Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/05/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, alla pubblica udienza svolta in data 14 maggio 2025, ha pronunciato e pubblicato ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 6416/2024
TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Auricchiella, giusta procura in atti
Opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Nivola e dall'Avv. Antonello Monoriti
Opposto
OGGETTO: Opposizione avverso ingiunzione di pagamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 29 novembre 2024, , proponeva opposizione Parte_1
CP_ avverso l'ordinanza d'ingiunzione n. OI-002793346 Prot. 4800.23/10/2024.0680529, notificata in data 4 novembre 2024, con cui gli era stato richiesto il pagamento, in qualità di legale rappresentante/responsabile della società della complessiva somma di euro Controparte_2
13.560,00 a titolo di sanzione amministrativa e avverso l'ordinanza d'ingiunzione n. OI-002793369
CP_ Prot. 4800.23/10/2024.0680545, notificata in data 4 novembre 2024, con cui gli era stato richiesto il pagamento, in qualità di legale rappresentante/responsabile della società Controparte_2
della complessiva somma di euro 14.101,50 a titolo di sanzione amministrativa.
Rilevava che con le ordinanze d'ingiunzione opposte l' di Messina gli aveva intimato, in qualità CP_1
di legale rappresentante/responsabile della società il pagamento della complessiva Controparte_2
Rilevava che le ordinanze opposte derivavano da due pregressi atti di accertamento, rispettivamente l'ordinanza d'ingiunzione n. OI-002793346 relativa al prot. n. .4800.18/12/2023.0761338 del CP_1
18 dicembre 2023 e l'ordinanza d'ingiunzione n. OI-002793369 relativa al prot. n.
.4800.18/12/2023.0761371 del 18 dicembre 2023, emessi dall' di Messina nei confronti CP_1 CP_1
della società e del suo legale rappresentate. Controparte_2
Rappresentava che egli opponente non rivestiva più la carica di legale rappresentante della società sin dal 26 novembre 2018. Controparte_2
Eccepiva, pertanto, l'illegittimità delle ordinanze-ingiunzioni per inesistenza, nullità ed inefficacia delle violazioni addebitate poiché all'epoca dei fatti in contestazione egli opponente non ricopriva più alcuna carica di rappresentanza in seno alla predetta società.
Eccepiva, inoltre, l'illegittimità delle ordinanze-ingiunzioni opposte per l'assenza di notificazione degli atti presupposti nonché l'intervenuta decadenza dell'ente previdenziale dal diritto di irrogare la sanzione per tardiva notificazione, in violazione dell'art. 14, secondo comma, della l. 689/81.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, di sospendere l'efficacia delle ordinanze ingiunzione opposte e, nel merito, di annullare le ordinanze-ingiunzioni opposte e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme intimate in pagamento, con vittoria di spese e compensi da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere CP_1 con compensazione almeno parziale delle spese di lite, rilevando che l' aveva provveduto CP_1 all'annullamento in autotutela delle ordinanze ingiunzioni impugnate.
3.- All'udienza odierna la causa viene decisa.
4.- Nel presente giudizio parte opponente propone opposizione avverso l'ordinanza d'ingiunzione n.
OI-002793346 con cui l' gli ha richiesto il pagamento, in qualità di legale CP_1
rappresentante/responsabile della società della somma di euro 13.560,00 a titolo di Controparte_2
sanzione amministrativa per mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'anno 2020, nonché avverso l'ordinanza d'ingiunzione n. OI-0680545 con cui l' gli ha CP_1
richiesto, in qualità di legale rappresentante/responsabile della società il pagamento Controparte_2
della somma di euro 14.101,50 a titolo di sanzione amministrativa per il mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'anno 2021.
Va rilevato che l' , costituendosi in giudizio, ha chiesto la cessazione della materia del CP_1 contendere, rappresentando di aver annullato in autotutela le ordinanze d'ingiunzione n. OI-
002793346 e n. OI-0680545 oggetto del presente giudizio. Dalla documentazione prodotta dall' emerge che l'Istituto, con la Disposizione n° 480000-25- CP_1
0277 del 7 maggio 2025 e con la Disposizione n° 480000-25-0278 del 7 maggio 2025 ha proceduto all'annullamento in autotutela delle ordinanze d'ingiunzione opposte.
5.- Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6.- Tenuto conto delle ragioni della decisone e in virtù del principio di soccombenza virtuale, le spese giudiziali vengono poste a carico dell' e vengono liquidate in dispositivo ex DM 10 marzo 2014 CP_1
n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' alla rifusione in favore di parte opponente delle spese del giudizio, che si CP_1 liquidano in € 4636,5 per compensi professionali, oltre € 43,00 a titolo di c.u., iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Messina, 14 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga