre nel caso che interessa il potere attiene ad atti paritetici (crediti di diritto privato). Tanto premesso la eccezione di prescrizione deve essere accolta e le cartelle esattoriali ed i ruoli per la parte in esse richiamate dichiarate prescritte. Va inoltre evidenziato che come dedotto da parte ricorrente nelle raccomandate allegate dall' non vi è alcuna firma di ricezione del ricorrente e che CP_1 addirittura vi è un indirizzo di posta completamente errato in quanto l'atto veniva inviato in Trentola Ducenta, alla via De Nicola, 48, e per questo non ricevuto, mentre l'indirizzo di destinazione esatto è Trentola Ducenta via De Nicola, 88. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) annulla ordinanza di ingiunzione n. OI-001730063. b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente CP_1 che liquida in complessivi euro 1.100,00 oltre IVA e Cpa come per legge con distrazione. Aversa, 08/10/2025 Il Giudice del lavoro dott. Federica Acquaviva Coppola
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale CP_1 mandatario della;
rappresentato e difeso dall'Avvocatura CP_2 dell'istituto come da procura in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/11/2024 e regolarmente notificato, l'opponente in epigrafe ha impugnato, con varie argomentazioni,l'allegata ordinanza di ingiunzione n. OI-001730063 per sentire accertare e dichiarare: l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria ai sensi dell'art. 28 della legge 689/81, l'omessa notifica degli atti di accertamento prodromici L' ritualmente citato si costituiva e con varie argomentazioni chiedeva il CP_1 rigetto della domanda. Preliminarmente, quanto ai soggetti legittimati passivi è opportuno ricostruire sinteticamente la normativa di riferimento. L'art. 24 d.lgs. 26.2.1999 n. 46 (Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali), prevede, al primo comma: «1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di notifica della cartella di pagamento, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore». Il quinto comma così stabiliva: «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore [ed al concessionario]. Con il d.l. 24 settembre 2002, n. 209 conv. in l. 22 novembre 2002, n. 265, all'art. 4 comma 2-quater, si è poi stabilito:«Al comma 5 dell'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole: "ed al concessionario" sono soppresse». A sua volta, la l. 23.12.1998 n. 448 all'art. 13 (Cessione e cartolarizzazione dei crediti ), prevede, per quanto in questa sede rileva: CP_1 «1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi e le sanzioni, vantati dall' , già maturati e quelli che matureranno sino alla data della CP_1 cessione di cui al comma 15, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione, al valore netto risultante dai bilanci e dai rendiconti dell'Istituto.
5. Il cessionario è autorizzato a costituire una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto dei crediti di cui al presente articolo.
8. La cessione dei crediti di cui al presente articolo costituisce successione a titolo particolare nel diritto ceduto. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Il cessionario può intervenire in tali procedimenti ma non può essere chiamato in causa, fermo restando che l' non può in ogni caso essere estromesso. Qualora, CP_1 successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario nel lato passivo tra l' ed il cessionario». CP_1 Ne consegue che legittimati passivi sull'opposizione avente ad oggetto vizi concernenti il merito della pretesa sono esclusivamente l' ed il CP_1 cessionario, CP_2 Per quanto concerne i vizi formali della procedura di formazione e notificazione del ruolo, nonché degli atti ad essa inerenti, quali la regolarità formale o la validità degli atti esecutivi conseguenti, l'agente per la riscossione resta invece l'unico legittimato passivo, tenuto conto che detta procedura viene interamente affidata a tali soggetti, ai sensi della legge delega 28/09/98 n. 337 e del d.lgs. 13/04/99 n. 112 (peraltro modificato dallo stesso d.l. 209/2002 sopra citato). Laddove, poi, come nella specie, il debitore faccia valere contestualmente vizi formali e censure di merito, la legge accorda allo stesso la facoltà di adire in giudizio esclusivamente l'agente per la riscossione, e ponendo a carico di quest'ultimo un onere di chiamata in causa dell'ente impositore. Chiamata in causa che il convenuto deve proporre a pena di decadenza nella comparsa di risposta (art. 269 c.p.c.). In particolare, l'articolo 39 del d.lgs. 112/1999, stabilisce:«1. Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite». Tale norma pone pertanto il principio dell'unitarietà del giudizio di opposizione (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 26745 del 14/12/2006), in base al quale la parte che riceva un atto esecutivo relativo a crediti, per quanto in questa sede rileva, di natura previdenziale, può spiegare le proprie difese in un unico giudizio, pur se queste attengano a diversi profili, formali e di merito.
Nella specie, ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 29/09/73 n. 602, applicabile alla al caso di specie, le notificazioni delle cartelle devono ritenersi perfezionate alle date indicate nella comparsa di risposta (2019). Non essendo stata proposta l'opposizione nel termine di quaranta giorni dalle date suindicate, va dichiarata la decadenza della parte.
Restano da esaminare le eccezioni relative a fatti estintivi successivi alla notifica della cartella esattoriale, come tali sottratti al regime della decadenza sopra richiamato. Mutando il proprio orientamento, questo giudice ritiene che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente debba essere accolta anche alla luce della recentissima sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n.22553/16. Venendo al merito la prescrizione dei crediti deve ritenersi quinquennale e quindi i debiti, dalla notifica delle cartelle esattoriali (date incontestate), sono prescritti. L'inciso di cui a Cass. 17877/11 prova troppo posto (il termine avendo la cartella esattoriale natura di titolo esecutivo è decennale) posto che ha immediatamente ricordato che non vi era questione di prescrizione perché la prescrizione doveva essere eccepita avanti al giudice competente. Invero con la Sentenza Sez. 5, Sentenza n. 6617 del 23/03/2011 la Cassazione, in materia di prescrizione di credito cartolarizzato ha fatto specifico riferimento non al regime di prescrizione ordinario, ma a quello del credito originario (art 78 DPR 131/86 nel caso specifico). La Corte di cassazione nella sentenza n. 17877/11 ha richiamato i principi di cui a Cass 26161/06; nella stessa, con riferimento al regime prescrizionale, è affermato: La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo (Cass. 1 luglio 2005, n. 14080), con la conseguenza che soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore attraverso la ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo e autonome le une dall'altre (Cass. 3 settembre 1993, n. 9295), ma non è applicabile nei confronti delle obbligazioni nelle quali la periodicità è indicata con esclusivo riferimento alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi (Cass. 24 febbraio 1977, n. 826), ne' con riguardo alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale contemplata dall'art. 2946 c.c. (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615; 3 settembre 1993, n. 9295). Nel Caso che interessa appare evidente che la ratio indicata è in conferente, perché non si tratta di regime prescrizionale per pagamenti periodici infra annuali, ma di regime prescrizionale specifico (art 3 l. 335/95). La cartella esattoriale, lungi dall'essere un metodo amministrativo di incontestabilità del credito (effetto connesso solo all'accertamento giurisdizionale definitivo) atto a mutarne il regime prescrizionale (per ciò solo il giudicato ex art 2953 c.c.) è metodo di riscossione delle entrate caratterizzato da un regime di stabilità (incontestabilità della esecutività della cartella) finalizzato ad un interesse di finanza pubblica. Esso ha funzione e valore di procedura per la riscossione dei crediti espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007 (in senso conforme Sez. U, Sentenza n. 25790 del 10/12/2009) in un caso in cui vi era addirittura l'esercizio di un potere amministrativo, mentre nel caso che interessa il potere attiene ad atti paritetici (crediti di diritto privato). Tanto premesso la eccezione di prescrizione deve essere accolta e le cartelle esattoriali ed i ruoli per la parte in esse richiamate dichiarate prescritte. Va inoltre evidenziato che come dedotto da parte ricorrente nelle raccomandate allegate dall' non vi è alcuna firma di ricezione del ricorrente e che CP_1 addirittura vi è un indirizzo di posta completamente errato in quanto l'atto veniva inviato in Trentola Ducenta, alla via De Nicola, 48, e per questo non ricevuto, mentre l'indirizzo di destinazione esatto è Trentola Ducenta via De Nicola, 88. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) annulla ordinanza di ingiunzione n. OI-001730063. b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente CP_1 che liquida in complessivi euro 1.100,00 oltre IVA e Cpa come per legge con distrazione. Aversa, 08/10/2025 Il Giudice del lavoro dott. Federica Acquaviva Coppola