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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/12/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3469/2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Parte_1
HE MO.
OPPONENTE
CONTRO
con sede in Roma in via G. Controparte_1
Grezar n.14, P.IVA in persona del Procuratore p.t., dott. P.IVA_1 CP_2
giusto atto notarile del 23.07.2025 rep.183055, racc.13239,
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Russo (C.F. , C.F._1
PEC Email_1
OPPOSTA
, in Controparte_3
persona del legale rapp.te p.t., (CF ), con sede in Roma (RM) P.IVA_2
alla Via E. Q. Visconti, CAP 00193.
OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione a intimazione di pagamento – Eccezione di prescrizione. Acquisita documentazione, oggi, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa é stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere accolta.
La stessa riguarda l'intimazione di pagamento n. 10020259003777928000 notificata in data 21.06.2025 a mezzo raccomandata AR con la quale la
[...]
ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Controparte_4
€ 18.444,17. L'atto è stato impugnato circa le somme richieste a titolo di contributi previdenziali e sanzioni per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 di cui alle cartelle di pagamento cartelle n. 10020170022996330000 e n.
10020220025688482000 che sarebbero state rispettivamente notificate il
30.5.2018 ed il 29.6.2023.
Deve subito rilevarsi che le suddette cartelle di pagamento non risultano notificate e l non ne ha fornito prova. CP_5
Sotto il profilo della eccepita prescrizione dei contributi deve rilevarsi che i crediti contributivi di cui alla cartella di pagamento risultano assoggettati al termine di prescrizione ordinaria decennale vigente in materia contributiva per la ai sensi dell'art. 66 della legge n. 247/2012 che ha CP_3
espressamente derogato, per i contributi dovuti dagli avvocati iscritti all'albo, alla disciplina generale di cui all'art. 3, co. 9, l. 335/1995. Tanto perché, come già osservato, il dies a quo del suddetto termine di prescrizione non può che decorrere dalle comunicazioni del reddito effettuate dall'avvocato ricorrente nell'anno successivo a quello dell'anno d'imposta.
La legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, è stata difatti pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
15 del 18 gennaio 2013 ed è entrata in vigore il 2 febbraio 2013. I contributi che a tale data non erano già prescritti, in virtù del previgente termine di prescrizione quinquennale, sono automaticamente stati assoggettati al termine lungo della prescrizione ordinaria. Sul punto la Corte di legittimità ha reiteratamente affermato che (v., fra le altre, Cass. n. 27950 del 2018), in tema di contributi a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). Pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e, quindi, dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia, del resto, con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. n.
1827 del 1935). Nella specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era generalmente fissato ad una data di giugno in coincidenza con quella fissata per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
La diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto - tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge - non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva (ex plurimis: Cass.
12779/2019; Cass. 23040/2019). Ne consegue che anche il controllo mediante incrocio dei dati con l'Anagrafe tributaria può essere compiuto dalle dichiarazioni reddituali anzidette, non mutando il dies a quo del termine di prescrizione.
Tanto osservato i contributi oggetto delle cartelle di pagamento che non risultano notificate (e quindi non c'è stata interruzione della prescrizione) sono prescritti per l'inutile decorso del termine decennale, non essendo stata neppure fornita la prova di diversi atti interruttivi della prescrizione.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento debba essere annullata.
L'opposizione è dunque accolta.
La sola prescrizione dei contributi dovuti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento
10020259003777928000; compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Nocera Inferiore, 4.12.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Parte_1
HE MO.
OPPONENTE
CONTRO
con sede in Roma in via G. Controparte_1
Grezar n.14, P.IVA in persona del Procuratore p.t., dott. P.IVA_1 CP_2
giusto atto notarile del 23.07.2025 rep.183055, racc.13239,
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Russo (C.F. , C.F._1
PEC Email_1
OPPOSTA
, in Controparte_3
persona del legale rapp.te p.t., (CF ), con sede in Roma (RM) P.IVA_2
alla Via E. Q. Visconti, CAP 00193.
OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione a intimazione di pagamento – Eccezione di prescrizione. Acquisita documentazione, oggi, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa é stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere accolta.
La stessa riguarda l'intimazione di pagamento n. 10020259003777928000 notificata in data 21.06.2025 a mezzo raccomandata AR con la quale la
[...]
ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Controparte_4
€ 18.444,17. L'atto è stato impugnato circa le somme richieste a titolo di contributi previdenziali e sanzioni per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 di cui alle cartelle di pagamento cartelle n. 10020170022996330000 e n.
10020220025688482000 che sarebbero state rispettivamente notificate il
30.5.2018 ed il 29.6.2023.
Deve subito rilevarsi che le suddette cartelle di pagamento non risultano notificate e l non ne ha fornito prova. CP_5
Sotto il profilo della eccepita prescrizione dei contributi deve rilevarsi che i crediti contributivi di cui alla cartella di pagamento risultano assoggettati al termine di prescrizione ordinaria decennale vigente in materia contributiva per la ai sensi dell'art. 66 della legge n. 247/2012 che ha CP_3
espressamente derogato, per i contributi dovuti dagli avvocati iscritti all'albo, alla disciplina generale di cui all'art. 3, co. 9, l. 335/1995. Tanto perché, come già osservato, il dies a quo del suddetto termine di prescrizione non può che decorrere dalle comunicazioni del reddito effettuate dall'avvocato ricorrente nell'anno successivo a quello dell'anno d'imposta.
La legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, è stata difatti pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
15 del 18 gennaio 2013 ed è entrata in vigore il 2 febbraio 2013. I contributi che a tale data non erano già prescritti, in virtù del previgente termine di prescrizione quinquennale, sono automaticamente stati assoggettati al termine lungo della prescrizione ordinaria. Sul punto la Corte di legittimità ha reiteratamente affermato che (v., fra le altre, Cass. n. 27950 del 2018), in tema di contributi a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). Pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e, quindi, dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia, del resto, con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. n.
1827 del 1935). Nella specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era generalmente fissato ad una data di giugno in coincidenza con quella fissata per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
La diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto - tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge - non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva (ex plurimis: Cass.
12779/2019; Cass. 23040/2019). Ne consegue che anche il controllo mediante incrocio dei dati con l'Anagrafe tributaria può essere compiuto dalle dichiarazioni reddituali anzidette, non mutando il dies a quo del termine di prescrizione.
Tanto osservato i contributi oggetto delle cartelle di pagamento che non risultano notificate (e quindi non c'è stata interruzione della prescrizione) sono prescritti per l'inutile decorso del termine decennale, non essendo stata neppure fornita la prova di diversi atti interruttivi della prescrizione.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento debba essere annullata.
L'opposizione è dunque accolta.
La sola prescrizione dei contributi dovuti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento
10020259003777928000; compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Nocera Inferiore, 4.12.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)