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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/02/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.12733.2022 R.A.C.L., promossa da:
Fabio Incalza
Avv. Spano Valentini
Contro
unipersonale Controparte_1
Avv. Murrone
Antonio Altieri
[...]
[...]
Parte_1
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo accertarsi il proprio diritto all'inserimento nella graduatoria di ammissione agli aventi diritto di cui alla procedura infra individuata con il punteggio spettante e per l'effetto ordinarsi a parte avversa di procedere agli adempimenti necessari;
il tutto con vittoria di spese di lite.
All'uopo espone come:
-abbia presentato domanda di partecipazione in data 1.3.22;
-parte avversa la abbia esclusa dalla graduatoria per omessa allegazione della carta di identità e della tessera sanitaria ex art.6 Avviso di selezione.
Lamenta di avere prodotto detta documentazione (pur non potendo provare detta circostanza); di avere inviato la domanda di partecipazione da account creato a proprio nome;
come l'art.6 del bando non indichi quale causa di esclusione la mancata produzione di detta documentazione;
come parte avversa non abbia proceduto con il soccorso istruttorio.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa chiedendo dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi il ricorso.
Evidenzia come parte avversa abbia partecipato all'avviso pubblico per il reclutamento di
165 unità, tra cui n.99 di ctg C, posizione economica iniziale C con la qualifica di autisti\soccorritori; come il bando prevedesse all'art.6 quale condizione di esclusione la mancata allegazione della documentazione richiesta e quindi, ex allegato b (p.40 del bando e p.14 dell'errata corrige), anche il documento di riconoscimento in corso di validità e la tessera sanitaria;
come parte avversa non abbia presentato il documento di identità e la tessera sanitaria;
come parte avversa abbia lamentato l'avvenuta presentazione di detta documentazione ma detta circostanza è stata smentita dalla ditta
Servizio consulenza e servizi per le selezioni srl che aveva curato la gestione informatica delle domande. Lamenta la carenza di interesse ad agire non avendo impugnato la graduatoria finale del concorso [Tar Roma 1.2.23 n.1786; CdS 21.12.22 n.11148] né offerto la c.d. prova di resistenza [Tar puglia Bari 14.5.20 n.292; CdS 23.8.19 n.37]; come non sia stata comunque offerta prova della produzione della documentazione de qua in sede di domanda di ammissione;
come non possa applicarsi il c.d. soccorso istruttorio in caso di omessa produzione del documento di identità in quanto requisito necessario all'imputabilità della dichiarazione al soggetto che la presta [Cds 20.8.18 n.4959; CdS
2.5.11 n.2579].
Ciò detto, valga quanto segue.
Nel diritto processuale amministrativo è dato riscontrare una categoria processuale (il controinteressato) che vale a contrassegnare una formula di tutela di terzi identificati dalla portata dell'atto impugnato e che risulta ricostruita sul modello del giudizio di impugnazione che a sua volta ha costituito il paradigma per qualsiasi tipologia di azione proponibile dinanzi al giudice amministrativo. Si tratta di una categoria che ha condizionato ed indirizzato la giurisprudenza amministrativa nella gestione del principio della tutela del contraddittorio nell'economia dei giudizi regolati dal diritto processuale amministrativo, fondando per tal via quelle in pronunzie che nell'ottica culturale del giudice ordinario sarebbero viziate per lesione di quel principio. E' il caso ben noto dell'ente controllato nel giudizio di impugnazione, da parte di un terzo, dell'atto di controllo che abbia annullato una delibera dell'ente. Lì dove l'ente, pur litisconsorte necessario, non è controinteressato, siccome reiteratamente affermato da una giurisprudenza consolidata, a dispetto degli sforzi della dottrina tesa a tentare itinerari ermeneutici capaci di consentire margini per un'affermazione di un ruolo processuale irrinunziabile anche per l'ente.
La nozione processuale di controinteressato è viceversa sconosciuta al diritto procedurale civile, sicchè per giurisprudenza consolidata controversie che coinvolgono più posizioni soggettive sono decise senza il previo contraddittorio con il soggetto che pur potrebbe subire pregiudizi dalla decisione adottata dall'autorità giudiziaria adita. Un siffatto indirizzo si traduce in un meccanismo vizioso scatenante processi a catena determinati dalla necessità del controinteressato di tutelare la propria situazione giuridica soggettiva.
Invero, si deve ritenere che (appunto al fine di scongiurare i rischi intrinsecamente connessi con siffatta soluzione operativa da un lato e consentire all'autorità giudiziaria adita una più consapevole cognizione dei fatti di causa, dall'altro) il giudice chiamato a pronunziare provvedimenti capaci di effetti modificativi della posizione di soggetti che non risultino chiamati in giudizio debba disporre l'integrazione del contraddittorio. Del resto, l'individuazione del ruolo del giudice ordinario attraverso l'enucleazione della formula “giudice del diritto piuttosto che dell'atto” –tralatiziamente ripetuta in giurisprudenza- non significa rifiuto di tutela del terzo controinteressato, ma segnala la necessità di uscire dalle strettoie dell'atto garantendo la posizione di chiunque risulti comunque (dal punto di vista giuridico, significativamente) implicato dalla richiesta di tutela.
Soluzione questa invero suggerita dalla stessa Corte Suprema in una lontana sentenza del
1992 -allorchè ha affermato che “in tema di procedure concorsuali nell'impiego privato, nel caso in cui il dipendente, lamentando l'irregolare e non corretto svolgimento delle procedure di selezione, chieda il riconoscimento del proprio diritto alla promozione e la condanna dal datore di lavoro al risarcimento del danno, sono configurabili due domande autonome (ancorché fondate sugli stessi fatti), delle quali solo la prima esige l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati;
ne consegue che, ove il giudice abbia pronunciato solo sulla domanda risarcitoria, è irrilevante la mancata integrazione del contraddittorio predetto” [Cass. civ., Sez.lav., 19/02/1992, n.2074]- e sottintesa da altra del 1997, in cui si è escluso che il diritto a promozione automatica per avvenuto espletamento di mansioni superiori a quelle di assunzione coinvolga la posizione di nessun altro lavoratore, cui possa riconoscersi la qualità di controinteressato e, conseguentemente, di litisconsorte necessario [Cass. civ., Sez.lav., 03/06/1997, n.4932].
Sulla stessa linea, vale ricordare Cass.12128\1998, in base a cui, “nell'ipotesi in cui un lavoratore, dopo aver partecipato senza successo ad una selezione concorsuale per la promozione ad un livello superiore, deduca di essere stato ingiustamente pretermesso dalla promozione e chieda l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere promosso al livello superiore, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e pertanto il giudice, ove riscontri la non integrita' del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati;
tale integrazione non e' necessaria, invece, quando il lavoratore non chieda l'annullamento del concorso e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a chiedere il risarcimento del danno”.
La problematica de qua impone alcune rapide considerazioni.
Il fenomeno della pluralità di parti è disciplinato nel codice di rito negli artt.102\111; in particolare l'art.102 tratta di litisconsorzio necessario mentre l'art.103 di litisconsorzio facoltativo.
Il litisconsorzio necessario integra un presupposto processuale, sicchè l'integrazione del contraddittorio costituisce una condizione dell'adozione del provvedimento giurisdizionale. La prescrizione normativa sembra strutturata secondo il modello delle norme in bianco, descrivendo il fenomeno (necessità che la decisione sia adottata unitariamente nei confronti di più soggetti) senza tuttavia focalizzare le ipotesi in cui lo stesso sia dato riscontrare. Al fine di meglio comprendere la portata dell'istituto, giova prendere le mosse da alcune norme che introducono ipotesi di litisconsorzio necessario ex lege, ovvero gli artt.247 cod. civ. e 784 cpc.
In caso di disconoscimento di filiazione legittima e quindi della qualità di padre, il giudizio deve essere svolto tra il padre che disconosce, la madre ed il figlio, in quanto il disconoscimento si riverbera sulla sfera giuridica della madre il cui rapporto di filiazione legittima (piuttosto che naturale) con il figlio è condizionato dall'essere quest'ultimo figlio del marito.
In relazione allo scioglimento della comunione, la necessità del litisconsorzio discende dall'emergenza di un fenomeno di contitolarità che determina in capo a ciascun comunista un diritto pieno esteso su tutto il bene e tuttavia condizionato dalla sussistenza di diritti analoghi spettanti a terzi e destinato ad essere ridotto a seguito della domanda di un comunista tesa a sottrarre a detta contitolarità una parte del bene. Nel difetto di una divisione nei confronti di ciascuno dei comunisti, è dato riscontrare solo un accorpamento di quote.
La ratio dell'istituto de quo deve essere rintracciata all'interno delle coordinate del diritto sostanziale ed in particolare nella unitarietà della situazione sostanziale ovvero inscindibilità di più situazione sostanziali;
sicchè il fenomeno processuale riflette la portata sostanzale degli effetti oggetto della domanda giudiziale.
Si tratta allora di verificare la riproponibilità di siffatta soluzione anche in ipotesi non individuate normativamente. Ebbene, la soluzione della problematica per tal via suggerita impone un contemperamento tra principio della domanda (in base a cui il giudice è vincolato dalla domanda dell'attore e non può imporre di agire nei confronti di soggetti diversi da quelli dallo stesso indicati e quindi una tutela diversa da quella invocata dalla parte) e principio di tutela del contraddittorio;
il che passa attraverso l'individuazione degli effetti della domanda di tutela e quindi dei confini della tutela del contraddittorio sulla scorta di dati intrinseci alla domanda e non alla stessa estrinseci. Valutazioni queste che inevitabilmente appaiono intrecciate con quelle relative al vaglio circa l'emergenza delle condizioni dell'azione. E così, la richiesta di divisione nei confronti di uno solo dei comunisti pregiudicherebbe l'interesse ad agire dell'attore.
Si scopre per tal via come il fenomeno de quo sottintenda –giova ripetere- una situazione sostanziale unitaria ovvero più situazioni sostanziali inscindibili, che (l'una e le altre) tuttavia non costituiscono condizione sufficiente, dovendosi misurare con il dato processuale della tutela sollecitata. Non a caso, in ipotesi di obbligazioni solidali che pur, alla luce di un indirizzo che appare consolidato, costituiscono espressione di una situazione sostanziale unitaria, è lo stesso codificatore che esclude il litisconsorzio necessario.
Non resta che interrogarsi circa la possibilità di confinare il fenomeno del litisconsorzio necessario nell'ambito delle sentenze costitutive. Che è quanto è affermato in linea di principio in giurisprudenza, salvo poi adattare il suddetto principio nell'economia di singole fattispecie, allentando la rigidità in tal modo tracciata dei confini di operatività dell'istituto e finendo per questa via con il tradirne la lettura offerta.
Appare in proposito significato il raffronto tra gli artt.1453 c.c. da un lato e gli artt. 1454 e
1456 c.c. dall'altro.
La prima di dette norme prevede una risoluzione del contratto per inadempimento attraverso una pronunzia costitutiva;
la seconda e la terza invece individuano nella pronunzia del giudice una sentenza di mero accertamento. Affermare nell'un caso e negare negli altri due la necessità di un litisconsorzio appare conclusione contraddittoria benchè in linea con il principio supra ricordato. Invero anche una sentenza di mero accertamento può servire allo scopo di rimuovere un titolo che pur apparente (ad es. il contratto nullo, quello risolto per clausola risolutiva espressa e diffida ad adempiere) spiega comunque una sua vis.
Ebbene, deve quindi riconoscersi il ruolo di contraddittore necessario, nel procedimento giudiziario introdotto da chi ritenga di avere diritto ad essere utilmente inserito nella graduatoria per l'assunzione, al soggetto la cui utile posizione in graduatoria per l'assunzione sarebbe pregiudicata dall'eventuale accoglimento del ricorso, al di là dell'inesistenza di un rapporto giuridico plurisoggettivo, stante la bilateralità del rapporto di lavoro ed in considerazione semmai della inscindibile connessione tra distinte situazioni sostanziali e quindi della interconnessione inevitabile tra rapporti negoziali distinti.
Alla luce di detti criteri è stata quindi disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.
Ciò detto, valga quanto segue.
L'art.6 del bando di selezione in questione prevede quali motivi di esclusione la mancata allegazione della documentazione richiesta (vedi Allegati a e B).
In detti allegati si prevede la necessità, a pena di esclusione, di trasmettere copia del documento di riconoscimento e della tessera sanitaria in corso di validità.
Parte ricorrente non ha offerto elementi per ritenere che abbia provveduto a detta trasmissione. È noto, il c.d. soccorso istruttorio integra misura azionabile specie nell'ambito dei concorsi pubblici ex art. 6, comma 1, lett. b), L. 7 agosto 1990, n. 241, essendo il concorso strumentale alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici sicchè siffatta funzione non deve risultare frustrata dalla emergenza di meri errori formali emendabili con la collaborazione dell'amministrazione, pena un danno all'interesse pubblico per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione ( art.97 Cost) [Cons. Stato
Sez. V, 21/11/2022, n. 10241].
Al di fuori di vizi meramente formali, il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica in quanto collide con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso), l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando [Cons. Stato Sez. IV, 19/02/2019, n. 1148].
Si tratta allora di valutare se le omissioni lamentate da parte convenuta integrino un vizio formale emendabile.
Invero, si deve osservare come la mancata allegazione del documento di identità costituisce nella fattispecie una irregolarità essenziale non sanabile non consentendo l'individuazione del soggetto responsabile della domanda di partecipazione alla procedura selettiva e quindi la imputabilità soggettiva della stessa [Tar Friuli Venezia Giulia -
228\2020; soluzione questa che trova eco, del resto, nell'art.101 d. lgs. 31 marzo CP_2
2023, n. 36].
Né varrebbe a coonestare un diverso assunto (ed a consentire una ricostruzione della omissione per cui è causa come mera irregolarità non essenziale) la allegata circostanza dell'avvenuta trasmissione della domanda attraverso un account informatico creato presso
Sanitaservice Asl Lecce srl, in difetto di prova che per la creazione di detto account si sia proceduto alla verifica dell'identità del titolare.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Lecce, 19/02/2025
Lorenzo Bellanova