Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 02/04/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 362/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo in data 27/01/2025 al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso ex art. 451 bis.51 c.p.c.,
DA
(cf: nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MICHELA SINELLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e
(cf: nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall' avv. GIANCARLO ROSA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
Con i seguenti figli:
• nato a [...] in data [...] Per_1
*
Con ricorso ex art. 453 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e iscritto a ruolo il 27/01/2025, le parti sopraindicate hanno chiesto congiuntamente di accogliere le condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale come di seguito riportate: “
1. I genitori continueranno a vivere separatamente mantenendo il reciproco rispetto con obbligo di comunicarsi ogni variazione di residenza.
2. Il figlio viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori i quali continueranno ad Per_1
assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla Sua istruzione, educazione e salute.
3. Il medesimo rimarrà collocato prevalentemente presso la madre ove manterrà la residenza anagrafica nella abitazione in Cappella de' Picenardi (CR) via XXV Aprile n.4.
4. Il padre potrà tenere con sé il figlio con le seguenti modalità.
, ogni settimana, trascorrerà con il padre le giornate di all'uscita Per_1 Per_2 Per_3 dall'asilo (ore 15.30/16.00) fino a dopo cena con rientro a casa della madre entro le ore 20.30, oltre alla alternata dalle ore 10.00 con rientro a casa della madre entro le ore 20.30. Per_4
Così fino al mese di DICEMBRE 2024.
Nelle ipotesi in cui avrà il sabato libero ndrà a prendere il figlio alle ore 15,00 al posto delle CP_1
ore 20,00.
A partire dal mese di GENNAIO 2025, i giorni di estano invariati così come Per_2 Per_3
i fine settimana alternati, ma con l'inserimento di un pernottamento: pertanto il padre starà con dal sera dalle ore 20.00 fino alla DOMENICA dopo cena con rientro a casa della Per_1 CP_2
madre entro le ore 20.30 (un pernottamento in due settimane).
A partire da APRILE 2025 quando trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre avrà Per_1
diritto ad un pernottamento infrasettimanale il martedì o il giovedì; il padre, il giorno seguente al pernottamento, si farà carico di accompagnare il figlio a scuola (due pernottamenti in due settimane).
A partire dal mese di SETTEMBRE 2025 verrà inserito anche un ulteriore pernottamento infrasettimanale che sarà il martedì o il giovedì; il padre, il giorno seguente al pernottamento, si farà carico di accompagnare il figlio a scuola (tre pernottamenti in due settimane).
A partire da GENNAIO 2026 un pernottamento infrasettimanale quando a spetta il fine CP_1
settimana. Quando il fine settimana compete alla madre, i pernottamenti saranno 2, sia martedì sia giovedì.
Nell'estate dell'anno 2025 trascorrerà con il padre, per le vacanze estive, 3 giorni Per_1 consecutivi e, a partire dall'anno 2026, sempre in occasione delle ferie estive, una settimana consecutiva.
5. Qualora per i problemi lavorativi o di salute dei genitori o di , non sia possibile effettuare Per_1 una o più visite da parte del padre, il tempo corrispondente verrà “recuperato” nelle settimane successive.
6. Tenuto conto degli attuali redditi dei genitori, il sig. si obbliga a versare (a far tempo CP_1
dal mese di gennaio 2025), entro il 20 di ogni mese con bonifico bancario alla sig.ra Parte_1
, contributo al mantenimento del figlio la somma complessiva di euro 450,00 da rivalutarsi
[...] secondo gli indici Istat-Foi oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo datato
03.12.2015 siglato tra il Tribunale di Cremona AIAF Lombardia Sezione Cremona e l'Ordine degli
Avvocati di Cremona n. prot. inf. 1425/2015 e precisamente
“SPESE RELATIVE ALLA SALUTE: A) senza preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal SSN ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
tickets sanitari;
B) con preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari quali interventi chirurgici, trattamenti di fisioterapia erogati anche dal SSN;
cure non convenzionali;
farmaci particolari omeopatici;
SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE: A) senza preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
B) con preventivo accordo tra i genitori: a) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria.
SPESE PER LA CUSTODIA DI PROLE MINORENNE: A) senza il preventivo accordo tra i genitori: spese per tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola nonché di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
SPESE PER IL DIVERTIMENTO: con preventivo accordo tra i genitori: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
corsi di lingua straniera;
viaggi e vacanze”.
Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro 15 giorni. Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro sette giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro sette giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso. In caso di spesa consistente, il genitore più diligente potrà chiede all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessario con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. Il consenso, ove accordato, non potrà essere revocato se non per gravissimi e comprovati motivi. Nel caso in cui uno dei coniugi unilateralmente decidesse di sostenere una spesa che dovrebbe essere preventivamente concordata secondo lo schema di cui sopra, la stessa, salvo accordo, rimarrà a suo esclusivo carico”.
7.Il sig.ri e percepiranno sia l'assegno unico e universale per il CP_1 Parte_1 figlio sia il Bonus asilo nido, nella misura del 50% ciascuno (si precisa che quest'ultimo viene percepito interamente dalla madre che dovrà restituirne la metà al padre e viceversa); il sig. CP_1
in concomitanza del versamento della mensilità di gennaio 2025 si obbliga a corrispondere alla sigra l'ulteriore somma di € 150,00 quale arretrato relativo al mese di dicembre 2024. Il sig. Pt_1 CP_1
con riferimento al bonus nido 2024 dichiara di non aver nulla a pretendere dalla sigra avendo Pt_1 quest'ultima già provveduto al rimborso del 50%.
Le detrazioni fiscali per il figlio a carico competeranno a ciascuna delle parti nella misura del 50% mentre le deduzioni o le detrazioni per le spese relative ai figli rilevanti fiscalmente saranno fruite da ciascuno dei genitori sulla base dell'effettivamente pagato da ciascuno di loro, con obbligo per il genitore anticipatario dell'intero di fornire la documentazione della spesa e la quietanza dell'ammontare del rimborso ricevuto proprio anche – ma non esclusivamente – ai fini fiscali.
8. potrà espatriare solo previo consenso scritto di entrambi i genitori. Per_1
9. I genitori reciprocamente non autorizzano le pubblicazioni di immagini fotografiche e/o video del figlio sui socialnetwork. Per_1
10. Le spese legali afferenti il presente procedimento verranno interamente compensate tra le parti.”
Le parti hanno, altresì, richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno rinunciato al deposito della documentazione ex art. 473 bis.12 c.p.c. attestante le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
*
Il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della figlia minore e delle parti e adeguato alle circostanze fattuali, come concordemente valutate dalle parti stesse. Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 473 bis.4, ult. co., c.p.c.), trattandosi peraltro di minore di tenera età, incapace di discernimento.
Le ulteriori statuizioni e pattuizioni, anche economiche, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Ritiene infine il Collegio che le spese di lite debbano essere compensate, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_1 CP_1
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della emananda sentenza;
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 31/03/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato