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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 22/12/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 181/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
------------------------------------------------------------------------------------------
Il Tribunale Ordinario di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado, iscritta al N. r.g. 181/2024, promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Parte_1 C.F._1
LO e dall'Avv. Matteo Marino, elettivamente domiciliato presso e nello studio del primo;
ATTORE
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
Dott. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Germano Nuzzo e Roberta Di Controparte_2
Michelangelo, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti legali,
CONVENUTA
E
(C.F.: ) CP_3 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
********
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del
06.11.2025.
L'attore ha chiesto di “accertare e dichiarare la responsabilità, nella Parte_1 verificazione del sinistro di cui è causa, della conducente del veicolo tg. EW609ZW, assicurato con “ (già “ ) e, per l'effetto, Controparte_1 Controparte_4
1 R.G. N. 181/2024
condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, nessuno escluso, dal SI. nel sinistro per cui è causa, per le Parte_1 causali di cui in atti, che vengono prudentemente quantificati nei termini seguenti: - €
170.754,05, solo per quanto attiene al danno da lesione del rapporto parentale;
- € 182,613,00, solo per quanto attiene al danno biologico ed agli ulteriori pregiudizi di natura non patrimoniale, di cui in atti, all'esito della C.T.U. espletata;
- € 20.500,00, solo per quanto attiene al danno patrimoniale da spese, concordate con il tecnico “ Controparte_1
per l'adeguamento dell'immobile di proprietà del SI. nel quale risiede
[...] Parte_1
; - € 179.166,60, solo per quanto attiene al danno patrimoniale da lucro Controparte_5 cessante, ovvero per quel diverso nomen juris, che dovesse essere attribuito dall'On. Giudice adito, per i fatti esposti in atti;
- € 240,00, solo per quanto attiene al danno patrimoniale per spese psichiatriche relative alle prestazioni del dott. - € 1.400,00, solo per Persona_1 quanto attiene al danno patrimoniale per spese relative alla perizia medico-legale a firma del dott. ; - € 202,00, solo per quanto attiene al danno patrimoniale per spese Persona_2 relative alla valutazione psico-diagnostica operata dalla dott.ssa - € Persona_3
22.340,00, solo per quanto attiene alle spese dentistiche, resesi necessarie dal bruxismo;
- €
2.068,97, solo per quanto attiene al danno patrimoniale per spese relative agli spostamenti in
Austria; - € 3.000,00, solo per quanto attiene al danno patrimoniale per la corresponsione del canone del terreno di Pescara, non utilizzato;
- € 43.243,94, solo per quanto attiene all'assistenza stragiudiziale, in merito all'attività espletata dall'Avv. Marco Di LO;
- €
2.598,70, solo per quanto attiene alla fase di attivazione della negoziazione assistita, espletata dall'Avv. Marco Di LO;
e, dunque, alla luce delle produzioni documentali, dell'istruttoria espletata, della C.T.U. medico-legale, ed a prescindere dai predetti iura nominum, condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma complessiva di € 628.127,26, il tutto oltre rivalutazione ed interessi compensativi, e/o come per legge ed al netto della provvisionale di € 100.000,00, ovvero condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle somme maggiori o minori, che dovessero risultare di giustizia, all'esito del giudizio, oltre rivalutazione ed interessi compensativi e/o come per legge. Con vittoria delle spese di lite, aumentate del
30% ex art 4 comma 1 bis del DM 55/2014, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che se ne dichiarano antistatari”.
La convenuta ha chiesto di: “- accertare e dichiarare la Controparte_1 corresponsabilità del conducente del veicolo Suzuki UR 400, tg. BP84916, nella causazione del sinistro per cui è causa, per i motivi indicati al punto A); - per l'effetto,
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applicare un ridimensionamento della complessiva pretesa attorea in proporzione al grado di responsabilità ed all'apporto causale del SI. nella causazione dell'evento, Controparte_5 dichiarando la domanda proposta dall'attore eccessivamente onerosa rispetto all'effettiva entità del risarcimento richiesto, anche in considerazione dell'esito della CTU svolta, con esclusione del risarcimento del danno patrimoniale richiesto e non provato, con detrazione dell'importo già versato a titolo di provvisionale e con conseguente compensazione delle spese e competenze di lite”.
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
FATTO E PROCESSO
1- Con citazione del 26.04.24, ritualmente notificata, il sig. ha convenuto la Parte_1
(già e la sig.ra Controparte_1 Controparte_4 CP_3
sulla premessa in fatto di aver patito danni di natura patrimoniale e non, dei quali
[...] ha chiesto il risarcimento, in conseguenza del sinistro stradale in cui, in data 13.08.20, rimaneva coinvolto il figlio, allorquando, alla guida del proprio Controparte_5 motoveicolo Suzuki UR 400 tg. BP84916, si trovava a percorrere la S.P. 33, con direzione di marcia sud-nord. In particolare, secondo la prospettazione attorea, il conducente del motoveicolo, giunto alla contrada Piane San Pantaleone di GL
(CH), all'altezza dell'intersezione stradale con la S.P. 35, entrava in collisione con l'autovettura FI ND tg. EW609ZW, assicurata con , di Controparte_1 proprietà e condotta da a causa del comportamento colposo di CP_3 quest'ultima, la quale, provenendo dalla S.P. 35, con direzione di marcia mare-monti, si arrestava al segnale stradale di STOP, presente alla predetta intersezione, ma ripartiva subito dopo, senza avvedersi del sopraggiungere del predetto motoveicolo;
sul posto intervenivano i CC della Stazione di GL i quali, nell'immediatezza dei fatti, provvedevano a mettere in sicurezza l'area ed a scattare foto dello stato dei luoghi, mentre il giovane soccorso dagli operatori del 118, veniva Controparte_5 trasportato in elisoccorso, presso l'Ospedale di Pescara ed ivi ricoverato presso il
Reparto di Rianimazione, sottoposto alle cure del caso e poi trasferito presso l'Istituto di Riabilitazione Santo Stefano di Porto Potenza Picena, con la diagnosi di “Stato vegetativo esito di trauma cranico. Frattura di omero sinistro trattato con osteosintesi”.
L'attore ha argomentato altresì che la moglie, sig.ra madre di Per_4 [...]
nominata, dal Tribunale di Macerata, amministratrice di sostegno del proprio CP_5
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figlio, rilevata l'inidoneità delle cure praticate nel centro di riabilitazione, dalle quali il giovane non traeva alcun beneficio, rimanendo nello stato comatoso, previo consulto neurologico e munita dell'autorizzazione del Giudice Tutelare, con volo privato di una società specializzata, trasferiva il figlio presso il centro austriaco specialistico Tirol
Kliniken, al fine di garantirgli cure e terapie all'avanguardia, non praticate in Italia;
in detta clinica il figlio restava ricoverato per oltre un anno e dimesso, in data 30.11.21, con prescrizioni farmacologiche e terapeutiche, ancora in corso;
per lo stesso periodo di tempo, anche la sig.ra si trasferiva in Austria, al fine di gestire le necessità Per_4 primarie del figlio. L'attore ha altresì affermato che, a causa dello stato di salute in cui versa il proprio figlio (la cui gravità è stata rilevata anche dai medici legali di
[...]
, i quali hanno accertato che lo stesso, a causa del sinistro, ha riportato Controparte_1 una I.P. del 96%), quest'ultimo non è più in grado di deambulare e di rimanere in stazione eretta, ha il lato destro del corpo paralizzato, ha il lato sinistro del corpo in costante tremore (cd. atassia), ha bisogno di assistenza per essere nutrito, lavato e per espletare i bisogni fisiologici, non riesce a comunicare verbalmente, se non mediante suoni emessi, faticosamente, di difficile comprensione, abbisogna di continua assistenza, ha perso la vista all'occhio destro, deve essere condotto frequentemente presso i centri di cura per le terapie. A mente della prospettazione dell'attore, che nell'atto introduttivo avanzava istanza di liquidazione di una somma provvisionale di €
200.000,00, tutti i predetti fatti hanno determinato, in capo allo stesso: una significativa compromissione del rapporto parentale con il proprio figlio (convivente con l'attore, con la madre e con la sorella ), un disturbo post-traumatico da Per_4 Parte_2 stress di grave entità con tratti psicotici (con conseguente ed ulteriore danno ai denti, che cominciava a digrignare fortemente a seguito del sinistro), ulteriori Parte_1 pregiudizi di natura non patrimoniale, un danno patrimoniale per l'adeguamento della casa di proprietà alle mutate esigenze del figlio, una significativa perdita della capacità di produrre reddito, la perdita dell'apporto economico del figlio, anche per il futuro, un danno per spese mediche ed ulteriori danni patrimoniali, tra i quali anche quelli per l'avvio della negoziazione assistita e per l'assistenza stragiudiziale prestata, ante causam, dall'Avv. Di LO. I pregiudizi sono stati quantificati come da conclusioni sopra rassegnate. Dai fatti è scaturito, a carico di il procedimento penale CP_3
n. 1938/2020 NR (nel quale la convenuta veniva imputata “Del delitto p. e p. dall'art. 590 bis c.p. perché, mentre alla guida dell'autovettura IA ND tg. EW609ZW
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percorreva la SP 35 con direzione di marcia mare-monti, giunta all'altezza dell'intersezione con la SP 33, per colpa consistita in imprudenza, imperizia e negligenza nonché, e segnatamente, nella violazione delle norme sulla circolazione stradale che regolano la precedenza tra veicoli, dopo esseri arrestata al segnale di
STOP presente all'intersezione, riprendeva la marcia omettendo di concedere la dovuta precedenza al motociclo UZ UR tg. BP84916 che sopraggiungeva alla sua sinistra percorrendo la SP 33, dando così causa all'urto con detto motociclo e cagionando al conducente che rovinava a terra, lesioni personali Controparte_5 gravissime. In GL il 13 agosto 2020”) presso la Procura della Repubblica di
Chieti, definito con sentenza di non doversi procedere per esito positivo della messa alla prova (cfr. doc. 14 del fascicolo attoreo).
2- non si costituiva nel presente giudizio né compariva alle udienze CP_3 celebratesi, pertanto se ne dichiarava la sua contumacia.
3- nel costituirsi in giudizio, ha resistito alle avverse Controparte_1 domande, eccependo: il difetto di prova di responsabilità esclusiva della SI.ra CP_3 nel verificarsi del sinistro (a causa di un'eccessiva velocità del motociclo, della
[...] mancanza di patente idonea per la guida del motociclo stesso e del possibile mancato utilizzo, da parte di al momento dell'urto, di un casco omologato); Controparte_5
l'eccessiva valutazione e la duplicazione delle richieste risarcitorie relative al danno non patrimoniale;
il difetto di prova dei pregiudizi patrimoniali lamentati, con riferimento alla perdita dell'attività lavorativa;
la necessità di accertare, a mezzo CTU, la congruità delle spese mediche;
l'irrisarcibilità delle spese mediche dentistiche, nonché di quelle per gli spostamenti in Austria nel periodo di ricovero del figlio e delle spese legali per assistenza stragiudiziale e per l'invito alla negoziazione assistita.
4- Nel corso del processo: con ordinanza del 14.01.25, è stata assegnata all'attore la somma di € 100.000,00, in via provvisionale, da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno e con onere di versamento a carico dei convenuti in solido;
si sono svolte le fasi di trattazione e di istruttoria documentale;
è stato acquisito, su istanza dell'assicurazione convenuta, il rapporto di sinistro stradale, redatto dai CC della Stazione di GL in occasione del sinistro del 13.08.20; è stata espletata una CTU medica sulla persona dell'attore dal medico-legale nominato, dott. , con l'ausilio dello Persona_5 specialista in psichiatria dott. e con l'acquisizione di parere del dott. Persona_6 Per_7
specialista odontoiatra;
sono stati escussi testimoni di parte attrice;
all'udienza
[...]
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del 03.07.25, rigettate le ulteriori richieste avanzate dalle parti costituite, ritenuta la causa matura per la decisione, è stato disposto rinvio all'udienza del 06.11.25 per la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali, cui entrambe le parti costituite hanno provveduto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risarcitoria proposta dal sig. è fondata nei termini e per le ragioni di Parte_1 seguito esposti.
5- Innanzitutto, va esaminata l'istruttoria svolta, ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, onde passare alla successiva fase della quantificazione del danno.
Preliminarmente, appare utile evidenziare che la circostanza relativa alla verificazione del sinistro di cui alle premesse in fatto, nel quale è rimasto coinvolto Controparte_5 figlio dell'attore, risulta assolutamente pacifica, così come l'esistenza di profili di responsabilità della conducente dell'autovettura FI ND. Infatti, la convenuta
[...]
, circa la dinamica del sinistro, ha eccepito esclusivamente elementi Controparte_1 di corresponsabilità di nel verificarsi dell'evento. Controparte_5
Dall'istruttoria svolta, tuttavia, è emersa la responsabilità esclusiva della SI.ra nonché la prova liberatoria in favore di CP_3 Controparte_5
Procedendo all'esame del compendio acquisito, occorre prendere atto degli accertamenti di rito eseguiti dai CC della Stazione di GL (CH), intervenuti sul luogo del sinistro nell'immediatezza dei fatti (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte convenuta), i quali hanno consentito di accertare: a) che “la visibilità nell'area interessata non era compromessa in nessun caso da ostacoli fissi o mobili per entrambi i veicoli, le condizioni atmosferiche erano buone e il manto stradale asciutto con condizioni normali di usura”; b) che l'autoveicolo condotto dalla SI.ra CP_3
“procedeva direzione MARE-MONTI sulla SP 35, giunta all'intersezione stradale con la SP 33 strada regolata con isole spartitraffico di canalizzazione, nello specifico, la canalizzazione impegnata dal veicolo "A" presenta il segnale verticale di arresto
"STOP"” e che il motociclo condotto da “procedeva sulla SP 33 con Controparte_5 direzione di marcia LO - Chieti, strada con limite di velocità di 50 km orari, dopo aver effettuato una frenata di m. 10,20 e un ulteriore scarrocciamento sull'asfalto di m.
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9,40 finiva la sua corsa impattando con il veicolo "A", riportando danni tutta la parte anteriore completamente distrutta, mentre al veicolo "A" provocava danni sul paraurti, parafango, passaruota anteriore sx;
sportelli anteriore e posteriore sx”; c) che CP_3
è stata sanzionata per violazione dell'art. 145 comma 5 del Decreto Legislativo
[...]
30 aprile 1992, n. 285, secondo cui “I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale”; d) che è stato sanzionato per violazione Controparte_5 dell'art. 116 comma 15-bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo cui:
“Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.021 a euro 4.084. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI”.
Gli stessi CC hanno proceduto a raccogliere le dichiarazioni rilasciate dai sommari informatori che hanno assistito al sinistro, e i quali CP_6 Controparte_7 si trovavano a bordo dell'autoveicolo che seguiva quello condotto da Il CP_3
SI. , sentito a SI (allegate al doc. 2 del fascicolo di parte convenuta) CP_6 dai CC di GL, ha riferito: “in data di ieri 13.08.2020, verso le ore 19.00 circa mi trovavo con la mia autovettura a circa 7-8 metri dietro la FI ND coinvolta nel sinistro. Giunti all'incrocio la FI ND che mi precedeva si fermava all'intersezione e poi è ripartita, io ripartivo dietro di lei e istintivamente guardavo sulla mia sinistra e ho visto uno scooter giungere abbastanza velocemente. Ho avuto l'impressione che il conducente del motociclo aveva visto la FI ND ferma allo Stop e non si aspettasse che ripartisse, quando invece la macchina che mi precedeva è ripartita il motociclo si
è piegato verso il lato monti e non sono riuscito a vedere dove ha sbattuto il conducente, mentre il motociclo scivolando ha impattato l'auto, praticamente il motociclo ha impattato l'auto come voi Carabinieri lo avete trovato. Preciso che al momento dell'impatto la FI ND era in movimento e che la signora alla guida si è accorta dell'arrivo della moto solo quando era troppo tardi”; la SI.ra , Controparte_7
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analogamente, sentita a SI ha dichiarato ai CC: “in data 13.08.2020, mi trovavo a bordo lato passeggera, della mia autovettura Mercedes Classe A di colore nero targata
DD425YV condotta da mio marito , verso le ore 19.00 circa giunti in CP_6 prossimità dell'incrocio sito sulla Sp 35 C.da Piane San Pantaleone direzione di marcia
Francavilla al AR (CH) verso LO (CH), ci precedeva un'autovettura di colore beige chiaro marca , condotta da una signora di età apparente di anni 50 circa. CP_8
Giunti a detta intersezione, notavo che l'autovettura IA ND era ferma poiché dalla sinistra e di preciso sulla SP 33 direzione LO- Francavilla al AR (CH), sopraggiungeva un'autovettura di colore chiaro, mentre dall'altra carreggiata opposta al senso di marcia, vi erano 4 autovetture che percorrevano la corsia opposta. In quell'istante la signora che ci precedeva a bordo della FI ND si arrestava per dare la precedenza a dette autovetture, ma subito dopo l'attraversamento dell'autovettura che impegnavano la corsia opposta al senso di marcia, nonché l'attraversamento del sopraggiungere di un'autovettura, la stessa ripartiva repentinamente senza notare che sopraggiungeva un motociclo di colore blu, di fatto in quell'occasione la moto non è riuscita ad evitare l'impatto con la FI ND. Altresì aggiungo che notai che la FI
ND si è fermata al centro della carreggiata accorgendosi solo dopo del sopraggiungere del motociclo non evitando l'impatto che avvenne subito dopo. A.D.R:
No, non ho constatato che la signora fosse al momento dell'impatto distratta dall'uso del telefono cellulare, poiché mi trovavo in posizione opposta al guidatore e non notai che la signora avesse impegnata l'uso delle mani con il telefono. A.D.R.: No, non vi erano altre autovetture o pedoni al momento dell'impatto dei due veicoli”.
Le circostanze di cui sopra sono state anche oggetto di istruttoria orale del presente giudizio.
Alla udienza del 10.04.24 il teste , indifferente alle parti in causa, Testimone_1 all'epoca dei fatti in servizio come carabiniere presso la stazione di GL, ha riconosciuto il rapporto di sinistro in atti, che gli è stato mostrato ed ha confermato di avere eseguito i rilievi sul luogo dell'evento (sulla circostanza n. 8 della memoria istruttoria dell'attore: “dica il teste se, in data 13.08.2020, alle ore 19.00 circa, si recava alla Località Piane San Pantaleone di GL (CH), se eseguiva i rilievi del sinistro allegati al doc. 2 del fascicolo di “ , che le viene Controparte_4 mostrato”), ha così risposto: “Preciso come all'epoca dei fatti io fossi un carabiniere in
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servizio presso la Stazione dei Carabinieri di GL;
riconosco il rapporto che mi viene mostrato e confermo di aver eseguito i rilievi sul luogo del sinistro”.
Alla udienza del 03.07.25 è stato escusso il teste , indifferente alle parti CP_6 in causa, il quale, in risposta alla circostanza di cui al capitolo 1 della memoria istruttoria dell'attore (“dica il teste se, in data 13.08.2020, alle ore 19.00 circa, alla Località Piane
San Pantaleone di GL (CH), la SI.ra , alla guida del proprio CP_3 autoveicolo FI ND tg. EW609Z, mentre percorreva la S.P. 35 con direzione mare- monti, giunta all'incrocio con la S.P. 33, si arrestava al segnale stradale di STOP”), ha risposto: “Confermo la circostanza. Tanto posso riferire, in quanto, nelle circostanze di tempo e di luogo che mi vengono indicate, seguivo, alla guida della mia autovettura, la
FI ND condotta dalla SI.ra ”; in risposta al capitolo 2 di detta CP_3 memoria (“dica il teste se, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, la SI.ra
[...]
, alla guida dell'autoveicolo FI ND tg. EW609ZW, dopo la ripartenza dal CP_3 segnale di STOP, urtava il motoveicolo Suzuki tg. BP84916, condotto dal SI. CP_5
, che, con indosso il casco allacciato, percorreva quest'ultima strada, con
[...] direzione di marcia LO - Chieti”), ha riferito: “Confermo la circostanza. La signora
è ripartita dallo stop ed , che io non conoscevo (e non CP_3 Controparte_5 conosco personalmente), né sapevo chi fosse, si è trovato la strada impegnata. Ricordo che il ragazzo aveva il casco allacciato”; in risposta al capitolo 3 di detta memoria
(“dica il teste se, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, l'urto tra l'autovettura ed il motoveicolo suindicati avveniva nella corsia di marcia di quest'ultimo”), ha affermato: “Confermo che l'urto avveniva nella corsia di marcia di pertinenza del motoveicolo”; in risposta al capitolo 4 di detta memoria (“dica il teste se riconosce le
S.I.T. allegate al doc. 2 del fascicolo di che le viene Controparte_4 mostrato, e se conferma il contenuto delle stesse”), ha riferito: “Confermo di aver reso le dichiarazioni che mi vengono mostrate. Preciso, per quanto riguarda la valutazione del “velocemente”, come non possa dire se la velocità del motociclo fosse 30, 40 o 50 km/h, considerato come io stessi fermo e che tutto avvenuto in uno spazio, anche visivamente parlando, molto ristretto”.
In forza di quanto sopra chiarito, deve ritenersi provata la condotta colposa della SI.ra consistita nella repentina manovra di immissione eseguita in violazione CP_3 dell'art 145 del Codice della strada, stante la presenza di segnaletica stradale, che imponeva alla stessa lo “STOP”, con conseguente obbligo di concedere la precedenza
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ai veicoli che transitavano sulla S.P. 33 e dunque al motociclo condotto da
[...]
Allo stesso modo, deve ritenersi provato, in forza delle risultanze probatorie CP_5 sopra richiamate, il fatto che l'urto avveniva nella corsia di marcia di pertinenza del motociclista, come chiaramente si evince dalla planimetria dei CC, dalle fotografie dagli stessi scattate e dalle dichiarazioni del teste . CP_6
A questo punto occorre soffermarsi sulla condotta di guida tenuta da Controparte_5 al momento del sinistro.
Infatti, la giurisprudenza degli NI è da tempo granitica nell'affermare che, in caso di scontro tra veicoli “l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente, sancito dall'art. 2054 del c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente” (Cass. civ.
Sez. III Sent., n. 12444).
Gli stessi Giudici di Legittimità hanno chiarito che “In materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista” (Cassazione civile sez. III, n.
12884/2021).
Ebbene, nel caso in esame, non vi è prova di una corresponsabilità del motociclista, dovendo il sinistro ricondursi a responsabilità esclusiva della conducente dell'autovettura assicurata con CP_1
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Prima di procedere all'esame delle questioni maggiormente controverse, si prende atto dell'intervenuta rinuncia, in sede di comparsa conclusionale depositata dall'assicurazione convenuta, all'eccezione relativa al mancato utilizzo del casco da parte di al momento del sinistro (nello scritto conclusivo, la difesa Controparte_5 della Compagnia ha affermato: “Quanto infine alla contestazione relativa all'uso del casco, si dichiara di rinunciarvi essendone stato accertato l'uso nel corso dell'istruttoria”).
Infatti, alla udienza del 13.02.25, il testimone medico curante di Testimone_2
in risposta al capitolo 5 della memoria istruttoria dell'attore (“dica il Controparte_5 teste se, in data 13.08.2020, alle ore 19.00 circa, alla Località Piane San Pantaleone di GL (CH) rinveniva, a terra, il corpo del SI. , con il casco Controparte_5 raffigurato nelle fotografie allegate al doc. 015 del fascicolo di parte attorea e se provvedeva a tagliare la cinghia di chiusura del casco stesso”) ha riferito: “Si è vero, io ho rinvenuto a terra e ho tagliato la stringa del casco perché gli stringeva CP_5 sul collo, ma non ricordo il tipo di casco né se era quello che è raffigurato nelle foto doc. n. 15 che mi si mostrano”.
Inoltre, alla udienza del 22.05.2025, il teste , indifferente alle parti Testimone_3 in causa, in risposta al trascritto capitolo 5 della memoria istruttoria dell'attore, ha dichiarato: “Confermo le circostanze. Io abito nei pressi dei luoghi del sinistro;
sono stato il primo ad intervenire;
ho sentito un rumore sordo e delle urla, che hanno richiamato la mia attenzione. Io ero fuori a chiacchierare con amici”; in risposta al capitolo 6 della memoria istruttoria del sig. (“dica il teste se, nelle predette Parte_1 circostanze di tempo e di luogo, vedeva che il casco del SI. era Controparte_5 lesionato”), ha riferito: “Non c'erano lesioni sul casco. Come primo soccorritore ho fatto una valutazione primaria. Preciso di essere un volontario soccorritore della Croce
Rossa Italiana da circa 30 anni”; in risposta al capitolo 7 della stessa memoria (“dica il teste se il video allegato al doc. 016 del fascicolo di parte attorea, che le viene mostrato, rappresenta il SI. subito dopo il sinistro del 13.08.2020, Controparte_5 nel quale è rimasto coinvolto”), ha risposto: “Confermo la circostanza e, peraltro, mi riconosco nel video, come la persona vicina al corpo di . CP_5
Infine, la perizia tecnica redatta dall'Ingegnere (CT dell'attore) Persona_8 allegata al doc. 17 prodotto con la memoria istruttoria dell'attore, quanto all'omologazione del casco indossato da al momento dell'urto, ha Controparte_5
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chiarito: “Il casco indossato dal sig. marca LS2 modello Airflow Solid White CP_5
OF562 appartiene alla categoria di caschi Jet o Demi Jet, senza mentoniera, con omologazione ECE 22.05 (Germania), come mostrato nell'etichetta di omologa. Il casco veniva tolto dai soccorritori attraverso il taglio del nastro presente in prossimità dell'etichetta di omologa (Fig. 10)”.
Alla udienza del 03.07.25 l'Ing, inoltre ha confermato l'omologazione del Per_8 casco indossato da al momento del sinistro: in risposta al capitolo 11 Controparte_5 della memoria istruttoria di parte attrice (“dica il teste se il casco rappresentato dalle fotografie contenute a pagina 11 della perizia a sua firma, allegata al doc. 017 del fascicolo di parte attorea, che le viene mostrato, è omologato”), ha affermato:
“Confermo la circostanza e tanto posso dire, in quanto ho eseguito delle indagini sul casco, come indicate anche in perizia”.
La circostanza che al momento del sinistro, indossava correttamente Controparte_5 un casco omologato deve pertanto ritenersi provata oltreché, all'esito dell'istruttoria, pacifica ed incontestata.
Passando all'esame della questione circa la velocità di guida tenuta dal motociclista al momento del sinistro, ha dedotto che stava Controparte_1 Controparte_5 procedendo a velocità eccessiva, argomentando la tesi mediante il contenuto degli accertamenti dell'autorità, dai quali emerge che “la moto condotta dal SI. , ha CP_5 lasciato tracce di frenata sull'asfalto per 10,20 metri, prima di piegarsi lateralmente e lasciare ulteriori 9,40 metri di tracce di scarrocciamento del mezzo prima di giungere ad impattare la FI ND condotta dalla SI.ra , in maniera violenta. E' CP_3 indubbio che la velocità del mezzo non fosse commisurata all'approssimarsi ad un incrocio su strada con limite di velocità di 50 Km/h” (cfr. comparsa di costituzione di
. Controparte_1
Tuttavia, in assenza di significative ulteriori argomentazioni ed elementi che possono avvalorare la tesi della convenuta ed in forza delle prove offerte da parte attrice, la tesi prospettata dalla Compagnia assicuratrice non è condivisibile.
In particolare, anche sul punto appaiono rilevanti le dichiarazioni rese dai testi oculari: sebbene , sentito a SI, avesse dichiarato ai CC di aver visto CP_6
“uno scooter giungere abbastanza velocemente”, riferiva contestualmente circostanze che mettono in luce una condotta repentina ed assorbente di “… Preciso CP_3
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che al momento dell'impatto la FI ND era in movimento e che la signora alla guida si è accorta dell'arrivo della moto solo quando era troppo tardi”.
Analoghi elementi si rinvengono nelle SI rese dalla SI.ra che non Controparte_7 forniva alcuna valutazione personale circa la velocità dei mezzi coinvolti: “la stessa ripartiva repentinamente senza notare che sopraggiungeva un motociclo di colore blu, di fatto in quell'occasione la moto non è riuscita ad evitare l'impatto con la FI ND.
Altresì aggiungo che notai che la FI ND si è fermata al centro della carreggiata accorgendosi solo dopo del sopraggiungere del motociclo non evitando l'impatto che avvenne subito dopo”.
In sede testimoniale, dinanzi a questo Tribunale, , alla udienza del CP_6
03.07.25, dopo aver preso visione delle SI rese, ha dichiarato: “Preciso, per quanto riguarda la valutazione del “velocemente”, come non possa dire se la velocità del motociclo fosse 30, 40 o 50 km/h, considerato come io stessi fermo e che tutto avvenuto in uno spazio, anche visivamente parlando, molto ristretto”. Dunque egli non solo ha chiarito che l'avverbio utilizzato a SI, velocemente, era frutto di una valutazione personale (emersa dalla condizione statica nella quale lo stesso si trovava, a bordo dell'autovettura su cui viaggiava e dalla visuale ristretta che aveva), ma nel fornire dei possibili valori ipotetici ha comunque utilizzato alternative che denotano come anche in sede di sommarie informazioni testimoniali (in cui peraltro non è stata riferita alcuna quantificazione, neanche in termini generici), non intendeva attribuire al motociclo una velocità particolarmente elevata, ovvero non commisurata allo stato dei luoghi.
Inoltre, la perizia tecnica dell'Ing. dallo stesso confermata alla Persona_8 udienza del 03.07.25, ha chiarito che: dall'analisi della planimetria redatta dai CC di
GL e dalla fotografia (nr.7) allegata alla relazione di incidente stradale, risulta che tra la fase di frenata e quella di scarrocciamento vi è stata una sovrapposizione di circa 1,8 metri;
la velocità del motociclo prima delle tracce di scarrocciamento era pari a circa 39 km/h; la velocità del motociclo all'urto era di 19 km/h; la velocità del motociclo prima della frenata era pari a circa 50 km/h; il conducente del motociclo, considerando un tempo psicotecnico di reazione pari ad 1 secondo, percepiva a circa 3 secondi prima dell'urto il movimento della FI che ripartiva dallo STOP;
la sig.ra aveva una visuale completamente libera di almeno 180 metri verso sinistra e CP_3 avrebbe potuto avvistare il motociclo in avvicinamento, attendendo il tempo necessario per effettuare la svolta in sicurezza.
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Le considerazioni tecniche, coerenti e scientificamente argomentate da parte del consulente, non sono state smentite né da evidenze di segno contrario, né da una perizia inficiante le argomentazioni ovvero i calcoli ivi contenuti.
A tutto quanto sopra detto si aggiunge la tipologia e l'ubicazione dei danni riscontrati sul veicolo condotto dalla convenuta, che si concentravano, al momento dell'urto con il motociclista, sulla parte anteriore (“L'autovettura FI, come indicato precedentemente raggiungeva il PPU con un andamento lento e si fermava sulla carreggiata. Il conducente del motociclo Suzuki, prima dell'impatto si separava dallo scooter andando ad impattare con il casco nella parte anteriore del veicolo, mentre il motociclo si incastrava sotto il veicolo, dopo aver urtato il sottoporta, proseguendo per circa 1,7 metri fino a rimanere incastrato con la ruota anteriore sotto il telaio della
FI, in corrispondenza dell'asse posteriore del veicolo” cfr perizia Ing. Perfetti;
“danni sul paraurti, parafango, passaruota anteriore sx;
sportelli anteriore e posteriore sx” cfr. rapporto CC), ad ulteriore conferma del fatto che l'urto avveniva qualche istante dopo che aveva avviato la manovra di svolta alla propria sinistra e del CP_3 fatto che eseguiva le manovre di emergenza non appena si avvedeva Controparte_5 della svolta a sinistra, avviata dalla conducente dell'autovettura, la quale dunque, rappresentava un ostacolo frappostosi improvvisamente.
Pertanto, i segni di frenata e di scarrocciamento devono essere ricondotti, sotto il profilo eziologico, alla necessità, percepita da pochi istanti prima del sinistro, Controparte_5 di azionare una repentina frenata, al fine di evitare l'impatto con l'autovettura che, nel ripartire dallo “stop”, si immetteva nella traiettoria già impegnata dal motociclo. Si tratta, in altre parole, di elementi che si spiegano in forza della condotta di guida tenuta dalla sig.ra e non con la velocità del centauro prima dell'urto. La loro entità CP_3 non risulta tale da consentire di affermare che il motociclista viaggiasse ad una velocità eccessiva, ovvero non commisurata allo stato dei luoghi.
D'altronde, l'estensione della frenata e dello scarrocciamento, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'Ing. non indica una velocità non commisurata e risulta Per_8 congrua rispetto al tempo di reazione di per attuare un tentativo di Controparte_5 evitamento della collisione.
Né può pervenirsi a differenti conclusioni, specie in assenza di qualsivoglia principio di prova ad avallo della tesi di parte convenuta.
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SInificativo appare ancora il fatto che i CC della Stazione di GL, pur avendo sanzionato il figlio dell'attore per la violazione dell'art. 116 comma 15-bis Cds, dopo aver eseguito i rilievi di rito (ivi incluse le misurazioni delle tracce di frenata e di scarrocciamento richiamate dai convenuti), a carico di questo non hanno elevato, né nell'immediatezza dei fatti, né in un momento successivo, alcuna ulteriore sanzione, né ai sensi dell'art. 141, né del 142 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il citato teste , che si era occupato dei rilievi, in risposta alla domanda Testimone_1 capitolata al n. 9 della memoria istruttoria dell'attore “dica il teste se, a seguito del sinistro del 13.08.2020, a carico del conducente del motoveicolo Suzuki tg. BP84916, elevava sanzioni ex art. 140 C.d.s. (Principio informatore della circolazione), ex art. 141 C.d.s. (Velocità), ex art. 142 C.d.s. (Limiti di velocità), ex art. 145 C.d.s.
(Precedenza), ex art. 146 C.d.s. (Violazione della segnaletica stradale)”), ha riferito:
“No, non sono state elevate le sanzioni riportate nel capitolo”.
Deve allora concludersi che i risultati cui è pervenuto l'Ing. con Persona_8 argomentazioni scientifiche e prive di contraddizioni, concordano con le dichiarazioni rese dai testi oculari e con le valutazioni eseguite dai CC (operatori particolarmente qualificati nell'esecuzione degli accertamenti e dei rilievi a seguito di sinistri stradali),
i quali intervenuti sul posto nell'immediatezza dei fatti, dopo aver condotto gli accertamenti del caso, non hanno elevato alcuna sanzione relativa alla velocità tenuta da Controparte_5
Esaminando l'eccezione sollevata da relativa al mancato Controparte_1 conseguimento, da parte del danneggiato, della patente di guida prescritta (
[...] possedeva la sola patente di guida e non la patente A) per la guida del CP_5 N_1 motociclo con cilindrata 400 cc, deve preliminarmente darsi atto: del fatto che la circostanza eccepita è provata documentalmente, in quanto emerge dal doc. 2 del fascicolo della compagnia assicuratrice;
del fatto che parte convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta, ha qualificato detta circostanza come potenzialmente rilevante nel determinismo dell'evento (“Nella valutazione delle responsabilità, non potrà non essere considerata anche l'accettazione del rischio da parte del conducente, di mettersi alla guida di un veicolo per il quale non aveva l'autorizzazione alla guida, circostanza che può, verosimilmente, aver determinato una maggiore insicurezza nel padroneggiare il mezzo in situazioni di pericolo, influendo ad esempio nella perdita di equilibrio, nella capacità di arresto del veicolo e quindi nella serietà della caduta”).
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Tuttavia, la difesa della convenuta non ha allegato elementi sintomatici dell'effettiva incapacità di di condurre lo specifico motoveicolo (se non quelli Controparte_5 relativi alla velocità di guida, di cui si è già detto), né ha dedotto la loro incidenza causale nel sinistro.
Infatti, come correttamente sottolineato dalla difesa dell'attore, la presenza di una violazione amministrativa non basta, da sola, ad influire sulla responsabilità civile in relazione all'evento in cui è stata riscontrata tale violazione, essendo necessario fornire la prova che questa non ha costituito una mera irregolarità formale, ma ha rappresentato una causa esclusiva o concorrente che ha determinato l'evento.
Sul punto la Suprema Corte si era già espressa, affermando che “in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, non già la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale è di per sé fonte di responsabilità (o di limitazione dell'altrui responsabilità) in sede risarcitoria, bensì il comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, purché lo stesso abbia esplicato incidenza causale sull'evento dannoso” (Cassazione, Sez. III, n. 8366/2010); in termini analoghi l'ordinanza n. 9674 del 26 maggio 2020: “Va, tuttavia, osservato che la Corte di merito, in base ad un accertamento in fatto, che non può più essere rimesso in discussione in questa sede, ha ritenuto che la mancanza di rinnovo della patente al momento del sinistro non costituisse fattore idoneo ad interrompere il nesso di causalità e che in mancanza di allegazione, in secondo grado (non essendo stata più riproposta ex art. 345 c.p.c., in quel grado, l'eccezione relativa alla forza maggiore come causa di esclusione del nesso di causalità - vento forte che avrebbe inopinatamente provocato la caduta del ramo sulla strada) di un fattore imprevedibile ed assolutamente eccezionale avente impulso causale autonomo e come tale estraneo alla sfera di custodia, il CP_9 doveva "essere ritenuto responsabile dei danni derivati nell'occorso all'automobilista a causa dell'inopinato ingombro verificatosi, in condizioni di limitata visibilità, data l'ora serale, sulla carreggiata" (v. sentenza della Corte di appello di Roma n. 120/2015, pure impugnata in questa sede). Peraltro, neppure risulta che sia stato dedotto tempestivamente che il sinistro sia da addebitare ad un errore di guida del soggetto (a meno che non si voglia ricomprendere in ciò la velocità eccessiva cui sembra farsi riferimento, però, solo in questa sede di legittimità, non essendo stato riferito in ricorso quando e in quali termini l'attuale ricorrente abbia precedentemente, nei gradi di merito, richiamato specificamente tale circostanza)”.
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E, non solo, la Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 2970 del 6 febbraio 2025, ha affermato che “il fatto che il danneggiato abbia violato una norma di condotta, ed anche il fatto che si sia esposto al rischio, non è di per sé prova del fatto che il rischio si è poi concretizzato a causa di tale condotta, ben potendo essere invece attribuito interamente al conducente, e ben potendo in tal caso la colpa del danneggiato non avere avuto alcuna influenza causale”.
In altre parole, il comportamento formalmente irregolare del danneggiato, sanzionato sotto il profilo pubblicistico, può divenire concausa dell'evento dannoso solo quando, rispetto a questo, ha assunto il ruolo di antecedente causale.
Dunque, nel presente giudizio, non può ritenersi sussistente alcuna corresponsabilità del per essersi messo alla guida del motociclo Suzuki UR 400 tg. Controparte_5
BP84916, essendo titolare della patente di guida , e non anche di quella A, per N_1 non aver la convenuta provato che il centauro ha concorso nel sinistro per la propria inesperienza alla guida di quel motociclo.
Detto onere probatorio spettava infatti, in ossequio all'art. 2697 c.c., in capo alla parte che eccepiva la circostanza (Cass. n. 24920/2024).
Pur non essendo direttamente rilevanti, in quanto non relative alla dinamica del sinistro, le prove testimoniali introdotte dall'attore, secondo le quali aveva già Controparte_5 guidato, in precedenti occasioni, il motociclo con cui è rimasto coinvolto nell'evento del 13.08.20 (in risposta al capitolo 14 della memoria istruttoria dell'attore “dica il teste se ha visto il SI. condurre il motoveicolo Suzuki tg. BP84916, in data Controparte_5 antecedente al 13.08.2020” all'udienza del 10.04.25, la teste ha riferito: Testimone_4
“Confermo di aver visto prima del 13.08.2020, guidare quella moto Suzuki, CP_5 con la quale ha fatto l'incidente”; all'udienza del 03.07.25, , Controparte_10 indifferente alle parti, rispondendo allo stesso capitolo, ha riferito: “Sì, ho visto condurre detto mezzo, anche più volte”) queste hanno acclarato che il figlio CP_5 dell'attore aveva già maturato esperienza alla guida dello specifico motociclo coinvolto nel sinistro, tanto che deve escludersi che si fosse messo alla guida di detto motociclo, per la prima volta, il giorno dell'incidente.
Ad ogni buon conto la perizia tecnica dell'Ing. consente di affermare che Per_8 [...]
non appena accortosi dell'ostacolo rappresentato dall'autovettura che CP_5 ripartiva dallo stop, attuava una manovra corretta, come provato dal bloccaggio della sola ruota posteriore: “Dall'analisi della morfologia delle tracce di frenata, si deduce
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che il bloccaggio ha interessato esclusivamente la ruota posteriore del motociclo: tale ipotesi è supportata dal fatto che, se fosse stata bloccata la ruota anteriore, il motociclo non sarebbe stato in grado di percorrere i 10,2 metri di frenata rilevati ma l'anteriore avrebbe “chiuso lo sterzo” in un lato o nell'altro innescando quasi istantaneamente lo scarrocciamento del motoveicolo” (cfr. perizia Ing. Perfetti). Lo scarrocciamento che è derivato dalla manovra, quindi, non può considerarsi frutto di imperizia, ma rappresenta una conseguenza inevitabile della frenata repentina e tecnicamente corretta (resasi necessaria dal superamento dello “stop” da parte della sig.ra che ha CP_3 consentito al centauro di governare la moto anche durante la manovra d'emergenza.
Difettano, pertanto, elementi che provino una guida non adeguata da parte di
[...]
il quale stava procedendo regolarmente nella sua corsia e non ha ricevuto CP_5 contestazioni per eccesso di velocità o di imprudenza, in mancanza di circostanze che giustificassero un simile addebito.
D'altronde, dalla scelta processuale di contumacia della sig.ra deriva CP_3 ulteriormente l'impossibilità per il Tribunale di acquisire la conoscenza di elementi dai quali poter inferire la verificazione del sinistro con modalità diverse da quelle emerse dall'espletata istruttoria.
Peraltro risulta evidente la situazione di oggettiva turbativa in cui il conducente del motociclo veniva a trovarsi, in presenza di un veicolo che si immetteva repentinamente sulla direttrice di marcia, così da indurlo, nel tentativo di scongiurare la collisione, ad attuare una manovra di frenata d'emergenza che, in modo ineludibile, determinava lo scarrocciamento, con la conseguenza che, anche in virtù della prova documentale offerta dall'attore e dell'istruttoria orale espletata, non si è resa necessaria la consulenza tecnica d'ufficio ricostruttiva del sinistro, peraltro inammissibile, risultando la richiesta di parte convenuta, sul punto, meramente esplorativa (cfr. Cass. n. 8498/2025)
Come già statuito dalla Corte di Cassazione n. 4055/2009: “Il segnale di «stop» pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli;
ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., avendo tale
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presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità”.
In definitiva, applicando i principi normativi e giurisprudenziali sopra esposti, sulla base di una complessiva valutazione delle risultanze istruttorie, si deve ritenere accertata la responsabilità esclusiva della sig.ra nel verificarsi del sinistro, in ragione CP_3 dell'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento di cui è causa, con la grave condotta colposa della stessa nella dinamica dell'evento ravvisabile nell'improvvisa e provata manovra di immissione sulla S.P. 33, in spregio alla segnaletica stradale che obbligava lo “stop” e dunque l'obbligo di concedere la precedenza assoluta al motociclo condotto da che sopraggiungeva Controparte_5 dalla sinistra, tenendo una condotta che non ha arrecato alcun apporto causale alla produzione del sinistro, potendosi così ritenere raggiunta la prova liberatoria in favore dello stesso, per le ragioni sopra esposte.
6- In virtù di quanto sopra esposto, si ritiene utile e necessario passare alla quantificazione dei danni subiti dall'attore.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che l'attore ha patito, in conseguenza del sinistro del figlio, danni di natura non patrimoniale e pregiudizi economici. Tuttavia, prima di procedere al loro esame ed alla loro liquidazione, si deve riconoscere la diversità dei pregiudizi non patrimoniali allegati da ed in particolare la differenza Parte_1 ontologica del danno da lesione del rapporto parentale, rispetto al danno biologico dal medesimo patito.
Il primo tipo di danno è stato predicato dalla Cassazione a sezioni unite, già nel 2002 ed
è dimostrabile per presunzioni: “Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso;
ne consegue che in tal caso il congiunto è legittimato ad agire "iure proprio" contro il responsabile”
(Sezioni Unite n. 9556/02); “E' affermazione consolidata nella giurisprudenza di questa
Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto
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dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del
2008). In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, si è detto che il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n.
11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020). Si è anche puntualizzato, da ultimo, che non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023). La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale. L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione - danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. s.u. 26492 del 2008; Cass. n.
25541 del 2022)” (Cass. n. 13540/2023).
Si tratta di un pregiudizio di natura non patrimoniale, che il congiunto patisce a causa della perdita o, come nel caso dell'attore, della grave compromissione del rapporto affettivo con la vittima “primaria” del sinistro e che ristora la serenità del rapporto familiare. Il danno “riflesso” spettante alla vittima del macroleso, dunque, riguarda un bene costituzionalmente tutelato (art. 29 Cost.), diverso da quello, avente pari rango, della salute (art. 32 Cost.), con la conseguenza che è possibile procedere alla
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liquidazione di entrambe le componenti, qualora si ritenga dimostrata la loro esistenza, non essendo ravvisabile, in astratto, alcuna duplicazione. Ciò è stato ampiamente illustrato dalla Corte di Cassazione: “osserva il Collegio come il giudice d'appello abbia escluso la liquidabilità di un importo a titolo di danno biologico in favore degli attori
(come pregiudizio immediatamente e direttamente derivante dalla perdita del figlio), evidenziando come il primo giudice avesse già provveduto a personalizzare il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale, ritenendo che questa contestuale liquidazione determinasse un'indebita duplicazione del medesimo danno;
tale affermazione, nella misura in cui identifica (ritenendo la liquidazione di entrambi i danni alla stregua di un'indebita duplicazione) il danno biologico sofferto a causa della perdita del figlio e la personalizzazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale, è errata;
al riguardo, varrà precisare come il danno derivante dalla perdita di un rapporto parentale (così come configurato dal riconoscimento della giurisprudenza e dalla conforme riflessione dottrinaria) chieda d'essere identificato nell'insieme di quelle specifiche conseguenze dannose di natura non patrimoniale che discendono dalla definitiva cancellazione di una relazione personale caratterizzata dalla particolare pregnanza emotiva e implicazione affettiva
(come, nella specie, nel rapporto tra genitore e figlio) destinato a tradursi, sul piano dei pregiudizi alla persona, nella duplice dimensione del c.d. danno morale ossia della sofferenza puramente interiore patita per la perdita affettiva riscontrabile sul piano dell'afflizione e della compromissione dell'ordinario equilibrio emotivo (senza tuttavia alcuna degenerazione patologica suscettibile di accertamento medico-legale) - e, sotto altro profilo, del danno rappresentato dalla modificazione delle attività della vita quotidiana e degli eventuali aspetti dinamico-relazionali in conseguenza di tale perdita affettiva;
si tratta, in relazione a questa duplice lettura del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale, sempre e comunque di conseguenze dannose riferibili alla compromissione di quello specifico interesse legato alla conservazione dell'integrità del proprio nucleo familiare e/o affettivo;
viceversa, il discorso condotto con riguardo al danno biologico determinato dall'uccisione di un proprio congiunto non guarda alle conseguenze che si ricollegano alla lesione inferta all'integrità del proprio nucleo familiare e/o affettivo (in sé considerato), bensì alle conseguenze che, sul piano morale e su quello legato alle implicazioni di tipo dinamico- relazionali, derivano dalla compromissione del diverso interesse legato alla
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conservazione dell'integrità della propria salute: bene, quest'ultimo, che dev'essere considerato logicamente e ontologicamente del tutto diverso dal primo (così come, specularmente, del tutto diversi devono ritenersi gli interessi che trovano riferimento nelle previsioni di tutela di cui all'art. 29 Cost., rispetto a quelli considerati nell'art. 32
Cost.); pertanto, una volta liquidato, da parte del giudice di primo grado, il danno derivato agli originari attori dalla morte del figlio sotto il profilo della perdita del rapporto parentale (incidente, tanto sulla conservazione del proprio equilibrio emotivo- soggettivo, quanto sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale valutabile sul terreno della dimensione dinamico-relazionale), l'ulteriore liquidazione, in favore degli attori, di un importo a titolo di risarcimento del danno biologico
(necessariamente da intendere come danno alla salute degli stessi, e dunque come lesione della propria integrità psico-fisica conseguente all'uccisione del proprio figlio) non costituisce affatto una duplicazione della prima liquidazione, trattandosi di voci di danno del tutto diverse tra loro (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019, Rv.
656223 - 03)” (Cassazione civile sez. III n.9857 del 2022).
Tanto chiarito, occorre esaminare il danno sofferto iure proprio alla salute, allegato da parte attrice, ritenuto sussistente dalla convenuta ed emerso Controparte_1 nei termini di cui si dirà, all'esito della CTU espletata dal medico-legale dott.
con l'ausilio dello specialista in psichiatria, dott. , Persona_5 Persona_6 nonché con l'acquisizione di parere del dott. specialista in ortodonzia. Persona_7
Ebbene, l'indagine medica completa, condotta dai predetti professionisti, ha palesato che dal sinistro del 13.08.20 in capo all'attore è derivato un danno alla salute, meritevole di risarcimento.
Il consulente del Tribunale, le cui risultanze si condividono, in quanto esenti da vizi logici, adeguatamente motivate e neppure contestate dalle parti costituite in giudizio, ha concluso l'elaborato affermando che: “A seguito del trauma psichico subito il signor presenta attualmente “DISTURBO DA STRESS POST TRAUMATICO” Parte_1 causalmente associabile al trauma psichico subito. Presenta lesioni delle arcate dentarie secondarie a BRUXISMO causalmente correlabili al trauma psichico. Ha intrapreso percorso psicoterapeutico e farmacologico stabilizzando il quadro clinico in cronicità, verosimilmente non suscettibile di miglioramento;
non può essere compiutamente valutato un aggravamento della patologia. Il Bruxismo è notevolmente controllato e le lesioni dentali e dell'ATM ad esso secondarie completamente
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emendabili con terapia odontoiatrica … Il signor non era portatore di Parte_1 patologie precedenti e/o di stati morbosi capaci di pregiudicarne la salute psico fisica.… Danno biologico temporaneo per 360 giorni di cui: un I.T.P. al 75% per 120 giorni, una I.T.P. al 50% per 240 giorni. … A seguito del trauma psicogeno il signor
è portatore di disturbo post traumatico da stress cronicizzato;
tale Parte_1 patologia, anche a causa dello stimolo stressante sempre presente e di rievocazione, non è suscettibile di miglioramento né può essere però compiutamente valutato un aggravamento della patologia. Il danno biologico permanente secondario alle patologie documentate ( disturbo post traumatico da stress e bruximmo) è pari al 26%
( ventisei%) … Il signor ha sempre svolto attività agricola ed a causa della Parte_1 patologia insorta ha abbandonato di fatto ogni attività; può stimarsi una riduzione della capacità lavorativa specifica nella misura del 60% (Sessanta %); la residua capacità di lavoro, considerata l'età (65) e la tipologia di lavoro, nonché le attività confacenti e e le attitudini, non permettono di espletare altra attività se non quella agricola a meno di impieghi caritatevoli. … In atti sono presenti ricevute che si ritengono confacenti alle necessità di diagnosi e terapie per ero 1842.00 (milleottocentoquarantadue). … Come da consulenza odontoiatrica e psichiatrica le lesioni delle arcate dentarie sono riconducibili a bruxsimo secondario al trauma psichico. Vengono richiesti 22.340 ( ventideumilatrecentoquaranta ) euro relativamente alle spese odontoiatriche a fronte di una spesa media pari ad euro 21.830 stabilita dal consulente Dott in CTU”. Per_7
Passando, a questo punto, alla liquidazione del danno in esame, si ricorre alle Tabelle di Milano vigenti, edizione 2024 (a cui si presta piena adesione), che contengono una liquidazione congiunta, sebbene con voci separate, del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, sia del danno non patrimoniale che consegue alle medesime lesioni in termini di sofferenza soggettiva, in via di presunzione. Le medesime Tabelle prevedono per il risarcimento del danno non patrimoniale (biologico e da sofferenza morale) da invalidità temporanea totale (nel caso di specie insussistente) una forbice di valori monetari da un minimo di € 115,00 ad un massimo di € 115,00 + 50% di personalizzazione.
Con riferimento alla personalizzazione, in particolare, gli hanno più volte Parte_3 ribadito che questa presuppone la prova di “specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già
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previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari" (così Cass. Sez. 3, sent. 21 settembre 2017, n. 21939, Rv. 645503-01), e ciò in quanto "le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'"id quod plerumque accidit" (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. 7513 del 2018, cit.)”
(Cass. n. 14364/2019).
Di conseguenza, per quel che riguarda la liquidazione della rilevata invalidità temporanea, in considerazione delle peculiarità del caso di specie, in cui l'attore, con l'insorgere della malattia (peraltro tale da aver determinato, nel tempo, la compromissione delle arcate dentarie, come pure accertato dall'Ausiliario medico legale, previo consulto degli specialisti) è rimasto per circa un anno lontano dalla propria moglie e dal proprio figlio, impegnati nelle cure nella clinica austriaca, con un'apprensione ed un turbamento di rilevante entità (il teste , Testimone_5 indifferente alle parti, all'udienza del 13.02.25, in risposta al capitolo 40 della memoria istruttoria di parte attrice, “dica il teste se la moglie del SI. , SI.ra Parte_1 Per_4
, dal mese di novembre 2020, sino al 30 novembre 2021, durante il periodo di
[...] degenza del SI. presso la clinica Tirol Kliniken, si è trasferita in Controparte_5
Austria, ad Hochzirl”, ha risposto: “Si è vera la circostanza, io sono il vicino di casa della famiglia e ho assistito alle telefonate del alla coniuge che CP_5 Parte_1 diceva di stare in Austria e le mandavo i saluti e qualche volta la salutavo anch'io personalmente per telefono”; in risposta al capitolo 41 della memoria istruttoria di parte attrice, “dica il teste se, durante il periodo di permanenza in Austria della SI.ra Per_4
e del SI. , il SI. , la sera, dopo aver parlato con la
[...] Controparte_5 Parte_1 di lui moglie, piangeva”, riferiva: “Si è vero, io l'ho visto piangere spesso dopo le telefonate che duravano a lungo e tanto so perché tali telefonate avvenivano presso una piazzetta sita in una zona comune del nostro vicinato;
preciso che la mia casa è vicina a questa piazzetta tanto da consentirmi di vedere che era al telefono e mi Pt_1 avvicinavo e salutavo o le mandavo i saluti”), risulta congruo riconoscere Per_4 all'infortunato € 143,00 al dì, per ogni giorno di invalidità temporanea totale (come danno non patrimoniale alla salute, comprensivo anche delle ricadute nella sfera morale: cfr. le Tabelle di Milano), così per un totale di € 30.030,00 per una I.T.P. al 75% per
120 giorni ed una I.T.P. al 50% per 240 giorni.
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Per quel che riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale permanente alla salute riportato da , tenendo conto dell'età dello stesso (60 anni) al Parte_1 momento della cessazione dei postumi temporanei (e non al momento della verificazione del sinistro, come richiesto da parte attrice;
cfr. Cass. 3121/2017), nonché della percentuale della predetta invalidità riportata (26%), il danno non patrimoniale permanente in questione è pari alla somma tabellare di € 117.862,00.
Tuttavia, nel corso dell'istruttoria sono emerse circostanze del tutto peculiari, che esulano rispetto all'id quod plerumque accidit e che non possono ritenersi risarcite mediante i criteri tabellari standard (e dunque con l'importo appena liquidato).
È infatti risultato documentalmente provato, oltreché incontestato, come l'intero nucleo familiare (attore, moglie, figlia e figlio cfr. doc. 38 del fascicolo attoreo) ha riportato, come conseguenza del sinistro del 13.08.20, danni permanenti (cfr. doc. 28 e 29 del fascicolo attoreo), tanto da impedire all'attore stesso di trovare effettivo conforto e supporto, per la propria malattia, nelle persone che con lui convivono, anche “a causa dello stimolo stressante sempre presente e di rievocazione”, come accertato dal CTU, oltreché della preoccupazione costante per il “dopo di noi” (cfr. dichiarazione della teste
, la quale, escussa all'udienza del 13.02.25, in risposta al capitolo Testimone_6
58 della memoria istruttoria di parte attrice, “dica il teste se il SI. , a seguito Parte_1 del sinistro del 13.08.2020, riferisce le seguenti parole: 'questa è la condizione di mio figlio e non cambierà mai;
non riesco a pensare a cosa accadrà quando io e la madre moriremo'”, fa riferito: “Si è vero, io stessa ho sentito profferire a tale frase”). Pt_1
In risposta al capitolo 60 della memoria istruttoria di parte attrice (“dica il teste se, dal dicembre del 2021, a seguito del rientro, nell'abitazione familiare, della SI.ra Per_4
e del SI. dalla clinica austriaca di Hochzirl, il SI. ,
[...] Controparte_5 Parte_1 la SI.ra e la SI.ra piangono dopo aver messo a letto il SI. Per_4 Parte_2
”), la teste (cognata dell'attore), all'udienza del Controparte_5 Testimone_7
03.07.25, ha riferito: “Confermo la circostanza. Capita che ci troviamo a cena insieme;
dopo la cena, loro accompagnano a letto, mentre io mi occupo di mettere in CP_5 ordine la cucina, per aiutare . Al loro rientro nel salone, c'è sempre un momento Per_4 di sconforto e di pianto. Gli occhi rossi vengono in automatico a , e , Per_4 Pt_1 Pt_2
a fine giornata, dopo la fatica nell'affrontare la stessa”; sul medesimo capitolo, la teste
(indifferente), all'udienza del 10.04.25, riferiva: “Posso dire che mi è Testimone_4 capitato di trovarmi in alcune occasioni la sera a casa loro e di vedere che dopo aver
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messo a letto piangevano”. Per garantire l'integralità del risarcimento, risulta CP_5 pertanto congruo riconoscere all'attore un aumento del 15% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno, e dunque, l'importo di €
12.450,00.
7- Il fatto che nel sinistro di cui è causa, non abbia perso la vita non Controparte_5 rappresenta motivo di esclusione della voce di danno per lesione del rapporto parentale, in quanto è noto che i prossimi congiunti di una vittima soffrono sia in caso di morte, che di gravi lesioni. Anzi, come rilevato da parte attrice e come emerso dall'istruttoria, la presenza costante del soggetto leso può ingenerare nei familiari una sofferenza anche più intensa, sempre legata direttamente al fatto illecito;
e ciò è vero, tanto che gli
NI hanno espressamente ammesso il ricorso alla prova per presunzioni: “La sofferenza patita dal prossimo congiunto di persona ferita in modo non lieve costituisce un danno non patrimoniale risarcibile, come da tempo stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 9556 del 01/07/2002). Un pregiudizio di questo tipo, consistendo in un moto dell'animo, ben difficilmente potrà essere provato in concreto con le prove c.d. storiche, per l'ovvia ragione che solo in interiore homine habitat veritas. L'esistenza del danno in esame, pertanto, di norma non potrà che avvenire con ricorso alle c.d. prove critiche, prima fra tutte la prova presuntiva (art. 2727 c.c.). Il ricorso alla prova presuntiva per dimostrare l'esistenza d'un danno non patrimoniale consistito nella sofferenza interiore non può certo ridursi ad un acritico automatismo, per cui provata l'esistenza della lesione personale, se ne debba inferire automaticamente l'esistenza d'un danno morale in capo ai prossimi congiunti della vittima primaria. Tuttavia, se da un lato la prova presuntiva non può essere svilita ad una mera massima di esperienza, è altresì vero che essa deve pur sempre essere cercata anche d'ufficio, una volta che la parte abbia dedotto e provato i fatti noti che ne possono costituire il fondamento. La prova presuntiva, infatti, in null'altro consiste se non in un ragionamento logico-deduttivo che, sulla base di fatti noti, consente di risalire a fatti ignorati. Pertanto, quando i fatti noti siano ritualmente entrati nel materiale utilizzabile ai fini della decisione, quel ragionamento il giudice deve comunque farlo: vuoi per trarne la prova che cerca;
vuoi per concludere che i fatti noti di cui dispone sono privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e non consentono di risalire al fatto ignorato” (Cassazione civile n. 17058 del 2017).
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Nel caso in esame, parte attrice ha ampiamente argomentato sulle proprie pretese, allegando documentazione, nonché richiedendo adeguata istruttoria orale, così provando i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda, in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra richiamati in termini di prove:
- è stato provato il gravissimo stato (peraltro mai contestato) nel quale versa
[...] in seguito all'evento (doc. 8 e 9 del fascicolo di parte attorea); CP_5
- è stato provato un forte legame esistente tra l'attore ed il proprio figlio, che si esprimeva nella quotidianità, sotto molteplici profili, lavorativi e non: in risposta al capitolo 22 della memoria istruttoria di parte attrice (“dica il teste se, in data antecedente al 13.08.2020, si recava, con cadenza settimanale, a casa della famiglia di , se veniva invitato a pranzo o a cena e se vedeva che a tavola Controparte_5 ed il padre, , programmavano i lavori relativi alla gestione CP_5 Parte_1 dell'impresa agricola”), il teste (tecnico di fiducia dell'attore) Testimone_8 escusso all'udienza del 22.05.25, ha riferito: “Prima del 13.08.2020 mi sono recato più volte presso la casa della famiglia;
ho vissuto a GL, dove ho CP_5 anche lo studio e ricordo di aver partecipato a pranzi e cene, in occasione delle quali e programmavano i lavori relativi alla gestione dell'impresa CP_5 Pt_1 agricola”; il teste (indifferente alle parti) escusso all'udienza del Controparte_10
03.07.25, ha riferito: “Preciso di essere amico di;
prima Controparte_5 dell'incidente, capitava che mi recassi a casa loro, per pranzi, cene o altre occasioni ed ho assistito a colloqui tra ed anche in merito all'organizzazione Pt_1 CP_5 dei lavori agricoli”; in risposta al capitolo 23 (“dica il teste se, in data antecedente al 13.08.2020, il fine settimana usciva con il SI. e se quest'ultimo, Controparte_5 alle ore 23:30 circa, riferiva le seguenti parole: “non posso fare tardi, perché domani mattina devo svegliarmi presto per andare in campagna con mio padre””): il teste ha riferito: “Capitava che il fine settimana incontrassi Testimone_8
a GL, che mi diceva che non poteva fare tardi, perché il giorno CP_5 dopo doveva aiutare il padre nelle attività agricole”; il teste ha Controparte_10 riferito: “Sì, è capitato;
capitava a volte anche che rifiutasse inviti ad CP_5 uscire, riferendo che la mattina successiva avrebbe dovuto fare lavori agricoli presto, insieme al padre”; in risposta al capitolo 24 (“dica il teste se, in data antecedente al 13.08.2020, il SI. si recava nelle campagne Controparte_5 coltivate, con il proprio genitore, SI. , anche durante il periodo degli Parte_1
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studi universitari”): il teste ha riferito: “Confermo la circostanza;
Controparte_10 anche dopo l'iscrizione all'università mi riferiva di andare a lavoro con CP_5 il padre”; il teste ha riferito: “Confermo le circostanze;
li vedevo Testimone_8 insieme;
vedevo anche fare manutenzione sui mezzi agricoli;
hanno un CP_5 terreno anche vicino a quello della mia famiglia”; in risposta al capitolo 25 della predetta memoria (“dica il teste se , prima del 13.08.2020, si è Controparte_5 recato in vacanza con la propria madre, SI.ra , con il proprio padre, Per_4
SI. e con la propria sorella, SI.ra e se riconosce gli Parte_1 Parte_2 stessi nella fotografia alla pagina 28 del doc. 021 del fascicolo di parte attorea, che le viene mostrato”), il teste ha riferito: “Confermo; la SI.ra Testimone_8 Per_4
mi riferì che sarebbe andata in vacanza con la famiglia e riconosco i
[...] componenti della famiglia , nella foto che mi si mostra”; il teste CP_5 CP_10
ha riferito: “Confermo la circostanza;
so che sono andati insieme in vacanza
[...]
e riconosco i membri della famiglia nella foto che mi si mostra”; in risposta CP_5 al capitolo 38 (“Dica il teste se il SI. , sino all'agosto del 2020, è stato Parte_1 tesserato a circoli ricreativi, ivi incluso il Willow Club di GL, e se ha partecipato, anche con il figlio a giochi, tornei e cene organizzate da CP_5 detti circoli”), il teste (indifferente alle parti), escusso Testimone_9 all'udienza del 22.05.2025, ha riferito: “Confermo le circostanze;
participava anche con il figlio;
in risposta al capitolo 66 (“dica il teste se, dall'anno 2005 CP_5 sino all'anno 2019, il SI. si recava, unitamente al proprio figlio Parte_1
, sui suoi terreni nell'agro di RI TE (CH), durante il Controparte_5 periodo della raccolta dell'uva”); il teste (indifferente alle parti), Tes_10 all'udienza del 03.07.25, ha risposto: “Ricordo che, al bisogno, chiamavo
[...]
e lo stesso arrivava con il figlio ad aiutarmi nella vendemmia;
Pt_1 CP_5 questo sia a RI TE, sia a di GL”; in risposta al capitolo 73 Parte_4
(“dica il teste se il SI. ed il SI. , nella primavera del Controparte_5 Parte_1
2018, hanno costruito un gazebo in legno presso il giardino del ristorante Tenuta
ER Grosse di Francavilla al AR (CH)”): la teste Testimone_11
(indifferente alle parti), all'udienza del 13.02.25, ha riferito: “Si è vero e tanto so perché io stessa l'ho commissionato ed è tutt'ora ivi presente;
preciso che all'epoca ero gestore e mm.re della società “Kalakula Gestioni Alberghiere” e CP_5 lavorava con me come maitre durante il periodo estivo, ma nello specifico stava con
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il padre che si occupava della cura di tutta la parte coltivata di pertinenza della struttura ricettiva che io gestivo”; il teste (indifferente alle Testimone_1 parti), all'udienza del 10.04.25, ha riferito: “Confermo la circostanza e tanto posso riferire perché io vivo lì; il recinto di casa mia confina con la proprietà di ER
Grosse; ho visto personalmente e NI costruire il gazebo che mi viene CP_5 richiesto ma anche fare altri lavori;
i terreni lì di fronte, in effetti, li coltivavano loro”; la teste (indifferente alle parti), all'udienza Testimone_12 del 22.05.25, ha dichiarato: “Confermo la circostanza;
ho assistito alla costruzione;
anche io lavoravo presso Tenuta ER Grosse di Francavilla al AR;
ero dipendente con contratto a tempo indeterminato”; in risposta al capitolo 76 (“dica il teste se, prima del sinistro del 13.08.2020, nel quale è rimasto coinvolto il SI.
, ha visto quest'ultimo svolgere, insieme al SI. , le Controparte_5 Parte_1 seguenti attività agricole: potatura delle viti e degli alberi di olivo e da frutta, concimazione manuale, legatura viti, irrigazione delle viti e degli alberi da frutta
(uliveto e frutteto), realizzazione dell'orto invernale ed estivo, raccolta dell'uva, delle olive e dei pomodori, taglio della legna da ardere, imbottigliamento del vino e della salsa di pomodoro”): la teste ha riferito: “Si io stessa ho Testimone_11 visto svolgere ad e tali attività ed anche attraverso l'utilizzo di mezzi CP_5 Pt_1 agricoli ed aggiungo alle attività di cui mi si chiede, anche la raccolta delle uova”; il teste , escusso all'udienza del 10.04.25, ha risposto: “Posso Testimone_1 dire che ho già risposto sul capitolo, e confermo che vedevo ed Pt_1 CP_5 svolgere dette attività vicino casa mia”; la teste ha Testimone_12 riferito: “Confermo le circostanze, come già sopra riferito”; il teste Testimone_8 ha risposto: “Confermo la circostanza. Li ho visti svolgere insieme dette attività”; la circostanza del forte legame tra padre e figlio, peraltro, si evince anche dalla documentazione fotografica in atti, che ritrae gli stessi in più occasioni (di quotidianità familiare, vacanze, lavori manuali;
cfr. doc. 20, 21 e 24 del fascicolo di parte attorea) prima del sinistro di cui è causa;
- è stato provato il totale stravolgimento del rapporto esistente prima del sinistro: risulta bisognoso di cure continue e non è in grado di comunicare Controparte_5 verbalmente, se non con l'emissione di suoni, di non agevole comprensione;
il rapporto padre-figlio, dunque si è completamente tramutato, in senso evidentemente peggiorativo: in risposta al capitolo 52 della memoria istruttoria dell'attore (“Dica
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il teste se dal mese di dicembre del 2021, il SI. , tutti i giorni, dal lunedì Parte_1 al venerdì, trasporta il proprio figlio presso centri di riabilitazione e CP_5 professionisti sanitari”) il teste (indifferente alle parti), all'udienza del Tes_13
13.02.25, ha riferito: “Non ricordo la giornata precisa delle terapie che svolge ma posso dire , la moglie e il figlio, circa ogni quindici giorni o a CP_5 Pt_1 volte anche ogni settimana, passano da me per acquistare gli arrosticini e mi dicono di essere tornati dalle terapie;
preciso che gradisce gli arrosticini e per CP_5 questo vengono da me ad acquistarli anche perché tornando da per Parte_5 come riferitomi, io sono di strada precisamente allo svincolo sotto RI TE”; il teste (nipote dell'attore), all'udienza del 13.02.25, ha riferito: “Si è Testimone_14 vero, mio zio è parte integrante della riabilitazione del figlio preciso che CP_5
a volte anch'io vado con lui per aiutarlo e quando si recano presso i centri riabilitativi, siccome io abito a pochi metri dalla sua abitazione, li vedo e mi vengono a salutare”; la teste (indifferente alle parti), all'udienza del Testimone_4
10.04.25, ha riferito “Confermo la circostanza;
ci incontriamo sempre anche per strada e mi dice che sta andando a portare a fare le terapie”; il teste Pt_1 CP_5
, all'udienza del 22.05.25, ha riferito: “Confermo la circostanza;
Testimone_8
l'ho visto io stesso più volte”; la teste (cognata dell'attore), Testimone_7 all'udienza del 03.07.25, riferiva: “Confermo la circostanza. Mi trovo spesso lì, a volte quando partono, a volte quando rientrano”; in risposta al capitolo 53 (“dica il teste se, successivamente al sinistro stradale del 13.08.2020, il SI. CP_5
dialoga con il SI. ”): il teste (nipote
[...] Parte_1 Testimone_14 dell'attore), all'udienza del 13.02.25 ha riferito: “Preciso che dopo il CP_5 sinistro non dialoga ma emette solo suoni e zio cerca di decifrarli”; la teste Pt_1
, all'udienza del 10.04.25, riferiva: “Purtroppo dopo il Testimone_4 CP_5 sinistro non riesce a dialogare con a ”; il teste , escusso Pt_1 Testimone_8 all'udienza del 22.05.25, ha riferito “Posso dire che emette la voce con CP_5 difficoltà; io non riesco a capirlo;
dialoga con il padre attraverso gesti, espressioni e suoni. comprende tutto e mi fa dei gesti di riscontro a quello che gli CP_5 chiedo”; la teste (cognata dell'attore), all'udienza del 03.07.25 ha Testimone_7 riferito: “Posso dire che comunica con noi e con il padre con dei gesti CP_5 intenzionali e con dei suoni altrettanto intenzionali, che vanno interpretati;
certo è che non si tratta di dialoghi”.
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Le richiamate dichiarazioni appaiono peraltro prive di contraddizioni e coerenti con la documentazione medica in atti.
Passando alla quantificazione del danno parentale riflesso da riconoscersi e liquidarsi in favore dell'attore, si osserva quanto segue.
In tema di quantificazione del medesimo danno non patrimoniale in esame, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “…pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari del danno biologico, non è ricompreso in quest'ultimo e va liquidato a parte, con criterio equitativo che tenga debito conto di tutte le circostanze del caso concreto", sicché è "errata la liquidazione di tale pregiudizio in misura pari ad una frazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, perché tale criterio non rende evidente e controllabile l'iter logico attraverso cui il giudice di merito sia pervenuto alla relativa quantificazione, né permette di stabilire se e come abbia tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo" (Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2012, n. 2228, Rv. 621460-01)” (cfr. Cass. 25367/2018) e tanto acclara ulteriormente l'infondatezza della tesi sostenuta da della duplicazione delle CP_1 richieste risarcitorie.
L'unitarietà del danno non patrimoniale richiamata dalla difesa della convenuta impedisce che le medesime conseguenze pregiudizievoli vengano risarcite due volte.
Come anche chiarito dalla Suprema Corte, invece, “non sussiste la duplicazione della liquidazione del danno non patrimoniale, sebbene vengano menzionate voci diverse descrittive di danno (danno biologico e danno morale), quando vengono risarcite conseguenze pregiudizievoli diverse patite dall'interessato” (Cass. n. 2413/2014).
Quanto alla liquidazione del danno in esame, di recente la Corte di Cassazione, sez. III civile, con l'ordinanza del 17 maggio 2023, n. 13540 ha stabilito che “Per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice del rinvio dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte prevedendo una liquidazione
“a punti“ in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da
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perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso “in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio”, come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice “…valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato» (punto 17 delle “domande e risposte”, all.2 delle tabelle milanesi ed. 2022)”.
Il Tribunale di Roma, infatti, già dal 2019, ha individuato – per la liquidazione del danno de quo– “una tabella da utilizzare in relazione alla liquidazione dei danni riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. La Tabella è destinata ad agevolare la liquidazione del pregiudizio non patrimoniale subito per effetto del danno patito in via diretta dal congiunto e comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima d i sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto (cfr. Cassazione sez. III, 24 aprile 2019, n. 11212; Cassazione Sez. III, 31 gennaio 2019, n. 2788) tenuto conto che, come chiarito dalla Corte di cassazione, non è ipotizzabile un discrimine basato sulla misura delle lesioni ma sulla prova della esistenza di un pregiudizio risarcibile (Cass.
Sez. III, 20 gennaio 2023, n. 1752 secondo cui in tema di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, non sussiste alcun limite normativo che determini l'irrisarcibilità del pregiudizio nelle ipotesi in cui gli effetti lesivi della salute del prossimo congiunto non siano particolarmente gravi;
perciò, secondo i principi generali, il predetto danno è risarcibile se il parente prova, anche in via presuntiva, di aver subito lesioni in conseguenza della condizione del congiunto;
nonché Cassazione sez. III 17 maggio 2023 n. 13540: «E' affermazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche i l risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, i n relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo i l disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed
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anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato i n base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass.
n. 8546 del 2008)»)” (cfr. relazione illustrativa delle Tabelle).
Per consentire una adeguata valutazione di tale sistema di variabili, le Tabelle, di cui lo stesso attore ha chiesto l'applicazione, hanno adottato un sistema a punti (Tabella F), che può essere utilizzato per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale dei prossimi congiunti, così come descritto finora.
Ciascun punto ha un valore di € 6.948,00, che ricomprende: l'importo di € 3.474 per il danno relativo alla sofferenza interiore ed un ulteriore importo compreso tra € 3.474 ed
€ 2.450, in funzione della presenza o meno di riconoscimento del diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di una assistenza per il futuro.
Nel caso di specie, in forza delle risultanze probatorie, dalle quali è emersa la dedizione totale dell'attore nella cura quotidiana del figlio, nonché il peculiare rapporto che gli stessi avevano prima dell'evento di cui al giudizio, dovendo assumersi, come punto base, l'importo di € 6.948,00, si giunge alla quantificazione monetaria del pregiudizio,
a fronte dei seguenti passaggi:
- individuazione del coefficiente complessivo per il quale moltiplicare il punto base, rappresentato dalla sommatoria di tre parametri individuati dalle Tabelle:
a) 20 punti per la relazione parentale padre figlio;
b) 8 punti per l'età del danneggiato;
c) 4 punti per l'età del parente da risarcire, per un totale di 32 punti;
- il punto base va quindi moltiplicato per il coefficiente variabile -nel caso del genitore- tra 1 e 0,8, in base ai soggetti tenuti all'assistenza; nel caso di specie la stessa difesa dell'attore ha applicato il coefficiente 0,8, che dunque comporta una decurtazione della somma ottenuta (punti: 25,60);
- detto valore complessivo deve essere moltiplicato per il punto base di €
6.948,00 (totale € 177.868,80) e dunque per la percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto al danneggiato, vittima “primaria” (assunto, nel presente giudizio, in misura pari al 96%).
Per la voce di danno in esame, si perviene, quindi, alla somma di € 170.754,05, che va riconosciuta in favore dell'attore.
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8- Liquidati, nei termini di cui sopra, i pregiudizi non patrimoniali patiti dal sig. Pt_1
, ne consegue che la somma complessiva a lui spettante, a tale titolo, ammonta ad
[...]
€ 331.096,05. Trattandosi di debito di valore, a detta somma deve aggiungersi il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento. Il danno in questione deve essere liquidato mediante riconoscimento degli interessi cd. compensativi e pertanto sulla somma liquidata, come devalutata alla data del fatto secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati e quindi, rivalutata anno per anno secondo il medesimo indice, i resistenti dovranno corrispondere anche gli interessi al tasso legale. Va comunque detratto l'importo già corrisposto a titolo di risarcimento danni, a seguito della concessione della provvisionale, con provvedimento del 14.01.2025 dell'intestato Tribunale, con la precisazione che sulla somma già corrisposta dalle convenute, il danno da ritardo patito dal creditore sussiste solo fino alla data del pagamento della stessa. Pertanto, al fine di impedire ingiustificati arricchimenti, poiché il creditore, dopo il pagamento della provvisionale, non può più lamentare il danno da ritardo in esame sull'intero capitale dovuto (ma solo sulla parte residua del capitale), per stabilire il quantum residuo occorrerà procedere con i criteri stabiliti dagli nei casi di avvenuta Parte_3 corresponsione di acconti sul maggior dovuto e dunque: a) devalutando sia l'acconto che il credito complessivo alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, nel caso di specie, al saggio legale, applicato prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. n. 15856/2019; Cass. n. 29031/2018; Cass. n. 9950/2017;
Cass. n. 25817/2017). Dal momento della sentenza, sino all'effettivo soddisfo, dovranno essere, inoltre, corrisposti, sulla somma come sopra determinata, gli ulteriori interessi al tasso legale.
9- Rimane, a questo punto, da liquidare il danno patrimoniale. Vanno riconosciute, in primis le spese mediche ritenute congrue dal CTU per complessivi € 1.842,00.
Inoltre, era stato posto, all'Ausiliario, uno specifico quesito (quesito n. 7), volto ad
“accertare se le lesioni lamentate ai denti sono compatibili con lo stato psicologico del periziando” ed a verificare la “congruità della spesa richiesta”. Il dott. previo Per_5 consulto dello specialista odontoiatra (ove, si legge: “I denti non Persona_7
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protesizzati appaiono ampiamente ridotti con la perdita di circa tre mm della dimensione verticale e presentano abrasioni e usura dello smalto con aree di frattura a livello occlusale e periocclusale. PALPAZIONE/AUSCULTAZIONE La palpazione conferma una Ipertrofia dei masseteri con dolore alla palpazione profonda della zona di inserzione pterigoidea … ESAME RADIOGRAFICO INIZIALE L'esame radiografico iniziale conferma la notevole quota di abrasione dei denti, in particolare quelli del gruppo centrale e superiore), ha stabilito il nesso eziologico tra il disturbo post- traumatico da stress ed il bruxismo, quale manifestazione somatica della grave sofferenza psichica e pertanto, deve essere riconosciuto all'attore l'importo di €
21.830,00 (costo medio per gli interventi correttivi da eseguire ai denti, come quantificato in CTU).
Vanno riconosciute all'attore anche le spese per le modifiche che lo stesso ha apportato all'abitazione, nella quale risiede con il figlio. Tali interventi si sono resi necessari per superare le barriere architettoniche e rendere gli ambienti accessibili per la disabilità di costretto in sedia a rotelle. Detta voce di danno, peraltro, è stata Controparte_5 provata mediante la produzione di un accordo conservativo, sottoscritto in fase stragiudiziale (19.01.23) direttamente tra l'attore (assistito dal proprio legale) ed un incaricato di (cfr. doc. 44 del fascicolo di parte attrice), la quale Controparte_1
Compagnia, nel corso del presente giudizio, non ha mai contestato la validità ed efficacia di detto accordo. Può pertanto procedersi alla liquidazione di detta voce di danno nella misura pari ad € 20.500,00, come da accordo conservativo appena richiamato.
Risulta altresì dovuto l'importo di € 2.068,97 per le spese di viaggio e soggiorno sostenute dall'attore per gli spostamenti in Austria, presso la clinica Tirol Kliniken di
Hochzirl, durante il ricovero del figlio. La Compagnia ha eccepito la non risarcibilità di queste, sostenendo che “rientrano nell'ambito del risarcimento già integralmente e complessivamente versato in favore del SI. e non sono, in ogni caso, Controparte_5 risarcibili”. Tuttavia, si tratta di un danno patito dall'attore e non dal figlio (il quale, peraltro, nelle condizioni in cui versava, non avrebbe potuto neanche sostenere dette spese, né avrebbe avuto ragione di affrontarle, trovandosi già ricoverato in Austria), né in atti risulta depositata documentazione probante la tesi dell'avvenuto risarcimento in favore di altro soggetto.
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Passando all'esame delle ulteriori voci di danno, l'attore ha richiesto la condanna delle convenute al pagamento della somma di “€ 3.000,00, solo per quanto attiene al danno patrimoniale per la corresponsione del canone del terreno di Pescara, non utilizzato”.
A fondamento della propria domanda ha prodotto in atti il “contratto di affitto di fondo rustico in deroga” (cfr. doc. 31 del fascicolo di parte attorea), registrato in data 11 luglio
2017, la comunicazione di “revoca” del giorno 11.12.21, consegnata alla locatrice
, nonché la sanzione elevata dal Parte_6 [...]
ad esso quale affittuario del terreno in questione (“Perché a seguito di CP_11 sopralluogo effettuato in data 19/08/21 alle ore 11:00 circa, il sottoscritto operatore di
P.M. accertava che l'area privata scoperta sita nel Comune di Pescara in Colle Orlando prossimità del civico 34 identificata catastalmente al foglio di mappa n. 42 , particelle n. 240,243,610,241,239 non era tenuta pulita causa presenza d i alta e folta vegetazione spontanea costituita anche da rovi e sterpaglie” cfr. doc. 32 del fascicolo dell'attore).
Ebbene, non può ritenersi che l'attore abbia assolto l'onus probandi in capo ad esso gravante, non avendo fornito la prova documentale degli esborsi che avrebbe sostenuto per il pagamento del canone in favore della Parte_6 Parte_6
, di conseguenza non vi è la prova di detto danno emergente. La domanda, pertanto,
[...] va rigettata.
L'attore ha inoltre richiesto la condanna delle convenute al pagamento della somma di complessivi € 179.166,60 “solo per quanto attiene al danno patrimoniale da lucro cessante, ovvero per quel diverso nomen juris, che dovesse essere attribuito dall'On.
Giudice adito, per i fatti esposti in atti”. In particolare, lo stesso ha sostenuto di non potersi più dedicare alle attività agricole prima del sinistro regolarmente svolte, anche con l'ausilio del proprio figlio tanto da aver perduto, a seguito Controparte_5 dell'abbandono di terreni precedentemente lavorati, un reddito quantificato in €
55.000,00 ed a supporto di tale assunto, all'esito dell'istruttoria, ha richiamato le risultanze delle prove orali, oltreché quelle della CTU medica, che ha ritenuto che
“…..può stimarsi una riduzione della capacità lavorativa specifica nella misura del
60% (Sessanta %); la residua capacità di lavoro, considerata l'età (65) e la tipologia di lavoro, nonché le attività confacenti e e le attitudini, non permettono di espletare altra attività se non quella agricola a meno di impieghi caritatevoli”. L'attore ha altresì rappresentato di aver ottenuto l'ammissione ad un finanziamento della IO
UZ per € 44.166,60 per la ristrutturazione di vigneti e di aver formalizzato la
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rinuncia a detto fondo, a causa dei noti “gravi motivi familiari” di cui è causa, in quanto non sarebbe riuscito a svolgere le attività, divenute incompatibili, a seguito della situazione in cui si è ritrovato a versare il figlio dell'attore. Ha quindi lamentato un ulteriore danno stimato in € 80.000,00, somma comprensiva del finanziamento e dei prevedibili incrementi di reddito che ne sarebbero conseguiti. Da ultimo, ha rappresentato di aver patito un danno consistente nella definitiva cessazione dell'apporto economico che il figlio forniva con regolarità e stabilità Controparte_5 al nucleo familiare ed a supporto di tale pretesa, quantificata in € 30.000,00, ha richiamato, nello scritto conclusionale, le risultanze delle prove orali.
Dette richieste risultano fondate nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente, si rileva che in atti non sono presenti dichiarazioni reddituali che consentano di ritenere acclarato il danno da lucro cessante derivante dalla necessità di abbandonare i terreni, quantificato in € 55.000,00. Infatti, spetta al danneggiato l'onere di dimostrare se ed in quale misura la menomazione abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica e dunque sulla capacità di guadagno (“In tema di risarcimento del danno da invalidità personale, l'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta automaticamente l'obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo, invece ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico” Cass. civ., sez. III, sentenza n. 25211 del 27.11.2014). Nel caso di specie, parte attorea ha provato che al momento del sinistro svolgeva un'attività produttiva di reddito (mediante documenti allegati al doc. 31, al doc. 33 ed a doc. 34, nonché per il tramite delle testimonianze rese: in risposta al capitolo 68 della seconda memoria istruttoria di parte attrice, alla domanda “Dica il teste se il SI. , prima del 13.08.2020, coltivava appezzamenti di terreno, Parte_1 vitigni ed uliveto, nel tenimento del Comune di GL, Pescara, Francavilla al
AR e IA TI (CH)”, , indifferente alle parti, all'udienza del Testimone_4
10.04.25, riferiva: “Confermo la circostanza. Coltivava sia vigneti, sia ulivi”; il teste
, indifferente alle parti, all'udienza 03.07.25, ha riferito: “Confermo la Tes_10 circostanza. Li coltivava con i propri mezzi”; in risposta al capitolo 70 della seconda memoria istruttoria di parte attrice “Dica il teste se dalla raccolta delle olive del fondo
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rustico di proprietà di , dal 2017 al 2019, il SI. Parte_6 [...]
otteneva una media di 20 quintali di olio per anno e se vendeva detto olio al Pt_1 costo di € 1.000/quintale”, il teste , indifferente alle parti, Testimone_15 all'udienza del 10.04.25, ha riferito: “Posso riferire che dal 2017 al 2019 ho aiutato personalmente nelle attività di raccolta delle olive presso un terreno sito Parte_1 in Pescara, che non era di proprietà del SI. , ma che comunque aveva in Parte_1 gestione;
so che si trattava di una grande quantità di olio, perché l'appezzamento di terreno era importante;
erano quasi 3000 piante di ulivo;
non so di preciso il quantitativo, né il prezzo di vendita”; in risposta al capitolo 71 “Dica il teste se, sino al
2019, il SI. portava a molire 100 quintali di olive presso il frantoio di Parte_1
GL (CH) e se ricavava 17 quintali di olio all'anno, per un valore di €17.000,00 all'anno”, il teste , indifferente alle parti, all'udienza del 10.04.25, Testimone_16 ha riferito: “Posso riferire di essere a conoscenza dei fatti che mi vengono richiesti perché sono attualmente e precisamente dal 2021, del Parte_7
; prima del 2021, la titolare era mia madre, ma comunque io già prima del
[...]
2021 mi occupavo del frantoio;
in particolare, mi occupo del frantoio da quanto avevo
18 o 19 anni;
la quantità è variabile in anno in anno, comunque portava grandi volumi di circa 100 quintali di olive ogni anno;
indicativamente le rese sono quelle che mi vengono richieste, ma non posso riferire nello specifico a quanto vendesse Parte_1 il proprio olio che ricavava”; in risposta al capitolo 74 della seconda memoria istruttoria di parte attrice “Dica il teste se il SI. , dall'anno 2017, sino Parte_1 all'anno 2020, ha coltivato e manutenuto un appezzamento di terreno di proprietà di
“ , consistente in sei ettari di vigneto, ottocento piante di ulivo ed Parte_8 un frutteto, situato nel Comune di Francavilla al AR (CH) e se dalla gestione di detti terreni, il SI. ha ricavato frutta e una media di 20 quintali di olio per Parte_1 anno, nonché uva da vino”, la teste indifferente alle parti, all'udienza Testimone_11 del 13.02.25, riferiva: “Si è vero, preciso che io vedevo svolgere questo Parte_1 lavoro, ma non so dire quali accordi fossero sottesi tra e la “Tenuta ER Pt_1
Grosse s.n.c.” poiché quest'ultima non mi aveva dato anche la gestione del vigneto/frutteto/uliveto, però io mi sono recata sul posto per otto anni ogni giorno e ho potuto vedere il lavoro che veniva svolto da ”; il teste , Pt_1 Testimone_1 indifferente alle parti, all'udienza del 10.04.25, riferiva: “Confermo quanto già riferito in merito alla lavorazione da parte del SI. degli appezzamenti di terreno Parte_1
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che mi vengono richiesti;
non posso riferire circa il quantitativo di vino e olio che mi vengono indicati;
confermo, comunque, che tra i terreni vi fossero frutteto, uliveto e vigneto”; la teste , indifferente alle parti, all'udienza Testimone_12 del 22.05.25, ha riferito: “Confermo le circostanze;
erano terreni limitrofi alla Tenuta
ER Grosse”), ma non ha dimostrato la contrazione di reddito ed in particolare il guadagno precedente al sinistro. Ne consegue che la domanda formulata, sul punto, deve essere rigettata.
La domanda attorea volta al ristoro del pregiudizio economico derivante dalla rinuncia al contributo della IO UZ (Ristrutturazione e riconversione vigneti) invece è fondata e merita accoglimento, nei limiti di seguito esposti. Dall'istruttoria documentale
è emersa la prova certa dell'esistenza del diritto in questione, in quanto la comunicazione di ammissibilità e finanziabilità allegata al doc. 34 attesta l'ammissione di al beneficio “Riconversione e ristrutturazione vigneti” per un importo Parte_1 di € 44.166,60. La circostanza del conseguimento di detto beneficio, oltre ad essere stata oggetto di prova documentale non è stata specificamente contestata da
[...]
, la quale ha mosso contestazioni su “i contratti di affitto di fondo Controparte_1 rustico e di comodato d'uso gratuito” (peraltro provati nel corso dell'istruttoria).
Parimenti è provato il nesso causale tra l'evento lesivo ed il danno lamentato, in quanto non solo le lesioni riportate dall'attore quale vittima secondaria del sinistro (come accertate dal CTU), ma anche la necessità di seguire quotidianamente il proprio figlio, per le cure di cui necessita, hanno reso oggettivamente impossibile la gestione delle complesse operazioni sottese al bando (in risposta al capitolo 52 della seconda memoria istruttoria di parte attrice “Dica il teste se dal mese di dicembre del 2021, il SI.
[...]
, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, trasporta il proprio figlio presso Pt_1 CP_5 centri di riabilitazione e professionisti sanitari” il teste nipote Testimone_14 dell'attore, all'udienza del 13.02.25, ha riferito: “Si è vero, mio zio è parte integrante della riabilitazione del figlio preciso che a volte anch'io vado con lui per CP_5 aiutarlo e quando si recano presso i centri riabilitativi, siccome io abito a pochi metri dalla sua abitazione, li vedo e mi vengono a salutare”; lo stesso ha Testimone_14 inoltre confermato di aver girato il video allegato al doc. 30 del fascicolo attoreo, nel quale si vede l'attore che solleva il proprio figlio nel corso di una terapia: in risposta al capitolo 55, “dica il teste se riconosce il SI. ed il SI. Controparte_5 Parte_1 nel video allegato al doc. 030 del fascicolo di parte attorea, che le viene mostrato”, così
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ha risposto “Si riconosco nel video che mi si mostra mio cugino e mio zio e il video l'ho girato io stesso”; la teste , indifferente alle parti, all'udienza del 10.04.25, Testimone_4 ha riferito: “Confermo la circostanza;
ci incontriamo sempre anche per strada e Pt_1 mi dice che sta andando a portare a fare le terapie”; la teste CP_5 Tes_7
cognata dell'attore, all'udienza del 22.05.25, ha riferito: “Confermo la
[...] circostanza. Mi trovo spesso lì, a volte quando partono, a volte quando rientrano”; il teste , all'udienza del 22.05.25, ha riferito: “Confermo la circostanza;
Testimone_8
l'ho visto io stesso più volte”; in risposta al capitolo 54 “Dica il teste se il SI.
[...]
, dal mese di dicembre del 2021, partecipa alle sedute di terapie riabilitative del Pt_1 proprio figlio , la teste , all'udienza del 10.04.25, ha riferito: CP_5 Testimone_4
“Confermo la circostanza. lo accompagna alle terapie e resta lì”; il teste Pt_1 [...]
, all'udienza del 22.05.25, ha riferito: “Confermo la circostanza”; in risposta Tes_8 al capitolo 65 “Dica la teste se il SI. , alla sua presenza, mentre è Parte_1 impegnata in esercizi di fisioterapia con , si allontana dalla stanza e Controparte_5 piange”, la teste all'udienza del 22.05.25, ha riferito: Testimone_17
“Confermo la circostanza. Lui mi deve aiutare a gestire il figlio e capita CP_5 spesso che si allontana piangendo”).
Il contributo pubblico avrebbe consentito all'impresa agricola dell'attore di acquisire nuovi beni produttivi senza sostenere i relativi oneri finanziari. Un primo danno, dunque, si rinviene nel mancato conseguimento dell'aumento di valore che l'azienda, senza l'impiego del proprio patrimonio, avrebbe ottenuto grazie al finanziamento. Un secondo danno si rinviene nella privazione, per l'azienda dell'attore, della capacità reddituale che l'investimento avrebbe garantito. Stante la difficoltà di calcolare analiticamente i maggiori futuri ricavi che la riconversione e ristrutturazione avrebbero determinato, essendo stata comunque dimostrata l'esistenza del danno, si ritiene opportuno procedere con una valutazione equitativa secondo l'articolo 1226 c.c.
Ebbene, per evitare liquidazioni arbitrarie, si assume come parametro oggettivo l'importo del finanziamento perso, pari ad € 44.166,60 in quanto sarebbe irragionevole sostenere che l'investimento non avrebbe comportato per l'imprenditore un beneficio patrimoniale pari almeno al capitale investito, oltreché l'accrescimento del valore della propria azienda, in pari misura.
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In altri termini, la somma di € 44.166,60 rappresenta il valore minimo e certo dell'utilità persa dall'attore ed in tale misura, da considerarsi già all'attualità, viene riconosciuto, in favore dell'attore, non potendo dirsi raggiunta la prova di un pregiudizio maggiore.
Da ultimo, deve essere rigettata la richiesta di € 30.000, relativa alla cessazione dell'apporto economico che il figlio forniva con regolarità e stabilità Controparte_5
“al nucleo familiare”. Si rileva sul punto che non è stata adeguatamente dedotta né provata la doglianza, non essendo stati specificati in che misura Controparte_5 contribuiva, prima dell'evento, al reddito del padre, né il reddito che il figlio dell'attore avrebbe conseguito in assenza dell'evento lesivo, né tantomeno in che misura detto reddito sarebbe andato a beneficio del padre, odierno attore (e non, dunque, dell'intero
“nucleo familiare”). Pertanto con riferimento a detta voce di danno, non può essere riconosciuta alcuna somma, nemmeno in via equitativa.
10- Con riferimento, invece, all'ulteriore richiesta dell'attore di risarcimento del danno emergente, rappresentato dall'attività stragiudiziale svolta (la quale ha avuto esito infruttuoso per l'atteggiamento occludente della compagnia assicurativa), la richiesta risulta accoglibile per le ragioni di seguito esposte. La giurisprudenza di legittimità si è così espressa di recente sulla questione: “Sul punto le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito, "in continuità con giurisprudenza delle sezioni semplici
(Cass. n. 997 del 2010; n. 6422 del 2017), che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa” (…) “Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017)” (cfr. Cassazione civile sez. III,
04/11/2020, n. 24481; cfr. prec. Cass. civ. sez. un., 10/07/2017, n.16990, ancora più recente Cass. civ. sez. III, 17/05/2022, n.15732) Dalle risultanze processuali, nonché dalle prove documentali allegate da parte attrice, è emerso chiaramente che parte convenuta non ha contestato la ricezione né della costituzione in mora trasmessa, a
41 R.G. N. 181/2024
mezzo pec, in data 11.8.22, né l'invito alla negoziazione assistita trasmesso tramite pec in data 05.12.23. È dunque parere di questo Giudice che il reiterato tentativo di contattare la compagnia assicurativa, qualora non ignorata dalla controparte, avrebbe potuto condurre, vista la parziale pacificità delle pretese avanzate, ad una risoluzione stragiudiziale del contenzioso, con conseguente deflazione non solo del carico di giustizia, ma anche e soprattutto degli oneri a carico degli attori derivanti dal giudizio in seguito promosso. Deve dunque porsi a carico di parte convenuta - in quanto provato adeguatamente - anche il danno emergente conseguente all'attività stragiudiziale svolta, liquidato, secondo i valori minimi previsti dalle vigenti tabelle forensi, in € 3.082,00, oltre 15% ed accessori di legge.
11- SPESE PROCESSUALI
Le spese legali del presente giudizio, ivi comprese quelle dell'espletata CTU, seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico delle convenute in solido.
Le spese legali vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia (pari al quantum liquidato), e dei valori medi previsti dal D.M.
n. 55/2014.
12- Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili dell'attrice, si dispone che in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 181/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
ACCERTA E DICHIARA la sussistenza della responsabilità civile esclusiva della sig.ra nella CP_3 causazione del sinistro di cui è causa e per l'effetto
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ON
ed in solido, al pagamento in CP_3 Controparte_4 favore dell'attore, delle seguenti somme:
- € 331.096,05, a titolo di danno non patrimoniale, somma dalla quale detrarre l'importo corrisposto a titolo di provvisionale liquidata (con provvedimento del
14.01.2025) in € 100.000,00, oltre interessi a titolo di danno da ritardo, secondo i criteri esplicati in parte motiva, oltre - sulle somme risarcitorie finali di cui sopra
(danno risarcibile + danno da ritardo con rivalutazione) - e dal dì successivo alla pubblicazione della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale;
- € 90.407,57, oltre interessi legali dal dì successivo alla pubblicazione della sentenza al saldo;
ON
ed alla rifusione delle spese CP_3 Controparte_4 stragiudiziali sostenute dal dagli attori a titolo di danno emergente che liquida, tenuto conto dell'attività concretamente svolta in € 3.082,00, oltre il 15% sui compensi e accessori di legge.
ON
ed , alla rifusione delle spese CP_3 Controparte_4 di lite del presente giudizio sostenute dall'attore che liquida in € 666,17 per esborsi, €
22.457,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi ed altri accessori come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Marco Di LO e dell'Avv. Matteo Marino, dichiaratisi antistatari;
PONE definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, il pagamento delle spese al
Collegio dei CC.TT.UU., costituito dai Dottori e già Persona_5 Persona_6 liquidate, oltre I.V.A. e C.P.A, se dovute, come per legge, come da separato provvedimento in atti;
RIGETTA tutte le altre domande avanzate dalle parti poiché infondate o non dimostrate e in parte assorbite dalla presente decisione;
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di
43 R.G. N. 181/2024
comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti riportati sulla sentenza.
Ortona, lì 22/12/2025
Il Giudice Dott.ssa Filomena Maria Cofone
44
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
------------------------------------------------------------------------------------------
Il Tribunale Ordinario di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado, iscritta al N. r.g. 181/2024, promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Parte_1 C.F._1
LO e dall'Avv. Matteo Marino, elettivamente domiciliato presso e nello studio del primo;
ATTORE
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
Dott. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Germano Nuzzo e Roberta Di Controparte_2
Michelangelo, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti legali,
CONVENUTA
E
(C.F.: ) CP_3 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
********
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del
06.11.2025.
L'attore ha chiesto di “accertare e dichiarare la responsabilità, nella Parte_1 verificazione del sinistro di cui è causa, della conducente del veicolo tg. EW609ZW, assicurato con “ (già “ ) e, per l'effetto, Controparte_1 Controparte_4
1 R.G. N. 181/2024
condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, nessuno escluso, dal SI. nel sinistro per cui è causa, per le Parte_1 causali di cui in atti, che vengono prudentemente quantificati nei termini seguenti: - €
170.754,05, solo per quanto attiene al danno da lesione del rapporto parentale;
- € 182,613,00, solo per quanto attiene al danno biologico ed agli ulteriori pregiudizi di natura non patrimoniale, di cui in atti, all'esito della C.T.U. espletata;
- € 20.500,00, solo per quanto attiene al danno patrimoniale da spese, concordate con il tecnico “ Controparte_1
per l'adeguamento dell'immobile di proprietà del SI. nel quale risiede
[...] Parte_1
; - € 179.166,60, solo per quanto attiene al danno patrimoniale da lucro Controparte_5 cessante, ovvero per quel diverso nomen juris, che dovesse essere attribuito dall'On. Giudice adito, per i fatti esposti in atti;
- € 240,00, solo per quanto attiene al danno patrimoniale per spese psichiatriche relative alle prestazioni del dott. - € 1.400,00, solo per Persona_1 quanto attiene al danno patrimoniale per spese relative alla perizia medico-legale a firma del dott. ; - € 202,00, solo per quanto attiene al danno patrimoniale per spese Persona_2 relative alla valutazione psico-diagnostica operata dalla dott.ssa - € Persona_3
22.340,00, solo per quanto attiene alle spese dentistiche, resesi necessarie dal bruxismo;
- €
2.068,97, solo per quanto attiene al danno patrimoniale per spese relative agli spostamenti in
Austria; - € 3.000,00, solo per quanto attiene al danno patrimoniale per la corresponsione del canone del terreno di Pescara, non utilizzato;
- € 43.243,94, solo per quanto attiene all'assistenza stragiudiziale, in merito all'attività espletata dall'Avv. Marco Di LO;
- €
2.598,70, solo per quanto attiene alla fase di attivazione della negoziazione assistita, espletata dall'Avv. Marco Di LO;
e, dunque, alla luce delle produzioni documentali, dell'istruttoria espletata, della C.T.U. medico-legale, ed a prescindere dai predetti iura nominum, condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma complessiva di € 628.127,26, il tutto oltre rivalutazione ed interessi compensativi, e/o come per legge ed al netto della provvisionale di € 100.000,00, ovvero condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle somme maggiori o minori, che dovessero risultare di giustizia, all'esito del giudizio, oltre rivalutazione ed interessi compensativi e/o come per legge. Con vittoria delle spese di lite, aumentate del
30% ex art 4 comma 1 bis del DM 55/2014, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che se ne dichiarano antistatari”.
La convenuta ha chiesto di: “- accertare e dichiarare la Controparte_1 corresponsabilità del conducente del veicolo Suzuki UR 400, tg. BP84916, nella causazione del sinistro per cui è causa, per i motivi indicati al punto A); - per l'effetto,
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applicare un ridimensionamento della complessiva pretesa attorea in proporzione al grado di responsabilità ed all'apporto causale del SI. nella causazione dell'evento, Controparte_5 dichiarando la domanda proposta dall'attore eccessivamente onerosa rispetto all'effettiva entità del risarcimento richiesto, anche in considerazione dell'esito della CTU svolta, con esclusione del risarcimento del danno patrimoniale richiesto e non provato, con detrazione dell'importo già versato a titolo di provvisionale e con conseguente compensazione delle spese e competenze di lite”.
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
FATTO E PROCESSO
1- Con citazione del 26.04.24, ritualmente notificata, il sig. ha convenuto la Parte_1
(già e la sig.ra Controparte_1 Controparte_4 CP_3
sulla premessa in fatto di aver patito danni di natura patrimoniale e non, dei quali
[...] ha chiesto il risarcimento, in conseguenza del sinistro stradale in cui, in data 13.08.20, rimaneva coinvolto il figlio, allorquando, alla guida del proprio Controparte_5 motoveicolo Suzuki UR 400 tg. BP84916, si trovava a percorrere la S.P. 33, con direzione di marcia sud-nord. In particolare, secondo la prospettazione attorea, il conducente del motoveicolo, giunto alla contrada Piane San Pantaleone di GL
(CH), all'altezza dell'intersezione stradale con la S.P. 35, entrava in collisione con l'autovettura FI ND tg. EW609ZW, assicurata con , di Controparte_1 proprietà e condotta da a causa del comportamento colposo di CP_3 quest'ultima, la quale, provenendo dalla S.P. 35, con direzione di marcia mare-monti, si arrestava al segnale stradale di STOP, presente alla predetta intersezione, ma ripartiva subito dopo, senza avvedersi del sopraggiungere del predetto motoveicolo;
sul posto intervenivano i CC della Stazione di GL i quali, nell'immediatezza dei fatti, provvedevano a mettere in sicurezza l'area ed a scattare foto dello stato dei luoghi, mentre il giovane soccorso dagli operatori del 118, veniva Controparte_5 trasportato in elisoccorso, presso l'Ospedale di Pescara ed ivi ricoverato presso il
Reparto di Rianimazione, sottoposto alle cure del caso e poi trasferito presso l'Istituto di Riabilitazione Santo Stefano di Porto Potenza Picena, con la diagnosi di “Stato vegetativo esito di trauma cranico. Frattura di omero sinistro trattato con osteosintesi”.
L'attore ha argomentato altresì che la moglie, sig.ra madre di Per_4 [...]
nominata, dal Tribunale di Macerata, amministratrice di sostegno del proprio CP_5
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figlio, rilevata l'inidoneità delle cure praticate nel centro di riabilitazione, dalle quali il giovane non traeva alcun beneficio, rimanendo nello stato comatoso, previo consulto neurologico e munita dell'autorizzazione del Giudice Tutelare, con volo privato di una società specializzata, trasferiva il figlio presso il centro austriaco specialistico Tirol
Kliniken, al fine di garantirgli cure e terapie all'avanguardia, non praticate in Italia;
in detta clinica il figlio restava ricoverato per oltre un anno e dimesso, in data 30.11.21, con prescrizioni farmacologiche e terapeutiche, ancora in corso;
per lo stesso periodo di tempo, anche la sig.ra si trasferiva in Austria, al fine di gestire le necessità Per_4 primarie del figlio. L'attore ha altresì affermato che, a causa dello stato di salute in cui versa il proprio figlio (la cui gravità è stata rilevata anche dai medici legali di
[...]
, i quali hanno accertato che lo stesso, a causa del sinistro, ha riportato Controparte_1 una I.P. del 96%), quest'ultimo non è più in grado di deambulare e di rimanere in stazione eretta, ha il lato destro del corpo paralizzato, ha il lato sinistro del corpo in costante tremore (cd. atassia), ha bisogno di assistenza per essere nutrito, lavato e per espletare i bisogni fisiologici, non riesce a comunicare verbalmente, se non mediante suoni emessi, faticosamente, di difficile comprensione, abbisogna di continua assistenza, ha perso la vista all'occhio destro, deve essere condotto frequentemente presso i centri di cura per le terapie. A mente della prospettazione dell'attore, che nell'atto introduttivo avanzava istanza di liquidazione di una somma provvisionale di €
200.000,00, tutti i predetti fatti hanno determinato, in capo allo stesso: una significativa compromissione del rapporto parentale con il proprio figlio (convivente con l'attore, con la madre e con la sorella ), un disturbo post-traumatico da Per_4 Parte_2 stress di grave entità con tratti psicotici (con conseguente ed ulteriore danno ai denti, che cominciava a digrignare fortemente a seguito del sinistro), ulteriori Parte_1 pregiudizi di natura non patrimoniale, un danno patrimoniale per l'adeguamento della casa di proprietà alle mutate esigenze del figlio, una significativa perdita della capacità di produrre reddito, la perdita dell'apporto economico del figlio, anche per il futuro, un danno per spese mediche ed ulteriori danni patrimoniali, tra i quali anche quelli per l'avvio della negoziazione assistita e per l'assistenza stragiudiziale prestata, ante causam, dall'Avv. Di LO. I pregiudizi sono stati quantificati come da conclusioni sopra rassegnate. Dai fatti è scaturito, a carico di il procedimento penale CP_3
n. 1938/2020 NR (nel quale la convenuta veniva imputata “Del delitto p. e p. dall'art. 590 bis c.p. perché, mentre alla guida dell'autovettura IA ND tg. EW609ZW
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percorreva la SP 35 con direzione di marcia mare-monti, giunta all'altezza dell'intersezione con la SP 33, per colpa consistita in imprudenza, imperizia e negligenza nonché, e segnatamente, nella violazione delle norme sulla circolazione stradale che regolano la precedenza tra veicoli, dopo esseri arrestata al segnale di
STOP presente all'intersezione, riprendeva la marcia omettendo di concedere la dovuta precedenza al motociclo UZ UR tg. BP84916 che sopraggiungeva alla sua sinistra percorrendo la SP 33, dando così causa all'urto con detto motociclo e cagionando al conducente che rovinava a terra, lesioni personali Controparte_5 gravissime. In GL il 13 agosto 2020”) presso la Procura della Repubblica di
Chieti, definito con sentenza di non doversi procedere per esito positivo della messa alla prova (cfr. doc. 14 del fascicolo attoreo).
2- non si costituiva nel presente giudizio né compariva alle udienze CP_3 celebratesi, pertanto se ne dichiarava la sua contumacia.
3- nel costituirsi in giudizio, ha resistito alle avverse Controparte_1 domande, eccependo: il difetto di prova di responsabilità esclusiva della SI.ra CP_3 nel verificarsi del sinistro (a causa di un'eccessiva velocità del motociclo, della
[...] mancanza di patente idonea per la guida del motociclo stesso e del possibile mancato utilizzo, da parte di al momento dell'urto, di un casco omologato); Controparte_5
l'eccessiva valutazione e la duplicazione delle richieste risarcitorie relative al danno non patrimoniale;
il difetto di prova dei pregiudizi patrimoniali lamentati, con riferimento alla perdita dell'attività lavorativa;
la necessità di accertare, a mezzo CTU, la congruità delle spese mediche;
l'irrisarcibilità delle spese mediche dentistiche, nonché di quelle per gli spostamenti in Austria nel periodo di ricovero del figlio e delle spese legali per assistenza stragiudiziale e per l'invito alla negoziazione assistita.
4- Nel corso del processo: con ordinanza del 14.01.25, è stata assegnata all'attore la somma di € 100.000,00, in via provvisionale, da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno e con onere di versamento a carico dei convenuti in solido;
si sono svolte le fasi di trattazione e di istruttoria documentale;
è stato acquisito, su istanza dell'assicurazione convenuta, il rapporto di sinistro stradale, redatto dai CC della Stazione di GL in occasione del sinistro del 13.08.20; è stata espletata una CTU medica sulla persona dell'attore dal medico-legale nominato, dott. , con l'ausilio dello Persona_5 specialista in psichiatria dott. e con l'acquisizione di parere del dott. Persona_6 Per_7
specialista odontoiatra;
sono stati escussi testimoni di parte attrice;
all'udienza
[...]
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del 03.07.25, rigettate le ulteriori richieste avanzate dalle parti costituite, ritenuta la causa matura per la decisione, è stato disposto rinvio all'udienza del 06.11.25 per la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali, cui entrambe le parti costituite hanno provveduto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risarcitoria proposta dal sig. è fondata nei termini e per le ragioni di Parte_1 seguito esposti.
5- Innanzitutto, va esaminata l'istruttoria svolta, ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, onde passare alla successiva fase della quantificazione del danno.
Preliminarmente, appare utile evidenziare che la circostanza relativa alla verificazione del sinistro di cui alle premesse in fatto, nel quale è rimasto coinvolto Controparte_5 figlio dell'attore, risulta assolutamente pacifica, così come l'esistenza di profili di responsabilità della conducente dell'autovettura FI ND. Infatti, la convenuta
[...]
, circa la dinamica del sinistro, ha eccepito esclusivamente elementi Controparte_1 di corresponsabilità di nel verificarsi dell'evento. Controparte_5
Dall'istruttoria svolta, tuttavia, è emersa la responsabilità esclusiva della SI.ra nonché la prova liberatoria in favore di CP_3 Controparte_5
Procedendo all'esame del compendio acquisito, occorre prendere atto degli accertamenti di rito eseguiti dai CC della Stazione di GL (CH), intervenuti sul luogo del sinistro nell'immediatezza dei fatti (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte convenuta), i quali hanno consentito di accertare: a) che “la visibilità nell'area interessata non era compromessa in nessun caso da ostacoli fissi o mobili per entrambi i veicoli, le condizioni atmosferiche erano buone e il manto stradale asciutto con condizioni normali di usura”; b) che l'autoveicolo condotto dalla SI.ra CP_3
“procedeva direzione MARE-MONTI sulla SP 35, giunta all'intersezione stradale con la SP 33 strada regolata con isole spartitraffico di canalizzazione, nello specifico, la canalizzazione impegnata dal veicolo "A" presenta il segnale verticale di arresto
"STOP"” e che il motociclo condotto da “procedeva sulla SP 33 con Controparte_5 direzione di marcia LO - Chieti, strada con limite di velocità di 50 km orari, dopo aver effettuato una frenata di m. 10,20 e un ulteriore scarrocciamento sull'asfalto di m.
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9,40 finiva la sua corsa impattando con il veicolo "A", riportando danni tutta la parte anteriore completamente distrutta, mentre al veicolo "A" provocava danni sul paraurti, parafango, passaruota anteriore sx;
sportelli anteriore e posteriore sx”; c) che CP_3
è stata sanzionata per violazione dell'art. 145 comma 5 del Decreto Legislativo
[...]
30 aprile 1992, n. 285, secondo cui “I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale”; d) che è stato sanzionato per violazione Controparte_5 dell'art. 116 comma 15-bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo cui:
“Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.021 a euro 4.084. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI”.
Gli stessi CC hanno proceduto a raccogliere le dichiarazioni rilasciate dai sommari informatori che hanno assistito al sinistro, e i quali CP_6 Controparte_7 si trovavano a bordo dell'autoveicolo che seguiva quello condotto da Il CP_3
SI. , sentito a SI (allegate al doc. 2 del fascicolo di parte convenuta) CP_6 dai CC di GL, ha riferito: “in data di ieri 13.08.2020, verso le ore 19.00 circa mi trovavo con la mia autovettura a circa 7-8 metri dietro la FI ND coinvolta nel sinistro. Giunti all'incrocio la FI ND che mi precedeva si fermava all'intersezione e poi è ripartita, io ripartivo dietro di lei e istintivamente guardavo sulla mia sinistra e ho visto uno scooter giungere abbastanza velocemente. Ho avuto l'impressione che il conducente del motociclo aveva visto la FI ND ferma allo Stop e non si aspettasse che ripartisse, quando invece la macchina che mi precedeva è ripartita il motociclo si
è piegato verso il lato monti e non sono riuscito a vedere dove ha sbattuto il conducente, mentre il motociclo scivolando ha impattato l'auto, praticamente il motociclo ha impattato l'auto come voi Carabinieri lo avete trovato. Preciso che al momento dell'impatto la FI ND era in movimento e che la signora alla guida si è accorta dell'arrivo della moto solo quando era troppo tardi”; la SI.ra , Controparte_7
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analogamente, sentita a SI ha dichiarato ai CC: “in data 13.08.2020, mi trovavo a bordo lato passeggera, della mia autovettura Mercedes Classe A di colore nero targata
DD425YV condotta da mio marito , verso le ore 19.00 circa giunti in CP_6 prossimità dell'incrocio sito sulla Sp 35 C.da Piane San Pantaleone direzione di marcia
Francavilla al AR (CH) verso LO (CH), ci precedeva un'autovettura di colore beige chiaro marca , condotta da una signora di età apparente di anni 50 circa. CP_8
Giunti a detta intersezione, notavo che l'autovettura IA ND era ferma poiché dalla sinistra e di preciso sulla SP 33 direzione LO- Francavilla al AR (CH), sopraggiungeva un'autovettura di colore chiaro, mentre dall'altra carreggiata opposta al senso di marcia, vi erano 4 autovetture che percorrevano la corsia opposta. In quell'istante la signora che ci precedeva a bordo della FI ND si arrestava per dare la precedenza a dette autovetture, ma subito dopo l'attraversamento dell'autovettura che impegnavano la corsia opposta al senso di marcia, nonché l'attraversamento del sopraggiungere di un'autovettura, la stessa ripartiva repentinamente senza notare che sopraggiungeva un motociclo di colore blu, di fatto in quell'occasione la moto non è riuscita ad evitare l'impatto con la FI ND. Altresì aggiungo che notai che la FI
ND si è fermata al centro della carreggiata accorgendosi solo dopo del sopraggiungere del motociclo non evitando l'impatto che avvenne subito dopo. A.D.R:
No, non ho constatato che la signora fosse al momento dell'impatto distratta dall'uso del telefono cellulare, poiché mi trovavo in posizione opposta al guidatore e non notai che la signora avesse impegnata l'uso delle mani con il telefono. A.D.R.: No, non vi erano altre autovetture o pedoni al momento dell'impatto dei due veicoli”.
Le circostanze di cui sopra sono state anche oggetto di istruttoria orale del presente giudizio.
Alla udienza del 10.04.24 il teste , indifferente alle parti in causa, Testimone_1 all'epoca dei fatti in servizio come carabiniere presso la stazione di GL, ha riconosciuto il rapporto di sinistro in atti, che gli è stato mostrato ed ha confermato di avere eseguito i rilievi sul luogo dell'evento (sulla circostanza n. 8 della memoria istruttoria dell'attore: “dica il teste se, in data 13.08.2020, alle ore 19.00 circa, si recava alla Località Piane San Pantaleone di GL (CH), se eseguiva i rilievi del sinistro allegati al doc. 2 del fascicolo di “ , che le viene Controparte_4 mostrato”), ha così risposto: “Preciso come all'epoca dei fatti io fossi un carabiniere in
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servizio presso la Stazione dei Carabinieri di GL;
riconosco il rapporto che mi viene mostrato e confermo di aver eseguito i rilievi sul luogo del sinistro”.
Alla udienza del 03.07.25 è stato escusso il teste , indifferente alle parti CP_6 in causa, il quale, in risposta alla circostanza di cui al capitolo 1 della memoria istruttoria dell'attore (“dica il teste se, in data 13.08.2020, alle ore 19.00 circa, alla Località Piane
San Pantaleone di GL (CH), la SI.ra , alla guida del proprio CP_3 autoveicolo FI ND tg. EW609Z, mentre percorreva la S.P. 35 con direzione mare- monti, giunta all'incrocio con la S.P. 33, si arrestava al segnale stradale di STOP”), ha risposto: “Confermo la circostanza. Tanto posso riferire, in quanto, nelle circostanze di tempo e di luogo che mi vengono indicate, seguivo, alla guida della mia autovettura, la
FI ND condotta dalla SI.ra ”; in risposta al capitolo 2 di detta CP_3 memoria (“dica il teste se, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, la SI.ra
[...]
, alla guida dell'autoveicolo FI ND tg. EW609ZW, dopo la ripartenza dal CP_3 segnale di STOP, urtava il motoveicolo Suzuki tg. BP84916, condotto dal SI. CP_5
, che, con indosso il casco allacciato, percorreva quest'ultima strada, con
[...] direzione di marcia LO - Chieti”), ha riferito: “Confermo la circostanza. La signora
è ripartita dallo stop ed , che io non conoscevo (e non CP_3 Controparte_5 conosco personalmente), né sapevo chi fosse, si è trovato la strada impegnata. Ricordo che il ragazzo aveva il casco allacciato”; in risposta al capitolo 3 di detta memoria
(“dica il teste se, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, l'urto tra l'autovettura ed il motoveicolo suindicati avveniva nella corsia di marcia di quest'ultimo”), ha affermato: “Confermo che l'urto avveniva nella corsia di marcia di pertinenza del motoveicolo”; in risposta al capitolo 4 di detta memoria (“dica il teste se riconosce le
S.I.T. allegate al doc. 2 del fascicolo di che le viene Controparte_4 mostrato, e se conferma il contenuto delle stesse”), ha riferito: “Confermo di aver reso le dichiarazioni che mi vengono mostrate. Preciso, per quanto riguarda la valutazione del “velocemente”, come non possa dire se la velocità del motociclo fosse 30, 40 o 50 km/h, considerato come io stessi fermo e che tutto avvenuto in uno spazio, anche visivamente parlando, molto ristretto”.
In forza di quanto sopra chiarito, deve ritenersi provata la condotta colposa della SI.ra consistita nella repentina manovra di immissione eseguita in violazione CP_3 dell'art 145 del Codice della strada, stante la presenza di segnaletica stradale, che imponeva alla stessa lo “STOP”, con conseguente obbligo di concedere la precedenza
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ai veicoli che transitavano sulla S.P. 33 e dunque al motociclo condotto da
[...]
Allo stesso modo, deve ritenersi provato, in forza delle risultanze probatorie CP_5 sopra richiamate, il fatto che l'urto avveniva nella corsia di marcia di pertinenza del motociclista, come chiaramente si evince dalla planimetria dei CC, dalle fotografie dagli stessi scattate e dalle dichiarazioni del teste . CP_6
A questo punto occorre soffermarsi sulla condotta di guida tenuta da Controparte_5 al momento del sinistro.
Infatti, la giurisprudenza degli NI è da tempo granitica nell'affermare che, in caso di scontro tra veicoli “l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente, sancito dall'art. 2054 del c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente” (Cass. civ.
Sez. III Sent., n. 12444).
Gli stessi Giudici di Legittimità hanno chiarito che “In materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista” (Cassazione civile sez. III, n.
12884/2021).
Ebbene, nel caso in esame, non vi è prova di una corresponsabilità del motociclista, dovendo il sinistro ricondursi a responsabilità esclusiva della conducente dell'autovettura assicurata con CP_1
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Prima di procedere all'esame delle questioni maggiormente controverse, si prende atto dell'intervenuta rinuncia, in sede di comparsa conclusionale depositata dall'assicurazione convenuta, all'eccezione relativa al mancato utilizzo del casco da parte di al momento del sinistro (nello scritto conclusivo, la difesa Controparte_5 della Compagnia ha affermato: “Quanto infine alla contestazione relativa all'uso del casco, si dichiara di rinunciarvi essendone stato accertato l'uso nel corso dell'istruttoria”).
Infatti, alla udienza del 13.02.25, il testimone medico curante di Testimone_2
in risposta al capitolo 5 della memoria istruttoria dell'attore (“dica il Controparte_5 teste se, in data 13.08.2020, alle ore 19.00 circa, alla Località Piane San Pantaleone di GL (CH) rinveniva, a terra, il corpo del SI. , con il casco Controparte_5 raffigurato nelle fotografie allegate al doc. 015 del fascicolo di parte attorea e se provvedeva a tagliare la cinghia di chiusura del casco stesso”) ha riferito: “Si è vero, io ho rinvenuto a terra e ho tagliato la stringa del casco perché gli stringeva CP_5 sul collo, ma non ricordo il tipo di casco né se era quello che è raffigurato nelle foto doc. n. 15 che mi si mostrano”.
Inoltre, alla udienza del 22.05.2025, il teste , indifferente alle parti Testimone_3 in causa, in risposta al trascritto capitolo 5 della memoria istruttoria dell'attore, ha dichiarato: “Confermo le circostanze. Io abito nei pressi dei luoghi del sinistro;
sono stato il primo ad intervenire;
ho sentito un rumore sordo e delle urla, che hanno richiamato la mia attenzione. Io ero fuori a chiacchierare con amici”; in risposta al capitolo 6 della memoria istruttoria del sig. (“dica il teste se, nelle predette Parte_1 circostanze di tempo e di luogo, vedeva che il casco del SI. era Controparte_5 lesionato”), ha riferito: “Non c'erano lesioni sul casco. Come primo soccorritore ho fatto una valutazione primaria. Preciso di essere un volontario soccorritore della Croce
Rossa Italiana da circa 30 anni”; in risposta al capitolo 7 della stessa memoria (“dica il teste se il video allegato al doc. 016 del fascicolo di parte attorea, che le viene mostrato, rappresenta il SI. subito dopo il sinistro del 13.08.2020, Controparte_5 nel quale è rimasto coinvolto”), ha risposto: “Confermo la circostanza e, peraltro, mi riconosco nel video, come la persona vicina al corpo di . CP_5
Infine, la perizia tecnica redatta dall'Ingegnere (CT dell'attore) Persona_8 allegata al doc. 17 prodotto con la memoria istruttoria dell'attore, quanto all'omologazione del casco indossato da al momento dell'urto, ha Controparte_5
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chiarito: “Il casco indossato dal sig. marca LS2 modello Airflow Solid White CP_5
OF562 appartiene alla categoria di caschi Jet o Demi Jet, senza mentoniera, con omologazione ECE 22.05 (Germania), come mostrato nell'etichetta di omologa. Il casco veniva tolto dai soccorritori attraverso il taglio del nastro presente in prossimità dell'etichetta di omologa (Fig. 10)”.
Alla udienza del 03.07.25 l'Ing, inoltre ha confermato l'omologazione del Per_8 casco indossato da al momento del sinistro: in risposta al capitolo 11 Controparte_5 della memoria istruttoria di parte attrice (“dica il teste se il casco rappresentato dalle fotografie contenute a pagina 11 della perizia a sua firma, allegata al doc. 017 del fascicolo di parte attorea, che le viene mostrato, è omologato”), ha affermato:
“Confermo la circostanza e tanto posso dire, in quanto ho eseguito delle indagini sul casco, come indicate anche in perizia”.
La circostanza che al momento del sinistro, indossava correttamente Controparte_5 un casco omologato deve pertanto ritenersi provata oltreché, all'esito dell'istruttoria, pacifica ed incontestata.
Passando all'esame della questione circa la velocità di guida tenuta dal motociclista al momento del sinistro, ha dedotto che stava Controparte_1 Controparte_5 procedendo a velocità eccessiva, argomentando la tesi mediante il contenuto degli accertamenti dell'autorità, dai quali emerge che “la moto condotta dal SI. , ha CP_5 lasciato tracce di frenata sull'asfalto per 10,20 metri, prima di piegarsi lateralmente e lasciare ulteriori 9,40 metri di tracce di scarrocciamento del mezzo prima di giungere ad impattare la FI ND condotta dalla SI.ra , in maniera violenta. E' CP_3 indubbio che la velocità del mezzo non fosse commisurata all'approssimarsi ad un incrocio su strada con limite di velocità di 50 Km/h” (cfr. comparsa di costituzione di
. Controparte_1
Tuttavia, in assenza di significative ulteriori argomentazioni ed elementi che possono avvalorare la tesi della convenuta ed in forza delle prove offerte da parte attrice, la tesi prospettata dalla Compagnia assicuratrice non è condivisibile.
In particolare, anche sul punto appaiono rilevanti le dichiarazioni rese dai testi oculari: sebbene , sentito a SI, avesse dichiarato ai CC di aver visto CP_6
“uno scooter giungere abbastanza velocemente”, riferiva contestualmente circostanze che mettono in luce una condotta repentina ed assorbente di “… Preciso CP_3
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che al momento dell'impatto la FI ND era in movimento e che la signora alla guida si è accorta dell'arrivo della moto solo quando era troppo tardi”.
Analoghi elementi si rinvengono nelle SI rese dalla SI.ra che non Controparte_7 forniva alcuna valutazione personale circa la velocità dei mezzi coinvolti: “la stessa ripartiva repentinamente senza notare che sopraggiungeva un motociclo di colore blu, di fatto in quell'occasione la moto non è riuscita ad evitare l'impatto con la FI ND.
Altresì aggiungo che notai che la FI ND si è fermata al centro della carreggiata accorgendosi solo dopo del sopraggiungere del motociclo non evitando l'impatto che avvenne subito dopo”.
In sede testimoniale, dinanzi a questo Tribunale, , alla udienza del CP_6
03.07.25, dopo aver preso visione delle SI rese, ha dichiarato: “Preciso, per quanto riguarda la valutazione del “velocemente”, come non possa dire se la velocità del motociclo fosse 30, 40 o 50 km/h, considerato come io stessi fermo e che tutto avvenuto in uno spazio, anche visivamente parlando, molto ristretto”. Dunque egli non solo ha chiarito che l'avverbio utilizzato a SI, velocemente, era frutto di una valutazione personale (emersa dalla condizione statica nella quale lo stesso si trovava, a bordo dell'autovettura su cui viaggiava e dalla visuale ristretta che aveva), ma nel fornire dei possibili valori ipotetici ha comunque utilizzato alternative che denotano come anche in sede di sommarie informazioni testimoniali (in cui peraltro non è stata riferita alcuna quantificazione, neanche in termini generici), non intendeva attribuire al motociclo una velocità particolarmente elevata, ovvero non commisurata allo stato dei luoghi.
Inoltre, la perizia tecnica dell'Ing. dallo stesso confermata alla Persona_8 udienza del 03.07.25, ha chiarito che: dall'analisi della planimetria redatta dai CC di
GL e dalla fotografia (nr.7) allegata alla relazione di incidente stradale, risulta che tra la fase di frenata e quella di scarrocciamento vi è stata una sovrapposizione di circa 1,8 metri;
la velocità del motociclo prima delle tracce di scarrocciamento era pari a circa 39 km/h; la velocità del motociclo all'urto era di 19 km/h; la velocità del motociclo prima della frenata era pari a circa 50 km/h; il conducente del motociclo, considerando un tempo psicotecnico di reazione pari ad 1 secondo, percepiva a circa 3 secondi prima dell'urto il movimento della FI che ripartiva dallo STOP;
la sig.ra aveva una visuale completamente libera di almeno 180 metri verso sinistra e CP_3 avrebbe potuto avvistare il motociclo in avvicinamento, attendendo il tempo necessario per effettuare la svolta in sicurezza.
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Le considerazioni tecniche, coerenti e scientificamente argomentate da parte del consulente, non sono state smentite né da evidenze di segno contrario, né da una perizia inficiante le argomentazioni ovvero i calcoli ivi contenuti.
A tutto quanto sopra detto si aggiunge la tipologia e l'ubicazione dei danni riscontrati sul veicolo condotto dalla convenuta, che si concentravano, al momento dell'urto con il motociclista, sulla parte anteriore (“L'autovettura FI, come indicato precedentemente raggiungeva il PPU con un andamento lento e si fermava sulla carreggiata. Il conducente del motociclo Suzuki, prima dell'impatto si separava dallo scooter andando ad impattare con il casco nella parte anteriore del veicolo, mentre il motociclo si incastrava sotto il veicolo, dopo aver urtato il sottoporta, proseguendo per circa 1,7 metri fino a rimanere incastrato con la ruota anteriore sotto il telaio della
FI, in corrispondenza dell'asse posteriore del veicolo” cfr perizia Ing. Perfetti;
“danni sul paraurti, parafango, passaruota anteriore sx;
sportelli anteriore e posteriore sx” cfr. rapporto CC), ad ulteriore conferma del fatto che l'urto avveniva qualche istante dopo che aveva avviato la manovra di svolta alla propria sinistra e del CP_3 fatto che eseguiva le manovre di emergenza non appena si avvedeva Controparte_5 della svolta a sinistra, avviata dalla conducente dell'autovettura, la quale dunque, rappresentava un ostacolo frappostosi improvvisamente.
Pertanto, i segni di frenata e di scarrocciamento devono essere ricondotti, sotto il profilo eziologico, alla necessità, percepita da pochi istanti prima del sinistro, Controparte_5 di azionare una repentina frenata, al fine di evitare l'impatto con l'autovettura che, nel ripartire dallo “stop”, si immetteva nella traiettoria già impegnata dal motociclo. Si tratta, in altre parole, di elementi che si spiegano in forza della condotta di guida tenuta dalla sig.ra e non con la velocità del centauro prima dell'urto. La loro entità CP_3 non risulta tale da consentire di affermare che il motociclista viaggiasse ad una velocità eccessiva, ovvero non commisurata allo stato dei luoghi.
D'altronde, l'estensione della frenata e dello scarrocciamento, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'Ing. non indica una velocità non commisurata e risulta Per_8 congrua rispetto al tempo di reazione di per attuare un tentativo di Controparte_5 evitamento della collisione.
Né può pervenirsi a differenti conclusioni, specie in assenza di qualsivoglia principio di prova ad avallo della tesi di parte convenuta.
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SInificativo appare ancora il fatto che i CC della Stazione di GL, pur avendo sanzionato il figlio dell'attore per la violazione dell'art. 116 comma 15-bis Cds, dopo aver eseguito i rilievi di rito (ivi incluse le misurazioni delle tracce di frenata e di scarrocciamento richiamate dai convenuti), a carico di questo non hanno elevato, né nell'immediatezza dei fatti, né in un momento successivo, alcuna ulteriore sanzione, né ai sensi dell'art. 141, né del 142 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il citato teste , che si era occupato dei rilievi, in risposta alla domanda Testimone_1 capitolata al n. 9 della memoria istruttoria dell'attore “dica il teste se, a seguito del sinistro del 13.08.2020, a carico del conducente del motoveicolo Suzuki tg. BP84916, elevava sanzioni ex art. 140 C.d.s. (Principio informatore della circolazione), ex art. 141 C.d.s. (Velocità), ex art. 142 C.d.s. (Limiti di velocità), ex art. 145 C.d.s.
(Precedenza), ex art. 146 C.d.s. (Violazione della segnaletica stradale)”), ha riferito:
“No, non sono state elevate le sanzioni riportate nel capitolo”.
Deve allora concludersi che i risultati cui è pervenuto l'Ing. con Persona_8 argomentazioni scientifiche e prive di contraddizioni, concordano con le dichiarazioni rese dai testi oculari e con le valutazioni eseguite dai CC (operatori particolarmente qualificati nell'esecuzione degli accertamenti e dei rilievi a seguito di sinistri stradali),
i quali intervenuti sul posto nell'immediatezza dei fatti, dopo aver condotto gli accertamenti del caso, non hanno elevato alcuna sanzione relativa alla velocità tenuta da Controparte_5
Esaminando l'eccezione sollevata da relativa al mancato Controparte_1 conseguimento, da parte del danneggiato, della patente di guida prescritta (
[...] possedeva la sola patente di guida e non la patente A) per la guida del CP_5 N_1 motociclo con cilindrata 400 cc, deve preliminarmente darsi atto: del fatto che la circostanza eccepita è provata documentalmente, in quanto emerge dal doc. 2 del fascicolo della compagnia assicuratrice;
del fatto che parte convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta, ha qualificato detta circostanza come potenzialmente rilevante nel determinismo dell'evento (“Nella valutazione delle responsabilità, non potrà non essere considerata anche l'accettazione del rischio da parte del conducente, di mettersi alla guida di un veicolo per il quale non aveva l'autorizzazione alla guida, circostanza che può, verosimilmente, aver determinato una maggiore insicurezza nel padroneggiare il mezzo in situazioni di pericolo, influendo ad esempio nella perdita di equilibrio, nella capacità di arresto del veicolo e quindi nella serietà della caduta”).
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Tuttavia, la difesa della convenuta non ha allegato elementi sintomatici dell'effettiva incapacità di di condurre lo specifico motoveicolo (se non quelli Controparte_5 relativi alla velocità di guida, di cui si è già detto), né ha dedotto la loro incidenza causale nel sinistro.
Infatti, come correttamente sottolineato dalla difesa dell'attore, la presenza di una violazione amministrativa non basta, da sola, ad influire sulla responsabilità civile in relazione all'evento in cui è stata riscontrata tale violazione, essendo necessario fornire la prova che questa non ha costituito una mera irregolarità formale, ma ha rappresentato una causa esclusiva o concorrente che ha determinato l'evento.
Sul punto la Suprema Corte si era già espressa, affermando che “in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, non già la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale è di per sé fonte di responsabilità (o di limitazione dell'altrui responsabilità) in sede risarcitoria, bensì il comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, purché lo stesso abbia esplicato incidenza causale sull'evento dannoso” (Cassazione, Sez. III, n. 8366/2010); in termini analoghi l'ordinanza n. 9674 del 26 maggio 2020: “Va, tuttavia, osservato che la Corte di merito, in base ad un accertamento in fatto, che non può più essere rimesso in discussione in questa sede, ha ritenuto che la mancanza di rinnovo della patente al momento del sinistro non costituisse fattore idoneo ad interrompere il nesso di causalità e che in mancanza di allegazione, in secondo grado (non essendo stata più riproposta ex art. 345 c.p.c., in quel grado, l'eccezione relativa alla forza maggiore come causa di esclusione del nesso di causalità - vento forte che avrebbe inopinatamente provocato la caduta del ramo sulla strada) di un fattore imprevedibile ed assolutamente eccezionale avente impulso causale autonomo e come tale estraneo alla sfera di custodia, il CP_9 doveva "essere ritenuto responsabile dei danni derivati nell'occorso all'automobilista a causa dell'inopinato ingombro verificatosi, in condizioni di limitata visibilità, data l'ora serale, sulla carreggiata" (v. sentenza della Corte di appello di Roma n. 120/2015, pure impugnata in questa sede). Peraltro, neppure risulta che sia stato dedotto tempestivamente che il sinistro sia da addebitare ad un errore di guida del soggetto (a meno che non si voglia ricomprendere in ciò la velocità eccessiva cui sembra farsi riferimento, però, solo in questa sede di legittimità, non essendo stato riferito in ricorso quando e in quali termini l'attuale ricorrente abbia precedentemente, nei gradi di merito, richiamato specificamente tale circostanza)”.
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E, non solo, la Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 2970 del 6 febbraio 2025, ha affermato che “il fatto che il danneggiato abbia violato una norma di condotta, ed anche il fatto che si sia esposto al rischio, non è di per sé prova del fatto che il rischio si è poi concretizzato a causa di tale condotta, ben potendo essere invece attribuito interamente al conducente, e ben potendo in tal caso la colpa del danneggiato non avere avuto alcuna influenza causale”.
In altre parole, il comportamento formalmente irregolare del danneggiato, sanzionato sotto il profilo pubblicistico, può divenire concausa dell'evento dannoso solo quando, rispetto a questo, ha assunto il ruolo di antecedente causale.
Dunque, nel presente giudizio, non può ritenersi sussistente alcuna corresponsabilità del per essersi messo alla guida del motociclo Suzuki UR 400 tg. Controparte_5
BP84916, essendo titolare della patente di guida , e non anche di quella A, per N_1 non aver la convenuta provato che il centauro ha concorso nel sinistro per la propria inesperienza alla guida di quel motociclo.
Detto onere probatorio spettava infatti, in ossequio all'art. 2697 c.c., in capo alla parte che eccepiva la circostanza (Cass. n. 24920/2024).
Pur non essendo direttamente rilevanti, in quanto non relative alla dinamica del sinistro, le prove testimoniali introdotte dall'attore, secondo le quali aveva già Controparte_5 guidato, in precedenti occasioni, il motociclo con cui è rimasto coinvolto nell'evento del 13.08.20 (in risposta al capitolo 14 della memoria istruttoria dell'attore “dica il teste se ha visto il SI. condurre il motoveicolo Suzuki tg. BP84916, in data Controparte_5 antecedente al 13.08.2020” all'udienza del 10.04.25, la teste ha riferito: Testimone_4
“Confermo di aver visto prima del 13.08.2020, guidare quella moto Suzuki, CP_5 con la quale ha fatto l'incidente”; all'udienza del 03.07.25, , Controparte_10 indifferente alle parti, rispondendo allo stesso capitolo, ha riferito: “Sì, ho visto condurre detto mezzo, anche più volte”) queste hanno acclarato che il figlio CP_5 dell'attore aveva già maturato esperienza alla guida dello specifico motociclo coinvolto nel sinistro, tanto che deve escludersi che si fosse messo alla guida di detto motociclo, per la prima volta, il giorno dell'incidente.
Ad ogni buon conto la perizia tecnica dell'Ing. consente di affermare che Per_8 [...]
non appena accortosi dell'ostacolo rappresentato dall'autovettura che CP_5 ripartiva dallo stop, attuava una manovra corretta, come provato dal bloccaggio della sola ruota posteriore: “Dall'analisi della morfologia delle tracce di frenata, si deduce
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che il bloccaggio ha interessato esclusivamente la ruota posteriore del motociclo: tale ipotesi è supportata dal fatto che, se fosse stata bloccata la ruota anteriore, il motociclo non sarebbe stato in grado di percorrere i 10,2 metri di frenata rilevati ma l'anteriore avrebbe “chiuso lo sterzo” in un lato o nell'altro innescando quasi istantaneamente lo scarrocciamento del motoveicolo” (cfr. perizia Ing. Perfetti). Lo scarrocciamento che è derivato dalla manovra, quindi, non può considerarsi frutto di imperizia, ma rappresenta una conseguenza inevitabile della frenata repentina e tecnicamente corretta (resasi necessaria dal superamento dello “stop” da parte della sig.ra che ha CP_3 consentito al centauro di governare la moto anche durante la manovra d'emergenza.
Difettano, pertanto, elementi che provino una guida non adeguata da parte di
[...]
il quale stava procedendo regolarmente nella sua corsia e non ha ricevuto CP_5 contestazioni per eccesso di velocità o di imprudenza, in mancanza di circostanze che giustificassero un simile addebito.
D'altronde, dalla scelta processuale di contumacia della sig.ra deriva CP_3 ulteriormente l'impossibilità per il Tribunale di acquisire la conoscenza di elementi dai quali poter inferire la verificazione del sinistro con modalità diverse da quelle emerse dall'espletata istruttoria.
Peraltro risulta evidente la situazione di oggettiva turbativa in cui il conducente del motociclo veniva a trovarsi, in presenza di un veicolo che si immetteva repentinamente sulla direttrice di marcia, così da indurlo, nel tentativo di scongiurare la collisione, ad attuare una manovra di frenata d'emergenza che, in modo ineludibile, determinava lo scarrocciamento, con la conseguenza che, anche in virtù della prova documentale offerta dall'attore e dell'istruttoria orale espletata, non si è resa necessaria la consulenza tecnica d'ufficio ricostruttiva del sinistro, peraltro inammissibile, risultando la richiesta di parte convenuta, sul punto, meramente esplorativa (cfr. Cass. n. 8498/2025)
Come già statuito dalla Corte di Cassazione n. 4055/2009: “Il segnale di «stop» pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli;
ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., avendo tale
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presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità”.
In definitiva, applicando i principi normativi e giurisprudenziali sopra esposti, sulla base di una complessiva valutazione delle risultanze istruttorie, si deve ritenere accertata la responsabilità esclusiva della sig.ra nel verificarsi del sinistro, in ragione CP_3 dell'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento di cui è causa, con la grave condotta colposa della stessa nella dinamica dell'evento ravvisabile nell'improvvisa e provata manovra di immissione sulla S.P. 33, in spregio alla segnaletica stradale che obbligava lo “stop” e dunque l'obbligo di concedere la precedenza assoluta al motociclo condotto da che sopraggiungeva Controparte_5 dalla sinistra, tenendo una condotta che non ha arrecato alcun apporto causale alla produzione del sinistro, potendosi così ritenere raggiunta la prova liberatoria in favore dello stesso, per le ragioni sopra esposte.
6- In virtù di quanto sopra esposto, si ritiene utile e necessario passare alla quantificazione dei danni subiti dall'attore.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che l'attore ha patito, in conseguenza del sinistro del figlio, danni di natura non patrimoniale e pregiudizi economici. Tuttavia, prima di procedere al loro esame ed alla loro liquidazione, si deve riconoscere la diversità dei pregiudizi non patrimoniali allegati da ed in particolare la differenza Parte_1 ontologica del danno da lesione del rapporto parentale, rispetto al danno biologico dal medesimo patito.
Il primo tipo di danno è stato predicato dalla Cassazione a sezioni unite, già nel 2002 ed
è dimostrabile per presunzioni: “Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso;
ne consegue che in tal caso il congiunto è legittimato ad agire "iure proprio" contro il responsabile”
(Sezioni Unite n. 9556/02); “E' affermazione consolidata nella giurisprudenza di questa
Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto
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dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del
2008). In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, si è detto che il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n.
11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020). Si è anche puntualizzato, da ultimo, che non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023). La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale. L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione - danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. s.u. 26492 del 2008; Cass. n.
25541 del 2022)” (Cass. n. 13540/2023).
Si tratta di un pregiudizio di natura non patrimoniale, che il congiunto patisce a causa della perdita o, come nel caso dell'attore, della grave compromissione del rapporto affettivo con la vittima “primaria” del sinistro e che ristora la serenità del rapporto familiare. Il danno “riflesso” spettante alla vittima del macroleso, dunque, riguarda un bene costituzionalmente tutelato (art. 29 Cost.), diverso da quello, avente pari rango, della salute (art. 32 Cost.), con la conseguenza che è possibile procedere alla
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liquidazione di entrambe le componenti, qualora si ritenga dimostrata la loro esistenza, non essendo ravvisabile, in astratto, alcuna duplicazione. Ciò è stato ampiamente illustrato dalla Corte di Cassazione: “osserva il Collegio come il giudice d'appello abbia escluso la liquidabilità di un importo a titolo di danno biologico in favore degli attori
(come pregiudizio immediatamente e direttamente derivante dalla perdita del figlio), evidenziando come il primo giudice avesse già provveduto a personalizzare il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale, ritenendo che questa contestuale liquidazione determinasse un'indebita duplicazione del medesimo danno;
tale affermazione, nella misura in cui identifica (ritenendo la liquidazione di entrambi i danni alla stregua di un'indebita duplicazione) il danno biologico sofferto a causa della perdita del figlio e la personalizzazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale, è errata;
al riguardo, varrà precisare come il danno derivante dalla perdita di un rapporto parentale (così come configurato dal riconoscimento della giurisprudenza e dalla conforme riflessione dottrinaria) chieda d'essere identificato nell'insieme di quelle specifiche conseguenze dannose di natura non patrimoniale che discendono dalla definitiva cancellazione di una relazione personale caratterizzata dalla particolare pregnanza emotiva e implicazione affettiva
(come, nella specie, nel rapporto tra genitore e figlio) destinato a tradursi, sul piano dei pregiudizi alla persona, nella duplice dimensione del c.d. danno morale ossia della sofferenza puramente interiore patita per la perdita affettiva riscontrabile sul piano dell'afflizione e della compromissione dell'ordinario equilibrio emotivo (senza tuttavia alcuna degenerazione patologica suscettibile di accertamento medico-legale) - e, sotto altro profilo, del danno rappresentato dalla modificazione delle attività della vita quotidiana e degli eventuali aspetti dinamico-relazionali in conseguenza di tale perdita affettiva;
si tratta, in relazione a questa duplice lettura del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale, sempre e comunque di conseguenze dannose riferibili alla compromissione di quello specifico interesse legato alla conservazione dell'integrità del proprio nucleo familiare e/o affettivo;
viceversa, il discorso condotto con riguardo al danno biologico determinato dall'uccisione di un proprio congiunto non guarda alle conseguenze che si ricollegano alla lesione inferta all'integrità del proprio nucleo familiare e/o affettivo (in sé considerato), bensì alle conseguenze che, sul piano morale e su quello legato alle implicazioni di tipo dinamico- relazionali, derivano dalla compromissione del diverso interesse legato alla
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conservazione dell'integrità della propria salute: bene, quest'ultimo, che dev'essere considerato logicamente e ontologicamente del tutto diverso dal primo (così come, specularmente, del tutto diversi devono ritenersi gli interessi che trovano riferimento nelle previsioni di tutela di cui all'art. 29 Cost., rispetto a quelli considerati nell'art. 32
Cost.); pertanto, una volta liquidato, da parte del giudice di primo grado, il danno derivato agli originari attori dalla morte del figlio sotto il profilo della perdita del rapporto parentale (incidente, tanto sulla conservazione del proprio equilibrio emotivo- soggettivo, quanto sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale valutabile sul terreno della dimensione dinamico-relazionale), l'ulteriore liquidazione, in favore degli attori, di un importo a titolo di risarcimento del danno biologico
(necessariamente da intendere come danno alla salute degli stessi, e dunque come lesione della propria integrità psico-fisica conseguente all'uccisione del proprio figlio) non costituisce affatto una duplicazione della prima liquidazione, trattandosi di voci di danno del tutto diverse tra loro (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019, Rv.
656223 - 03)” (Cassazione civile sez. III n.9857 del 2022).
Tanto chiarito, occorre esaminare il danno sofferto iure proprio alla salute, allegato da parte attrice, ritenuto sussistente dalla convenuta ed emerso Controparte_1 nei termini di cui si dirà, all'esito della CTU espletata dal medico-legale dott.
con l'ausilio dello specialista in psichiatria, dott. , Persona_5 Persona_6 nonché con l'acquisizione di parere del dott. specialista in ortodonzia. Persona_7
Ebbene, l'indagine medica completa, condotta dai predetti professionisti, ha palesato che dal sinistro del 13.08.20 in capo all'attore è derivato un danno alla salute, meritevole di risarcimento.
Il consulente del Tribunale, le cui risultanze si condividono, in quanto esenti da vizi logici, adeguatamente motivate e neppure contestate dalle parti costituite in giudizio, ha concluso l'elaborato affermando che: “A seguito del trauma psichico subito il signor presenta attualmente “DISTURBO DA STRESS POST TRAUMATICO” Parte_1 causalmente associabile al trauma psichico subito. Presenta lesioni delle arcate dentarie secondarie a BRUXISMO causalmente correlabili al trauma psichico. Ha intrapreso percorso psicoterapeutico e farmacologico stabilizzando il quadro clinico in cronicità, verosimilmente non suscettibile di miglioramento;
non può essere compiutamente valutato un aggravamento della patologia. Il Bruxismo è notevolmente controllato e le lesioni dentali e dell'ATM ad esso secondarie completamente
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emendabili con terapia odontoiatrica … Il signor non era portatore di Parte_1 patologie precedenti e/o di stati morbosi capaci di pregiudicarne la salute psico fisica.… Danno biologico temporaneo per 360 giorni di cui: un I.T.P. al 75% per 120 giorni, una I.T.P. al 50% per 240 giorni. … A seguito del trauma psicogeno il signor
è portatore di disturbo post traumatico da stress cronicizzato;
tale Parte_1 patologia, anche a causa dello stimolo stressante sempre presente e di rievocazione, non è suscettibile di miglioramento né può essere però compiutamente valutato un aggravamento della patologia. Il danno biologico permanente secondario alle patologie documentate ( disturbo post traumatico da stress e bruximmo) è pari al 26%
( ventisei%) … Il signor ha sempre svolto attività agricola ed a causa della Parte_1 patologia insorta ha abbandonato di fatto ogni attività; può stimarsi una riduzione della capacità lavorativa specifica nella misura del 60% (Sessanta %); la residua capacità di lavoro, considerata l'età (65) e la tipologia di lavoro, nonché le attività confacenti e e le attitudini, non permettono di espletare altra attività se non quella agricola a meno di impieghi caritatevoli. … In atti sono presenti ricevute che si ritengono confacenti alle necessità di diagnosi e terapie per ero 1842.00 (milleottocentoquarantadue). … Come da consulenza odontoiatrica e psichiatrica le lesioni delle arcate dentarie sono riconducibili a bruxsimo secondario al trauma psichico. Vengono richiesti 22.340 ( ventideumilatrecentoquaranta ) euro relativamente alle spese odontoiatriche a fronte di una spesa media pari ad euro 21.830 stabilita dal consulente Dott in CTU”. Per_7
Passando, a questo punto, alla liquidazione del danno in esame, si ricorre alle Tabelle di Milano vigenti, edizione 2024 (a cui si presta piena adesione), che contengono una liquidazione congiunta, sebbene con voci separate, del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, sia del danno non patrimoniale che consegue alle medesime lesioni in termini di sofferenza soggettiva, in via di presunzione. Le medesime Tabelle prevedono per il risarcimento del danno non patrimoniale (biologico e da sofferenza morale) da invalidità temporanea totale (nel caso di specie insussistente) una forbice di valori monetari da un minimo di € 115,00 ad un massimo di € 115,00 + 50% di personalizzazione.
Con riferimento alla personalizzazione, in particolare, gli hanno più volte Parte_3 ribadito che questa presuppone la prova di “specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già
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previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari" (così Cass. Sez. 3, sent. 21 settembre 2017, n. 21939, Rv. 645503-01), e ciò in quanto "le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'"id quod plerumque accidit" (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. 7513 del 2018, cit.)”
(Cass. n. 14364/2019).
Di conseguenza, per quel che riguarda la liquidazione della rilevata invalidità temporanea, in considerazione delle peculiarità del caso di specie, in cui l'attore, con l'insorgere della malattia (peraltro tale da aver determinato, nel tempo, la compromissione delle arcate dentarie, come pure accertato dall'Ausiliario medico legale, previo consulto degli specialisti) è rimasto per circa un anno lontano dalla propria moglie e dal proprio figlio, impegnati nelle cure nella clinica austriaca, con un'apprensione ed un turbamento di rilevante entità (il teste , Testimone_5 indifferente alle parti, all'udienza del 13.02.25, in risposta al capitolo 40 della memoria istruttoria di parte attrice, “dica il teste se la moglie del SI. , SI.ra Parte_1 Per_4
, dal mese di novembre 2020, sino al 30 novembre 2021, durante il periodo di
[...] degenza del SI. presso la clinica Tirol Kliniken, si è trasferita in Controparte_5
Austria, ad Hochzirl”, ha risposto: “Si è vera la circostanza, io sono il vicino di casa della famiglia e ho assistito alle telefonate del alla coniuge che CP_5 Parte_1 diceva di stare in Austria e le mandavo i saluti e qualche volta la salutavo anch'io personalmente per telefono”; in risposta al capitolo 41 della memoria istruttoria di parte attrice, “dica il teste se, durante il periodo di permanenza in Austria della SI.ra Per_4
e del SI. , il SI. , la sera, dopo aver parlato con la
[...] Controparte_5 Parte_1 di lui moglie, piangeva”, riferiva: “Si è vero, io l'ho visto piangere spesso dopo le telefonate che duravano a lungo e tanto so perché tali telefonate avvenivano presso una piazzetta sita in una zona comune del nostro vicinato;
preciso che la mia casa è vicina a questa piazzetta tanto da consentirmi di vedere che era al telefono e mi Pt_1 avvicinavo e salutavo o le mandavo i saluti”), risulta congruo riconoscere Per_4 all'infortunato € 143,00 al dì, per ogni giorno di invalidità temporanea totale (come danno non patrimoniale alla salute, comprensivo anche delle ricadute nella sfera morale: cfr. le Tabelle di Milano), così per un totale di € 30.030,00 per una I.T.P. al 75% per
120 giorni ed una I.T.P. al 50% per 240 giorni.
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Per quel che riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale permanente alla salute riportato da , tenendo conto dell'età dello stesso (60 anni) al Parte_1 momento della cessazione dei postumi temporanei (e non al momento della verificazione del sinistro, come richiesto da parte attrice;
cfr. Cass. 3121/2017), nonché della percentuale della predetta invalidità riportata (26%), il danno non patrimoniale permanente in questione è pari alla somma tabellare di € 117.862,00.
Tuttavia, nel corso dell'istruttoria sono emerse circostanze del tutto peculiari, che esulano rispetto all'id quod plerumque accidit e che non possono ritenersi risarcite mediante i criteri tabellari standard (e dunque con l'importo appena liquidato).
È infatti risultato documentalmente provato, oltreché incontestato, come l'intero nucleo familiare (attore, moglie, figlia e figlio cfr. doc. 38 del fascicolo attoreo) ha riportato, come conseguenza del sinistro del 13.08.20, danni permanenti (cfr. doc. 28 e 29 del fascicolo attoreo), tanto da impedire all'attore stesso di trovare effettivo conforto e supporto, per la propria malattia, nelle persone che con lui convivono, anche “a causa dello stimolo stressante sempre presente e di rievocazione”, come accertato dal CTU, oltreché della preoccupazione costante per il “dopo di noi” (cfr. dichiarazione della teste
, la quale, escussa all'udienza del 13.02.25, in risposta al capitolo Testimone_6
58 della memoria istruttoria di parte attrice, “dica il teste se il SI. , a seguito Parte_1 del sinistro del 13.08.2020, riferisce le seguenti parole: 'questa è la condizione di mio figlio e non cambierà mai;
non riesco a pensare a cosa accadrà quando io e la madre moriremo'”, fa riferito: “Si è vero, io stessa ho sentito profferire a tale frase”). Pt_1
In risposta al capitolo 60 della memoria istruttoria di parte attrice (“dica il teste se, dal dicembre del 2021, a seguito del rientro, nell'abitazione familiare, della SI.ra Per_4
e del SI. dalla clinica austriaca di Hochzirl, il SI. ,
[...] Controparte_5 Parte_1 la SI.ra e la SI.ra piangono dopo aver messo a letto il SI. Per_4 Parte_2
”), la teste (cognata dell'attore), all'udienza del Controparte_5 Testimone_7
03.07.25, ha riferito: “Confermo la circostanza. Capita che ci troviamo a cena insieme;
dopo la cena, loro accompagnano a letto, mentre io mi occupo di mettere in CP_5 ordine la cucina, per aiutare . Al loro rientro nel salone, c'è sempre un momento Per_4 di sconforto e di pianto. Gli occhi rossi vengono in automatico a , e , Per_4 Pt_1 Pt_2
a fine giornata, dopo la fatica nell'affrontare la stessa”; sul medesimo capitolo, la teste
(indifferente), all'udienza del 10.04.25, riferiva: “Posso dire che mi è Testimone_4 capitato di trovarmi in alcune occasioni la sera a casa loro e di vedere che dopo aver
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messo a letto piangevano”. Per garantire l'integralità del risarcimento, risulta CP_5 pertanto congruo riconoscere all'attore un aumento del 15% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno, e dunque, l'importo di €
12.450,00.
7- Il fatto che nel sinistro di cui è causa, non abbia perso la vita non Controparte_5 rappresenta motivo di esclusione della voce di danno per lesione del rapporto parentale, in quanto è noto che i prossimi congiunti di una vittima soffrono sia in caso di morte, che di gravi lesioni. Anzi, come rilevato da parte attrice e come emerso dall'istruttoria, la presenza costante del soggetto leso può ingenerare nei familiari una sofferenza anche più intensa, sempre legata direttamente al fatto illecito;
e ciò è vero, tanto che gli
NI hanno espressamente ammesso il ricorso alla prova per presunzioni: “La sofferenza patita dal prossimo congiunto di persona ferita in modo non lieve costituisce un danno non patrimoniale risarcibile, come da tempo stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 9556 del 01/07/2002). Un pregiudizio di questo tipo, consistendo in un moto dell'animo, ben difficilmente potrà essere provato in concreto con le prove c.d. storiche, per l'ovvia ragione che solo in interiore homine habitat veritas. L'esistenza del danno in esame, pertanto, di norma non potrà che avvenire con ricorso alle c.d. prove critiche, prima fra tutte la prova presuntiva (art. 2727 c.c.). Il ricorso alla prova presuntiva per dimostrare l'esistenza d'un danno non patrimoniale consistito nella sofferenza interiore non può certo ridursi ad un acritico automatismo, per cui provata l'esistenza della lesione personale, se ne debba inferire automaticamente l'esistenza d'un danno morale in capo ai prossimi congiunti della vittima primaria. Tuttavia, se da un lato la prova presuntiva non può essere svilita ad una mera massima di esperienza, è altresì vero che essa deve pur sempre essere cercata anche d'ufficio, una volta che la parte abbia dedotto e provato i fatti noti che ne possono costituire il fondamento. La prova presuntiva, infatti, in null'altro consiste se non in un ragionamento logico-deduttivo che, sulla base di fatti noti, consente di risalire a fatti ignorati. Pertanto, quando i fatti noti siano ritualmente entrati nel materiale utilizzabile ai fini della decisione, quel ragionamento il giudice deve comunque farlo: vuoi per trarne la prova che cerca;
vuoi per concludere che i fatti noti di cui dispone sono privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e non consentono di risalire al fatto ignorato” (Cassazione civile n. 17058 del 2017).
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Nel caso in esame, parte attrice ha ampiamente argomentato sulle proprie pretese, allegando documentazione, nonché richiedendo adeguata istruttoria orale, così provando i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda, in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra richiamati in termini di prove:
- è stato provato il gravissimo stato (peraltro mai contestato) nel quale versa
[...] in seguito all'evento (doc. 8 e 9 del fascicolo di parte attorea); CP_5
- è stato provato un forte legame esistente tra l'attore ed il proprio figlio, che si esprimeva nella quotidianità, sotto molteplici profili, lavorativi e non: in risposta al capitolo 22 della memoria istruttoria di parte attrice (“dica il teste se, in data antecedente al 13.08.2020, si recava, con cadenza settimanale, a casa della famiglia di , se veniva invitato a pranzo o a cena e se vedeva che a tavola Controparte_5 ed il padre, , programmavano i lavori relativi alla gestione CP_5 Parte_1 dell'impresa agricola”), il teste (tecnico di fiducia dell'attore) Testimone_8 escusso all'udienza del 22.05.25, ha riferito: “Prima del 13.08.2020 mi sono recato più volte presso la casa della famiglia;
ho vissuto a GL, dove ho CP_5 anche lo studio e ricordo di aver partecipato a pranzi e cene, in occasione delle quali e programmavano i lavori relativi alla gestione dell'impresa CP_5 Pt_1 agricola”; il teste (indifferente alle parti) escusso all'udienza del Controparte_10
03.07.25, ha riferito: “Preciso di essere amico di;
prima Controparte_5 dell'incidente, capitava che mi recassi a casa loro, per pranzi, cene o altre occasioni ed ho assistito a colloqui tra ed anche in merito all'organizzazione Pt_1 CP_5 dei lavori agricoli”; in risposta al capitolo 23 (“dica il teste se, in data antecedente al 13.08.2020, il fine settimana usciva con il SI. e se quest'ultimo, Controparte_5 alle ore 23:30 circa, riferiva le seguenti parole: “non posso fare tardi, perché domani mattina devo svegliarmi presto per andare in campagna con mio padre””): il teste ha riferito: “Capitava che il fine settimana incontrassi Testimone_8
a GL, che mi diceva che non poteva fare tardi, perché il giorno CP_5 dopo doveva aiutare il padre nelle attività agricole”; il teste ha Controparte_10 riferito: “Sì, è capitato;
capitava a volte anche che rifiutasse inviti ad CP_5 uscire, riferendo che la mattina successiva avrebbe dovuto fare lavori agricoli presto, insieme al padre”; in risposta al capitolo 24 (“dica il teste se, in data antecedente al 13.08.2020, il SI. si recava nelle campagne Controparte_5 coltivate, con il proprio genitore, SI. , anche durante il periodo degli Parte_1
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studi universitari”): il teste ha riferito: “Confermo la circostanza;
Controparte_10 anche dopo l'iscrizione all'università mi riferiva di andare a lavoro con CP_5 il padre”; il teste ha riferito: “Confermo le circostanze;
li vedevo Testimone_8 insieme;
vedevo anche fare manutenzione sui mezzi agricoli;
hanno un CP_5 terreno anche vicino a quello della mia famiglia”; in risposta al capitolo 25 della predetta memoria (“dica il teste se , prima del 13.08.2020, si è Controparte_5 recato in vacanza con la propria madre, SI.ra , con il proprio padre, Per_4
SI. e con la propria sorella, SI.ra e se riconosce gli Parte_1 Parte_2 stessi nella fotografia alla pagina 28 del doc. 021 del fascicolo di parte attorea, che le viene mostrato”), il teste ha riferito: “Confermo; la SI.ra Testimone_8 Per_4
mi riferì che sarebbe andata in vacanza con la famiglia e riconosco i
[...] componenti della famiglia , nella foto che mi si mostra”; il teste CP_5 CP_10
ha riferito: “Confermo la circostanza;
so che sono andati insieme in vacanza
[...]
e riconosco i membri della famiglia nella foto che mi si mostra”; in risposta CP_5 al capitolo 38 (“Dica il teste se il SI. , sino all'agosto del 2020, è stato Parte_1 tesserato a circoli ricreativi, ivi incluso il Willow Club di GL, e se ha partecipato, anche con il figlio a giochi, tornei e cene organizzate da CP_5 detti circoli”), il teste (indifferente alle parti), escusso Testimone_9 all'udienza del 22.05.2025, ha riferito: “Confermo le circostanze;
participava anche con il figlio;
in risposta al capitolo 66 (“dica il teste se, dall'anno 2005 CP_5 sino all'anno 2019, il SI. si recava, unitamente al proprio figlio Parte_1
, sui suoi terreni nell'agro di RI TE (CH), durante il Controparte_5 periodo della raccolta dell'uva”); il teste (indifferente alle parti), Tes_10 all'udienza del 03.07.25, ha risposto: “Ricordo che, al bisogno, chiamavo
[...]
e lo stesso arrivava con il figlio ad aiutarmi nella vendemmia;
Pt_1 CP_5 questo sia a RI TE, sia a di GL”; in risposta al capitolo 73 Parte_4
(“dica il teste se il SI. ed il SI. , nella primavera del Controparte_5 Parte_1
2018, hanno costruito un gazebo in legno presso il giardino del ristorante Tenuta
ER Grosse di Francavilla al AR (CH)”): la teste Testimone_11
(indifferente alle parti), all'udienza del 13.02.25, ha riferito: “Si è vero e tanto so perché io stessa l'ho commissionato ed è tutt'ora ivi presente;
preciso che all'epoca ero gestore e mm.re della società “Kalakula Gestioni Alberghiere” e CP_5 lavorava con me come maitre durante il periodo estivo, ma nello specifico stava con
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il padre che si occupava della cura di tutta la parte coltivata di pertinenza della struttura ricettiva che io gestivo”; il teste (indifferente alle Testimone_1 parti), all'udienza del 10.04.25, ha riferito: “Confermo la circostanza e tanto posso riferire perché io vivo lì; il recinto di casa mia confina con la proprietà di ER
Grosse; ho visto personalmente e NI costruire il gazebo che mi viene CP_5 richiesto ma anche fare altri lavori;
i terreni lì di fronte, in effetti, li coltivavano loro”; la teste (indifferente alle parti), all'udienza Testimone_12 del 22.05.25, ha dichiarato: “Confermo la circostanza;
ho assistito alla costruzione;
anche io lavoravo presso Tenuta ER Grosse di Francavilla al AR;
ero dipendente con contratto a tempo indeterminato”; in risposta al capitolo 76 (“dica il teste se, prima del sinistro del 13.08.2020, nel quale è rimasto coinvolto il SI.
, ha visto quest'ultimo svolgere, insieme al SI. , le Controparte_5 Parte_1 seguenti attività agricole: potatura delle viti e degli alberi di olivo e da frutta, concimazione manuale, legatura viti, irrigazione delle viti e degli alberi da frutta
(uliveto e frutteto), realizzazione dell'orto invernale ed estivo, raccolta dell'uva, delle olive e dei pomodori, taglio della legna da ardere, imbottigliamento del vino e della salsa di pomodoro”): la teste ha riferito: “Si io stessa ho Testimone_11 visto svolgere ad e tali attività ed anche attraverso l'utilizzo di mezzi CP_5 Pt_1 agricoli ed aggiungo alle attività di cui mi si chiede, anche la raccolta delle uova”; il teste , escusso all'udienza del 10.04.25, ha risposto: “Posso Testimone_1 dire che ho già risposto sul capitolo, e confermo che vedevo ed Pt_1 CP_5 svolgere dette attività vicino casa mia”; la teste ha Testimone_12 riferito: “Confermo le circostanze, come già sopra riferito”; il teste Testimone_8 ha risposto: “Confermo la circostanza. Li ho visti svolgere insieme dette attività”; la circostanza del forte legame tra padre e figlio, peraltro, si evince anche dalla documentazione fotografica in atti, che ritrae gli stessi in più occasioni (di quotidianità familiare, vacanze, lavori manuali;
cfr. doc. 20, 21 e 24 del fascicolo di parte attorea) prima del sinistro di cui è causa;
- è stato provato il totale stravolgimento del rapporto esistente prima del sinistro: risulta bisognoso di cure continue e non è in grado di comunicare Controparte_5 verbalmente, se non con l'emissione di suoni, di non agevole comprensione;
il rapporto padre-figlio, dunque si è completamente tramutato, in senso evidentemente peggiorativo: in risposta al capitolo 52 della memoria istruttoria dell'attore (“Dica
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il teste se dal mese di dicembre del 2021, il SI. , tutti i giorni, dal lunedì Parte_1 al venerdì, trasporta il proprio figlio presso centri di riabilitazione e CP_5 professionisti sanitari”) il teste (indifferente alle parti), all'udienza del Tes_13
13.02.25, ha riferito: “Non ricordo la giornata precisa delle terapie che svolge ma posso dire , la moglie e il figlio, circa ogni quindici giorni o a CP_5 Pt_1 volte anche ogni settimana, passano da me per acquistare gli arrosticini e mi dicono di essere tornati dalle terapie;
preciso che gradisce gli arrosticini e per CP_5 questo vengono da me ad acquistarli anche perché tornando da per Parte_5 come riferitomi, io sono di strada precisamente allo svincolo sotto RI TE”; il teste (nipote dell'attore), all'udienza del 13.02.25, ha riferito: “Si è Testimone_14 vero, mio zio è parte integrante della riabilitazione del figlio preciso che CP_5
a volte anch'io vado con lui per aiutarlo e quando si recano presso i centri riabilitativi, siccome io abito a pochi metri dalla sua abitazione, li vedo e mi vengono a salutare”; la teste (indifferente alle parti), all'udienza del Testimone_4
10.04.25, ha riferito “Confermo la circostanza;
ci incontriamo sempre anche per strada e mi dice che sta andando a portare a fare le terapie”; il teste Pt_1 CP_5
, all'udienza del 22.05.25, ha riferito: “Confermo la circostanza;
Testimone_8
l'ho visto io stesso più volte”; la teste (cognata dell'attore), Testimone_7 all'udienza del 03.07.25, riferiva: “Confermo la circostanza. Mi trovo spesso lì, a volte quando partono, a volte quando rientrano”; in risposta al capitolo 53 (“dica il teste se, successivamente al sinistro stradale del 13.08.2020, il SI. CP_5
dialoga con il SI. ”): il teste (nipote
[...] Parte_1 Testimone_14 dell'attore), all'udienza del 13.02.25 ha riferito: “Preciso che dopo il CP_5 sinistro non dialoga ma emette solo suoni e zio cerca di decifrarli”; la teste Pt_1
, all'udienza del 10.04.25, riferiva: “Purtroppo dopo il Testimone_4 CP_5 sinistro non riesce a dialogare con a ”; il teste , escusso Pt_1 Testimone_8 all'udienza del 22.05.25, ha riferito “Posso dire che emette la voce con CP_5 difficoltà; io non riesco a capirlo;
dialoga con il padre attraverso gesti, espressioni e suoni. comprende tutto e mi fa dei gesti di riscontro a quello che gli CP_5 chiedo”; la teste (cognata dell'attore), all'udienza del 03.07.25 ha Testimone_7 riferito: “Posso dire che comunica con noi e con il padre con dei gesti CP_5 intenzionali e con dei suoni altrettanto intenzionali, che vanno interpretati;
certo è che non si tratta di dialoghi”.
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Le richiamate dichiarazioni appaiono peraltro prive di contraddizioni e coerenti con la documentazione medica in atti.
Passando alla quantificazione del danno parentale riflesso da riconoscersi e liquidarsi in favore dell'attore, si osserva quanto segue.
In tema di quantificazione del medesimo danno non patrimoniale in esame, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “…pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari del danno biologico, non è ricompreso in quest'ultimo e va liquidato a parte, con criterio equitativo che tenga debito conto di tutte le circostanze del caso concreto", sicché è "errata la liquidazione di tale pregiudizio in misura pari ad una frazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, perché tale criterio non rende evidente e controllabile l'iter logico attraverso cui il giudice di merito sia pervenuto alla relativa quantificazione, né permette di stabilire se e come abbia tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo" (Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2012, n. 2228, Rv. 621460-01)” (cfr. Cass. 25367/2018) e tanto acclara ulteriormente l'infondatezza della tesi sostenuta da della duplicazione delle CP_1 richieste risarcitorie.
L'unitarietà del danno non patrimoniale richiamata dalla difesa della convenuta impedisce che le medesime conseguenze pregiudizievoli vengano risarcite due volte.
Come anche chiarito dalla Suprema Corte, invece, “non sussiste la duplicazione della liquidazione del danno non patrimoniale, sebbene vengano menzionate voci diverse descrittive di danno (danno biologico e danno morale), quando vengono risarcite conseguenze pregiudizievoli diverse patite dall'interessato” (Cass. n. 2413/2014).
Quanto alla liquidazione del danno in esame, di recente la Corte di Cassazione, sez. III civile, con l'ordinanza del 17 maggio 2023, n. 13540 ha stabilito che “Per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice del rinvio dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte prevedendo una liquidazione
“a punti“ in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da
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perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso “in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio”, come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice “…valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato» (punto 17 delle “domande e risposte”, all.2 delle tabelle milanesi ed. 2022)”.
Il Tribunale di Roma, infatti, già dal 2019, ha individuato – per la liquidazione del danno de quo– “una tabella da utilizzare in relazione alla liquidazione dei danni riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. La Tabella è destinata ad agevolare la liquidazione del pregiudizio non patrimoniale subito per effetto del danno patito in via diretta dal congiunto e comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima d i sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto (cfr. Cassazione sez. III, 24 aprile 2019, n. 11212; Cassazione Sez. III, 31 gennaio 2019, n. 2788) tenuto conto che, come chiarito dalla Corte di cassazione, non è ipotizzabile un discrimine basato sulla misura delle lesioni ma sulla prova della esistenza di un pregiudizio risarcibile (Cass.
Sez. III, 20 gennaio 2023, n. 1752 secondo cui in tema di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, non sussiste alcun limite normativo che determini l'irrisarcibilità del pregiudizio nelle ipotesi in cui gli effetti lesivi della salute del prossimo congiunto non siano particolarmente gravi;
perciò, secondo i principi generali, il predetto danno è risarcibile se il parente prova, anche in via presuntiva, di aver subito lesioni in conseguenza della condizione del congiunto;
nonché Cassazione sez. III 17 maggio 2023 n. 13540: «E' affermazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche i l risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, i n relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo i l disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed
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anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato i n base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass.
n. 8546 del 2008)»)” (cfr. relazione illustrativa delle Tabelle).
Per consentire una adeguata valutazione di tale sistema di variabili, le Tabelle, di cui lo stesso attore ha chiesto l'applicazione, hanno adottato un sistema a punti (Tabella F), che può essere utilizzato per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale dei prossimi congiunti, così come descritto finora.
Ciascun punto ha un valore di € 6.948,00, che ricomprende: l'importo di € 3.474 per il danno relativo alla sofferenza interiore ed un ulteriore importo compreso tra € 3.474 ed
€ 2.450, in funzione della presenza o meno di riconoscimento del diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di una assistenza per il futuro.
Nel caso di specie, in forza delle risultanze probatorie, dalle quali è emersa la dedizione totale dell'attore nella cura quotidiana del figlio, nonché il peculiare rapporto che gli stessi avevano prima dell'evento di cui al giudizio, dovendo assumersi, come punto base, l'importo di € 6.948,00, si giunge alla quantificazione monetaria del pregiudizio,
a fronte dei seguenti passaggi:
- individuazione del coefficiente complessivo per il quale moltiplicare il punto base, rappresentato dalla sommatoria di tre parametri individuati dalle Tabelle:
a) 20 punti per la relazione parentale padre figlio;
b) 8 punti per l'età del danneggiato;
c) 4 punti per l'età del parente da risarcire, per un totale di 32 punti;
- il punto base va quindi moltiplicato per il coefficiente variabile -nel caso del genitore- tra 1 e 0,8, in base ai soggetti tenuti all'assistenza; nel caso di specie la stessa difesa dell'attore ha applicato il coefficiente 0,8, che dunque comporta una decurtazione della somma ottenuta (punti: 25,60);
- detto valore complessivo deve essere moltiplicato per il punto base di €
6.948,00 (totale € 177.868,80) e dunque per la percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto al danneggiato, vittima “primaria” (assunto, nel presente giudizio, in misura pari al 96%).
Per la voce di danno in esame, si perviene, quindi, alla somma di € 170.754,05, che va riconosciuta in favore dell'attore.
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8- Liquidati, nei termini di cui sopra, i pregiudizi non patrimoniali patiti dal sig. Pt_1
, ne consegue che la somma complessiva a lui spettante, a tale titolo, ammonta ad
[...]
€ 331.096,05. Trattandosi di debito di valore, a detta somma deve aggiungersi il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento. Il danno in questione deve essere liquidato mediante riconoscimento degli interessi cd. compensativi e pertanto sulla somma liquidata, come devalutata alla data del fatto secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati e quindi, rivalutata anno per anno secondo il medesimo indice, i resistenti dovranno corrispondere anche gli interessi al tasso legale. Va comunque detratto l'importo già corrisposto a titolo di risarcimento danni, a seguito della concessione della provvisionale, con provvedimento del 14.01.2025 dell'intestato Tribunale, con la precisazione che sulla somma già corrisposta dalle convenute, il danno da ritardo patito dal creditore sussiste solo fino alla data del pagamento della stessa. Pertanto, al fine di impedire ingiustificati arricchimenti, poiché il creditore, dopo il pagamento della provvisionale, non può più lamentare il danno da ritardo in esame sull'intero capitale dovuto (ma solo sulla parte residua del capitale), per stabilire il quantum residuo occorrerà procedere con i criteri stabiliti dagli nei casi di avvenuta Parte_3 corresponsione di acconti sul maggior dovuto e dunque: a) devalutando sia l'acconto che il credito complessivo alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, nel caso di specie, al saggio legale, applicato prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. n. 15856/2019; Cass. n. 29031/2018; Cass. n. 9950/2017;
Cass. n. 25817/2017). Dal momento della sentenza, sino all'effettivo soddisfo, dovranno essere, inoltre, corrisposti, sulla somma come sopra determinata, gli ulteriori interessi al tasso legale.
9- Rimane, a questo punto, da liquidare il danno patrimoniale. Vanno riconosciute, in primis le spese mediche ritenute congrue dal CTU per complessivi € 1.842,00.
Inoltre, era stato posto, all'Ausiliario, uno specifico quesito (quesito n. 7), volto ad
“accertare se le lesioni lamentate ai denti sono compatibili con lo stato psicologico del periziando” ed a verificare la “congruità della spesa richiesta”. Il dott. previo Per_5 consulto dello specialista odontoiatra (ove, si legge: “I denti non Persona_7
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protesizzati appaiono ampiamente ridotti con la perdita di circa tre mm della dimensione verticale e presentano abrasioni e usura dello smalto con aree di frattura a livello occlusale e periocclusale. PALPAZIONE/AUSCULTAZIONE La palpazione conferma una Ipertrofia dei masseteri con dolore alla palpazione profonda della zona di inserzione pterigoidea … ESAME RADIOGRAFICO INIZIALE L'esame radiografico iniziale conferma la notevole quota di abrasione dei denti, in particolare quelli del gruppo centrale e superiore), ha stabilito il nesso eziologico tra il disturbo post- traumatico da stress ed il bruxismo, quale manifestazione somatica della grave sofferenza psichica e pertanto, deve essere riconosciuto all'attore l'importo di €
21.830,00 (costo medio per gli interventi correttivi da eseguire ai denti, come quantificato in CTU).
Vanno riconosciute all'attore anche le spese per le modifiche che lo stesso ha apportato all'abitazione, nella quale risiede con il figlio. Tali interventi si sono resi necessari per superare le barriere architettoniche e rendere gli ambienti accessibili per la disabilità di costretto in sedia a rotelle. Detta voce di danno, peraltro, è stata Controparte_5 provata mediante la produzione di un accordo conservativo, sottoscritto in fase stragiudiziale (19.01.23) direttamente tra l'attore (assistito dal proprio legale) ed un incaricato di (cfr. doc. 44 del fascicolo di parte attrice), la quale Controparte_1
Compagnia, nel corso del presente giudizio, non ha mai contestato la validità ed efficacia di detto accordo. Può pertanto procedersi alla liquidazione di detta voce di danno nella misura pari ad € 20.500,00, come da accordo conservativo appena richiamato.
Risulta altresì dovuto l'importo di € 2.068,97 per le spese di viaggio e soggiorno sostenute dall'attore per gli spostamenti in Austria, presso la clinica Tirol Kliniken di
Hochzirl, durante il ricovero del figlio. La Compagnia ha eccepito la non risarcibilità di queste, sostenendo che “rientrano nell'ambito del risarcimento già integralmente e complessivamente versato in favore del SI. e non sono, in ogni caso, Controparte_5 risarcibili”. Tuttavia, si tratta di un danno patito dall'attore e non dal figlio (il quale, peraltro, nelle condizioni in cui versava, non avrebbe potuto neanche sostenere dette spese, né avrebbe avuto ragione di affrontarle, trovandosi già ricoverato in Austria), né in atti risulta depositata documentazione probante la tesi dell'avvenuto risarcimento in favore di altro soggetto.
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Passando all'esame delle ulteriori voci di danno, l'attore ha richiesto la condanna delle convenute al pagamento della somma di “€ 3.000,00, solo per quanto attiene al danno patrimoniale per la corresponsione del canone del terreno di Pescara, non utilizzato”.
A fondamento della propria domanda ha prodotto in atti il “contratto di affitto di fondo rustico in deroga” (cfr. doc. 31 del fascicolo di parte attorea), registrato in data 11 luglio
2017, la comunicazione di “revoca” del giorno 11.12.21, consegnata alla locatrice
, nonché la sanzione elevata dal Parte_6 [...]
ad esso quale affittuario del terreno in questione (“Perché a seguito di CP_11 sopralluogo effettuato in data 19/08/21 alle ore 11:00 circa, il sottoscritto operatore di
P.M. accertava che l'area privata scoperta sita nel Comune di Pescara in Colle Orlando prossimità del civico 34 identificata catastalmente al foglio di mappa n. 42 , particelle n. 240,243,610,241,239 non era tenuta pulita causa presenza d i alta e folta vegetazione spontanea costituita anche da rovi e sterpaglie” cfr. doc. 32 del fascicolo dell'attore).
Ebbene, non può ritenersi che l'attore abbia assolto l'onus probandi in capo ad esso gravante, non avendo fornito la prova documentale degli esborsi che avrebbe sostenuto per il pagamento del canone in favore della Parte_6 Parte_6
, di conseguenza non vi è la prova di detto danno emergente. La domanda, pertanto,
[...] va rigettata.
L'attore ha inoltre richiesto la condanna delle convenute al pagamento della somma di complessivi € 179.166,60 “solo per quanto attiene al danno patrimoniale da lucro cessante, ovvero per quel diverso nomen juris, che dovesse essere attribuito dall'On.
Giudice adito, per i fatti esposti in atti”. In particolare, lo stesso ha sostenuto di non potersi più dedicare alle attività agricole prima del sinistro regolarmente svolte, anche con l'ausilio del proprio figlio tanto da aver perduto, a seguito Controparte_5 dell'abbandono di terreni precedentemente lavorati, un reddito quantificato in €
55.000,00 ed a supporto di tale assunto, all'esito dell'istruttoria, ha richiamato le risultanze delle prove orali, oltreché quelle della CTU medica, che ha ritenuto che
“…..può stimarsi una riduzione della capacità lavorativa specifica nella misura del
60% (Sessanta %); la residua capacità di lavoro, considerata l'età (65) e la tipologia di lavoro, nonché le attività confacenti e e le attitudini, non permettono di espletare altra attività se non quella agricola a meno di impieghi caritatevoli”. L'attore ha altresì rappresentato di aver ottenuto l'ammissione ad un finanziamento della IO
UZ per € 44.166,60 per la ristrutturazione di vigneti e di aver formalizzato la
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rinuncia a detto fondo, a causa dei noti “gravi motivi familiari” di cui è causa, in quanto non sarebbe riuscito a svolgere le attività, divenute incompatibili, a seguito della situazione in cui si è ritrovato a versare il figlio dell'attore. Ha quindi lamentato un ulteriore danno stimato in € 80.000,00, somma comprensiva del finanziamento e dei prevedibili incrementi di reddito che ne sarebbero conseguiti. Da ultimo, ha rappresentato di aver patito un danno consistente nella definitiva cessazione dell'apporto economico che il figlio forniva con regolarità e stabilità Controparte_5 al nucleo familiare ed a supporto di tale pretesa, quantificata in € 30.000,00, ha richiamato, nello scritto conclusionale, le risultanze delle prove orali.
Dette richieste risultano fondate nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente, si rileva che in atti non sono presenti dichiarazioni reddituali che consentano di ritenere acclarato il danno da lucro cessante derivante dalla necessità di abbandonare i terreni, quantificato in € 55.000,00. Infatti, spetta al danneggiato l'onere di dimostrare se ed in quale misura la menomazione abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica e dunque sulla capacità di guadagno (“In tema di risarcimento del danno da invalidità personale, l'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta automaticamente l'obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo, invece ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico” Cass. civ., sez. III, sentenza n. 25211 del 27.11.2014). Nel caso di specie, parte attorea ha provato che al momento del sinistro svolgeva un'attività produttiva di reddito (mediante documenti allegati al doc. 31, al doc. 33 ed a doc. 34, nonché per il tramite delle testimonianze rese: in risposta al capitolo 68 della seconda memoria istruttoria di parte attrice, alla domanda “Dica il teste se il SI. , prima del 13.08.2020, coltivava appezzamenti di terreno, Parte_1 vitigni ed uliveto, nel tenimento del Comune di GL, Pescara, Francavilla al
AR e IA TI (CH)”, , indifferente alle parti, all'udienza del Testimone_4
10.04.25, riferiva: “Confermo la circostanza. Coltivava sia vigneti, sia ulivi”; il teste
, indifferente alle parti, all'udienza 03.07.25, ha riferito: “Confermo la Tes_10 circostanza. Li coltivava con i propri mezzi”; in risposta al capitolo 70 della seconda memoria istruttoria di parte attrice “Dica il teste se dalla raccolta delle olive del fondo
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rustico di proprietà di , dal 2017 al 2019, il SI. Parte_6 [...]
otteneva una media di 20 quintali di olio per anno e se vendeva detto olio al Pt_1 costo di € 1.000/quintale”, il teste , indifferente alle parti, Testimone_15 all'udienza del 10.04.25, ha riferito: “Posso riferire che dal 2017 al 2019 ho aiutato personalmente nelle attività di raccolta delle olive presso un terreno sito Parte_1 in Pescara, che non era di proprietà del SI. , ma che comunque aveva in Parte_1 gestione;
so che si trattava di una grande quantità di olio, perché l'appezzamento di terreno era importante;
erano quasi 3000 piante di ulivo;
non so di preciso il quantitativo, né il prezzo di vendita”; in risposta al capitolo 71 “Dica il teste se, sino al
2019, il SI. portava a molire 100 quintali di olive presso il frantoio di Parte_1
GL (CH) e se ricavava 17 quintali di olio all'anno, per un valore di €17.000,00 all'anno”, il teste , indifferente alle parti, all'udienza del 10.04.25, Testimone_16 ha riferito: “Posso riferire di essere a conoscenza dei fatti che mi vengono richiesti perché sono attualmente e precisamente dal 2021, del Parte_7
; prima del 2021, la titolare era mia madre, ma comunque io già prima del
[...]
2021 mi occupavo del frantoio;
in particolare, mi occupo del frantoio da quanto avevo
18 o 19 anni;
la quantità è variabile in anno in anno, comunque portava grandi volumi di circa 100 quintali di olive ogni anno;
indicativamente le rese sono quelle che mi vengono richieste, ma non posso riferire nello specifico a quanto vendesse Parte_1 il proprio olio che ricavava”; in risposta al capitolo 74 della seconda memoria istruttoria di parte attrice “Dica il teste se il SI. , dall'anno 2017, sino Parte_1 all'anno 2020, ha coltivato e manutenuto un appezzamento di terreno di proprietà di
“ , consistente in sei ettari di vigneto, ottocento piante di ulivo ed Parte_8 un frutteto, situato nel Comune di Francavilla al AR (CH) e se dalla gestione di detti terreni, il SI. ha ricavato frutta e una media di 20 quintali di olio per Parte_1 anno, nonché uva da vino”, la teste indifferente alle parti, all'udienza Testimone_11 del 13.02.25, riferiva: “Si è vero, preciso che io vedevo svolgere questo Parte_1 lavoro, ma non so dire quali accordi fossero sottesi tra e la “Tenuta ER Pt_1
Grosse s.n.c.” poiché quest'ultima non mi aveva dato anche la gestione del vigneto/frutteto/uliveto, però io mi sono recata sul posto per otto anni ogni giorno e ho potuto vedere il lavoro che veniva svolto da ”; il teste , Pt_1 Testimone_1 indifferente alle parti, all'udienza del 10.04.25, riferiva: “Confermo quanto già riferito in merito alla lavorazione da parte del SI. degli appezzamenti di terreno Parte_1
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che mi vengono richiesti;
non posso riferire circa il quantitativo di vino e olio che mi vengono indicati;
confermo, comunque, che tra i terreni vi fossero frutteto, uliveto e vigneto”; la teste , indifferente alle parti, all'udienza Testimone_12 del 22.05.25, ha riferito: “Confermo le circostanze;
erano terreni limitrofi alla Tenuta
ER Grosse”), ma non ha dimostrato la contrazione di reddito ed in particolare il guadagno precedente al sinistro. Ne consegue che la domanda formulata, sul punto, deve essere rigettata.
La domanda attorea volta al ristoro del pregiudizio economico derivante dalla rinuncia al contributo della IO UZ (Ristrutturazione e riconversione vigneti) invece è fondata e merita accoglimento, nei limiti di seguito esposti. Dall'istruttoria documentale
è emersa la prova certa dell'esistenza del diritto in questione, in quanto la comunicazione di ammissibilità e finanziabilità allegata al doc. 34 attesta l'ammissione di al beneficio “Riconversione e ristrutturazione vigneti” per un importo Parte_1 di € 44.166,60. La circostanza del conseguimento di detto beneficio, oltre ad essere stata oggetto di prova documentale non è stata specificamente contestata da
[...]
, la quale ha mosso contestazioni su “i contratti di affitto di fondo Controparte_1 rustico e di comodato d'uso gratuito” (peraltro provati nel corso dell'istruttoria).
Parimenti è provato il nesso causale tra l'evento lesivo ed il danno lamentato, in quanto non solo le lesioni riportate dall'attore quale vittima secondaria del sinistro (come accertate dal CTU), ma anche la necessità di seguire quotidianamente il proprio figlio, per le cure di cui necessita, hanno reso oggettivamente impossibile la gestione delle complesse operazioni sottese al bando (in risposta al capitolo 52 della seconda memoria istruttoria di parte attrice “Dica il teste se dal mese di dicembre del 2021, il SI.
[...]
, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, trasporta il proprio figlio presso Pt_1 CP_5 centri di riabilitazione e professionisti sanitari” il teste nipote Testimone_14 dell'attore, all'udienza del 13.02.25, ha riferito: “Si è vero, mio zio è parte integrante della riabilitazione del figlio preciso che a volte anch'io vado con lui per CP_5 aiutarlo e quando si recano presso i centri riabilitativi, siccome io abito a pochi metri dalla sua abitazione, li vedo e mi vengono a salutare”; lo stesso ha Testimone_14 inoltre confermato di aver girato il video allegato al doc. 30 del fascicolo attoreo, nel quale si vede l'attore che solleva il proprio figlio nel corso di una terapia: in risposta al capitolo 55, “dica il teste se riconosce il SI. ed il SI. Controparte_5 Parte_1 nel video allegato al doc. 030 del fascicolo di parte attorea, che le viene mostrato”, così
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ha risposto “Si riconosco nel video che mi si mostra mio cugino e mio zio e il video l'ho girato io stesso”; la teste , indifferente alle parti, all'udienza del 10.04.25, Testimone_4 ha riferito: “Confermo la circostanza;
ci incontriamo sempre anche per strada e Pt_1 mi dice che sta andando a portare a fare le terapie”; la teste CP_5 Tes_7
cognata dell'attore, all'udienza del 22.05.25, ha riferito: “Confermo la
[...] circostanza. Mi trovo spesso lì, a volte quando partono, a volte quando rientrano”; il teste , all'udienza del 22.05.25, ha riferito: “Confermo la circostanza;
Testimone_8
l'ho visto io stesso più volte”; in risposta al capitolo 54 “Dica il teste se il SI.
[...]
, dal mese di dicembre del 2021, partecipa alle sedute di terapie riabilitative del Pt_1 proprio figlio , la teste , all'udienza del 10.04.25, ha riferito: CP_5 Testimone_4
“Confermo la circostanza. lo accompagna alle terapie e resta lì”; il teste Pt_1 [...]
, all'udienza del 22.05.25, ha riferito: “Confermo la circostanza”; in risposta Tes_8 al capitolo 65 “Dica la teste se il SI. , alla sua presenza, mentre è Parte_1 impegnata in esercizi di fisioterapia con , si allontana dalla stanza e Controparte_5 piange”, la teste all'udienza del 22.05.25, ha riferito: Testimone_17
“Confermo la circostanza. Lui mi deve aiutare a gestire il figlio e capita CP_5 spesso che si allontana piangendo”).
Il contributo pubblico avrebbe consentito all'impresa agricola dell'attore di acquisire nuovi beni produttivi senza sostenere i relativi oneri finanziari. Un primo danno, dunque, si rinviene nel mancato conseguimento dell'aumento di valore che l'azienda, senza l'impiego del proprio patrimonio, avrebbe ottenuto grazie al finanziamento. Un secondo danno si rinviene nella privazione, per l'azienda dell'attore, della capacità reddituale che l'investimento avrebbe garantito. Stante la difficoltà di calcolare analiticamente i maggiori futuri ricavi che la riconversione e ristrutturazione avrebbero determinato, essendo stata comunque dimostrata l'esistenza del danno, si ritiene opportuno procedere con una valutazione equitativa secondo l'articolo 1226 c.c.
Ebbene, per evitare liquidazioni arbitrarie, si assume come parametro oggettivo l'importo del finanziamento perso, pari ad € 44.166,60 in quanto sarebbe irragionevole sostenere che l'investimento non avrebbe comportato per l'imprenditore un beneficio patrimoniale pari almeno al capitale investito, oltreché l'accrescimento del valore della propria azienda, in pari misura.
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In altri termini, la somma di € 44.166,60 rappresenta il valore minimo e certo dell'utilità persa dall'attore ed in tale misura, da considerarsi già all'attualità, viene riconosciuto, in favore dell'attore, non potendo dirsi raggiunta la prova di un pregiudizio maggiore.
Da ultimo, deve essere rigettata la richiesta di € 30.000, relativa alla cessazione dell'apporto economico che il figlio forniva con regolarità e stabilità Controparte_5
“al nucleo familiare”. Si rileva sul punto che non è stata adeguatamente dedotta né provata la doglianza, non essendo stati specificati in che misura Controparte_5 contribuiva, prima dell'evento, al reddito del padre, né il reddito che il figlio dell'attore avrebbe conseguito in assenza dell'evento lesivo, né tantomeno in che misura detto reddito sarebbe andato a beneficio del padre, odierno attore (e non, dunque, dell'intero
“nucleo familiare”). Pertanto con riferimento a detta voce di danno, non può essere riconosciuta alcuna somma, nemmeno in via equitativa.
10- Con riferimento, invece, all'ulteriore richiesta dell'attore di risarcimento del danno emergente, rappresentato dall'attività stragiudiziale svolta (la quale ha avuto esito infruttuoso per l'atteggiamento occludente della compagnia assicurativa), la richiesta risulta accoglibile per le ragioni di seguito esposte. La giurisprudenza di legittimità si è così espressa di recente sulla questione: “Sul punto le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito, "in continuità con giurisprudenza delle sezioni semplici
(Cass. n. 997 del 2010; n. 6422 del 2017), che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa” (…) “Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017)” (cfr. Cassazione civile sez. III,
04/11/2020, n. 24481; cfr. prec. Cass. civ. sez. un., 10/07/2017, n.16990, ancora più recente Cass. civ. sez. III, 17/05/2022, n.15732) Dalle risultanze processuali, nonché dalle prove documentali allegate da parte attrice, è emerso chiaramente che parte convenuta non ha contestato la ricezione né della costituzione in mora trasmessa, a
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mezzo pec, in data 11.8.22, né l'invito alla negoziazione assistita trasmesso tramite pec in data 05.12.23. È dunque parere di questo Giudice che il reiterato tentativo di contattare la compagnia assicurativa, qualora non ignorata dalla controparte, avrebbe potuto condurre, vista la parziale pacificità delle pretese avanzate, ad una risoluzione stragiudiziale del contenzioso, con conseguente deflazione non solo del carico di giustizia, ma anche e soprattutto degli oneri a carico degli attori derivanti dal giudizio in seguito promosso. Deve dunque porsi a carico di parte convenuta - in quanto provato adeguatamente - anche il danno emergente conseguente all'attività stragiudiziale svolta, liquidato, secondo i valori minimi previsti dalle vigenti tabelle forensi, in € 3.082,00, oltre 15% ed accessori di legge.
11- SPESE PROCESSUALI
Le spese legali del presente giudizio, ivi comprese quelle dell'espletata CTU, seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico delle convenute in solido.
Le spese legali vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia (pari al quantum liquidato), e dei valori medi previsti dal D.M.
n. 55/2014.
12- Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili dell'attrice, si dispone che in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 181/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
ACCERTA E DICHIARA la sussistenza della responsabilità civile esclusiva della sig.ra nella CP_3 causazione del sinistro di cui è causa e per l'effetto
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ON
ed in solido, al pagamento in CP_3 Controparte_4 favore dell'attore, delle seguenti somme:
- € 331.096,05, a titolo di danno non patrimoniale, somma dalla quale detrarre l'importo corrisposto a titolo di provvisionale liquidata (con provvedimento del
14.01.2025) in € 100.000,00, oltre interessi a titolo di danno da ritardo, secondo i criteri esplicati in parte motiva, oltre - sulle somme risarcitorie finali di cui sopra
(danno risarcibile + danno da ritardo con rivalutazione) - e dal dì successivo alla pubblicazione della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale;
- € 90.407,57, oltre interessi legali dal dì successivo alla pubblicazione della sentenza al saldo;
ON
ed alla rifusione delle spese CP_3 Controparte_4 stragiudiziali sostenute dal dagli attori a titolo di danno emergente che liquida, tenuto conto dell'attività concretamente svolta in € 3.082,00, oltre il 15% sui compensi e accessori di legge.
ON
ed , alla rifusione delle spese CP_3 Controparte_4 di lite del presente giudizio sostenute dall'attore che liquida in € 666,17 per esborsi, €
22.457,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi ed altri accessori come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Marco Di LO e dell'Avv. Matteo Marino, dichiaratisi antistatari;
PONE definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, il pagamento delle spese al
Collegio dei CC.TT.UU., costituito dai Dottori e già Persona_5 Persona_6 liquidate, oltre I.V.A. e C.P.A, se dovute, come per legge, come da separato provvedimento in atti;
RIGETTA tutte le altre domande avanzate dalle parti poiché infondate o non dimostrate e in parte assorbite dalla presente decisione;
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di
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comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti riportati sulla sentenza.
Ortona, lì 22/12/2025
Il Giudice Dott.ssa Filomena Maria Cofone
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