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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 31/03/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
IL GIUDICE
Raffaele Califano
in nome del Popolo italiano pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5015 dell'anno 2019 R.G.A.C.C., riservata in decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione delle parti, avente ad oggetto:
APPELLO avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 2127/2019, del 28 6 2019 vertente
TRA
- -, Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Agnese Iantosca - -, C.F._2
APPELLANTE
E
- -, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Serena
Violano - -, C.F._3
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12 11 2018 innanzi il Giudice di Pace di Avellino,
proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. registro Parte_1
10258/2018 e n. verbale AU9160 elevato dalla Polizia Municipale di in data CP_1
1/10/2018.
Riferiva che:
- nel predetto verbale era stato accertato che in data 3/8/2018, alle ore 23 e 30, il conducente dell'autovettura TG 40 , di sua proprietà, in località S.S. 7 bis,
Comune di , al km 86+550, direzione di marcia Manocalzati, aveva commesso CP_1 infrazione al codice della strada per violazione dell'art. 142, comma 9 bis, del d.l.vo n.
285/92;
- la rilevazione della violazione era stata effettuata a mezzo apparecchiatura autovelox;
- in ragione della violazione, gli era stata comminata la sanzione pecuniaria di euro 1.105,33, con contestuale sanzione accessoria di decurtazione di dieci punti dalla patente di guida e sospensione della stessa.
Deduceva l'illegittimità dell'accertamento rilevando che nel verbale di infrazione non erano stati richiamati gli estremi del decreto prefettizio che autorizzava, nel tratto di strada teatro dell'evento, l'installazione di autovelox per la rilevazione a distanza della velocità con contestazione differita. Chiedeva l'accoglimento della domanda e, per l'effetto, la declaratoria di annullamento del verbale impugnato e, comunque, di inefficacia dello stesso.
Il nel costituirsi nel giudizio di prime cure, asseriva la Controparte_1 legittimità del proprio operato e che l'infrazione era stata correttamente rilevata.
Deduceva che nel verbale di accertamento era stato legittimamente richiamato il provvedimento prefettizio che autorizzava, nel tratto di strada oggetto di causa, il rilevamento elettronico della velocità e la contestazione differita, nonché riportati i dati identificativi dello strumento misuratore e del relativo procedimento di taratura.
Concludeva per il rigetto del ricorso e la conferma del verbale opposto.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace, nel rilevare che «la motivazione addotta dall'organo accertatore risulta una generica “formula di stile”,
2 SENZA ALCUN RIFERIMENTO A CIRCOSTANZE SPECIFICHE IN RELAZIONE
ALL'ACCERTAMENTO…: tanto induce il Giudicante a ritenere fondata l'opposizione.
Da tanto, la necessaria dichiarazione di annullamento dello stesso», accoglieva il ricorso e annullava il verbale di accertamento;
compensava le spese del giudizio.
Con atto di appello notificato il 18 11 2019, il chiedeva, in riforma della Pt_1 sola statuizione sulle spese adottata nella sentenza di primo grado, condannare l'ente comunale al pagamento delle spese ed onorari del primo grado.
Il si costituiva, resisteva alla domanda avversa e proponeva Controparte_1
appello incidentale chiedendo, in riforma della sentenza gravata, il rigetto dell'opposizione e la conferma del verbale di accertamento, con vittoria delle spese del giudizio.
L'appello incidentale deve essere esaminato prioritariamente. Ciò in quanto la questione della validità o meno del verbale e della relativa contestazione differita assorbe ogni altra doglianza.
L'ente sostiene la legittimità dell'accertamento deducendo che nel verbale di infrazione era stato correttamente richiamato il provvedimento autorizzativo del rilevamento elettronico della velocità e della contestazione differita nel tratto di strada oggetto di causa, ragione per cui il verbale era da ritenere motivato, il diritto di difesa del destinatario della contestazione non pregiudicato e l'opposizione da rigettare.
L'appello incidentale è da accogliere.
Il Comune di ha proceduto al controllo elettronico della velocità del CP_1
veicolo attoreo lungo la strada statale 7 bis, direzione di marcia Manocalzati, nel tratto situato nel suo territorio. Il verbale di accertamento impugnato dal richiama il Pt_1
decreto prefettizio prot. n. 256/09/AREA III del 31.5.2010 che autorizza il rilevamento automatico della velocità e la contestazione differita del verbale lungo tale strada a partire dal Comune di Avella, posto ben prima del Comune di , e sino allo CP_1
svincolo per Manocalzati, situato, questo secondo luogo, ben dopo il Comune di
. In altri termini, tale decreto autorizza lungo tutto il tratto della strada statale 7 CP_1
bis che si dipana nel territorio del Comune di la rilevazione della velocità a CP_1
distanza e la contestazione differita dell'infrazione rilevata. Orbene, l'indicazione nel verbale di accertamento opposto del decreto prefettizio detto rende errata la decisione del giudice di prime cure a termini della quale il verbale di infrazione non esplicitava le
3 ragioni per le quali non si era provveduto alla contestazione immediata. La motivazione
è presente in tutti i dati indicati a verbale, quali strada e e in particolare nella CP_1
indicazione del decreto prefettizio che per la strada in discorso autorizza in via generale e preventiva il rilievo della velocità e la contestazione differita. La giurisprudenza invocata dal muove tutta da casi di infrazioni - con verbali non contestati Pt_1
immediatamente - su strade per le quali era stata prevista la contestazione differita delle infrazioni ma nei cui verbali si era omesso di indicare i decreti che tale contestazione differita autorizzavano. E siccome per tali tipi di strade non si procede ad una motivazione caso per caso della mancata contestazione immediata, essendoci a monte un'autorizzazione prefettizia ex ante e generale, la mancata indicazione del decreto contenente tale autorizzazione mette il sanzionato nella impossibilità di conoscere ed eventualmente contestare, i motivi della contestazione differita. A tale vulnus si ripropone di porre rimedio la giurisprudenza che ritiene che la mancata indicazione del decreto autorizzativo di cui si è detto nel verbale di accertamento integri difetto di motivazione con conseguente violazione del diritto di difesa dell'automobilista.
Nel caso di specie, il vulnus detto non c'è stato;
il diritto di difesa del è Pt_1
stato salvaguardato con la indicazione degli estremi del decreto prefettizio che per la strada, sulla quale è stata rilevata l'infrazione, prevede ed autorizza la contestazione differita.
Né può darsi spazio alla mera difformità del dato chilometrico, poiché è certo e incontestato che l'infrazione è stata commessa e rilevata sul tratto di strada cadente nel comune di , per il quale tratto nella sua interezza è autorizzata, con l'indicato CP_1
decreto del 2010, la contestazione differita. I decreti successivi non rivestono la natura autorizzatoria prevista dalla legge, ma sono meri decreti integrativi di punti non essenziali del decreto base. Nel caso di specie, detti decreti si sono limitati a adeguare di volta in volta le chilometriche alle modifiche più volte apportate alle stesse dall'Anas, ma in nulla e per nulla hanno inciso su quanto stabilito dal decreto prefettizio del 2010, vale dire che per la strada in parola a partire dal comune di Avella e sino al comune di
Manocalzati è autorizzata in via generale e preventiva la contestazione differita.
La sentenza va dunque riformata e l'opposizione rigettata.
Dalla fondatezza dell'appello incidentale deriva l'infondatezza di quello principale che tende alla vittoria delle spese di lite. Quindi l'appello principale va
4 rigettato, poiché le spese di primo grado devono restare compensate in ragione del fraintendimento creatosi tra decreto autorizzatorio e decreti di mera integrazioni di elementi non essenziali.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, accoglie l'appello incidentale e, assorbito quello principale sulle spese, in riforma della sentenza n. 2127/2019, resa dal Giudice di pace di Avellino, così provvede:
- rigetta l'opposizione e compensa le spese di lite di primo grado;
- condanna l'appellante a pagare all'appellato le spese del giudizio di appello, che si liquidano in euro 1.050,00 per compensi di difesa, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
distrae le stesse in favore dell'avvocato Serena Violano, dichiaratasi antistataria.
IL GIUDICE
Raffaele Califano
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