Articolo 2 della Legge 26 novembre 1957, n. 1296
Articolo 1Articolo 3
Versione
29 gennaio 1958
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data ai Protocolli indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo unico, n. 3, del Protocollo addizionale.
Entrata in vigore il 29 gennaio 1958