CA
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/11/2025, n. 2048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2048 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1222/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1222/2024 con OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 1455/2024 del Tribunale di Firenze pubblicata in data 08/05/2024
1
CONCLUSIONI
In data 30 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguen- ti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze: in via principale, nel merito, in accoglimento del presente appello, riformare la
Sentenza rigettando le domande dell'odierno Appellato e, comunque, rigettando
l'avversa domanda di nullità;
- in via subordinata, riformare la Sentenza laddove si è pronunciata sulla mai proposta eccezione relativa alla prescrizione della azione di nullità.”
Per Controparte_1
“1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e compe- tenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1. conveniva davanti al Tribunale di Firenze Controparte_1 Controparte_2
esponendo:
[...]
- che in data 28 settembre 2007, in occasione dell'acquisto di un elettrodomestico, aveva sottoscritto un contratto relativo alla apertura di una linea di credito utilizzabile con carta di tipo revolving;
- che il contratto era stato promosso e concluso tramite il rivenditore dei beni, eser- cente convenzionato con l'intermediario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'
[...] ex art. 3 D. Lgs. 347/1999; Controparte_3
- che il contratto era nullo;
2 - che, in conseguenza della nullità, gli interessi dovevano computarsi al tasso legale.
Parte ricorrente chiedeva “accertare e dichiarare la nullità del contratto di finan- ziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando le domande.
Il Tribunale di Firenze con sentenza n. 1455/2024 pubblicata in data 08/05/2024 così statuiva:
“1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara nullo il contratto di finanziamento revolving stipulato fra il ricorrente e;
Parte_1
3) compensa interamente le spese di lite”.
L'appello.
2. Proponeva appello formulando i seguenti motivi Parte_1 di impugnazione:
1) erronea applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 374/1999 e del D.M. n. 485/2001 in relazione al rapporto tra Banca ed Impresa Convenzionata e alla facoltà di quest'ultima di collocare strumenti e carte di pagamento;
2) erronea applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 374/1999 e del D.M. 485/2001 per aver fatto conseguire dalla asserita violazione della disciplina relativa alla promozione e collocamento della carta revolving la nullità del contratto di Linea di Credito;
3) erroneità della individuazione del perimetro della riserva di attività e degli ob- blighi informativi in capo alla Pt_1
4) erroneità della Sentenza nella parte in cui dichiara la nullità della Controparte_4
[.
per violazione degli artt. 3 d.lgs. 374/99 e dell'art. 2, D.M. 485/2001. Inapplicabilità della disciplina sotto il profilo soggettivo e oggettivo alla Linea di Credito;
5) travisamento delle regole di trasparenza per effetto dell'erronea qualificazione giuridica dell'operazione in questione;
6) erroneità della Sentenza per aver rigettato l'eccezione di prescrizione della azio- ne di nullità mai sollevata dalla di ultrapetizione. CP_5
3 Si costituiva in giudizio parte appellata, che contestava le censure mosse nei con- fronti del provvedimento impugnato;
proponeva appello incidentale fondato su un unico motivo: “erronea pronuncia in tema di compensazione delle spese”.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 30 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe, a seguito di trattazione scritta, previa assegnazio- ne dei termini ex 352 c.p.c.
Motivi della decisione
3. Parte appellante ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D.lgs. n.
374/1999 per violazione dell'art. 76 della Costituzione nella parte in cui ha subdelegato il
Ministro del Tesoro a determinare il contenuto sotto il profilo oggettivo e soggettivo del- la riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria, ravvisando un “vizio di subdelega in bianco, che è causa di incostituzionalità della norma delegata”.
La questione è manifestamente infondata.
La Corte Costituzionale ha chiarito che la legge delega può consentire al legislatore delegato di devolvere a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie ivi stabilite
(vedi sentenza n. 261/2017); non costituisce comunque un'illegittima subdelegazione, come tale incompatibile con l'art. 76 Cost., la previsione, contenuta nella legge delegata, del conferimento al potere esecutivo di potestà regolamentare (sentenze nn. 125/1976,
91/1968, 79/1966 e 20/1960) ovvero di compiti amministrativi di natura tecnica (sen- tenze nn. 127/1981, 139/1976 e 106/1967; vedi, anche, in motivazione, Corte Cost.,
09/04/2019, n.79: “la giurisprudenza di questa corte … consente al decreto delegato il conferimento agli organi dell'esecutivo della funzione «di emanare normative di tipo regolamentare (sentenza n. 79 del 1966), disposizioni di carattere tecnico (sentenza n.
106 del 1967) o atti amministrativi di esecuzione (ordinanza n. 176 del 1998; per ulte- riori esemplificazioni, sentenze n. 66 del 1965 e n. 103 del 1957)» (sentenza n. 104 del
2017)”).
Nella fattispecie la legge delega (legge 6 febbraio 1996, n. 52, “Disposizioni per l'a- dempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994”) nel fissare i criteri e principi per l'attuazione della Direttiva
4 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del si- stema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, all'art. 15, comma primo, lettera c) prevedeva: “estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva
91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decre- to-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità eco- nomiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della cri- minalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e cate- gorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo l della presente legge”.
L'art. 1 del D. Lgs. 25 settembre 1999, n. 374 (“Estensione delle disposizioni in ma- teria di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie partico- larmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15 della legge
6 febbraio 1996, n. 52”) estendeva la disciplina del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 ad una serie di attività, elencate nelle lettere da a) ad n), subordinatamente “al possesso delle licenze, autorizza- zioni, iscrizioni in albi o registri” ivi specificati;
alla lettera n) era in particolare indicata la “agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1° set- tembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3”
Il successivo art. 3 disponeva: “
1. L'esercizio professionale nei confronti del pubbli- co dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'art. 1, comma 1, lettera n ), è riser- Cont vato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l' .
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di com-
5 patibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circo- stanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territo- rio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Richiamati i principi più volte espressi dalla giurisprudenza costituzionale e rico- struito il quadro normativo di riferimento, deve escludersi che vi sia stata una illegittima subdelegazione: il decreto legislativo delegato ha individuato con sufficiente chiarezza l'attività (“agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”), demandando alla fonte secondaria unicamente lo sviluppo ed ulteriore specificazione della norma primaria (il regolamento “specifica il contenuto dell'attività indicata”), per le necessarie integrazioni di dettaglio, in piena compatibilità con il parametro di cui all'art. 76 Cost.
4. Nel merito i motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi e sono infondati.
In fatto è documentale e pacifico che il contratto di finanziamento è stato promosso e concluso tramite il negoziante – rivenditore, convenzionato con l'intermediario, ma non iscritto nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria ex art. 3 D. Lgs
374/1991.
4.1. La Corte di Cassazione, risolvendo le questioni di diritto poste da questa Corte di Appello con ordinanza ex 363 bis c.p.c. in relazione ad una fattispecie concreta del tut- to sovrapponile a quella per cui è causa, ha statuito: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del
1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del
D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contrat- to promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'in- termediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l ex art. 3 CP_3
D.Lgs. n. 374 del 1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.” (vedi
Cass. sez. I, 13/05/2025, n.12838).
La Corte di Cassazione in motivazione tra l'altro ha osservato: “la richiamata nor- mativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attivi- tà finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione
6 e conclusione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito pres- so l' La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla CP_3 promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finan- ziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite con- venzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato).
17. Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credi- to cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l' e, in CP_3 quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da que- st'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale […]
Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti inte- ressi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella di- CP_3 stribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi previ- sta […]
è corretta l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distribu- zione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vieta- re lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall' abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare anche l'avvalimento di tale at- CP_3 tività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore
7 non autorizzato. 42. Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'intervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamento, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con l'intermediario finanziario”).
4.2. La pronunzia della Suprema Corte, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha quindi chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 141/2010 la promozione e con- clusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'e- lenco istituito presso l' CP_3
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485; l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo “finaliz- zato” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'u- tilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non assume la qualità di parte;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, comma primo c.c.
4.3. Sussiste l'interesse ad agire in ordine alle domande proposte (nullità del con- tratto di finanziamento;
diritto alla rideterminazione degli interessi al tasso legale): co- me già precisato dai giudici di legittimità “con riferimento alla domanda (o all'eventua- le eccezione) di nullità di un contratto … per le parti contraenti l'interesse ad agire è in re ipsa, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica” (vedi Cass. 23/01/2023, n.1897; vedi anche Cass.
05/02/2020, n.2670; Cass. 27/07/1994, n.7017).
Il contratto del quale è richiesta la nullità è a tempo indeterminato;
risulta comun- que documentato l'addebito di interessi entro il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (vedi estratto conto prodotto da parte ricorrente in primo gra- do) e ciò è di per sé sufficiente a fondare un interesse concreto ed attuale ex art. 100
8 c.p.c., a prescindere dall'eccezione di intervenuta prescrizione che potrà al più incidere sulla successiva quantificazione dell'indebito.
L'introduzione del giudizio di accertamento della nullità contrattuale e del correla- to diritto alla rideterminazione degli interessi ma senza richiesta di quantificazione degli stessi e conseguente condanna alla ripetizione non configura poi un abuso dello stru- mento processuale.
Il divieto di frazionamento si riferisce infatti alla proposizione di separati giudizi per crediti relativi al medesimo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi (e salvo che il giudizio unitario non sia più possibi- le per un precedente giudicato: vedi Cass. Sez. Un. 19/03/2025, n.7299) e non può per- tanto precludere la proposizione di una autonoma domanda di nullità contrattuale ed accertamento del diritto alla ripetizione delle prestazioni, salva la successiva quantifica- zione delle stesse, ipotesi distinta dal frazionamento dei crediti e casomai assimilabile al- la condanna generica, ovvero una “domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", con riserva di accertamento del "quantum" in un separato giudi- zio”, proponibile anche in assenza del consenso del convenuto (vedi Cass. Sez. Un.,
12/10/2022, n.29862; Cass. Sez. Un. 23/11/1995, n. 12103).
4.4. Parte appellante evidenzia che la controparte, pur lamentando la nullità del contratto, ha continuato per lungo tempo ad utilizzare il credito e la carta in suo posses- so;
tale condotta assumerebbe rilievo ex artt. 1338 e 1227 c.c.
La deduzione di una responsabilità del contraente consumatore per aver taciuto la causa di invalidità contrattuale e per la violazione di buona fede e correttezza asserita- mente consistente nell'aver comunque utilizzato per un lungo periodo la linea di credito
è destituita di fondamento.
È stato precisato che la responsabilità ex 1338 c.c. deve in ogni caso essere esclusa qualora la nullità derivi, come nella fattispecie, dalla violazione di norme imperative che devono essere conosciute e considerate da entrambe le parti contraenti (vedi Cass.
03/09/2021, n.23887: “posto che ai fini di ravvisare la responsabilità ex art. 1338 c.c.,
è necessaria la induzione dolosa o colposa per un contraente e, per l'altro, l'affidamen- to senza colpa nella validità del contratto, il concorso di colpa del presunto danneggia-
9 to, che negligentemente abbia ignorato una causa di invalidità del contratto, esclude pertanto automaticamente la responsabilità di cui all'art. 1338 c.c. in capo al danneg- giante;
ne consegue che la responsabilità ex art. 1338 c.c. non può essere invocata tutte le volte in cui l'invalidità del contratto derivi dalla violazione di norme imperative delle quali può presumersi la conoscenza e la cui ignoranza avrebbe potuto essere superata attraverso l'uso della normale diligenza”; vedi anche Cass. 26/06/2020, n.12836).
Peraltro nella fattispecie, tenuto conto della non univocità dell'interpretazione delle norme, della conoscenza o conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità o inefficacia (per il rilievo di tali elementi vedi Cass. 05/02/2016, n.2327), della qualità soggettiva dei contraenti (società finanziaria da un lato, consumatore dall'altro) non vi è alcun elemento che consenta di ritenere che il consumatore sin dall'inizio conoscesse o potesse conoscere con l'ordinaria diligenza la causa di invalidità negoziale.
Anche in relazione agli elementi appena esposti circa natura e conoscibilità dell'invalidità e qualità dei contraenti non vi è poi alcuna concreta ragione per conside- rare contrario a buona fede e correttezza l'utilizzo per un periodo di tempo più o meno lungo della linea di credito, peraltro corrispondendo ed anticipando gli interessi al tasso contrattualmente previsto.
5. con l'unico motivo di appello incidentale (“erronea pronun- Controparte_1 cia in tema di compensazione delle spese processuali”) in sintesi deduce: “il Giudice di prime cure ha errato nel compensare integralmente le spese di lite […] pur avendo ap- parentemente motivato la decisione di compensare le spese di lite in funzione di un as- serito contrasto giurisprudenziale, non è stata data contezza di quali fossero i conflig- genti orientamenti sul punto […] non sussiste reciproca soccombenza tra le parti, dal momento che la domanda attrice è stata interamente accolta. Non ricorre nemmeno
l'ipotesi di assoluta novità della questione, atteso che deve ritenersi tale un punto con- troverso in diritto (e non una questione di fatto) per la cui soluzione mancano prece- denti ai quali far capo e che pertanto si presenta come da affrontare per la prima vol- ta;
né sussiste, certamente, l'ipotesi di mutamento giurisprudenziale come generica- mente dedotto nel provvedimento impugnato”.
10 Il motivo è parzialmente fondato.
Ritiene la Corte, considerati gli orientamenti non univoci nella giurisprudenza di merito (vedi, in particolare, le pronunzie della Corte di Appello di Milano richiamate nell'ordinanza ex 363 bis c.p.c. di questa Corte), l'assenza di precedenti di legittimità si- no a Cass. 12838/2025, la qualità delle parti, che sia equa e congrua una compensazione parziale delle spese di lite, nella misura della metà; la residua metà delle spese deve esse- re posta a carico della soccombente . Parte_1
Tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa Corte pendono oltre cento procedimenti in cui sono poste questioni del tutto identiche con l'assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore), le spese sono liquidate applicando il
DM 55/14 e ss. mod., causa di valore indeterminato - complessità bassa, per la frazione indicata, in € 2.800,00 (fase di studio € 1.275,00; fase introduttiva € 1.200,00; fase istruttoria € 950,00; fase decisoria € 2.175,00; totale € 5.600,00; riduzione del 50% €
2.800,00) ed in € 2.171,00 per il presente giudizio di appello (fase di studio: € 1.543,50; fase introduttiva € 1.063,50; fase decisionale: € 1735,00 euro;
nulla per la fase istrutto- ria, non effettivamente tenuta: vedi Cass. 16/04/2021, n.10206, Cass. 11/11/2024,
n.29077, Cass. 19/03/2025 n.7343; totale € 4.342,00; riduzione del 50% € 2.171,00), ol- tre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante principale del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione:
- rigetta l'appello principale;
- in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impu- gnata, dichiara compensate le spese di primo grado nella misura della metà;
- dichiara parzialmente compensate, nella misura della metà, anche le spese del presente giudizio di appello;
11 - condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata la residua metà delle spese di giudizio che liquida, per tale frazione, quanto al primo grado in € 2.800,00 e quanto all'appello in € 2.171,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante prin- cipale del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 novembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1222/2024 con OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 1455/2024 del Tribunale di Firenze pubblicata in data 08/05/2024
1
CONCLUSIONI
In data 30 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguen- ti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze: in via principale, nel merito, in accoglimento del presente appello, riformare la
Sentenza rigettando le domande dell'odierno Appellato e, comunque, rigettando
l'avversa domanda di nullità;
- in via subordinata, riformare la Sentenza laddove si è pronunciata sulla mai proposta eccezione relativa alla prescrizione della azione di nullità.”
Per Controparte_1
“1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e compe- tenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1. conveniva davanti al Tribunale di Firenze Controparte_1 Controparte_2
esponendo:
[...]
- che in data 28 settembre 2007, in occasione dell'acquisto di un elettrodomestico, aveva sottoscritto un contratto relativo alla apertura di una linea di credito utilizzabile con carta di tipo revolving;
- che il contratto era stato promosso e concluso tramite il rivenditore dei beni, eser- cente convenzionato con l'intermediario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'
[...] ex art. 3 D. Lgs. 347/1999; Controparte_3
- che il contratto era nullo;
2 - che, in conseguenza della nullità, gli interessi dovevano computarsi al tasso legale.
Parte ricorrente chiedeva “accertare e dichiarare la nullità del contratto di finan- ziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando le domande.
Il Tribunale di Firenze con sentenza n. 1455/2024 pubblicata in data 08/05/2024 così statuiva:
“1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara nullo il contratto di finanziamento revolving stipulato fra il ricorrente e;
Parte_1
3) compensa interamente le spese di lite”.
L'appello.
2. Proponeva appello formulando i seguenti motivi Parte_1 di impugnazione:
1) erronea applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 374/1999 e del D.M. n. 485/2001 in relazione al rapporto tra Banca ed Impresa Convenzionata e alla facoltà di quest'ultima di collocare strumenti e carte di pagamento;
2) erronea applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 374/1999 e del D.M. 485/2001 per aver fatto conseguire dalla asserita violazione della disciplina relativa alla promozione e collocamento della carta revolving la nullità del contratto di Linea di Credito;
3) erroneità della individuazione del perimetro della riserva di attività e degli ob- blighi informativi in capo alla Pt_1
4) erroneità della Sentenza nella parte in cui dichiara la nullità della Controparte_4
[.
per violazione degli artt. 3 d.lgs. 374/99 e dell'art. 2, D.M. 485/2001. Inapplicabilità della disciplina sotto il profilo soggettivo e oggettivo alla Linea di Credito;
5) travisamento delle regole di trasparenza per effetto dell'erronea qualificazione giuridica dell'operazione in questione;
6) erroneità della Sentenza per aver rigettato l'eccezione di prescrizione della azio- ne di nullità mai sollevata dalla di ultrapetizione. CP_5
3 Si costituiva in giudizio parte appellata, che contestava le censure mosse nei con- fronti del provvedimento impugnato;
proponeva appello incidentale fondato su un unico motivo: “erronea pronuncia in tema di compensazione delle spese”.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 30 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe, a seguito di trattazione scritta, previa assegnazio- ne dei termini ex 352 c.p.c.
Motivi della decisione
3. Parte appellante ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D.lgs. n.
374/1999 per violazione dell'art. 76 della Costituzione nella parte in cui ha subdelegato il
Ministro del Tesoro a determinare il contenuto sotto il profilo oggettivo e soggettivo del- la riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria, ravvisando un “vizio di subdelega in bianco, che è causa di incostituzionalità della norma delegata”.
La questione è manifestamente infondata.
La Corte Costituzionale ha chiarito che la legge delega può consentire al legislatore delegato di devolvere a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie ivi stabilite
(vedi sentenza n. 261/2017); non costituisce comunque un'illegittima subdelegazione, come tale incompatibile con l'art. 76 Cost., la previsione, contenuta nella legge delegata, del conferimento al potere esecutivo di potestà regolamentare (sentenze nn. 125/1976,
91/1968, 79/1966 e 20/1960) ovvero di compiti amministrativi di natura tecnica (sen- tenze nn. 127/1981, 139/1976 e 106/1967; vedi, anche, in motivazione, Corte Cost.,
09/04/2019, n.79: “la giurisprudenza di questa corte … consente al decreto delegato il conferimento agli organi dell'esecutivo della funzione «di emanare normative di tipo regolamentare (sentenza n. 79 del 1966), disposizioni di carattere tecnico (sentenza n.
106 del 1967) o atti amministrativi di esecuzione (ordinanza n. 176 del 1998; per ulte- riori esemplificazioni, sentenze n. 66 del 1965 e n. 103 del 1957)» (sentenza n. 104 del
2017)”).
Nella fattispecie la legge delega (legge 6 febbraio 1996, n. 52, “Disposizioni per l'a- dempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994”) nel fissare i criteri e principi per l'attuazione della Direttiva
4 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del si- stema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, all'art. 15, comma primo, lettera c) prevedeva: “estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva
91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decre- to-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità eco- nomiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della cri- minalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e cate- gorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo l della presente legge”.
L'art. 1 del D. Lgs. 25 settembre 1999, n. 374 (“Estensione delle disposizioni in ma- teria di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie partico- larmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15 della legge
6 febbraio 1996, n. 52”) estendeva la disciplina del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 ad una serie di attività, elencate nelle lettere da a) ad n), subordinatamente “al possesso delle licenze, autorizza- zioni, iscrizioni in albi o registri” ivi specificati;
alla lettera n) era in particolare indicata la “agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1° set- tembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3”
Il successivo art. 3 disponeva: “
1. L'esercizio professionale nei confronti del pubbli- co dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'art. 1, comma 1, lettera n ), è riser- Cont vato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l' .
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di com-
5 patibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circo- stanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territo- rio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Richiamati i principi più volte espressi dalla giurisprudenza costituzionale e rico- struito il quadro normativo di riferimento, deve escludersi che vi sia stata una illegittima subdelegazione: il decreto legislativo delegato ha individuato con sufficiente chiarezza l'attività (“agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”), demandando alla fonte secondaria unicamente lo sviluppo ed ulteriore specificazione della norma primaria (il regolamento “specifica il contenuto dell'attività indicata”), per le necessarie integrazioni di dettaglio, in piena compatibilità con il parametro di cui all'art. 76 Cost.
4. Nel merito i motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi e sono infondati.
In fatto è documentale e pacifico che il contratto di finanziamento è stato promosso e concluso tramite il negoziante – rivenditore, convenzionato con l'intermediario, ma non iscritto nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria ex art. 3 D. Lgs
374/1991.
4.1. La Corte di Cassazione, risolvendo le questioni di diritto poste da questa Corte di Appello con ordinanza ex 363 bis c.p.c. in relazione ad una fattispecie concreta del tut- to sovrapponile a quella per cui è causa, ha statuito: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del
1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del
D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contrat- to promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'in- termediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l ex art. 3 CP_3
D.Lgs. n. 374 del 1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.” (vedi
Cass. sez. I, 13/05/2025, n.12838).
La Corte di Cassazione in motivazione tra l'altro ha osservato: “la richiamata nor- mativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attivi- tà finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione
6 e conclusione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito pres- so l' La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla CP_3 promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finan- ziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite con- venzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato).
17. Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credi- to cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l' e, in CP_3 quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da que- st'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale […]
Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti inte- ressi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella di- CP_3 stribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi previ- sta […]
è corretta l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distribu- zione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vieta- re lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall' abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare anche l'avvalimento di tale at- CP_3 tività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore
7 non autorizzato. 42. Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'intervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamento, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con l'intermediario finanziario”).
4.2. La pronunzia della Suprema Corte, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha quindi chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 141/2010 la promozione e con- clusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'e- lenco istituito presso l' CP_3
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485; l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo “finaliz- zato” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'u- tilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non assume la qualità di parte;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, comma primo c.c.
4.3. Sussiste l'interesse ad agire in ordine alle domande proposte (nullità del con- tratto di finanziamento;
diritto alla rideterminazione degli interessi al tasso legale): co- me già precisato dai giudici di legittimità “con riferimento alla domanda (o all'eventua- le eccezione) di nullità di un contratto … per le parti contraenti l'interesse ad agire è in re ipsa, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica” (vedi Cass. 23/01/2023, n.1897; vedi anche Cass.
05/02/2020, n.2670; Cass. 27/07/1994, n.7017).
Il contratto del quale è richiesta la nullità è a tempo indeterminato;
risulta comun- que documentato l'addebito di interessi entro il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (vedi estratto conto prodotto da parte ricorrente in primo gra- do) e ciò è di per sé sufficiente a fondare un interesse concreto ed attuale ex art. 100
8 c.p.c., a prescindere dall'eccezione di intervenuta prescrizione che potrà al più incidere sulla successiva quantificazione dell'indebito.
L'introduzione del giudizio di accertamento della nullità contrattuale e del correla- to diritto alla rideterminazione degli interessi ma senza richiesta di quantificazione degli stessi e conseguente condanna alla ripetizione non configura poi un abuso dello stru- mento processuale.
Il divieto di frazionamento si riferisce infatti alla proposizione di separati giudizi per crediti relativi al medesimo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi (e salvo che il giudizio unitario non sia più possibi- le per un precedente giudicato: vedi Cass. Sez. Un. 19/03/2025, n.7299) e non può per- tanto precludere la proposizione di una autonoma domanda di nullità contrattuale ed accertamento del diritto alla ripetizione delle prestazioni, salva la successiva quantifica- zione delle stesse, ipotesi distinta dal frazionamento dei crediti e casomai assimilabile al- la condanna generica, ovvero una “domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", con riserva di accertamento del "quantum" in un separato giudi- zio”, proponibile anche in assenza del consenso del convenuto (vedi Cass. Sez. Un.,
12/10/2022, n.29862; Cass. Sez. Un. 23/11/1995, n. 12103).
4.4. Parte appellante evidenzia che la controparte, pur lamentando la nullità del contratto, ha continuato per lungo tempo ad utilizzare il credito e la carta in suo posses- so;
tale condotta assumerebbe rilievo ex artt. 1338 e 1227 c.c.
La deduzione di una responsabilità del contraente consumatore per aver taciuto la causa di invalidità contrattuale e per la violazione di buona fede e correttezza asserita- mente consistente nell'aver comunque utilizzato per un lungo periodo la linea di credito
è destituita di fondamento.
È stato precisato che la responsabilità ex 1338 c.c. deve in ogni caso essere esclusa qualora la nullità derivi, come nella fattispecie, dalla violazione di norme imperative che devono essere conosciute e considerate da entrambe le parti contraenti (vedi Cass.
03/09/2021, n.23887: “posto che ai fini di ravvisare la responsabilità ex art. 1338 c.c.,
è necessaria la induzione dolosa o colposa per un contraente e, per l'altro, l'affidamen- to senza colpa nella validità del contratto, il concorso di colpa del presunto danneggia-
9 to, che negligentemente abbia ignorato una causa di invalidità del contratto, esclude pertanto automaticamente la responsabilità di cui all'art. 1338 c.c. in capo al danneg- giante;
ne consegue che la responsabilità ex art. 1338 c.c. non può essere invocata tutte le volte in cui l'invalidità del contratto derivi dalla violazione di norme imperative delle quali può presumersi la conoscenza e la cui ignoranza avrebbe potuto essere superata attraverso l'uso della normale diligenza”; vedi anche Cass. 26/06/2020, n.12836).
Peraltro nella fattispecie, tenuto conto della non univocità dell'interpretazione delle norme, della conoscenza o conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità o inefficacia (per il rilievo di tali elementi vedi Cass. 05/02/2016, n.2327), della qualità soggettiva dei contraenti (società finanziaria da un lato, consumatore dall'altro) non vi è alcun elemento che consenta di ritenere che il consumatore sin dall'inizio conoscesse o potesse conoscere con l'ordinaria diligenza la causa di invalidità negoziale.
Anche in relazione agli elementi appena esposti circa natura e conoscibilità dell'invalidità e qualità dei contraenti non vi è poi alcuna concreta ragione per conside- rare contrario a buona fede e correttezza l'utilizzo per un periodo di tempo più o meno lungo della linea di credito, peraltro corrispondendo ed anticipando gli interessi al tasso contrattualmente previsto.
5. con l'unico motivo di appello incidentale (“erronea pronun- Controparte_1 cia in tema di compensazione delle spese processuali”) in sintesi deduce: “il Giudice di prime cure ha errato nel compensare integralmente le spese di lite […] pur avendo ap- parentemente motivato la decisione di compensare le spese di lite in funzione di un as- serito contrasto giurisprudenziale, non è stata data contezza di quali fossero i conflig- genti orientamenti sul punto […] non sussiste reciproca soccombenza tra le parti, dal momento che la domanda attrice è stata interamente accolta. Non ricorre nemmeno
l'ipotesi di assoluta novità della questione, atteso che deve ritenersi tale un punto con- troverso in diritto (e non una questione di fatto) per la cui soluzione mancano prece- denti ai quali far capo e che pertanto si presenta come da affrontare per la prima vol- ta;
né sussiste, certamente, l'ipotesi di mutamento giurisprudenziale come generica- mente dedotto nel provvedimento impugnato”.
10 Il motivo è parzialmente fondato.
Ritiene la Corte, considerati gli orientamenti non univoci nella giurisprudenza di merito (vedi, in particolare, le pronunzie della Corte di Appello di Milano richiamate nell'ordinanza ex 363 bis c.p.c. di questa Corte), l'assenza di precedenti di legittimità si- no a Cass. 12838/2025, la qualità delle parti, che sia equa e congrua una compensazione parziale delle spese di lite, nella misura della metà; la residua metà delle spese deve esse- re posta a carico della soccombente . Parte_1
Tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa Corte pendono oltre cento procedimenti in cui sono poste questioni del tutto identiche con l'assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore), le spese sono liquidate applicando il
DM 55/14 e ss. mod., causa di valore indeterminato - complessità bassa, per la frazione indicata, in € 2.800,00 (fase di studio € 1.275,00; fase introduttiva € 1.200,00; fase istruttoria € 950,00; fase decisoria € 2.175,00; totale € 5.600,00; riduzione del 50% €
2.800,00) ed in € 2.171,00 per il presente giudizio di appello (fase di studio: € 1.543,50; fase introduttiva € 1.063,50; fase decisionale: € 1735,00 euro;
nulla per la fase istrutto- ria, non effettivamente tenuta: vedi Cass. 16/04/2021, n.10206, Cass. 11/11/2024,
n.29077, Cass. 19/03/2025 n.7343; totale € 4.342,00; riduzione del 50% € 2.171,00), ol- tre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante principale del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione:
- rigetta l'appello principale;
- in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impu- gnata, dichiara compensate le spese di primo grado nella misura della metà;
- dichiara parzialmente compensate, nella misura della metà, anche le spese del presente giudizio di appello;
11 - condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata la residua metà delle spese di giudizio che liquida, per tale frazione, quanto al primo grado in € 2.800,00 e quanto all'appello in € 2.171,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante prin- cipale del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 novembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
12