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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/12/2025, n. 1988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1988 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Michela Palladino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4571/2021 del registro generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto: “lesione personale”, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Alberto Garofalo, dom.to come in Parte_1 atti;
attore
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Controparte_1
Vitiello, dom.to in atti;
convenuto
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il , in persona del Sindaco p.t, al fine di accertare e dichiarare la Controparte_1 esclusiva responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., dell'ente convenuto nella causazione dell'evento per cui è causa e conseguente condanna dello stesso al risarcimento di tutti i danni dallo stesso subiti, oltre danno morale, vita di relazione, oltre spese sostenute, interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
vinte le spese di lite, con attribuzione al procuratore costituitosi antistatario. Si è costituito il chiedendo in via preliminare, di dichiarare la nullità della Controparte_1 domanda, art. 164 c.p.c. co. 4, art. 163 co. 3 n. 3, 4 e 5 c.p.c.; in via pregiudiziale, improponibilità, inammissibilità ed improcedibilità della domanda;
nel merito, rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto priva di elementi probatori e giuridici;
in caso di accoglimento dell'avversa pretesa, tenere presente lo status di mora credendi ex artt. 1207 e 1209 c.c. in cui versa parte attrice, per l'effetto riducendo proporzionalmente il quantum di cui alla condanna da effettuare al netto di interessi e rivalutazione non imputabili alla Compagnia.
Nel merito.
La domanda è infondata e viene decisa sulla base del principio della ragione più liquida.
Il referente normativo per l'inquadramento della invocata responsabilità è l'art. 2051 c.c., atteso che con i fatti dedotti si allega un difetto custodiale del bene dal quale è scaturito il danno a parte attrice.
È noto che la giurisprudenza ha inizialmente applicato alle ipotesi quale quella in esame i principi di cui all'art. 2043 c.c., a mente del quale l'amministrazione era tenuta a far sì che il bene non fosse fonte generatrice di un danno a terzi, a cagione della colposa violazione di specifici doveri di comportamento stabiliti da norme di legge o di regolamento, in modo tale da evitare che potesse scaturirne danno per gli utenti che sullo stato di praticabilità delle strade e uso di parchi ed altro, riponevano ragionevole affidamento.
In tale contesto, la giurisprudenza ha elaborato la figura dell'insidia o trabocchetto, quale situazione per l'utente di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, e quindi non evitabile con l'ordinaria diligenza.
Successivamente, la giurisprudenza ha configurato, nei confronti della P.A., la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. relativamente ai danneggiamenti subìti da terzi a seguito dell'utilizzo di strade e luoghi pubblici.
L'istituto della responsabilità per le cose in custodia disciplinato dall'art. 2051 c.c. prescinde dalla valutazione della colpa del custode, salva la prova del caso fortuito. È da ritenersi principio oramai consolidato, sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella di merito, che i proprietari o i custodi sono responsabili ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni cagionati dalle cose in custodia poiché si trovano nelle condizioni di svolgere un'adeguata attività di vigilanza e controllo in relazione allo spazio circoscritto e comunque delimitato della proprietà o della custodia.
Trattasi di ipotesi di responsabilità oggettiva, tranne a prova del caso fortuito.
La norma di cui all'art. 2051 c.c. non richiede, invero, altri e diversi presupposti applicativi ulteriori rispetto alla prova da parte del danneggiato della sussistenza dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa. I principi giuridici che, secondo la giurisprudenza di legittimità, governano la materia possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811).
Peraltro, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode.
La Cassazione al riguardo ha precisato che “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato”. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologicamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada) (Cass. civ.
Sez. VI - 3 Ord., 11/05/2017, n. 11526 e, in senso conforme, 2660/2013).
Tanto premesso, venendo al caso di specie si osserva quanto segue. Il sig. ha dedotto che in data 02.02.2021 alle ore 18.30 circa in alla via R. Pt_1 CP_1
Marcone, mentre percorreva in discesa il marciapiede antistante la scivolava e CP_2 rovinava al suolo, a causa della presenza di detriti di autoveicoli, non visibili né percettibili, provenienti da pregressi urti d'auto non rimossi e presenti sulla strada. A seguito della caduta l'istante veniva soccorso e trasportato al P.O. dell'Ospedale Moscati di Avellino ove gli veniva diagnosticata una frattura scomposta della rotula destra con diastasi dei frammenti. Lo stesso veniva sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione con cerchiaggio e dimesso in data 06.02.2021, con divieto di carico e prognosi di giorni 30.
Istruita la causa, durante l'escussione entrambi i testi di parte attrice, sig.ra , coniuge Testimone_1 dell'attore e , nipote dell'attore, interrogati sui capi di prova ammessi, hanno confermato Tes_2 di aver visto cadere il nelle circostanze di tempo e luogo così come indicate nell'atto di Pt_1 citazione ed hanno confermato la presenza di detriti presenti sul tratto stradale luogo del sinistro.
Da tale escussione testimoniale non sono emersi, tuttavia, elementi in ordine al nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno riportato dall'attore.
La prova del nesso di causalità materiale tra la cosa e il danno lamentato non è emersa neppure dalla relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio, dott. , nella quale si legge solo che “tale Persona_1 lesione è compatibile sotto il profilo eziologico con i fatti prospettati da parte attrice”.
Ebbene sul piano dell'onere della prova grava sull'attore l'onere di provare il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia, spetta al convenuto invece dare prova dell'evento imprevedibile che, intervenendo, sia suscettibile di interrompere il legame predetto. In tal modo il regime cui dà luogo l'art. 2051 c.c., richiamato da parte attrice, può essere definito speciale rispetto a quello generale previsto in tema di responsabilità aquiliana, risolvendosi in un sistema che potrebbe dirsi
“semplificato” per il danneggiato, il quale -fermo l'onere di dimostrare la derivazione del danno dal dinamismo della cosa e dalla sua pericolosità- è dispensato dall'onere di provare la condotta connotata da negligenza, imprudenza o imperizia del custode.
Deve precisarsi che per costante orientamento giurisprudenziale l'applicazione delle regole di cui all'art. 2051 c.c., presuppone sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno e che, ove la cosa in custodia sia di per sé statica e inerte, il danneggiato è tenuto a dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. civ., sent. n. 2660 del 2013), nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (Cass. ord. n. 11526 del 2017). Inoltre, la più recente giurisprudenza ha evidenziato due aspetti di fondamentale importanza: da un lato il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e dall'altro quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa.
La Suprema Corte ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 11-05-2017, n. 11526; cfr. sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919,
e 20 gennaio 2014, n. 999, nonché le ordinanze 9 marzo 2015, n. 4661, e 6 luglio 2015, n. 13930).
Più in particolare la “previdibilità”, va intesa “come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo”, con la conseguenza che
“ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza
(v. le sentenze 22 ottobre2013, n. 23919, e 20 gennaio 2014, n. 999, nonché le ordinanze 9 marzo
2015, n. 4661, e 6 luglio 2015, n. 13930)”.
Dati questi presupposti, sulla base della prova testimoniale esperita e della produzione di parte attrice, in cui risultano allegati rilievi fotografici ritraenti soltanto lo stato dei luoghi oggetto di controversia, non risulta assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato avente ad oggetto il fatto dannoso ed il rapporto di causalità con le lesioni riportate.
Dalle prove assunte non risulta fornita da parte attrice la prova né in ordine alla situazione di pericolosità del bene, oggettivamente inerte, né l'assunzione da parte del danneggiato di tutte le cautele necessarie allo scopo, né il nesso di causalità con i danni effettivamente riportati.
Si aggiunga che dalla documentazione prodotta risulta provato che i detriti sull'asfalto fossero ben visibili, (nonostante la caduta sia avvenuta in orario quasi serale): le foto allegate da parte attrice attestano, infatti, l'assenza di qualsiasi situazione di pericolo o insidia nascosta.
Al riguardo deve precisarsi che nel momento in cui viene ipotizzata la sussistenza di un caso di insidia e trabocchetto, il soggetto danneggiato dovrà provare rigorosamente tutti gli elementi caratterizzanti quella fattispecie, ovvero: l'evento lesivo, i danni subiti ed il nesso causale, nonché gli elementi caratterizzanti la oggettiva pericolosità del bene o della situazione che avrebbe provocato i danni lamentati.
Infatti per costante giurisprudenza quando si parla di insidia si intende una situazione di pericolo non facilmente individuabile che è idonea a cagionare un danno a chiunque vi si trovi in quella specifica circostanza, e che utilizzando un normale grado di diligenza non sia in grado di evitare l'evento lesivo
(Cass. n. 10654 del 2004).
Alla luce di quanto esposto non può ritenersi provato, sulla base delle emergenze istruttorie, ,che lo stato dei luoghi presentasse una tale peculiarità tale da rendere quel tratto di strada potenzialmente più pericoloso quanto alla sua ordinaria utilizzazione. Né risulta allegata dall'attore, e tantomeno provata, una situazione di assenza o carente luminosità.
Resta, pertanto, provato che il sig. non adottava le ordinarie cautele nella zona oggetto di Pt_1 controversia e non abbia prestato la dovuta attenzione per aggirare ed evitare l'ostacolo, in sé non connotato da situazione di evidente pericolosità.
In conclusione deve ritenersi che lo stato dei luoghi non presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione della res e, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. (e, a maggior ragione, ex art. 2043 c.c.).
Alla luce di quanto esposto la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1600,00 per compensi oltre rimborso forf., iva e cpa come per legge.
Pone definitivamente a carico di parte soccombente anche le spese della ctu, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino il 15.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Michela Palladino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4571/2021 del registro generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto: “lesione personale”, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Alberto Garofalo, dom.to come in Parte_1 atti;
attore
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Controparte_1
Vitiello, dom.to in atti;
convenuto
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il , in persona del Sindaco p.t, al fine di accertare e dichiarare la Controparte_1 esclusiva responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., dell'ente convenuto nella causazione dell'evento per cui è causa e conseguente condanna dello stesso al risarcimento di tutti i danni dallo stesso subiti, oltre danno morale, vita di relazione, oltre spese sostenute, interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
vinte le spese di lite, con attribuzione al procuratore costituitosi antistatario. Si è costituito il chiedendo in via preliminare, di dichiarare la nullità della Controparte_1 domanda, art. 164 c.p.c. co. 4, art. 163 co. 3 n. 3, 4 e 5 c.p.c.; in via pregiudiziale, improponibilità, inammissibilità ed improcedibilità della domanda;
nel merito, rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto priva di elementi probatori e giuridici;
in caso di accoglimento dell'avversa pretesa, tenere presente lo status di mora credendi ex artt. 1207 e 1209 c.c. in cui versa parte attrice, per l'effetto riducendo proporzionalmente il quantum di cui alla condanna da effettuare al netto di interessi e rivalutazione non imputabili alla Compagnia.
Nel merito.
La domanda è infondata e viene decisa sulla base del principio della ragione più liquida.
Il referente normativo per l'inquadramento della invocata responsabilità è l'art. 2051 c.c., atteso che con i fatti dedotti si allega un difetto custodiale del bene dal quale è scaturito il danno a parte attrice.
È noto che la giurisprudenza ha inizialmente applicato alle ipotesi quale quella in esame i principi di cui all'art. 2043 c.c., a mente del quale l'amministrazione era tenuta a far sì che il bene non fosse fonte generatrice di un danno a terzi, a cagione della colposa violazione di specifici doveri di comportamento stabiliti da norme di legge o di regolamento, in modo tale da evitare che potesse scaturirne danno per gli utenti che sullo stato di praticabilità delle strade e uso di parchi ed altro, riponevano ragionevole affidamento.
In tale contesto, la giurisprudenza ha elaborato la figura dell'insidia o trabocchetto, quale situazione per l'utente di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, e quindi non evitabile con l'ordinaria diligenza.
Successivamente, la giurisprudenza ha configurato, nei confronti della P.A., la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. relativamente ai danneggiamenti subìti da terzi a seguito dell'utilizzo di strade e luoghi pubblici.
L'istituto della responsabilità per le cose in custodia disciplinato dall'art. 2051 c.c. prescinde dalla valutazione della colpa del custode, salva la prova del caso fortuito. È da ritenersi principio oramai consolidato, sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella di merito, che i proprietari o i custodi sono responsabili ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni cagionati dalle cose in custodia poiché si trovano nelle condizioni di svolgere un'adeguata attività di vigilanza e controllo in relazione allo spazio circoscritto e comunque delimitato della proprietà o della custodia.
Trattasi di ipotesi di responsabilità oggettiva, tranne a prova del caso fortuito.
La norma di cui all'art. 2051 c.c. non richiede, invero, altri e diversi presupposti applicativi ulteriori rispetto alla prova da parte del danneggiato della sussistenza dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa. I principi giuridici che, secondo la giurisprudenza di legittimità, governano la materia possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811).
Peraltro, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode.
La Cassazione al riguardo ha precisato che “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato”. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologicamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada) (Cass. civ.
Sez. VI - 3 Ord., 11/05/2017, n. 11526 e, in senso conforme, 2660/2013).
Tanto premesso, venendo al caso di specie si osserva quanto segue. Il sig. ha dedotto che in data 02.02.2021 alle ore 18.30 circa in alla via R. Pt_1 CP_1
Marcone, mentre percorreva in discesa il marciapiede antistante la scivolava e CP_2 rovinava al suolo, a causa della presenza di detriti di autoveicoli, non visibili né percettibili, provenienti da pregressi urti d'auto non rimossi e presenti sulla strada. A seguito della caduta l'istante veniva soccorso e trasportato al P.O. dell'Ospedale Moscati di Avellino ove gli veniva diagnosticata una frattura scomposta della rotula destra con diastasi dei frammenti. Lo stesso veniva sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione con cerchiaggio e dimesso in data 06.02.2021, con divieto di carico e prognosi di giorni 30.
Istruita la causa, durante l'escussione entrambi i testi di parte attrice, sig.ra , coniuge Testimone_1 dell'attore e , nipote dell'attore, interrogati sui capi di prova ammessi, hanno confermato Tes_2 di aver visto cadere il nelle circostanze di tempo e luogo così come indicate nell'atto di Pt_1 citazione ed hanno confermato la presenza di detriti presenti sul tratto stradale luogo del sinistro.
Da tale escussione testimoniale non sono emersi, tuttavia, elementi in ordine al nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno riportato dall'attore.
La prova del nesso di causalità materiale tra la cosa e il danno lamentato non è emersa neppure dalla relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio, dott. , nella quale si legge solo che “tale Persona_1 lesione è compatibile sotto il profilo eziologico con i fatti prospettati da parte attrice”.
Ebbene sul piano dell'onere della prova grava sull'attore l'onere di provare il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia, spetta al convenuto invece dare prova dell'evento imprevedibile che, intervenendo, sia suscettibile di interrompere il legame predetto. In tal modo il regime cui dà luogo l'art. 2051 c.c., richiamato da parte attrice, può essere definito speciale rispetto a quello generale previsto in tema di responsabilità aquiliana, risolvendosi in un sistema che potrebbe dirsi
“semplificato” per il danneggiato, il quale -fermo l'onere di dimostrare la derivazione del danno dal dinamismo della cosa e dalla sua pericolosità- è dispensato dall'onere di provare la condotta connotata da negligenza, imprudenza o imperizia del custode.
Deve precisarsi che per costante orientamento giurisprudenziale l'applicazione delle regole di cui all'art. 2051 c.c., presuppone sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno e che, ove la cosa in custodia sia di per sé statica e inerte, il danneggiato è tenuto a dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. civ., sent. n. 2660 del 2013), nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (Cass. ord. n. 11526 del 2017). Inoltre, la più recente giurisprudenza ha evidenziato due aspetti di fondamentale importanza: da un lato il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e dall'altro quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa.
La Suprema Corte ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 11-05-2017, n. 11526; cfr. sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919,
e 20 gennaio 2014, n. 999, nonché le ordinanze 9 marzo 2015, n. 4661, e 6 luglio 2015, n. 13930).
Più in particolare la “previdibilità”, va intesa “come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo”, con la conseguenza che
“ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza
(v. le sentenze 22 ottobre2013, n. 23919, e 20 gennaio 2014, n. 999, nonché le ordinanze 9 marzo
2015, n. 4661, e 6 luglio 2015, n. 13930)”.
Dati questi presupposti, sulla base della prova testimoniale esperita e della produzione di parte attrice, in cui risultano allegati rilievi fotografici ritraenti soltanto lo stato dei luoghi oggetto di controversia, non risulta assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato avente ad oggetto il fatto dannoso ed il rapporto di causalità con le lesioni riportate.
Dalle prove assunte non risulta fornita da parte attrice la prova né in ordine alla situazione di pericolosità del bene, oggettivamente inerte, né l'assunzione da parte del danneggiato di tutte le cautele necessarie allo scopo, né il nesso di causalità con i danni effettivamente riportati.
Si aggiunga che dalla documentazione prodotta risulta provato che i detriti sull'asfalto fossero ben visibili, (nonostante la caduta sia avvenuta in orario quasi serale): le foto allegate da parte attrice attestano, infatti, l'assenza di qualsiasi situazione di pericolo o insidia nascosta.
Al riguardo deve precisarsi che nel momento in cui viene ipotizzata la sussistenza di un caso di insidia e trabocchetto, il soggetto danneggiato dovrà provare rigorosamente tutti gli elementi caratterizzanti quella fattispecie, ovvero: l'evento lesivo, i danni subiti ed il nesso causale, nonché gli elementi caratterizzanti la oggettiva pericolosità del bene o della situazione che avrebbe provocato i danni lamentati.
Infatti per costante giurisprudenza quando si parla di insidia si intende una situazione di pericolo non facilmente individuabile che è idonea a cagionare un danno a chiunque vi si trovi in quella specifica circostanza, e che utilizzando un normale grado di diligenza non sia in grado di evitare l'evento lesivo
(Cass. n. 10654 del 2004).
Alla luce di quanto esposto non può ritenersi provato, sulla base delle emergenze istruttorie, ,che lo stato dei luoghi presentasse una tale peculiarità tale da rendere quel tratto di strada potenzialmente più pericoloso quanto alla sua ordinaria utilizzazione. Né risulta allegata dall'attore, e tantomeno provata, una situazione di assenza o carente luminosità.
Resta, pertanto, provato che il sig. non adottava le ordinarie cautele nella zona oggetto di Pt_1 controversia e non abbia prestato la dovuta attenzione per aggirare ed evitare l'ostacolo, in sé non connotato da situazione di evidente pericolosità.
In conclusione deve ritenersi che lo stato dei luoghi non presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione della res e, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. (e, a maggior ragione, ex art. 2043 c.c.).
Alla luce di quanto esposto la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1600,00 per compensi oltre rimborso forf., iva e cpa come per legge.
Pone definitivamente a carico di parte soccombente anche le spese della ctu, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino il 15.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino