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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLIC ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MOSCETTA ILARIO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 150/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ica - Imposte Comunali & Affini S.p.a. - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13810-29608697 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 530/2025 depositato il
29/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il Sig. Ricorrente_1 , impugnava il Preavviso di fermo amministrativo prot. n. 13810 – ID_Pratica 29608697 , con il quale si intimava il pagamento della somma di
€ 464,00 in materia di tasse automobilistiche regionali, ente creditore Regione Molise, per il tramite del concessionario I.C.A. -Imposte Comunale Affini- Srl.
Il ricorrente ha dedotto, in primis, la carenza di legittimazione attiva in capo alla I.C.A. s.r.l. per procedere alla riscossione coattiva, per essere scaduto il contratto con la Regione Molise. Secondariamente ritiene nullo l'atto impugnato poichè la nullità di cui al punto precedente, derivante dalla sopravvenuta carenza di legittimazione di IC CRESET per la scadenza del titolo concessorio, travolge irrimediabilmente anche gli atti prodromici a quello in questa sede impugnato, notificati successivamente al 10.12.2021, inficiandone la validità e rendendoli inutili ai fini dell'interruzione della prescrizione.
A sostegno della propria tesi cita la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Molise che ha affrontato tale questione nella sentenza n. 241/2024 accogliendo tale rilievo.
Come secondo motico eccepisce la nullità del preavviso per sproporzione tra l'ammontare del debito erariale su cui si fonda la misura minacciata (che come è noto impedisce l'utilizzo/circolazione dei veicoli) di soli euro 464,00 e il valore del veicolo.
Conclude chiedendo di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto dichiarare illegittimo l'atto gravato ed annullarlo per essere stato adottato e notificato dalla resistente nella sopravvenuta carenza di legittimazione e per essere medio tempore maturata la prescrizione dei crediti in esso recati;
con vittoria delle spese e competenze professionali di causa con distrazione a favore del difensore anticipatario.
Si costituisce in giudizio la IC SR la quale preliminarmente rileva l'opportunità, in considerazione del fatto che l'odierno giudizio verte anche sulla contestazione in ordine alla legittimità del rapporto intercorrente tra la Regione Molise ed il RTI Ica/Creset e, quindi, sulla legittimazione dello stesso concessionario a porre in essere le attività di riscossione della Tassa Automobilistica regionale, di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore Regione Molise, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs n. 546/1992 onerando parte ricorrente della notifica del ricorso introduttivo. Riguardo la legittimazione della RTI Ica/
Creset, come evidenziato nel preambolo dell'ingiunzione, la sua posizione nell'albo nazionale dei concessionari e la sua qualità di Concessionaria della riscossione coattiva della Tassa automobilistica della
Regione Molise in virtù di contratto n. 471 sottoscritto in data 09/12/2015, e stato prorogato dapprima con
D.D. n.57 del 05/06/2020 e successivamente con D.D. n. 84 del 28/08/2020 fino al 31/12/2020.
Detta qualità di concessionaria si estrinseca per tutti gli atti posti in essere nel corso della vigenza contrattuale, allo stesso RTI riconducibili, la cui attività di riscossione si esaurisce solo in conseguenza del pagamento del dovuto, oppure dell'annullamento/sgravio/discarico del “carico tributario” ingiunto.
Appare chiaro che una volta che l'atto sia stato trasmesso al concessionario per l'attività di riscossione, questo non può che essere portato a compimento dal medesimo soggetto al quale, in piena vigenza del rapporto contrattuale, era stato traslato il relativo potere da parte dell'Ente locale. Difatti, all'art. 3, comma
4, primo periodo (Durata del servizio) espressamente risulta : le forniture e le liste di carico ricevute e prese in carico dall'affidatario dovranno essere portate a compimento anche oltre i termini contrattuali, nonché dalla Regione Molise nell'ultimo provvedimento di proroga, richiamato anche nella comunicazione sulle attività pendenti a firma del Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale del
03/07/2023.
Rientrano in queste attività quelle relative alle forniture prese in carico nel corso della durata contrattuale e che sono individuate nella succitata nota del RTI n. 98945/2023, che è appunto quella riscontrata dal Dirigente
Regionale nella nota del 03/07/2023 (Allegato 5 citato), con la precisazione che le stesse devono essere
“espletate fino ad esaurimento delle stesse”, e nello specifico: Ruolo Ingiunzioni ex ACI 2008/2011; Ruolo
Ingiunzioni bollo anno 2012; Ruolo Ingiunzioni bollo anni 2013/2014;Ruolo Ingiunzioni bollo anno 2015;
Ruolo ingiunzioni bollo anni 2016/2017-1° lotto. E' dunque assolutamente pacifico che l'atto odiernamente opposto (fondato su ingiunzioni bollo 2016), essendo riferito ad annualità di tributo di competenza del RTI Ica/Creset, dunque “ricevute e prese in carico” nel corso della vigenza contrattuale, dallo stesso concessionario dovevano e devono essere portate a compimento fino a completa definizione della procedura di riscossione (come detto, pagamento o discarico), anche dopo la scadenza contrattuale.
Ad ulteriore riprova della piena legittimazione del RTI Ica/Creset alla riscossione delle partite e dei ruoli presi in carico nel corso della vigenza contrattuale, fino a completa definizione delle relative procedure, la Regione
Molise ha recentemente adottato la Determinazione Dirigenziale n. 2612/2025 (depositato in atti), con cui ha approvato il Protocollo di intesa disciplinate la prosecuzione delle attività pendenti dell'Accordo Quadro
Regionale stipulato con il RTI Ica/Creset in data 09/12/2015.
Riguardo il secondo motivo di ricorso ribadisce che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, la pretesa tributaria della Regione Molise è del tutto legittima, e non prescritta, stante la rituale notifica, nei termini di legge di tutti gli atti presupposti all'avviso di intimazione opposto, così come si evince dagli avvisi di ricevimento depositati nel fascicolo processuale e che ci si riserva di produrre in originale in udienza.
Rileva, dunque, che la pretesa tributaria della Regione Molise non è prescritta stante la mancata impugnazione - e quindi l'intervenuta definitività degli atti presupposti all'avviso di intimazione odiernamente opposto, come detto ritualmente notificati e non impugnati e ne deduce la inammissibilità e improcedibilità dell'opposizione per motivazioni relative alla fase antecedente alla emissione dell'atto, in ordine alle quali evidenzia la non rilevabilità nell'attuale fase di riscossione. Conclude chiedendo di rigettare la richiesta di sospensiva per insussistenza dei requisiti di legge;
di dichiarare inammissibile, improponibile nonché infondato in fatto e diritto il ricorso.
La ricorrente, deposita memorie illustrative con le quali, nel ribadire i motivi di ricorso, preliminarmente si oppone all'avversa richiesta di integrazione del contraddittorio in favore della Regione Molise, così come si oppone all'avvenuta costituzione dell'Ente. Asserisce che i motivi di ricorso sono la carenza di legittimazione del concessionario che ha emesso l'avviso di intimazione impugnato, nonché l'omessa notifica e regolare dell'ingiunzione di pagamento da parte dello stesso concessionario e la consequenziale intervenuta prescrizione del credito;
pertanto l'opposizione riguarda questioni relative a vizi procedurali imputabili al solo concessionario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preliminarmente, dal contenuto delle memorie illustrative presentate dal ricorrente, prende atto che i motivi di ricorso sono la carenza di legittimazione del concessionario che ha emesso l'avviso di intimazione impugnato, nonché l'omessa notifica e regolare dell'ingiunzione di pagamento da parte dello stesso concessionario e la consequenziale intervenuta prescrizione del credito;
pertanto l'opposizione riguarda questioni relative a vizi procedurali imputabili al solo concessionario.
Nel ricorso introduttivo emergono come motivi di ricorso la carenza di legittimazione attiva in capo alla I.C.
A. s.r.l. e la nullità del preavviso per sproporzione tra l'ammontare del debito erariale su cui si fonda la misura minacciata di soli euro 464,00 e il valore del veicolo.
I motivi aggiunti nelle memorie riguardanti l'omessa notifica e regolare dell'ingiunzione di pagamento da parte dello stesso concessionario e la consequenziale intervenuta prescrizione del credito non risultano indicati nel ricorso introduttivo.
Il Giudice osserva che non si possono introdurre censure completamente nuove e autonome nelle memorie illustrative (come quelle di replica o memorie ex art. 73 c.p.a.) perché queste servono solo a sviluppare i motivi già introdotti nel ricorso iniziale, rispettando il contraddittorio.
I motivi aggiunti veri e propri, ammessi in casi eccezionali (es. documenti nuovi depositati dalla controparte o nuovi atti impugnabili), devono rispettare i termini e le regole specifiche del processo, e devono essere connessi all'oggetto della causa originaria, non ampliare genericamente il thema decidendum.
Ne deriva che, i motivi aggiunti con le memorie illustrative depositate dal ricorrente in data 03/12/2025, risultano inammissibili.
In ogni caso la Corte, in composizione monocratica, accerta che risultano depositati, agli atti del procedimento, gli atti presupposti e le relative notifiche del preavviso di fermo amministrativo oggi impugnato.
con riferimento all'ultima ingiunzione di pagamento- PROT. N. 13810 regolarmente notificata nelle mani del ricorrente in data 03/05/2022, si osserva che la medesima costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora.
Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine. È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 20476 del 21 luglio 2025.
La pronuncia in commento si pone in linea di continuità con la sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025 e quelle conformi che l'hanno preceduta, la quale ha superato le interpretazioni precedenti che consideravano l'impugnazione dell'avviso di intimazione facoltativa e ha stabilito che “in tema di contenzioso tributario,
l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e),
d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica”.
L'ingiunzione di pagamento - PROT. N. 13810 riguardante l'avviso di accertamento sotteso anche al preavviso di fermo amministrativo oggetto dell'odierna impugnazione non opposto, risulta regolarmente notificato il
03/05/2022 con consegna nelle mani della ricorrente ( risulta attestazione di consegna in atti) mentre il preavviso di fermo amministrativo prot. n. 13810 – ID_Pratica 29608697 risulta notificata il 09/03/2024
( risulta attestazione di consegna in atti); dunque non risulta maturata la prescrizione triennale prevista dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, come sostituito dall'art. 3 D.L. 6 novembre 1985 n. 597 e dal
D.L. 6 gennaio 1986 n. 2, convertito nella l. 7 marzo 1986 n. 60.
Quanto al primo motivo di ricorso, esso è da ritenersi infondato, poiché;
1. all'eccepito difetto di legittimazione dell'agente della riscossione, occorre premettere che (così) viene in considerazione la concessione di un pubblico servizio rispetto al quale rileva, come si è osservato, la definizione unionale di appalto pubblico di servizi il cui proprium «sta nella somministrazione del servizio a favore della generalità degli utenti, e non solo alla pubblica amministrazione (Cass., sez. un., 9 dicembre
2015, n. 24824), nonché nella traslazione ad un soggetto privato della facoltà di esercizio del servizio, ferma restando la titolarità della funzione in capo all'Amministrazione concedente (Cons. Stato, sez. 6, 16 luglio
2015, n. 3571) … E' … ravvisabile concessione di servizi allorquando le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del concessionario di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, traendo la propria remunerazione dai proventi ricavati dagli utenti, di modo che sul concessionario finisca col gravare il rischio legato alla gestione del servizio. In definitiva, la concessione di servizi è identificata in ragione dell'assunzione da parte del concessionario del rischio, che implica il trasferimento della responsabilità di gestione (ed analoga soluzione è adottata in relazione alla distinzione tra concessione ed appalto di lavori pubblici: Corte giust. 13 novembre 2008, causa C-437/07, Commissione c. Repubblica
Italiana).» (così Cass. Sez. U., 20 aprile 2017, n. 9965).
2. A fronte di tanto, la disciplina contrattuale in contestazione, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, non importa affatto un rinnovo ovvero una proroga del contratto di concessione – proroga che realizza un differimento del termine finale dell'intero rapporto e, in buona sostanza, un effetto equivalente al rinnovo del contratto (v., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli sez. VIII, 10 febbraio 2022, n. 891; Consiglio di Stato, sez. V, 7 aprile 2011, n. 2151; ID., 11 maggio 2009, n. 2882; ID., 8 luglio 2008, n. 3391; v. il d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50, art. 106, comma 11 e, ora, il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 178) – e si risolve – sul piano del principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) – in una mera ultrattività legata a singole, e specifiche, partite creditorie da portare «a compimento anche oltre i termini contrattuali»; laddove, allora, viene in rilievo – piuttosto che la protrazione dell'intero rapporto contrattuale (entro un termine predeterminato), - la precaria assicurazione del servizio a fronte di specifiche partite creditorie, in buona sostanza nelle more del reperimento di un nuovo contraente (da selezionare con procedura di evidenza pubblica).
3. Né diversamente rileva che, nello stesso contratto, sia stata predeterminata una durata (24 mesi) entro la quale portare a compimento la riscossione di dette partite creditorie, in quanto – esclusa ogni modifica sostanziale del contratto (v. la direttiva 2014/23/UE, del 26 febbraio 2014, art. 43; v., altresì, CGUE, 2 settembre 2021, cause riunite C-721/19 e C-722/19, Società_3 Ltd e a.; v. ancora CGUE, 18 settembre
2019, causa C-526/17, Commissione europea c. Repubblica italiana, con riferimento alla parzialmente omologa disposizione della direttiva n. 2004/18, ora ripresa dalla direttiva n. 24/2014/UE, del 26 febbraio
2014, art. 72, sugli appalti pubblici) – per un verso, alla predeterminazione di detta durata si correla la funzione che la stessa assolve (portare a compimento la riscossione per le partite creditorie ancora pendenti, seppur affidate) – così che lo stesso termine non assume natura essenziale e, ad ogni modo, finisce per rilevare (solo) in punto di adempimento del contratto, e di conseguente responsabilità contrattuale del concessionario del servizio di riscossione - e, per il restante, la relativa illiceità va esclusa (proprio) in difetto di una modifica sostanziale del contratto (con restrizione dello spazio coperto da una procedura di evidenza pubblica).
Come infondato risulta anche il secondo motivo di ricorso poiché, la sproporzione evidente tra il debito del contribuente ed il valore dell'auto in fermo amministrativo di regola non consente di invocare la nullità del fermo;
ciò, in quanto la legge non pone alcun limite di proporzionalità o di valore tra il credito ed il valore del veicolo (Cass. Civ. n. 22018/2017).
Difatti la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con ordinanza n. 32062 depositata il 12 dicembre 2024 statuisce – In materia di fermo amministrativo è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l'art. 86 del P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura, salvo la necessaria proporzionalità tra lo strumento di tutela offerto dall'ordinamento al creditore e l'interesse del debitore che viene conseguentemente sacrificato. In particolare la Cassazione afferma che “ in particolare, il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dall'Amministrazione rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti;
…....4.10 nel caso in esame, non si versa, tuttavia, in siffatta ipotesi avendo lo stesso contribuente indicato che, a fronte di un credito di circa Euro 4.000,00, era stata sottoposta a fermo un'autovettura del valore di circa Euro 30.000,00, non sussistendo quindi un'evidente sproporzione tra l'importo del credito non assolto e il valore del bene minacciato dalla misura stessa;
”. Nel caso di specie, non indicando il ricorrente il valore dell'autoveicolo targato Targa_1 ( ANNO 2008 ) sottoposto a preavviso di fermo, non risulta possibile stabilire se sussiste un'evidente sproporzione tra l'importo del credito non assolto e il valore del bene minacciato dalla misura stessa.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono, in conclusione, la soccombenza di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così dispone: Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di R.T.I. IC Srl/Creset Srl liquidate in € 250,00 oltre le spese obbligatorie. Così deciso in Campobasso il 19 dicembre 2025. Il Giudice Relatore Dott. Ilario Moscetta
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLIC ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MOSCETTA ILARIO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 150/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ica - Imposte Comunali & Affini S.p.a. - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13810-29608697 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 530/2025 depositato il
29/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il Sig. Ricorrente_1 , impugnava il Preavviso di fermo amministrativo prot. n. 13810 – ID_Pratica 29608697 , con il quale si intimava il pagamento della somma di
€ 464,00 in materia di tasse automobilistiche regionali, ente creditore Regione Molise, per il tramite del concessionario I.C.A. -Imposte Comunale Affini- Srl.
Il ricorrente ha dedotto, in primis, la carenza di legittimazione attiva in capo alla I.C.A. s.r.l. per procedere alla riscossione coattiva, per essere scaduto il contratto con la Regione Molise. Secondariamente ritiene nullo l'atto impugnato poichè la nullità di cui al punto precedente, derivante dalla sopravvenuta carenza di legittimazione di IC CRESET per la scadenza del titolo concessorio, travolge irrimediabilmente anche gli atti prodromici a quello in questa sede impugnato, notificati successivamente al 10.12.2021, inficiandone la validità e rendendoli inutili ai fini dell'interruzione della prescrizione.
A sostegno della propria tesi cita la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Molise che ha affrontato tale questione nella sentenza n. 241/2024 accogliendo tale rilievo.
Come secondo motico eccepisce la nullità del preavviso per sproporzione tra l'ammontare del debito erariale su cui si fonda la misura minacciata (che come è noto impedisce l'utilizzo/circolazione dei veicoli) di soli euro 464,00 e il valore del veicolo.
Conclude chiedendo di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto dichiarare illegittimo l'atto gravato ed annullarlo per essere stato adottato e notificato dalla resistente nella sopravvenuta carenza di legittimazione e per essere medio tempore maturata la prescrizione dei crediti in esso recati;
con vittoria delle spese e competenze professionali di causa con distrazione a favore del difensore anticipatario.
Si costituisce in giudizio la IC SR la quale preliminarmente rileva l'opportunità, in considerazione del fatto che l'odierno giudizio verte anche sulla contestazione in ordine alla legittimità del rapporto intercorrente tra la Regione Molise ed il RTI Ica/Creset e, quindi, sulla legittimazione dello stesso concessionario a porre in essere le attività di riscossione della Tassa Automobilistica regionale, di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore Regione Molise, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs n. 546/1992 onerando parte ricorrente della notifica del ricorso introduttivo. Riguardo la legittimazione della RTI Ica/
Creset, come evidenziato nel preambolo dell'ingiunzione, la sua posizione nell'albo nazionale dei concessionari e la sua qualità di Concessionaria della riscossione coattiva della Tassa automobilistica della
Regione Molise in virtù di contratto n. 471 sottoscritto in data 09/12/2015, e stato prorogato dapprima con
D.D. n.57 del 05/06/2020 e successivamente con D.D. n. 84 del 28/08/2020 fino al 31/12/2020.
Detta qualità di concessionaria si estrinseca per tutti gli atti posti in essere nel corso della vigenza contrattuale, allo stesso RTI riconducibili, la cui attività di riscossione si esaurisce solo in conseguenza del pagamento del dovuto, oppure dell'annullamento/sgravio/discarico del “carico tributario” ingiunto.
Appare chiaro che una volta che l'atto sia stato trasmesso al concessionario per l'attività di riscossione, questo non può che essere portato a compimento dal medesimo soggetto al quale, in piena vigenza del rapporto contrattuale, era stato traslato il relativo potere da parte dell'Ente locale. Difatti, all'art. 3, comma
4, primo periodo (Durata del servizio) espressamente risulta : le forniture e le liste di carico ricevute e prese in carico dall'affidatario dovranno essere portate a compimento anche oltre i termini contrattuali, nonché dalla Regione Molise nell'ultimo provvedimento di proroga, richiamato anche nella comunicazione sulle attività pendenti a firma del Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale del
03/07/2023.
Rientrano in queste attività quelle relative alle forniture prese in carico nel corso della durata contrattuale e che sono individuate nella succitata nota del RTI n. 98945/2023, che è appunto quella riscontrata dal Dirigente
Regionale nella nota del 03/07/2023 (Allegato 5 citato), con la precisazione che le stesse devono essere
“espletate fino ad esaurimento delle stesse”, e nello specifico: Ruolo Ingiunzioni ex ACI 2008/2011; Ruolo
Ingiunzioni bollo anno 2012; Ruolo Ingiunzioni bollo anni 2013/2014;Ruolo Ingiunzioni bollo anno 2015;
Ruolo ingiunzioni bollo anni 2016/2017-1° lotto. E' dunque assolutamente pacifico che l'atto odiernamente opposto (fondato su ingiunzioni bollo 2016), essendo riferito ad annualità di tributo di competenza del RTI Ica/Creset, dunque “ricevute e prese in carico” nel corso della vigenza contrattuale, dallo stesso concessionario dovevano e devono essere portate a compimento fino a completa definizione della procedura di riscossione (come detto, pagamento o discarico), anche dopo la scadenza contrattuale.
Ad ulteriore riprova della piena legittimazione del RTI Ica/Creset alla riscossione delle partite e dei ruoli presi in carico nel corso della vigenza contrattuale, fino a completa definizione delle relative procedure, la Regione
Molise ha recentemente adottato la Determinazione Dirigenziale n. 2612/2025 (depositato in atti), con cui ha approvato il Protocollo di intesa disciplinate la prosecuzione delle attività pendenti dell'Accordo Quadro
Regionale stipulato con il RTI Ica/Creset in data 09/12/2015.
Riguardo il secondo motivo di ricorso ribadisce che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, la pretesa tributaria della Regione Molise è del tutto legittima, e non prescritta, stante la rituale notifica, nei termini di legge di tutti gli atti presupposti all'avviso di intimazione opposto, così come si evince dagli avvisi di ricevimento depositati nel fascicolo processuale e che ci si riserva di produrre in originale in udienza.
Rileva, dunque, che la pretesa tributaria della Regione Molise non è prescritta stante la mancata impugnazione - e quindi l'intervenuta definitività degli atti presupposti all'avviso di intimazione odiernamente opposto, come detto ritualmente notificati e non impugnati e ne deduce la inammissibilità e improcedibilità dell'opposizione per motivazioni relative alla fase antecedente alla emissione dell'atto, in ordine alle quali evidenzia la non rilevabilità nell'attuale fase di riscossione. Conclude chiedendo di rigettare la richiesta di sospensiva per insussistenza dei requisiti di legge;
di dichiarare inammissibile, improponibile nonché infondato in fatto e diritto il ricorso.
La ricorrente, deposita memorie illustrative con le quali, nel ribadire i motivi di ricorso, preliminarmente si oppone all'avversa richiesta di integrazione del contraddittorio in favore della Regione Molise, così come si oppone all'avvenuta costituzione dell'Ente. Asserisce che i motivi di ricorso sono la carenza di legittimazione del concessionario che ha emesso l'avviso di intimazione impugnato, nonché l'omessa notifica e regolare dell'ingiunzione di pagamento da parte dello stesso concessionario e la consequenziale intervenuta prescrizione del credito;
pertanto l'opposizione riguarda questioni relative a vizi procedurali imputabili al solo concessionario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preliminarmente, dal contenuto delle memorie illustrative presentate dal ricorrente, prende atto che i motivi di ricorso sono la carenza di legittimazione del concessionario che ha emesso l'avviso di intimazione impugnato, nonché l'omessa notifica e regolare dell'ingiunzione di pagamento da parte dello stesso concessionario e la consequenziale intervenuta prescrizione del credito;
pertanto l'opposizione riguarda questioni relative a vizi procedurali imputabili al solo concessionario.
Nel ricorso introduttivo emergono come motivi di ricorso la carenza di legittimazione attiva in capo alla I.C.
A. s.r.l. e la nullità del preavviso per sproporzione tra l'ammontare del debito erariale su cui si fonda la misura minacciata di soli euro 464,00 e il valore del veicolo.
I motivi aggiunti nelle memorie riguardanti l'omessa notifica e regolare dell'ingiunzione di pagamento da parte dello stesso concessionario e la consequenziale intervenuta prescrizione del credito non risultano indicati nel ricorso introduttivo.
Il Giudice osserva che non si possono introdurre censure completamente nuove e autonome nelle memorie illustrative (come quelle di replica o memorie ex art. 73 c.p.a.) perché queste servono solo a sviluppare i motivi già introdotti nel ricorso iniziale, rispettando il contraddittorio.
I motivi aggiunti veri e propri, ammessi in casi eccezionali (es. documenti nuovi depositati dalla controparte o nuovi atti impugnabili), devono rispettare i termini e le regole specifiche del processo, e devono essere connessi all'oggetto della causa originaria, non ampliare genericamente il thema decidendum.
Ne deriva che, i motivi aggiunti con le memorie illustrative depositate dal ricorrente in data 03/12/2025, risultano inammissibili.
In ogni caso la Corte, in composizione monocratica, accerta che risultano depositati, agli atti del procedimento, gli atti presupposti e le relative notifiche del preavviso di fermo amministrativo oggi impugnato.
con riferimento all'ultima ingiunzione di pagamento- PROT. N. 13810 regolarmente notificata nelle mani del ricorrente in data 03/05/2022, si osserva che la medesima costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora.
Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine. È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 20476 del 21 luglio 2025.
La pronuncia in commento si pone in linea di continuità con la sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025 e quelle conformi che l'hanno preceduta, la quale ha superato le interpretazioni precedenti che consideravano l'impugnazione dell'avviso di intimazione facoltativa e ha stabilito che “in tema di contenzioso tributario,
l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e),
d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica”.
L'ingiunzione di pagamento - PROT. N. 13810 riguardante l'avviso di accertamento sotteso anche al preavviso di fermo amministrativo oggetto dell'odierna impugnazione non opposto, risulta regolarmente notificato il
03/05/2022 con consegna nelle mani della ricorrente ( risulta attestazione di consegna in atti) mentre il preavviso di fermo amministrativo prot. n. 13810 – ID_Pratica 29608697 risulta notificata il 09/03/2024
( risulta attestazione di consegna in atti); dunque non risulta maturata la prescrizione triennale prevista dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, come sostituito dall'art. 3 D.L. 6 novembre 1985 n. 597 e dal
D.L. 6 gennaio 1986 n. 2, convertito nella l. 7 marzo 1986 n. 60.
Quanto al primo motivo di ricorso, esso è da ritenersi infondato, poiché;
1. all'eccepito difetto di legittimazione dell'agente della riscossione, occorre premettere che (così) viene in considerazione la concessione di un pubblico servizio rispetto al quale rileva, come si è osservato, la definizione unionale di appalto pubblico di servizi il cui proprium «sta nella somministrazione del servizio a favore della generalità degli utenti, e non solo alla pubblica amministrazione (Cass., sez. un., 9 dicembre
2015, n. 24824), nonché nella traslazione ad un soggetto privato della facoltà di esercizio del servizio, ferma restando la titolarità della funzione in capo all'Amministrazione concedente (Cons. Stato, sez. 6, 16 luglio
2015, n. 3571) … E' … ravvisabile concessione di servizi allorquando le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del concessionario di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, traendo la propria remunerazione dai proventi ricavati dagli utenti, di modo che sul concessionario finisca col gravare il rischio legato alla gestione del servizio. In definitiva, la concessione di servizi è identificata in ragione dell'assunzione da parte del concessionario del rischio, che implica il trasferimento della responsabilità di gestione (ed analoga soluzione è adottata in relazione alla distinzione tra concessione ed appalto di lavori pubblici: Corte giust. 13 novembre 2008, causa C-437/07, Commissione c. Repubblica
Italiana).» (così Cass. Sez. U., 20 aprile 2017, n. 9965).
2. A fronte di tanto, la disciplina contrattuale in contestazione, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, non importa affatto un rinnovo ovvero una proroga del contratto di concessione – proroga che realizza un differimento del termine finale dell'intero rapporto e, in buona sostanza, un effetto equivalente al rinnovo del contratto (v., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli sez. VIII, 10 febbraio 2022, n. 891; Consiglio di Stato, sez. V, 7 aprile 2011, n. 2151; ID., 11 maggio 2009, n. 2882; ID., 8 luglio 2008, n. 3391; v. il d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50, art. 106, comma 11 e, ora, il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 178) – e si risolve – sul piano del principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) – in una mera ultrattività legata a singole, e specifiche, partite creditorie da portare «a compimento anche oltre i termini contrattuali»; laddove, allora, viene in rilievo – piuttosto che la protrazione dell'intero rapporto contrattuale (entro un termine predeterminato), - la precaria assicurazione del servizio a fronte di specifiche partite creditorie, in buona sostanza nelle more del reperimento di un nuovo contraente (da selezionare con procedura di evidenza pubblica).
3. Né diversamente rileva che, nello stesso contratto, sia stata predeterminata una durata (24 mesi) entro la quale portare a compimento la riscossione di dette partite creditorie, in quanto – esclusa ogni modifica sostanziale del contratto (v. la direttiva 2014/23/UE, del 26 febbraio 2014, art. 43; v., altresì, CGUE, 2 settembre 2021, cause riunite C-721/19 e C-722/19, Società_3 Ltd e a.; v. ancora CGUE, 18 settembre
2019, causa C-526/17, Commissione europea c. Repubblica italiana, con riferimento alla parzialmente omologa disposizione della direttiva n. 2004/18, ora ripresa dalla direttiva n. 24/2014/UE, del 26 febbraio
2014, art. 72, sugli appalti pubblici) – per un verso, alla predeterminazione di detta durata si correla la funzione che la stessa assolve (portare a compimento la riscossione per le partite creditorie ancora pendenti, seppur affidate) – così che lo stesso termine non assume natura essenziale e, ad ogni modo, finisce per rilevare (solo) in punto di adempimento del contratto, e di conseguente responsabilità contrattuale del concessionario del servizio di riscossione - e, per il restante, la relativa illiceità va esclusa (proprio) in difetto di una modifica sostanziale del contratto (con restrizione dello spazio coperto da una procedura di evidenza pubblica).
Come infondato risulta anche il secondo motivo di ricorso poiché, la sproporzione evidente tra il debito del contribuente ed il valore dell'auto in fermo amministrativo di regola non consente di invocare la nullità del fermo;
ciò, in quanto la legge non pone alcun limite di proporzionalità o di valore tra il credito ed il valore del veicolo (Cass. Civ. n. 22018/2017).
Difatti la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con ordinanza n. 32062 depositata il 12 dicembre 2024 statuisce – In materia di fermo amministrativo è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l'art. 86 del P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura, salvo la necessaria proporzionalità tra lo strumento di tutela offerto dall'ordinamento al creditore e l'interesse del debitore che viene conseguentemente sacrificato. In particolare la Cassazione afferma che “ in particolare, il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dall'Amministrazione rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti;
…....4.10 nel caso in esame, non si versa, tuttavia, in siffatta ipotesi avendo lo stesso contribuente indicato che, a fronte di un credito di circa Euro 4.000,00, era stata sottoposta a fermo un'autovettura del valore di circa Euro 30.000,00, non sussistendo quindi un'evidente sproporzione tra l'importo del credito non assolto e il valore del bene minacciato dalla misura stessa;
”. Nel caso di specie, non indicando il ricorrente il valore dell'autoveicolo targato Targa_1 ( ANNO 2008 ) sottoposto a preavviso di fermo, non risulta possibile stabilire se sussiste un'evidente sproporzione tra l'importo del credito non assolto e il valore del bene minacciato dalla misura stessa.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono, in conclusione, la soccombenza di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così dispone: Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di R.T.I. IC Srl/Creset Srl liquidate in € 250,00 oltre le spese obbligatorie. Così deciso in Campobasso il 19 dicembre 2025. Il Giudice Relatore Dott. Ilario Moscetta