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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/02/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 7258/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di ConSIlio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 13/12/2024,
da con il patrocinio dell'avv. DEL GIUDICE ALESSANDRA, Parte_1
e con il patrocinio dell'avv. NOVELLO FRANCESCO CP_1
ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso. I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza del
21.02.2024, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data
20.02.2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso,
dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 7258/2024:
Pa
- dichiara la separazione personale tra i coniugi ( : Parte_1
, n. a MIRANO (VE) il 02/11/1970, e C.F._1 CP_1
(CF: ), n. a VENEZIA (VE) il 05/06/1968, che hanno C.F._2
contratto matrimonio il 25.10.1997 a TREVISO, atto trascritto al n.
265, parte II, Serie A, anno 1997, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“2) I vivranno separati nel reciproco rispetto. Pt_3
3) La LI , nata a [...] il [...], avrà residenza Per_1
prevalente presso la madre, nella già casa coniugale sita in Paese
(TV) - via Tiepolo n. 38, resterà affidata ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, nel rispetto del piano genitoriale allegato (doc. 2).
4) La casa famigliare, sita in Paese (TV) via Tiepolo n. 38, resterà
assegnata alla SI.ra , con mobili ed arredi esistenti, Parte_1
in quanto la abiti con la LI e con il figlio Persona_2 Per_3 quando lo stesso non sarà a Padova o in altro luogo per motivi di studio.
5) starà con il padre, previo accordo tra genitori e secondo Per_1
le disponibilità di studio e relazionali della Minore, nonché i turni lavorativi del SI. , un pomeriggio la settimana (che CP_1
verrà stabilito di settimana in settimana a seconda dei turni lavorativi del Padre entro il giorno, per la settimana successiva),
dalle 13 alle 18.30, nonché – a week -end alternati con la Madre,
dal sabato mattina (salvo frequentazione scolastica nel qual caso dall'uscita da scuola alla domenica sera sino alle 21,30).
Trascorrerà con il padre almeno 8 gg anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, secondo il calendario scolastico e 15 gg anche non consecutivi durante le vacanze estive, secondo il calendario scolastico. Ad anni alterni con la Madre, la Vigilia di Natale ed il Giorno di Natale con uno e il Capodanno ed il Primo dell'anno con l'altro, Pasqua con l'uno e Pasquetta con l'altro genitore.
Resta inteso che i genitori, entro il 15 di Maggio e il 15 di
Novembre, di ciascun anno, concorderanno e definiranno i periodi e i giorni in cui starà con ciascuno di loro, rispettivamente Per_1
per il periodo estivo e il periodo invernale.
6) Il SI. si impegna a concorrere nel mantenimento CP_1
della LI , corrispondendo alla SI.ra , Persona_2 Parte_1
entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo di euro 250,00, e ciò sino alla mensilità di febbraio 2025 compresa, e da marzo 2025 l'importo mensile di euro
300,00, soggetto ad aggiornamento Istat come per Legge a far data da marzo 2026. Inoltre, per lo stesso fine del mantenimento di Per_1
il SI. si impegna ad erogare, in occasione del CP_1
percepimento dei premi/gratifiche, alla SI.ra di euro 400,00 Pt_1
a dicembre 2024 e di euro 400,00 a giugno 2025, nonché con cadenza
Dicembre e Giugno di ogni anno euro 300,00, sempre a mezzo bonifico bancario. Per quanto concerne il figlio maggiorenne ma non Per_3
completamente autosufficiente economicamente, il SI. CP_1
corrisponderà alla SI.ra a titolo di concorso nel Parte_1
mantenimento dello stesso, l'importo di euro 7,00 per ogni giorno che lo stesso trascorrerà a casa della Madre e che verranno computati e corrisposti entro il giorno 25 di ogni mese.
7) Il SI. concorrerà con la SI.ra al CP_1 Parte_1
pagamento nella misura del 50 % ciascuno, delle spese straordinarie necessarie per i figli, e , sino a che non avranno Per_1 Per_3
raggiunto l'indipendenza economica, secondo quanto prescritto dal
Protocollo d'intesa tra C.d.O e Tribunale, in vigore avanti il
Tribunale di Treviso. Nello specifico, il genitore che non avrà
sostenuto la spesa rimborserà all'altro quanto in tal senso speso per i figli, entro e non oltre la fine del mese previo invio dei riepiloghi di spesa e le pezze giustificative.
8) Stante l'attuale differenza di reddito, a partire da marzo del
2025 in concomitanza con l'esaurimento della prima cessione del quinto che grava sul di lui stipendio, il SI. CP_1
corrisponderà alla SI.ra a titolo di concorso nel Parte_1
suo mantenimento, l'importo mensile di euro 100,00. Detta erogazione da agosto 2025 ovvero dalla cessazione della seconda cessione sul di lui stipendio sarà elevata ad euro 250,00.
9) La SI.ra potrà continuare ad utilizzare l'auto in uso, Pt_1
fermo che ogni onere relativo (bolli, assicurazione r.c. auto,
benzina, tagliandi, e similia) dovrà essere sostenuto dalla SInora,
come tuttora.
10) I coniugi si impegnano a saldare lo scoperto del conto corrente comune di cui in premessa sostenendone l'onere per il 50% ciascuno.
Si rinvia ad altro successivo accordo tra i coniugi la definizione degli altri debiti comuni. Restano altresì ferme e impregiudicate le ulteriori ragioni di credito che vi fossero tra i coniugi e non trattate nel presente accordo di separazione.
11) Resta tra le Parti inteso che l'Assegno Unico verrà percepito dai genitori al 50% e in pari misura gli stessi godranno delle detrazioni fiscali.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di TREVISO di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di ConSIlio del 25/02/2025.
Il presidente Il giudice relatore
Dott.ssa Daniela Ronzani dott.ssa Susanna Menegazzi