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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9644 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 40045/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 40045/2022 promossa da:
con l'avv. GUIDO Parte_1
VI
PARTE ATTOREA
CONTRO con l'avv. LOREDANA LEO Controparte_1
AL CP_2 CP_3
PARTI CONVENUTE con l'avv. FEDERICO MAGGIANI Controparte_4
PARTE INTERVENIENTE
CONCLUSIONI delle parti:
Per la parte attorea:
“Respinta ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, dichiarare tenuti e condannare i convenuti in solido tra di loro a pagare all' per i motivi di cui in narrativa, la somma di CHF 343'232.80 pari Pt_1 ad € 367.259,00 al cambio alla data del 04/10/2025 e tenuto conto della rivalsa dell'assicuratore CP_5 creditore solidale, e quindi in corso di causa accertanda, onde evitare che la convenuta risarcisca una pagina 1 di 5 danno superiore a quello civilistico agli enti previdenziali, oltre rivalutazione ed interessi al pagamento, comunque sempre quella somma ritenuta equa dal giudicante, oltre le spese ed onorari di causa ed accessori di legge. Oltre il danno per mancata adesione alla richiesta di negoziazione assistita, in via equitativa. Riconoscere il giudicato esterno relativo alla sentenza sulla condanna degli interessi nella misura del 5%, Sentenza n. 3218/2012 resa nel procedimento RG 23350/2009 del tribunale di Torino e quindi con la condanna dell al pagamento degli interessi nella misura Controparte_1 del 5%. dalle erogazioni effettuate a favore del Oltre le spese ed onorari di causa ed Per_1 accessori di legge.”
Per Controparte_1
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, eccezione e difesa:
Dato atto che la convenuta non accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o diverse che venissero formulate dalle parti avverse, rispetto a quelle dei rispettivi atti introduttivi,
In via preliminare e di merito
Dichiarare l'inammissibilità delle domande svolte da e da nei confronti dei Pt_1 CP_4 convenuti in quanto coperte dal giudicato formatosi a seguito della pronuncia resa inter-partes dal
Tribunale di Como con sentenza n. 1192/2021, e per l'effetto rigettarle.
In subordine, salvo gravame
Rigettare con la miglior formula ogni domanda ex adverso avanzata in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata.
In ulteriore subordine, salvo gravame
Previo accertamento dei diritti ceduti dal signor agli enti e , Parte_2 Pt_1 CP_4 accertare e determinare le somme sulle quali gli istituti Parte_1
e , possono esercitare il diritto di surroga secondo la normativa italiana,
[...] Controparte_4 assolvendo la convenuta dalle domande dagli stessi avanzate nella misura in cui risultino estranee all'obbligazione civilistica su di essa gravante secondo il diritto italiano e in virtù di quanto statuito nella sentenza n. 1192/2021 del tribunale di Como. Rigettare la domanda di rivalutazione e interessi in quanto infondata e non provata.
In ogni caso: col favore delle spese.
In via istruttoria
Contesta l'ammissibilità e rilevanza delle produzioni e deduzioni istruttorie formulate dalle controparti nei rispettivi atti introduttivi in quanto relative a circostanze non demandabili a testimoni, opponendosi alla CTU contabile in quanto esplorativa e volta a superare decadenze e preclusioni maturate.” pagina 2 di 5 Per LA MOBILIARE SVIZZERA S.A.:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis rejectis, così provvedere:
a) dichiarare la responsabilità esclusiva del signor per le lesioni Controparte_6 subite dal signor nell'incidente del 12 agosto 2015. Parte_2
b) Dare atto che, a seguito della sua attività lavorativa in , il suddetto beneficiava delle CP_4 coperture assicurative sociali obbligatorie presso l'esponente . Controparte_4
c) Dichiarare che - a seguito dell'incidente del 12 agosto 2015 - l'ente svizzero Controparte_4
ha erogato l'importo complessivo di Fr. Sv. 558.511,34 (salvo più aggiornati ricalcoli), pari ad
[...]
Euro 600.808,24 per l'indennità giornaliera di malattia e le spese di cura relative al signor
[...]
Parte_2
d) Riconoscere e dichiarare che l'ente assicurativo sociale svizzero si è surrogato, fino al suddetto importo, nel diritto del signor al risarcimento del danno patrimoniale, conseguente Parte_2 al sinistro del 12 agosto 2015.
e) Conseguentemente condannare il signor e la “ Controparte_6 [...]
, nella persona del suo legale rappresentante pro tempre, quale assicurazione RC Controparte_1 auto del signor in solido fra loro, al risarcimento del danno patrimoniale derivato a CP_6 [...]
, pari all'importo capitale di Fr. Sv. 558.511,34. (salvo più aggiornati Controparte_4 ricalcoli), pari ad Euro 600.808,24.
f) Con rivalutazione ed interessi legali dalla data del sinistro, oltre che vittoria di spese, diritti ed onorari”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio Parte_1 ed Controparte_1 Controparte_6 affermando che in data 12/8/2015 si era verificato il sinistro stradale tra il motoveicolo di proprietà di condotto dallo stesso, ed il motoveicolo assicurato con Parte_2 [...] di proprietà di e condotto Controparte_1 Controparte_6 da quest'ultimo; che in seguito al sinistro aveva riportato lesioni;
che Parte_2 Pt_1 quale ente previdenziale svizzero, aveva versato in relazione al sinistro somme di denario in favore dell'infortunato ed era pertanto surrogato nei corrispondenti diritti di credito risarcitorio di quest'ultimo nei confronti dei soggetti responsabili;
e chiedendo la condanna delle parti convenute al pagamento delle somme indicate.
è intervenuta nel giudizio, affermando di aver erogato, in qualità Controparte_4 di ente gestore dell'assicurazione sociale, in favore di somme di denaro in relazione Parte_2
pagina 3 di 5 al sinistro verificatosi ed era pertanto surrogata nei corrispondenti diritti di credito risarcitorio dell'infortunato nei confronti dei soggetti responsabili;
e chiedendo la condanna delle parti convenute al pagamento delle somme indicate. costituitasi in giudizio, ha contrastato sia le domande della Controparte_1 parte attorea sia le domande della parte interveniente, anche sollevando eccezione di intervenuto giudicato in ordine alle pretese di entrambi i predetti soggetti. non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato Controparte_6 contumace.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva, in senso assorbente rispetto ad ulteriori considerazioni, quanto segue:
- costituisce fatto pacifico tra le parti -oltre che documentato in atti- che in relazione al sinistro in oggetto è stata pronunciata una sentenza del Tribunale di Como all'esito di un processo al quale avevano partecipato i soggetti che sono parti nel presente procedimento e che tale sentenza è passata in giudicato;
- da tale sentenza emerge che il Tribunale di Como aveva ritenuto che “non appaiono idoneamente supportate sul piano probatorio” le “richieste” avanzate “dagli enti previdenziali svizzeri” relativamente all'azione di surrogazione dagli stessi esercitata nei confronti di ed e Controparte_1 Controparte_6 che per tale ragione tali pretese “devono essere disattese”;
- alla luce di quanto precede deve ritenersi che la predetta sentenza pronunciata dal Tribunale di
Como abbia respinto le domande svolte dagli enti previdenziali svizzeri nei confronti di ed Controparte_1 CP_6 Controparte_6 per ritenuto difetto di prova delle pretese azionate;
- ciò posto, secondo la giurisprudenza di legittimità il rigetto di una domanda per carenza di prova costituisce pronuncia non già in rito, ma nel merito della pretesa, in quanto tale suscettibile di giudicato sostanziale (Cass. n. 22128/2025);
- tenuto conto che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti (art. 2909 c.c.), l'esame nel merito delle domande avanzate in questo processo da e da nei confronti degli odierni convenuti è Pt_1 Controparte_4 precluso dall'intervenuta formazione del giudicato sulle domande svolte dagli stessi soggetti nei confronti di d Controparte_1 Controparte_6 nel processo svoltosi davanti al Tribunale di Como e conclusosi con sentenza non
[...] impugnata. pagina 4 di 5 In considerazione di quanto sopra esposto, le domande della parte attorea e della parte interveniente devono essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che la parte attorea e la parte interveniente devono essere condannate alla rifusione in favore di
[...] delle spese di lite liquidate in Euro 8.000,00 per compenso professionale, Controparte_1 oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. rigetta le domande della parte attorea
2. rigetta le domande della parte interveniente;
3. condanna la parte attorea e la parte interveniente alla rifusione in favore di
[...] delle spese di lite liquidate in Euro 8.000,00 per compenso professionale, Controparte_1 oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
Milano, 12/12/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
pagina 5 di 5