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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3013 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 1° ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 3515 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024,
TRA
, con l'Avv. Leonardo Vesci Parte_1
Appellante principale e appellato incidentale
E
, con gli Avv.ti Ernesto Maria Cirillo, Francesco Cirillo, Luca Controparte_1
Silvestri
Appellato principale e appellante incidentale
OGGETTO: appelli avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11129/2024 del 6.11.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per : “Voglia la Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, in riforma della Pt_1 sentenza impugnata n. 11129/2024, pubblicata in data 6 novembre 2024 dal Tribunale di
Roma: in riforma delle precedenti statuizioni, riparametrare il quantum alla luce dei motivi sopraesposti e delle eccezioni avanzate, in quanto assolutamente abnorme. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.”;
1 per “I) Per le su esposte ragioni, per tutto quanto già dedotto e provato nel CP_1 giudizio di primo grado, nuovamente richiamate anche tutte le difese ed istanze, anche istruttorie, di cui al precedente grado di giudizio, che qui si abbaino per ripetute e trascritte, senza quiescenza alcuna, conclude affinché questa Ecc.ma Corte di Appello rigetti l'appello principale proposto da in persona del legale rapp.te p.t.; Parte_1
II) In accoglimento dell'appello incidentale proposto, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Roma, sez. Lavoro n. 11129/2024 pubbl. il 06/11/2024, Voglia la Corte
d'Appello adita condannare la (P. IVA n.: Parte_1
IT00886171008) in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica presso la sede sita in
Roma, via Anagnina, 203, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 63.434,54 oltre interessi e rivalutazione dalla data di scadenza dei singoli crediti (ossia dalle singole poste) al saldo, per le causali di cui in premessa, o la diversa maggiore o minore somma ritenuta dall'Ecc.ma Corte d'Appello; III) Condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatarii;
Senza quiescenza alcuna ci si riporta alle conclusioni ed ulteriori domande anche subordinate come formulate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che qui si abbiano per ripetute, trascritte e reiterate, nonché alle istanze istruttorie già formulate, e si insite dunque per l'accoglimento dell'appello incidentale.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO aveva chiesto al Tribunale di Roma di condannare la Controparte_1 [...]
(di seguito anche ) al pagamento proprio favore della somma Parte_1 Pt_1 di euro 63.434,54, come da conteggi allegati e basati sulle buste paga, oltre accessori come per legge a titolo di risarcimento del danno professionale da demansionamento, come riconosciuto con la sentenza emessa dallo stesso Tribunale di Roma n. 9282 del 2019, in relazione al periodo dal giugno 2011 al deposito del ricorso del 20.12.2017, sentenza poi confermata in appello.
Il Tribunale con la citata sentenza aveva condannato la “al pagamento della somma Pt_1 corrispondente ad un terzo della retribuzione mensile, per le mensilità maturate, oltre interessi e rivalutazione dalla data di scadenza dei singoli crediti al saldo”.
si era costituita in giudizio chiedendo la sospensione di quella sentenza in ragione Pt_1 della pendenza del ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello;
nel merito, oltre a
2 riproporre le allegazioni e le censure già avanzate avverso il ricorso originario, in via subordinata aveva contestato la quantificazione del credito operata dal ricorrente, che aveva incluso nella retribuzione mensile da prendere a parametro per il calcolo voci asseritamente non dovute come l'indennità di reperibilità, i rimborsi spese, la tredicesima mensilità; inoltre aveva richiesto le somme al lordo e non al netto degli oneri fiscali e contributivi.
Il Tribunale aveva respinto l'istanza di sospensione e preso atto che, medio tempore, anche la
Cassazione si era pronunciata nel senso di confermare la sentenza del Tribunale di Roma in relazione al demansionamento e alla condanna a pagare il relativo risarcimento del danno alla professionalità.
Il ricorso del è stato interamente accolto: in sintesi, il Tribunale ha ritenuto corretto CP_1 includere, nella liquidazione del danno, tutti gli elementi che di fatto hanno concorso a comporre la retribuzione mensile in modo continuativo, inclusa la reperibilità (rilevando che i rimborsi spese non erano stati considerati); corretta altresì la liquidazione al lordo delle ritenute fiscali, trattandosi di risarcire un danno da impoverimento della capacità professionale e non la perdita di un reddito;
da includere anche la tredicesima mensilità.
Conclusivamente, il Tribunale di Roma ha statuito quanto segue: “- accoglie il ricorso in parte con la condanna della società resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 63.434,54 a titolo di risarcimento del danno da demansionamento professionale come accertato con sentenza del Tribunale di Roma n. 9282/2019, confermata sul punto dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza n 1593/2022 passata in giudicato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c.; - condanna in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 9.000,00, oltre IVA e
CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione.”.
La ha appellato la sentenza. Resiste il che ha Parte_1 CP_1 altresì spiegato appello incidentale.
All'odierna udienza la causa è stata discussa alla presenza dei difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe. La causa è stata quindi decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.
Con un primo motivo di appello si censura la sentenza per erronea interpretazione del criterio liquidatorio di cui alla sentenza n. 9282/2019 del Tribunale di Roma, deducendosi che l'aggancio letterale della condanna a carico dell'appellante alla “retribuzione mensile” conduce, in una corretta interpretazione, ad escludere il diritto del a che, nel CP_1 quantum debeatur, vengano incluse l'indennità di reperibilità e la tredicesima mensilità, come già argomentato in primo grado:
- quanto all'indennità di reperibilità, il CCNL la definisce “complementare”, legata alla specifica attività e non al concetto di ordinaria retribuzione;
la sentenza aveva definito generiche le allegazioni sul punto della società, ma invece, all'opposto, quest'ultima aveva specificamente allegato che la sua erogazione era stata eventuale e non continuativa, nonché di importo mensilmente variabile;
- quanto alla tredicesima mensilità, l'appellante sottolinea che la condanna al risarcimento è legata ad ogni mese di demansionamento e dunque riferita a dodici mesi annui, mentre la tredicesima è anch'essa una retribuzione accessoria aggiunta a fine anno.
L'appellante invoca alcuni precedenti del Tribunale di Roma relativi a colleghi dell'appellato, nonché i principi di cui a Cass. n. 15066/2015.
Nel caso di accoglimento del gravame, la società appellante evidenzia che la condanna ammonterebbe:
- ad euro 54.764,76 nel caso di sottrazione dal calcolo dell'indennità di reperibilità e della tredicesima mensilità;
- ad euro 58.523,03 nel caso di sottrazione della sola tredicesima mensilità;
- ad euro 59.769,64 nel caso di sottrazione della sola indennità di reperibilità.
1.2.
L'appellato replica riportandosi al noto principio di non contestazione di cui all'art. 115
c.p.c. evidenziando che le contestazioni tempestive di cui alla memoria di costituzione in primo grado della erano generiche e non contenevano conteggi alternativi. Pt_1
Nel merito, ricorda che l'art. 27 del CCNL definisce la reperibilità come “istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell'azienda per assicurare…la continuità dei servizi, la funzionalità degli impianti e il presidio del mercato di riferimento. Il lavoratore, ove richiesto dall'azienda,
4 deve partecipare alle turnazioni di reperibilità”: si tratta quindi di un istituto necessario e di natura corrispettiva della “messa a disposizione” del lavoratore.
Richiama a sua volta numerosi precedenti di primo e anche di secondo grado delle Corti di
Roma e Napoli, sempre su questioni sovrapponibili fatte oggetto di motivi di appello della
. Pt_1
1.3.
Il motivo di appello è esaminabile nel merito in quanto era già oggetto delle difese della società in primo grado.
Le poste in discussione nel presente grado erano state, invero, già oggetto di contestazione, sia pure più sintetica, nel grado precedente, dal momento che già davanti al
Tribunale la aveva infatti evidenziato la natura eventuale e non continuativa Pt_1 dell'indennità di reperibilità e il contrasto fra la condanna parametrata alla retribuzione mensile e il riconoscimento di importi a titolo di tredicesima mensilità.
1.4.
Nel merito, il motivo è infondato.
Giova premettere alcune considerazioni generali. Si dibatte qui della corretta interpretazione della seguente statuizione: “condanna , per il periodo sino Controparte_2 al giugno 2011, ed per il periodo successivo sino alla data del Parte_1 deposito dell'odierno ricorso e con eccezione dei ricorrenti che hanno stipulato verbale di conciliazione con la medesima società, al pagamento della somma corrispondente ad un terzo della retribuzione mensile, per le mensilità maturate, oltre interessi e rivalutazione dalla data di scadenza dei singoli crediti al saldo”.
Ora, il precedente invocato dall'appellante cita, a fini interpretativi, la statuizione di Cass.
n. 15006/2015 a mente della quale “in tema di conseguenze patrimoniali da licenziamento illegittimo ex art. 18 st.lav., la retribuzione globale di fatto deve essere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ad eccezione dei compensi eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonché di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale”
(nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva incluso nella base di calcolo la voce "incentivo venditori", facente parte della retribuzione variabile, sulla base di una mera presunzione di raggiungimento, anche per gli anni successivi, degli obiettivi che la giustificavano).
5 Si tratta, come indicato nella massima, di un precedente inconferente, poiché relativo alla quantificazione del risarcimento da licenziamento illegittimo che è la legge a riferire espressamente alla “retribuzione globale di fatto” e a una quantificazione tendenzialmente vincolata fra un minimo e un massimo.
Nel nostro caso si dibatte della liquidazione equitativa di un risarcimento di un danno alla professionalità conseguente ad un contegno demansionante del datore di lavoro.
Per illustrare la diversità intrinseca delle fattispecie, basti pensare che la Cassazione ha affermato (sentenza n. 15 del 5.01.2021), che "nel regime di tutela reale ex art. 18 della legge
20 maggio 1970, n. 300, avverso i licenziamenti illegittimi (nella formulazione "ratione temporis" applicabile, anteriore alla modifica apportata con legge 28 giugno 2012, n. 92), la predeterminazione legale del danno risarcibile in favore del lavoratore (con riferimento alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione) non esclude che il lavoratore possa chiedere il risarcimento del danno ulteriore (nel caso, alla professionalità) che gli sia derivato dal ritardo della reintegra”: è dunque evidente che ristoro per l'illegittimo licenziamento e ristoro per l'ingiusta compressione (a vario titolo) della professionalità siano fattispecie non sovrapponibili, con conseguente inutilità dell'esegesi di legittimità intervenuta sul primo rispetto all'obiettivo di risolvere il contrasto interpretativo sul secondo, per il quale è oggi appello.
Non a caso la liquidazione del danno alla professionalità da demansionamento non è stata sempre e indefettibilmente agganciata ad una percentuale della retribuzione in godimento: ad esempio, la Corte di appello di Catanzaro (sez. lav., 16/09/2021) ha statuito, sempre in via equitativa, che “il criterio di determinazione del risarcimento del danno non patrimoniale alla professionalità rapportato ad una percentuale della retribuzione appare inadeguato poiché comporta una ingiustificata disparità di trattamento in ragione dei diversi livelli retributivi e, in difetto di una precisa indicazione legislativa, si presta ad applicazioni del tutto arbitrarie.
Appare, dunque, preferibile assumere come parametro di riferimento l'importo previsto per il danno biologico da inabilità temporanea assoluta dall'art. 139, comma 1, d.lg. n. 209/2005, scorporato della componente già assorbita dal risarcimento riconosciuto a titolo di ristoro del danno biologico permanente, parametrato alla durata del periodo di demansionamento”.
Ciò in quanto la Cassazione (sez. lav., 23/07/2019, n.19923) ha più volte ricordato che “: in tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno - avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore - e
6 determinarne l'entità, anche in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto”: in quella circostanza, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto al lavoratore il danno patrimoniale da demansionamento in misura corrispondente all'importo da questi versato all' per il riscatto degli anni universitari, CP_3 onde accedere prima al pensionamento anticipato di anzianità e porre fine alla situazione di degrado ed emarginazione professionale.
Certamente il criterio percentuale è quello più utilizzato nell'esercizio dell'ampio potere di determinazione equitativa del risarcimento e infatti la S.C. (Cass., Sez. lav., Ord.
08/05/2025, n. 12139) ha osservato che esso “è consono al corretto intento di porre in relazione la misura del ristoro anche al valore della prestazione, di cui la retribuzione è elemento di riscontro”.
Da quanto si viene sin qui dicendo è logico desumere che il sindacato dell'appellante su una liquidazione equitativa del danno non può articolarsi nei medesimi termini nei quali può censurarsi, ad esempio, una vera e propria violazione di legge nella determinazione degli elementi da porre a base dell'individuazione della retribuzione globale di fatto ai fini del ristoro del licenziamento illegittimo. Ed infatti la giurisprudenza più recente è unanime nel ritenere che: “la liquidazione equitativa ex art. 1226 del c.c. presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudizi accertati. Tale liquidazione equitativa, anche nella sua forma cosiddetta pura, consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato sul rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. Ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell'operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del 'minimo costituzionale" richiesto dall'articolo 111, comma 6, della Costituzione)
7 sia nel vizio di violazione dell'articolo 1226 del c.c.” (Cass. civ. sentenza n. 9834/2024; nello stesso senso, Cass. civ. sentenza n. 8880/2024, Cass. civ. sentenza n.7073/2024, Cass. civ. sentenza n.6728/2024, da ultimo n. 12260/2025). È necessario quindi che il giudicante indichi, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine ai "quantum”.
Ne segue (Cass. n. 3400/2025, n. 3156/2025; Corte di Appello di Firenze, n. 1633/2022) che la liquidazione equitativa “è suscettibile di rilievi in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza, o sia fondata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittori, ovvero se l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto”. In termini: “Al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, quindi, è necessario che il giudice indichi, almeno sommariamente, e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli
è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum, dovendosi ritenere censurabili le liquidazioni basate su criteri manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza” (Cass. n. 28551/2023).
Il Tribunale di Roma nell'invocata sentenza del 2019, ormai definitiva, aveva così motivato la quantificazione del risarcimento nella “somma corrispondente ad un terzo della retribuzione mensile, per le mensilità maturate, oltre interessi e rivalutazione dalla data di scadenza dei singoli crediti al saldo”: “Va, pertanto, considerato l'indubbio impoverimento della capacità professionale, che risulta aggravarsi anche in relazione al tempo trascorso, nonché al pregiudizio in relazione alla mancata acquisizione di maggiori capacità professionali, operata una valutazione equitativa che tenga conto della retribuzione mensile e del protrarsi nel tempo della dequalificazione, poiché il danno cresce secondo una linea di sviluppo progressiva, correlata sostanzialmente al decorso del tempo. Appare dunque equo, alla stregua delle considerazioni esposte, determinare il risarcimento in un terzo della retribuzione spettante ad ogni ricorrente, per ogni mese di dequalificazione (la differenza, in proporzione alla retribuzione percepita, si giustifica in relazione all'impoverimento in via proporzionale, rispetto al livello di inquadramento).”.
Ed allora la verifica sulla correttezza dell'interpretazione di tale dictum per come operata nella sentenza gravata, alla luce dei suesposti principi, si palesa corretta.
8 Da un lato, infatti, se l'obiettivo era quello di compensare l'impoverimento della capacità professionale e la mancata acquisizione di una maggiore capacità professionale, aspetti entrambi che, lo chiarisce il Tribunale, sono notevolmente protratti nel tempo e anzi si aggravano “progressivamente” (e non già proporzionalmente), appare chiaro che la quantificazione inclusiva della indennità di reperibilità e della tredicesima mensilità è l'unica rispettosa di tale ratio di compensazione di una progressiva ingravescenza: non diversamente da quanto avviene nel distinguere i diversi importi delle micro e delle macropermanenti nel caso di danni alla salute.
Dall'altro lato la motivazione chiarisce che il riferimento per il risarcimento non è ad una ipotetica retribuzione mensile di un dipendente del livello del ma proprio alla CP_1 retribuzione concretamente erogata al e dunque al compenso per la sua prestazione CP_1 così come connotata in concreto e non in astratto, proprio perché la somma deve compensare un danno parametrato al valore della prestazione lavorativa per come resa ordinariamente dal dipendente.
1.5.
Quanto poi, specificamente, alla indennità di reperibilità, va richiamato, come ha già fatto il Tribunale di Roma, l'art. 27 del CCNL e la ivi definizione di indennità di reperibilità come
“istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore è
a disposizione dell'azienda per assicurare…la continuità dei servizi, la funzionalità degli impianti e il presidio del mercato di riferimento. Il lavoratore, ove richiesto dall'azienda, deve partecipare alle turnazioni di reperibilità”. Come condivisibilmente argomentato dalla difesa dell'appellato, si tratta quindi di un istituto necessario e di natura corrispettiva della
“messa a disposizione” del lavoratore: di fatto il nel periodo considerato ai fini CP_1 risarcitori si è alternato con i colleghi nei turni di reperibilità, con la conseguente maggiore gravosità della prestazione resa e correlativamente con una più consistente perdita di professionalità.
Quanto, invece, alla tredicesima mensilità, è noto che questa si matura mese per mese in relazione al protrarsi della prestazione lavorativa, per cui il suo computo ai fini della determinazione della base retributiva utile per la quantificazione del risarcimento si rende necessario proprio per quella ratio già descritta di compensare un progressivo peggioramento delle capacità professionali.
2.1.
9 Con un secondo motivo di appello, la società deduce che, trattandosi di erogazioni non soggette a ritenute fiscali ben avrebbero potuto essere conteggiate avuto riguardo alla retribuzione netta piuttosto che avuto riguardo alla retribuzione lorda. Contesta il percorso motivazionale del Tribunale.
2.2.
L'appellato ricorda il principio per cui ogni pagamento a titolo risarcitorio in favore del lavoratore va effettuato al lordo e non al netto.
2.3.1
Il motivo è infondato.
Ancora una volta esso non si confronta adeguatamente con la ratio della liquidazione del danno alla professionalità, che è quella di ristorare un danno a quel complesso di capacità e di attitudini di cui il lavoratore è in possesso in base al suo patrimonio di conoscenze e di esperienze maturate anche nel corso della sua vita lavorativa.
Il quantum risarcitorio deve dunque essere calcolato in proporzione al valore assoluto della prestazione, che è comprensivo del compenso netto e della quota imputata a contributi e imposte.
2.3.2.
In primo luogo, perché si tratta, osserva costante giurisprudenza di legittimità (da ultimo
Cass., Sez. lav., Ord., 02/05/2025, n.11586; Cass., Sez. lav. Ord., n. 3692 del 07/02/2023;
Ord. 04/11/2021, n. 31558), di una voce di danno di natura composita: nel senso che trattasi di un danno che, scaturendo dall'adibizione del lavoratore a mansioni di contenuto e valore inferiore a quelle spettantegli, o dalla sottrazione di qualsiasi mansione, è suscettibile di concretizzarsi sia in un impoverimento, un deterioramento, della sua capacità professionale e nella “mancata acquisizione di un maggior saper fare”, sia in una perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o di ulteriori potenzialità occupazionali. Accanto a tali pregiudizi, ai quali può riconoscersi natura patrimoniale (in considerazione del fatto che il complesso delle capacità ed attitudini lavorative è un bene economicamente valutabile, rappresentando uno dei principali parametri per la determinazione del valore di un dipendente sul mercato del lavoro), secondo l'orientamento consolidato, ed accolto dalle sentenze innanzi richiamate, possono accompagnarsene altri di natura non patrimoniale, posto che l'assegnazione a mansioni inferiori, o la privazione totale di mansioni, con conseguente confinamento del lavoratore ad una sostanziale inattività, è suscettibile di incidere anche su beni di natura immateriale, come ad esempio la salute, o altri beni
10 strettamente attinenti alla persona del lavoratore, in relazione ai quali numerose disposizioni, come ad esempio l'art. 2087 c.c., assicurano una tutela rafforzata, discendente da principi sanciti dalla Costituzione. Si è così affermato che in tema di dequalificazione professionale, è possibile che venga a configurarsi un danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una violazione grave, eccedente la soglia minima di tollerabilità, dei diritti del lavoratore che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti (così, ex multis,
Cass. civ., Sez. 1, Ord, n. 24585 del 02/10/2019).
Tali principi hanno un loro risvolto in tema di trattamento fiscale, diverso dall'esenzione apoditticamente affermata da parte appellante: “in tema di risarcimento del danno da demansionamento, in applicazione del principio contenuto nell'art. 6, comma 2, del TUIR, occorre distinguere fra somme destinate a risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro - le quali sono soggette alla medesima tassazione della componente di reddito che sono destinate a sostituire - e somme destinate a ristorare il danno non patrimoniale - da impoverimento della capacità professionale, con connessa perdita di
"chances", biologico purché medicalmente accertabile, esistenziale, morale o collegato al pregiudizio all'immagine - che invece devono ritenersi esenti da tassazione;
spetta al contribuente dimostrare che, nel caso concreto, le somme percepite sono collegate a questa seconda categoria di danni esenti (Cassazione civile sez. trib., 27/03/2023, n.8615; Sez. 5,
Ordinanza n. 18624 del 08/07/2024).
2.3.3.
In secondo luogo, proprio perché, in tesi, non soggetta a tassazione, peraltro, la somma è interamente dovuta al lavoratore: è noto, infatti, che in sede di trattenuta fiscale il datore di lavoro agisce come sostituto nel versamento di una imposta dovuta al lavoratore.
Non a caso, secondo consolidato orientamento di legittimità, la liquidazione giudiziale deve essere operata comunque al lordo delle ritenute fiscali. Infatti, l'accertamento e la liquidazione della retribuzione va eseguita in tal modo, inerendo la determinazione di dette ritenute al distinto rapporto d'imposta. In tale contesto e in assenza di indicazioni diverse nella sentenza sull'an debeatur, il risarcimento del danno va quantificato sulla base di una percentuale della retribuzione globale di fatto lorda, restando irrilevante il regime fiscale dell'erogazione del credito.
11 Dunque, è condivisibile la statuizione del Tribunale, secondo cui, ai fini della determinazione del credito risarcitorio vantato dai lavoratori, è irrilevante il regime fiscale della sua erogazione.
3.
La presente decisione si pone in linea con i precedenti di questa Corte n. 2952/2025,
2951/2025, 1455/2025, n. 526/2023, n. 3478/2021 che espressamente si richiamano anche ad integrazione della motivazione.
4.1.
Con appello incidentale il lavoratore chiede la parziale riforma della pronuncia, laddove non specifica che gli interessi e la rivalutazione sono dovuti dalla scadenza dei singoli crediti al saldo effettivo, così come statuito nella ridetta pronuncia n. 9282/2019 del Tribunale di
Roma: ciò in quanto la sentenza gravata si limita a richiamare, quanto agli accessori del credito, l'art. 429, comma terzo, c.p.c. senza specificarne la decorrenza, ciò che ovviamente è suscettibile di incidere sul quantum.
4.2.
L'appello incidentale, come pure già avvenuto nel caso deciso da questa Corte con sentenza n. 1455/2025, va accolto perché effettivamente la sentenza del 2019 correttamente individuava la decorrenza degli accessori dovuti al lavoratore (interessi e rivalutazione, come per legge) dalla data di scadenza dei singoli crediti: trattandosi di statuizione sulla quale è sceso il giudicato, per completezza (e per assicurare utilità giuridica alla decisione) anche il giudice di prime cure avrebbe dovuto riportare tale formula di computo degli accessori, non contestata nemmeno dalla società.
5.
L'appello principale deve essere dunque respinto e accolto invece l'appello incidentale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate tenendo conto del valore della causa. Si conferma la regolazione delle spese di lite operata dal giudice di primo grado, che già rispecchiava la soccombenza di quale ulteriormente Parte_1 delineatasi all'esito del gravame.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
12 Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio
2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sui contrapposti appelli proposti con ricorso depositato il
18.12.2024 da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
11129/2024 del 6.11.2024 nei confronti di e con memoria del 16.9.2025 da Controparte_1
, così provvede: Controparte_1
- Respinge l'appello principale;
- In accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata per il resto, condanna la al pagamento in Parte_1 favore di della somma di € 63.434,54 oltre interessi e rivalutazione dalla Controparte_1 data di scadenza dei singoli crediti al saldo;
- Condanna a rimborsare a le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 grado, liquidate in euro 7.000,00 oltre al 15% per spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge, da distrarsi;
- Dà atto che per l'appellante principale sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 1.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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