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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 13/05/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 243/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 243 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023
T R A
(C.F. con il patrocinio dell'avv. GRECO Parte_1 C.F._1
VALENTINA
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ) quale società incorporante di Controparte_1 P.IVA_1 [...] con il patrocinio dell'avv. DELL'UTRI MASSIMO CP_2
PARTE CONVENUTA
PREMESSO CHE
Parte attrice ha agito in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni nei confronti di
Controparte_1
“In via principale:
1) accertare e dichiarare la nullità del contratto di intermediazione finanziaria ex art. 23 d.lgs.
58/1998 e conseguentemente dichiarare la nullità degli ordini d'acquisto eseguiti in data 7 gennaio
2014, avente ad oggetto n. 100 azioni er il prezzo di € 6.250,00, e in data 4 febbraio 2014, CP_3 avente ad oggetto n. 400 azioni per € 25.000,00; CP_3
2) dichiararsi tenuta e conseguentemente condannarsi la convenuta alla restituzione a favore dell'attrice della somma di € 18.741,80 (pari all'investimento complessivo pari ad € 31.250,00 al netto dell'indennizzo percepito dal Fondo Indennizzo Risparmiatori, pari ad € 12.508,20), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate ed il maggior danno conseguente all'indisponibilità delle somme investite ex art. 1224, 4° co., c.c.; ed interessi ex art. 1284 4° co. c.c.
a far data dalla domanda.
1 In subordine:
3) accertare e dichiarare la nullità, anche ex art. 1352 c.c., dell'ordine d'acquisto del 4 febbraio
2014, avente ad oggetto n. 400 azioni e conseguentemente condannarsi la convenuta alla CP_3 restituzione della somma di € 18.741,80 (pari all'investimento complessivo pari ad € 31.250,00 al netto dell'indennizzo percepito dal Fondo Indennizzo Risparmiatori, pari ad € 12.508,20), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate ed il maggior danno conseguente all'indisponibilità delle somme investite ex art. 1224, 4° co., c.c., ed interessi ex art. 1284 4° co. c.c.
a far data dalla domanda.
In via ulteriormente subordinata e con riferimento alle operazioni per le quali non vengano accolte le domande di cui ai nn. 1), 2), 3):
4) accertare per le motivazioni di cui al presente atto l'illegittimità del comportamento tenuto dalla convenuta in occasione della prestazione dei servizi di investimento aventi ad oggetto la vendita delle azioni della di cui in premessa e la conseguente responsabilità Controparte_4
contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale della convenuta per tutte le ragioni meglio descritte nel presente atto;
5) condannarsi conseguentemente la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da parte attrice in misura pari a € 18.741,80 (pari all'investimento complessivo pari ad € 31.250,00 al netto dell'indennizzo percepito dal Fondo Indennizzo Risparmiatori, pari ad € 12.508,20), a favore dell'attrice, corrispondente all'investimento nei titoli, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle singole somme rivalutate ed il maggior danno conseguente all'indisponibilità delle somme investite ex art. 1224, 4° co. c.c. ed interessi ex art. 1284, 4° co. c.c.”
Dopo aver premesso le vicende che hanno investito la società società già Controparte_2 appartenente al Gruppo Bancario e soggetta all'attività di direzione e Controparte_4
coordinamento della capogruppo Banca Popolare di Vicenza S.p.A, ha denunciato: la nullità degli ordini di investimento per la violazione dell'art. 23 t.u.f; la nullità dell'ordine del 29 agosto 2014 per la violazione dell'obbligo di forma scritta;
la responsabilità contrattuale della convenuta e/o la risoluzione degli ordini di investimento per non aver adempiuto la agli obblighi informativi CP_4
previsti dalla legge con conseguente danno per la cliente che ha visto azzerare il valore delle azioni senza conoscerne i rischi connessi ai titoli acquistati.
, convenuta in giudizio, ha contestato gli addebiti, eccependo: Controparte_1
- l'improcedibilità per mancato svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria
- in via preliminare la carenza di legittimazione passiva, in quanto il Decreto Legge 25/6/17 n.
99, convertito nella L.N. 121/17, e successivo contratto di cessione, stipulato in data 26/6/17,
2 in forza del predetto D.L. del 26/6/17, dai Commissari Liquidatori della Commissione Coatta
Amministrativa della e da denominato contratto di cessione, CP_3 Controparte_1
nonché successivo contratto ricognitivo sottoscritto fra LCA di ed hanno CP_3 CP_5
disciplinato, e regolato, i rapporti di subentro di nei precedenti rapporti contrattuali CP_5
e dalla lettura degli stessi deriverebbe che le pretese risarcitorie della non possono Pt_1
essere fatte valere nei confronti della società convenuta;
- la prescrizione del diritto al risarcimento;
- la validità dei contratti sottoscritti;
Cont
- la correttezza dell'operato della
Ha dunque concluso nei seguenti termini:
“preliminarmente ritenere e dichiarare infondate in fatto e in diritto le domande attrici, per intervenuta prescrizione delle stesse, con ogni conseguente statuizione.
Preliminarmente ancora, ritenere e dichiarare improponibile e/o improcedibile la domanda giudiziale attrice, per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5 D. Lgs. 28/2010, con ogni conseguente statuizione.
Ancora in linea preliminare, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
[...]
sia in proprio che successivamente quale incorporante di e Controparte_1 Controparte_2
della stessa (oggi , rispetto a tutte le domande di parte Controparte_2 Controparte_1
attrice sotto svariati profili (di cui alle lettere A), B) C) D), E), per come meglio avanti dedotto, le cui motivazioni si richiamano integralmente in seno alle conclusioni, con conseguente estromissione dal giudizio dell'odierna comparente, ed infondatezza delle domande formulate dalla IG.ra , Pt_1
e necessità di rigetto, con ogni conseguente statuizione.
In subordine, senza recesso alcuno da quanto precede, nel merito delle domande attrici, così come formulate, rigettarle, perché prescritte, oltre che genericamente formulate, e comunque infondate, in fatto ed in diritto, oltre che carenti di prova, con ogni relativa statuizione.
In via ulteriormente subordinate, e sempre senza recesso alcuno da quanto precede, per il caso di accoglimento. anche solo parziale, delle domande formulate dall'attrice nei confronti dell'odierna comparente, escludere l'importo eventualmente dovuto a titolo restitutorio e/o risarcitorio, tenuto conto di quanto eccepito e dedotto nel presente atto difensivo, nonché in ulteriore subordine, ridurre
l'importo eventualmente dovuto in conformità a quanto previsto dagli artt. 1223 e 1225 c.c., scomputando in ogni caso i rimborsi, i dividendi e le cedole percepiti dall'attrice, nonché il costo dell'acquisto delle azioni, anche tenendo conto del concorso di colpa della stessa attrice ai sensi
3 dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c., anche in relazione alla sua inerzia per mancata presentazione dell'istanza di rimborso e/o vendita dei titoli, e degli indennizzi che la medesima attrice ha percepito dal FIR, e/o degli importi che la IG.ra avrebbe avuto diritto ad ottenere da altro Fondo a Pt_1
Tutela dei Risparmiatori, in relazione ai titoli oggetto di causa e che non abbia colpevolmente richiesto, con rigetto in ogni caso della domanda di cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi”.
Verificato l'espletamento della mediazione in data antecedente alla prima udienza (vd. verbale del
28.3.2023) è stata espletata prova orale, per come ammessa dal gop delegato con ordinanza del
28.2.2024.
Il fascicolo è stato riassegnato allo scrivente in data 23.4.2024, a causa del trasferimento del giudice onorario a cui era stata delegata la trattazione e decisione della causa.
All'udienza del 6.2.2025 la causa è stata posta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla società convenuta, si rileva che appare del tutto superfluo verificare se i contratti di cessione abbiano o meno incluso la tipologia di rapporti di cui oggi si discute. E ciò in quanto a incorporato Controparte_1 [...]
con atto di fusione del 7.4.2018 (cfr. all. 4 alla comparsa) con conseguente estinzione CP_2
della società e successione della società incorporante, a titolo universale, nei Controparte_2
rapporti attivi e passivi della incorporata. Peraltro, non risulta neanche che prima della fusione,
l'eventuale passività derivante dall'accoglimento della presente domanda sia stata ceduta ad altri o retrocessa alla , in quanto tale ultima operazione ha riguardato crediti di Controparte_4
natura bancaria (cfr. Addendum del 19.1.2018).
Quanto all'eccezione di nullità formulata da parte attrice, questa risulta fondata.
Ed infatti, l'art. 23 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, escludendo solo i servizi di consulenza in materia di investimenti, prevede che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e quelli accessori (di cui all'art. 1 comma 5) devono essere redatti per iscritto a pena di nullità.
Nel caso in esame, nonostante la preventiva richiesta inoltrata dal cliente ed il vizio in tal senso rilevato dall'attrice, non è stato provato dalla che il contratto abbia rivestito la forma scritta. CP_4
E non può sopperire tale onere probatorio, l'atto del 22.3.2011, che appare essere un atto volto ad esercitare lo ius variandi della società di un precedente contratto, di cui però non v'è traccia in atti.
4 Sicché, il mero richiamo, pur contenuto in questo atto, ad un presunto contratto del 25.1.2008, non può comportare ratifica da parte del cliente né prova di aver rispettato le prescrizioni dall'art. 23 TUF.
Neppure la società convenuta, in astratto, potrebbe lamentare il mancato possesso della documentazione per essere soggetto che non ha stipulato il contratto oppure perché non obbligata alla conservazione, ribaltando, così l'onere probatorio a lei imposto.
Il limite temporale di conservazione per soli 5 anni previsto dall'art. 54 del Reg. CP_7
(Deliberazione 2 luglio 1991, n. 5387) non pare peraltro riguardare i contratti, poiché l'ambito di applicabilità della norma è limitato a registri, documenti e libri, e comunque l'obbligo quinquennale di conservazione di tale documentazione amministrativa è finalizzata a consentire attività ispettive e di verifica, giammai può costituire il presupposto per un'attenuazione dell'onere probatorio nel caso in cui la Banca si sia disfatta del contratto e venga richiesto di dimostrare la sua conclusione nelle forme prescritte dalla legge.
Ne consegue che gli ordini di acquisto eseguiti in data 7 gennaio 2014, avente ad oggetto n. 100 azioni er il prezzo di € 6.250,00, e in data 29 agosto 2014, avente ad oggetto n. 400 azioni per CP_3 CP_3
€ 25.000,00 e risultanti dall'estratto libro soci e dal dossier titoli, sono nulli, con conseguente diritto dell'attrice alla restituzione di quanto corrisposto, al netto dell'indennizzo percepito dal Fondo
Indennizzo Risparmiatori, pari ad € 12.508,20 e dunque per un totale di € 18.741,80.
Non sono dovute ulteriori somme a titolo di maggior danno, in quanto la restituzione è conseguenza automatica della nullità e dunque, se pur nelle conclusioni, i danni e gli interessi sono stati richiesti, leggendo l'atto introduttivo è la stessa parte ad affermare e richiedere gli interessi e il maggior danno solo nel caso in cui non sia accolta la domanda di nullità (p. 60) e accolta quella di risarcimento.
Poiché il contratto nullo non produce alcun effetto, non può dunque addebitarsi alla convenuta un maggior danno, comunque non meglio specificato e quantificato.
Possono e devono essere invece riconosciuti gli interessi legali su tali somme, ex art. 1224 comma 1
c.c. e 1284 comma 4 cc, questi ultimi dalla proposizione della domanda giudiziale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati sui valori medi e sullo scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a 26.000,00), oltre accessori di legge
P.Q.M.
- accerta la nullità degli ordini d'acquisto eseguiti dalla – filiale di Enna in data 7 Controparte_2 gennaio 2014, avente ad oggetto n. 100 azioni er il prezzo di € 6.250,00, e in data 29 agosto CP_3
2014, avente ad oggetto n. 400 azioni per € 25.000,00 e risultanti dall'estratto libro soci e dal CP_3
5 dossier titoli intestati alla per non essere stati preceduti ex art. 23 d.lgs. 58/1998 da Parte_1
un contratto avente forma scritta;
- condanna, per l'effetto, quale società incorporante di Controparte_1 [...]
a restituire € 18.741,80 ad , somma derivante dalla differenza CP_2 Parte_1 tra quanto originariamente corrisposto per l'acquisto da (€ 31.250,00) e quanto Parte_1
percepito dalla medesima a titolo di indennizzo dal Fondo Indennizzo Risparmiatori, pari ad €
12.508,20. Sulla somma dovuta, sono riconosciuti gli interessi legali, ex art. 1224 comma 1 c.c. e
1284 comma 4 c.c., questi ultimi dalla proposizione della domanda giudiziale;
- condanna, altresì, a rifondere le spese di lite ad , Controparte_1 Parte_1
liquidate in euro 5.077,00, oltre accessori di legge, nonché al rimborso delle spese vive quantificate in euro 264,00
Enna, 13/05/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 243 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023
T R A
(C.F. con il patrocinio dell'avv. GRECO Parte_1 C.F._1
VALENTINA
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ) quale società incorporante di Controparte_1 P.IVA_1 [...] con il patrocinio dell'avv. DELL'UTRI MASSIMO CP_2
PARTE CONVENUTA
PREMESSO CHE
Parte attrice ha agito in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni nei confronti di
Controparte_1
“In via principale:
1) accertare e dichiarare la nullità del contratto di intermediazione finanziaria ex art. 23 d.lgs.
58/1998 e conseguentemente dichiarare la nullità degli ordini d'acquisto eseguiti in data 7 gennaio
2014, avente ad oggetto n. 100 azioni er il prezzo di € 6.250,00, e in data 4 febbraio 2014, CP_3 avente ad oggetto n. 400 azioni per € 25.000,00; CP_3
2) dichiararsi tenuta e conseguentemente condannarsi la convenuta alla restituzione a favore dell'attrice della somma di € 18.741,80 (pari all'investimento complessivo pari ad € 31.250,00 al netto dell'indennizzo percepito dal Fondo Indennizzo Risparmiatori, pari ad € 12.508,20), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate ed il maggior danno conseguente all'indisponibilità delle somme investite ex art. 1224, 4° co., c.c.; ed interessi ex art. 1284 4° co. c.c.
a far data dalla domanda.
1 In subordine:
3) accertare e dichiarare la nullità, anche ex art. 1352 c.c., dell'ordine d'acquisto del 4 febbraio
2014, avente ad oggetto n. 400 azioni e conseguentemente condannarsi la convenuta alla CP_3 restituzione della somma di € 18.741,80 (pari all'investimento complessivo pari ad € 31.250,00 al netto dell'indennizzo percepito dal Fondo Indennizzo Risparmiatori, pari ad € 12.508,20), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate ed il maggior danno conseguente all'indisponibilità delle somme investite ex art. 1224, 4° co., c.c., ed interessi ex art. 1284 4° co. c.c.
a far data dalla domanda.
In via ulteriormente subordinata e con riferimento alle operazioni per le quali non vengano accolte le domande di cui ai nn. 1), 2), 3):
4) accertare per le motivazioni di cui al presente atto l'illegittimità del comportamento tenuto dalla convenuta in occasione della prestazione dei servizi di investimento aventi ad oggetto la vendita delle azioni della di cui in premessa e la conseguente responsabilità Controparte_4
contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale della convenuta per tutte le ragioni meglio descritte nel presente atto;
5) condannarsi conseguentemente la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da parte attrice in misura pari a € 18.741,80 (pari all'investimento complessivo pari ad € 31.250,00 al netto dell'indennizzo percepito dal Fondo Indennizzo Risparmiatori, pari ad € 12.508,20), a favore dell'attrice, corrispondente all'investimento nei titoli, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle singole somme rivalutate ed il maggior danno conseguente all'indisponibilità delle somme investite ex art. 1224, 4° co. c.c. ed interessi ex art. 1284, 4° co. c.c.”
Dopo aver premesso le vicende che hanno investito la società società già Controparte_2 appartenente al Gruppo Bancario e soggetta all'attività di direzione e Controparte_4
coordinamento della capogruppo Banca Popolare di Vicenza S.p.A, ha denunciato: la nullità degli ordini di investimento per la violazione dell'art. 23 t.u.f; la nullità dell'ordine del 29 agosto 2014 per la violazione dell'obbligo di forma scritta;
la responsabilità contrattuale della convenuta e/o la risoluzione degli ordini di investimento per non aver adempiuto la agli obblighi informativi CP_4
previsti dalla legge con conseguente danno per la cliente che ha visto azzerare il valore delle azioni senza conoscerne i rischi connessi ai titoli acquistati.
, convenuta in giudizio, ha contestato gli addebiti, eccependo: Controparte_1
- l'improcedibilità per mancato svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria
- in via preliminare la carenza di legittimazione passiva, in quanto il Decreto Legge 25/6/17 n.
99, convertito nella L.N. 121/17, e successivo contratto di cessione, stipulato in data 26/6/17,
2 in forza del predetto D.L. del 26/6/17, dai Commissari Liquidatori della Commissione Coatta
Amministrativa della e da denominato contratto di cessione, CP_3 Controparte_1
nonché successivo contratto ricognitivo sottoscritto fra LCA di ed hanno CP_3 CP_5
disciplinato, e regolato, i rapporti di subentro di nei precedenti rapporti contrattuali CP_5
e dalla lettura degli stessi deriverebbe che le pretese risarcitorie della non possono Pt_1
essere fatte valere nei confronti della società convenuta;
- la prescrizione del diritto al risarcimento;
- la validità dei contratti sottoscritti;
Cont
- la correttezza dell'operato della
Ha dunque concluso nei seguenti termini:
“preliminarmente ritenere e dichiarare infondate in fatto e in diritto le domande attrici, per intervenuta prescrizione delle stesse, con ogni conseguente statuizione.
Preliminarmente ancora, ritenere e dichiarare improponibile e/o improcedibile la domanda giudiziale attrice, per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5 D. Lgs. 28/2010, con ogni conseguente statuizione.
Ancora in linea preliminare, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
[...]
sia in proprio che successivamente quale incorporante di e Controparte_1 Controparte_2
della stessa (oggi , rispetto a tutte le domande di parte Controparte_2 Controparte_1
attrice sotto svariati profili (di cui alle lettere A), B) C) D), E), per come meglio avanti dedotto, le cui motivazioni si richiamano integralmente in seno alle conclusioni, con conseguente estromissione dal giudizio dell'odierna comparente, ed infondatezza delle domande formulate dalla IG.ra , Pt_1
e necessità di rigetto, con ogni conseguente statuizione.
In subordine, senza recesso alcuno da quanto precede, nel merito delle domande attrici, così come formulate, rigettarle, perché prescritte, oltre che genericamente formulate, e comunque infondate, in fatto ed in diritto, oltre che carenti di prova, con ogni relativa statuizione.
In via ulteriormente subordinate, e sempre senza recesso alcuno da quanto precede, per il caso di accoglimento. anche solo parziale, delle domande formulate dall'attrice nei confronti dell'odierna comparente, escludere l'importo eventualmente dovuto a titolo restitutorio e/o risarcitorio, tenuto conto di quanto eccepito e dedotto nel presente atto difensivo, nonché in ulteriore subordine, ridurre
l'importo eventualmente dovuto in conformità a quanto previsto dagli artt. 1223 e 1225 c.c., scomputando in ogni caso i rimborsi, i dividendi e le cedole percepiti dall'attrice, nonché il costo dell'acquisto delle azioni, anche tenendo conto del concorso di colpa della stessa attrice ai sensi
3 dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c., anche in relazione alla sua inerzia per mancata presentazione dell'istanza di rimborso e/o vendita dei titoli, e degli indennizzi che la medesima attrice ha percepito dal FIR, e/o degli importi che la IG.ra avrebbe avuto diritto ad ottenere da altro Fondo a Pt_1
Tutela dei Risparmiatori, in relazione ai titoli oggetto di causa e che non abbia colpevolmente richiesto, con rigetto in ogni caso della domanda di cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi”.
Verificato l'espletamento della mediazione in data antecedente alla prima udienza (vd. verbale del
28.3.2023) è stata espletata prova orale, per come ammessa dal gop delegato con ordinanza del
28.2.2024.
Il fascicolo è stato riassegnato allo scrivente in data 23.4.2024, a causa del trasferimento del giudice onorario a cui era stata delegata la trattazione e decisione della causa.
All'udienza del 6.2.2025 la causa è stata posta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla società convenuta, si rileva che appare del tutto superfluo verificare se i contratti di cessione abbiano o meno incluso la tipologia di rapporti di cui oggi si discute. E ciò in quanto a incorporato Controparte_1 [...]
con atto di fusione del 7.4.2018 (cfr. all. 4 alla comparsa) con conseguente estinzione CP_2
della società e successione della società incorporante, a titolo universale, nei Controparte_2
rapporti attivi e passivi della incorporata. Peraltro, non risulta neanche che prima della fusione,
l'eventuale passività derivante dall'accoglimento della presente domanda sia stata ceduta ad altri o retrocessa alla , in quanto tale ultima operazione ha riguardato crediti di Controparte_4
natura bancaria (cfr. Addendum del 19.1.2018).
Quanto all'eccezione di nullità formulata da parte attrice, questa risulta fondata.
Ed infatti, l'art. 23 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, escludendo solo i servizi di consulenza in materia di investimenti, prevede che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e quelli accessori (di cui all'art. 1 comma 5) devono essere redatti per iscritto a pena di nullità.
Nel caso in esame, nonostante la preventiva richiesta inoltrata dal cliente ed il vizio in tal senso rilevato dall'attrice, non è stato provato dalla che il contratto abbia rivestito la forma scritta. CP_4
E non può sopperire tale onere probatorio, l'atto del 22.3.2011, che appare essere un atto volto ad esercitare lo ius variandi della società di un precedente contratto, di cui però non v'è traccia in atti.
4 Sicché, il mero richiamo, pur contenuto in questo atto, ad un presunto contratto del 25.1.2008, non può comportare ratifica da parte del cliente né prova di aver rispettato le prescrizioni dall'art. 23 TUF.
Neppure la società convenuta, in astratto, potrebbe lamentare il mancato possesso della documentazione per essere soggetto che non ha stipulato il contratto oppure perché non obbligata alla conservazione, ribaltando, così l'onere probatorio a lei imposto.
Il limite temporale di conservazione per soli 5 anni previsto dall'art. 54 del Reg. CP_7
(Deliberazione 2 luglio 1991, n. 5387) non pare peraltro riguardare i contratti, poiché l'ambito di applicabilità della norma è limitato a registri, documenti e libri, e comunque l'obbligo quinquennale di conservazione di tale documentazione amministrativa è finalizzata a consentire attività ispettive e di verifica, giammai può costituire il presupposto per un'attenuazione dell'onere probatorio nel caso in cui la Banca si sia disfatta del contratto e venga richiesto di dimostrare la sua conclusione nelle forme prescritte dalla legge.
Ne consegue che gli ordini di acquisto eseguiti in data 7 gennaio 2014, avente ad oggetto n. 100 azioni er il prezzo di € 6.250,00, e in data 29 agosto 2014, avente ad oggetto n. 400 azioni per CP_3 CP_3
€ 25.000,00 e risultanti dall'estratto libro soci e dal dossier titoli, sono nulli, con conseguente diritto dell'attrice alla restituzione di quanto corrisposto, al netto dell'indennizzo percepito dal Fondo
Indennizzo Risparmiatori, pari ad € 12.508,20 e dunque per un totale di € 18.741,80.
Non sono dovute ulteriori somme a titolo di maggior danno, in quanto la restituzione è conseguenza automatica della nullità e dunque, se pur nelle conclusioni, i danni e gli interessi sono stati richiesti, leggendo l'atto introduttivo è la stessa parte ad affermare e richiedere gli interessi e il maggior danno solo nel caso in cui non sia accolta la domanda di nullità (p. 60) e accolta quella di risarcimento.
Poiché il contratto nullo non produce alcun effetto, non può dunque addebitarsi alla convenuta un maggior danno, comunque non meglio specificato e quantificato.
Possono e devono essere invece riconosciuti gli interessi legali su tali somme, ex art. 1224 comma 1
c.c. e 1284 comma 4 cc, questi ultimi dalla proposizione della domanda giudiziale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati sui valori medi e sullo scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a 26.000,00), oltre accessori di legge
P.Q.M.
- accerta la nullità degli ordini d'acquisto eseguiti dalla – filiale di Enna in data 7 Controparte_2 gennaio 2014, avente ad oggetto n. 100 azioni er il prezzo di € 6.250,00, e in data 29 agosto CP_3
2014, avente ad oggetto n. 400 azioni per € 25.000,00 e risultanti dall'estratto libro soci e dal CP_3
5 dossier titoli intestati alla per non essere stati preceduti ex art. 23 d.lgs. 58/1998 da Parte_1
un contratto avente forma scritta;
- condanna, per l'effetto, quale società incorporante di Controparte_1 [...]
a restituire € 18.741,80 ad , somma derivante dalla differenza CP_2 Parte_1 tra quanto originariamente corrisposto per l'acquisto da (€ 31.250,00) e quanto Parte_1
percepito dalla medesima a titolo di indennizzo dal Fondo Indennizzo Risparmiatori, pari ad €
12.508,20. Sulla somma dovuta, sono riconosciuti gli interessi legali, ex art. 1224 comma 1 c.c. e
1284 comma 4 c.c., questi ultimi dalla proposizione della domanda giudiziale;
- condanna, altresì, a rifondere le spese di lite ad , Controparte_1 Parte_1
liquidate in euro 5.077,00, oltre accessori di legge, nonché al rimborso delle spese vive quantificate in euro 264,00
Enna, 13/05/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
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