Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 92
CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Annullamento in autotutela per l'anno 2019

    Il primo giudice ha accolto il ricorso dando atto dello sgravio operato dalla Regione per l'anno 2019.

  • Accolto
    Legittimità della pretesa per l'anno 2021

    La Corte ha ritenuto che la pretesa per l'anno 2021 fosse stata tempestivamente coltivata mediante notifica della cartella entro il termine prescrizionale, contrariamente a quanto deciso dal primo giudice.

  • Accolto
    Mancata riproposizione di motivi in appello

    La Corte ha confermato che, nel processo tributario, la mancata riproposizione di questioni assorbite o non accolte in primo grado comporta la loro definitiva rinuncia, come da insegnamento della Corte di Cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 92
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 92
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo