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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/08/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1398/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Annarita Donofrio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 1398/2023 promosso da
, C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Basetti n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Conte del Foro di RI (pec
, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Via San Pietro Email_1
Martire n. 21 in Piateda (SO)
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1 C.F._2
Strada Farini n. 51, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Rastelli del Foro di PA (pec
e da sé stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 c.p.c. (pec Email_2
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Davide Rastelli Email_3 sito in Strada Garibaldi n. 22 in PA
APPELLATO
Dott. ssa uale curatrice speciale della minore Controparte_2 Persona_1
C.F. , nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
[...] C.F._3 pagina 1 di 29 CI US del Foro di PA (pec ed elettivamente domiciliata presso lo Email_4 studio del predetto difensore sito in Borgo Garimberti n. 6 in PA (PR)
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 316/2023 di cui al n. R.G. 847/2018 del Tribunale di
PA, emessa in data 14/2/2023 e pubblicata in data 14/3/2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - In data 22 febbraio 2018 ha depositato ricorso per la cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 9.7.2005, Parte_1 lamentando la sistematica elusione degli accordi omologati concernenti l'affidamento della figlia minore, in particolare impedendo al padre di trascorrere in autonomia il tempo con la figlia e imponendo la sua costante presenza o rifiutando di lasciare andare la bambina e chiedendo in via immediata ed urgente, a modifica delle condizioni omologate il 28.6.2016, la rideterminazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale relative alla figlia nata il [...], con affidamento esclusivo della minore al padre e Persona_1 con fissazione, anche a mezzo di CTU, delle modalità di frequentazione del genitore non affidatario, in via subordinata domandando, nel caso in cui fosse disposto l'affido condiviso della minore, di stabilire la collocazione prevalente della minore presso il padre.
Quanto alle questioni economiche, ha chiesto che, appunto in ragione del diverso regime di affidamento e collocazione della minore, nulla fosse posto a suo carico a titolo di mantenimento da versarsi per la stessa alla controparte e in subordine la rideterminazione della misura pattuita in sede di separazione consensuale di euro 500,00.
1.1- In data 25 maggio 2018, si è costituita in giudizio , non opponendosi alla Parte_1 pronuncia di divorzio, ma contestando la ricostruzione avversaria, deducendo che era il padre ad essersi sempre disinteressato della figlia, della quale non si era mai occupato prima della separazione, e ad annoiarsi con lei durante gli incontri;
che la separazione era avvenuta dopo un episodio violento e che anche la suocera si era atteggiata in maniera aggressiva, chiedendo alla fase presidenziale la conferma dell'affidamento condiviso della figlia minorenne con collocamento presso di Persona_1 sé e incontri paterni come da accordi separativi, da subito da tenersi alla presenza di persona terza, oltre ad un contributo al mantenimento di di 900 euro mensili e articolando istanze istruttorie ER
1.2 – All'esito dell'udienza il presidente delegato, con ordinanza del 18-26 giugno 2018, riteneva necessario, prima di esprimersi in punto affidamento della minore – atteso l'aspro contrasto fra le pagina 2 di 29 posizioni espresse da ciascun genitore – disporre consulenza di ufficio finalizzata ad approfondire la capacità genitoriale delle parti, il regime di affidamento più idoneo nell'interesse della figlia ed i tempi di frequentazione del genitore non prevalentemente convivente e, fermo intanto quanto statuito in sede di separazione circa la collocazione della minore presso la madre e la contribuzione economica del padre al suo mantenimento, disponeva l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio nominando la dott e il dott Persona_2 Persona_3
Attese le criticità verificatesi nel corso dei lavori peritali (affrontate nelle ordinanze del 31 luglio 2018 ed all'udienza del 13 settembre seguente) con l'ordinanza datata 14 settembre 2018, in considerazione dell'impasse nello svolgimento della CTU e delle doglianze della difesa che lamentava i CP_1 mancati incontri paterni (almeno regolari) con la figlia ormai da mesi, il presidente delegato incaricava il Servizio Sociale competente per territorio di regolamentare “... i rapporti del padre con la minore secondo le modalità più opportune, anche protette se ritenute necessarie, con autonoma facoltà ER di sospenderli se disturbanti per quest'ultima ovvero di incrementarli come numero e modalità, in caso di evoluzione positiva degli stessi”.
Cionondimeno, e anche dopo la successiva ordinanza del 13 dicembre 2018, la situazione non si sbloccava, i CTU nominati in data 11 febbraio 2019 depositavano nota nella quale esprimevano “... fattuale impossibilità di procedere con le operazioni peritali, in assenza del dovuto esame della minore e a fronte della differenziata posizione dei due consulenti di parte materna, in un contesto connotato anche dalla critica dei CT di parte paterna verso il ritardo delle operazioni peritali, da tutto ciò derivante”; con successiva comunicazione del 20 febbraio in sostanza rinunciavano all'incarico.
All'esito delle numerose interlocuzioni con i consulenti e delle comunicazioni dei Servizi sociali1, che vedevano persino l'invito alla madre di indicare figure terze di accompagnamento della minore per consentire gli incontri con il padre, con ordinanza del 12 giugno 2019 il presidente delegato, invitava i consulenti dottoressa e dott. a depositare relazione con esposizione di quanto Per_2 Per_3 osservato nel corso dei lavori peritali;
disponeva nuova CTU nominando la dott. Persona_4 di Pavia, ponendo comunque fine alla fase presidenziale e nominando se stesso quale giudice
[...]
pagina 3 di 29 istruttore, nelle more confermando l'affidamento condiviso di la sua collocazione presso la ER madre, e demandando al S.O. Polo S.Leonardo di regolamentare i rapporti del padre con ER secondo le modalità più opportune, anche protette se ritenute necessarie, con autonoma facoltà di sospenderli se disturbanti per quest'ultima ovvero di incrementarli come numero e modalità, in caso di evoluzione positiva degli stessi, ferma la facoltà per il S.O. Polo S.Leonardo di avvalersi del “Servizio
Diritto di Visita e di Relazione”, attivato dal Servizio medesimo e gestito dalla Coop. Proges, cui il aveva appaltato il servizio stesso. Confermava inoltre che gli educatori “avranno il Controparte_3 compito di osservare, vigilare, facilitare la relazione bambino/genitore, intervenire nelle conversazioni ritenute non adeguate o disturbanti e interrompere l'incontro se ritenuto pregiudizievole per la minore, provvedendo ad aggiornare regolarmente e relazionare all'Assistente Sociale responsabile del caso rispetto all'andamento degli incontri protetti. “ confermava inoltre i provvedimenti economici precedentemente assunti .
1.3 – Con sentenza parziale n. 88/2020 emessa il 3 febbraio 2020 e pubblicata il 7.2.2020, il Tribunale di PA ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con contestuale ordinanza ha rimesso la causa in istruttoria concedendo i termini per il deposito di memorie ex art. 183, 6° co c.p.c.
1.4- Con ricorso depositato in data 29 aprile 2021 in corso di causa (iscritto al n. R.G. 847-4/2018), il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PA, richiamate l'ordinanza in data 31.7.2018,
l'ordinanza in data 14.9.2018 e l'ordinanza del 12.6.2019, l'ordinanza in data 18.1.2021 e la nota di aggiornamento trasmessa dalla CTU dott.ssa in data 14.4.2021, ha chiesto l'adozione di Per_4 provvedimenti di cui all'art. 333 c.c. maggiormente idonei alle specificità del caso concreto, deducendo che le strategie processuali dilatorie della madre “intese all'evidenza a Parte_1 procrastinare/vanificare la possibilità di incardinare un percorso utile/necessario alla valutazione delle specifiche capacità della coppia genitoriale in vista della predisposizione di un calendario di incontri padre-figlia” avessero sostanzialmente precluso al padre la possibilità di incontrare la figlia, violando il diritto paterno, ma soprattutto pregiudicando gravemente la stessa minore, di fatto deprivata della possibilità di crescere affiancata da ambedue i genitori e di coltivare un pieno rapporto con entrambi e che “neppure i plurimi tentativi di assecondare le pretese materne – volta a volta reperendo figure di fiducia della medesima, ovvero individuando luoghi di incontro con la minore rispondenti ad inediti requisiti di presunta idoneità unilateralmente selezionati da costei – hanno sortito esito positivo, essendosi così di fatto rallentata (ove non si ritenga di fatto bloccata) la procedura de qua, in assenza di elementi che facciano propendere per una prognosi favorevole per il prosieguo del procedimento”.
Il Giudice Istruttore, dopo aver nominato alla minore il curatore speciale in persona Persona_1 della dott. costituitasi con comparsa del 18 maggio 2021 con l'avv. Susi CI, Controparte_2
pagina 4 di 29 all'esito della comparizione e delle memorie delle parti, con ordinanza del 2 luglio 2021, ha così provveduto: ritenuta la fondatezza di quanto esposto dal P.M. nella sua istanza circa la condotta tenuta nel corso Pa del procedimento dalla , con ampio riscontro negli atti del procedimento n.847/18 R.g., richiamato, in particolare, quanto già evidenziato in proposito da questo Giudice nei provvedimenti citati dal P.M., riguardo ai comportamenti che si sono risolti, in sostanza, in una violazione del diritto della minore alla bigenitorialità, ritenuto che si tratta di condotta da valutare - secondo il dettato dell'art.333, primo comma, c.c. - “.. comunque pregiudizievole al figlio”, considerato che tale norma, non tipizza i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale adottabili dall'autorità giudiziaria, rimettendo, quindi, al giudice l'individuazione di essi in relazione al caso concreto, fino all'allontanamento del minore dalla residenza familiare, ritenuto che, allo stato, Pa non ricorrono gli estremi per un tale provvedimento, potendosi consentire alla , nel prosieguo, la dimostrazione di saper mantenere nella gestione della figlia presso di lei collocata, in maniera (più che) prevalente, una condotta collaborativa al fine di ripristinare appieno il suo diritto alla bigenitorialità, astenendosi dalle condotte lesive sino ad ora tante volte tenute, anche con riferimento all'espletamento dei lavori peritali, ritenuta, pertanto, allo stato adeguato ammonire il genitore inadempiente;
P. T. M. accoglie, per quanto di ragione, il ricorso del P.M. e, per l'effetto, visto l'art.333 c.c. ammonisce
[...]
a tenere, nell'esercizio della responsabilità genitoriale, nei confronti della figlia, una Parte_1 condotta rispettosa del principio di bigenitorialità.
1.5- Nel prosieguo del giudizio di merito è stata depositata la relazione del CTU peritale il 28 ottobre
2021, sono stati chiesti chiarimenti alla CTU, è stato disposto un approfondimento psicodiagnostico dal punto di vista neuropsicologico infantile, con la dott.ssa e all'esito, sulle Persona_5 conclusioni delle parti rassegnate all'udienza del 15 settembre 2022, il Tribunale di PA ha pronunciato la sentenza definitiva in ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti, così decidendo:
“Visto l'art. 333 c.c., dispone l'affidamento della minore al S.O. Poli S. Persona_1
Leonardo e Lubiana di PA, con collocazione prevalente presso l'attuale abitazione della madre;
conferisce all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'interesse esclusivo della minore e previa audizione dei genitori, le decisioni relative alla salute, all'educazione, all'istruzione e alla residenza della minore ex art. 337-ter, terzo comma c.c., con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti;
per l'effetto l'Ente eserciterà i poteri connessi alla pagina 5 di 29 responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie, l'istituto scolastico frequentato dal minore e ogni altro ente o istituto di formazione;
laddove, in sede di previo consulto con i genitori, emergesse il dissenso di uno o di entrambi su una decisione che i
Servizi Sociali dovranno assumere, ciò non priverà i Servizi Sociali del potere di decidere, essendo il parere negativo o ostativo dei genitori non vincolante ai fini dell'esercizio dei poteri decisionali attribuiti ai servizi;
pone a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia CP_1 Persona_1 fino al raggiungimento della indipendenza economica, versando al mese, alla RE, la somma di
€ 500,00, indicizzato annualmente secondo indici Istat;
pone a carico del il 50% delle spese straordinarie e l'assegno unico familiare sarà CP_1 attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, al genitore collocatario, salvo diverso accordo;
visto l'art. 709-ter, secondo comma c.p.c.: condanna al risarcimento dei danni Parte_1 nei confronti della minore che liquida in € 10.000,00, somma da versare Persona_1 all'altro genitore, il quale la depositerà su libretto bancario o postale Controparte_1 intestato alla minore, gestendone l'importo fino al raggiungimento della maggiore età della beneficiaria, utilizzandolo per soddisfare esigenze della minore, previa autorizzazione del
Giudice Tutelare;
condanna al pagamento di una sanzione amministrativa Parte_1 pecuniaria di € 4.000,00 a favore della cassa delle ammende;
dichiara compensate per un terzo le spese di causa e condanna al pagamento dei restanti due terzi che liquida, in Parte_1 favore di in € 100,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per compenso Controparte_1 professionale, oltre rimb. for. 15%, Iva e Cpa come per legge”.
A sostegno della propria decisione il Tribunale di PA, aderendo alla soluzione prospettata dalla
CTU dott.ssa nella relazione conclusiva depositata il 28.10.2021, ha disposto l'affido della Per_4 minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti con contestuale limitazione della ER responsabilità genitoriale in capo alla madre ed al padre e con collocazione abitativa della minore presso l'attuale abitazione della madre, ritenendo opportuno che i Servizi abbiano ampia delega sia di intervento che decisionale, onde arginare l'educazione monoparentale in essere.
Quanto al contributo paterno a titolo di mantenimento della minore, il Tribunale ha confermato l'entità concordata dalle parti in sede di separazione consensuale, non ravvisando significativi cambiamenti in relazione alla situazione reddituale delle parti, per l'effetto rigettando la domanda di incremento formulata dalla RE ed ha altresì mantenuto nella misura della metà le spese straordinarie a carico di pagina 6 di 29 ciascun genitore.
Il Tribunale ha altresì rigettato la domanda formulata dalla RE di accertamento della condotta contra legem del ricorrente e di condanna del ricorrente al risarcimento del danno e rifusione delle spese di lite in quanto non provato il danno patito per le asserite condotte. Par Da ultimo, analizzata la condotta della che ha ostacolato il corretto svolgimento delle modalità
d'affidamento e la lesione arrecata alla minore per violazione del diritto alla bigenitorialità, ai sensi Par dell'art. 709 ter c.p.c. ha condannato la al pagamento del risarcimento dei danni a favore della minore e di una sanzione amministrativa pecuniaria.
*
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , richiamando l'applicazione Parte_1 dell'art 473-bis 30 c.p.c. e deducendo di voler impugnare anche l'ordinanza emessa all'esito del sub procedimento n. 847-4/2018 (emessa e pubblicata in data 2.7.2021 a definizione del sub procedimento di cui al n. R.G. 847 - 4/2018) e ha affidando il gravame ai seguenti motivi:
- nullità del procedimento per mancata nomina del curatore speciale deducendo che, a fronte dell'istanza ex art. 333 c.c. formulata dal in data 13.2.2019, il Tribunale avrebbe CP_1 erroneamente omesso di disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti della minore, nominandole a tal fine un curatore speciale. Solo con decreto del 5.5.2021 è stata nominata la curatrice speciale nel sub procedimento 847-4/2018 radicato dal PM con ricorso depositato il 21 aprile 2021 e che la stessa, costituitasi con comparsa di costituzione del
18.5.2021, ha concluso deducendo di non poter formulare conclusioni in favore della minore, data la complessità della situazione e la mancata conoscenza degli atti processuali;
- erroneità dell'affido ai Servizi Sociali e del recepimento delle conclusioni della relazione della CTU del 28 ottobre 2021, posto che le decisioni relative alle aree demandate all'Ente sono sempre state assunte in modo condiviso dai genitori della minore, e avendo il Tribunale basato la propria decisione sulla CTU redatta dalla dott.ssa da ritenersi nulla e inattendibile per Per_4 la molteplicità degli elementi critici rispetto a procedura, metodologia e strumenti utilizzati, già evidenziati nel corso del giudizio di primo grado dai consulenti tecnici di parte, non sarebbero stati sanati nemmeno con le risposte alle osservazioni che la dott.ssa ha depositato in Per_4 data 22.02.2022 a seguito di richiesta di chiarimenti di cui al provvedimento del 3.2.2022 pubblicato il 4.2.2022. Parimenti il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che, quanto all'intervento educativo, le valutazioni della CTU avrebbero trovato ulteriore riscontro nella relazione datata 20.10.2021 della dr.ssa che, in tesi dell'appellante, lungi dal Persona_6 confermare le predette valutazioni, ne avrebbe evidenziato i vizi macroscopici tramite le pagina 7 di 29 conseguenze provocate;
- quanto ai provvedimenti economici, e segnatamente all'entità del contributo paterno ha lamentato che la misura pattuita di euro 500,00 in sede di separazione consensuale teneva in considerazione che il canone di locazione era sostenuto dal mentre tale spesa sarebbe CP_1
Par venuta meno per l'acquisto da parte della dell'attuale abitazione, per la quale ella afferma di sostenere mensilmente euro 1.172,56 in ragione di due mutui contratti. Per di più l'importo di euro 500,00 configurerebbe una riduzione rispetto a quanto previsto in sede di separazione, non avendo il Tribunale considerato che gli accordi di separazione prevedevano la somma di €
500,00 mensili con rivalutazione Istat da dicembre 2016 per cui l'importo dell'assegno rivalutato alla data di pubblicazione della sentenza impugnata - marzo 2023 - sarebbe pari ad €
590,00. Ancora, il Tribunale di PA, non avrebbe tenuto conto delle notevoli difficoltà economiche causate dal alla moglie nel rifiutarsi di rimborsarle la sua quota delle spese CP_1 straordinarie, costringendola ad agire con decreto ingiuntivo, esecuzione forzata e solo in sede di mediazione delegata determinatosi a corrisponderle gli arretrati. Da ultimo, ha censurato la sentenza nella parte in cui ha statuito l'irrilevanza del parametro della permanenza prevalente della minore presso la madre;
- quanto ai provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. adottati d'ufficio dall'autorità giudiziaria, segnatamente l'ammonimento contenuto nell'ordinanza del 2.7.2021 resa nel sub procedimento n. 847 - 4/2018 R.G., la condanna al risarcimento dei danni nei confronti della minore e la condanna al pagamento di una somma amministrativa pecuniaria, ha rilevato la nullità del provvedimento emesso dal giudice monocratico, anziché del Collegio, e comunque l'insussistenza dei suoi presupposti, non ravvisandosi alcuna condotta pregiudizievole della figlia a carico della madre e non essendo dato comprendere quale condotta non collaborativa le sarebbe imputata;
ha lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, essendo consentita l'adozione d'ufficio e senza richiesta dell'altro genitore soltanto dell'ammonizione e del pagamento della sanzione (misure sanzionatorie), non quella del risarcimento del danno in favore del minore (misura riparatoria); ha inoltre sostenuto la nullità dei provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. per violazione del contraddittorio ex art. 101, 2° co c.p.c.
- necessità di una diversa regolamentazione delle spese di giustizia, connessa alla fondatezza dei motivi d'impugnazione, in ragione dell'effettiva soccombenza del e della particolare CP_1 complessità del giudizio, anche tenuto conto delle gravi lacune e violazioni tecniche dei professionisti incaricati dal Giudice.
Tanto premesso, ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: pagina 8 di 29 “In via preliminare:
1 - nominare un curatore speciale alla minore ai sensi degli artt. 336 co. 4 c.c. Persona_7
e 78 co. 2 c.p.c. (ovvero art. 473-bis.8 c.p.c. ove applicabile ratione temporis);
2 - disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, ricorrendone gravi e fondati motivi ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.;
In via pregiudiziale:
3 - dichiarare la nullità della sentenza impugnata e dell'intero procedimento di primo grado per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa in relazione alla minore
[...]
per mancata nomina di un curatore speciale a suo favore, ovvero per non aver Persona_7 consentito a quello nominato nel sub-procedimento n. 847-4/2018 R.G. di partecipare al procedimento principale, di esaminare i relativi atti e di formulare le proprie conclusioni nell'interesse della minore: con conseguente rimessione degli atti al Tribunale di PA in diversa composizione;
Nel merito:
4 - accertata la nullità e/o totale inattendibilità della C.T.U. redatta dalla dr.ssa e Per_4
l'insussistenza delle condizioni per l'affido della minore al S.O. Poli S. Leonardo e Lubiana di PA con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti, disporre l'affidamento della figlia
[...] ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocamento della stessa presso la madre Persona_7
e con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé liberamente ogniqualvolta l'uno o l'altra manifesteranno tale volontà, compatibilmente con i loro impegni di studio e lavorativi, previo congruo preavviso alla madre ed indicativamente con le tempistiche indicate nell'ordinanza presidenziale del
13.06.2019, ovvero, in via subordinata, con le modalità e nei tempi che la Corte riterrà adeguati al miglior interesse della minore;
5 - disporre che versi a la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 1.500,00 mensili con decorrenza da marzo 2018 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, ovvero la diversa somma che la Corte riterrà opportuna, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie scolastiche (compresa l'iscrizione alla scuola privata che
frequenta e/o vorrà frequentare), di babysitter, sportive, ricreative, extrascolastiche, spese ER relative alle vacanze estive e invernali per e spese mediche non coperte dal S.S.N. da ER concordare tra i genitori solo ove non indefettibili e/o se superano € 1.000,00. Quanto sopra, ad eccezione di alcune voci di spesa che, in ragione dell'accordo di media-zione sottoscritto il
31.05.2022, saranno dovute diversamente: la mensa scolastica è e sarà dovuta al 50% dai genitori;
le spese d'iscrizione annuale del Circolo Mariano saranno sostenute dai genitori in misura differente ovvero in misura pari al 40% del totale dal padre e del 60% dalla madre;
le spese del Lido di Lerici sempre sostenute in misura pari al 50% dai genitori fino al 2020, a fronte di accordo sono state pagina 9 di 29 riconosciute dalle parti come spese straordinarie e/o comunque concordate e come tali dovute al 50% da ciascuno dei genitori;
le spese del veterinario che si renderanno necessarie per il cucciolo di
saranno dovute in misura pari al 50% dai genitori;
ER
6 - Annullare e/o revocare l'ammonimento del 02.07.2021 e le condanne ai sensi dell'art. 709 ter
c.p.c. al pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno alla mino-re ed al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 4.000,00, per le ragioni meglio esposte nel
V° motivo d'appello: a- nullità dell'ammonimento emesso dal G.I. anzi-ché dal Collegio;
b- nullità della condanna al risarcimento del danno alla minore per vizio di ultra-petizione ex art. 112 c.p.c; c- nullità per violazione del contraddittorio ex art. 101 co. 2 c.p.c.; d- insussistenza dei presupposti per
l'ammonimento; e- insussistenza dei presupposti per le condanne ex art. 709 ter c.p.c.;
7 - Quanto alle spese del giudizio, in principalità: condannare alla integrale Controparte_1 rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio a favore di in via subordinata: Parte_1 confermare la compensazione per un terzo delle spese di causa di primo grado e condannare al pagamento in favore di dei restanti due terzi oltre alla integrale Controparte_1 Parte_1 rifusione delle spese del presente grado;
8 - In ogni caso: condannare alla Controparte_1 restituzione delle somme che fosse costretta a versare in forza della provvisoria Parte_1 esecutività della sentenza impugnata, con gli interessi legali dalla data dei pagamenti.
In via istruttoria: - procedere all'ascolto di che il prossimo 14.05.2024 compirà Persona_1
12 anni;
- ammettere tutti i mezzi istruttori formulati con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. del
13.07.2020 e con memoria n. 3 del 01.09.2020, in particolare le prove orali ed in particolare i capitoli da n. 1 a n. 34”.
2.1 - Si è costituito in data 20.2.2024 l'appellato contestando integralmente Controparte_1
l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
Segnatamente, in via preliminare, ha evidenziato le condotte tenute dalla ricorrente nel corso del giudizio di primo grado in spregio al diritto della minore alla bigenitorialità, così disattendendo le prescrizioni giudiziali e le indicazioni dei Servizi Sociali, motivo per il quale il Pubblico Ministero aveva dato impulso al sub procedimento n. 867-4/2018 all'esito del quale il Tribunale di PA ha assunto il provvedimento di ammonimento del 2.7.2021.
Ha poi eccepito l'erroneità del rito adottato dall'appellante, trattandosi di giudizio già instaurato in primo grado alla data del 28 febbraio 2023 e, come tale, assoggettato al rito vigente anteriormente alla riforma.
Nel merito, ha contestato la fondatezza dei motivi di appello e ne ha chiesto il rigetto.
Ha inoltre eccepito l'inammissibilità delle doglianze avverso l'ordinanza di ammonimento del pagina 10 di 29 2.7.2021, in quanto censure che avrebbero dovuto essere formalizzate con il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avanti il Tribunale e, nel merito, ne ha dedotto l'infondatezza.
3.2 All'udienza del 12 marzo 2024 la Corte, rilevata la mancata evocazione in giudizio della curatrice della minore dott.ssa rappresentata dall'avv. Susi CI, già parte in primo Controparte_2 grado (come da intestazione dell'impugnata sentenza) ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della citata curatrice, dottoressa la quale si è costituita con il Controparte_2 difensore predetto.
Con ordinanza del 17 settembre 2024 la Corte ha confermato la nomina della dott. Controparte_2
a curatore speciale della minore con piena rappresentanza in giudizio della Persona_7 stessa nell'intera controversia;
2) ha disposto l'acquisizione presso il Servizio Sociale affidatario depositi di una relazione di aggiornamento sull'attuale condizione della minore e sulle attività svolte;
3) ha rinviato all'udienza del 3 dicembre 2024 h 12 per ogni ulteriore determinazione, all'esito della quale ha ritenuto la necessità di ascoltare la minore e all'esito, espletato l'incombente, Persona_1 ha fissato l'udienza di discussione del 3 aprile 2025.
In tale occasione la dott.ssa ha riferito che sia i genitori che hanno intrapreso un CP_2 ER percorso psicologico presso il servizio pubblico e che la frequentazione di con il padre è ER proseguita una volta a settimana, o il sabato o la domenica, e avviene per circa tre ore con appuntamento presso il circolo del tennis dove la madre l'accompagna e dove la ragazzina rimane con il padre per il tempo stabilito, fermo restando che i luoghi possono variare.
Il difensore di parte appellante ha concluso domandando l'affido condiviso con incarico ai servizi del monitoraggio e della facilitazione dei rapporti tra padre e figlia. In subordine, nel caso di mantenimento dell'affidamento al Servizio, ha chiesto che i poteri demandati ai Servizi siano limitati all'area della relazione del rapporto padre -figlia.
Il difensore di parte appellata ha insistito nel rigetto dell'appello riportandosi ai propri scritti difensivi.
All'esito, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - RITO APPLICABILE
In rito si osserva che la presente controversia non è assoggettata al rito introdotto con il d.lgs. n.
149/2022, trattandosi di controversia introdotta in primo grado con ricorso depositato il 22 febbraio
2018.
Se è vero infatti che in base al novellato art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 149/2022, per quanto attiene al giudizio d'appello “ordinario”, la nuova normativa si applica alle impugnazioni proposte con citazione
(o con ricorso depositato) successivamente al 28 febbraio 2023, va precisato che la norma si riferisce pagina 11 di 29 soltanto alla disciplina dell'appello nel processo ordinario e non menziona l'appello in materia di famiglia, che ricade dunque sotto la previsione generale di cui al primo comma e, quindi, per quanto concerne le impugnazioni in materia di famiglia, le nuove disposizioni trovano applicazione solo relativamente ai procedimenti iniziati in primo grado dopo il 28 febbraio 2023 e, cioè, solo ai procedimenti rispetto ai quali il ricorso introduttivo sia stato depositato successivamente a tale data.
4- RAPPRESENTANZA DELLA MINORE e CURATRICE SPECIALE
Sempre in via preliminare, deve ritenersi correttamente tutelata la posizione processuale della minore come già osservato nell'ordinanza del 17 settembre 2024: a prescindere dalle difese in Persona_1 concreto svolte nel giudizio di primo grado e dagli eventuali disguidi di cancelleria circa la concessione dell'integrale visibilità degli atti alla curatrice speciale e circa l'ampiezza delle difese svolte, quest'ultima è stata correttamente nominata, nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale, allorquando il conflitto fra le parti è giunto all'apice della criticità e il problema dell'inadeguatezza dei genitori a rappresentare l'interesse della minore in giudizio si è rivelato in tutta la sua portata, tanto che il PM ha chiesto l'adozione di provvedimenti di cui all'art. 333 c.c. maggiormente idonei alle specificità del caso concreto. La curatrice è stata poi posta in condizione, in questo grado, di intervenire e prendere posizione a tutela della minore.
Questa Corte ha ad ogni buon conto confermato la nomina a curatrice speciale della dott.
[...]
nella sua qualità, e come costituita e difesa dall'avv. Susi CI, con piena CP_2 rappresentanza in giudizio della minore nell'intera controversia e la stessa nulla ha contestato circa i provvedimenti adottati nel corso del giudizio di primo grado a tutela della minore, partecipando pienamente al contraddittorio in questa sede e chiedendo il rigetto dell'appello.
Del resto è appena il caso di osservare – ad abundantiam – che quand'anche per ipotesi sussistesse il vizio lamentato della mancata nomina del curatore speciale, che l'appellante fa assurgere a vizio di nullità, non si rinvengono i presupporti perché il procedimento regredisca al primo grado, sia perché, come ricorda la Suprema Corte, ciò è precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353,
354 e 383, comma 3, c.p.c., sia perché il rinvio al primo giudice è contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 6 CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, sia per l'evidente ragione di ordine generale che ciò non comporterebbe alcuna conseguenza (tanto meno proficua) sulla condizione e lo stato della minore per il tempo trascorso, essendo intuitivo che i provvedimenti sull'affidamento e tutti i provvedimenti personali possono operare solo per il futuro e non possono incidere sul passato, mentre quelli di natura economica ben possono retroagire con la riforma fino all'epoca della domanda in primo grado (fra tutte, v. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 32290 del 21/11/2023 e 2829 del 31/1/2023) pagina 12 di 29
5 - L'AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE e le LIMITAZIONI ALLA
RESPONSABILITA' GENITORIALE
Ritiene la Corte di dover preliminarmente sottolineare che le questioni oggetto dell'impugnazione riguardano la minore (il suo affidamento, la frequentazione paterna e il suo mantenimento), non essendo in contestazione la pronuncia sul vincolo e non essendovi state domande e tanto meno provvedimenti economici riguardanti i coniugi.
Occorre allora in questa sede focalizzare l'attenzione esclusivamente sulla necessità di adottare provvedimenti nell'interesse della minore, in primo luogo al fine di ripristinare un equilibrato rapporto con entrambi i genitori, e più in generale per garantirle, per quanto un provvedimento giudiziale può fare, la sana e serena crescita di senza indugiare sui dettagli relativi al lunghissimo giudizio di ER primo grado (instaurato nel 2018) e alla miriade di sub procedimenti e provvedimenti in quella sede.
Tanto si afferma fin d'ora, e prima ancora, cioè, di esaminare le doglianze circa le modalità di affidamento assunti dal Tribunale, perché si ritiene indispensabile individuare, più che i contrasti fra le parti e i loro consulenti, ogni elemento utile emergente da tutte le risultanze di causa, e in primo luogo dalla CTU.
5.1- Ciò detto, si osserva che le contestazioni alla CTU espletata in primo grado, non meritano accoglimento, in primo lugo perché confuse e in buona parte apodittiche censure all'operato della professionista nominata 2, nelle quali le critiche metodologiche confluiscono nella contestazione dell'inefficacia dell'intervento educativo attivato dalla CTU.
Sotto il primo profilo è il caso di sottolineare come la CTU abbia assolto scrupolosamente all'incarico svolgendo una serie di incontri con la minore, con i genitori, con la scuola, il pediatra, i Servizi, i familiari, costretta più volte a rimodulare il calendario a causa dell'indisponibilità e assenza dei consulenti di parte materni 3. 3 Calendario incontri: 12/11/20 incontro congiunto 24/11/20 incontri individuali Non si effettua incontro fissato per il Pa 3/12/20, rifiuto parte Non si effettua incontro fissato per il 10/12/20, rifiuto parte Re 26/1/21 riunione Consulenti 27/1/21 contatto con struttura scolastica e contatto con pediatra di libera scelta 03/2/21 telefonata al pediatra di libera scelta 4/2/21 incontri individuali 5/2/21 contatto con i Servizi, dr.ssa 09/2/21 incontro con zio paterno, nonna paterna, zia Per_8 paterna, nonni materni 11/2/21 incontro congiunto 16/2/21 e 18/2/21 si effettuano test ai genitori in Pavia c/o studio Ausiliaria, dr.ssa 19/2/21 incontro minore e genitori c/o Casa del Bambino e dell'Adolescente 4/3/21 call docenti Per_9 31/3/21 incontro con c/o Casa del Bambino e dell'Adolescente. Non effettuato per assenza parte Re Primo ER ER pagina 13 di 29 Non può essere trascurato piuttosto il fatto che proprio l'incredibile contrasto fra i consulenti di parte materni (inspiegabilmente due), unitamente al mancato accompagnamento della minore da parte della madre e alle reiterate contestazioni, è stata la causa del fallimento della consulenza tecnica disposta in un primo momento dal presidente delegato fin dalla fase, appunto presidenziale, nell'intento di adottare la migliore disciplina dell'affidamento della minore fin dal principio supportata da valutazioni specialistiche, e che ha comportato una serie notevolissima di rinvii.
Condotte analoghe sono state tenute nel corso delle operazioni peritali della dottoressa Per_4
Premesso che quest'ultima ha chiaramente dato conto del metodo utilizzato e del contraddittorio intrattenuto con i CTP e risposto alle osservazioni dei consulenti di parte Re alle pagg 28-37 della relazione peritale del 28 ottobre 2021, è significativo riportare quanto dalla stessa evidenziato alle pagg. 28-29: “si ricorda che mai, in nessun caso, il dr. ha accettato incontro tecnico atto a ER0 trovare modalità di collaborazione tra le Parti, anzi, i suoi interventi (e-mail) giungevano nottetempo e sempre per evidenziare impedimenti alla prosecuzione della consulenza. Un esempio valga per tutti: dopo aver richiesto valutazione della minore in stanza con specchio unidirezionale ha cercato in ogni modo di impedire l'incontro (memorabile la e-mail in cui accusa la Ctu di voler effettuare incontro in modalità “ nell'acquario”, avendo indagato sul guasto all'impianto audio) e, non riuscendovi, CP_4 non si è presentato facendo sì che la Sua Assistita, che si era premurata di contattare il proprio O.d.M. paventando la presenza di una pletora di Consulenti e Legali stipati, in epoca COVID-19, dietro il vetro, si è ritrovata con la sola dr.ssa ER1
Va detto, inoltre, che alle pagg. 31 e ss della relazione sono riportate le risposte della dott. Per_9 specialista ausiliare della CTU incaricata della somministrazione dei test, la quale ha ampiamente chiarito le ragioni per le quali i test scelti sono validati e risultano attendibili rispetto all'obiettivo richiesto e somministrati secondo le procedure e con il materiale adeguato, nel pieno contraddittorio e con l'assenso dei consulenti di parte.
Non solo: nel corso della CTU sono state avanzate, anche ai sensi dell'art. 92 disp att. c.p.c., richieste sulle modalità di svolgimento delle operazioni al giudice istruttore, il quale si è pronunciato (v. in tentativo di organizzazione intervento educativo previsto per 01/4/2021 01/4/21 convocazione genitori presso i Servizi di zona Fallisce tentativo di attivazione servizio educativo per opposizione parte Re Non si effettua call tra Consulenti fissata Pa per il 7/4/21 per indisponibilità Ctp parte Re 18/5/21 si riprendono operazioni peritali, bloccate da ZA parte contattando la struttura scolastica onde poter effettuare incontro con 01/6/21 incontro con presso la
ER ER struttura scolastica;
si contattano nuovamente Servizi di zona Secondo tentativo di attivazione del servizio educativo;
fallisce per trasferimento di al mare dal giorno 3/6/21 17/6/21 incontri individuali Richiesta di sospensione attività
ER peritali effettuata da parte Re. 01/9/21 ripresa attività peritali. Contattati i Servizi, si appronta terzo tentativo di intervento Pa educativo ad inizio giorno 6/9/21. Parte comunica che resterà al mare fino al giorno 12/9/21. I Servizi
ER ristrutturano intervento a partire dal giorno 13/9/21 16/9/21 incontro con presso la struttura scolastica 21/9/21
ER incontro congiunto pagina 14 di 29 particolare ordinanza del 15 maggio 2021), e da ultimo ha invitato la CTU a dar conto del proprio Par operato con riguardo ad ulteriori contestazioni svolte dal difensore della dopo il deposito della relazione. Anche a tale riguardo la dott. ha fornito esaustivi chiarimenti con la relazione Per_4 depositata il 21 febbraio 2022, nella quale ha affermato: “non si è utilizzata una metodologia non consona alla psicologia forense (tanto è vero che si sono utilizzati colloqui clinici ed approfondimenti mediante test) ma, semplicemente, si è specificato che la linea teorica di riferimento (ovvero la formazione della sottoscritta) è la Psicologia Individuale Comparata di ... Preme altresì Persona_12 segnalare che il Ctu nel primo incontro di consulenza ha chiarito ai CCTTPP la propria formazione, specificando l'indirizzo dinamico, non ricevendo alcuna opposizione o commento;
... a scrivente ha sempre inviato tutto il materiale, tutte le registrazioni degli incontri clinici ed ha anche proposto un collegio peritale di confronto sempre rifiutato dal Ctp di parte Re. Si aggiunge che ai rilievi di parte
Re relativi i test effettuati si è più volte risposto a seguito delle diverse Istanze presentate e da ultimo anche nella risposta alle Osservazioni stilata dall'Ausiliaria dr.ssa Inoltre, mai il Ctp Per_9 materno ha richiesto relazione psicodiagnostica della minore più che consapevole della chiarezza dei colloqui clinici. Tutte le risposte alle osservazioni di parte sono state date;
.... la scrivente ha inviato la relazione dei Servizi non appena giunta, che di ciò le Parti erano informate e che detta relazione in nessun modo poteva modificare le indicazioni che si è ritenuto opportuno consigliare...” Ancora una volta, poi, la CTU osserva che “La questione relativa la scelta dei test effettuati, il procedimento in cieco, gli scoring, le relazioni conseguenti redatte dall'Ausiliaria è già stata ampiamente trattata nelle risposte a precedenti Istanze ed a quelle non si può che rimandare. Valga ribadire, per l'ennesima volta, che alla valutazione di personalità di entrambi i genitori si è giunti attraverso i colloqui clinici e che i test vanno interpretati quali approfondimenti. Di fatto, la diagnosi di narcisismo del Ctp materno riferita al sig. non è confermata né dai colloqui clinici né dai test. La valutazione della CP_1 personalità dei due genitori, chiarita nella relazione, è confermata da test scientificamente riconosciuti, compatibili e utilizzati in ambito giuridico (tali conferme si riscontrano nelle risposte redatte dall'Ausiliaria, dr.ssa . Ne consegue, in risposta all'Osservazione posta, che la Per_9 scrivente ha utilizzato test validi, scientificamente riconosciuti, compatibili ed utilizzati in ambito giuridico.”
Vanno quindi senz'altro respinte anche in questa sede le contestazioni ancora oggi reiterate con l'atto di appello.
5.2- Quanto all'inefficacia dell'intervento educativo attivato dalla CTU dott. va premesso che Per_4 dalla relazione dell'educatrice dott. (un resoconto dettagliato degli incontri svolti fra il Persona_6 padre e la minore alla presenza dell'educatrice stessa) non si evincono i “macroscopici vizi” attribuiti pagina 15 di 29 dall'appellante alla CTU dott. e al suggerimento dato da quest'ultima di far svolgere gli incontri Per_4 nei locali scolastici.
Vero è invece che, purtroppo, dalla relazione emerge il fallimento di tale tentativo, stante l'opposizione a più riprese della minore a incontrare il padre (anche se non sono Persona_1 mancati momenti in cui, accettando la sua presenza, la bambina ha disegnato serenamente insieme a lui), e la reiterata richiesta o minaccia di chiamare la madre, culminata nell'episodio in cui, sfiorata inavvertitamente dal padre, la bambina “è trasalita dicendo di non toccarla e che quando lo avrebbe detto alla madre si sarebbe arrabbiata”, l'impossibilità – di fatto – di realizzare in quell'ambiente un ambiente sereno al di fuori dei conflitti genitoriali (è emerso addirittura che viveva tali ER3 momenti con il timore che “se fossero andati bene avrebbe dovuto trascorrere con il padre le vacanze di
Natale con il padre”).
L'esito negativo di tale tentativo non può essere peraltro attribuito alla CTU, la quale ha ritenuto di individuare nella scuola un luogo neutro, per gli incontri, stante la difficoltà di trovare un ambiente idoneo alla valutazione della minore, anche da parte della stessa madre, la cui presenza - come si legge nella relazione – non è stata affatto evitata.
5.3 – Tanto premesso, e pur preso atto del fatto che il Tribunale ha fondato il proprio convincimento circa la necessità di affidare al Servizio sociale essenzialmente sulle indicazioni della Persona_1
CTU dott. non v'è dubbio, anche ad avviso di questa Corte, che tale modalità di affidamento Per_4 debba ritenersi necessaria nell'interesse della minore, sulla base di molteplici elementi emersi nel corso del giudizio e che non possono si individuano nella sola CTU.
E' innegabile che, ai sensi degli artt 316 c.c e 337 bis e ss c.c, la responsabilità genitoriale spetta ad entrambi i genitori e di regola è esercitata da entrambi, di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, anche nel caso di crisi della relazione
(matrimoniale e non) fra i genitori, affinchè il figlio minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi
Tuttavia l'affidamento condiviso, pur costituendo la modalità prescelta dall'ordinamento (che il giudice deve valutare “prioritariamente”, ex art. 337 ter c.c.) va escluso, almeno temporaneamente, allorquando si riveli inattuabile per le condizioni materiali o per il pregiudizio che possa arrecare al minore.
E nel caso di specie tale modalità congiunta di gestione della figlia minore è davvero impensabile, a fronte dell'assenza di dialogo e dell'elevatissimo contrasto fra i genitori, di cui si ha prova dagli stessi atti di causa. pagina 16 di 29 Senza voler ripercorrere l'abnorme mole di atti, subprocedimenti, contestazioni, ricusazioni di cui al giudizio di primo grado, è sufficiente al riguardo la lettura da un lato delle 47 fitte pagine del ricorso in appello di nella quale si riportano continue argomentazioni in ordine all'inadeguatezza Parte_1 del padre, e censure al suo pregresso disinteresse nei confronti della figlia, a sostegno dell'assunto che la madre sarebbe l'unico genitore ad essersi sempre preso cura e ad adottare decisioni per la bambina;
dall'altro delle 43 pagine della memoria di costituzione nella quale si censurano le condotte CP_1 dilatorie e screditanti della madre e si lamenta che alla sua condotta soltanto è attribuibile la sostanziale inesistenza della relazione padre – figlia) e conseguentemente di dialogo, per ritenere che possa essere attuato l'affidamento condiviso alle odierne parti, che pure lo avevano concordato in sede di separazione. Peraltro, come pure è inequivocabilmente emerso nel corso del giudizio, i genitori non sono stati di fatto in grado attuarlo realmente: non soltanto la minore, che ha sempre vissuto con la madre, è sempre stata accudita dalla stessa, che ha di fatto adottato tutte le scelte necessarie, ma è via via venuto meno il suo rapporto significativo con il padre, che neppure i molteplici provvedimenti presi nel corso del giudizio di primo grado sono stati in grado di ripristinare.
Tale condizione non è positiva per come si evince dalle conclusioni della CTU espletata Persona_1
e più volte già menzionata (pag 25-26 della relazione depositata il 28 ottobre 2021), che appaiono estremamente significative e meritano particolare attenzione per il pregiudizio che si prospetta in danno alla minore e per tali profili vanno richiamate:
vive una educazione monoparentale che esclude il padre dalla possibilità di incidere e dunque ER di equilibrare la modalità materna. La mediazione e la ricerca di un equilibrio tra il modello educativo materno e quello paterno è indispensabile per il minore, appartenga o meno a famiglia con genitori separati, per costruirsi l'oggetto di dubbio e di conseguenza strutturare un pensiero che non sia dicotomico. Il pensiero “per opposti”, che invece di coltivare il dubbio spinge alla ricerca di sicurezze assolute (per loro natura inesistenti), è la base della struttura nevrotica di personalità, in particolare caratterizzata da tratti ossessivi.
La bambina denigrando la figura paterna si trova, inconsciamente, a denigrare una parte del Sé che è costretta a celare in primo luogo a se stessa. La conseguente fusionalità con il materno la costringe in un mondo fiabesco che, ben presto, diverrà bambinesco agli occhi delle sue amiche che procederanno più speditamente nella crescita psichica. Detta fusionalità rallenta ed impedisce il processo di separazione-individuazione, che a questa età cronologica dovrebbe essere già ben avviato, tanto che la minore uniforma il proprio pensiero a quello materno fino ad utilizzare sottili differenziazioni: la madre quando sgrida sta educando, il padre sgrida senza oggetto e senza scopo. In più, i pochi esempi riferiti dalla minore, relativi le sgridate paterne, sono di piccolo cabotaggio (come la richiesta di pagina 17 di 29 patatine).
È indubbio che sia mancato, a tempo debito, l'attività di separazione da parte del terzo (il padre) della diade madre-figlio. Compito del padre, infatti, è scindere la fusionalità per permettere al minore di autonomizzarsi e non solo nel pensiero. La conflittualità prolungata, il timore della madre di perdere la prelazione e il controllo sulla figlia hanno oscurato per entrambi il benessere psichico della minore nonostante si riferissero ad un Collega pediatra che aveva ben colto la situazione e l'aveva esplicitata più di una volta. Il problema, profondo, è nella diade madre-figlia: una figlia che diventa autonoma si allontana, smette di uniformarsi al pensiero genitoriale e costruisce se stessa proprio per merito di questo allontanamento. Troppo per la mamma che non riesce a pensare di dover abbandonare quel controllo e ancora teme che altri divengano per la figlia referenti più importanti di lei. Questo timore, inconscio, spinge ad una deformazione del reale in cui il minore si trova a vivere (il cosiddetto
“minore viziato” di o “pervertito” di , ovvero si presenta al bambino una Persona_12 Persona_14 realtà immaginaria in cui vi sono aree di potere come se si fosse adulti (esempio: decido io se e come incontrare l'altro genitore, la decisione è mia e non della coppia genitoriale). La realtà viene
“viziata” o “per-vertita” e il minore la introietta come reale e possibile.
Il distacco dal reale che il bambino osserva tutti i giorni (eventuali amiche che salgono sugli alberi e hanno padri-figure maschili che aiutano a scendere, che non dichiarano i loro padri “cattivi”, che divengono “ex” perché comunicano di avere/fare “questo e quello”) spinge a costruire veri e propri rifugi per la mente (il mondo fiabesco, senza cattivi, solo idilliaco), ovvero luoghi mentali in cui ci si rifugia per allontanarsi da realtà che si sentono lontane, luoghi che proteggono ma fungono anche da
“stallo”. Lo scopo è quello di limitare o evitare il contatto con il reale su cui viene proiettata una minaccia ma ne conseguono indebolimento della personalità, ostacoli al contatto con il reale, alla crescita e allo sviluppo psichico.
ha, per tutte queste ragioni, un oggetto interno persecutorio che non appartiene alla sua ER mente ma è un introietto determinato dalla identificazione proiettiva del caregiver principale;
trascinata a condividere il peso delle difficoltà “esterne” alla sua mente, ovvero familiari, troppo pressanti, le elide e, per quel che può, le semplifica eliminandone delle parti. L'impossibilità di accesso al padre diviene abbandono precoce (e così è proiettato dal materno); ne conseguirà la ricerca di un oggetto primario idealizzato, perfetto e non deludente che, nella realtà, non esiste.
Questa è la ragione per cui il padre dovrà accettare che per un certo lasso di tempo, nella mente della bambina, “attacco” (ovvero la rabbia) e “attaccamento” (l'affetto) non saranno distinguibili né comunicabili a parole, banalmente perché non ha le parole “per dirlo”. Il lavoro dei Servizi ER sarà, a riguardo, dirimente perché aiuterà il papà a sopportare l'identificazione proiettiva senza pagina 18 di 29 restituirla nella psiche di , sollevando quest'ultima dalla responsabilità di dover essere lei, da ER sola, a reggere le mancanze interne. Del resto, è una bambina e per lei la soluzione più semplice sta nell'assegnare al “mancante” tutte le parti “cattive” sperando di far apparire nella psiche solo il buono
Tali conclusioni della CTU sono convincenti non solo perché supportate da argomentazioni logiche e coerenti, ma perché trovano ampia conferma non solo nelle relazioni dei Servizi sociali (e fra tutte, in particolare, quella aggiornata depositata in questa sede in data 2 dicembre 2024 a seguito di richiesta di questa Corte, che ha dato conto anche dell'operato della valutazione della minore da parte della CP_5 territoriale) e inoltre hanno oggi riscontro anche nelle dichiarazioni rese della minore, ormai dodicenne, ascoltata in questa fase di appello il giorno 21 gennaio 2025 dal consigliere relatore delegato dal
Collegio all'incombente, unitamente alla professionista psicologa dott. . Controparte_6
Nella relazione aggiornata il Servizio sociale si allega la relazione finale della neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta dott. presso l'U.O. di NPIA territoriale, all'esito di un percorso Persona_5 psicodiagnostico e di valutazione dello stato neuropsicologico di , dalla quale è emerso che vi ER
è un rapporto simbiotico fra madre e figlia ed un'identificazione della minore di tutto ciò che rappresenta il male ed il negativo nella figura paterna.
Si legge nella relazione della dott che “l'immagine del paterno viene descritta come deficitaria Per_5
e pericolosa ma in maniera stereotipata, con parole ed esempi che non sembrano autenticamente appartenerle .Il quadro descritto deporrebbe per una evoluzione intrapsichica a rischio che potrebbe sfociare nella strutturazione di un falso sé Attualmente vive in un mondo iperprotetto, ER esclusivamente monoparentale, fuso con quello della madre. Inoltre sembra essere coinvolta nel conflitto tra i genitori che la spingerebbe ad assumere un atteggiamento accusatorio nei confronti del padre e di protezione nei confronti della madre”(pag 4 relazione dott. Per_5
Tali considerazioni non risultano apodittiche e astratte, ma concretamente ancorate a concreti passaggi delle dichiarazioni della minore, che alla psicologa del Servizio sanitario pubblico aveva manifestato un'importante ansia da separazione (“mi manca la mamma, anche ora, anche a scuola, anche quando faccio gli sport;
dormo con lei perché mi manca”), non riuscendo a immaginare la possibilità che la madre possa avere una vita sociale, amicale che non la coinvolga (“non succede che sia senza di me, se non al lavoro, altrimenti la chiamerei continuamente e non le darei il permesso di andare senza di me”) (pag 3 della relazione dott. . Per_5
Nella sua relazione, poi, il Servizio ha altresì evidenziato che dal 2022 ad oggi il padre ha mantenuto una regolare frequentazione della figlia, avvenuta tuttavia esclusivamente alla presenza della figura materna e che fino ad ora il padre non è mai riuscito ad incontrare la figlia in modo libero ed autonomo pagina 19 di 29 senza la supervisione di persone terze, nonostante i numerosi tentativi esperiti in tal senso.
L'assistente sociale, a sua volta, nella relazione depositata, dopo aver ascoltato la minore e i genitori, all'esito dei colloqui, dà atto che ad oggi la minore consideri il padre come figura estranea a quella che valuta essere la propria famiglia e come affiorino evidenti sentimenti di rifiuto, abbandono e rabbia nei confronti di quest'ultimo, generati da eventi pregressi e passati, dalla stessa difficilmente collocabili nel tempo o elaborati e compresi, relativi alla separazione conflittuale fra la coppia genitoriale alla quale risulterebbe essere stata coinvolta e/o esposta. ER
Sottolinea inoltre la criticità della situazione relazionale attuale fra i membri del nucleo familiare, suggerendo l'opportunità di mantenere l'affidamento al Servizio Sociale territoriale affinchè in caso di disaccordo fra i genitori, possa intervenire nel superiore interesse della stessa;
al fine di avviare gli interventi suggeriti dalla stessa dott. della e ad oggi mai attuati, ossia la Persona_5 CP_5 strutturazione di un percorso di supporto psicologico per la minore, che abbia come obiettivo una maggiore consapevolezza di delle proprie emozioni che le consentano di poter integrare ER un'immagine paterna (ed in generale del genere maschile) meno pericolosa e/o inadeguata, nonché a garantire la bigenitorialità a favore della minore attraverso un percorso di supporto alla genitorialità per entrambi i genitori, volto ad incrementare una comunicazione efficace e costruttiva fra i due e ad abbassare il livello di conflitto intra genitoriale.
Le valutazioni dei professionisti e degli operatori sopra richiamate valutazioni trovano conforto all'esito dell'ascolto di da parte di questa Corte (v. verbale del 21 gennaio 2025), in occasione ER del quale la ragazzina ha subito dichiarato di non trovarsi bene con il padre e gli attribuisce condotte quali averle dato fastidio e averla fatta stressare prima di andare a scuola;
di aver insistito per farle mangiare un certo cibo che ipoteticamente avrebbe potuto darle fastidio (ma con la precisazione che comunque lei non è allergica a nulla); di averle gridato di sbrigarsi mentre erano in paninoteca (sempre alla presenza della mamma); di averla inseguita quando era con un'amica; di averle detto cose un po' bruttine (che non ricorda precisamente); di averle mangiato le patatine ...
Lamenta che “Un padre normale non dà fastidio, quando la figlia dice basta, la ascolta. Gliel'ho detto mille volte di cambiare, ma lui non mi ascolta. Lei [n.d.r. riferita al Giudice] è l'unica che può dirglielo” e appare davvero convinta di essere lei a poter decidere se il padre sia o meno meritevole di incontrarla.
Riferisce di essere stata nello studio professionale del padre una volta quando era piccola, mentre nel luogo di lavoro della madre (medico ematologo ospedaliero) si reca anche a fare i compiti.
Né potrebbe dirsi che l'allontanamento dal padre operata dalla madre sia stata giustificata da condotte violente dello stesso. Vero è che ad un certo punto riferisce che “ci sono stati almeno due ER
pagina 20 di 29 episodi in cui mio padre ha messo le mani al collo a mia madre. Ricordo che avevo quattro anni, era il
2016, ero in bagno e sentivo dei rumori e mia madre che urlava. Vado a vedere cosa succede e, entrando nella mia camera, ho visto mio padre che metteva le mani al collo di mia madre. Mi hanno vista e ricordo che lui è andato via e mia madre ha detto qualcosa che non ricordo benissimo, tipo è andata così. Io non ci ho messo molto a capire quel che era successo”
Premesso che questa Corte non intende in alcun modo minimizzare la gravità degli agiti violenti nell'ambito nelle relazioni familiari, che al contrario vanno censurati e tenuti in considerazione anche qualora non siano oggetto di pronunce di condanna penale anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti riguardanti la prole, si osserva che quanto riportato da può ricollegarsi ad un ER episodio ricordato dalla resistente nel giudizio di primo grado (poi ricordato anche in Parte_1 appello) come avvenuto nel mese di aprile 2016, per il quale comunque ella ha deciso di non sporgere denuncia, e dopo il quale il si sarebbe allontanato avendo le parti deciso di addivenire alla CP_1 Par separazione consensualmente4. Peraltro, la stessa nella propria comparsa di primo grado riferisce che i coniugi decisero sin da subito di esercitare la genitorialità in modo congiunto tanto che Par
“nell'estate del 2016, la signora e il signor nonostante si fossero separati a giugno, con CP_1 omologa a luglio, hanno deciso di trascorrere insieme le vacanze, con soggiornando ER continuativamente per ben quindici giorni nella casa di Lerici dei nonni materni”. Il che dà conto del fatto della consapevolezza della madre circa il fatto che tale accadimento, pur censurabile, non aveva costituito pregiudizio significativo per la bambina, anche qualora la stessa vi avesse assistito, e comunque non aveva pregiudicato la positiva necessità della figura paterna, tanto che la stessa madre riteneva per lei fonte di benessere trascorrere un periodo con entrambi i genitori.
E del resto anche nel complesso delle dichiarazioni di l'episodio viene riportato quale uno dei ER fattori screditanti del padre più che come fonte primaria e interiorizzata di angoscia.
Anche tale circostanza, peraltro, costituisce ulteriore ragione perché sia disposto l'affidamento al
Servizio sociale, che dovrà anche attraverso i necessari supporti specialistici e percorsi, indagare sulla pregressa sofferenza eventualmente vissuta dalla minore, al fine di ripararne le conseguenze, individuando ogni utile sostegno anche per i genitori.
pagina 21 di 29 * ora ha dodici anni, non è più una bambina, ma una ragazzina ormai nel pieno della ER preadolescenza, alta e formata, che si accinge a frequentare l'ultimo anno della scuola media e appare urgente che ella possa essere guidata in modo da acquisire un equilibrato senso di realtà e usufruire della la figura paterna non solo e non tanto nell'interesse di quest'ultima, ma dell'acquisizione della consapevolezza delle sue relazioni e di sé.
Non solo: è la stessa ad affermare che avrebbe bisogno del padre: “Un padre dovrebbe fare i ER compiti insieme alla figlia. Mi piacerebbe che lui facesse i compiti con me, ma non cambierà mai.
Vorrei un padre normale, che non tratti male mia madre e che mi ascolti. ..
Riassumendo, io vorrei un padre normale. Un padre con cui si possa dialogare”
5.4 – Il disagio della minore e la necessità di affidare la minore al Servizio risulta inoltre dalle sue difficoltà di socializzazione con i coetanei, emerse sia dall'ascolto della minore ( dice di avere ER amiche anche fra le compagne di scuola e amici maschi, ma annovera soltanto un tale di LL ER5
e il nonno materno, che considera amico); sia da quanto riferito dall'istituto scolastico contattato dal
Servizio sociale (“è stato riferito come fatichi nel relazionarsi con le coetanee, cercando di ER avvicinarsi ai coetanei più fragili o tranquilli. In classe pertanto non risulterebbe ben inserita ma nell'anno scolastico corrente starebbe cercando di impegnarsi maggiormente in tal senso, partecipando altresì ad un corso di teatro per cercare di superare la propria timidezza, richiedendo anche l'aiuto dei professori”).
5.5 - Alla luce di quanto sopra riportato emerge l'inadeguatezza dei genitori, e la perdurante necessità di limitare l'attuazione della loro responsabilità genitoriale, che ha condotto ad una condizione di estrema fragilità della minore, frutto delle modalità educative e di vita adottate dalla madre (con la quale da sempre abita e con la quale si identifica, per tutto quanto sopra si è detto), la quale ha ER creato e favorito un rapporto con la figlia esclusivo ed escludente l'altro genitore, con il quale nel corso degli anni, è risultata priva di genuinità e autonomia, in quanto gli incontri paterni sono stati di fatto gestiti e attuati alla presenza o comunque con la supervisione della madre. Ciò ha determinato la grave menomazione della relazione con il padre (ancora oggi presidiata dalla presenza materna agli incontri, la quale “si allontana solo se possibile”) e il primario diritto alla bigenitorialità, sancito, oltre che dalle carte internazionali a tutela dei diritti del minore, all'art. 337 ter c.c., secondo il quale “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Come già detto, tale condizione determina peraltro una situazione di pregiudizio per la minore a più pagina 22 di 29 ampio raggio, e si ripercuote sulle sue relazioni e sulla sua crescita equilibrata ed è maggiormente allarmante ora che la ragazzina sia avvia alla delicata fase dell'adolescenza.
Da parte sua il padre, stante la sostanziale inesistenza del rapporto del rapporto con la figlia (la quale comunque lo rifiuta), non risulta attualmente in grado di gestirla e allo stato non sembra allo stato avere gli strumenti per entrare in un rapporto empatico con la stessa.
Del resto risulta dalla relazione del Servizio che, a seguito di un significativo momento di confronto il padre ha ammesso di sentirsi fragile e con scarse competenze nei propri approcci relazionali con la figlia, anche data l'età in evoluzione della stessa, pur incolpando la madre di non avergli mai permesso di sperimentare una frequentazione libera e autonoma con la figlia che gli permettesse di mettersi alla prova e consolidarsi nel tempo in tal senso, anche per mezzo di tentativi ed errori.
E' bene sottolineare che “la madre ha rimarcato di rendersi disponibile al proprio ruolo di facilitatrice nella relazione padre-figlia considerandolo indispensabile poiché, allo stato attuale di inasprimento nel rapporto di con il padre, la figlia stessa avrebbe apposto rifiuto ad interfacciarsi con lui senza ER di essa” e che anche se “al termine del colloquio i genitori si sono detti disponibili nel cercare di comprendere quali azioni ed interventi potrebbero essere opportuni per sostenere la figlia nell'elaborare il proprio manifesto disagio latente e la propria rabbia verso il padre....la madre ha ribadito come riterrebbe maggiormente opportuno lasciare tranquilla la figlia senza sottoporla a continue sollecitazioni o insistenze in tal senso poiché a suo dire la minore risulterebbe del tutto serena nella sua quotidianità e manifesterebbe tali turbamenti solamente quando pressata alla riflessione dai Servizi.”.
Tanto premesso non v'è dubbio che – ferma restando la collocazione di presso la madre, con la ER quale da sempre vive (non essendovi a ciò alternativa praticabile, non avendone alcuno fatto richiesta) va confermato l'affidamento al Servizio sociale, così come disposto dal Tribunale (il quale “ conferisce all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'interesse esclusivo della minore e previa audizione dei genitori, le decisioni relative alla salute, all'educazione, all'istruzione e alla residenza della minore ex art. 337-ter, terzo comma c.c., con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti;
per l'effetto 'Ente eserciterà i poteri connessi alla responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie, l'istituto scolastico frequentato dalla minore e ogni altro ente o istituto di formazione;
laddove, in sede di previo consulto con i genitori, emergesse il dissenso di uno o entrambi su una decisione che i Servizi Sociali dovranno assumere, ciò non priverà o Servizi Sociali del potere di decidere, essendo il parere negativo o ostativo dei genitori non vincolante ai fini dell'esercizio dei poteri decisionali attribuiti ai Servizi”): tale disciplina, infatti, non solo è opportuna perché atta a prevenire situazioni di impasse nel caso di disaccordo fra i genitori, ma idonea a favorire il dialogo fra gli stessi, appunto attraverso la consultazione e la sollecitazione dei genitori, oltre che il pagina 23 di 29 supporto ad ogni utile iniziativa a sostegno della genitorialità.
Va detto inoltre che le modalità adottate di affidamento al Servizio sociale consentono di attribuire all'Ente di avviare la minore ad un percorso psicologico, ciò che tutti i professionisti (la CTU, la psicologa della e i Servizi sociali) hanno suggerito con urgenza, auspicandolo oltretutto anche CP_5 per i genitori.
All'udienza del 3 aprile 2025 si è dato atto che tutti (sia che i genitori) hanno intrapreso tali ER percorsi presso il Servizio pubblico, e ciò è un fatto senz'altro positivo.
E' auspicabile che per la minore, già verosimilmente provata dal coinvolgimento nelle vicende giudiziarie, dalle diverse modalità di incontro sperimentate e già ascoltata più volte dagli operatori dei servizi sociali e sanitari (ragione per la quale questa Corte non ha ritenuto di disporre una nuova consulenza tecnica), possa vivere tale percorso come occasione di vera autonomia e sostegno, finalizzata al suo benessere piuttosto che di controllo e valutazione.
5.6- Pur non essendo precisato nel dispositivo della sentenza impugnata (come rileva la stessa appellante ha dedotto nel suo atto di impugnazione) deve ritenersi attribuito al Servizio sociale il compito di predisporre il calendario degli incontri padre- figlia, di vigilare sul loro regolare andamento,
e di svolgere ogni utile attività per favorire che essi si concretizzino effettivamente fra padre e figlia e senza la presenza materna.
E' auspicabile che tali incontri avvengano in futuro con modalità tali da garantire una permanenza significativa della figlia anche presso l'abitazione del padre (così come inizialmente previsto nelle condizioni di separazione), ma non può realisticamente ritenersi che ciò sia attuabile nell'immediatezza.
Si reputa per ora necessario disporre che sia garantito almeno un incontro settimanale di due – tre ore il sabato o la domenica, che potrà coincidere con il pranzo o con la cena, e possibilmente un analogo incontro infrasettimanale (di durata anche più breve, da determinarsi da parte del Servizio sulla base degli impegni scolastici ed extrascolastici della ragazzina e lavorativi del padre). Il Servizio individuerà anche il luogo (diverso dalla scuola) dell'appuntamento e – se ritenuto opportuno – co la presenza di un educatore, mentre sarà auspicabile che sia il padre a riaccompagnare la figlia presso la residenza materna o nel luogo stabilito.
Il Servizio è fin d'ora autorizzato a predisporre un calendario più ampio di frequentazione, all'esito della verifica dell'andamento degli incontri e della consultazione della NPIA (prendendo atto delle risultanze del percorso psicologico avviato), impregiudicato ogni eventuale ulteriore incontro che spontaneamente le parti dovessero concordare con la ragazzina.
E' altresì perorabile che nel frattempo il padre, grazie al supporto del percorso a sua volta avviato, pagina 24 di 29 rinsaldi le proprie competenze genitoriali acquisendo consapevolezza delle esigenze della figlia minore e impadronendosi di più adeguati strumenti di comunicazione.
La madre, da parte sua, acquisendo la consapevolezza delle esigenze della minore di un'effettiva relazione con il padre, avvalendosi del supporto dei professionisti che la seguono, dovrà favorire l'autonomia di e astenersi da qualsiasi intromissione dagli incontri padre – figlia, spiegando ER all'occorrenza, con il supporto dei Servizi, la necessità e tutto ciò.
Per i genitori, com'è noto, il suggerimento del percorso non può configurarsi come ordine, ma è evidente che la loro condotta non collaborativa non potrà che essere valutata ai fini dell'adozione di ulteriori provvedimenti.
Anche a tal fine va disposto che il Servizio segnali alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni ogni condotta pregiudizievole per la minore che dovesse essere posta in essere dai genitori.
Delle attività svolte, dell'andamento degli incontri, della condizione della minore e dei genitori, il
Servizio affidatario darà conto in una relazione semestrale al Giudice tutelare competente, con prima relazione da depositarsi entro il 31 dicembre 2025.
6- Venendo ora alle questioni economiche, ossia al contributo al mantenimento della minore a carico del padre, si osserva che le parti in sede di separazione consensuale, omologata con decreto del 28 giugno 2016, hanno concordato a tale titolo l'importo di 500 euro mensili, annualmente indicizzato.
Il Tribunale ha omesso, non è chiaro se per mera svista, di considerare la rivalutazione dell'importo, che alla data odierna è pari a 598, 60 euro (ossia 600 euro circa). L'importo di 600 euro a titolo di mantenimento ordinario deve essere ritenuto ad oggi congruo, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 337 ter, IV co.c.c. (in primo luogo sulla base dei redditi dei genitori e inoltre delle esigenze attuali dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei termini di permanenza di entrambi i genitori nonché dei compiti anche domestici dei genitori).
Risulta infatti dalla documentazione in atti (sia pure confusamente prodotta senza l'ordine e la numerazione che sarebbe stata doverosa) che i redditi di siano più elevati di quelli di Parte_1
Si riportano per brevità i redditi complessi lordi denunciati dalle parti nelle Controparte_1 dichiarazioni fiscali degli ultimi anni (con la specificazione che non sono tali i moduli CUD, che riportano solo la dichiarazione di un singolo datore di lavoro circa le retribuzioni erogate, e non escludono altri redditi), con l'ovvia precisazione che gli importi dei redditi complessivi vanno decurtati dell'imposta netta e delle addizionali regionali e comunali.
Tanto premesso, si osserva che ha denunciato nelle dichiarazioni PF nel 2016 55.861,00 euro;
CP_1 nel 2017 euro 49.550; nel 2019 euro 53.797; nel 2020 euro 63,931; nel 2021 euro 40.817; nel 2023
29.586. pagina 25 di 29 Nei Mod. 730 di si leggono i seguenti redditi complessivi: euro 78.925 nel 2016; euro Parte_1
78.323 nel 2017; euro 94.884 nel 2020; euro76.073 nel 2021.
Tali importi, anche al netto dell'imposta netta e delle addizionali regionali e comunali, rinvenibili nei rispettivi moduli, e diviso per dodici mensilità, consentono di verificare a favore dell'odierna appellante un reddito netto mensile medio significativamente superiore a quello dell'ex marito (sempre superiore a 4.000 – 4.500 euro per dodici mensilità, a fronte di un reddito variabile fra i 3.000 e i 3.500 euro circa del CP_1
Par Si osserva che nel Mod 730/2020 risulta che la ha denunciato un reddito complessivo di euro 94.884
(cui va detratta l'imposta netta di euro 28.262, l'addizionale regionale di 1.851 e l'addizionale comunale di 739) e ha fruito pertanto di un reddito medio netto di euro di euro 5.336
Risulta inoltre che ha denunciato nel 2020 il suo reddito di importo maggiore, complessivamente CP_1 di 63.931 euro (da decurtarsi dell'imposta netta di 17.363 e l'addizionale regionale di 1029 euro e addizionale comunale di 342 euro), che gli ha assicurato un reddito netto mensile per dodici mensilità di euro 3.766,00 euro.
Solo ha prodotto documentazione la dichiarazione fiscale più aggiornata, relativa al 2023 CP_1
(periodo d'imposta 2022) dalla quale si evince un reddito complessivo di 29.586, l'imposta netta di euro 4.492 e le addizionali rispettivamente regionale e comunale di 320 e 170 euro : ne deriva un reddito medio netto mensile per dodici mensilità di circa 2.050,00 euro, che parte appellante non ha contestato, non producendo per contro a sua volta documentazione ulteriormente aggiornata, come sarebbe stato suo onere fare, trattandosi dell'appellante (e avendo la stessa chiesto l'aumento del contributo). Com'è noto, e proprio sulla base di quanto la stessa appellante deduce, trattandosi di condizioni stabilite rebus sic stantibus, le disposizioni, relative alla prole vanno sempre adeguate alle condizioni attuali. ha invece prodotto il CUD 2021 (reddito complessivo di euro 70.031,37 + 3.404) Parte_1
Par Ben può ritenersi pertanto che la discrepanza in favore delle condizioni reddituali della va ad equilibrare le accresciute esigenze della minore per via dell'età, esigenze alle quali concorrono soprattutto le spese straordinarie, comunque gravanti al 50% su entrambi i genitori, come specificate nel dispositivo di primo grado e con riguardo alle quali il si è impegnato a concorrere CP_1 maggiormente, avendo assunto successivamente l'obbligo di pagare anche il 50% delle spese di mensa, nonché il 40% delle spese relative al circolo del tennis (v pagg 31 e 32 memoria di costituzione non contestate).
Non risulta che con gli accordi in sede di separazione abbia assunto l'obbligo di corrispondere il CP_1 canone relativo alla casa familiare assegnata alla moglie, in quanto collocataria della figlia minore, e il pagina 26 di 29 maggior importo che quest'ultima paga a titolo di mutuo per la casa che ha deciso di acquistare e nella quale si è trasferita non si traduce in un sollievo per l'odierno appellato.
Vero è che la minore vive con la madre, che si occupa costantemente di lei, mentre la ragazzina non trascorre periodi presso il padre: ciò peraltro accade per ragioni che non dipendono dalla volontà di quest'ultimo, ma dal rifiuto della minore e dagli ostacoli frapposti dalla madre.
Per quanto attiene all'asserita omessa considerazione dell'inadempimento del alle spese CP_1 straordinarie, è sufficiente osservare che – quand'anche tale circostanza fosse provata – ciò non comporterebbe necessariamente un aumento dell'assegno ordinario, ma consentirebbe alla parte creditrice di agire per l'adempimento del proprio credito.
A proposito di tali spese non si rinvengono ragioni per modificare le equilibrate statuizioni di cui al punto C della sentenza impugnata, se non per ciò che concerne le spese di mensa (che come si è detto ha dichiarato di accettare siano ripartite al 50%) e le spese relative al circolo del tennis che CP_1
l'odierno appellato pagherà al 40%.
Tanto premesso va sottolineato comunque che nessuna connotazione punitiva per la figlia può assumere la presente decisione di confermare la quantificazione a suo tempo stabilita del contributo paterno della minore da corrispondersi alla madre, in quanto l'importo di 600,00 euro mensili per ciascun genitore (e quindi per complessivi 1.200 euro mensili), oltre al 50% delle spese straordinarie, appare senz'altro adeguato alle esigenze di una ragazzina di 12 anni.
7 – Per quanto riguarda le sanzioni ex art. 709 ter, nulla può essere disposto in questa sede in ordine all'ammonimento disposto con ordinanza 2 luglio 2021, trattandosi di provvedimento emesso nel corso del giudizio di primo grado e non a suo tempo impugnato né dinanzi al Tribunale in composizione collegiale ex art. 669 terdecies c.p.c., né in ipotesi con ricorso straordinario per cassazione e certamente non ricorribile in questa sede con l'appello proposto in data 14 settembre 2023.
Venendo ai provvedimenti adottati ex art. 709 ter c.p.c. con la sentenza impugnata, si osserva che, pur nella diversità di orientamenti, è prevalente quello secondo il quale l'ammonizione di cui al n 1) del predetto articolo e la misura di cui al n 4) possono essere assunte su iniziativa officiosa, mentre per le domande risarcitorie previste ai numeri 2) e 3) occorre sempre una domanda di parte (e segnatamente da parte del genitore non inadempiente).
Tale domanda nel caso di specie non vi è stata e in ogni caso questa Corte ritiene che il risarcimento del danno come disposto (pagamento di 10.000 euro da parte della madre da versarsi al padre, che lo depositerà su un libretto bancario da gestire nell'interesse della minore) non possa avere conseguenze positive per la minore: tale somma non irrilevante viene infatti così distolta alla disponibilità della madre convivente e collocataria della minore, il cui accudimento materiale da parte dell'odierna pagina 27 di 29 appellante non è mai stato posto in dubbio.
Per quanto attiene la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal Tribunale con la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 709 ter, II co., n 4) c.p.c., ritiene la Corte che, trattandosi di provvedimento sostanzialmente consequenziale a quello di ammonimento e fondato sulle stesse circostanze poste a fondamento dell'affidamento al Servizio sociale, e particolarmente sulla lesione alla bigenitorialità determinato dalla condotta della madre ostacolante e inadempimenti ai provvedimenti adottati in ordine all'affidamento (e più specificamente alla frequentazione paterna e alla gestione dell'affidamento condiviso a suo tempo disposto) non sia ravvisabile alcuna lesione del contraddittorio, trattandosi appunto di provvedimento adottabile d'ufficio.
8- La riforma della sentenza impugnata determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite.
Il prevalente accoglimento delle domande di e d'altra parte l'accoglimento solo Controparte_1 parziale in questo grado delle istanze dell'appellante, impongono di prendere le mosse dal principio della soccombenza. Tuttavia, tenuto conto dei profili di accoglimento della domanda materna (sia in primo grado, stante le posizioni tenute con riguardo ai vari procedimenti svoltisi, come da sentenza impugnata) nonché dei profili di fondatezza dell'impugnazione (in punto di risarcimento del danno e rivalutazione ISTAT dell'assegno), appare equa la parziale compensazione delle spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio, in misura di 1/3.
La liquidazione è effettuata in dispositivo ai sensi del DM 147/2022,
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza n. 316/2023, emessa in data 14/2/2023 e pubblicata in data
14/3/2023 così provvede;
1) dispone che fra i compiti demandati al Servizio sociale affidatario, oltre a quelli espressamente indicati al capo A) della sentenza impugnata, vi sia anche la predisposizione del calendario degli incontri padre - figlia, comprensivi inizialmente di almeno un incontro settimanale effettivo, senza la presenza materna, con le modalità e la possibilità di ampliamento indicate al par.
5.5 della motivazione, nonché la vigilanza sulla sua attuazione, e l'attività di sostegno;
2) dispone che il Servizio affidatario relazioni ogni sei mesi al Giudice tutelare competente, con prima relazione da depositarsi entro il 31 dicembre 2025, ferma restando la necessità di pagina 28 di 29 segnalare al Pubblico Ministero Minorile ogni condotta pregiudizievole posta in essere da genitori nei confronti della minore;
3) dispone che il contributo al mantenimento della figlia minore dovuto dal padre Persona_1 nei confronti della madre di cui al capo B) della decisione Controparte_1 Parte_1 impugnata si intenda in misura di 500,00 euro mensili rivalutato anno per anno dall'epoca della separazione secondo gli indici ISTAT dei prezzi medi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, senza soluzione di continuità, e così alla data odierna (3 aprile 2025) in misura di
600 euro mensili, da rivalutarsi anche per il futuro;
4) ad integrazione del capo C) della sentenza impugnata dà atto che pagherà il Controparte_1
50% delle spese di mensa scolastica della figlia e il 40% di quelle relative al circolo del tennis;
5) dichiara non dovuto e pertanto revoca il risarcimento del danno ai sensi dell'art 709 ter posto a carico di in favore della minore, di cui alla prima parte del capo D dell'impugnata Parte_1 sentenza;
6) ferma nel resto la decisione appellata, condanna a rifondere ad Parte_1
i 2/3 delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio, che Controparte_1 liquida, per tale misura,
- per il primo grado in misura di euro euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed euro 100,00 per esborsi, come da sentenza impugnata;
- per il presente grado di appello in misura di euro 4.500, oltre a spese forfettarie, IVA e cpa come per legge;
compensa il restante terzo delle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 3 aprile 2025
Il Presidente estensore dott. Antonella Allegra
pagina 29 di 29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con ordinanza del 13 dicembre 2018, il Giudice, considerata l'urgenza di consentire una ripresa degli incontri del CP_1 con la minore, ha stabilito che il Servizio Sociale si avvalesse, per l'espletamento dell'incarico, del “Servizio Diritto di Visita e di Relazione”, con compito agli educatori di osservare, vigilare, facilitare la relazione bambino-genitore, intervenire nelle conversazioni ritenute non adeguate o disturbanti e interrompere l'incontro se ritenuto pregiudizievole;
tuttavia, ai programmati incontri fissati, la minore non ha partecipato avendo proposto reclamo avverso la predetta Parte_1 ordinanza così incardinando il sub procedimento 847-1/2018, rigettato con ordinanza del 14.3.2019 ed i nominati CTU, con istanza depositata il 18 febbraio 2019, hanno rappresentato all'Autorità Giudicante di non poter procedere alla valutazione della competenza genitoriale in assenza dell'esame della minore, impedito dalla figura materna, e dell'istanza paterna di procedere agli accertamenti indipendentemente dalla non disponibilità di controparte, di fatto rinunciando all'incarico ricevuto. 2 V. pag 30 dell'appello:” si può solo constatare che: - la mancanza di una valutazione corretta degli elementi clinici, - l'assenza di una contestualizzazione degli elementi “storici” e documentali, - l'assenza degli approfondimenti necessari nella valutazione clinico forense, delle dinamiche relazionali del nucleo familiare e delle risorse /criticità relative alle competenze genitoriali, - l'utilizzo di strumenti non idonei e non validi, - l'assenza di qualsivoglia approfondimento dello stato psicologico della minore se non sulla base di interpretazioni “selvagge” di pochi singoli elementi decontestualizzati dalla storia di vita e dalla quotidianità della medesima, compreso il periodo della pandemia, - oltre ad una interpretazione scorretta degli aspetti di personalità dei genitori basata su una valutazione di risultanze testali non valide né sul piano tecnico, né sul piano metodologico né sulle medesime risultanze dei dati) 4 quando il marito, accecato dalla rabbia, dopo averla insultata, vilipesa, dopo aver gridato e proferito insulti, strinse forte le mani intorno al collo della moglie. La signora, temendo seriamente per sé stessa, chiamò la Polizia: si affacciarono alcuni condomini del sito in via Fattori n. 6 e arrivò la Volante. Il signor che si era dileguato, tornò urlando Parte_2 CP_1 Pa contro la moglie tenendo la bambina in braccio alla presenza dei genitori della signora che erano stati chiamati. I poliziotti consigliarono vivamente alla signora di sporgere denuncia querela nei confronti del marito, ma essa, benché estremamente prostrata, decise di non sporgere denuncia per non minare la sua carriera di Avvocato. A seguito dell'episodio così violento, che tolse ogni possibilità di riconciliazione, il marito lasciò la casa familiare per andare ad abitare con la propria madre (con
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Annarita Donofrio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 1398/2023 promosso da
, C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Basetti n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Conte del Foro di RI (pec
, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Via San Pietro Email_1
Martire n. 21 in Piateda (SO)
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1 C.F._2
Strada Farini n. 51, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Rastelli del Foro di PA (pec
e da sé stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 c.p.c. (pec Email_2
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Davide Rastelli Email_3 sito in Strada Garibaldi n. 22 in PA
APPELLATO
Dott. ssa uale curatrice speciale della minore Controparte_2 Persona_1
C.F. , nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
[...] C.F._3 pagina 1 di 29 CI US del Foro di PA (pec ed elettivamente domiciliata presso lo Email_4 studio del predetto difensore sito in Borgo Garimberti n. 6 in PA (PR)
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 316/2023 di cui al n. R.G. 847/2018 del Tribunale di
PA, emessa in data 14/2/2023 e pubblicata in data 14/3/2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - In data 22 febbraio 2018 ha depositato ricorso per la cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 9.7.2005, Parte_1 lamentando la sistematica elusione degli accordi omologati concernenti l'affidamento della figlia minore, in particolare impedendo al padre di trascorrere in autonomia il tempo con la figlia e imponendo la sua costante presenza o rifiutando di lasciare andare la bambina e chiedendo in via immediata ed urgente, a modifica delle condizioni omologate il 28.6.2016, la rideterminazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale relative alla figlia nata il [...], con affidamento esclusivo della minore al padre e Persona_1 con fissazione, anche a mezzo di CTU, delle modalità di frequentazione del genitore non affidatario, in via subordinata domandando, nel caso in cui fosse disposto l'affido condiviso della minore, di stabilire la collocazione prevalente della minore presso il padre.
Quanto alle questioni economiche, ha chiesto che, appunto in ragione del diverso regime di affidamento e collocazione della minore, nulla fosse posto a suo carico a titolo di mantenimento da versarsi per la stessa alla controparte e in subordine la rideterminazione della misura pattuita in sede di separazione consensuale di euro 500,00.
1.1- In data 25 maggio 2018, si è costituita in giudizio , non opponendosi alla Parte_1 pronuncia di divorzio, ma contestando la ricostruzione avversaria, deducendo che era il padre ad essersi sempre disinteressato della figlia, della quale non si era mai occupato prima della separazione, e ad annoiarsi con lei durante gli incontri;
che la separazione era avvenuta dopo un episodio violento e che anche la suocera si era atteggiata in maniera aggressiva, chiedendo alla fase presidenziale la conferma dell'affidamento condiviso della figlia minorenne con collocamento presso di Persona_1 sé e incontri paterni come da accordi separativi, da subito da tenersi alla presenza di persona terza, oltre ad un contributo al mantenimento di di 900 euro mensili e articolando istanze istruttorie ER
1.2 – All'esito dell'udienza il presidente delegato, con ordinanza del 18-26 giugno 2018, riteneva necessario, prima di esprimersi in punto affidamento della minore – atteso l'aspro contrasto fra le pagina 2 di 29 posizioni espresse da ciascun genitore – disporre consulenza di ufficio finalizzata ad approfondire la capacità genitoriale delle parti, il regime di affidamento più idoneo nell'interesse della figlia ed i tempi di frequentazione del genitore non prevalentemente convivente e, fermo intanto quanto statuito in sede di separazione circa la collocazione della minore presso la madre e la contribuzione economica del padre al suo mantenimento, disponeva l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio nominando la dott e il dott Persona_2 Persona_3
Attese le criticità verificatesi nel corso dei lavori peritali (affrontate nelle ordinanze del 31 luglio 2018 ed all'udienza del 13 settembre seguente) con l'ordinanza datata 14 settembre 2018, in considerazione dell'impasse nello svolgimento della CTU e delle doglianze della difesa che lamentava i CP_1 mancati incontri paterni (almeno regolari) con la figlia ormai da mesi, il presidente delegato incaricava il Servizio Sociale competente per territorio di regolamentare “... i rapporti del padre con la minore secondo le modalità più opportune, anche protette se ritenute necessarie, con autonoma facoltà ER di sospenderli se disturbanti per quest'ultima ovvero di incrementarli come numero e modalità, in caso di evoluzione positiva degli stessi”.
Cionondimeno, e anche dopo la successiva ordinanza del 13 dicembre 2018, la situazione non si sbloccava, i CTU nominati in data 11 febbraio 2019 depositavano nota nella quale esprimevano “... fattuale impossibilità di procedere con le operazioni peritali, in assenza del dovuto esame della minore e a fronte della differenziata posizione dei due consulenti di parte materna, in un contesto connotato anche dalla critica dei CT di parte paterna verso il ritardo delle operazioni peritali, da tutto ciò derivante”; con successiva comunicazione del 20 febbraio in sostanza rinunciavano all'incarico.
All'esito delle numerose interlocuzioni con i consulenti e delle comunicazioni dei Servizi sociali1, che vedevano persino l'invito alla madre di indicare figure terze di accompagnamento della minore per consentire gli incontri con il padre, con ordinanza del 12 giugno 2019 il presidente delegato, invitava i consulenti dottoressa e dott. a depositare relazione con esposizione di quanto Per_2 Per_3 osservato nel corso dei lavori peritali;
disponeva nuova CTU nominando la dott. Persona_4 di Pavia, ponendo comunque fine alla fase presidenziale e nominando se stesso quale giudice
[...]
pagina 3 di 29 istruttore, nelle more confermando l'affidamento condiviso di la sua collocazione presso la ER madre, e demandando al S.O. Polo S.Leonardo di regolamentare i rapporti del padre con ER secondo le modalità più opportune, anche protette se ritenute necessarie, con autonoma facoltà di sospenderli se disturbanti per quest'ultima ovvero di incrementarli come numero e modalità, in caso di evoluzione positiva degli stessi, ferma la facoltà per il S.O. Polo S.Leonardo di avvalersi del “Servizio
Diritto di Visita e di Relazione”, attivato dal Servizio medesimo e gestito dalla Coop. Proges, cui il aveva appaltato il servizio stesso. Confermava inoltre che gli educatori “avranno il Controparte_3 compito di osservare, vigilare, facilitare la relazione bambino/genitore, intervenire nelle conversazioni ritenute non adeguate o disturbanti e interrompere l'incontro se ritenuto pregiudizievole per la minore, provvedendo ad aggiornare regolarmente e relazionare all'Assistente Sociale responsabile del caso rispetto all'andamento degli incontri protetti. “ confermava inoltre i provvedimenti economici precedentemente assunti .
1.3 – Con sentenza parziale n. 88/2020 emessa il 3 febbraio 2020 e pubblicata il 7.2.2020, il Tribunale di PA ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con contestuale ordinanza ha rimesso la causa in istruttoria concedendo i termini per il deposito di memorie ex art. 183, 6° co c.p.c.
1.4- Con ricorso depositato in data 29 aprile 2021 in corso di causa (iscritto al n. R.G. 847-4/2018), il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PA, richiamate l'ordinanza in data 31.7.2018,
l'ordinanza in data 14.9.2018 e l'ordinanza del 12.6.2019, l'ordinanza in data 18.1.2021 e la nota di aggiornamento trasmessa dalla CTU dott.ssa in data 14.4.2021, ha chiesto l'adozione di Per_4 provvedimenti di cui all'art. 333 c.c. maggiormente idonei alle specificità del caso concreto, deducendo che le strategie processuali dilatorie della madre “intese all'evidenza a Parte_1 procrastinare/vanificare la possibilità di incardinare un percorso utile/necessario alla valutazione delle specifiche capacità della coppia genitoriale in vista della predisposizione di un calendario di incontri padre-figlia” avessero sostanzialmente precluso al padre la possibilità di incontrare la figlia, violando il diritto paterno, ma soprattutto pregiudicando gravemente la stessa minore, di fatto deprivata della possibilità di crescere affiancata da ambedue i genitori e di coltivare un pieno rapporto con entrambi e che “neppure i plurimi tentativi di assecondare le pretese materne – volta a volta reperendo figure di fiducia della medesima, ovvero individuando luoghi di incontro con la minore rispondenti ad inediti requisiti di presunta idoneità unilateralmente selezionati da costei – hanno sortito esito positivo, essendosi così di fatto rallentata (ove non si ritenga di fatto bloccata) la procedura de qua, in assenza di elementi che facciano propendere per una prognosi favorevole per il prosieguo del procedimento”.
Il Giudice Istruttore, dopo aver nominato alla minore il curatore speciale in persona Persona_1 della dott. costituitasi con comparsa del 18 maggio 2021 con l'avv. Susi CI, Controparte_2
pagina 4 di 29 all'esito della comparizione e delle memorie delle parti, con ordinanza del 2 luglio 2021, ha così provveduto: ritenuta la fondatezza di quanto esposto dal P.M. nella sua istanza circa la condotta tenuta nel corso Pa del procedimento dalla , con ampio riscontro negli atti del procedimento n.847/18 R.g., richiamato, in particolare, quanto già evidenziato in proposito da questo Giudice nei provvedimenti citati dal P.M., riguardo ai comportamenti che si sono risolti, in sostanza, in una violazione del diritto della minore alla bigenitorialità, ritenuto che si tratta di condotta da valutare - secondo il dettato dell'art.333, primo comma, c.c. - “.. comunque pregiudizievole al figlio”, considerato che tale norma, non tipizza i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale adottabili dall'autorità giudiziaria, rimettendo, quindi, al giudice l'individuazione di essi in relazione al caso concreto, fino all'allontanamento del minore dalla residenza familiare, ritenuto che, allo stato, Pa non ricorrono gli estremi per un tale provvedimento, potendosi consentire alla , nel prosieguo, la dimostrazione di saper mantenere nella gestione della figlia presso di lei collocata, in maniera (più che) prevalente, una condotta collaborativa al fine di ripristinare appieno il suo diritto alla bigenitorialità, astenendosi dalle condotte lesive sino ad ora tante volte tenute, anche con riferimento all'espletamento dei lavori peritali, ritenuta, pertanto, allo stato adeguato ammonire il genitore inadempiente;
P. T. M. accoglie, per quanto di ragione, il ricorso del P.M. e, per l'effetto, visto l'art.333 c.c. ammonisce
[...]
a tenere, nell'esercizio della responsabilità genitoriale, nei confronti della figlia, una Parte_1 condotta rispettosa del principio di bigenitorialità.
1.5- Nel prosieguo del giudizio di merito è stata depositata la relazione del CTU peritale il 28 ottobre
2021, sono stati chiesti chiarimenti alla CTU, è stato disposto un approfondimento psicodiagnostico dal punto di vista neuropsicologico infantile, con la dott.ssa e all'esito, sulle Persona_5 conclusioni delle parti rassegnate all'udienza del 15 settembre 2022, il Tribunale di PA ha pronunciato la sentenza definitiva in ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti, così decidendo:
“Visto l'art. 333 c.c., dispone l'affidamento della minore al S.O. Poli S. Persona_1
Leonardo e Lubiana di PA, con collocazione prevalente presso l'attuale abitazione della madre;
conferisce all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'interesse esclusivo della minore e previa audizione dei genitori, le decisioni relative alla salute, all'educazione, all'istruzione e alla residenza della minore ex art. 337-ter, terzo comma c.c., con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti;
per l'effetto l'Ente eserciterà i poteri connessi alla pagina 5 di 29 responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie, l'istituto scolastico frequentato dal minore e ogni altro ente o istituto di formazione;
laddove, in sede di previo consulto con i genitori, emergesse il dissenso di uno o di entrambi su una decisione che i
Servizi Sociali dovranno assumere, ciò non priverà i Servizi Sociali del potere di decidere, essendo il parere negativo o ostativo dei genitori non vincolante ai fini dell'esercizio dei poteri decisionali attribuiti ai servizi;
pone a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia CP_1 Persona_1 fino al raggiungimento della indipendenza economica, versando al mese, alla RE, la somma di
€ 500,00, indicizzato annualmente secondo indici Istat;
pone a carico del il 50% delle spese straordinarie e l'assegno unico familiare sarà CP_1 attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, al genitore collocatario, salvo diverso accordo;
visto l'art. 709-ter, secondo comma c.p.c.: condanna al risarcimento dei danni Parte_1 nei confronti della minore che liquida in € 10.000,00, somma da versare Persona_1 all'altro genitore, il quale la depositerà su libretto bancario o postale Controparte_1 intestato alla minore, gestendone l'importo fino al raggiungimento della maggiore età della beneficiaria, utilizzandolo per soddisfare esigenze della minore, previa autorizzazione del
Giudice Tutelare;
condanna al pagamento di una sanzione amministrativa Parte_1 pecuniaria di € 4.000,00 a favore della cassa delle ammende;
dichiara compensate per un terzo le spese di causa e condanna al pagamento dei restanti due terzi che liquida, in Parte_1 favore di in € 100,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per compenso Controparte_1 professionale, oltre rimb. for. 15%, Iva e Cpa come per legge”.
A sostegno della propria decisione il Tribunale di PA, aderendo alla soluzione prospettata dalla
CTU dott.ssa nella relazione conclusiva depositata il 28.10.2021, ha disposto l'affido della Per_4 minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti con contestuale limitazione della ER responsabilità genitoriale in capo alla madre ed al padre e con collocazione abitativa della minore presso l'attuale abitazione della madre, ritenendo opportuno che i Servizi abbiano ampia delega sia di intervento che decisionale, onde arginare l'educazione monoparentale in essere.
Quanto al contributo paterno a titolo di mantenimento della minore, il Tribunale ha confermato l'entità concordata dalle parti in sede di separazione consensuale, non ravvisando significativi cambiamenti in relazione alla situazione reddituale delle parti, per l'effetto rigettando la domanda di incremento formulata dalla RE ed ha altresì mantenuto nella misura della metà le spese straordinarie a carico di pagina 6 di 29 ciascun genitore.
Il Tribunale ha altresì rigettato la domanda formulata dalla RE di accertamento della condotta contra legem del ricorrente e di condanna del ricorrente al risarcimento del danno e rifusione delle spese di lite in quanto non provato il danno patito per le asserite condotte. Par Da ultimo, analizzata la condotta della che ha ostacolato il corretto svolgimento delle modalità
d'affidamento e la lesione arrecata alla minore per violazione del diritto alla bigenitorialità, ai sensi Par dell'art. 709 ter c.p.c. ha condannato la al pagamento del risarcimento dei danni a favore della minore e di una sanzione amministrativa pecuniaria.
*
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , richiamando l'applicazione Parte_1 dell'art 473-bis 30 c.p.c. e deducendo di voler impugnare anche l'ordinanza emessa all'esito del sub procedimento n. 847-4/2018 (emessa e pubblicata in data 2.7.2021 a definizione del sub procedimento di cui al n. R.G. 847 - 4/2018) e ha affidando il gravame ai seguenti motivi:
- nullità del procedimento per mancata nomina del curatore speciale deducendo che, a fronte dell'istanza ex art. 333 c.c. formulata dal in data 13.2.2019, il Tribunale avrebbe CP_1 erroneamente omesso di disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti della minore, nominandole a tal fine un curatore speciale. Solo con decreto del 5.5.2021 è stata nominata la curatrice speciale nel sub procedimento 847-4/2018 radicato dal PM con ricorso depositato il 21 aprile 2021 e che la stessa, costituitasi con comparsa di costituzione del
18.5.2021, ha concluso deducendo di non poter formulare conclusioni in favore della minore, data la complessità della situazione e la mancata conoscenza degli atti processuali;
- erroneità dell'affido ai Servizi Sociali e del recepimento delle conclusioni della relazione della CTU del 28 ottobre 2021, posto che le decisioni relative alle aree demandate all'Ente sono sempre state assunte in modo condiviso dai genitori della minore, e avendo il Tribunale basato la propria decisione sulla CTU redatta dalla dott.ssa da ritenersi nulla e inattendibile per Per_4 la molteplicità degli elementi critici rispetto a procedura, metodologia e strumenti utilizzati, già evidenziati nel corso del giudizio di primo grado dai consulenti tecnici di parte, non sarebbero stati sanati nemmeno con le risposte alle osservazioni che la dott.ssa ha depositato in Per_4 data 22.02.2022 a seguito di richiesta di chiarimenti di cui al provvedimento del 3.2.2022 pubblicato il 4.2.2022. Parimenti il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che, quanto all'intervento educativo, le valutazioni della CTU avrebbero trovato ulteriore riscontro nella relazione datata 20.10.2021 della dr.ssa che, in tesi dell'appellante, lungi dal Persona_6 confermare le predette valutazioni, ne avrebbe evidenziato i vizi macroscopici tramite le pagina 7 di 29 conseguenze provocate;
- quanto ai provvedimenti economici, e segnatamente all'entità del contributo paterno ha lamentato che la misura pattuita di euro 500,00 in sede di separazione consensuale teneva in considerazione che il canone di locazione era sostenuto dal mentre tale spesa sarebbe CP_1
Par venuta meno per l'acquisto da parte della dell'attuale abitazione, per la quale ella afferma di sostenere mensilmente euro 1.172,56 in ragione di due mutui contratti. Per di più l'importo di euro 500,00 configurerebbe una riduzione rispetto a quanto previsto in sede di separazione, non avendo il Tribunale considerato che gli accordi di separazione prevedevano la somma di €
500,00 mensili con rivalutazione Istat da dicembre 2016 per cui l'importo dell'assegno rivalutato alla data di pubblicazione della sentenza impugnata - marzo 2023 - sarebbe pari ad €
590,00. Ancora, il Tribunale di PA, non avrebbe tenuto conto delle notevoli difficoltà economiche causate dal alla moglie nel rifiutarsi di rimborsarle la sua quota delle spese CP_1 straordinarie, costringendola ad agire con decreto ingiuntivo, esecuzione forzata e solo in sede di mediazione delegata determinatosi a corrisponderle gli arretrati. Da ultimo, ha censurato la sentenza nella parte in cui ha statuito l'irrilevanza del parametro della permanenza prevalente della minore presso la madre;
- quanto ai provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. adottati d'ufficio dall'autorità giudiziaria, segnatamente l'ammonimento contenuto nell'ordinanza del 2.7.2021 resa nel sub procedimento n. 847 - 4/2018 R.G., la condanna al risarcimento dei danni nei confronti della minore e la condanna al pagamento di una somma amministrativa pecuniaria, ha rilevato la nullità del provvedimento emesso dal giudice monocratico, anziché del Collegio, e comunque l'insussistenza dei suoi presupposti, non ravvisandosi alcuna condotta pregiudizievole della figlia a carico della madre e non essendo dato comprendere quale condotta non collaborativa le sarebbe imputata;
ha lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, essendo consentita l'adozione d'ufficio e senza richiesta dell'altro genitore soltanto dell'ammonizione e del pagamento della sanzione (misure sanzionatorie), non quella del risarcimento del danno in favore del minore (misura riparatoria); ha inoltre sostenuto la nullità dei provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. per violazione del contraddittorio ex art. 101, 2° co c.p.c.
- necessità di una diversa regolamentazione delle spese di giustizia, connessa alla fondatezza dei motivi d'impugnazione, in ragione dell'effettiva soccombenza del e della particolare CP_1 complessità del giudizio, anche tenuto conto delle gravi lacune e violazioni tecniche dei professionisti incaricati dal Giudice.
Tanto premesso, ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: pagina 8 di 29 “In via preliminare:
1 - nominare un curatore speciale alla minore ai sensi degli artt. 336 co. 4 c.c. Persona_7
e 78 co. 2 c.p.c. (ovvero art. 473-bis.8 c.p.c. ove applicabile ratione temporis);
2 - disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, ricorrendone gravi e fondati motivi ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.;
In via pregiudiziale:
3 - dichiarare la nullità della sentenza impugnata e dell'intero procedimento di primo grado per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa in relazione alla minore
[...]
per mancata nomina di un curatore speciale a suo favore, ovvero per non aver Persona_7 consentito a quello nominato nel sub-procedimento n. 847-4/2018 R.G. di partecipare al procedimento principale, di esaminare i relativi atti e di formulare le proprie conclusioni nell'interesse della minore: con conseguente rimessione degli atti al Tribunale di PA in diversa composizione;
Nel merito:
4 - accertata la nullità e/o totale inattendibilità della C.T.U. redatta dalla dr.ssa e Per_4
l'insussistenza delle condizioni per l'affido della minore al S.O. Poli S. Leonardo e Lubiana di PA con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti, disporre l'affidamento della figlia
[...] ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocamento della stessa presso la madre Persona_7
e con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé liberamente ogniqualvolta l'uno o l'altra manifesteranno tale volontà, compatibilmente con i loro impegni di studio e lavorativi, previo congruo preavviso alla madre ed indicativamente con le tempistiche indicate nell'ordinanza presidenziale del
13.06.2019, ovvero, in via subordinata, con le modalità e nei tempi che la Corte riterrà adeguati al miglior interesse della minore;
5 - disporre che versi a la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 1.500,00 mensili con decorrenza da marzo 2018 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, ovvero la diversa somma che la Corte riterrà opportuna, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie scolastiche (compresa l'iscrizione alla scuola privata che
frequenta e/o vorrà frequentare), di babysitter, sportive, ricreative, extrascolastiche, spese ER relative alle vacanze estive e invernali per e spese mediche non coperte dal S.S.N. da ER concordare tra i genitori solo ove non indefettibili e/o se superano € 1.000,00. Quanto sopra, ad eccezione di alcune voci di spesa che, in ragione dell'accordo di media-zione sottoscritto il
31.05.2022, saranno dovute diversamente: la mensa scolastica è e sarà dovuta al 50% dai genitori;
le spese d'iscrizione annuale del Circolo Mariano saranno sostenute dai genitori in misura differente ovvero in misura pari al 40% del totale dal padre e del 60% dalla madre;
le spese del Lido di Lerici sempre sostenute in misura pari al 50% dai genitori fino al 2020, a fronte di accordo sono state pagina 9 di 29 riconosciute dalle parti come spese straordinarie e/o comunque concordate e come tali dovute al 50% da ciascuno dei genitori;
le spese del veterinario che si renderanno necessarie per il cucciolo di
saranno dovute in misura pari al 50% dai genitori;
ER
6 - Annullare e/o revocare l'ammonimento del 02.07.2021 e le condanne ai sensi dell'art. 709 ter
c.p.c. al pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno alla mino-re ed al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 4.000,00, per le ragioni meglio esposte nel
V° motivo d'appello: a- nullità dell'ammonimento emesso dal G.I. anzi-ché dal Collegio;
b- nullità della condanna al risarcimento del danno alla minore per vizio di ultra-petizione ex art. 112 c.p.c; c- nullità per violazione del contraddittorio ex art. 101 co. 2 c.p.c.; d- insussistenza dei presupposti per
l'ammonimento; e- insussistenza dei presupposti per le condanne ex art. 709 ter c.p.c.;
7 - Quanto alle spese del giudizio, in principalità: condannare alla integrale Controparte_1 rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio a favore di in via subordinata: Parte_1 confermare la compensazione per un terzo delle spese di causa di primo grado e condannare al pagamento in favore di dei restanti due terzi oltre alla integrale Controparte_1 Parte_1 rifusione delle spese del presente grado;
8 - In ogni caso: condannare alla Controparte_1 restituzione delle somme che fosse costretta a versare in forza della provvisoria Parte_1 esecutività della sentenza impugnata, con gli interessi legali dalla data dei pagamenti.
In via istruttoria: - procedere all'ascolto di che il prossimo 14.05.2024 compirà Persona_1
12 anni;
- ammettere tutti i mezzi istruttori formulati con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. del
13.07.2020 e con memoria n. 3 del 01.09.2020, in particolare le prove orali ed in particolare i capitoli da n. 1 a n. 34”.
2.1 - Si è costituito in data 20.2.2024 l'appellato contestando integralmente Controparte_1
l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
Segnatamente, in via preliminare, ha evidenziato le condotte tenute dalla ricorrente nel corso del giudizio di primo grado in spregio al diritto della minore alla bigenitorialità, così disattendendo le prescrizioni giudiziali e le indicazioni dei Servizi Sociali, motivo per il quale il Pubblico Ministero aveva dato impulso al sub procedimento n. 867-4/2018 all'esito del quale il Tribunale di PA ha assunto il provvedimento di ammonimento del 2.7.2021.
Ha poi eccepito l'erroneità del rito adottato dall'appellante, trattandosi di giudizio già instaurato in primo grado alla data del 28 febbraio 2023 e, come tale, assoggettato al rito vigente anteriormente alla riforma.
Nel merito, ha contestato la fondatezza dei motivi di appello e ne ha chiesto il rigetto.
Ha inoltre eccepito l'inammissibilità delle doglianze avverso l'ordinanza di ammonimento del pagina 10 di 29 2.7.2021, in quanto censure che avrebbero dovuto essere formalizzate con il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avanti il Tribunale e, nel merito, ne ha dedotto l'infondatezza.
3.2 All'udienza del 12 marzo 2024 la Corte, rilevata la mancata evocazione in giudizio della curatrice della minore dott.ssa rappresentata dall'avv. Susi CI, già parte in primo Controparte_2 grado (come da intestazione dell'impugnata sentenza) ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della citata curatrice, dottoressa la quale si è costituita con il Controparte_2 difensore predetto.
Con ordinanza del 17 settembre 2024 la Corte ha confermato la nomina della dott. Controparte_2
a curatore speciale della minore con piena rappresentanza in giudizio della Persona_7 stessa nell'intera controversia;
2) ha disposto l'acquisizione presso il Servizio Sociale affidatario depositi di una relazione di aggiornamento sull'attuale condizione della minore e sulle attività svolte;
3) ha rinviato all'udienza del 3 dicembre 2024 h 12 per ogni ulteriore determinazione, all'esito della quale ha ritenuto la necessità di ascoltare la minore e all'esito, espletato l'incombente, Persona_1 ha fissato l'udienza di discussione del 3 aprile 2025.
In tale occasione la dott.ssa ha riferito che sia i genitori che hanno intrapreso un CP_2 ER percorso psicologico presso il servizio pubblico e che la frequentazione di con il padre è ER proseguita una volta a settimana, o il sabato o la domenica, e avviene per circa tre ore con appuntamento presso il circolo del tennis dove la madre l'accompagna e dove la ragazzina rimane con il padre per il tempo stabilito, fermo restando che i luoghi possono variare.
Il difensore di parte appellante ha concluso domandando l'affido condiviso con incarico ai servizi del monitoraggio e della facilitazione dei rapporti tra padre e figlia. In subordine, nel caso di mantenimento dell'affidamento al Servizio, ha chiesto che i poteri demandati ai Servizi siano limitati all'area della relazione del rapporto padre -figlia.
Il difensore di parte appellata ha insistito nel rigetto dell'appello riportandosi ai propri scritti difensivi.
All'esito, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - RITO APPLICABILE
In rito si osserva che la presente controversia non è assoggettata al rito introdotto con il d.lgs. n.
149/2022, trattandosi di controversia introdotta in primo grado con ricorso depositato il 22 febbraio
2018.
Se è vero infatti che in base al novellato art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 149/2022, per quanto attiene al giudizio d'appello “ordinario”, la nuova normativa si applica alle impugnazioni proposte con citazione
(o con ricorso depositato) successivamente al 28 febbraio 2023, va precisato che la norma si riferisce pagina 11 di 29 soltanto alla disciplina dell'appello nel processo ordinario e non menziona l'appello in materia di famiglia, che ricade dunque sotto la previsione generale di cui al primo comma e, quindi, per quanto concerne le impugnazioni in materia di famiglia, le nuove disposizioni trovano applicazione solo relativamente ai procedimenti iniziati in primo grado dopo il 28 febbraio 2023 e, cioè, solo ai procedimenti rispetto ai quali il ricorso introduttivo sia stato depositato successivamente a tale data.
4- RAPPRESENTANZA DELLA MINORE e CURATRICE SPECIALE
Sempre in via preliminare, deve ritenersi correttamente tutelata la posizione processuale della minore come già osservato nell'ordinanza del 17 settembre 2024: a prescindere dalle difese in Persona_1 concreto svolte nel giudizio di primo grado e dagli eventuali disguidi di cancelleria circa la concessione dell'integrale visibilità degli atti alla curatrice speciale e circa l'ampiezza delle difese svolte, quest'ultima è stata correttamente nominata, nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale, allorquando il conflitto fra le parti è giunto all'apice della criticità e il problema dell'inadeguatezza dei genitori a rappresentare l'interesse della minore in giudizio si è rivelato in tutta la sua portata, tanto che il PM ha chiesto l'adozione di provvedimenti di cui all'art. 333 c.c. maggiormente idonei alle specificità del caso concreto. La curatrice è stata poi posta in condizione, in questo grado, di intervenire e prendere posizione a tutela della minore.
Questa Corte ha ad ogni buon conto confermato la nomina a curatrice speciale della dott.
[...]
nella sua qualità, e come costituita e difesa dall'avv. Susi CI, con piena CP_2 rappresentanza in giudizio della minore nell'intera controversia e la stessa nulla ha contestato circa i provvedimenti adottati nel corso del giudizio di primo grado a tutela della minore, partecipando pienamente al contraddittorio in questa sede e chiedendo il rigetto dell'appello.
Del resto è appena il caso di osservare – ad abundantiam – che quand'anche per ipotesi sussistesse il vizio lamentato della mancata nomina del curatore speciale, che l'appellante fa assurgere a vizio di nullità, non si rinvengono i presupporti perché il procedimento regredisca al primo grado, sia perché, come ricorda la Suprema Corte, ciò è precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353,
354 e 383, comma 3, c.p.c., sia perché il rinvio al primo giudice è contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 6 CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, sia per l'evidente ragione di ordine generale che ciò non comporterebbe alcuna conseguenza (tanto meno proficua) sulla condizione e lo stato della minore per il tempo trascorso, essendo intuitivo che i provvedimenti sull'affidamento e tutti i provvedimenti personali possono operare solo per il futuro e non possono incidere sul passato, mentre quelli di natura economica ben possono retroagire con la riforma fino all'epoca della domanda in primo grado (fra tutte, v. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 32290 del 21/11/2023 e 2829 del 31/1/2023) pagina 12 di 29
5 - L'AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE e le LIMITAZIONI ALLA
RESPONSABILITA' GENITORIALE
Ritiene la Corte di dover preliminarmente sottolineare che le questioni oggetto dell'impugnazione riguardano la minore (il suo affidamento, la frequentazione paterna e il suo mantenimento), non essendo in contestazione la pronuncia sul vincolo e non essendovi state domande e tanto meno provvedimenti economici riguardanti i coniugi.
Occorre allora in questa sede focalizzare l'attenzione esclusivamente sulla necessità di adottare provvedimenti nell'interesse della minore, in primo luogo al fine di ripristinare un equilibrato rapporto con entrambi i genitori, e più in generale per garantirle, per quanto un provvedimento giudiziale può fare, la sana e serena crescita di senza indugiare sui dettagli relativi al lunghissimo giudizio di ER primo grado (instaurato nel 2018) e alla miriade di sub procedimenti e provvedimenti in quella sede.
Tanto si afferma fin d'ora, e prima ancora, cioè, di esaminare le doglianze circa le modalità di affidamento assunti dal Tribunale, perché si ritiene indispensabile individuare, più che i contrasti fra le parti e i loro consulenti, ogni elemento utile emergente da tutte le risultanze di causa, e in primo luogo dalla CTU.
5.1- Ciò detto, si osserva che le contestazioni alla CTU espletata in primo grado, non meritano accoglimento, in primo lugo perché confuse e in buona parte apodittiche censure all'operato della professionista nominata 2, nelle quali le critiche metodologiche confluiscono nella contestazione dell'inefficacia dell'intervento educativo attivato dalla CTU.
Sotto il primo profilo è il caso di sottolineare come la CTU abbia assolto scrupolosamente all'incarico svolgendo una serie di incontri con la minore, con i genitori, con la scuola, il pediatra, i Servizi, i familiari, costretta più volte a rimodulare il calendario a causa dell'indisponibilità e assenza dei consulenti di parte materni 3. 3 Calendario incontri: 12/11/20 incontro congiunto 24/11/20 incontri individuali Non si effettua incontro fissato per il Pa 3/12/20, rifiuto parte Non si effettua incontro fissato per il 10/12/20, rifiuto parte Re 26/1/21 riunione Consulenti 27/1/21 contatto con struttura scolastica e contatto con pediatra di libera scelta 03/2/21 telefonata al pediatra di libera scelta 4/2/21 incontri individuali 5/2/21 contatto con i Servizi, dr.ssa 09/2/21 incontro con zio paterno, nonna paterna, zia Per_8 paterna, nonni materni 11/2/21 incontro congiunto 16/2/21 e 18/2/21 si effettuano test ai genitori in Pavia c/o studio Ausiliaria, dr.ssa 19/2/21 incontro minore e genitori c/o Casa del Bambino e dell'Adolescente 4/3/21 call docenti Per_9 31/3/21 incontro con c/o Casa del Bambino e dell'Adolescente. Non effettuato per assenza parte Re Primo ER ER pagina 13 di 29 Non può essere trascurato piuttosto il fatto che proprio l'incredibile contrasto fra i consulenti di parte materni (inspiegabilmente due), unitamente al mancato accompagnamento della minore da parte della madre e alle reiterate contestazioni, è stata la causa del fallimento della consulenza tecnica disposta in un primo momento dal presidente delegato fin dalla fase, appunto presidenziale, nell'intento di adottare la migliore disciplina dell'affidamento della minore fin dal principio supportata da valutazioni specialistiche, e che ha comportato una serie notevolissima di rinvii.
Condotte analoghe sono state tenute nel corso delle operazioni peritali della dottoressa Per_4
Premesso che quest'ultima ha chiaramente dato conto del metodo utilizzato e del contraddittorio intrattenuto con i CTP e risposto alle osservazioni dei consulenti di parte Re alle pagg 28-37 della relazione peritale del 28 ottobre 2021, è significativo riportare quanto dalla stessa evidenziato alle pagg. 28-29: “si ricorda che mai, in nessun caso, il dr. ha accettato incontro tecnico atto a ER0 trovare modalità di collaborazione tra le Parti, anzi, i suoi interventi (e-mail) giungevano nottetempo e sempre per evidenziare impedimenti alla prosecuzione della consulenza. Un esempio valga per tutti: dopo aver richiesto valutazione della minore in stanza con specchio unidirezionale ha cercato in ogni modo di impedire l'incontro (memorabile la e-mail in cui accusa la Ctu di voler effettuare incontro in modalità “ nell'acquario”, avendo indagato sul guasto all'impianto audio) e, non riuscendovi, CP_4 non si è presentato facendo sì che la Sua Assistita, che si era premurata di contattare il proprio O.d.M. paventando la presenza di una pletora di Consulenti e Legali stipati, in epoca COVID-19, dietro il vetro, si è ritrovata con la sola dr.ssa ER1
Va detto, inoltre, che alle pagg. 31 e ss della relazione sono riportate le risposte della dott. Per_9 specialista ausiliare della CTU incaricata della somministrazione dei test, la quale ha ampiamente chiarito le ragioni per le quali i test scelti sono validati e risultano attendibili rispetto all'obiettivo richiesto e somministrati secondo le procedure e con il materiale adeguato, nel pieno contraddittorio e con l'assenso dei consulenti di parte.
Non solo: nel corso della CTU sono state avanzate, anche ai sensi dell'art. 92 disp att. c.p.c., richieste sulle modalità di svolgimento delle operazioni al giudice istruttore, il quale si è pronunciato (v. in tentativo di organizzazione intervento educativo previsto per 01/4/2021 01/4/21 convocazione genitori presso i Servizi di zona Fallisce tentativo di attivazione servizio educativo per opposizione parte Re Non si effettua call tra Consulenti fissata Pa per il 7/4/21 per indisponibilità Ctp parte Re 18/5/21 si riprendono operazioni peritali, bloccate da ZA parte contattando la struttura scolastica onde poter effettuare incontro con 01/6/21 incontro con presso la
ER ER struttura scolastica;
si contattano nuovamente Servizi di zona Secondo tentativo di attivazione del servizio educativo;
fallisce per trasferimento di al mare dal giorno 3/6/21 17/6/21 incontri individuali Richiesta di sospensione attività
ER peritali effettuata da parte Re. 01/9/21 ripresa attività peritali. Contattati i Servizi, si appronta terzo tentativo di intervento Pa educativo ad inizio giorno 6/9/21. Parte comunica che resterà al mare fino al giorno 12/9/21. I Servizi
ER ristrutturano intervento a partire dal giorno 13/9/21 16/9/21 incontro con presso la struttura scolastica 21/9/21
ER incontro congiunto pagina 14 di 29 particolare ordinanza del 15 maggio 2021), e da ultimo ha invitato la CTU a dar conto del proprio Par operato con riguardo ad ulteriori contestazioni svolte dal difensore della dopo il deposito della relazione. Anche a tale riguardo la dott. ha fornito esaustivi chiarimenti con la relazione Per_4 depositata il 21 febbraio 2022, nella quale ha affermato: “non si è utilizzata una metodologia non consona alla psicologia forense (tanto è vero che si sono utilizzati colloqui clinici ed approfondimenti mediante test) ma, semplicemente, si è specificato che la linea teorica di riferimento (ovvero la formazione della sottoscritta) è la Psicologia Individuale Comparata di ... Preme altresì Persona_12 segnalare che il Ctu nel primo incontro di consulenza ha chiarito ai CCTTPP la propria formazione, specificando l'indirizzo dinamico, non ricevendo alcuna opposizione o commento;
... a scrivente ha sempre inviato tutto il materiale, tutte le registrazioni degli incontri clinici ed ha anche proposto un collegio peritale di confronto sempre rifiutato dal Ctp di parte Re. Si aggiunge che ai rilievi di parte
Re relativi i test effettuati si è più volte risposto a seguito delle diverse Istanze presentate e da ultimo anche nella risposta alle Osservazioni stilata dall'Ausiliaria dr.ssa Inoltre, mai il Ctp Per_9 materno ha richiesto relazione psicodiagnostica della minore più che consapevole della chiarezza dei colloqui clinici. Tutte le risposte alle osservazioni di parte sono state date;
.... la scrivente ha inviato la relazione dei Servizi non appena giunta, che di ciò le Parti erano informate e che detta relazione in nessun modo poteva modificare le indicazioni che si è ritenuto opportuno consigliare...” Ancora una volta, poi, la CTU osserva che “La questione relativa la scelta dei test effettuati, il procedimento in cieco, gli scoring, le relazioni conseguenti redatte dall'Ausiliaria è già stata ampiamente trattata nelle risposte a precedenti Istanze ed a quelle non si può che rimandare. Valga ribadire, per l'ennesima volta, che alla valutazione di personalità di entrambi i genitori si è giunti attraverso i colloqui clinici e che i test vanno interpretati quali approfondimenti. Di fatto, la diagnosi di narcisismo del Ctp materno riferita al sig. non è confermata né dai colloqui clinici né dai test. La valutazione della CP_1 personalità dei due genitori, chiarita nella relazione, è confermata da test scientificamente riconosciuti, compatibili e utilizzati in ambito giuridico (tali conferme si riscontrano nelle risposte redatte dall'Ausiliaria, dr.ssa . Ne consegue, in risposta all'Osservazione posta, che la Per_9 scrivente ha utilizzato test validi, scientificamente riconosciuti, compatibili ed utilizzati in ambito giuridico.”
Vanno quindi senz'altro respinte anche in questa sede le contestazioni ancora oggi reiterate con l'atto di appello.
5.2- Quanto all'inefficacia dell'intervento educativo attivato dalla CTU dott. va premesso che Per_4 dalla relazione dell'educatrice dott. (un resoconto dettagliato degli incontri svolti fra il Persona_6 padre e la minore alla presenza dell'educatrice stessa) non si evincono i “macroscopici vizi” attribuiti pagina 15 di 29 dall'appellante alla CTU dott. e al suggerimento dato da quest'ultima di far svolgere gli incontri Per_4 nei locali scolastici.
Vero è invece che, purtroppo, dalla relazione emerge il fallimento di tale tentativo, stante l'opposizione a più riprese della minore a incontrare il padre (anche se non sono Persona_1 mancati momenti in cui, accettando la sua presenza, la bambina ha disegnato serenamente insieme a lui), e la reiterata richiesta o minaccia di chiamare la madre, culminata nell'episodio in cui, sfiorata inavvertitamente dal padre, la bambina “è trasalita dicendo di non toccarla e che quando lo avrebbe detto alla madre si sarebbe arrabbiata”, l'impossibilità – di fatto – di realizzare in quell'ambiente un ambiente sereno al di fuori dei conflitti genitoriali (è emerso addirittura che viveva tali ER3 momenti con il timore che “se fossero andati bene avrebbe dovuto trascorrere con il padre le vacanze di
Natale con il padre”).
L'esito negativo di tale tentativo non può essere peraltro attribuito alla CTU, la quale ha ritenuto di individuare nella scuola un luogo neutro, per gli incontri, stante la difficoltà di trovare un ambiente idoneo alla valutazione della minore, anche da parte della stessa madre, la cui presenza - come si legge nella relazione – non è stata affatto evitata.
5.3 – Tanto premesso, e pur preso atto del fatto che il Tribunale ha fondato il proprio convincimento circa la necessità di affidare al Servizio sociale essenzialmente sulle indicazioni della Persona_1
CTU dott. non v'è dubbio, anche ad avviso di questa Corte, che tale modalità di affidamento Per_4 debba ritenersi necessaria nell'interesse della minore, sulla base di molteplici elementi emersi nel corso del giudizio e che non possono si individuano nella sola CTU.
E' innegabile che, ai sensi degli artt 316 c.c e 337 bis e ss c.c, la responsabilità genitoriale spetta ad entrambi i genitori e di regola è esercitata da entrambi, di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, anche nel caso di crisi della relazione
(matrimoniale e non) fra i genitori, affinchè il figlio minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi
Tuttavia l'affidamento condiviso, pur costituendo la modalità prescelta dall'ordinamento (che il giudice deve valutare “prioritariamente”, ex art. 337 ter c.c.) va escluso, almeno temporaneamente, allorquando si riveli inattuabile per le condizioni materiali o per il pregiudizio che possa arrecare al minore.
E nel caso di specie tale modalità congiunta di gestione della figlia minore è davvero impensabile, a fronte dell'assenza di dialogo e dell'elevatissimo contrasto fra i genitori, di cui si ha prova dagli stessi atti di causa. pagina 16 di 29 Senza voler ripercorrere l'abnorme mole di atti, subprocedimenti, contestazioni, ricusazioni di cui al giudizio di primo grado, è sufficiente al riguardo la lettura da un lato delle 47 fitte pagine del ricorso in appello di nella quale si riportano continue argomentazioni in ordine all'inadeguatezza Parte_1 del padre, e censure al suo pregresso disinteresse nei confronti della figlia, a sostegno dell'assunto che la madre sarebbe l'unico genitore ad essersi sempre preso cura e ad adottare decisioni per la bambina;
dall'altro delle 43 pagine della memoria di costituzione nella quale si censurano le condotte CP_1 dilatorie e screditanti della madre e si lamenta che alla sua condotta soltanto è attribuibile la sostanziale inesistenza della relazione padre – figlia) e conseguentemente di dialogo, per ritenere che possa essere attuato l'affidamento condiviso alle odierne parti, che pure lo avevano concordato in sede di separazione. Peraltro, come pure è inequivocabilmente emerso nel corso del giudizio, i genitori non sono stati di fatto in grado attuarlo realmente: non soltanto la minore, che ha sempre vissuto con la madre, è sempre stata accudita dalla stessa, che ha di fatto adottato tutte le scelte necessarie, ma è via via venuto meno il suo rapporto significativo con il padre, che neppure i molteplici provvedimenti presi nel corso del giudizio di primo grado sono stati in grado di ripristinare.
Tale condizione non è positiva per come si evince dalle conclusioni della CTU espletata Persona_1
e più volte già menzionata (pag 25-26 della relazione depositata il 28 ottobre 2021), che appaiono estremamente significative e meritano particolare attenzione per il pregiudizio che si prospetta in danno alla minore e per tali profili vanno richiamate:
vive una educazione monoparentale che esclude il padre dalla possibilità di incidere e dunque ER di equilibrare la modalità materna. La mediazione e la ricerca di un equilibrio tra il modello educativo materno e quello paterno è indispensabile per il minore, appartenga o meno a famiglia con genitori separati, per costruirsi l'oggetto di dubbio e di conseguenza strutturare un pensiero che non sia dicotomico. Il pensiero “per opposti”, che invece di coltivare il dubbio spinge alla ricerca di sicurezze assolute (per loro natura inesistenti), è la base della struttura nevrotica di personalità, in particolare caratterizzata da tratti ossessivi.
La bambina denigrando la figura paterna si trova, inconsciamente, a denigrare una parte del Sé che è costretta a celare in primo luogo a se stessa. La conseguente fusionalità con il materno la costringe in un mondo fiabesco che, ben presto, diverrà bambinesco agli occhi delle sue amiche che procederanno più speditamente nella crescita psichica. Detta fusionalità rallenta ed impedisce il processo di separazione-individuazione, che a questa età cronologica dovrebbe essere già ben avviato, tanto che la minore uniforma il proprio pensiero a quello materno fino ad utilizzare sottili differenziazioni: la madre quando sgrida sta educando, il padre sgrida senza oggetto e senza scopo. In più, i pochi esempi riferiti dalla minore, relativi le sgridate paterne, sono di piccolo cabotaggio (come la richiesta di pagina 17 di 29 patatine).
È indubbio che sia mancato, a tempo debito, l'attività di separazione da parte del terzo (il padre) della diade madre-figlio. Compito del padre, infatti, è scindere la fusionalità per permettere al minore di autonomizzarsi e non solo nel pensiero. La conflittualità prolungata, il timore della madre di perdere la prelazione e il controllo sulla figlia hanno oscurato per entrambi il benessere psichico della minore nonostante si riferissero ad un Collega pediatra che aveva ben colto la situazione e l'aveva esplicitata più di una volta. Il problema, profondo, è nella diade madre-figlia: una figlia che diventa autonoma si allontana, smette di uniformarsi al pensiero genitoriale e costruisce se stessa proprio per merito di questo allontanamento. Troppo per la mamma che non riesce a pensare di dover abbandonare quel controllo e ancora teme che altri divengano per la figlia referenti più importanti di lei. Questo timore, inconscio, spinge ad una deformazione del reale in cui il minore si trova a vivere (il cosiddetto
“minore viziato” di o “pervertito” di , ovvero si presenta al bambino una Persona_12 Persona_14 realtà immaginaria in cui vi sono aree di potere come se si fosse adulti (esempio: decido io se e come incontrare l'altro genitore, la decisione è mia e non della coppia genitoriale). La realtà viene
“viziata” o “per-vertita” e il minore la introietta come reale e possibile.
Il distacco dal reale che il bambino osserva tutti i giorni (eventuali amiche che salgono sugli alberi e hanno padri-figure maschili che aiutano a scendere, che non dichiarano i loro padri “cattivi”, che divengono “ex” perché comunicano di avere/fare “questo e quello”) spinge a costruire veri e propri rifugi per la mente (il mondo fiabesco, senza cattivi, solo idilliaco), ovvero luoghi mentali in cui ci si rifugia per allontanarsi da realtà che si sentono lontane, luoghi che proteggono ma fungono anche da
“stallo”. Lo scopo è quello di limitare o evitare il contatto con il reale su cui viene proiettata una minaccia ma ne conseguono indebolimento della personalità, ostacoli al contatto con il reale, alla crescita e allo sviluppo psichico.
ha, per tutte queste ragioni, un oggetto interno persecutorio che non appartiene alla sua ER mente ma è un introietto determinato dalla identificazione proiettiva del caregiver principale;
trascinata a condividere il peso delle difficoltà “esterne” alla sua mente, ovvero familiari, troppo pressanti, le elide e, per quel che può, le semplifica eliminandone delle parti. L'impossibilità di accesso al padre diviene abbandono precoce (e così è proiettato dal materno); ne conseguirà la ricerca di un oggetto primario idealizzato, perfetto e non deludente che, nella realtà, non esiste.
Questa è la ragione per cui il padre dovrà accettare che per un certo lasso di tempo, nella mente della bambina, “attacco” (ovvero la rabbia) e “attaccamento” (l'affetto) non saranno distinguibili né comunicabili a parole, banalmente perché non ha le parole “per dirlo”. Il lavoro dei Servizi ER sarà, a riguardo, dirimente perché aiuterà il papà a sopportare l'identificazione proiettiva senza pagina 18 di 29 restituirla nella psiche di , sollevando quest'ultima dalla responsabilità di dover essere lei, da ER sola, a reggere le mancanze interne. Del resto, è una bambina e per lei la soluzione più semplice sta nell'assegnare al “mancante” tutte le parti “cattive” sperando di far apparire nella psiche solo il buono
Tali conclusioni della CTU sono convincenti non solo perché supportate da argomentazioni logiche e coerenti, ma perché trovano ampia conferma non solo nelle relazioni dei Servizi sociali (e fra tutte, in particolare, quella aggiornata depositata in questa sede in data 2 dicembre 2024 a seguito di richiesta di questa Corte, che ha dato conto anche dell'operato della valutazione della minore da parte della CP_5 territoriale) e inoltre hanno oggi riscontro anche nelle dichiarazioni rese della minore, ormai dodicenne, ascoltata in questa fase di appello il giorno 21 gennaio 2025 dal consigliere relatore delegato dal
Collegio all'incombente, unitamente alla professionista psicologa dott. . Controparte_6
Nella relazione aggiornata il Servizio sociale si allega la relazione finale della neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta dott. presso l'U.O. di NPIA territoriale, all'esito di un percorso Persona_5 psicodiagnostico e di valutazione dello stato neuropsicologico di , dalla quale è emerso che vi ER
è un rapporto simbiotico fra madre e figlia ed un'identificazione della minore di tutto ciò che rappresenta il male ed il negativo nella figura paterna.
Si legge nella relazione della dott che “l'immagine del paterno viene descritta come deficitaria Per_5
e pericolosa ma in maniera stereotipata, con parole ed esempi che non sembrano autenticamente appartenerle .Il quadro descritto deporrebbe per una evoluzione intrapsichica a rischio che potrebbe sfociare nella strutturazione di un falso sé Attualmente vive in un mondo iperprotetto, ER esclusivamente monoparentale, fuso con quello della madre. Inoltre sembra essere coinvolta nel conflitto tra i genitori che la spingerebbe ad assumere un atteggiamento accusatorio nei confronti del padre e di protezione nei confronti della madre”(pag 4 relazione dott. Per_5
Tali considerazioni non risultano apodittiche e astratte, ma concretamente ancorate a concreti passaggi delle dichiarazioni della minore, che alla psicologa del Servizio sanitario pubblico aveva manifestato un'importante ansia da separazione (“mi manca la mamma, anche ora, anche a scuola, anche quando faccio gli sport;
dormo con lei perché mi manca”), non riuscendo a immaginare la possibilità che la madre possa avere una vita sociale, amicale che non la coinvolga (“non succede che sia senza di me, se non al lavoro, altrimenti la chiamerei continuamente e non le darei il permesso di andare senza di me”) (pag 3 della relazione dott. . Per_5
Nella sua relazione, poi, il Servizio ha altresì evidenziato che dal 2022 ad oggi il padre ha mantenuto una regolare frequentazione della figlia, avvenuta tuttavia esclusivamente alla presenza della figura materna e che fino ad ora il padre non è mai riuscito ad incontrare la figlia in modo libero ed autonomo pagina 19 di 29 senza la supervisione di persone terze, nonostante i numerosi tentativi esperiti in tal senso.
L'assistente sociale, a sua volta, nella relazione depositata, dopo aver ascoltato la minore e i genitori, all'esito dei colloqui, dà atto che ad oggi la minore consideri il padre come figura estranea a quella che valuta essere la propria famiglia e come affiorino evidenti sentimenti di rifiuto, abbandono e rabbia nei confronti di quest'ultimo, generati da eventi pregressi e passati, dalla stessa difficilmente collocabili nel tempo o elaborati e compresi, relativi alla separazione conflittuale fra la coppia genitoriale alla quale risulterebbe essere stata coinvolta e/o esposta. ER
Sottolinea inoltre la criticità della situazione relazionale attuale fra i membri del nucleo familiare, suggerendo l'opportunità di mantenere l'affidamento al Servizio Sociale territoriale affinchè in caso di disaccordo fra i genitori, possa intervenire nel superiore interesse della stessa;
al fine di avviare gli interventi suggeriti dalla stessa dott. della e ad oggi mai attuati, ossia la Persona_5 CP_5 strutturazione di un percorso di supporto psicologico per la minore, che abbia come obiettivo una maggiore consapevolezza di delle proprie emozioni che le consentano di poter integrare ER un'immagine paterna (ed in generale del genere maschile) meno pericolosa e/o inadeguata, nonché a garantire la bigenitorialità a favore della minore attraverso un percorso di supporto alla genitorialità per entrambi i genitori, volto ad incrementare una comunicazione efficace e costruttiva fra i due e ad abbassare il livello di conflitto intra genitoriale.
Le valutazioni dei professionisti e degli operatori sopra richiamate valutazioni trovano conforto all'esito dell'ascolto di da parte di questa Corte (v. verbale del 21 gennaio 2025), in occasione ER del quale la ragazzina ha subito dichiarato di non trovarsi bene con il padre e gli attribuisce condotte quali averle dato fastidio e averla fatta stressare prima di andare a scuola;
di aver insistito per farle mangiare un certo cibo che ipoteticamente avrebbe potuto darle fastidio (ma con la precisazione che comunque lei non è allergica a nulla); di averle gridato di sbrigarsi mentre erano in paninoteca (sempre alla presenza della mamma); di averla inseguita quando era con un'amica; di averle detto cose un po' bruttine (che non ricorda precisamente); di averle mangiato le patatine ...
Lamenta che “Un padre normale non dà fastidio, quando la figlia dice basta, la ascolta. Gliel'ho detto mille volte di cambiare, ma lui non mi ascolta. Lei [n.d.r. riferita al Giudice] è l'unica che può dirglielo” e appare davvero convinta di essere lei a poter decidere se il padre sia o meno meritevole di incontrarla.
Riferisce di essere stata nello studio professionale del padre una volta quando era piccola, mentre nel luogo di lavoro della madre (medico ematologo ospedaliero) si reca anche a fare i compiti.
Né potrebbe dirsi che l'allontanamento dal padre operata dalla madre sia stata giustificata da condotte violente dello stesso. Vero è che ad un certo punto riferisce che “ci sono stati almeno due ER
pagina 20 di 29 episodi in cui mio padre ha messo le mani al collo a mia madre. Ricordo che avevo quattro anni, era il
2016, ero in bagno e sentivo dei rumori e mia madre che urlava. Vado a vedere cosa succede e, entrando nella mia camera, ho visto mio padre che metteva le mani al collo di mia madre. Mi hanno vista e ricordo che lui è andato via e mia madre ha detto qualcosa che non ricordo benissimo, tipo è andata così. Io non ci ho messo molto a capire quel che era successo”
Premesso che questa Corte non intende in alcun modo minimizzare la gravità degli agiti violenti nell'ambito nelle relazioni familiari, che al contrario vanno censurati e tenuti in considerazione anche qualora non siano oggetto di pronunce di condanna penale anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti riguardanti la prole, si osserva che quanto riportato da può ricollegarsi ad un ER episodio ricordato dalla resistente nel giudizio di primo grado (poi ricordato anche in Parte_1 appello) come avvenuto nel mese di aprile 2016, per il quale comunque ella ha deciso di non sporgere denuncia, e dopo il quale il si sarebbe allontanato avendo le parti deciso di addivenire alla CP_1 Par separazione consensualmente4. Peraltro, la stessa nella propria comparsa di primo grado riferisce che i coniugi decisero sin da subito di esercitare la genitorialità in modo congiunto tanto che Par
“nell'estate del 2016, la signora e il signor nonostante si fossero separati a giugno, con CP_1 omologa a luglio, hanno deciso di trascorrere insieme le vacanze, con soggiornando ER continuativamente per ben quindici giorni nella casa di Lerici dei nonni materni”. Il che dà conto del fatto della consapevolezza della madre circa il fatto che tale accadimento, pur censurabile, non aveva costituito pregiudizio significativo per la bambina, anche qualora la stessa vi avesse assistito, e comunque non aveva pregiudicato la positiva necessità della figura paterna, tanto che la stessa madre riteneva per lei fonte di benessere trascorrere un periodo con entrambi i genitori.
E del resto anche nel complesso delle dichiarazioni di l'episodio viene riportato quale uno dei ER fattori screditanti del padre più che come fonte primaria e interiorizzata di angoscia.
Anche tale circostanza, peraltro, costituisce ulteriore ragione perché sia disposto l'affidamento al
Servizio sociale, che dovrà anche attraverso i necessari supporti specialistici e percorsi, indagare sulla pregressa sofferenza eventualmente vissuta dalla minore, al fine di ripararne le conseguenze, individuando ogni utile sostegno anche per i genitori.
pagina 21 di 29 * ora ha dodici anni, non è più una bambina, ma una ragazzina ormai nel pieno della ER preadolescenza, alta e formata, che si accinge a frequentare l'ultimo anno della scuola media e appare urgente che ella possa essere guidata in modo da acquisire un equilibrato senso di realtà e usufruire della la figura paterna non solo e non tanto nell'interesse di quest'ultima, ma dell'acquisizione della consapevolezza delle sue relazioni e di sé.
Non solo: è la stessa ad affermare che avrebbe bisogno del padre: “Un padre dovrebbe fare i ER compiti insieme alla figlia. Mi piacerebbe che lui facesse i compiti con me, ma non cambierà mai.
Vorrei un padre normale, che non tratti male mia madre e che mi ascolti. ..
Riassumendo, io vorrei un padre normale. Un padre con cui si possa dialogare”
5.4 – Il disagio della minore e la necessità di affidare la minore al Servizio risulta inoltre dalle sue difficoltà di socializzazione con i coetanei, emerse sia dall'ascolto della minore ( dice di avere ER amiche anche fra le compagne di scuola e amici maschi, ma annovera soltanto un tale di LL ER5
e il nonno materno, che considera amico); sia da quanto riferito dall'istituto scolastico contattato dal
Servizio sociale (“è stato riferito come fatichi nel relazionarsi con le coetanee, cercando di ER avvicinarsi ai coetanei più fragili o tranquilli. In classe pertanto non risulterebbe ben inserita ma nell'anno scolastico corrente starebbe cercando di impegnarsi maggiormente in tal senso, partecipando altresì ad un corso di teatro per cercare di superare la propria timidezza, richiedendo anche l'aiuto dei professori”).
5.5 - Alla luce di quanto sopra riportato emerge l'inadeguatezza dei genitori, e la perdurante necessità di limitare l'attuazione della loro responsabilità genitoriale, che ha condotto ad una condizione di estrema fragilità della minore, frutto delle modalità educative e di vita adottate dalla madre (con la quale da sempre abita e con la quale si identifica, per tutto quanto sopra si è detto), la quale ha ER creato e favorito un rapporto con la figlia esclusivo ed escludente l'altro genitore, con il quale nel corso degli anni, è risultata priva di genuinità e autonomia, in quanto gli incontri paterni sono stati di fatto gestiti e attuati alla presenza o comunque con la supervisione della madre. Ciò ha determinato la grave menomazione della relazione con il padre (ancora oggi presidiata dalla presenza materna agli incontri, la quale “si allontana solo se possibile”) e il primario diritto alla bigenitorialità, sancito, oltre che dalle carte internazionali a tutela dei diritti del minore, all'art. 337 ter c.c., secondo il quale “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Come già detto, tale condizione determina peraltro una situazione di pregiudizio per la minore a più pagina 22 di 29 ampio raggio, e si ripercuote sulle sue relazioni e sulla sua crescita equilibrata ed è maggiormente allarmante ora che la ragazzina sia avvia alla delicata fase dell'adolescenza.
Da parte sua il padre, stante la sostanziale inesistenza del rapporto del rapporto con la figlia (la quale comunque lo rifiuta), non risulta attualmente in grado di gestirla e allo stato non sembra allo stato avere gli strumenti per entrare in un rapporto empatico con la stessa.
Del resto risulta dalla relazione del Servizio che, a seguito di un significativo momento di confronto il padre ha ammesso di sentirsi fragile e con scarse competenze nei propri approcci relazionali con la figlia, anche data l'età in evoluzione della stessa, pur incolpando la madre di non avergli mai permesso di sperimentare una frequentazione libera e autonoma con la figlia che gli permettesse di mettersi alla prova e consolidarsi nel tempo in tal senso, anche per mezzo di tentativi ed errori.
E' bene sottolineare che “la madre ha rimarcato di rendersi disponibile al proprio ruolo di facilitatrice nella relazione padre-figlia considerandolo indispensabile poiché, allo stato attuale di inasprimento nel rapporto di con il padre, la figlia stessa avrebbe apposto rifiuto ad interfacciarsi con lui senza ER di essa” e che anche se “al termine del colloquio i genitori si sono detti disponibili nel cercare di comprendere quali azioni ed interventi potrebbero essere opportuni per sostenere la figlia nell'elaborare il proprio manifesto disagio latente e la propria rabbia verso il padre....la madre ha ribadito come riterrebbe maggiormente opportuno lasciare tranquilla la figlia senza sottoporla a continue sollecitazioni o insistenze in tal senso poiché a suo dire la minore risulterebbe del tutto serena nella sua quotidianità e manifesterebbe tali turbamenti solamente quando pressata alla riflessione dai Servizi.”.
Tanto premesso non v'è dubbio che – ferma restando la collocazione di presso la madre, con la ER quale da sempre vive (non essendovi a ciò alternativa praticabile, non avendone alcuno fatto richiesta) va confermato l'affidamento al Servizio sociale, così come disposto dal Tribunale (il quale “ conferisce all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'interesse esclusivo della minore e previa audizione dei genitori, le decisioni relative alla salute, all'educazione, all'istruzione e alla residenza della minore ex art. 337-ter, terzo comma c.c., con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti;
per l'effetto 'Ente eserciterà i poteri connessi alla responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie, l'istituto scolastico frequentato dalla minore e ogni altro ente o istituto di formazione;
laddove, in sede di previo consulto con i genitori, emergesse il dissenso di uno o entrambi su una decisione che i Servizi Sociali dovranno assumere, ciò non priverà o Servizi Sociali del potere di decidere, essendo il parere negativo o ostativo dei genitori non vincolante ai fini dell'esercizio dei poteri decisionali attribuiti ai Servizi”): tale disciplina, infatti, non solo è opportuna perché atta a prevenire situazioni di impasse nel caso di disaccordo fra i genitori, ma idonea a favorire il dialogo fra gli stessi, appunto attraverso la consultazione e la sollecitazione dei genitori, oltre che il pagina 23 di 29 supporto ad ogni utile iniziativa a sostegno della genitorialità.
Va detto inoltre che le modalità adottate di affidamento al Servizio sociale consentono di attribuire all'Ente di avviare la minore ad un percorso psicologico, ciò che tutti i professionisti (la CTU, la psicologa della e i Servizi sociali) hanno suggerito con urgenza, auspicandolo oltretutto anche CP_5 per i genitori.
All'udienza del 3 aprile 2025 si è dato atto che tutti (sia che i genitori) hanno intrapreso tali ER percorsi presso il Servizio pubblico, e ciò è un fatto senz'altro positivo.
E' auspicabile che per la minore, già verosimilmente provata dal coinvolgimento nelle vicende giudiziarie, dalle diverse modalità di incontro sperimentate e già ascoltata più volte dagli operatori dei servizi sociali e sanitari (ragione per la quale questa Corte non ha ritenuto di disporre una nuova consulenza tecnica), possa vivere tale percorso come occasione di vera autonomia e sostegno, finalizzata al suo benessere piuttosto che di controllo e valutazione.
5.6- Pur non essendo precisato nel dispositivo della sentenza impugnata (come rileva la stessa appellante ha dedotto nel suo atto di impugnazione) deve ritenersi attribuito al Servizio sociale il compito di predisporre il calendario degli incontri padre- figlia, di vigilare sul loro regolare andamento,
e di svolgere ogni utile attività per favorire che essi si concretizzino effettivamente fra padre e figlia e senza la presenza materna.
E' auspicabile che tali incontri avvengano in futuro con modalità tali da garantire una permanenza significativa della figlia anche presso l'abitazione del padre (così come inizialmente previsto nelle condizioni di separazione), ma non può realisticamente ritenersi che ciò sia attuabile nell'immediatezza.
Si reputa per ora necessario disporre che sia garantito almeno un incontro settimanale di due – tre ore il sabato o la domenica, che potrà coincidere con il pranzo o con la cena, e possibilmente un analogo incontro infrasettimanale (di durata anche più breve, da determinarsi da parte del Servizio sulla base degli impegni scolastici ed extrascolastici della ragazzina e lavorativi del padre). Il Servizio individuerà anche il luogo (diverso dalla scuola) dell'appuntamento e – se ritenuto opportuno – co la presenza di un educatore, mentre sarà auspicabile che sia il padre a riaccompagnare la figlia presso la residenza materna o nel luogo stabilito.
Il Servizio è fin d'ora autorizzato a predisporre un calendario più ampio di frequentazione, all'esito della verifica dell'andamento degli incontri e della consultazione della NPIA (prendendo atto delle risultanze del percorso psicologico avviato), impregiudicato ogni eventuale ulteriore incontro che spontaneamente le parti dovessero concordare con la ragazzina.
E' altresì perorabile che nel frattempo il padre, grazie al supporto del percorso a sua volta avviato, pagina 24 di 29 rinsaldi le proprie competenze genitoriali acquisendo consapevolezza delle esigenze della figlia minore e impadronendosi di più adeguati strumenti di comunicazione.
La madre, da parte sua, acquisendo la consapevolezza delle esigenze della minore di un'effettiva relazione con il padre, avvalendosi del supporto dei professionisti che la seguono, dovrà favorire l'autonomia di e astenersi da qualsiasi intromissione dagli incontri padre – figlia, spiegando ER all'occorrenza, con il supporto dei Servizi, la necessità e tutto ciò.
Per i genitori, com'è noto, il suggerimento del percorso non può configurarsi come ordine, ma è evidente che la loro condotta non collaborativa non potrà che essere valutata ai fini dell'adozione di ulteriori provvedimenti.
Anche a tal fine va disposto che il Servizio segnali alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni ogni condotta pregiudizievole per la minore che dovesse essere posta in essere dai genitori.
Delle attività svolte, dell'andamento degli incontri, della condizione della minore e dei genitori, il
Servizio affidatario darà conto in una relazione semestrale al Giudice tutelare competente, con prima relazione da depositarsi entro il 31 dicembre 2025.
6- Venendo ora alle questioni economiche, ossia al contributo al mantenimento della minore a carico del padre, si osserva che le parti in sede di separazione consensuale, omologata con decreto del 28 giugno 2016, hanno concordato a tale titolo l'importo di 500 euro mensili, annualmente indicizzato.
Il Tribunale ha omesso, non è chiaro se per mera svista, di considerare la rivalutazione dell'importo, che alla data odierna è pari a 598, 60 euro (ossia 600 euro circa). L'importo di 600 euro a titolo di mantenimento ordinario deve essere ritenuto ad oggi congruo, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 337 ter, IV co.c.c. (in primo luogo sulla base dei redditi dei genitori e inoltre delle esigenze attuali dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei termini di permanenza di entrambi i genitori nonché dei compiti anche domestici dei genitori).
Risulta infatti dalla documentazione in atti (sia pure confusamente prodotta senza l'ordine e la numerazione che sarebbe stata doverosa) che i redditi di siano più elevati di quelli di Parte_1
Si riportano per brevità i redditi complessi lordi denunciati dalle parti nelle Controparte_1 dichiarazioni fiscali degli ultimi anni (con la specificazione che non sono tali i moduli CUD, che riportano solo la dichiarazione di un singolo datore di lavoro circa le retribuzioni erogate, e non escludono altri redditi), con l'ovvia precisazione che gli importi dei redditi complessivi vanno decurtati dell'imposta netta e delle addizionali regionali e comunali.
Tanto premesso, si osserva che ha denunciato nelle dichiarazioni PF nel 2016 55.861,00 euro;
CP_1 nel 2017 euro 49.550; nel 2019 euro 53.797; nel 2020 euro 63,931; nel 2021 euro 40.817; nel 2023
29.586. pagina 25 di 29 Nei Mod. 730 di si leggono i seguenti redditi complessivi: euro 78.925 nel 2016; euro Parte_1
78.323 nel 2017; euro 94.884 nel 2020; euro76.073 nel 2021.
Tali importi, anche al netto dell'imposta netta e delle addizionali regionali e comunali, rinvenibili nei rispettivi moduli, e diviso per dodici mensilità, consentono di verificare a favore dell'odierna appellante un reddito netto mensile medio significativamente superiore a quello dell'ex marito (sempre superiore a 4.000 – 4.500 euro per dodici mensilità, a fronte di un reddito variabile fra i 3.000 e i 3.500 euro circa del CP_1
Par Si osserva che nel Mod 730/2020 risulta che la ha denunciato un reddito complessivo di euro 94.884
(cui va detratta l'imposta netta di euro 28.262, l'addizionale regionale di 1.851 e l'addizionale comunale di 739) e ha fruito pertanto di un reddito medio netto di euro di euro 5.336
Risulta inoltre che ha denunciato nel 2020 il suo reddito di importo maggiore, complessivamente CP_1 di 63.931 euro (da decurtarsi dell'imposta netta di 17.363 e l'addizionale regionale di 1029 euro e addizionale comunale di 342 euro), che gli ha assicurato un reddito netto mensile per dodici mensilità di euro 3.766,00 euro.
Solo ha prodotto documentazione la dichiarazione fiscale più aggiornata, relativa al 2023 CP_1
(periodo d'imposta 2022) dalla quale si evince un reddito complessivo di 29.586, l'imposta netta di euro 4.492 e le addizionali rispettivamente regionale e comunale di 320 e 170 euro : ne deriva un reddito medio netto mensile per dodici mensilità di circa 2.050,00 euro, che parte appellante non ha contestato, non producendo per contro a sua volta documentazione ulteriormente aggiornata, come sarebbe stato suo onere fare, trattandosi dell'appellante (e avendo la stessa chiesto l'aumento del contributo). Com'è noto, e proprio sulla base di quanto la stessa appellante deduce, trattandosi di condizioni stabilite rebus sic stantibus, le disposizioni, relative alla prole vanno sempre adeguate alle condizioni attuali. ha invece prodotto il CUD 2021 (reddito complessivo di euro 70.031,37 + 3.404) Parte_1
Par Ben può ritenersi pertanto che la discrepanza in favore delle condizioni reddituali della va ad equilibrare le accresciute esigenze della minore per via dell'età, esigenze alle quali concorrono soprattutto le spese straordinarie, comunque gravanti al 50% su entrambi i genitori, come specificate nel dispositivo di primo grado e con riguardo alle quali il si è impegnato a concorrere CP_1 maggiormente, avendo assunto successivamente l'obbligo di pagare anche il 50% delle spese di mensa, nonché il 40% delle spese relative al circolo del tennis (v pagg 31 e 32 memoria di costituzione non contestate).
Non risulta che con gli accordi in sede di separazione abbia assunto l'obbligo di corrispondere il CP_1 canone relativo alla casa familiare assegnata alla moglie, in quanto collocataria della figlia minore, e il pagina 26 di 29 maggior importo che quest'ultima paga a titolo di mutuo per la casa che ha deciso di acquistare e nella quale si è trasferita non si traduce in un sollievo per l'odierno appellato.
Vero è che la minore vive con la madre, che si occupa costantemente di lei, mentre la ragazzina non trascorre periodi presso il padre: ciò peraltro accade per ragioni che non dipendono dalla volontà di quest'ultimo, ma dal rifiuto della minore e dagli ostacoli frapposti dalla madre.
Per quanto attiene all'asserita omessa considerazione dell'inadempimento del alle spese CP_1 straordinarie, è sufficiente osservare che – quand'anche tale circostanza fosse provata – ciò non comporterebbe necessariamente un aumento dell'assegno ordinario, ma consentirebbe alla parte creditrice di agire per l'adempimento del proprio credito.
A proposito di tali spese non si rinvengono ragioni per modificare le equilibrate statuizioni di cui al punto C della sentenza impugnata, se non per ciò che concerne le spese di mensa (che come si è detto ha dichiarato di accettare siano ripartite al 50%) e le spese relative al circolo del tennis che CP_1
l'odierno appellato pagherà al 40%.
Tanto premesso va sottolineato comunque che nessuna connotazione punitiva per la figlia può assumere la presente decisione di confermare la quantificazione a suo tempo stabilita del contributo paterno della minore da corrispondersi alla madre, in quanto l'importo di 600,00 euro mensili per ciascun genitore (e quindi per complessivi 1.200 euro mensili), oltre al 50% delle spese straordinarie, appare senz'altro adeguato alle esigenze di una ragazzina di 12 anni.
7 – Per quanto riguarda le sanzioni ex art. 709 ter, nulla può essere disposto in questa sede in ordine all'ammonimento disposto con ordinanza 2 luglio 2021, trattandosi di provvedimento emesso nel corso del giudizio di primo grado e non a suo tempo impugnato né dinanzi al Tribunale in composizione collegiale ex art. 669 terdecies c.p.c., né in ipotesi con ricorso straordinario per cassazione e certamente non ricorribile in questa sede con l'appello proposto in data 14 settembre 2023.
Venendo ai provvedimenti adottati ex art. 709 ter c.p.c. con la sentenza impugnata, si osserva che, pur nella diversità di orientamenti, è prevalente quello secondo il quale l'ammonizione di cui al n 1) del predetto articolo e la misura di cui al n 4) possono essere assunte su iniziativa officiosa, mentre per le domande risarcitorie previste ai numeri 2) e 3) occorre sempre una domanda di parte (e segnatamente da parte del genitore non inadempiente).
Tale domanda nel caso di specie non vi è stata e in ogni caso questa Corte ritiene che il risarcimento del danno come disposto (pagamento di 10.000 euro da parte della madre da versarsi al padre, che lo depositerà su un libretto bancario da gestire nell'interesse della minore) non possa avere conseguenze positive per la minore: tale somma non irrilevante viene infatti così distolta alla disponibilità della madre convivente e collocataria della minore, il cui accudimento materiale da parte dell'odierna pagina 27 di 29 appellante non è mai stato posto in dubbio.
Per quanto attiene la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal Tribunale con la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 709 ter, II co., n 4) c.p.c., ritiene la Corte che, trattandosi di provvedimento sostanzialmente consequenziale a quello di ammonimento e fondato sulle stesse circostanze poste a fondamento dell'affidamento al Servizio sociale, e particolarmente sulla lesione alla bigenitorialità determinato dalla condotta della madre ostacolante e inadempimenti ai provvedimenti adottati in ordine all'affidamento (e più specificamente alla frequentazione paterna e alla gestione dell'affidamento condiviso a suo tempo disposto) non sia ravvisabile alcuna lesione del contraddittorio, trattandosi appunto di provvedimento adottabile d'ufficio.
8- La riforma della sentenza impugnata determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite.
Il prevalente accoglimento delle domande di e d'altra parte l'accoglimento solo Controparte_1 parziale in questo grado delle istanze dell'appellante, impongono di prendere le mosse dal principio della soccombenza. Tuttavia, tenuto conto dei profili di accoglimento della domanda materna (sia in primo grado, stante le posizioni tenute con riguardo ai vari procedimenti svoltisi, come da sentenza impugnata) nonché dei profili di fondatezza dell'impugnazione (in punto di risarcimento del danno e rivalutazione ISTAT dell'assegno), appare equa la parziale compensazione delle spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio, in misura di 1/3.
La liquidazione è effettuata in dispositivo ai sensi del DM 147/2022,
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza n. 316/2023, emessa in data 14/2/2023 e pubblicata in data
14/3/2023 così provvede;
1) dispone che fra i compiti demandati al Servizio sociale affidatario, oltre a quelli espressamente indicati al capo A) della sentenza impugnata, vi sia anche la predisposizione del calendario degli incontri padre - figlia, comprensivi inizialmente di almeno un incontro settimanale effettivo, senza la presenza materna, con le modalità e la possibilità di ampliamento indicate al par.
5.5 della motivazione, nonché la vigilanza sulla sua attuazione, e l'attività di sostegno;
2) dispone che il Servizio affidatario relazioni ogni sei mesi al Giudice tutelare competente, con prima relazione da depositarsi entro il 31 dicembre 2025, ferma restando la necessità di pagina 28 di 29 segnalare al Pubblico Ministero Minorile ogni condotta pregiudizievole posta in essere da genitori nei confronti della minore;
3) dispone che il contributo al mantenimento della figlia minore dovuto dal padre Persona_1 nei confronti della madre di cui al capo B) della decisione Controparte_1 Parte_1 impugnata si intenda in misura di 500,00 euro mensili rivalutato anno per anno dall'epoca della separazione secondo gli indici ISTAT dei prezzi medi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, senza soluzione di continuità, e così alla data odierna (3 aprile 2025) in misura di
600 euro mensili, da rivalutarsi anche per il futuro;
4) ad integrazione del capo C) della sentenza impugnata dà atto che pagherà il Controparte_1
50% delle spese di mensa scolastica della figlia e il 40% di quelle relative al circolo del tennis;
5) dichiara non dovuto e pertanto revoca il risarcimento del danno ai sensi dell'art 709 ter posto a carico di in favore della minore, di cui alla prima parte del capo D dell'impugnata Parte_1 sentenza;
6) ferma nel resto la decisione appellata, condanna a rifondere ad Parte_1
i 2/3 delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio, che Controparte_1 liquida, per tale misura,
- per il primo grado in misura di euro euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed euro 100,00 per esborsi, come da sentenza impugnata;
- per il presente grado di appello in misura di euro 4.500, oltre a spese forfettarie, IVA e cpa come per legge;
compensa il restante terzo delle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 3 aprile 2025
Il Presidente estensore dott. Antonella Allegra
pagina 29 di 29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con ordinanza del 13 dicembre 2018, il Giudice, considerata l'urgenza di consentire una ripresa degli incontri del CP_1 con la minore, ha stabilito che il Servizio Sociale si avvalesse, per l'espletamento dell'incarico, del “Servizio Diritto di Visita e di Relazione”, con compito agli educatori di osservare, vigilare, facilitare la relazione bambino-genitore, intervenire nelle conversazioni ritenute non adeguate o disturbanti e interrompere l'incontro se ritenuto pregiudizievole;
tuttavia, ai programmati incontri fissati, la minore non ha partecipato avendo proposto reclamo avverso la predetta Parte_1 ordinanza così incardinando il sub procedimento 847-1/2018, rigettato con ordinanza del 14.3.2019 ed i nominati CTU, con istanza depositata il 18 febbraio 2019, hanno rappresentato all'Autorità Giudicante di non poter procedere alla valutazione della competenza genitoriale in assenza dell'esame della minore, impedito dalla figura materna, e dell'istanza paterna di procedere agli accertamenti indipendentemente dalla non disponibilità di controparte, di fatto rinunciando all'incarico ricevuto. 2 V. pag 30 dell'appello:” si può solo constatare che: - la mancanza di una valutazione corretta degli elementi clinici, - l'assenza di una contestualizzazione degli elementi “storici” e documentali, - l'assenza degli approfondimenti necessari nella valutazione clinico forense, delle dinamiche relazionali del nucleo familiare e delle risorse /criticità relative alle competenze genitoriali, - l'utilizzo di strumenti non idonei e non validi, - l'assenza di qualsivoglia approfondimento dello stato psicologico della minore se non sulla base di interpretazioni “selvagge” di pochi singoli elementi decontestualizzati dalla storia di vita e dalla quotidianità della medesima, compreso il periodo della pandemia, - oltre ad una interpretazione scorretta degli aspetti di personalità dei genitori basata su una valutazione di risultanze testali non valide né sul piano tecnico, né sul piano metodologico né sulle medesime risultanze dei dati) 4 quando il marito, accecato dalla rabbia, dopo averla insultata, vilipesa, dopo aver gridato e proferito insulti, strinse forte le mani intorno al collo della moglie. La signora, temendo seriamente per sé stessa, chiamò la Polizia: si affacciarono alcuni condomini del sito in via Fattori n. 6 e arrivò la Volante. Il signor che si era dileguato, tornò urlando Parte_2 CP_1 Pa contro la moglie tenendo la bambina in braccio alla presenza dei genitori della signora che erano stati chiamati. I poliziotti consigliarono vivamente alla signora di sporgere denuncia querela nei confronti del marito, ma essa, benché estremamente prostrata, decise di non sporgere denuncia per non minare la sua carriera di Avvocato. A seguito dell'episodio così violento, che tolse ogni possibilità di riconciliazione, il marito lasciò la casa familiare per andare ad abitare con la propria madre (con