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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/09/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione civile in persona del giudice unico dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2900 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Rosati giusta procura speciale in atti;
attore
E
CP_1
convenuta contumace
CONCLUSIONI
All'udienza del 16 settembre 2025 parte attrice si riportava ai propri scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con l'odierno giudizio, premesso di aver, in data 31/07/2020, Parte_1 consegnato e ceduto il proprio autoveicolo mod. Mercedes tg. EB750DE in permuta / conto prezzo alla concessionaria per l'acquisto dell'autoveicolo mod. Porsche Cayenne tg. CP_1
FW169YT, ha convenuto in giudizio onde ottenere l'accertamento circa l'avvenuta CP_1 propria perdita di possesso dell'autoveicolo mod. Mercedes tg. EB750DE a far data dal
31/07/2020 con conseguente ordine al Direttore del Pubblico Registro Automobilistico di Roma di procedere a tutti gli incombenti di legge derivanti dalla perdita di possesso e alla trascrizione nei Pubblici Registri con esonero dello stesso attore da ogni responsabilità al riguardo.
A sostegno della domanda l'attore deduce che ha alienato a terzi l'autoveicolo mod. CP_1
Mercedes tg. EB750DE senza informarlo e senza provvedere alla necessaria trascrizione del relativo atto di vendita presso il Pubblico Registro Automobilistico;
di risultare ancora proprietario del predetto autoveicolo e di aver ricevuto 17 verbali di accertamento per infrazioni al Codice delle Strada oltre a richieste di pagamento della tassa di circolazione risalenti a data successiva al 31/07/2020 proprio in conseguenza della mancata trascrizione dell'avvenuta vendita del proprio autoveicolo da parte di CP_1
La convenuta non si costituiva in giudizio per cui deve esserne dichiarata la CP_1 contumacia.
La causa veniva istruita con i documenti prodotti da parte attrice, previa declaratoria di inammissibilità, con ordinanza del 28/09/2023, della documentazione dalla stessa depositata irritualmente il 12/09/2023 al di fuori dei termini istruttori e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, all'udienza del 16/09/2025, trattata in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, deve ribadirsi l'inammissibilità della produzione documentale del 12/09/2023, depositata irritualmente da parte attrice anteriormente alla prima udienza di comparizione e trattazione, fissata dal Giudice per il giorno 28/09/2023, udienza nel corso della quale parte attrice, con le proprie note scritte in sostituzione di udienza, ha chiesto l'assunzione della causa in decisione e ha anche modificato le proprie conclusioni, ma non ha chiesto al Giudice la concessione dei termini di cui all'art. 183, 6° co. c.p.c., per depositare le memorie nn. 1, 2 e 3 con le quali ritualmente precisare e modificare la propria domanda e conclusioni già formulate, indicare i mezzi di prova di cui intendeva avvalersi e i documenti che intendeva depositare.
Altrettanto inammissibile deve ritenersi la produzione documentale depositata irritualmente da parte attrice il 01/09/2025 con le note contenenti le sole istanze e conclusioni.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Ciò premesso, osserva il Tribunale che la domanda giudiziale è infondata e deve essere rigettata.
Come è noto, in materia di formalità per il trasferimento della proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, l'art. 94, 1° co. del Codice della Strada statuisce che “in caso di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarità, procede alla ricusazione della formalità entro tre giorni dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni trasmesse, in via telematica, dall'Ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale”. L'inosservanza di tale obbligo a carico dell'acquirente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa ex art. 94, 3° co. del C.d.S.
Con riferimento alla trascrizione dell'atto di vendita nel Pubblico registro Automobilistico, deve osservarsi, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, che la trascrizione “non ha efficacia costitutiva rispetto alla vendita e non incide sulla validità o sull'efficacia dell'atto traslativo, ma serve soltanto a dirimere i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo. Pertanto, le risultanze del pubblico registro automobilistico, sul quale non sia stata effettuata tale trascrizione, non rendono la vendita inopponibile all'autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa, ma hanno valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo, andando l'effettiva titolarità della proprietà accertata alla stregua delle comuni regole civilistiche, in base alle quali, in caso di vendita dell'autoveicolo, l'effetto traslativo si verifica a seguito del mero consenso delle parti” (cfr. Cass. civ. 15/02/1999 n. 1226). Ne consegue da un lato che la trascrizione dell'atto di trasferimento dell'autoveicolo rappresenta un mezzo di pubblicità volto a dirimere gli eventuali conflitti tra più aventi causa dal medesimo venditore e dall'altro che il trasferimento di proprietà di un autoveicolo si realizza per effetto del mero consenso delle parti legittimamente manifestato, non essendo la costituzione, l'estinzione ed il trasferimento dei diritti reali su beni mobili registrati soggetta a particolari oneri formali in ossequio a quanto previsto dall'art. 1350 c.c. , il quale elenca gli atti che devono farsi per iscritto sotto pena di nullità. Quindi, nell'ipotesi in cui l'acquirente non abbia provveduto alla trascrizione del trasferimento, ai sensi dell'art. 94 C.d.S., il venditore potrà richiedere l'accertamento da parte del Giudice dell'intervenuto trasferimento della proprietà del bene e la conseguente perdita di possesso e chiedere, altresì, la trascrizione ai sensi dell'art. 2686 c.c. al fine di evitare di essere chiamato a rispondere delle conseguenze pregiudizievoli connesse al possesso e all'uso del veicolo.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Tuttavia, nel caso di specie la documentazione prodotta in giudizio da parte attrice e acquisita agli atti del processo in quanto ammissibile non consente di ritenere provata [art. 2697, c. I, c.c., art. 112 c.p.c.] né la consegna da parte dell'attore, in data 31/07/2020, dell'autoveicolo mod.
Mercedes tg. EB750DE alla concessionaria convenuta – nel contratto d'acquisto di autovettura usata in atti si legge soltanto “sospeso per autovettura in conto prezzo di € 20.000,00 , tar Parte_2
EB750DE” -, né la successiva vendita dello stesso autoveicolo da parte della concessionaria ad un terzo acquirente, né, infine, la consegna a parte attrice dell'autoveicolo mod. Porsche Cayenne, tg.
FW169YT, per il cui acquisto lo stesso attore ha depositato in giudizio un solo assegno, non datato e di importo pari a euro 1.000,00.
Invero, il contratto d'acquisto di autovettura usata depositato da parte attrice (cfr. in atti doc. n. 1) risulta incompleto, in quanto privo sia dei dati anagrafici dell'acquirente, sia dei dati atti a identificare l'autoveicolo acquistato e la modalità di pagamento del prezzo convenuto, anche in considerazione delle cancellature presenti nell'atto stesso.
Pertanto, nel caso di specie non avendo parte attrice né provato, né chiesto di provare di aver materialmente consegnato in data 31/07/2020 il proprio autoveicolo mod. Mercedes tg.
EB750DE alla società convenuta, né chiesto di provare la successiva alienazione del predetto autoveicolo in favore di un soggetto terzo, pur risultando che alla data del 29/08/2022
l'autoveicolo per cui è causa risultava ancora intestato all'attore (cfr. doc. 3 visura PRA), la domanda deve essere integralmente rigettata.
La contumacia della società convenuta giustifica l'irripetibilità delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
2900/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) Dichiara la contumacia della società convenuta;
2) Rigetta la domanda attorea;
3) Dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Civitavecchia, 16 settembre 2025.
Il Giudice
Silvia Vitelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione civile in persona del giudice unico dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2900 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Rosati giusta procura speciale in atti;
attore
E
CP_1
convenuta contumace
CONCLUSIONI
All'udienza del 16 settembre 2025 parte attrice si riportava ai propri scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con l'odierno giudizio, premesso di aver, in data 31/07/2020, Parte_1 consegnato e ceduto il proprio autoveicolo mod. Mercedes tg. EB750DE in permuta / conto prezzo alla concessionaria per l'acquisto dell'autoveicolo mod. Porsche Cayenne tg. CP_1
FW169YT, ha convenuto in giudizio onde ottenere l'accertamento circa l'avvenuta CP_1 propria perdita di possesso dell'autoveicolo mod. Mercedes tg. EB750DE a far data dal
31/07/2020 con conseguente ordine al Direttore del Pubblico Registro Automobilistico di Roma di procedere a tutti gli incombenti di legge derivanti dalla perdita di possesso e alla trascrizione nei Pubblici Registri con esonero dello stesso attore da ogni responsabilità al riguardo.
A sostegno della domanda l'attore deduce che ha alienato a terzi l'autoveicolo mod. CP_1
Mercedes tg. EB750DE senza informarlo e senza provvedere alla necessaria trascrizione del relativo atto di vendita presso il Pubblico Registro Automobilistico;
di risultare ancora proprietario del predetto autoveicolo e di aver ricevuto 17 verbali di accertamento per infrazioni al Codice delle Strada oltre a richieste di pagamento della tassa di circolazione risalenti a data successiva al 31/07/2020 proprio in conseguenza della mancata trascrizione dell'avvenuta vendita del proprio autoveicolo da parte di CP_1
La convenuta non si costituiva in giudizio per cui deve esserne dichiarata la CP_1 contumacia.
La causa veniva istruita con i documenti prodotti da parte attrice, previa declaratoria di inammissibilità, con ordinanza del 28/09/2023, della documentazione dalla stessa depositata irritualmente il 12/09/2023 al di fuori dei termini istruttori e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, all'udienza del 16/09/2025, trattata in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, deve ribadirsi l'inammissibilità della produzione documentale del 12/09/2023, depositata irritualmente da parte attrice anteriormente alla prima udienza di comparizione e trattazione, fissata dal Giudice per il giorno 28/09/2023, udienza nel corso della quale parte attrice, con le proprie note scritte in sostituzione di udienza, ha chiesto l'assunzione della causa in decisione e ha anche modificato le proprie conclusioni, ma non ha chiesto al Giudice la concessione dei termini di cui all'art. 183, 6° co. c.p.c., per depositare le memorie nn. 1, 2 e 3 con le quali ritualmente precisare e modificare la propria domanda e conclusioni già formulate, indicare i mezzi di prova di cui intendeva avvalersi e i documenti che intendeva depositare.
Altrettanto inammissibile deve ritenersi la produzione documentale depositata irritualmente da parte attrice il 01/09/2025 con le note contenenti le sole istanze e conclusioni.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Ciò premesso, osserva il Tribunale che la domanda giudiziale è infondata e deve essere rigettata.
Come è noto, in materia di formalità per il trasferimento della proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, l'art. 94, 1° co. del Codice della Strada statuisce che “in caso di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarità, procede alla ricusazione della formalità entro tre giorni dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni trasmesse, in via telematica, dall'Ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale”. L'inosservanza di tale obbligo a carico dell'acquirente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa ex art. 94, 3° co. del C.d.S.
Con riferimento alla trascrizione dell'atto di vendita nel Pubblico registro Automobilistico, deve osservarsi, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, che la trascrizione “non ha efficacia costitutiva rispetto alla vendita e non incide sulla validità o sull'efficacia dell'atto traslativo, ma serve soltanto a dirimere i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo. Pertanto, le risultanze del pubblico registro automobilistico, sul quale non sia stata effettuata tale trascrizione, non rendono la vendita inopponibile all'autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa, ma hanno valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo, andando l'effettiva titolarità della proprietà accertata alla stregua delle comuni regole civilistiche, in base alle quali, in caso di vendita dell'autoveicolo, l'effetto traslativo si verifica a seguito del mero consenso delle parti” (cfr. Cass. civ. 15/02/1999 n. 1226). Ne consegue da un lato che la trascrizione dell'atto di trasferimento dell'autoveicolo rappresenta un mezzo di pubblicità volto a dirimere gli eventuali conflitti tra più aventi causa dal medesimo venditore e dall'altro che il trasferimento di proprietà di un autoveicolo si realizza per effetto del mero consenso delle parti legittimamente manifestato, non essendo la costituzione, l'estinzione ed il trasferimento dei diritti reali su beni mobili registrati soggetta a particolari oneri formali in ossequio a quanto previsto dall'art. 1350 c.c. , il quale elenca gli atti che devono farsi per iscritto sotto pena di nullità. Quindi, nell'ipotesi in cui l'acquirente non abbia provveduto alla trascrizione del trasferimento, ai sensi dell'art. 94 C.d.S., il venditore potrà richiedere l'accertamento da parte del Giudice dell'intervenuto trasferimento della proprietà del bene e la conseguente perdita di possesso e chiedere, altresì, la trascrizione ai sensi dell'art. 2686 c.c. al fine di evitare di essere chiamato a rispondere delle conseguenze pregiudizievoli connesse al possesso e all'uso del veicolo.
3 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Tuttavia, nel caso di specie la documentazione prodotta in giudizio da parte attrice e acquisita agli atti del processo in quanto ammissibile non consente di ritenere provata [art. 2697, c. I, c.c., art. 112 c.p.c.] né la consegna da parte dell'attore, in data 31/07/2020, dell'autoveicolo mod.
Mercedes tg. EB750DE alla concessionaria convenuta – nel contratto d'acquisto di autovettura usata in atti si legge soltanto “sospeso per autovettura in conto prezzo di € 20.000,00 , tar Parte_2
EB750DE” -, né la successiva vendita dello stesso autoveicolo da parte della concessionaria ad un terzo acquirente, né, infine, la consegna a parte attrice dell'autoveicolo mod. Porsche Cayenne, tg.
FW169YT, per il cui acquisto lo stesso attore ha depositato in giudizio un solo assegno, non datato e di importo pari a euro 1.000,00.
Invero, il contratto d'acquisto di autovettura usata depositato da parte attrice (cfr. in atti doc. n. 1) risulta incompleto, in quanto privo sia dei dati anagrafici dell'acquirente, sia dei dati atti a identificare l'autoveicolo acquistato e la modalità di pagamento del prezzo convenuto, anche in considerazione delle cancellature presenti nell'atto stesso.
Pertanto, nel caso di specie non avendo parte attrice né provato, né chiesto di provare di aver materialmente consegnato in data 31/07/2020 il proprio autoveicolo mod. Mercedes tg.
EB750DE alla società convenuta, né chiesto di provare la successiva alienazione del predetto autoveicolo in favore di un soggetto terzo, pur risultando che alla data del 29/08/2022
l'autoveicolo per cui è causa risultava ancora intestato all'attore (cfr. doc. 3 visura PRA), la domanda deve essere integralmente rigettata.
La contumacia della società convenuta giustifica l'irripetibilità delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
2900/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) Dichiara la contumacia della società convenuta;
2) Rigetta la domanda attorea;
3) Dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Civitavecchia, 16 settembre 2025.
Il Giudice
Silvia Vitelli
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