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Decreto 26 marzo 2025
Decreto 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La corte di appello di Napoli, così composta: dott. ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere. rel. est. sul ricorso in opposizione ex art.5 ter legge n.89 del 2001 (proc. n. 1843/2024
vg) depositato nell'interesse di:
, cf. in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
p.t., per la carica domiciliato in via Diaz n. 11 presso l'Avvocatura dello Stato, che lo rappresenta e difende come per legge.
Opponente
E
, cf. , rappresentato e difeso, Controparte_2 C.F._1 dall'avv.to Adelaide Formisano, cf. , con studio in Torre C.F._2
del Greco, al Corso Avezzana n. 17, ove elettivamente è domiciliato giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione rilasciata originariamente su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica, sottoscritta digitalmente, in conformità di quanto previsto dall'art. 18 n. 5 del D.M. 44/2011 così come modificato dal D.M. 48/2013 nonché per procura conferita per la prima fase di questo giudizio in sede di ricorso ex Legge Pinto
Opposto
*****
lette i rispettivi atti e le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato che l'avvocatura opponente ha opposto il provvedimento con il quale il giudice designato di questa corte ha accolto il ricorso proposto ex lege n. 89/2001
con decreto n. 2158/2024 del 26.9.2024, reso nel procedimento camerale iscritto al n. R.G. 2421/2024 V.G. dalla Corte di Appello di Napoli sez. 6, notificato in data
17.10.2024, relativo alla irragionevole durata della procedimento fallimentare
Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A., fallimento dichiarato dal tribunale di
Torre Annunziata con sentenza n. 24/2012; ritenuto, preliminarmente, che debba essere respinta la richiesta di riunione con altre opposizioni riguardanti decreti aventi lo stesso procedimento presupposto, come già evidenziato proprio in relazione alla richiesta di altra procedura, avendo precisato che
<
[ ], mentre quello riguardante il procedimento n. [ ] ben 34 parti opposte, difese da difensori diversi …; considerato che i motivi di opposizione, peraltro, sono anche in parte diversi, come diverse sono ovviamente le difese degli opposti, vista la non identità dei loro difensori, e che l'esigenza di riunire i procedimenti in questione è rappresentata, in particolare, proprio dall'identità dei difensori e dalla conseguente proliferazione dei ricorsi;
che, comunque, le posizioni riferite alle parti che hanno avanzato la domanda di indennizzo esige, di per sé, l'esame di ogni singola posizione e relative peculiarità, anche e proprio in riferimento alla misura dell'indennizzo da accordare a ciascuna di esse, con evidenti ricadute nella complessità e appesantimento dell'esame, che non ha nessuna attinenza con il procedimento presupposto, se non per la durata dello stesso;
rilevato che, come già evidenziato da altra sezione di questa corte (Prima
Sezione Bis, proc. 1920/2024) “l'istanza del opponente volta ad ottenere CP_1 la riunione … con quelli aventi ad oggetto le – ormai già ben più di due opposizioni – dal medesimo proposte per analoghi motivi avverso altri CP_1
decreti di questa Corte con cui è stato riconosciuto il diritto di altri creditori della
Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A. di ottenere un indennizzo pecuniario a titolo di equa riparazione dei danni non patrimoniali da ciascuno di loro subiti a causa della durata, ritenuta eccedente quella ragionevole, della procedura fallimentare nei confronti di detta società.” non appare giustificata giacché “Tali opposizioni, infatti, sono già tanto numerose da rendere del tutto inopportuna la loro riunione, che renderebbe estremamente complessa la loro definizione e ne prolungherebbe dunque la durata …”, “né … avrebbe senso riunirne solo alcune”; considerato che se si volesse accedere alla richiesta del , bisognerebbe CP_1
addirittura aspettare la proposizione di tutti gli ipotetici ricorsi in opposizione, mentre, fatta salva ovviamente l'autonomia decisoria riservata ad ogni singolo giudice, diversi sono i sistemi per poter garantire eventualmente una tendenziale uniformità di giudizio della corte, primo tra tutti la formazione di precedenti conformi>>.
Tanto premesso,
considerato che i motivi di opposizioni sono speculari a quelli che il ministero ha già proposto in altre procedura (per es. n. 1843/2024 e n. 2480/2024), come speculare è la misura dell'indennizzo liquidato, sicché possono richiamarsi le argomentazioni spese da questa stessa sezione relativamente a quella opposizione
(in cui, analogamente, è stata rigettata la richiesta di riunione);
che il collegio, in quella sede, ha avuto modo di evidenziare:
<
• è stata ritenuta ragionevole la durata di sei anni della procedura concorsuale ex art. 2, comma 2 bis, L. n. 89/2001, del fallimento “Deiulemar Compagnia di
Navigazione spa” (24/2012);
• l'indennizzo è stato liquidato, per ciascun creditore, dalla data di presentazione della domanda di insinuazione al passivo;
• è stato ritenuto equo l'importo di € 550,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi eccedente il termine di ragionevole durata del processo, ex art. 2 bis, comma 1, L. n. 89/01;
• si è rilevato che i ricorrenti vantavano nei confronti del fallimento, all'esito del riparto intervenuto, crediti superiori all'indennizzo riconosciuto.
Il Consigliere designato, dunque, ha liquidato, in favore di entrambi i ricorrenti,
l'importo di euro 3.300,00, evidentemente individuando in sei anni il periodo di irragionevole durata.
Avverso il decreto del 3.9.2024, il , con ricorso del 23.9.2024, ha CP_1
proposto opposizione, affidandosi a cinque motivi: 1) la durata ragionevole della procedura in esame non può essere individuata in sei anni, tenuto conto dell'enorme mole e dell'eccezionale livello di complessità e di difficoltà delle attività che hanno impegnato gli organi della medesima procedura, per cui il termine dovrebbe essere quantomeno di sette anni e in ogni caso maggiore;
2) da tale durata devono essere comunque sottratti i periodi di tempo, pari complessivamente a 3 anni, 4 mesi e 6 giorni, occorsi per la liquidazione dei beni, e soprattutto gli immobili, appresi all'attivo fallimentare, tenuto conto delle gravi difficoltà connesse alla liquidazione;
3) la medesima durata deve essere calcolata, per ciascuno degli odierni opposti, dalle date in cui costoro sono stati rispettivamente ammessi e non già da quelle in cui hanno presentato le loro rispettive domande di ammissione nel passivo fallimentare;
4) gli importi degli indennizzi riconosciuti agli odierni opposti devono essere ridotti del 40% ai sensi dell'art.
2-bis, co.
1-bis, della legge n. 89/2001, tenendo conto che il numero dei creditori ammessi nello stato passivo della predetta procedura è pari a 11.201; 5) i medesimi importi devono comunque essere liquidati in “una cifra inferiore e/o uguale a euro 400 per ciascun anno di ritardo”, tenendo conto, in particolare, oltre che dell'eccezionalità della predetta procedura fallimentare e dell'elevatissimo numero dei creditori ammessi al suo passivo, del fatto che il prolungamento della sua durata aveva consentito di acquisire, mercé la transazione di una controversia con la Bank of
Valletta, l'importo di euro 170.000.000,00, che era servito per procedere ad un riparto dell'attivo fallimentare in esecuzione del quale tutti i creditori chirografari concorrenti,
e dunque anche gli odierni opposti, avevano ottenuto la soddisfazione del 23% circa degli importi dei loro crediti.
[ ] Ciò posto, il primo motivo va accolto per quanto di ragione.
Ed infatti, il fallimento della Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A. ha determinato l'apertura di una procedura concorsuale di eccezionale complessità per l'elevatissimo numero dei creditori che hanno chiesto di parteciparvi e di quelli che sono stati ammessi, per la sua connessione con le procedure fallimentari aperte nei confronti di altri soggetti facenti parte del medesimo gruppo societario e per la mole e le difficoltà dei giudizi promossi e, più in generale, delle attività espletate dai suoi organi per gestirla e incrementarne, liquidarne e ripartirne l'attivo.
Va nondimeno chiarito che la Corte di Cassazione ha da tempo affermato che, secondo le indicazioni ritraibili dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la ragionevole durata di una procedura fallimentare, pur se eccezionalmente complessa, non può comunque superare i sette anni (v., ad es., Cass.
23908/2024, 20340/2024, 20333/2024, 34460/2023, 26289/2023 e 13275/2022).
Il motivo va quindi accolto solo in parte, dovendo riconoscersi, quale periodo di ragionevole durata della procedura fallimentare in esame, sette anni.
Va invece disatteso il secondo motivo.
Non si ignora il principio a tenore del quale “ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo esecutivo, la durata dell'espropriazione immobiliare non include il tempo necessario a reiterare il tentativo di vendita andato deserto per mancanza di offerenti, trattandosi di un evento di mercato, che non rientra nel controllo dell'autorità giudiziaria. Ne consegue che il tempo degli esperimenti di vendita, se correttamente e tempestivamente effettuati, deve essere sottratto dal tempo complessivo della procedura espropriativa sul quale operare il giudizio di ragionevole durata” (Cass. civ. Sez. VI – 2, 27/04/2015, n. 8540).
Senonché, questo pur condivisibile principio è stato enunciato facendo specifico riferimento alle procedure esecutive immobiliari individuali e non può essere esteso alle – più articolate e normalmente ben più complesse – procedure fallimentari, se non nei casi eccezionali in cui venga provato che la durata di queste ultime sia dipesa esclusivamente dall'oggettiva difficoltà di trovare soggetti disposti ad acquistare i beni posti in vendita dai loro organi e presuppone, come visto, l'esperimento tempestivo delle procedure di vendita.
Nella specie, non solo il , ad avviso della Corte, non ha fornito prova CP_1 univoca in tal senso, ma dalla stessa produzione dell'opponente si desume che il primo dei tentativi di vendita dei beni venne pubblicizzato il 7.12.2017, e dunque 5 anni, 7 mesi e 5 giorni dopo il deposito della sentenza di fallimento (2.5.2012).
Inoltre, Nemmeno può considerarsi influente sulla durata della procedura concorsuale in questione la procedura fallimentare collegata della società di fatto
(sentenza n. 24/2013) al cui stato passivo la Curatela è stata ammessa;
invero, si è ribadito che nella durata complessiva delle procedure fallimentari devono essere inclusi anche i tempi impiegati per la risoluzione di vicende processuali parallele o incidentali, trattandosi di fasi e attività processuali eventuali, che comunque ineriscono all'unico processo concorsuale, dovendosi la durata ulteriore ragionevolmente attribuire a disfunzioni o inadeguatezze del sistema giudiziario, così arrivando al più a ritenere ragionevole una durata fino a sette anni, allorquando il procedimento fallimentare si sia presentato particolarmente complesso, anche appunto per la proliferazione di giudizi connessi (Cass. Sez. 15/12/2020 n. 28498; Cass. Sez. 1,
23/09/2005, n. 18686; Cass. Sez. 1, 27/12/2011, n. 28858; Cass. Sez. 6 - 1,
07/06/2012, n. 9254; Cass. Sez. 2, 03/01/2019, n. 7).
In particolare, in tale durata complessiva ragionevole sono da includere i tempi di risoluzione di vicende processuali parallele o incidentali, poiché sono attività processuali che ineriscono ad un unico processo concorsuale (cfr. Cass. civile sez. II,
13/12/2023 n.34861).
Ad avvalorare detta conclusione depone la previsione di cui all'art. 118, comma 2,
Legge Fallimentare, secondo cui: “[…] La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43 […]”, e la circostanza che il Fallimento
Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A. è stato chiuso, con decreto del
14.7.2024, ex artt. 118 e 119 L.F. pur in presenza di giudizi in corso e con l'espressa previsione in merito alla procedura fallimentare collegata secondo cui: “Il Collegio autorizza, inoltre, i curatori a continuare a svolgere le funzioni di membro del
Comitato dei creditori del Fallimento “Deiulemar SDF” (24/2013)”.
Va rigettato anche il terzo motivo, stante il condivisibile orientamento della
Suprema Corte secondo cui il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare per il creditore va individuato nella domanda di insinuazione al passivo, atteso che solo con essa si instaura il rapporto processuale, coerentemente con quanto statuito dall'art. 94 l.fall., non rilevando il periodo anteriore dalla dichiarazione di fallimento a cui il creditore è estraneo (Cass. civ. 324/2024).
Analoghe considerazioni vanno fatte per il quarto motivo, con il quale il
[...]
si duole che gli importi degli indennizzi accordati agli istanti con il Controparte_1
decreto opposto non siano stati ridotti del 40% in applicazione di quanto disposto dal comma 1-bis dell'art.
2-bis della legge n. 89 del 2001, posto l'enorme numero dei creditori ammessi al passivo del fallimento della Deiulemar Compagnia di
Navigazione S.p.A.
E' noto, infatti, che la riduzione dell'importo dell'indennizzo dovuto a titolo di equa riparazione dei danni non patrimoniali derivanti dall'irragionevole durata di un processo non è applicabile al caso in cui detti danni derivino dall'irragionevole durata di una procedura fallimentare, fatta eccezione per la sola ipotesi – che non risulta ricorrente nella specie – in cui l'indennizzo sia chiesto dal creditore concorsuale che abbia presentato la sua istanza di ammissione al passivo fallimentare insieme ad altri creditori, giacché la lettura comparata del comma 1-bis dell'art.
2-bis e del comma 2- bis dell'art. 2 della l. n. 89/2001 impone di attribuire alle parole "processo" e
"procedura concorsuale" un differente significato, tale da escludere che la prima disposizione – secondo cui «la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta» – in quanto espressamente riferita al "processo", possa essere estesa alla "procedura concorsuale", come anche confermato dall'interpretazione sistematica di tali norme, giacché la presenza di più di dieci o addirittura cinquanta parti, mentre nel processo di cognizione costituisce evenienza infrequente, se non rara, nelle procedure concorsuali, invece, la compresenza di una pluralità di creditori, costituisce l'ipotesi fisiologica e ordinaria, con la conseguenza che l'applicazione ad esse di tale disposizione produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale (e perciò irragionevole) penalizzazione del cittadino ricoprente la posizione di parte di una procedura concorsuale rispetto a quello che partecipi ad un ordinario processo di cognizione (cfr. Cass. 14602/2024,
4602/2024, 80/2024, 34660/2023, 21695/2023 734/2023, 18576/2022 e
25181/2021).”.
Considerato che nei medesimi procedenti pure veniva parzialmente accolto il quinto motivo sulla base della seguente argomentazione:
<
Va nondimeno subito chiarito che gli indennizzi spettanti agli odierni opposti non potevano essere liquidati in un importo addirittura inferiore a 400 € per ciascun anno o frazione d'anno superiore a sei mesi della durata della predetta procedura concorsuale eccedente quella ragionevole, ostandovi le precedenti considerazioni e quanto disposto dall'art.
2-bis, co. 1, della legge n. 89 del 2001.
Tuttavia, secondo l'id quod plerumque accidit, può ragionevolmente presumersi che lo stress psichico-emotivo sofferto dagli odierni opposti a causa della non ragionevole durata della predetta procedura concorsuale sia stato in parte lenito grazie alla soddisfazione di una percentuale non irrisoria dei crediti, dagli stessi ottenuta in forza di riparto dell'attivo fallimentare.
Tenuto conto, poi, dell'importo dei crediti ammessi - euro 53.862,52 … ed euro
61.096,44 … – importo certamente non minimo ma neppure rilevantissimo, si reputa equo riconoscere, per ogni anno o frazione di anno, la somma di euro 450,00.
Pertanto, in ragione di quanto fin qui detto, il decreto impugnato va revocato e va riconosciuto, a entrambi i ricorrenti, l'importo di euro 2.250,00 (euro 450,00 x 5).>>.
Considerato che, più specificamente per il caso in esame, innanzi tutto occorre evidenziare che nessuna particolare circostanza, se non attraverso formule stereotipate e standardizzate, è stata allegata ai fini di poter personalizzare il pregiudizio subito e, di conseguenza, la misura dell'indennizzo, di tal che quale parametro di riferimento non potrà che valorizzarsi la sola entità del credito ammesso al passivo;
che, per quel che concerne l'opposto, il credito ammesso al passivo era non particolarmente elevato, attestandosi appena al di sopra dei 16.000,00 euro, sicché appare più che giustificata una liquidazione nei minimi, anche alla luce di quanto evidenziato nel precedente su menzionato, di euro 400,00 per ciascun anno di irragionevole durata, determinato in anni 4 + frazione superiore a sei mesi;
considerato che, relativamente alle spese, sempre come espresso da questa corte
<<… ferma l'indivisibilità della statuizione sulle spese, va comunque fatta salva la possibilità, per il giudice dell'opposizione, di regolare diversamente le due fasi, seppure al solo fine di esprimere una consapevole tecnica di compensazione totale o parziale (cfr. Cass. 26851/2016, cit.; cfr. anche Cass. civ., II, 06/03/2024, n.5994).
Nella specie, e in applicazione di siffatti principi, l'accoglimento solo parziale dell'opposizione induce il Collegio a emettere analoga statuizione di quella resa nella fase monitoria e a compensare le spese della presente fase.>>,
non potendo trascurarsi le peculiarità del giudizio in esame ed il complessivo esito della controversia, al fine, altresì, di evitare l'effetto ingiustificato di rendere l'opposizione priva di interesse nel caso in cui il parziale accoglimento, avendo come parametro di riferimento i compensi della fase di opposizione, finisca per rendere oggettivamente priva di utilità l'opposizione stessa, laddove l'opponente fosse chiamato a pagare in termini di spese una somma di gran lunga maggiore di quella data dalla sommatoria degli importi liquidati a titolo di indennizzo e spese nel decreto opposto.
P.q.m.
a) accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto opposto, in parziale accoglimento dell'originario ricorso, condanna il al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Controparte_2
somma di euro 2.000,00 (anziché di quella riconosciuta nel decreto opposto), oltre interessi dalla domanda, ex art. 1284 comma 1 c.c., autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
b) condanna, altresì, il suddetto al pagamento delle spese CP_1
processuali, con distrazione in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente, che liquida, per la prima fase, in senso conforme a quanto era stato liquidato nel decreto opposto (€ 27,00 per esborsi ed € 567,60 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%
del compenso, Iva e Cpa come per legge), compensandole per la fase di opposizione.
Napoli, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
La Presidente
dott. ssa Assunta d'Amore
Sezione VI civile
La corte di appello di Napoli, così composta: dott. ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere. rel. est. sul ricorso in opposizione ex art.5 ter legge n.89 del 2001 (proc. n. 1843/2024
vg) depositato nell'interesse di:
, cf. in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
p.t., per la carica domiciliato in via Diaz n. 11 presso l'Avvocatura dello Stato, che lo rappresenta e difende come per legge.
Opponente
E
, cf. , rappresentato e difeso, Controparte_2 C.F._1 dall'avv.to Adelaide Formisano, cf. , con studio in Torre C.F._2
del Greco, al Corso Avezzana n. 17, ove elettivamente è domiciliato giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione rilasciata originariamente su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica, sottoscritta digitalmente, in conformità di quanto previsto dall'art. 18 n. 5 del D.M. 44/2011 così come modificato dal D.M. 48/2013 nonché per procura conferita per la prima fase di questo giudizio in sede di ricorso ex Legge Pinto
Opposto
*****
lette i rispettivi atti e le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato che l'avvocatura opponente ha opposto il provvedimento con il quale il giudice designato di questa corte ha accolto il ricorso proposto ex lege n. 89/2001
con decreto n. 2158/2024 del 26.9.2024, reso nel procedimento camerale iscritto al n. R.G. 2421/2024 V.G. dalla Corte di Appello di Napoli sez. 6, notificato in data
17.10.2024, relativo alla irragionevole durata della procedimento fallimentare
Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A., fallimento dichiarato dal tribunale di
Torre Annunziata con sentenza n. 24/2012; ritenuto, preliminarmente, che debba essere respinta la richiesta di riunione con altre opposizioni riguardanti decreti aventi lo stesso procedimento presupposto, come già evidenziato proprio in relazione alla richiesta di altra procedura, avendo precisato che
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[ ], mentre quello riguardante il procedimento n. [ ] ben 34 parti opposte, difese da difensori diversi …; considerato che i motivi di opposizione, peraltro, sono anche in parte diversi, come diverse sono ovviamente le difese degli opposti, vista la non identità dei loro difensori, e che l'esigenza di riunire i procedimenti in questione è rappresentata, in particolare, proprio dall'identità dei difensori e dalla conseguente proliferazione dei ricorsi;
che, comunque, le posizioni riferite alle parti che hanno avanzato la domanda di indennizzo esige, di per sé, l'esame di ogni singola posizione e relative peculiarità, anche e proprio in riferimento alla misura dell'indennizzo da accordare a ciascuna di esse, con evidenti ricadute nella complessità e appesantimento dell'esame, che non ha nessuna attinenza con il procedimento presupposto, se non per la durata dello stesso;
rilevato che, come già evidenziato da altra sezione di questa corte (Prima
Sezione Bis, proc. 1920/2024) “l'istanza del opponente volta ad ottenere CP_1 la riunione … con quelli aventi ad oggetto le – ormai già ben più di due opposizioni – dal medesimo proposte per analoghi motivi avverso altri CP_1
decreti di questa Corte con cui è stato riconosciuto il diritto di altri creditori della
Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A. di ottenere un indennizzo pecuniario a titolo di equa riparazione dei danni non patrimoniali da ciascuno di loro subiti a causa della durata, ritenuta eccedente quella ragionevole, della procedura fallimentare nei confronti di detta società.” non appare giustificata giacché “Tali opposizioni, infatti, sono già tanto numerose da rendere del tutto inopportuna la loro riunione, che renderebbe estremamente complessa la loro definizione e ne prolungherebbe dunque la durata …”, “né … avrebbe senso riunirne solo alcune”; considerato che se si volesse accedere alla richiesta del , bisognerebbe CP_1
addirittura aspettare la proposizione di tutti gli ipotetici ricorsi in opposizione, mentre, fatta salva ovviamente l'autonomia decisoria riservata ad ogni singolo giudice, diversi sono i sistemi per poter garantire eventualmente una tendenziale uniformità di giudizio della corte, primo tra tutti la formazione di precedenti conformi>>.
Tanto premesso,
considerato che i motivi di opposizioni sono speculari a quelli che il ministero ha già proposto in altre procedura (per es. n. 1843/2024 e n. 2480/2024), come speculare è la misura dell'indennizzo liquidato, sicché possono richiamarsi le argomentazioni spese da questa stessa sezione relativamente a quella opposizione
(in cui, analogamente, è stata rigettata la richiesta di riunione);
che il collegio, in quella sede, ha avuto modo di evidenziare:
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• è stata ritenuta ragionevole la durata di sei anni della procedura concorsuale ex art. 2, comma 2 bis, L. n. 89/2001, del fallimento “Deiulemar Compagnia di
Navigazione spa” (24/2012);
• l'indennizzo è stato liquidato, per ciascun creditore, dalla data di presentazione della domanda di insinuazione al passivo;
• è stato ritenuto equo l'importo di € 550,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi eccedente il termine di ragionevole durata del processo, ex art. 2 bis, comma 1, L. n. 89/01;
• si è rilevato che i ricorrenti vantavano nei confronti del fallimento, all'esito del riparto intervenuto, crediti superiori all'indennizzo riconosciuto.
Il Consigliere designato, dunque, ha liquidato, in favore di entrambi i ricorrenti,
l'importo di euro 3.300,00, evidentemente individuando in sei anni il periodo di irragionevole durata.
Avverso il decreto del 3.9.2024, il , con ricorso del 23.9.2024, ha CP_1
proposto opposizione, affidandosi a cinque motivi: 1) la durata ragionevole della procedura in esame non può essere individuata in sei anni, tenuto conto dell'enorme mole e dell'eccezionale livello di complessità e di difficoltà delle attività che hanno impegnato gli organi della medesima procedura, per cui il termine dovrebbe essere quantomeno di sette anni e in ogni caso maggiore;
2) da tale durata devono essere comunque sottratti i periodi di tempo, pari complessivamente a 3 anni, 4 mesi e 6 giorni, occorsi per la liquidazione dei beni, e soprattutto gli immobili, appresi all'attivo fallimentare, tenuto conto delle gravi difficoltà connesse alla liquidazione;
3) la medesima durata deve essere calcolata, per ciascuno degli odierni opposti, dalle date in cui costoro sono stati rispettivamente ammessi e non già da quelle in cui hanno presentato le loro rispettive domande di ammissione nel passivo fallimentare;
4) gli importi degli indennizzi riconosciuti agli odierni opposti devono essere ridotti del 40% ai sensi dell'art.
2-bis, co.
1-bis, della legge n. 89/2001, tenendo conto che il numero dei creditori ammessi nello stato passivo della predetta procedura è pari a 11.201; 5) i medesimi importi devono comunque essere liquidati in “una cifra inferiore e/o uguale a euro 400 per ciascun anno di ritardo”, tenendo conto, in particolare, oltre che dell'eccezionalità della predetta procedura fallimentare e dell'elevatissimo numero dei creditori ammessi al suo passivo, del fatto che il prolungamento della sua durata aveva consentito di acquisire, mercé la transazione di una controversia con la Bank of
Valletta, l'importo di euro 170.000.000,00, che era servito per procedere ad un riparto dell'attivo fallimentare in esecuzione del quale tutti i creditori chirografari concorrenti,
e dunque anche gli odierni opposti, avevano ottenuto la soddisfazione del 23% circa degli importi dei loro crediti.
[ ] Ciò posto, il primo motivo va accolto per quanto di ragione.
Ed infatti, il fallimento della Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A. ha determinato l'apertura di una procedura concorsuale di eccezionale complessità per l'elevatissimo numero dei creditori che hanno chiesto di parteciparvi e di quelli che sono stati ammessi, per la sua connessione con le procedure fallimentari aperte nei confronti di altri soggetti facenti parte del medesimo gruppo societario e per la mole e le difficoltà dei giudizi promossi e, più in generale, delle attività espletate dai suoi organi per gestirla e incrementarne, liquidarne e ripartirne l'attivo.
Va nondimeno chiarito che la Corte di Cassazione ha da tempo affermato che, secondo le indicazioni ritraibili dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la ragionevole durata di una procedura fallimentare, pur se eccezionalmente complessa, non può comunque superare i sette anni (v., ad es., Cass.
23908/2024, 20340/2024, 20333/2024, 34460/2023, 26289/2023 e 13275/2022).
Il motivo va quindi accolto solo in parte, dovendo riconoscersi, quale periodo di ragionevole durata della procedura fallimentare in esame, sette anni.
Va invece disatteso il secondo motivo.
Non si ignora il principio a tenore del quale “ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo esecutivo, la durata dell'espropriazione immobiliare non include il tempo necessario a reiterare il tentativo di vendita andato deserto per mancanza di offerenti, trattandosi di un evento di mercato, che non rientra nel controllo dell'autorità giudiziaria. Ne consegue che il tempo degli esperimenti di vendita, se correttamente e tempestivamente effettuati, deve essere sottratto dal tempo complessivo della procedura espropriativa sul quale operare il giudizio di ragionevole durata” (Cass. civ. Sez. VI – 2, 27/04/2015, n. 8540).
Senonché, questo pur condivisibile principio è stato enunciato facendo specifico riferimento alle procedure esecutive immobiliari individuali e non può essere esteso alle – più articolate e normalmente ben più complesse – procedure fallimentari, se non nei casi eccezionali in cui venga provato che la durata di queste ultime sia dipesa esclusivamente dall'oggettiva difficoltà di trovare soggetti disposti ad acquistare i beni posti in vendita dai loro organi e presuppone, come visto, l'esperimento tempestivo delle procedure di vendita.
Nella specie, non solo il , ad avviso della Corte, non ha fornito prova CP_1 univoca in tal senso, ma dalla stessa produzione dell'opponente si desume che il primo dei tentativi di vendita dei beni venne pubblicizzato il 7.12.2017, e dunque 5 anni, 7 mesi e 5 giorni dopo il deposito della sentenza di fallimento (2.5.2012).
Inoltre, Nemmeno può considerarsi influente sulla durata della procedura concorsuale in questione la procedura fallimentare collegata della società di fatto
(sentenza n. 24/2013) al cui stato passivo la Curatela è stata ammessa;
invero, si è ribadito che nella durata complessiva delle procedure fallimentari devono essere inclusi anche i tempi impiegati per la risoluzione di vicende processuali parallele o incidentali, trattandosi di fasi e attività processuali eventuali, che comunque ineriscono all'unico processo concorsuale, dovendosi la durata ulteriore ragionevolmente attribuire a disfunzioni o inadeguatezze del sistema giudiziario, così arrivando al più a ritenere ragionevole una durata fino a sette anni, allorquando il procedimento fallimentare si sia presentato particolarmente complesso, anche appunto per la proliferazione di giudizi connessi (Cass. Sez. 15/12/2020 n. 28498; Cass. Sez. 1,
23/09/2005, n. 18686; Cass. Sez. 1, 27/12/2011, n. 28858; Cass. Sez. 6 - 1,
07/06/2012, n. 9254; Cass. Sez. 2, 03/01/2019, n. 7).
In particolare, in tale durata complessiva ragionevole sono da includere i tempi di risoluzione di vicende processuali parallele o incidentali, poiché sono attività processuali che ineriscono ad un unico processo concorsuale (cfr. Cass. civile sez. II,
13/12/2023 n.34861).
Ad avvalorare detta conclusione depone la previsione di cui all'art. 118, comma 2,
Legge Fallimentare, secondo cui: “[…] La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43 […]”, e la circostanza che il Fallimento
Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A. è stato chiuso, con decreto del
14.7.2024, ex artt. 118 e 119 L.F. pur in presenza di giudizi in corso e con l'espressa previsione in merito alla procedura fallimentare collegata secondo cui: “Il Collegio autorizza, inoltre, i curatori a continuare a svolgere le funzioni di membro del
Comitato dei creditori del Fallimento “Deiulemar SDF” (24/2013)”.
Va rigettato anche il terzo motivo, stante il condivisibile orientamento della
Suprema Corte secondo cui il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare per il creditore va individuato nella domanda di insinuazione al passivo, atteso che solo con essa si instaura il rapporto processuale, coerentemente con quanto statuito dall'art. 94 l.fall., non rilevando il periodo anteriore dalla dichiarazione di fallimento a cui il creditore è estraneo (Cass. civ. 324/2024).
Analoghe considerazioni vanno fatte per il quarto motivo, con il quale il
[...]
si duole che gli importi degli indennizzi accordati agli istanti con il Controparte_1
decreto opposto non siano stati ridotti del 40% in applicazione di quanto disposto dal comma 1-bis dell'art.
2-bis della legge n. 89 del 2001, posto l'enorme numero dei creditori ammessi al passivo del fallimento della Deiulemar Compagnia di
Navigazione S.p.A.
E' noto, infatti, che la riduzione dell'importo dell'indennizzo dovuto a titolo di equa riparazione dei danni non patrimoniali derivanti dall'irragionevole durata di un processo non è applicabile al caso in cui detti danni derivino dall'irragionevole durata di una procedura fallimentare, fatta eccezione per la sola ipotesi – che non risulta ricorrente nella specie – in cui l'indennizzo sia chiesto dal creditore concorsuale che abbia presentato la sua istanza di ammissione al passivo fallimentare insieme ad altri creditori, giacché la lettura comparata del comma 1-bis dell'art.
2-bis e del comma 2- bis dell'art. 2 della l. n. 89/2001 impone di attribuire alle parole "processo" e
"procedura concorsuale" un differente significato, tale da escludere che la prima disposizione – secondo cui «la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta» – in quanto espressamente riferita al "processo", possa essere estesa alla "procedura concorsuale", come anche confermato dall'interpretazione sistematica di tali norme, giacché la presenza di più di dieci o addirittura cinquanta parti, mentre nel processo di cognizione costituisce evenienza infrequente, se non rara, nelle procedure concorsuali, invece, la compresenza di una pluralità di creditori, costituisce l'ipotesi fisiologica e ordinaria, con la conseguenza che l'applicazione ad esse di tale disposizione produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale (e perciò irragionevole) penalizzazione del cittadino ricoprente la posizione di parte di una procedura concorsuale rispetto a quello che partecipi ad un ordinario processo di cognizione (cfr. Cass. 14602/2024,
4602/2024, 80/2024, 34660/2023, 21695/2023 734/2023, 18576/2022 e
25181/2021).”.
Considerato che nei medesimi procedenti pure veniva parzialmente accolto il quinto motivo sulla base della seguente argomentazione:
<
Va nondimeno subito chiarito che gli indennizzi spettanti agli odierni opposti non potevano essere liquidati in un importo addirittura inferiore a 400 € per ciascun anno o frazione d'anno superiore a sei mesi della durata della predetta procedura concorsuale eccedente quella ragionevole, ostandovi le precedenti considerazioni e quanto disposto dall'art.
2-bis, co. 1, della legge n. 89 del 2001.
Tuttavia, secondo l'id quod plerumque accidit, può ragionevolmente presumersi che lo stress psichico-emotivo sofferto dagli odierni opposti a causa della non ragionevole durata della predetta procedura concorsuale sia stato in parte lenito grazie alla soddisfazione di una percentuale non irrisoria dei crediti, dagli stessi ottenuta in forza di riparto dell'attivo fallimentare.
Tenuto conto, poi, dell'importo dei crediti ammessi - euro 53.862,52 … ed euro
61.096,44 … – importo certamente non minimo ma neppure rilevantissimo, si reputa equo riconoscere, per ogni anno o frazione di anno, la somma di euro 450,00.
Pertanto, in ragione di quanto fin qui detto, il decreto impugnato va revocato e va riconosciuto, a entrambi i ricorrenti, l'importo di euro 2.250,00 (euro 450,00 x 5).>>.
Considerato che, più specificamente per il caso in esame, innanzi tutto occorre evidenziare che nessuna particolare circostanza, se non attraverso formule stereotipate e standardizzate, è stata allegata ai fini di poter personalizzare il pregiudizio subito e, di conseguenza, la misura dell'indennizzo, di tal che quale parametro di riferimento non potrà che valorizzarsi la sola entità del credito ammesso al passivo;
che, per quel che concerne l'opposto, il credito ammesso al passivo era non particolarmente elevato, attestandosi appena al di sopra dei 16.000,00 euro, sicché appare più che giustificata una liquidazione nei minimi, anche alla luce di quanto evidenziato nel precedente su menzionato, di euro 400,00 per ciascun anno di irragionevole durata, determinato in anni 4 + frazione superiore a sei mesi;
considerato che, relativamente alle spese, sempre come espresso da questa corte
<<… ferma l'indivisibilità della statuizione sulle spese, va comunque fatta salva la possibilità, per il giudice dell'opposizione, di regolare diversamente le due fasi, seppure al solo fine di esprimere una consapevole tecnica di compensazione totale o parziale (cfr. Cass. 26851/2016, cit.; cfr. anche Cass. civ., II, 06/03/2024, n.5994).
Nella specie, e in applicazione di siffatti principi, l'accoglimento solo parziale dell'opposizione induce il Collegio a emettere analoga statuizione di quella resa nella fase monitoria e a compensare le spese della presente fase.>>,
non potendo trascurarsi le peculiarità del giudizio in esame ed il complessivo esito della controversia, al fine, altresì, di evitare l'effetto ingiustificato di rendere l'opposizione priva di interesse nel caso in cui il parziale accoglimento, avendo come parametro di riferimento i compensi della fase di opposizione, finisca per rendere oggettivamente priva di utilità l'opposizione stessa, laddove l'opponente fosse chiamato a pagare in termini di spese una somma di gran lunga maggiore di quella data dalla sommatoria degli importi liquidati a titolo di indennizzo e spese nel decreto opposto.
P.q.m.
a) accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto opposto, in parziale accoglimento dell'originario ricorso, condanna il al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Controparte_2
somma di euro 2.000,00 (anziché di quella riconosciuta nel decreto opposto), oltre interessi dalla domanda, ex art. 1284 comma 1 c.c., autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
b) condanna, altresì, il suddetto al pagamento delle spese CP_1
processuali, con distrazione in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente, che liquida, per la prima fase, in senso conforme a quanto era stato liquidato nel decreto opposto (€ 27,00 per esborsi ed € 567,60 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%
del compenso, Iva e Cpa come per legge), compensandole per la fase di opposizione.
Napoli, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
La Presidente
dott. ssa Assunta d'Amore