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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/07/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai SIi magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1862 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 08/08/1987, elettivamente domiciliata in Parte_1 Palermo via E. Notarbartolo n.5, presso lo studio dell'avv. Lo Bue Giovanni che la rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 03/08/1985, elettivamente domiciliato in Controparte_1 Palermo Corso Finocchiaro Aprile N.124, presso lo studio dell'avv. Genova Iolanda, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 10/04/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 8 luglio 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“a.I coniugi rimarranno liberi di fissare la propria residenza o domicilio ove meglio riterranno opportuno e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, restando esonerati dall'obbligo della coabitazione e dell'assistenza, impegnandosi a non interferire l'uno nella vita privata dell'altra; il sig. , anche in ragione di quanto previsto al successivo punto b, terzo paragrafo, si CP_1 impegna a modificare e spostare la propria residenza depositando la relativa istanza entro 30 (trenta) giorni dal deposito della sentenza di separazione.
b. La casa coniugale, sita in sita in Villabate (PA) Via Delle Alpi n.1, di proprietà esclusiva della GN , rimarrà assegnata, con gli arredi e le suppellettili che la compongono, alla Parte_1 stessa quale genitore prevalentemente collocatario del figlio minore Le relative utenze Per_1 rimangono a carico esclusivo della stessa GN che, pure, provvederà al Parte_1 pagamento dei ratei mensili a scadere per il depuratore installato presso la citata casa coniugale, dalla data odierna e fino all'estinzione del debito che, dunque, verrà estinto dalla GN
[...]
, con addebito sul proprio conto corrente personale. Pt_1 Il sig. ha già lasciato l'abitazione coniugale e ha asportato ogni bene ed effetto Controparte_1 strettamente personale, null'altro dovendo ancora prelevare, ad eccezione di quanto previsto al seguente punto h. in riferimento all'orologio marca Tudor.
c. Il figlio minore è affidato in modo condiviso ai due genitori, ma con Persona_2 domicilio prevalente presso la madre. I genitori condivideranno le scelte di maggior interesse per il figlio minore come l'educazione, la salute, l'istruzione, lo sport. Salvo diverso accordo liberamente preso tra le parti, il SI (tenuto conto che Controparte_1 la sua attuale sede lavorativa è Roma e che si reca a Palermo a settimane alterne), potrà incontrare e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità e tempistiche:
- nella settimana in cui il sig. sarà e permarrà a Palermo, terrà con sé il figlio dall'uscita CP_1 dalla scuola del martedì, con due pernottamenti consecutivi, fino al giovedì, quando il padre accompagnerà a scuola;
Per_1
- per i finesettimana vigerà il regime dell'alternanza e, quando di spettanza paterna, il sig.
potrà tenere con sé dal sabato mattina, con due pernottamenti consecutivi, al CP_1 Per_1 lunedì, allorquando il padre accompagnerà il figlio a scuola. Nel caso in cui il SI CP_1
abbia esigenza di ripartire da Palermo la domenica sera o il lunedì mattina in orari
[...] incompatibili con l'ingresso scolastico del figlio, quest'ultimo verrà riaccompagnato alla dimora materna la domenica stessa previo raccordo tra i coniugi;
- In ordine alle vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno, il figlio trascorrerà con i rispettivi genitori, con sospensione dell'ordinario diritto di visita, un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, e dovrà essere comunicato preventivamente il luogo di vacanza prescelto;
2 - Per le festività natalizie, secondo il principio dell'alternanza annuale, il figlio minore Per_1 trascorrerà il 24 dicembre e il 26 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, il 31 dicembre e giorno 01 gennaio con un genitore, nonchè il 5 gennaio e il 06 gennaio con l'altro. Per le festività pasquali e per i “ponti” calendati (1° maggio, 1° novembre, 25 aprile, 02 giugno etc.) le parti liberamente concorderanno le relative modalità. In caso di disaccordo, vigerà per tutte le festività il criterio di alternanza.
- Il figlio minore trascorrerà il giorno della Festa del Papà con il SI , Per_1 Controparte_1 compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultimo; il giorno della Festa della Mamma con la stessa. Il giorno del compleanno del piccolo verrà garantita la presenza di entrambi i Per_1 genitori e, salvo diverso accordo, il bambino trascorrerà la mattina con l'uno e la sera con l'altro, e ciò ad anni alterni. Stessa regolamentazione si applicherà ad ogni altro evento riguardante le tappe fondamentali della vita del figlioletto, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo, la comunione, la cresima, il diploma, la laurea.
d. Il sig. verserà alla GN , quest'ultima quale genitore Controparte_1 Parte_1 collocatario, un contributo mensile per il mantenimento del figlio minore per l'importo Per_1 complessivo di € 400,00= (quattrocento/00), con rivalutazione annuale ISTAT.
e. Ciascun genitore contribuirà alle spese straordinarie del figlio nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Palermo, che qui di seguito si riporta:
Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori:
- spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby- sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione R.C. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola.
Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori:
- spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria
3 eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica)
- spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione R.C. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
f. Nessun contributo al mantenimento dei coniugi sarà vicendevolmente dovuto, atteso che le parti si dichiarano entrambe economicamente indipendenti ed autosufficienti;
g. Le parti convengono che l'Assegno Unico Universale per la prole (o eventuale equipollente che dovesse in via amministrativa essere previsto e/o subentrare) verrà percepito nella misura del 100% dalla GN e ciò in ragione dell'attuale domicilio prevalente del SI Parte_1
in regione diversa dal luogo di residenza del figlio minore, comportando, di Controparte_1 conseguenza, oggi tempi di permanenza maggiore del figlio minore presso la madre;
h. I coniugi si impegnano a richiedere l'apertura di un libretto di risparmio postale e/o bancario intestato al figlio minore ove i genitori faranno confluire le somme a quest'ultimo riferite Per_1
(regalie o altra somma ad altro titolo ascrivibili direttamente al figlio che sono già stati ricevuti e attualmente custoditi nella casa coniugale, nonché quelle che saranno ricevute successivamente alla sottoscrizione dell'accordo). La GN consegnerà al SI Parte_1 Controparte_1 l'orologio di marca Tudor, oggi custodito nella casa familiare, previa redazione e contestuale sottoscrizione tra le stesse parti di relativo verbale di avvenuta consegna. E' convenuto che il SI
verserà nel predetto libretto di risparmio la somma di euro 600,00 (seicento/00), in n. 3 CP_1
4 rate da euro 200,00 (duecento/00) ciascuna entro, rispettivamente, 30, 60 e 90 giorni dall'apertura dello stesso;
i. Per quanto riguarda il mutuo cointestato tra le parti, oggi in essere, acceso presso
[...] a rogito del notaio per un importo pari ad euro Controparte_2 Persona_3 100.000,00 (oltre interessi), con pagamento suddiviso in n. 288 rate, ciascuna di euro 416,00 circa, contratto e concesso per la ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione coniugale, di proprietà esclusiva della GN , quest'ultima si obbliga al pagamento per intero Parte_1 delle rate mensili del detto contratto di mutuo a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo e fino alla definitiva e totale estinzione, facendosi integralmente carico del debito residuo. La stessa GN si obbliga, sempre a far data dalla sottoscrizione del presente Parte_1 accordo, alla canalizzazione sul proprio conto corrente personale dei relativi addebiti mensili dei ratei di mutuo, fruendo delle relative detrazioni in proprio favore e, contestualmente, le parti si obbligano ad estinguere il conto corrente cointestato. In relazione alla suddetta posizione debitoria con l'Istituto bancario di cui sopra, la GN
[...]
si obbliga a tenere indenne il sig. da ogni eventuale azione che dovesse Pt_1 Controparte_1 essere intrapresa dalla Banca creditrice nei confronti del cointestatario, in relazione ad eventuali ritardi e/o omissioni nei pagamenti delle rate del mutuo predetto da parte della stessa GN . Pt_1 Il SI , dal canto suo, si obbliga a rinunciare ad intraprendere qualunque tipo Controparte_1 di azione nei confronti della GN volte alla ripetizione di quanto versato a titolo Parte_1 di mutuo dalla data di relativa stipulazione alla data di sottoscrizione del presente ricorso.
j. I coniugi in materia di passaporto rinviano espressamente a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto- legge n. 69/2023;
k. I coniugi dichiarano di approvare e far proprie tutte le condizioni e i patti sopra enunciati, che devono ritenersi vincolanti ed efficaci tra le parti a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 10/04/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 14/06/2019 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 104 - P. II- serie A - Anno 2020).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 10 luglio 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
5 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai SIi magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1862 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 08/08/1987, elettivamente domiciliata in Parte_1 Palermo via E. Notarbartolo n.5, presso lo studio dell'avv. Lo Bue Giovanni che la rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 03/08/1985, elettivamente domiciliato in Controparte_1 Palermo Corso Finocchiaro Aprile N.124, presso lo studio dell'avv. Genova Iolanda, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 10/04/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 8 luglio 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“a.I coniugi rimarranno liberi di fissare la propria residenza o domicilio ove meglio riterranno opportuno e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, restando esonerati dall'obbligo della coabitazione e dell'assistenza, impegnandosi a non interferire l'uno nella vita privata dell'altra; il sig. , anche in ragione di quanto previsto al successivo punto b, terzo paragrafo, si CP_1 impegna a modificare e spostare la propria residenza depositando la relativa istanza entro 30 (trenta) giorni dal deposito della sentenza di separazione.
b. La casa coniugale, sita in sita in Villabate (PA) Via Delle Alpi n.1, di proprietà esclusiva della GN , rimarrà assegnata, con gli arredi e le suppellettili che la compongono, alla Parte_1 stessa quale genitore prevalentemente collocatario del figlio minore Le relative utenze Per_1 rimangono a carico esclusivo della stessa GN che, pure, provvederà al Parte_1 pagamento dei ratei mensili a scadere per il depuratore installato presso la citata casa coniugale, dalla data odierna e fino all'estinzione del debito che, dunque, verrà estinto dalla GN
[...]
, con addebito sul proprio conto corrente personale. Pt_1 Il sig. ha già lasciato l'abitazione coniugale e ha asportato ogni bene ed effetto Controparte_1 strettamente personale, null'altro dovendo ancora prelevare, ad eccezione di quanto previsto al seguente punto h. in riferimento all'orologio marca Tudor.
c. Il figlio minore è affidato in modo condiviso ai due genitori, ma con Persona_2 domicilio prevalente presso la madre. I genitori condivideranno le scelte di maggior interesse per il figlio minore come l'educazione, la salute, l'istruzione, lo sport. Salvo diverso accordo liberamente preso tra le parti, il SI (tenuto conto che Controparte_1 la sua attuale sede lavorativa è Roma e che si reca a Palermo a settimane alterne), potrà incontrare e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità e tempistiche:
- nella settimana in cui il sig. sarà e permarrà a Palermo, terrà con sé il figlio dall'uscita CP_1 dalla scuola del martedì, con due pernottamenti consecutivi, fino al giovedì, quando il padre accompagnerà a scuola;
Per_1
- per i finesettimana vigerà il regime dell'alternanza e, quando di spettanza paterna, il sig.
potrà tenere con sé dal sabato mattina, con due pernottamenti consecutivi, al CP_1 Per_1 lunedì, allorquando il padre accompagnerà il figlio a scuola. Nel caso in cui il SI CP_1
abbia esigenza di ripartire da Palermo la domenica sera o il lunedì mattina in orari
[...] incompatibili con l'ingresso scolastico del figlio, quest'ultimo verrà riaccompagnato alla dimora materna la domenica stessa previo raccordo tra i coniugi;
- In ordine alle vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno, il figlio trascorrerà con i rispettivi genitori, con sospensione dell'ordinario diritto di visita, un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, e dovrà essere comunicato preventivamente il luogo di vacanza prescelto;
2 - Per le festività natalizie, secondo il principio dell'alternanza annuale, il figlio minore Per_1 trascorrerà il 24 dicembre e il 26 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, il 31 dicembre e giorno 01 gennaio con un genitore, nonchè il 5 gennaio e il 06 gennaio con l'altro. Per le festività pasquali e per i “ponti” calendati (1° maggio, 1° novembre, 25 aprile, 02 giugno etc.) le parti liberamente concorderanno le relative modalità. In caso di disaccordo, vigerà per tutte le festività il criterio di alternanza.
- Il figlio minore trascorrerà il giorno della Festa del Papà con il SI , Per_1 Controparte_1 compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultimo; il giorno della Festa della Mamma con la stessa. Il giorno del compleanno del piccolo verrà garantita la presenza di entrambi i Per_1 genitori e, salvo diverso accordo, il bambino trascorrerà la mattina con l'uno e la sera con l'altro, e ciò ad anni alterni. Stessa regolamentazione si applicherà ad ogni altro evento riguardante le tappe fondamentali della vita del figlioletto, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo, la comunione, la cresima, il diploma, la laurea.
d. Il sig. verserà alla GN , quest'ultima quale genitore Controparte_1 Parte_1 collocatario, un contributo mensile per il mantenimento del figlio minore per l'importo Per_1 complessivo di € 400,00= (quattrocento/00), con rivalutazione annuale ISTAT.
e. Ciascun genitore contribuirà alle spese straordinarie del figlio nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Palermo, che qui di seguito si riporta:
Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori:
- spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby- sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione R.C. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola.
Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori:
- spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria
3 eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica)
- spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione R.C. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
f. Nessun contributo al mantenimento dei coniugi sarà vicendevolmente dovuto, atteso che le parti si dichiarano entrambe economicamente indipendenti ed autosufficienti;
g. Le parti convengono che l'Assegno Unico Universale per la prole (o eventuale equipollente che dovesse in via amministrativa essere previsto e/o subentrare) verrà percepito nella misura del 100% dalla GN e ciò in ragione dell'attuale domicilio prevalente del SI Parte_1
in regione diversa dal luogo di residenza del figlio minore, comportando, di Controparte_1 conseguenza, oggi tempi di permanenza maggiore del figlio minore presso la madre;
h. I coniugi si impegnano a richiedere l'apertura di un libretto di risparmio postale e/o bancario intestato al figlio minore ove i genitori faranno confluire le somme a quest'ultimo riferite Per_1
(regalie o altra somma ad altro titolo ascrivibili direttamente al figlio che sono già stati ricevuti e attualmente custoditi nella casa coniugale, nonché quelle che saranno ricevute successivamente alla sottoscrizione dell'accordo). La GN consegnerà al SI Parte_1 Controparte_1 l'orologio di marca Tudor, oggi custodito nella casa familiare, previa redazione e contestuale sottoscrizione tra le stesse parti di relativo verbale di avvenuta consegna. E' convenuto che il SI
verserà nel predetto libretto di risparmio la somma di euro 600,00 (seicento/00), in n. 3 CP_1
4 rate da euro 200,00 (duecento/00) ciascuna entro, rispettivamente, 30, 60 e 90 giorni dall'apertura dello stesso;
i. Per quanto riguarda il mutuo cointestato tra le parti, oggi in essere, acceso presso
[...] a rogito del notaio per un importo pari ad euro Controparte_2 Persona_3 100.000,00 (oltre interessi), con pagamento suddiviso in n. 288 rate, ciascuna di euro 416,00 circa, contratto e concesso per la ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione coniugale, di proprietà esclusiva della GN , quest'ultima si obbliga al pagamento per intero Parte_1 delle rate mensili del detto contratto di mutuo a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo e fino alla definitiva e totale estinzione, facendosi integralmente carico del debito residuo. La stessa GN si obbliga, sempre a far data dalla sottoscrizione del presente Parte_1 accordo, alla canalizzazione sul proprio conto corrente personale dei relativi addebiti mensili dei ratei di mutuo, fruendo delle relative detrazioni in proprio favore e, contestualmente, le parti si obbligano ad estinguere il conto corrente cointestato. In relazione alla suddetta posizione debitoria con l'Istituto bancario di cui sopra, la GN
[...]
si obbliga a tenere indenne il sig. da ogni eventuale azione che dovesse Pt_1 Controparte_1 essere intrapresa dalla Banca creditrice nei confronti del cointestatario, in relazione ad eventuali ritardi e/o omissioni nei pagamenti delle rate del mutuo predetto da parte della stessa GN . Pt_1 Il SI , dal canto suo, si obbliga a rinunciare ad intraprendere qualunque tipo Controparte_1 di azione nei confronti della GN volte alla ripetizione di quanto versato a titolo Parte_1 di mutuo dalla data di relativa stipulazione alla data di sottoscrizione del presente ricorso.
j. I coniugi in materia di passaporto rinviano espressamente a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto- legge n. 69/2023;
k. I coniugi dichiarano di approvare e far proprie tutte le condizioni e i patti sopra enunciati, che devono ritenersi vincolanti ed efficaci tra le parti a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 10/04/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 14/06/2019 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 104 - P. II- serie A - Anno 2020).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 10 luglio 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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