Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 27/03/2026, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00587/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00676/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 676 del 2025, proposto da
IA Di IS, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Favati, Simona Baldi, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, nel cui ufficio in Firenze, via degli Arazzieri, 4 è ex lege domiciliato;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 468/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Pisa Sez. Lavoro il 18.9.2024 nel procedimento RG 878/2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente agisce lamentando la mancata ottemperanza del Ministero dell’istruzione e del merito alla sentenza di cui in epigrafe che ha ordinato l'assegnazione in suo favore della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per un importo complessivo di € 2.500,00 e condannato lo Stato al pagamento delle spese legali.
La ricorrente ha chiesto, inoltre, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento oltre al pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo.
La sentenza è stata ritualmente notificata ai fini della esecuzione forzata ed è trascorso il termine di dilatorio di 120 giorni concesso alla amministrazione per darvi spontanea attuazione.
Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto, sussistendone tutti i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, ordina alla Amministrazione intimata di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica del presente provvedimento.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento di una penale pari all’interesse legale sulle somme dovuta a titolo di capitale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della sentenza successivo allo scadere del termine sopra fissato.
Nomina fin d’ora quale commissario ad acta in caso di permanente inerzia il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio del Ministero intimato, con facoltà di delega, il quale darà avvio alle procedure contabili necessarie per l’ordinato adempimento.
Condanna il Ministero intimato alla refusione delle spese legali del presente giudizio che si liquidano in Euro 800,00 oltre IVA e c.p.a. oltre al rimborso del c.u. da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO IA UC, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | TO IA UC |
IL SEGRETARIO