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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/12/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, in applicazione straordinaria all'intestato Tribunale ex art. 23 bis D.L. n. 19/2024 conv. in L. n. 56/2024, sulle conclusioni prese a seguito dell'invito al deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. di R.G. 2608/2024, promossa da:
(C.F.: ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante p.t. della (C.F: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Lucianelli e Giovanni Maria Lucianelli,
- ricorrenti -
contro
(C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del suo Direttore Generale Dott. , difeso in Parte_2 proprio,
- resistente -
Conclusioni
Per i ricorrenti:
«si insiste affinché l'adito Tribunale di Brindisi voglia disporre l'annullamento del provvedimento impugnato e, per l'effetto, condannare il
[...]
[...]
Controparte_3
- Sede Direzionale,
[...] in persona del Dirigente p.t., al pagamento delle spese di lite»
Per il resistente:
«Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, così disporre: - in via principale, nel merito, accertata e dichiarata la mancanza di fondamento in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa delle argomentazioni esposte in ricorso, rigettare la domanda formulata dall'attore in
1 quanto infondata. In ogni caso, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio come per legge».
Sintesi dei precedenti di fatto e processuali
1. - In data 29.9.2023, i funzionari tecnici del competente CP_3
del Ministero resistente svolgevano accertamento
[...] tecnico-strumentale presso la postazione radio ubicata nel Comune di San Pancrazio Salentino (BR) (di seguito, il “Comune”), via Manisco s.n.c., sulla frequenza 87,700 MHz, formalmente autorizzata al Comune per la ripetizione di R.A.I. Costa del Sud, all'esito del quale verificavano che veniva diffusa programmazione diversa con identificativo “Radio Salento.net”. Più in particolare, come si evince dagli atti dell'accertamento, a seguito di utilizzo di
“analizzatore di spettro” e di “ricevitore radio” e restando in ascolto per circa 30 minuti, appuravano che l'emittente si annunciava per due volte con identificativo “Radiosalento.net”. I funzionari ministeriali, in seguito, interloquivano con il Comune, titolare dell'autorizzazione, onde avere spiegazioni in merito, e quest'ultimo (così rileva il Ministero resistente) si limitava dapprima a sostenere che l'impianto era “spento per manutenzione dal 30 agosto scorso …” e solo successivamente, dopo revoca dell'autorizzazione allo stesso Comune (avvenuta il 20.11.2023), si risolvevano, in data 19.12.2023, a comunicare al Ministero la copia di un contratto di comodato dei locali ove è presente la postazione radio di cui trattasi concluso con “ (di seguito ), Controparte_1 CP_1 legalmente rappresentata dal sig. Parte_1
2. – Su tali premesse, il 5.3.2024 l' notificava quindi ad CP_3 il processo verbale di contestazione oggetto dell'odierna opposizione, CP_1 cui faceva seguito il deposito di scritti difensivi e l'audizione personale del trasgressore;
quindi, veniva emessa l'ordinanza-ingiunzione n. 1333/ORD/DIR del 7.8.2024, con la quale era irrogata la sanzione di € 16.666,67.
3. – Tale ordinanza veniva opposta sulla base dei seguenti motivi: i) tardività della notifica dell'atto di accertamento rispetto al termine di 90 giorni ex art. 14 L. n. 689/1981; ii) difetto di legittimazione di Parte_1 non essendo mai stato proprietario dell'impianto né avendolo mai
[...] esercito;
iii) inapplicabilità della sanzione per non essere, esso Parte_1 titolare dell'autorizzazione all'esercizio della relativa attività; iv)
[...] difetto di idonea prova del fatto che fosse effettivamente lui, quale legale rappresentante della ad avere effettuato le trasmissioni di cui trattasi;
CP_1
v) violazione degli artt.
7-8 L. 241/1990 (mancata comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio).
4. – Si costituiva il resistendo all'opposizione. Rilevava che CP_2 la decorrenza del termine ex art. 14 L. n. 689/1981 andava individuata nella data del 19.12.2023 (quando ha potuto ben individuare il trasgressore a
2 seguito di interlocuzione con il Comune), sosteneva che la responsabilità andava individuata nell'esercizio di fatto della relativa attività di radiodiffusione (indipendentemente dalla titolarità di una autorizzazione), rilevava che la prova di tale diffusione da parte della parte opponente era evidente e contestava la necessità della comunicazione di avvio del procedimento.
5. – La causa, istruita con i documenti prodotti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
6. – Si premette che il documento prodotto dall'opponente il 9.12.2025, quale rilevanza possa avere, non può essere utilizzato ai fini della decisione, essendo la relativa produzione tardiva.
7. - Il ricorrente eccepisce, anzitutto, la tardività della notifica, effettuata il 5.3.2024, del verbale di contestazione dell'illecito ed irrogazione della sanzione: in particolare, ritiene che sia stato violato il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della L. n. 689/1981.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
Dagli atti di causa risulta infatti che l'Amministrazione, a seguito di interlocuzione con il Comune, ha acquisito i dati identificativi del destinatario soltanto il 19.12.2023, con la seguente e-mail:
Ad essa ha poi fatto seguito, il 21.12.2023, l'invio del contratto di comodato stipulato tra il Comune e la documento di sicuro Controparte_1 rilievo ai fini dell'istruttoria.
L'acquisizione di tutte le informazioni e dati relativi al trasgressore è indispensabile ai fini del decorso del termine, ed il Comune, come risulta dagli atti, non è stato affatto tempestivo nel fornire all'Amministrazione tutti gli elementi per ricostruire con precisione i fatti ed individuare i responsabili.
3 Non vi sono quindi elementi per sostenere che l'istruttoria era (od avrebbe potuto agevolmente essere) stata chiusa prima della data del 6.12.2025.
Il termine di cui trattasi, infatti, non poteva nella specie decorrere dalla mera percezione materiale del fatto, richiedendosi un'istruttoria approfondita, volta ad individuare il responsabile, avendo il Comune, titolare dell'autorizzazione, affermato in prima battuta che l'impianto era inutilizzato dal precedente mese di agosto.
8. – Il ricorrente sostiene quindi di non poter essere destinatario della sanzione, in quanto non proprietario dell'impianto.
Anche tale assunto è infondato.
In proposito, è sufficiente richiamare il dato testuale dei commi 3° e 4° dell'art. 30 D.Lgs. n. 259/2003, i quali rispettivamente dispongono: “
3. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 2.500.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto”; “
4. Se il fatto previsto al comma 3 riguarda l'installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici ovvero impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00”.
Nella specie, la contestazione riguarda l'esercizio di un impianto di radiodiffusione senza la relativa autorizzazione (comma 4).
9. – Il ricorrente richiama quindi l'art. 68, co. 1, d.lgs. 208/2021, a norma del quale “restano ferme e si applicano agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva le disposizioni sanzionatorie contenute nel Codice delle comunicazioni elettroniche sia per i soggetti autorizzati dal Ministero sia per i soggetti che operano in virtù di concessione ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223,
o autorizzazione con i diritti e gli obblighi stabiliti per il concessionario dalla medesima legge n. 223 del 1990”, e pone in rilievo di essere “una emittente radiofonica che trasmette mediante la rete telematica, da un sito web”.
La suddetta norma non rileva ai fini di causa.
Anzitutto, come evidenziato, l'infrazione contestata consiste nell'esercizio di un impianto di radiodiffusione abusivamente, ovvero in assenza di un regolare provvedimento autorizzativo.
Neppure ben si comprende il rilievo del fatto che si tratterebbe di una radio
“web”: l'illecito stesso non colpisce infatti l'attività “web” in sé considerata, ma l'esercizio via etere in assenza di titolo, che è stato nei fatti accertato (v. infra): tale evenienza, si torna a ribadire, è espressamente tipizzata dall'art. 30, comma 4 del D.Lgs. n. 259/2003.
Il motivo è pertanto infondato.
4 10. – Quale ulteriore motivo di ricorso, si afferma l'assenza di adeguata prova del fatto che l'esercizio dell'impianto facesse capo ad esso
Parte_1
Si è invece dell'avviso che tale prova sia stata acquisita, alla luce dei seguenti fatti emersi dall'istruttoria svolta e riportati nei relativi verbali:
• dal rilievo strumentale con doppia identificazione “on-air” è emerso che «l'emittente si annunciava per due volte con identificativo "Radiosalento.net"» e «veniva … diffusa programmazione … "Radio Salento.net"»;
• aveva la disponibilità dei locali della Controparte_1 postazione in forza di comodato d'uso; Par
• l'emittente faceva pubblicità su (“vi aspettiamo Controparte_1 sul web e in fm 87,7 Mhz”).
Tutti i suddetti elementi devono ritenersi sufficienti a fare ritenere accertati i fatti contestati e la correlativa responsabilità.
11. – Quanto, infine, alla comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, non è ben chiaro di quale omissione si tratterebbe e quali conseguenze essa avrebbe avuto sulla posizione dell'opponente. In ogni caso, costituisce jus receptum che tale comunicazione non è necessaria in caso di attività vincolata volta alla repressione di illeciti (come nella specie) e l'opponente ha certamente avuto la possibilità di rappresentare la propria posizione nell'ambito del procedimento sanzionatorio, ove ha depositato per due volte scritti difensivi.
12. - Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso è da ritenersi infondato e va pertanto rigettato.
13. – Si rileva, in ultimo, che “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio. In siffatta ipotesi l'Amministrazione, pertanto, ha diritto solo alla rifusione delle spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota” (Cass. n. 2872/2007).
Nella specie, non è stata depositata alcuna distinta di spese da liquidare.
P.q.m.
il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso l'Ordinanza-ingiunzione n. 1333/ORD/DIR del 7.8.2024 dell' Controparte_4
[...
[...] , ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa
[...]
o assorbita, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma il relativo provvedimento.
Nulla per le spese.
Così deciso l'11 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
6
IL TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, in applicazione straordinaria all'intestato Tribunale ex art. 23 bis D.L. n. 19/2024 conv. in L. n. 56/2024, sulle conclusioni prese a seguito dell'invito al deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. di R.G. 2608/2024, promossa da:
(C.F.: ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante p.t. della (C.F: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Lucianelli e Giovanni Maria Lucianelli,
- ricorrenti -
contro
(C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del suo Direttore Generale Dott. , difeso in Parte_2 proprio,
- resistente -
Conclusioni
Per i ricorrenti:
«si insiste affinché l'adito Tribunale di Brindisi voglia disporre l'annullamento del provvedimento impugnato e, per l'effetto, condannare il
[...]
[...]
Controparte_3
- Sede Direzionale,
[...] in persona del Dirigente p.t., al pagamento delle spese di lite»
Per il resistente:
«Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, così disporre: - in via principale, nel merito, accertata e dichiarata la mancanza di fondamento in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa delle argomentazioni esposte in ricorso, rigettare la domanda formulata dall'attore in
1 quanto infondata. In ogni caso, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio come per legge».
Sintesi dei precedenti di fatto e processuali
1. - In data 29.9.2023, i funzionari tecnici del competente CP_3
del Ministero resistente svolgevano accertamento
[...] tecnico-strumentale presso la postazione radio ubicata nel Comune di San Pancrazio Salentino (BR) (di seguito, il “Comune”), via Manisco s.n.c., sulla frequenza 87,700 MHz, formalmente autorizzata al Comune per la ripetizione di R.A.I. Costa del Sud, all'esito del quale verificavano che veniva diffusa programmazione diversa con identificativo “Radio Salento.net”. Più in particolare, come si evince dagli atti dell'accertamento, a seguito di utilizzo di
“analizzatore di spettro” e di “ricevitore radio” e restando in ascolto per circa 30 minuti, appuravano che l'emittente si annunciava per due volte con identificativo “Radiosalento.net”. I funzionari ministeriali, in seguito, interloquivano con il Comune, titolare dell'autorizzazione, onde avere spiegazioni in merito, e quest'ultimo (così rileva il Ministero resistente) si limitava dapprima a sostenere che l'impianto era “spento per manutenzione dal 30 agosto scorso …” e solo successivamente, dopo revoca dell'autorizzazione allo stesso Comune (avvenuta il 20.11.2023), si risolvevano, in data 19.12.2023, a comunicare al Ministero la copia di un contratto di comodato dei locali ove è presente la postazione radio di cui trattasi concluso con “ (di seguito ), Controparte_1 CP_1 legalmente rappresentata dal sig. Parte_1
2. – Su tali premesse, il 5.3.2024 l' notificava quindi ad CP_3 il processo verbale di contestazione oggetto dell'odierna opposizione, CP_1 cui faceva seguito il deposito di scritti difensivi e l'audizione personale del trasgressore;
quindi, veniva emessa l'ordinanza-ingiunzione n. 1333/ORD/DIR del 7.8.2024, con la quale era irrogata la sanzione di € 16.666,67.
3. – Tale ordinanza veniva opposta sulla base dei seguenti motivi: i) tardività della notifica dell'atto di accertamento rispetto al termine di 90 giorni ex art. 14 L. n. 689/1981; ii) difetto di legittimazione di Parte_1 non essendo mai stato proprietario dell'impianto né avendolo mai
[...] esercito;
iii) inapplicabilità della sanzione per non essere, esso Parte_1 titolare dell'autorizzazione all'esercizio della relativa attività; iv)
[...] difetto di idonea prova del fatto che fosse effettivamente lui, quale legale rappresentante della ad avere effettuato le trasmissioni di cui trattasi;
CP_1
v) violazione degli artt.
7-8 L. 241/1990 (mancata comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio).
4. – Si costituiva il resistendo all'opposizione. Rilevava che CP_2 la decorrenza del termine ex art. 14 L. n. 689/1981 andava individuata nella data del 19.12.2023 (quando ha potuto ben individuare il trasgressore a
2 seguito di interlocuzione con il Comune), sosteneva che la responsabilità andava individuata nell'esercizio di fatto della relativa attività di radiodiffusione (indipendentemente dalla titolarità di una autorizzazione), rilevava che la prova di tale diffusione da parte della parte opponente era evidente e contestava la necessità della comunicazione di avvio del procedimento.
5. – La causa, istruita con i documenti prodotti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
6. – Si premette che il documento prodotto dall'opponente il 9.12.2025, quale rilevanza possa avere, non può essere utilizzato ai fini della decisione, essendo la relativa produzione tardiva.
7. - Il ricorrente eccepisce, anzitutto, la tardività della notifica, effettuata il 5.3.2024, del verbale di contestazione dell'illecito ed irrogazione della sanzione: in particolare, ritiene che sia stato violato il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della L. n. 689/1981.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
Dagli atti di causa risulta infatti che l'Amministrazione, a seguito di interlocuzione con il Comune, ha acquisito i dati identificativi del destinatario soltanto il 19.12.2023, con la seguente e-mail:
Ad essa ha poi fatto seguito, il 21.12.2023, l'invio del contratto di comodato stipulato tra il Comune e la documento di sicuro Controparte_1 rilievo ai fini dell'istruttoria.
L'acquisizione di tutte le informazioni e dati relativi al trasgressore è indispensabile ai fini del decorso del termine, ed il Comune, come risulta dagli atti, non è stato affatto tempestivo nel fornire all'Amministrazione tutti gli elementi per ricostruire con precisione i fatti ed individuare i responsabili.
3 Non vi sono quindi elementi per sostenere che l'istruttoria era (od avrebbe potuto agevolmente essere) stata chiusa prima della data del 6.12.2025.
Il termine di cui trattasi, infatti, non poteva nella specie decorrere dalla mera percezione materiale del fatto, richiedendosi un'istruttoria approfondita, volta ad individuare il responsabile, avendo il Comune, titolare dell'autorizzazione, affermato in prima battuta che l'impianto era inutilizzato dal precedente mese di agosto.
8. – Il ricorrente sostiene quindi di non poter essere destinatario della sanzione, in quanto non proprietario dell'impianto.
Anche tale assunto è infondato.
In proposito, è sufficiente richiamare il dato testuale dei commi 3° e 4° dell'art. 30 D.Lgs. n. 259/2003, i quali rispettivamente dispongono: “
3. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 2.500.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto”; “
4. Se il fatto previsto al comma 3 riguarda l'installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici ovvero impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00”.
Nella specie, la contestazione riguarda l'esercizio di un impianto di radiodiffusione senza la relativa autorizzazione (comma 4).
9. – Il ricorrente richiama quindi l'art. 68, co. 1, d.lgs. 208/2021, a norma del quale “restano ferme e si applicano agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva le disposizioni sanzionatorie contenute nel Codice delle comunicazioni elettroniche sia per i soggetti autorizzati dal Ministero sia per i soggetti che operano in virtù di concessione ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223,
o autorizzazione con i diritti e gli obblighi stabiliti per il concessionario dalla medesima legge n. 223 del 1990”, e pone in rilievo di essere “una emittente radiofonica che trasmette mediante la rete telematica, da un sito web”.
La suddetta norma non rileva ai fini di causa.
Anzitutto, come evidenziato, l'infrazione contestata consiste nell'esercizio di un impianto di radiodiffusione abusivamente, ovvero in assenza di un regolare provvedimento autorizzativo.
Neppure ben si comprende il rilievo del fatto che si tratterebbe di una radio
“web”: l'illecito stesso non colpisce infatti l'attività “web” in sé considerata, ma l'esercizio via etere in assenza di titolo, che è stato nei fatti accertato (v. infra): tale evenienza, si torna a ribadire, è espressamente tipizzata dall'art. 30, comma 4 del D.Lgs. n. 259/2003.
Il motivo è pertanto infondato.
4 10. – Quale ulteriore motivo di ricorso, si afferma l'assenza di adeguata prova del fatto che l'esercizio dell'impianto facesse capo ad esso
Parte_1
Si è invece dell'avviso che tale prova sia stata acquisita, alla luce dei seguenti fatti emersi dall'istruttoria svolta e riportati nei relativi verbali:
• dal rilievo strumentale con doppia identificazione “on-air” è emerso che «l'emittente si annunciava per due volte con identificativo "Radiosalento.net"» e «veniva … diffusa programmazione … "Radio Salento.net"»;
• aveva la disponibilità dei locali della Controparte_1 postazione in forza di comodato d'uso; Par
• l'emittente faceva pubblicità su (“vi aspettiamo Controparte_1 sul web e in fm 87,7 Mhz”).
Tutti i suddetti elementi devono ritenersi sufficienti a fare ritenere accertati i fatti contestati e la correlativa responsabilità.
11. – Quanto, infine, alla comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, non è ben chiaro di quale omissione si tratterebbe e quali conseguenze essa avrebbe avuto sulla posizione dell'opponente. In ogni caso, costituisce jus receptum che tale comunicazione non è necessaria in caso di attività vincolata volta alla repressione di illeciti (come nella specie) e l'opponente ha certamente avuto la possibilità di rappresentare la propria posizione nell'ambito del procedimento sanzionatorio, ove ha depositato per due volte scritti difensivi.
12. - Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso è da ritenersi infondato e va pertanto rigettato.
13. – Si rileva, in ultimo, che “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio. In siffatta ipotesi l'Amministrazione, pertanto, ha diritto solo alla rifusione delle spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota” (Cass. n. 2872/2007).
Nella specie, non è stata depositata alcuna distinta di spese da liquidare.
P.q.m.
il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso l'Ordinanza-ingiunzione n. 1333/ORD/DIR del 7.8.2024 dell' Controparte_4
[...
[...] , ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa
[...]
o assorbita, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma il relativo provvedimento.
Nulla per le spese.
Così deciso l'11 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
6