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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 30/06/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 30 giugno 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1117/2024 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
C.F._1
, elettivamente domiciliata in Capo d'Orlando via Piave n. 157
[...] nello studio dell'avv. Emiliano Amadore, che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mariantonietta Piras e Avv.
Alessandro Doa, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_
RESISTENTE
OGGETTO Opposizione a provvedimento di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/04/2024 parte ricorrente lamentava di aver ricevuto, in data 29/12/2023, una comunicazione con cui l' richiedeva la restituzione dell'importo complessivo di €. CP_1
2.791,31 non dovuto per il periodo dal 01.03.2022 al 31.11.2022 per i seguenti motivi: “sono state corrisposte quote di integrazione al minimo della pensione non spettanti a causa della titolarità di altra prestazione integrata al minimo”.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
L'odierna ricorrente, quindi, aveva depositato il ricorso per cui è causa contestando l'illegittimità del provvedimento e l'irripetibilità delle somme per errore imputabile all' , facendo valere la propria CP_1 buona fede. Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con condanna dell' alla restituzione delle CP_1
somme eventualmente trattenute, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
L' si costituiva, con memoria depositata in data 12/09/2024, CP_1
contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
Parte ricorrente agisce per l'accertamento negativo della pretesa restitutoria dell' , avente ad oggetto somme scaturenti CP_1 dall'indebita erogazione di una integrazione al minimo sulla prestazione in godimento.
L' , costituendosi nel presente giudizio, ha rilevato che l'indebito CP_1
scaturisce dalla circostanza per cui fu erogata la pensione di vecchiaia categoria VO numero 10080123 avente decorrenza 01/03/2022,
2 integrata all'importo del trattamento minimo, invero già corrisposto sulla pensione n. 20021033 Cat. SO, decorrenza 1° aprile 1987.
In effetti, dispone l'art. 6 comma 3 del DECRETO-LEGGE 12 settembre 1983, n. 463 e succ. modif. e integr., che “Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo,
l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, semprechè non risultino superati i predetti limiti di reddito;
nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione.”
Orbene, l' ha omesso di allegare e provare le ragioni che hanno CP_1 condotto all'indebita – e contra legem – erogazione di ben due integrazioni al minimo sulle due citate pensioni in godimento a parte ricorrente, e d'altronde ha tacitamente ammesso che l'indebito non scaturisce da uno sforamento delle condizioni reddituali sancite nei primi due commi del citato art. 6, focalizzandosi sulla violazione del limite scolpito nel terzo comma, sopra riportato. Tale violazione, tuttavia, lascia estranea la pensionata che negli anni ha percepito gli importi delle due pensioni non conoscendo il limite di cui al citato art. 6 comma 3 ed, anzi, riponendo un legittimo affidamento nel comportamento dell' , a cui soltanto può addebitarsi l'errore. CP_1
3 Se, per un verso, i redditi della ricorrente appaiono esser costituiti proprio dalle due prestazioni sopra citate, erogate dallo stesso , CP_2 per altro verso, l' ha chiarito che la ragione dell'indebita dazione CP_1
di denaro risiede non già nel superamento di limiti reddituali da parte di parte ricorrente, bensì nella duplice erogazione – su due trattamenti pensionistici distinti e separati – dell'integrazione al minimo.
Circostanza, comunque, ben nota all' che avrebbe potuto CP_2
adoperarsi per tempo affinché non si verificasse detta indebita erogazione, senza far sorgere in capo a parte ricorrente l'affidamento rispetto alla spettanza delle integrazioni.
Tanto basta per affermare la fondatezza della domanda e dichiarare l'irripetibilità delle somme richieste dall' con il provvedimento CP_1
impugnato, e con ogni altro atto presupposto e consequenziale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
[...]
con ricorso depositato in data 13/04/2024 nei Parte_1 confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Accoglie il ricorso e dichiara non dovuta la somma di€. 2.791,31 richiesta dall' a parte ricorrente con condanna alla CP_1
restituzione delle somme trattenute oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 L. n. 412 del
1991;
- Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente, delle CP_1
spese del giudizio, che liquida complessivamente in euro 886,00 oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. con distrazione in favore del procuratore antistatario
4 Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 30 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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