Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 16/03/2026, n. 4896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4896 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04896/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07973/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7973 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Furlan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (-OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. CA IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- In data 1.10.2020 il ricorrente ha presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Il Ministero dell’Interno, previa comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10- bis Legge n. 241/1990, con decreto n. -OMISSIS- del 15.5.2024 ha respinto la domanda dell’istante ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza in ragione della sussistenza, a suo carico, della seguente situazione penale:
“- 18/05/2004 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 cpp) del G.I.P. Tribunale di Livorno irrevocabile il 26/01/2005 1° reato ) violenza sessuale continuato in concorso art. 81, 110, 609 bis c.p. (commesso il 2/6/2003 in Portoferraio) circostanze: art. 609 ter comma 1 n. 1 c.p., art. 62 bis c.p. 2° reato ) sequestro di persona in concorso art. 110, 605 c.p. (commesso il 2/6/2003 in Portoferraio) circostanze: art. 61 n. 2 c.p., art. 62 bis c.p. dispositivo: ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai punti: 1), 2) reclusione anni 2 benefici: sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p. provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento;
- 19/11/2020 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 cpp) del G.U.P. Tribunale di Trento irrevocabile il 13/02/2021 1° reato ) lesione personale art. 582 c.p. (commesso il 2/1/2019 in Storo) circostanze: art. 585 n. 1 c.p., art. 577 comma 1 n. 1 c.p., art. 577 comma 2 c.p. 2° reato ) sequestro di persona art. 605 comma 1 c.p. (commesso il 2/1/2019 in Storo) circostanze: art. 605 comma 2 n. 1 c.p., art. 605 comma 3 c.p. 3° reato ) violenza privata art. 610 c.p. (commesso il 2/1/2019 in Storo )”.
Nella motivazione che assiste il gravato diniego si rileva di aver esaminato le osservazioni pervenute in riscontro al preavviso di diniego e di aver tenuto conto, tra l’altro, “ che, come sostenuto dal legale nelle osservazioni e da quanto prodotto, in relazione alla seconda vicenda penale il richiedente, per futili motivi, alla presenza dei figli minori, ha aggredito la moglie, per poi rinchiudere lei e i figli in casa allontanandosi e impedendo alla figlia di allertare le forze dell’ordine strappandole il cellulare di mano ”.
Avverso il predetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’interessato, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza di motivazione, atteso che:
- come rilevato nelle osservazioni al preavviso di diniego, quanto alla prima condanna deduce che il reato era stato dichiarato estinto con pronuncia del Gip del Tribunale di Livorno in data 4.2.2011, mentre rispetto alla seconda condanna afferma di essere stato ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai Servizi sociali, conclusosi positivamente con conseguente estinzione della pena e di ogni altro effetto penale in virtù dell’ordinanza n. -OMISSIS- emessa il 18.5.2024 dal Magistrato di Sorveglianza di Trento;
- tali precedenti penali non sarebbero pertanto idonei a sorreggere, sotto il profilo motivazionale, il diniego impugnato, e l’Amministrazione avrebbe comunque dovuto tenere conto in concreto della complessiva condotta del richiedente nell'arco dell'intero periodo di permanenza sul territorio nazionale, essendosi ormai compiutamente integrato nel tessuto economico e sociale.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il ricorso è infondato.
Giova premettere un richiamo alla giurisprudenza formatasi in questa materia, ricostruita dalla Sezione in recenti pronunce (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, nn. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022, 20023 del 2023, 10363 del 2024 e 11770 del 2025).
Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana " può " essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘ status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell'amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori , di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (Consiglio di Stato sez. I, 04/04/2022, n.713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
3.- Tanto premesso, il Collegio ritiene che, nel caso concreto, il Ministero abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone, assolvendo all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi, essendo pervenuta ad un giudizio di inaffidabilità e mancata integrazione del richiedente nella comunità nazionale - alla luce dei gravissimi precedenti penali emersi a suo carico - che non appare affetto dai vizi di eccesso di potere denunciati, in quanto volto ad assicurare preminente tutela ai principi fondamentali della convivenza sociale e dell’ordine pubblico.
3.1- Difatti, con la prima sentenza del 2004 il ricorrente veniva condannato per i reati di i) violenza sessuale continuata in concorso ex artt. 81, 110, 609 bis c.p. e ii) per sequestro di persona in concorso ex artt. 110 e 605 c.p. Appare anche superfluo rimarcare il notevole allarme sociale di questi reati, lesivi di diritti fondamentali della persona di rango costituzionale e puniti con una pena edittale nel massimo fino a dodici anni di reclusione (per la violenza sessuale) e otto anni di reclusione (per il sequestro di persona).
Sotto quest’ultimo aspetto, occorre evidenziare che, considerato che tra le ipotesi automaticamente ostative all’acquisto della cittadinanza “di diritto” per matrimonio previste dall’art. 6 della legge n. 91 del 1992 è contemplata anche “ la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione ”, tale fattispecie di reato, rientrando tra quelle preclusive all’acquisto della cittadinanza per matrimonio, costituisce, a fortiori , circostanza ostativa alla richiesta cittadinanza per naturalizzazione (Cons. Stato, sez. III, n. 52/2011, 1726/2019, 8734/2019, 4151/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 1833/15; 3582/14; n. 9947/2016, 324/2017; TAR Lazio, sez. I ter, n. 11734/2019, 4632/2020; TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022; n. 4236/22; n. 4295/2022; 4941/2022; n. 5130/2022; n. 5131/2022; n. 6254/2022; 6604/2022).
Del resto, è noto che nel corso degli anni il legislatore, al dichiarato fine di reprimere più severamente i c.d. “reati sessuali”, è intervenuto sia sotto il profilo dell’inasprimento del trattamento sanzionatorio che sotto l’aspetto processuale (basti richiamare, da ultimo, la Legge n. 69/2019, c.d. Codice Rosso).
Peraltro, nel caso di specie i reati sono stati commessi in concorso di persone, di modo che anche tale elemento assume rilevanza a fini dell’espressione di un giudizio globale sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore e del contesto di illegalità in cui il richiedente poteva ragionevolmente apparire inserito.
Valga aggiungere, inoltre, quanto alla risalenza del reato, che la costante giurisprudenza ha ripetutamente evidenziato che il mero decorso del tempo, anche ove superiore al decennio, non può condurre, di per sé, ad escludere la portata offensiva del fatto criminoso nell’ambito del giudizio comparativo compiuto dall’Amministrazione che, nell’esercizio del suo potere valutativo circa l'avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale, può tener conto di un complesso di circostanze atte a dimostrare la suddetta integrazione. Tale potere si estende anche alla delibazione di comportamenti riprovevoli ancorché risalenti, quali quelli in esame, poiché simile scrutinio si pone su un piano differente ed autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini della responsabilità penale (Consiglio di Stato sez. III, 15/02/2019, n.802).
Per tali ragioni, pertanto, non appare manifestamente irragionevole o illogica la valutazione discrezionale dell’Amministrazione, laddove ha ritenuto di far assurgere tale condotta criminosa ad indice sintomatico di una mancata integrazione e volontà di adesione alle regole che informano la vita sociale dello Stato di cui il ricorrente chiede la cittadinanza.
Occorre, inoltre, aggiungere che, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, non pare assumere alcuna portata dirimente l’intervenuta estinzione del reato prima del diniego di concessione della cittadinanza, in quanto tale circostanza, dedotta in sede di osservazioni al preavviso di diniego ex art. 10 bis , è stata debitamente tenuta in considerazione dall’Amministrazione - come emerge espressamente dalla motivazione del gravato provvedimento - che ha ciò nondimeno ritenuto di valutare sfavorevolmente il “fatto storico” incriminato all’esito di un giudizio prognostico sull’affidabilità e sulla compiuta integrazione del richiedente nella comunità nazionale che non appare affetto da vizi di manifesta irragionevolezza (cfr., in senso conforme, Consiglio di Stato, n. 7122/2022).
Del resto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il comportamento dell'istante, nonostante l’estinzione del reato, rimane valutabile come fatto storico e, pertanto, può essere, come accaduto nel caso in esame, ragionevolmente considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, e tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Al riguardo, infatti, si è condivisibilmente precisato che, ai fini della concessione della cittadinanza, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l'area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato, anche considerato che “ le valutazioni volte all'accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo, sicché può darsi la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale vengano valutate negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti del parallelo iter giudiziale ” (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14/02/2022, n.1057).
D’altronde, tale conclusione rappresenta il precipitato applicativo del più generale principio della c.d. pluriqualificazione dei fatti giuridici, invocato dalla giurisprudenza amministrativa anche in relazione alla circostanza della riabilitazione pronunciata dal giudice penale. Difatti, mentre sul piano penale gli effetti della riabilitazione sono chiaramente diretti ad agevolare il reinserimento nella società del reo, in quanto eliminano le conseguenze penali residue e fanno riacquistare all’interessato la capacità giuridica persa in seguito alla condanna, viceversa, sul piano amministrativo, la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento.
Ne consegue che, nel riconoscere la cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della l. n. 91 del 1992, pur se intervenuta la riabilitazione, l’Amministrazione è chiamata, comunque, a prendere in considerazione il “fatto storico” per il particolare valore sintomatico che può assumere in quel procedimento (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; sez. III, n. 7022/2019; T.A.R. Lazio sez. II quater, n. 10590/12; 10678/2013).
In altre parole, nell’esaminare la domanda di cittadinanza di chi ha commesso un reato, l’Amministrazione è chiamata ad effettuare la delicata valutazione discrezionale in ordine alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società e l’interesse del richiedente deve essere comparato con l’interesse pubblico, al pari di quando deve decidere se revocare la cittadinanza già concessa, dovendo tener conto dell’interesse della collettività sotto il profilo più generale della tutela dell’ordinamento, ovvero con lo scopo di “ proteggere il particolare rapporto di solidarietà e di lealtà tra esso e i propri cittadini nonché la reciprocità di diritti e di doveri, che stanno alla base del vincolo di cittadinanza” (Corte di giustizia UE, causa Rotmann, punto 51; cfr., cfr., sulla portata del principio di proporzionalità, TAR Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2944/2022).
Da quanto esposto consegue che, nel caso di specie, l’intervenuta estinzione del reato non valga comunque ad elidere la rilevanza sintomatica del “fatto storico”, residuando in capo alla P.A. ogni valutazione discrezionale in merito alla richiesta concessione della cittadinanza, valutazioni che non appaiono, nel caso di specie, affette da manifesta irragionevolezza o illogicità in ragione dei rilievi innanzi descritti.
3.2- Ad ulteriore supporto del diniego depone anche la seconda condanna del ricorrente ex artt. 444 e 445 c.p.c. (cfr., sulla equiparazione quoad effectum della sentenza di patteggiamento alla pronuncia di condanna, Consiglio di Stato, sez. I, 7 novembre 2018, n. 2678) emessa nel 2020 per i reati di i) lesione personale ex art. 582 c.p., ii) sequestro di persona ex art. 605 comma 1 c.p. e iii) violenza privata ex art. 610 c.p.
Oltre alla rilevanza ostativa di tali reati alla luce di quanto sopra precisato relativamente alla pena edittale (non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione), si rende opportuno sottolineare anche l’elemento della reiterazione del reato della stessa indole con specifico riferimento al delitto del sequestro di persona di cui all’art. 605 c.p., elemento questo legittimamente valorizzato dall’Amministrazione – unitamente agli altri - ai fini del complessivo giudizio sull’affidabilità e sulla compiuta integrazione dell’istante nella comunità nazionale.
Del resto, la Sezione ha chiarito a più riprese che tale giudizio prognostico è frutto di una valutazione complessa, in cui l’Autorità chiamata a formularlo non si limita a considerare in modo atomistico i singoli precedenti, ma li valuta nel complesso insieme dei loro reciproci rapporti, nella periodicità e reiteratività, nella loro natura: si tratta, appunto, di “indicatori”, cioè di “elementi di fatto” che sono apprezzati, sotto il profilo della loro valenza significativa dell’indole del richiedente, in modo “globale”, trattandosi di esprimere un giudizio “sintetico”, che ha natura di valutazione “d’impatto” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. n. 3527/2022, 5113/2022, 5348/2022, 6941/22, 7206/22,8206/22, 8127/22, 8131 e 32, 8189/22, 8932/22, 9291/22).
In questo quadro, l’Amministrazione ha legittimamente valorizzato il disvalore del fatto storico indipendentemente dalla circostanza della liberazione anticipata disposta dal Magistrato di Sorveglianza con il citato provvedimento del 18.5.2024, peraltro emesso in data successiva al gravato diniego (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104, secondo cui la legittimità dell’atto impugnato può essere valutata soltanto alla stregua delle circostanze di fatto esistenti e note al momento della sua adozione).
Inoltre, a supporto del diniego milita anche l’epoca recente dei fatti criminosi, in quanto questi risultano commessi in quell’arco temporale (il decennio anteriore alla presentazione dell’istanza) che, come si è detto, costituisce il “periodo di osservazione” in cui devono essere maturati i requisiti per la cittadinanza, ai sensi dell'art. 9 legge n. 91 del 1992, inclusi quelli dell’irreprensibilità della condotta (cfr. TAR Lazio, sez. V bis, n. 2643/2022; 2944, 2945 del 2022), salvi i fatti di particolare gravità – come nel caso di specie - che possono essere apprezzati nel loro particolare valore “sintomatico” (violenza e maltrattamenti) in quanto anche indicativi di tendenze caratteriali, potendo in tal caso essere considerati anche oltre il decennio (Consiglio di Stato sez. VI n. 52/2011, Consiglio di Stato sez. III n. 1726/2019, 5271/2019, 7122/2019, 4122/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/13, 5615/2015, 5917/21; cfr., da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2643, 2945, 2946, 4469 del 2022; cfr. con specifico riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale; nonché TAR Lazio, sez. II quater, 1833/2015, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2644/2022).
4.- In ultima analisi, considerato che il provvedimento di concessione della cittadinanza rappresenta un atto eminentemente discrezionale di "alta amministrazione” suscettibile di essere sindacato solo nei ristretti ambiti del controllo di legittimità – escluso ogni sindacato sostitutivo - ritiene il Collegio che la valutazione dell’Amministrazione sia esente da vizi di illogicità o irragionevolezza.
La tesi dell'istante non tiene conto dell'amplissima discrezionalità, informata anche a criteri di precauzione di profilo oggettivo (Cons. St., sez. III, 11 maggio 2016, n. 1874) e di cautela (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; 6 settembre 2018, n. 5262), che - come già osservato - caratterizza il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, in quanto atto che attribuisce definitivamente uno status che comporta rilevanti conseguenze per il patrimonio giuridico del richiedente e sui suoi diritti all'interno dello Stato; tale concessione può però comportare conseguenze altrettanto rilevanti, anche gravemente perniciose per l'interesse nazionale in caso di infelice concessione (T.A.R. Lazio sez. I - Roma, 05/05/2021, n. 5261).
Peraltro, considerato che, nel caso di accoglimento dell’istanza, le conseguenze sono tendenzialmente irreversibili ed interessano l’intera collettività in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva (con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche), non appare sproporzionato il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali, quali la vita e la incolumità delle persone, la fiducia ed il riguardo per le Istituzioni dello Stato di cui entra a far parte, ed altri beni riconosciuti e tutelati dalla Costituzione.
Nel caso di specie, il diniego risulta fondato sui gravi precedenti penali sopra indicati che appaiono idonei a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione del ricorrente nel tessuto sociale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza.
Del resto, la valutazione del Ministero dell'Interno è avvenuta sulla base di accertamenti il cui esito, in termini di prognosi di idoneità allo stabile inserimento nella comunità nazionale con il conferimento della cittadinanza, rientra negli apprezzamenti di merito non sindacabili dinanzi al giudice amministrativo, se non per evidente travisamento dei fatti ed illogicità, vizi che non risultano sussistere nel caso di specie.
Né la natura di alta amministrazione del provvedimento gravato consente a questo giudice di sostituire valutazioni di merito, riservate all'Autorità amministrativa preposta, con altre, attesi i vincoli al sindacato giurisdizionale in questa materia.
Si rende opportuno osservare, inoltre, che la difesa della parte ricorrente non contesta la sussistenza dei fatti sopra indicati, ma si limita ad invocare la sussistenza della residenza in Italia da oltre un decennio e l’asserito inserimento nel contesto sociale, ritenendo che tali circostanze siano sufficienti al rilascio della cittadinanza; tali argomentazioni difensive, tuttavia, non appaiono idonee a scalfire il giudizio svolto dall’Amministrazione.
L’istante, infatti, non offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà economica, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Difatti, il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone l'accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell'interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che " nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda " (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l'Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente una volta mutate le condizioni oggettive sottese all'esito negativo originario.
In conclusione, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, pertanto il ricorso proposto deve essere respinto.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che liquida complessivamente in €1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA TO, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
CA IC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA IC | IA TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.