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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 30/09/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2848/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SIg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Piletta Antonella del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Piletta Antonella del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 11/08/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in GI (VC) il
07/07/2001, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II -
Serie A, Anno 2001.
Dall'unione è nato, in data 31/12/2002, il figlio oggi maggiorenne. Per_1
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in GI (VC) il 07/07/2001, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2001 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che la SI.ra trasferirà la residenza in GI (VC) Vicolo Caligaris CP_1
n. 6 nella casa di sua proprietà e provvederà a prelevare i propri effetti personali dalla casa coniugale;
pagina 2 di 4 2. DÀ ATTO che il figlio studente universitario, manterrà la residenza presso la Per_1 casa coniugale sita in GI Via Vuillermin n. 2; potrà vedere e frequentare entrambi i genitori a piacimento;
3. DÀ ATTO che le parti dichiarano di non avere richieste reciproche di mantenimento;
4. DÀ ATTO che le parti intendono comunque risolvere i rapporti patrimoniali in questa sede in relazione agli immobili che vengono di seguito descritti:
a) C.F. in GI (VC) Foglio 16 part. 278 Sub 12 Cat A/2 Cl. 1 Vani 4, alloggio in Vicolo
Caligaris n. 6 Piano 2 intestato a CP_1
b) C.F. in GI (VC) Foglio 16 part. 278 Sub 18 Cat C/6 Cl. 2 Mq 12 in Vicolo Caligaris
n. 6 Piano T intestato a CP_1
c) C.F. in GI (VC) Foglio 16 part. 278 Sub 29 Cat C/2 Cl. 1 Mq 6 in Vicolo Caligaris
n. 6 Piano S1 intestato a CP_1
d) C.F. in GI (VC) Foglio 14 part. 31 Sub 13 Cat A/2 Cl. 1 Vani 7, alloggio in Via
Renato Vuillermin n. 2 Piano T-1 intestato a CP_1
e) C.F. in GI (VC) Foglio 14 Part. 366 Cat. F/1, Consistenza 120 mq intestato a
CP_1
f) C.F. in RA (GE) Foglio 32 part. 376 Sub 32 Cat A/3 Cl. 5 Vani 4,5 in Via Luigi
Casale n. 13 Interno 1C Piano T intestato a CP_1
e per i quali convengono quanto segue: la SI.ra si impegna a trasferire a titolo gratuito al SI. il quale CP_1 Parte_1 si impegna ad accettare, l'immobile in GI Via Renato Vuillermin n. 2; le parti si impegnano ad effettuare l'atto entro 60 giorni dall'omologa della separazione consensuale presso il Notaio scelto dal SI. tutti i relativi costi (quali, a titolo esemplificativo ma Pt_1 non esaustivo, tasse, imposte, certificati energetici, spese e onorari notarili) connessi al trasferimento di cui sopra, saranno integralmente a carico del SI. il quale si Pt_1 impegna altresì a mantenere il decoro, la salubrità e la pulizia dell'immobile stesso. Verrà richiesta l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro e di ogni altra tassa, a norma dell'art. 19 della Legge 74/87, della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, nonché della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 e n. 2/E del 21 febbraio 2014; per l'immobile in RA, che rimane intestato alla SI.ra , il SI. CP_1 provvederà ad accollarsi il mutuo, acceso presso INTESA SAN PAOLO in data Pt_1
09/03/2016 n. 74375816 ed il mutuo acceso presso INTESA SAN PAOLO in data
07/04/2017 n. 46906021, attualmente intestati ad entrambi e provvederà a sostenere le spese condominiali, l'IMU e la TARI.
Gli immobili siti in GI Catasto Fabbricati Foglio 16 part. 278 Sub 12 Cat A/2 Cl. 1
Vani 4, alloggio in Vicolo Caligaris n. 6 Piano 2 intestato a e in RA CP_1
(GE) Foglio 32 part. 376 Sub 32 Cat A/3 Cl. 5 Vani 4,5 in Via Luigi Casale n. 13 Interno
1C Piano T intestato a hanno generato un credito d'imposta a beneficio di CP_1 che si intende confermare per le rate residue allo stesso Parte_1 Parte_1
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 3 di 4 Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore, dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 24/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 4 TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2848/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SIg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
11/08/2025, dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Piletta Antonella del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Piletta Antonella del Foro di Vercelli
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49,
c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda,
pagina 1 di 2 - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (24/09/2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Michela Tamagnone per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 10/04/2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 24/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2848/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SIg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Piletta Antonella del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Piletta Antonella del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 11/08/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in GI (VC) il
07/07/2001, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II -
Serie A, Anno 2001.
Dall'unione è nato, in data 31/12/2002, il figlio oggi maggiorenne. Per_1
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in GI (VC) il 07/07/2001, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2001 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che la SI.ra trasferirà la residenza in GI (VC) Vicolo Caligaris CP_1
n. 6 nella casa di sua proprietà e provvederà a prelevare i propri effetti personali dalla casa coniugale;
pagina 2 di 4 2. DÀ ATTO che il figlio studente universitario, manterrà la residenza presso la Per_1 casa coniugale sita in GI Via Vuillermin n. 2; potrà vedere e frequentare entrambi i genitori a piacimento;
3. DÀ ATTO che le parti dichiarano di non avere richieste reciproche di mantenimento;
4. DÀ ATTO che le parti intendono comunque risolvere i rapporti patrimoniali in questa sede in relazione agli immobili che vengono di seguito descritti:
a) C.F. in GI (VC) Foglio 16 part. 278 Sub 12 Cat A/2 Cl. 1 Vani 4, alloggio in Vicolo
Caligaris n. 6 Piano 2 intestato a CP_1
b) C.F. in GI (VC) Foglio 16 part. 278 Sub 18 Cat C/6 Cl. 2 Mq 12 in Vicolo Caligaris
n. 6 Piano T intestato a CP_1
c) C.F. in GI (VC) Foglio 16 part. 278 Sub 29 Cat C/2 Cl. 1 Mq 6 in Vicolo Caligaris
n. 6 Piano S1 intestato a CP_1
d) C.F. in GI (VC) Foglio 14 part. 31 Sub 13 Cat A/2 Cl. 1 Vani 7, alloggio in Via
Renato Vuillermin n. 2 Piano T-1 intestato a CP_1
e) C.F. in GI (VC) Foglio 14 Part. 366 Cat. F/1, Consistenza 120 mq intestato a
CP_1
f) C.F. in RA (GE) Foglio 32 part. 376 Sub 32 Cat A/3 Cl. 5 Vani 4,5 in Via Luigi
Casale n. 13 Interno 1C Piano T intestato a CP_1
e per i quali convengono quanto segue: la SI.ra si impegna a trasferire a titolo gratuito al SI. il quale CP_1 Parte_1 si impegna ad accettare, l'immobile in GI Via Renato Vuillermin n. 2; le parti si impegnano ad effettuare l'atto entro 60 giorni dall'omologa della separazione consensuale presso il Notaio scelto dal SI. tutti i relativi costi (quali, a titolo esemplificativo ma Pt_1 non esaustivo, tasse, imposte, certificati energetici, spese e onorari notarili) connessi al trasferimento di cui sopra, saranno integralmente a carico del SI. il quale si Pt_1 impegna altresì a mantenere il decoro, la salubrità e la pulizia dell'immobile stesso. Verrà richiesta l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro e di ogni altra tassa, a norma dell'art. 19 della Legge 74/87, della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, nonché della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 e n. 2/E del 21 febbraio 2014; per l'immobile in RA, che rimane intestato alla SI.ra , il SI. CP_1 provvederà ad accollarsi il mutuo, acceso presso INTESA SAN PAOLO in data Pt_1
09/03/2016 n. 74375816 ed il mutuo acceso presso INTESA SAN PAOLO in data
07/04/2017 n. 46906021, attualmente intestati ad entrambi e provvederà a sostenere le spese condominiali, l'IMU e la TARI.
Gli immobili siti in GI Catasto Fabbricati Foglio 16 part. 278 Sub 12 Cat A/2 Cl. 1
Vani 4, alloggio in Vicolo Caligaris n. 6 Piano 2 intestato a e in RA CP_1
(GE) Foglio 32 part. 376 Sub 32 Cat A/3 Cl. 5 Vani 4,5 in Via Luigi Casale n. 13 Interno
1C Piano T intestato a hanno generato un credito d'imposta a beneficio di CP_1 che si intende confermare per le rate residue allo stesso Parte_1 Parte_1
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 3 di 4 Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore, dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 24/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 4 TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2848/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SIg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
11/08/2025, dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Piletta Antonella del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Piletta Antonella del Foro di Vercelli
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49,
c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda,
pagina 1 di 2 - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (24/09/2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Michela Tamagnone per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 10/04/2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 24/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 2 di 2