Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data ai Protocolli indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo unico, n. 3, del Protocollo addizionale.
Piena ed intera esecuzione e' data ai Protocolli indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo unico, n. 3, del Protocollo addizionale.