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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 18/10/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 367/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 367/2020 r.g. promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti
LG ER e PA MA, ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio sito in
Milano, Corso italia n.13, in forza di procura in calce all'atto di citazione;
-ATTRICE-
contro
(P.IVA n° ), in persona del Sig. legale Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura speciale rilasciata su foglio separato dall'Avv. PA Del Giudice Destito, ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo Valentia, Viale Affaccio civico 86;
-CONVENUTO -
OGGETTO: cessione di credito-pagamento di somme;
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso di essere Pt_2 cessionaria dei crediti vantati nei confronti dell'ente, conveniva in giudizio il CP_1 pagina 1 di 10 di al fine di vederlo condannare al pagamento del proprio credito di importo CP_1 pari a € 32.144,80 per sorte capitale, portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto ( doc.3) oltre gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5 Dlgs
n.231del 2002, maturati e maturandi sull'importo predetto, oltre gli ulteriori interessi anatocistici nella misura prevista dall'art. 5 Dlgs n.231del 2002 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi indicati, scaduti da almeno sei mesi, nonché l'importo di € 2.360,00 ai sensi dell'art. 6 co.2 D.lgs. n.231 del 2002 in ragione di Euro 40,00 per ciascuna delle fatture costituenti la sorte capitale e l'importo di € 22.915,10 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui in narrativa e portati dalle fatture indicate nell'elenco prodotto (quale doc.4), oltre interessi anatocistici prodotto dagli interessi predetti, scaduti da almeno sei mesi, nonché l'importo di € 80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 , d.lgs n.231/02 in ragione di € 40,00 in relazione a ciascuna fattura il cui ritardato pagamento ha generato gli interessi di cui sopra.
In subordine, ha chiesto la condanna dell'ente ex art. 2041 c.c. per ingiustificato arricchimento
A fondamento della domanda, l'attore ha dedotto che le fatture sottese alla richiesta di pagamento si riferivano a forniture di energia elettrica ed altri servizi intercorsi forniti da vari fornitori quali EN S.p.a., ON GI S.p.a., EL GI s.p.a.,
Sace FCT S.p.a. al convenuto;
- che i crediti oggetto delle fatture impagate CP_1 erano stati ceduti dai fornitori summenzionati con contratti di cessione dei crediti, avente ad oggetto sia crediti esistenti sia crediti futuri (cosiddetta “cessione LIR”) – redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificato all'Ente; -che tali contratti di cessione hanno avuto a oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento in relazione a ciascuna fattura sino al saldo effettivo;
- che sono altresì dovuti gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale;
- di avere altresì diritto al risarcimento dei costi di recupero del credito ex art. 6 d.lgs.
n.231/2002 per un importo forfettario di euro 40,00 per ciascuna delle 59 fatture insolute;
- di avere altresì diritto, per effetto della stipulazione degli atti di cessione pagina 2 di 10 prodotti, agli interessi moratori che i fornitori dell'ente convenuto hanno maturato nei confronti di quest'ultimo a seguito del ritardato pagamento delle ulteriori fatture elencate e che sono portati dalle fatture denominate - note debito interessi - nonché agli interessi anatocistici sugli interessi portati dalle predette note di debito.
In sede di precisazione delle conclusioni ha rilevato che il credito in linea capitale si
è ridotto da € 32.144,80 a € 24.253,77, a seguito dei pagamenti effettuati
(tardivamente rispetto alla scadenza delle fatture) dal in favore delle società CP_1
Parte cedenti e da queste poi rimborsate a
Si è costituito in giudizio il che ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'inefficacia e la inopponibilità nei suoi confronti della cessione dei crediti, il conseguente difetto di legittimazione attiva della banca attrice, l'insussistenza dei crediti portati dalle fatture emesse dalla cedente, l'inammissibilità ed infondatezza delle domande inerenti agli interessi moratori, a quelli anatocistici, all'importo forfettario di Euro 40 per risarcimento spese di recupero.
Per tutti questi motivi ha chiesto di respingere la domanda avanzata da parte attrice, in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
La causa veniva istruita solo documentalmente e, all'udienza del 31.03.2025 il sottoscritto magistrato medio tempore subentrato nel ruolo, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente, ai fini della legittimazione attiva della società attrice, si osserva che la normativa in materia di cessione di crediti derivanti da un contratto pubblico si atteggia in maniera particolare rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione dei crediti (art. 1260 ss. c.c.), essendo diretta a contemperare le diverse esigenze sottese alla libera cessione dei crediti e quelle inerenti la regolare esecuzione dei contratti pubblici e la corretta individuazione del destinatario dei pagamenti.
Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile al caso di specie, occorre prendere le mosse dalle disposizioni contenute nel R.D. n. 2440 del 1923.
pagina 3 di 10 In particolare, l'art. 69 del R.D. n. 2440 stabilisce la forma che la cessione deve assumere e la sua modalità di comunicazione prevedendo al comma terzo: "Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazioni di vincolo devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio" e l'art. 70 del citato R.D., introduce una deroga al principio privatistico della liberà cedibilità del credito, sancito dall'art. 1260 del codice civile, stabilendo, al comma terzo che "per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248" il quale a sua volta prevede che "Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto sequestro né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata".
Tuttavia, in giurisprudenza, è assolutamente pacifico che la deroga al principio civilistico di libera cedibilità del credito è destinata ad operare solo per i contratti di durata e non anche quando vengano in rilievo contratti ad esecuzione istantanea (in tal senso, da ultimo, Cass. Civ., 15.09.2021, n. 24758, secondo cui “Il divieto di cessione senza l'adesione della P.A. si “Il divieto di cessione senza l'adesione della
P.A. si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione
(o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa così risultare compromessa la regolare esecuzione del rapporto”).
Inoltre, nell'ambito dei rapporti di durata, l'adesione della P.A. è richiesta solo fintanto che il contratto risulti in fase esecutiva, come precisato dall'art. 9 della legge n. 2248/1865, che si riferisce ai “contratti in corso”, e dall'art. 70 del R.D. n.
2440/1923. Infine, la Cassazione ha precisato che “la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata sussiste solo fino a quando il contratto è in corso e cessa quando questo viene meno con la conclusione del rapporto contrattuale;
da tale momento torna ad applicarsi la regola generale di cui agli art. 69 r.d. cit. e 1264 cod. civ., secondo cui l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo” (Cass. Civ. 1.02.2007, n.
2209). pagina 4 di 10 Si aggiunga, da ultimo, la disposizione contenuta all'art. 117 comma III D.Lgs. n.
163 del 2006, confluita nell'art. 106 c. XIII codice degli Appalti di cui al d.lgs. n.
50/2016, secondo cui "le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione". Si ritiene che la norma in questione trovi applicazione astrattamente - da un punto di vista oggettivo - ai contratti di fornitura oggetto di causa, atteso che - giusta la definizione fornita dall'art. 3 del D.Lgs n. 163 del 2006 - nella nozione di contratto di appalto rientrano anche i contratti aventi ad oggetto la "fornitura di prodotti".
Non sussiste nessuna contraddizione tra le due normative: è stato infatti osservato che la diversa struttura delle stesse ed il differente ambito oggettivo non le ponga in contrasto;
infatti per i rapporti di fornitura non esauriti, la cessione sarà inefficace in assenza di esplicita adesione della PA alla quale, per far valere l'inefficacia della cessione intervenuta nella vigenza del rapporto, è sufficiente formulare la sola eccezione;
; per i contratti esauriti, diversamente, è necessario l'espresso rifiuto della
PA, da manifestare entro 45 gg al cedente ed al cessionario, trattandosi di atto recettizio, a partire dalla notifica.
Nel caso specifico, va rilevato che al momento della stipula degli atti di cessione dei crediti del 28.06.2016 ( doc. 6a) e del 27.12.2016 ( doc.6b), del 27.9.2018 ( doc. 6 c)
e del 02.10.2015 ( doc. 6 d), il rapporto di fornitura somministrazione non era in corso, nel senso che la fornitura di cui alle fatture cedute erano riferite a periodi antecedenti la stipula dell'atto di cessione.
Né, d'altra parte, il convenuto ha dimostrato la attuale permanenza del CP_1 contratto di fornitura, a fronte della espressa eccezione tempestivamente sollevata e reiterata nei successivi scritti difensivi. Ora, nel caso in esame, l'espresso rifiuto della cessione non risulta essere stato notificato e/o comunicato alla cedente società né alla cessionaria così come espressamente previsto dal legislatore, risultando in atti la sola ricevuta della raccomandata inoltrata al notaio autenticante la scrittura privata contenente la cessione.
pagina 5 di 10 Alla luce di quanto rilevato e considerato, deve ritenersi l'efficacia delle cessioni in favore della società attrice dei crediti portati dalle fatture in oggetto.
Tanto premesso, deve darsi atto che, come sopra esposto, l'attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto il pagamento della somma di € 24.253,77 invece che quella di € 32.144,80 richiesta in citazione, a seguito dei pagamenti effettuati dal nei confronti delle società cedenti e poi da queste Controparte_1 ultime rimborsate alla ferma restando, per il resto, la domanda inizialmente Pt_1 proposta.
Sempre in via preliminare non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione dei crediti per cui è causa sollevata dal Convenuto poichè tardiva. CP_1
Ed invero, le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio vanno proposte a pena di decadenza nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata (artt. 166-167 c.p.c.).
A fronte delle domande avanzate dalla Banca attrice, il Comune Convenuto, ha sollevato l'eccezione di prescrizione soltanto nella memoria ex art. 183, comma 6 n.
1 c.p.c., ovvero tardivamente.
La domanda, così come proposta, è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di cui alla motivazione che segue.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n. 9351 del 19.4.2007; Cass. Sez. Un. n. 13533 del
30.10.2001).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, il creditore ha assolto al suo onere probatorio provando la fonte del suo diritto relativamente alle forniture rese da EL
GI e poi successivamente cedute all'odierna attrice. pagina 6 di 10 Risulta pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato (doc. 11 fasc. parte attrice), che con determinazione n. 12 del 11.10.2013 il Controparte_1 sottoscriveva con la società EL GI il contratto per la fornitura di energia elettrica, aderendo all'Offerta “Anno Sicuro P.A.”, specificando altresì di aver già impegnato la spesa necessaria per tutto il 2013.
Orbene la attrice, quale cessionaria dei crediti vantati da EL GI s.p.a., Pt_1 in forza del contratto di cessione registrato in data 27.12.2017 ( doc.6b) ha agito in giudizio per ottenere il pagamento delle fatture indicate e di importo complessivo pari ad euro 9.154,00 (così come aggiornato a seguito del pagamento intervenuto in corso di causa) oltre interessi moratori, interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283
c.c. e risarcimento del danno ex art. 6, comma secondo, d. lgs. 231/2002.
Sul punto giova rimarcare che in tema di contratti di somministrazione, secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo
(avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (cfr. Cass., n. 297 del 9.01.2020). In particolare, deve presumersi il buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi mediante i contatori centrali delle società che erogano il servizio, le cui risultanze fanno piena prova dei consumi, in difetto di contestazione da parte dell'utente. Se il buon funzionamento è contestato, costituisce onere della società esercente il servizio offrire la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti.
Nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi pagina 7 di 10 non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (cfr. Cass. civ., n.
13193 del 16.6.2011).
Orbene, l'ente convenuto, dal canto suo, non ha negato di avere ricevuto le prestazioni e non ha sollevato contestazioni di sorta, se non genericamente in riferimento alla mancata contabilizzazione di consumi effettivi da parte della società fornitrice.
Pertanto, relativamente alle forniture rese da EL GI e poi successivamente cedute all'odierna attrice, la domanda deve essere accolta.
Tuttavia, l'onere probatorio gravante sull'attrice non è stato assolto relativamente ai crediti di cui ai contratti di cessione intervenuti con ON s.p.a. nonché con EN
s.p.a., non avendo parte attorea allegato i relativi contratti di fornitura.
Per quanto detto, deve essere riconosciuto il diritto della società attrice a conseguire il pagamento della somma di € 9.154,00, quale sorte capitale oggetto delle fatture cedute da EL GI s.p.a., oltre agli interessi di mora, ex art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, da calcolare sulla sorte capitale oggetto delle fatture azionate nel presente giudizio, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza delle singole fatture e fino all'effettivo soddisfo e gli interessi anatocistici ai sensi dell'art.1283 c.c. sugli interessi maturati da almeno 6 mesi dalla data dell'atto di citazione, da calcolarsi al saggio di cui all'art. 5 del predetto D.lgs. n. 231/2002.
Deve altresì trovare accoglimento la domanda relativa al pagamento dell'importo di euro 40,00 ai sensi dell'art.6 d. lgs. 231/2002 a titolo di indennizzo per il ritardo nel pagamento delle fatture cedute da EL GI s.p.a. Ciò tenuto conto dell'interpretazione autentica fornita dall'Unione Europea secondo cui “..l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale” (v., sul punto, C. Giustizia del 20.10.2022 -
Causa C 585/20 - in G.U. UE C472/5 del 12.12.2022).
pagina 8 di 10 Tuttavia, non può essere riconosciuto alla società attrice il pagamento di interessi di mora, interessi anatocistici sugli interessi di mora e risarcimento ex art. 6, comma secondo, d. lgs. 231/2002, maturati per il ritardato pagamento delle fatture indicate nel doc.4 (c.d. note di debito interessi), non avendo parte attrice assolto l'onere, assertivo e probatorio, su di essa incombente ex art. 2697 c.c. Sul punto si deve osservare che la banca si è limitata a dedurre di essere cessionaria in forza dei contratti in atti anche degli gli interessi di mora che i fornitori dell'ente convenuto hanno maturato nei confronti di quest'ultimo e, tuttavia, non ha indicato il titolo a fondamento della relativa pretesa ovvero il contratto di fornitura da cui origina il credito né prodotto le relative fatture.
Le spese di lite che seguono la soccombenza devono essere compensate per la metà in ragione del parziale accoglimento della domanda e vengono liquidate ai sensi del
D.M. 147/2022 come in dispositivo in base al valore della controversia nei valori minimi, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
PQM
Il TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna il CP_1
in persona del Sindaco in qualità di legale rappresentante p.t. al
[...] pagamento della somma di € 9.154,00 in favore di Parte_1 in persone del legale rappresentante p.t. quale credito residuo
[...] sull'intera sorte capitale oltre interessi di mora, ex art.5 del D. Lgs. 9.10.2002
n. 231, dalla scadenza delle predette fatture fino al soddisfo ed al pagamento degli ulteriori interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. e decorrenti dalla data di notifica della citazione introduttiva del giudizio, sugli interessi scaduti da oltre sei mesi;
- condanna il in personal del Sindaco, in qualità del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore della Parte_1
al pagamento a titolo di indennizzo della somma di euro 40 per
[...] ciascuna fattura ex art. 6 d.Lgs. 231/2002 limitatamente a quanto indicato in parte motiva;
pagina 9 di 10 - Condanna il in persona del Sindaco in qualità di legale Controparte_1 rappresentante p.t. al pagamento in favore di Parte_1
in persone del legale rappresentante p.t. della metà delle spese di lite
[...] che liquida nell'importo di € 759,00 per esborsi ed € 2.108,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Vibo valentia 18 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 367/2020 r.g. promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti
LG ER e PA MA, ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio sito in
Milano, Corso italia n.13, in forza di procura in calce all'atto di citazione;
-ATTRICE-
contro
(P.IVA n° ), in persona del Sig. legale Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura speciale rilasciata su foglio separato dall'Avv. PA Del Giudice Destito, ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo Valentia, Viale Affaccio civico 86;
-CONVENUTO -
OGGETTO: cessione di credito-pagamento di somme;
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso di essere Pt_2 cessionaria dei crediti vantati nei confronti dell'ente, conveniva in giudizio il CP_1 pagina 1 di 10 di al fine di vederlo condannare al pagamento del proprio credito di importo CP_1 pari a € 32.144,80 per sorte capitale, portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto ( doc.3) oltre gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5 Dlgs
n.231del 2002, maturati e maturandi sull'importo predetto, oltre gli ulteriori interessi anatocistici nella misura prevista dall'art. 5 Dlgs n.231del 2002 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi indicati, scaduti da almeno sei mesi, nonché l'importo di € 2.360,00 ai sensi dell'art. 6 co.2 D.lgs. n.231 del 2002 in ragione di Euro 40,00 per ciascuna delle fatture costituenti la sorte capitale e l'importo di € 22.915,10 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui in narrativa e portati dalle fatture indicate nell'elenco prodotto (quale doc.4), oltre interessi anatocistici prodotto dagli interessi predetti, scaduti da almeno sei mesi, nonché l'importo di € 80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 , d.lgs n.231/02 in ragione di € 40,00 in relazione a ciascuna fattura il cui ritardato pagamento ha generato gli interessi di cui sopra.
In subordine, ha chiesto la condanna dell'ente ex art. 2041 c.c. per ingiustificato arricchimento
A fondamento della domanda, l'attore ha dedotto che le fatture sottese alla richiesta di pagamento si riferivano a forniture di energia elettrica ed altri servizi intercorsi forniti da vari fornitori quali EN S.p.a., ON GI S.p.a., EL GI s.p.a.,
Sace FCT S.p.a. al convenuto;
- che i crediti oggetto delle fatture impagate CP_1 erano stati ceduti dai fornitori summenzionati con contratti di cessione dei crediti, avente ad oggetto sia crediti esistenti sia crediti futuri (cosiddetta “cessione LIR”) – redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificato all'Ente; -che tali contratti di cessione hanno avuto a oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento in relazione a ciascuna fattura sino al saldo effettivo;
- che sono altresì dovuti gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale;
- di avere altresì diritto al risarcimento dei costi di recupero del credito ex art. 6 d.lgs.
n.231/2002 per un importo forfettario di euro 40,00 per ciascuna delle 59 fatture insolute;
- di avere altresì diritto, per effetto della stipulazione degli atti di cessione pagina 2 di 10 prodotti, agli interessi moratori che i fornitori dell'ente convenuto hanno maturato nei confronti di quest'ultimo a seguito del ritardato pagamento delle ulteriori fatture elencate e che sono portati dalle fatture denominate - note debito interessi - nonché agli interessi anatocistici sugli interessi portati dalle predette note di debito.
In sede di precisazione delle conclusioni ha rilevato che il credito in linea capitale si
è ridotto da € 32.144,80 a € 24.253,77, a seguito dei pagamenti effettuati
(tardivamente rispetto alla scadenza delle fatture) dal in favore delle società CP_1
Parte cedenti e da queste poi rimborsate a
Si è costituito in giudizio il che ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'inefficacia e la inopponibilità nei suoi confronti della cessione dei crediti, il conseguente difetto di legittimazione attiva della banca attrice, l'insussistenza dei crediti portati dalle fatture emesse dalla cedente, l'inammissibilità ed infondatezza delle domande inerenti agli interessi moratori, a quelli anatocistici, all'importo forfettario di Euro 40 per risarcimento spese di recupero.
Per tutti questi motivi ha chiesto di respingere la domanda avanzata da parte attrice, in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
La causa veniva istruita solo documentalmente e, all'udienza del 31.03.2025 il sottoscritto magistrato medio tempore subentrato nel ruolo, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente, ai fini della legittimazione attiva della società attrice, si osserva che la normativa in materia di cessione di crediti derivanti da un contratto pubblico si atteggia in maniera particolare rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione dei crediti (art. 1260 ss. c.c.), essendo diretta a contemperare le diverse esigenze sottese alla libera cessione dei crediti e quelle inerenti la regolare esecuzione dei contratti pubblici e la corretta individuazione del destinatario dei pagamenti.
Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile al caso di specie, occorre prendere le mosse dalle disposizioni contenute nel R.D. n. 2440 del 1923.
pagina 3 di 10 In particolare, l'art. 69 del R.D. n. 2440 stabilisce la forma che la cessione deve assumere e la sua modalità di comunicazione prevedendo al comma terzo: "Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazioni di vincolo devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio" e l'art. 70 del citato R.D., introduce una deroga al principio privatistico della liberà cedibilità del credito, sancito dall'art. 1260 del codice civile, stabilendo, al comma terzo che "per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248" il quale a sua volta prevede che "Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto sequestro né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata".
Tuttavia, in giurisprudenza, è assolutamente pacifico che la deroga al principio civilistico di libera cedibilità del credito è destinata ad operare solo per i contratti di durata e non anche quando vengano in rilievo contratti ad esecuzione istantanea (in tal senso, da ultimo, Cass. Civ., 15.09.2021, n. 24758, secondo cui “Il divieto di cessione senza l'adesione della P.A. si “Il divieto di cessione senza l'adesione della
P.A. si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione
(o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa così risultare compromessa la regolare esecuzione del rapporto”).
Inoltre, nell'ambito dei rapporti di durata, l'adesione della P.A. è richiesta solo fintanto che il contratto risulti in fase esecutiva, come precisato dall'art. 9 della legge n. 2248/1865, che si riferisce ai “contratti in corso”, e dall'art. 70 del R.D. n.
2440/1923. Infine, la Cassazione ha precisato che “la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata sussiste solo fino a quando il contratto è in corso e cessa quando questo viene meno con la conclusione del rapporto contrattuale;
da tale momento torna ad applicarsi la regola generale di cui agli art. 69 r.d. cit. e 1264 cod. civ., secondo cui l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo” (Cass. Civ. 1.02.2007, n.
2209). pagina 4 di 10 Si aggiunga, da ultimo, la disposizione contenuta all'art. 117 comma III D.Lgs. n.
163 del 2006, confluita nell'art. 106 c. XIII codice degli Appalti di cui al d.lgs. n.
50/2016, secondo cui "le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione". Si ritiene che la norma in questione trovi applicazione astrattamente - da un punto di vista oggettivo - ai contratti di fornitura oggetto di causa, atteso che - giusta la definizione fornita dall'art. 3 del D.Lgs n. 163 del 2006 - nella nozione di contratto di appalto rientrano anche i contratti aventi ad oggetto la "fornitura di prodotti".
Non sussiste nessuna contraddizione tra le due normative: è stato infatti osservato che la diversa struttura delle stesse ed il differente ambito oggettivo non le ponga in contrasto;
infatti per i rapporti di fornitura non esauriti, la cessione sarà inefficace in assenza di esplicita adesione della PA alla quale, per far valere l'inefficacia della cessione intervenuta nella vigenza del rapporto, è sufficiente formulare la sola eccezione;
; per i contratti esauriti, diversamente, è necessario l'espresso rifiuto della
PA, da manifestare entro 45 gg al cedente ed al cessionario, trattandosi di atto recettizio, a partire dalla notifica.
Nel caso specifico, va rilevato che al momento della stipula degli atti di cessione dei crediti del 28.06.2016 ( doc. 6a) e del 27.12.2016 ( doc.6b), del 27.9.2018 ( doc. 6 c)
e del 02.10.2015 ( doc. 6 d), il rapporto di fornitura somministrazione non era in corso, nel senso che la fornitura di cui alle fatture cedute erano riferite a periodi antecedenti la stipula dell'atto di cessione.
Né, d'altra parte, il convenuto ha dimostrato la attuale permanenza del CP_1 contratto di fornitura, a fronte della espressa eccezione tempestivamente sollevata e reiterata nei successivi scritti difensivi. Ora, nel caso in esame, l'espresso rifiuto della cessione non risulta essere stato notificato e/o comunicato alla cedente società né alla cessionaria così come espressamente previsto dal legislatore, risultando in atti la sola ricevuta della raccomandata inoltrata al notaio autenticante la scrittura privata contenente la cessione.
pagina 5 di 10 Alla luce di quanto rilevato e considerato, deve ritenersi l'efficacia delle cessioni in favore della società attrice dei crediti portati dalle fatture in oggetto.
Tanto premesso, deve darsi atto che, come sopra esposto, l'attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto il pagamento della somma di € 24.253,77 invece che quella di € 32.144,80 richiesta in citazione, a seguito dei pagamenti effettuati dal nei confronti delle società cedenti e poi da queste Controparte_1 ultime rimborsate alla ferma restando, per il resto, la domanda inizialmente Pt_1 proposta.
Sempre in via preliminare non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione dei crediti per cui è causa sollevata dal Convenuto poichè tardiva. CP_1
Ed invero, le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio vanno proposte a pena di decadenza nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata (artt. 166-167 c.p.c.).
A fronte delle domande avanzate dalla Banca attrice, il Comune Convenuto, ha sollevato l'eccezione di prescrizione soltanto nella memoria ex art. 183, comma 6 n.
1 c.p.c., ovvero tardivamente.
La domanda, così come proposta, è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di cui alla motivazione che segue.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n. 9351 del 19.4.2007; Cass. Sez. Un. n. 13533 del
30.10.2001).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, il creditore ha assolto al suo onere probatorio provando la fonte del suo diritto relativamente alle forniture rese da EL
GI e poi successivamente cedute all'odierna attrice. pagina 6 di 10 Risulta pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato (doc. 11 fasc. parte attrice), che con determinazione n. 12 del 11.10.2013 il Controparte_1 sottoscriveva con la società EL GI il contratto per la fornitura di energia elettrica, aderendo all'Offerta “Anno Sicuro P.A.”, specificando altresì di aver già impegnato la spesa necessaria per tutto il 2013.
Orbene la attrice, quale cessionaria dei crediti vantati da EL GI s.p.a., Pt_1 in forza del contratto di cessione registrato in data 27.12.2017 ( doc.6b) ha agito in giudizio per ottenere il pagamento delle fatture indicate e di importo complessivo pari ad euro 9.154,00 (così come aggiornato a seguito del pagamento intervenuto in corso di causa) oltre interessi moratori, interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283
c.c. e risarcimento del danno ex art. 6, comma secondo, d. lgs. 231/2002.
Sul punto giova rimarcare che in tema di contratti di somministrazione, secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo
(avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (cfr. Cass., n. 297 del 9.01.2020). In particolare, deve presumersi il buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi mediante i contatori centrali delle società che erogano il servizio, le cui risultanze fanno piena prova dei consumi, in difetto di contestazione da parte dell'utente. Se il buon funzionamento è contestato, costituisce onere della società esercente il servizio offrire la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti.
Nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi pagina 7 di 10 non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (cfr. Cass. civ., n.
13193 del 16.6.2011).
Orbene, l'ente convenuto, dal canto suo, non ha negato di avere ricevuto le prestazioni e non ha sollevato contestazioni di sorta, se non genericamente in riferimento alla mancata contabilizzazione di consumi effettivi da parte della società fornitrice.
Pertanto, relativamente alle forniture rese da EL GI e poi successivamente cedute all'odierna attrice, la domanda deve essere accolta.
Tuttavia, l'onere probatorio gravante sull'attrice non è stato assolto relativamente ai crediti di cui ai contratti di cessione intervenuti con ON s.p.a. nonché con EN
s.p.a., non avendo parte attorea allegato i relativi contratti di fornitura.
Per quanto detto, deve essere riconosciuto il diritto della società attrice a conseguire il pagamento della somma di € 9.154,00, quale sorte capitale oggetto delle fatture cedute da EL GI s.p.a., oltre agli interessi di mora, ex art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, da calcolare sulla sorte capitale oggetto delle fatture azionate nel presente giudizio, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza delle singole fatture e fino all'effettivo soddisfo e gli interessi anatocistici ai sensi dell'art.1283 c.c. sugli interessi maturati da almeno 6 mesi dalla data dell'atto di citazione, da calcolarsi al saggio di cui all'art. 5 del predetto D.lgs. n. 231/2002.
Deve altresì trovare accoglimento la domanda relativa al pagamento dell'importo di euro 40,00 ai sensi dell'art.6 d. lgs. 231/2002 a titolo di indennizzo per il ritardo nel pagamento delle fatture cedute da EL GI s.p.a. Ciò tenuto conto dell'interpretazione autentica fornita dall'Unione Europea secondo cui “..l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale” (v., sul punto, C. Giustizia del 20.10.2022 -
Causa C 585/20 - in G.U. UE C472/5 del 12.12.2022).
pagina 8 di 10 Tuttavia, non può essere riconosciuto alla società attrice il pagamento di interessi di mora, interessi anatocistici sugli interessi di mora e risarcimento ex art. 6, comma secondo, d. lgs. 231/2002, maturati per il ritardato pagamento delle fatture indicate nel doc.4 (c.d. note di debito interessi), non avendo parte attrice assolto l'onere, assertivo e probatorio, su di essa incombente ex art. 2697 c.c. Sul punto si deve osservare che la banca si è limitata a dedurre di essere cessionaria in forza dei contratti in atti anche degli gli interessi di mora che i fornitori dell'ente convenuto hanno maturato nei confronti di quest'ultimo e, tuttavia, non ha indicato il titolo a fondamento della relativa pretesa ovvero il contratto di fornitura da cui origina il credito né prodotto le relative fatture.
Le spese di lite che seguono la soccombenza devono essere compensate per la metà in ragione del parziale accoglimento della domanda e vengono liquidate ai sensi del
D.M. 147/2022 come in dispositivo in base al valore della controversia nei valori minimi, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
PQM
Il TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna il CP_1
in persona del Sindaco in qualità di legale rappresentante p.t. al
[...] pagamento della somma di € 9.154,00 in favore di Parte_1 in persone del legale rappresentante p.t. quale credito residuo
[...] sull'intera sorte capitale oltre interessi di mora, ex art.5 del D. Lgs. 9.10.2002
n. 231, dalla scadenza delle predette fatture fino al soddisfo ed al pagamento degli ulteriori interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. e decorrenti dalla data di notifica della citazione introduttiva del giudizio, sugli interessi scaduti da oltre sei mesi;
- condanna il in personal del Sindaco, in qualità del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore della Parte_1
al pagamento a titolo di indennizzo della somma di euro 40 per
[...] ciascuna fattura ex art. 6 d.Lgs. 231/2002 limitatamente a quanto indicato in parte motiva;
pagina 9 di 10 - Condanna il in persona del Sindaco in qualità di legale Controparte_1 rappresentante p.t. al pagamento in favore di Parte_1
in persone del legale rappresentante p.t. della metà delle spese di lite
[...] che liquida nell'importo di € 759,00 per esborsi ed € 2.108,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Vibo valentia 18 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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