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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 797/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CELENTANO ROBERTO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4212/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Salerno - Via Nizza, 146 84121 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI MORA n. 0188380425000001659 TICKET SANITARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 369/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: (Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato in data 28.08.2025, il ricorrente sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso l'avviso di pagamento n. 0188380425000001659 emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione per conto dell'ASL
Salerno – Distretto 63, avente ad oggetto il “recupero crediti – recupero ticket” cod. tributo 9100, anno 2016, deducendo la nullita' dello stesso per erronea individuazione del soggetto obbligato (I), omessa notifica degli atti presupposti (II), prescrizione e decadenza (III) e concludeva per dichiarare nullo l'atto di riscossione con condanna al pagamento delle spese di giudizio, anche ex art. 96 cpc.
L'Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Salerno DS 63, regolarmente evocata, non si costituiva in giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.19 comma 3, non rientrando l'avviso tra gli atti impugnabili innanzi alla
Corte di giustizia tributaria, e nel merito, il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione con riferiemnto alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore, la correttezza del proprio operato e concludeva per il rigetto.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte, in composizione monocratica, all' udienza camerale del 22 gennaio 2026, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è fondato e va accolto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammisisbilità del ricorso avverso l'avviso di pagamento n.
0188380425000001659 emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione per conto dell'ASL Salerno – Distretto
63, avente ad oggetto il “recupero crediti – recupero ticket”, in quanto mero invito al pagamento che ha la funzione solo di portare a conoscenza del contribuente la propria posizione debitoria ed oltretutto atto non previsto dall'art. 19 del D.Leg.vo 546/92.
Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, rileva che in tema di contenzioso tributario l'elencazione degli "atti impugnabili", contenuta nel Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (articolo 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (articolo 97 Cost.), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448. Cio' comporta la facolta', non l'obbligo, di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni, fattuali e giuridiche, che la sorreggono, porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessita' di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui e' natura/iter preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal citato Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19. Infatti gia' al momento della ricezione della notizia sorge in capo al contribuente l'interesse, ex articolo 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non piu' modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e quindi ad invocare una tutela giurisdizionale che assicuri il controllo della legittimita' sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico. Al principio di diritto cosi' affermato va incluso l'avviso di pagamento n. 0188380425000001659 inviato che porta a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle concrete ragioni che la sorreggono, senza necessita' di attendere che sia successivamente tasfuso in uno degli atti espressamente impugnabili.
I In applicazione del principio della ragione piu' liquida, la controversia in oggetto puo' essere decisa sulla base delle sole questioni relative al difetto di legittimazione passiva del ricorrente, in deroga all'ordinario dovere di vagliare tutti i motivi e le domande proposte, senza che cio' pregiudichi l'effettivita' della tutela giudiziale, in ossequio dei principi del giusto processo e di celerita' dello stesso, in quanto per il provvedimento gravato, la sola censura relativa al difettodi legittimazione passiva, e' idonea, di per se' a sostenerne ed a comprovarne il loro eventuale annullamento sulla base di tale solo rilievo, con assorbimento di tutte le altre censure dedotte, in quanto l'applicazione di detto principio implica la perdita di interesse della parte all'esame delle altre doglianze.
A tal fine va rilevato che con l'impugnato avviso di pagamento n. 0188380425000001659, l'ASL Salerno –
Distretto 63 provvedeva al “recupero crediti – recupero ticket”, sulla base dellarichiesta di esenzione di cui all'autocertificazione prot. n. 317912307 del 16/05/2014, non richiesta dal ricorrente, ma dallo stesso resa, in qualità di dichiarante, per conto della cognata, sig.ra Nominativo_1, legittimamente avente titolo, come risulta dalla documentazione versata in atti dal ricorrente e dallo sgravio operato dall'ASL Salerno con riferiemento all'annualità precedente.
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte inammissibili e/o non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese di giudizio
Le spese del presente giudizio seguono la mera soccombenza, e poste a carico della sola resistente ASL
Salerno, stante l'evidente assenza dei presupposti della responsabilità per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla l'impugnato avviso di recupero credito;
condanna la resistente Azienda Sanitaria Locale di Salerno al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore del ricorrente, liquidate in euro 250,00, oltre CUT ed accessori, se dovuti per legge, da distrarsi in favore del costituito procuratore, dichiaratesi antistatario.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026.
il Giudice monocratico
Dott. Roberto Celentano
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CELENTANO ROBERTO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4212/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Salerno - Via Nizza, 146 84121 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI MORA n. 0188380425000001659 TICKET SANITARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 369/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: (Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato in data 28.08.2025, il ricorrente sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso l'avviso di pagamento n. 0188380425000001659 emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione per conto dell'ASL
Salerno – Distretto 63, avente ad oggetto il “recupero crediti – recupero ticket” cod. tributo 9100, anno 2016, deducendo la nullita' dello stesso per erronea individuazione del soggetto obbligato (I), omessa notifica degli atti presupposti (II), prescrizione e decadenza (III) e concludeva per dichiarare nullo l'atto di riscossione con condanna al pagamento delle spese di giudizio, anche ex art. 96 cpc.
L'Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Salerno DS 63, regolarmente evocata, non si costituiva in giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.19 comma 3, non rientrando l'avviso tra gli atti impugnabili innanzi alla
Corte di giustizia tributaria, e nel merito, il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione con riferiemnto alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore, la correttezza del proprio operato e concludeva per il rigetto.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte, in composizione monocratica, all' udienza camerale del 22 gennaio 2026, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è fondato e va accolto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammisisbilità del ricorso avverso l'avviso di pagamento n.
0188380425000001659 emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione per conto dell'ASL Salerno – Distretto
63, avente ad oggetto il “recupero crediti – recupero ticket”, in quanto mero invito al pagamento che ha la funzione solo di portare a conoscenza del contribuente la propria posizione debitoria ed oltretutto atto non previsto dall'art. 19 del D.Leg.vo 546/92.
Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, rileva che in tema di contenzioso tributario l'elencazione degli "atti impugnabili", contenuta nel Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (articolo 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (articolo 97 Cost.), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448. Cio' comporta la facolta', non l'obbligo, di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni, fattuali e giuridiche, che la sorreggono, porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessita' di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui e' natura/iter preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal citato Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19. Infatti gia' al momento della ricezione della notizia sorge in capo al contribuente l'interesse, ex articolo 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non piu' modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e quindi ad invocare una tutela giurisdizionale che assicuri il controllo della legittimita' sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico. Al principio di diritto cosi' affermato va incluso l'avviso di pagamento n. 0188380425000001659 inviato che porta a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle concrete ragioni che la sorreggono, senza necessita' di attendere che sia successivamente tasfuso in uno degli atti espressamente impugnabili.
I In applicazione del principio della ragione piu' liquida, la controversia in oggetto puo' essere decisa sulla base delle sole questioni relative al difetto di legittimazione passiva del ricorrente, in deroga all'ordinario dovere di vagliare tutti i motivi e le domande proposte, senza che cio' pregiudichi l'effettivita' della tutela giudiziale, in ossequio dei principi del giusto processo e di celerita' dello stesso, in quanto per il provvedimento gravato, la sola censura relativa al difettodi legittimazione passiva, e' idonea, di per se' a sostenerne ed a comprovarne il loro eventuale annullamento sulla base di tale solo rilievo, con assorbimento di tutte le altre censure dedotte, in quanto l'applicazione di detto principio implica la perdita di interesse della parte all'esame delle altre doglianze.
A tal fine va rilevato che con l'impugnato avviso di pagamento n. 0188380425000001659, l'ASL Salerno –
Distretto 63 provvedeva al “recupero crediti – recupero ticket”, sulla base dellarichiesta di esenzione di cui all'autocertificazione prot. n. 317912307 del 16/05/2014, non richiesta dal ricorrente, ma dallo stesso resa, in qualità di dichiarante, per conto della cognata, sig.ra Nominativo_1, legittimamente avente titolo, come risulta dalla documentazione versata in atti dal ricorrente e dallo sgravio operato dall'ASL Salerno con riferiemento all'annualità precedente.
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte inammissibili e/o non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese di giudizio
Le spese del presente giudizio seguono la mera soccombenza, e poste a carico della sola resistente ASL
Salerno, stante l'evidente assenza dei presupposti della responsabilità per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla l'impugnato avviso di recupero credito;
condanna la resistente Azienda Sanitaria Locale di Salerno al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore del ricorrente, liquidate in euro 250,00, oltre CUT ed accessori, se dovuti per legge, da distrarsi in favore del costituito procuratore, dichiaratesi antistatario.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026.
il Giudice monocratico
Dott. Roberto Celentano