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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice PANTANO GIULIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2714/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Regione AB - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - IS - Reggio Di AB
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 4877/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO CALABRIA sez. 1 e pubblicata il 01/07/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240014845028000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non presente Resistente/Appellato: non presente
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 2714/25, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio AB ha “accolto” il ricorso proposto da Resistente_1 nei confronti della Agenzia delle
Entrate IS e della Regione AB (uffici costituiti in prime cure), avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe, relativa all'omesso versamento di TASSE AUTO anni 2019 e 2021, rilevando che la Regione aveva documentato di aver poi provveduto allo sgravio delle pretese tributarie dedotte. Le spese di lite sostenute dalla contribuente sono state poste a carico della Regione, mentre sono state compensate nei rapporti con ADER.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la Regione AB, evidenziando che, per l'anno 2019, aveva effettivamente provveduto allo sgravio. Quanto al 2021, invece, nessun annullamento in autotutela era intervenuto, essendo stata la cartella notificata entro il termine prescrizionale triennale, sì che erroneamente il primo giudice aveva annullato l'intera pretesa
Ha chiesto, pertanto, riformarsi in parte qua la sentenza impugnata, con vittoria di spese.
L'ADER si è costituita, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza, per il tributo anno 2021, dell'eccezione di prescrizione.
Alla udienza odierna, il giudizio è stato quindi introitato in decisione.
L'appello è ammissibile e fondato. L'impugnazione focalizza un evidente errore commesso dal primo giudice, nella misura in cui ha “annullato” l'intera cartella, dando atto dell'intervenuto sgravio, senza tuttavia avvedersi che, come dedotto e documentato dalla Regione in prime cure, tale sgravio era relativo al solo tributo relativo all'anno 2019, mentre per il 2021 la pretesa era stata tempestivamente coltivata, mediante notifica della cartella entro il termine prescrizionale. Né vi è luogo per soffermarsi sugli altri motivi di ricorso sollevati dalla contribuente in primo grado e non recepiti nella sentenza di primo grado, non essendo stati tali motivi riproposti nel giudizio di appello. Si rinvia, al riguardo, all'insegnamento della S.C., secondo cui “Nel processo tributario, improntato a criteri di speditezza e concentrazione, la volontà dell'appellato di riproporre le questioni assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazione incidentale, deve essere espressa, a pena di decadenza, nell'atto di controdeduzioni da depositare nel termine previsto per la costituzione in giudizio, e non può essere manifestata in atti successivi, che esplicano una funzione meramente illustrativa.” [Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 26830 del
18/12/2014 (Rv. 634237)]. Il principio è stato, del resto, ancor più recentemente ribadito dalla
Corte di legittimità [Sez. 5, Sentenza n. 24267 del 27/11/2015 (Rv. 637561)]: “Nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 impone la specifica riproposizione in appello, in modo chiaro ed univoco, sia pure "per relationem", delle questioni non accolte dalla sentenza di primo grado, siano esse domande o eccezioni, sotto pena di definitiva rinuncia, sicché non è sufficiente il generico richiamo del complessivo contenuto degli atti della precedente fase processuale.”.
Si impone, pertanto, una riforma parziale della sentenza gravata, con declaratoria della cessazione della materia del contendere, in relazione alla pretesa sgravata ed il rigetto, nel resto, del ricorso di prime cure.
Il ripartirsi della soccombenza tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai tributi sgravati (tassa anno 2019), rigettando nel resto il ricorso originario
Spese interamente compensate.
Così deciso in Reggio AB, il 22 gennaio 2026
Il Presidente estensore
EA PA
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice PANTANO GIULIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2714/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Regione AB - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - IS - Reggio Di AB
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 4877/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO CALABRIA sez. 1 e pubblicata il 01/07/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240014845028000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non presente Resistente/Appellato: non presente
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 2714/25, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio AB ha “accolto” il ricorso proposto da Resistente_1 nei confronti della Agenzia delle
Entrate IS e della Regione AB (uffici costituiti in prime cure), avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe, relativa all'omesso versamento di TASSE AUTO anni 2019 e 2021, rilevando che la Regione aveva documentato di aver poi provveduto allo sgravio delle pretese tributarie dedotte. Le spese di lite sostenute dalla contribuente sono state poste a carico della Regione, mentre sono state compensate nei rapporti con ADER.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la Regione AB, evidenziando che, per l'anno 2019, aveva effettivamente provveduto allo sgravio. Quanto al 2021, invece, nessun annullamento in autotutela era intervenuto, essendo stata la cartella notificata entro il termine prescrizionale triennale, sì che erroneamente il primo giudice aveva annullato l'intera pretesa
Ha chiesto, pertanto, riformarsi in parte qua la sentenza impugnata, con vittoria di spese.
L'ADER si è costituita, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza, per il tributo anno 2021, dell'eccezione di prescrizione.
Alla udienza odierna, il giudizio è stato quindi introitato in decisione.
L'appello è ammissibile e fondato. L'impugnazione focalizza un evidente errore commesso dal primo giudice, nella misura in cui ha “annullato” l'intera cartella, dando atto dell'intervenuto sgravio, senza tuttavia avvedersi che, come dedotto e documentato dalla Regione in prime cure, tale sgravio era relativo al solo tributo relativo all'anno 2019, mentre per il 2021 la pretesa era stata tempestivamente coltivata, mediante notifica della cartella entro il termine prescrizionale. Né vi è luogo per soffermarsi sugli altri motivi di ricorso sollevati dalla contribuente in primo grado e non recepiti nella sentenza di primo grado, non essendo stati tali motivi riproposti nel giudizio di appello. Si rinvia, al riguardo, all'insegnamento della S.C., secondo cui “Nel processo tributario, improntato a criteri di speditezza e concentrazione, la volontà dell'appellato di riproporre le questioni assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazione incidentale, deve essere espressa, a pena di decadenza, nell'atto di controdeduzioni da depositare nel termine previsto per la costituzione in giudizio, e non può essere manifestata in atti successivi, che esplicano una funzione meramente illustrativa.” [Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 26830 del
18/12/2014 (Rv. 634237)]. Il principio è stato, del resto, ancor più recentemente ribadito dalla
Corte di legittimità [Sez. 5, Sentenza n. 24267 del 27/11/2015 (Rv. 637561)]: “Nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 impone la specifica riproposizione in appello, in modo chiaro ed univoco, sia pure "per relationem", delle questioni non accolte dalla sentenza di primo grado, siano esse domande o eccezioni, sotto pena di definitiva rinuncia, sicché non è sufficiente il generico richiamo del complessivo contenuto degli atti della precedente fase processuale.”.
Si impone, pertanto, una riforma parziale della sentenza gravata, con declaratoria della cessazione della materia del contendere, in relazione alla pretesa sgravata ed il rigetto, nel resto, del ricorso di prime cure.
Il ripartirsi della soccombenza tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai tributi sgravati (tassa anno 2019), rigettando nel resto il ricorso originario
Spese interamente compensate.
Così deciso in Reggio AB, il 22 gennaio 2026
Il Presidente estensore
EA PA