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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 4980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4980 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice unico del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5030/2025 R.G.
OGGETTO: Fondo di Garanzia
T R A
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
NT Montano, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.04.2025 il ricorrente in epigrafe, premesso di essere stato dipendente della dal 04.08.2007 al 31.03.2025, ha dedotto: di non aver CP_2
percepito le somme a lui spettanti a titolo di 13ma mensilità 2014, retribuzione per i mesi di
Febbraio – Marzo – Aprile – Maggio – Giugno 2015, ratei ferie, permessi, ROL, assegni familiari e TFR;
di aver appreso solo con messaggio pec del 10.11.2015 della società datrice dell'ordinanza del 06.11.2013 con cui il Tribunale di Napoli, VII Sezione Civile, autorizzava il sequestro giudiziario dell'azienda; di aver, pertanto, presentato in data
22.02.2016 istanza di ammissione per insinuazione tardiva di credito ex art. 101 L.F. al
Tribunale di Napoli, per la somma complessiva di €. 25.874,78; che il curatore all'udienza
1 fallimentare del 05.04.2016 proponeva l'ammissione per il solo T.F.R., per € 13.434,91; di aver, quindi, depositato in data 13.12.2016 ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al
Tribunale di Nola;
di aver ottenuto in data 13.04.2017 Decreto Ingiuntivo N. 106/2017, con cui si ingiungeva alla il pagamento della somma netta di € Controparte_3
12.439,87; di aver ottenuto, a seguito di opposizione della società ingiunta, sentenza nr.
823/2020 di rigetto e conferma del decreto ingiuntivo opposto, contestualmente dichiarato esecutivo;
di aver, pertanto, in data 05.09.2022, depositato istanza di ammissione tardiva al passivo, al fine di vedersi riconosciuta la somma calcolata al lordo di €. 23.364,36 a titolo di mensilità non corrisposte, ferie non godute, permessi, ROL, assegni familiari;
che il curatore, in data 06.10.2022, con comunicazione esito procedimento di accertamento del passivo ex art. 97 L.F., proponeva l'ammissione in privilegio per l'importo di € 21.565,51 relativo alle retribuzioni;
di essere stato ammesso al passivo;
di aver presentato in data
02.08.2023 istanza ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs 80/1992 e dell'art. 2 del D. Lgs. 297/1994 al Fondo di Garanzia per il recupero della somma dovuta a titolo di mensilità non CP_ corrisposte;
di aver ricevuto dall' di Aversa raccomandata del 17.01.2024 di rigetto della domanda di intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione dei crediti di lavoro diversi da in quanto “I cd richiesti non rientrano nel periodo di copertura del Fondo Pt_2 di Garanzia”; di aver presentato in data 10.04.2024 ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale n. prot. .2001.10/04/2024.0065543, chiedendo di annullare il CP_1
provvedimento di reiezione inviato con lettera del 17.01.2024; di aver ricevuto raccomandata n. 66495721920-4 del 29.05.2024 con cui il comitato provinciale rigettava il predetto ricorso.
Tanto premesso, hanno chiesto la condanna dell' – quale gestore del Fondo di garanzia CP_1
- al pagamento della somma di €. 16.314,32 a titolo di ultime tre mensilità relative ai mesi di
Aprile, Maggio e Giugno 2015, ferie non godute, permessi, ROL, assegni familiari, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
L' si è costituito eccependo in via preliminare la decadenza ex art. 47 d.p.r. n. CP_1
639/1970. Nel merito, ha eccepito l'infondatezza dell'avversa pretesa chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 09.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2 Va in via preliminare esaminata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47, comma 3, D.P.R. n. 369 del 1970.
Tale norma dispone, al comma 2, che “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” e, al comma 3, che “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Nel caso di specie trova, dunque, applicazione il comma 3 del suddetto articolo, ossia il termine di decadenza annuale (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 19992 del
2009, che hanno chiarito che la decadenza annuale dall'azione prevista dal disposto sopra riportato si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui alla L. n. 1989 del 1988, art. 24, richiamato nel D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3).
Tale decadenza, ritualmente eccepita nel caso di specie, può, del resto, per principio ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, essere rilevata d'ufficio dall'organo giudicante.
La Corte ha, infatti, affermato a più riprese che “la decadenza processuale che, in materia di prestazioni previdenziali, sanziona, ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, la mancata proposizione del ricorso giurisdizionale entro il prescritto termine computato in relazione a determinati svolgimenti del procedimento amministrativo è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in quanto diretta a tutelare l'interesse pubblico alla definitività ed alla certezza delle determinazioni relative ad erogazioni di spese gravanti sulla finanza degli enti pubblici gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie”
(Cassazione civile sez. lav., 15/12/2005, n.27674; vd. in senso conforme Cassazione civile sez. lavoro, n. 12718 del 2009; Cassazione civile sez. lavoro, n. 3990 del 2016; Cassazione
Civile, Sez. 6, Ord. Num. 28639 del 2018, la quale ha altresì chiarito che “la decadenza
3 sostanziale di cui si discute "è di ordine pubblico" (art.2968 e 2969 c.c.), in quanto annoverabile fra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale, di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto”).
Con specifico riferimento all'applicabilità di tale termine decadenziale alla prestazione oggetto di domanda, si è più volte espressala Suprema Corte (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. lav., n. 9275 del 2019; n. 26163 del 2017) ribadendo che “Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 19992 del 2009, hanno chiarito che la decadenza annuale dall'azione prevista dal disposto sopra riportato si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui alla L. n. 1989 del 1988, art. 24, richiamato nel D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3. il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui alla L. n. 1989 del 1988, art. 24, richiamato del D.P.R. n. 639 del 1970, nel comma 3, sicché alle prestazioni da esso dovute si applica il termine di decadenza annuale”.
Per quanto concerne il dies a quo della predetta decadenza, va rilevato quanto segue.
Come già detto, l'art. 47, co. 2 e 3 cit. dispongono che “l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” e che “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Il comma 5 del predetto articolo, a sua volta, dispone che “L' Controparte_1
è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa,
[...]
nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione
4 giudiziaria”.
L'art. 6 del D.L. 103/91 stabilisce, dopo aver chiarito che “I termini previsti dall'articolo 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali
e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale”, che “in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei”.
La Corte di Cassazione ha precisato al riguardo che in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del D.P.R. n. 639/70, dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni
(dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella
“scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto
1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno).
Ne consegue che, al fine di impedire qualsiasi sforamento della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, in ragione della sua natura pubblica, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 47 (Corte di
Cassazione, SS.UU n. 12718 del 29.5.2009; in senso conforme vd. anche Cassazione civile, sez. Lavoro, n. 7527 del 29.3.2010).
Il principio va esteso a tardivi provvedimenti di rigetto nel merito da parte dell'
[...]
: anch'essi, infatti, non possono consentire lo spostamento in avanti del termine CP_4
di decadenza.
Ciò è confermato dalla Suprema Corte, la quale, proprio in tema di prestazioni previdenziali a carico del Fondo di garanzia, ha affermato: “
9. Neanche l'eventuale decisione tardiva dell'istituto sulla domanda amministrativa e la decisione del ricorso tardivamente proposto, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, possono costituire circostanze
5 idonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, trattandosi di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere (v., Cass., Sez.U, nn. 12718 e 19992 del 2009). 10. Sempre in ragione del fatto che si tratta di una decadenza di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità
d'ufficio da parte del giudice, si è pure affermato che non rileva, al fine di far slittare tale dies a quo, la decisione intervenuta sul ricorso amministrativo tardivamente proposto, restando preclusa la possibilità, per le parti, di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale (v., fra le altre, Cass. n. 19225 del 2011 e Cass. n.
7148 del 2008) e lo stesso principio è stato applicato all'ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto, nel merito, da parte dell'istituto previdenziale (v., ex multis , Cass. n. 3592 del 2006,
n. 13276 del 2007; v., inoltre, Cass., Sez.U., 26019/2008, sulla natura di ordine pubblico della decadenza sostanziale dall'azione e sulla rilevabilità, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e proponibilità, per la prima volta, anche in Cassazione)” (Cassazione civile, sez. lav., n. 26163 del 2017, punti 9 e 10).
Dalla lettura della suddetta normativa – all'interno della quale il disposto dell'art. 6 D.L. n.
103/91 si pone, rispetto al disposto dell'art. 47 D.P.R. n. 639/70, come norma di interpretazione autentica non suscettibile, in quanto tale, di mutarne l'impianto contenutistico (cfr. Corte Cost. n. 246 del 1992) - dalla ratio ad essa sottesa e dai principi giurisprudenziale appena richiamati, emergono tre diversi dies a quibus:
- ove sia stata emanato un provvedimento dell' , a seguito di un precedente ricorso CP_1
amministrativo, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al suddetto art. 47;
- se il ricorso amministrativo è stato presentato, ma l' non ha provveduto sullo CP_1
stesso, o vi ha provveduto oltre il termine previsto, il termine decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni L. n. 88 del 1989, ex art. 46, comma 6), previsto per la decisione;
- ove il ricorso amministrativo non sia stato proposto (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell' , in risposta alla domanda iniziale dell'assicurato; o perché, CP_1 pur in presenza dell'atto reiettivo dell' , l'assicurato non ha a sua volta presentato CP_1
un valido ricorso) il dies a quo è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto L.
6 11 agosto 1973, n. 533, ex art. 7; 90 giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitato provinciale L. 9 marzo 1989, n. 88, ex art. 46, comma 5; 90 giorni per il silenzio rigetto L. 9 marzo 1989, n. 88 cit., ex art. 46, comma 6). Termine questo di trecento giorni non suscettibile, come già chiarito, di essere in alcun modo prolungato tramite la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo, ancorché la tardività derivi da una decisione tardiva dell' sulla domanda amministrativa (cfr. anche CP_1
Corte di Cassazione, sez. lavoro, Sent. 24 marzo 2017, n. 7681).
Nel caso di specie parte ricorrente ha dedotto e provato di aver presentato domanda amministrativa in data 02.08.2023, di aver ricevuto provvedimento di rigetto in data
17.01.2024, di aver presentato ricorso amministrativo in data 10.04.2024 e di aver ricevuto provvedimento di rigetto in data 29.05.2024.
Il ricorso è stato iscritto in data 07.04.2025.
Ne discende che il termine decadenziale non era ancora spirato.
Venendo al merito, si osserva quanto segue.
Parte ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere il pagamento da parte del Fondo di
Garanzia della retribuzione spettante per le ultime tre mensilità svolte alle dipendenze della
CP_2
Giova in primo luogo richiamare la normativa di riferimento.
Segnatamente, deve farsi riferimento, per quanto concerne i crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto (ultime tre mensilità), e per quanto ai fini di causa rileva, al disposto di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80/1992.
Tali ultime norme dispongono che: “Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio
1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2 (articolo 1, comma I). Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di
7 inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e' intervenuta durante la continuazione dell' attività dell'impresa (articolo 2, comma I). Per il conseguimento delle somme dovute dal Fondo ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Per le somme corrisposte dal Fondo si applica il disposto di cui al comma settimo, secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata
(articolo 2, comma III)”.
Per quanto concerne il regime della prescrizione, la legge n. 297/1982 non prevede un particolare termine entro il quale, con la domanda di liquidazione del TFR a carico del
Fondo di Garanzia, deve essere esercitato il relativo diritto (applicandosi, di conseguenza,
l'ordinario termine di prescrizione).
Viceversa, con riferimento ai crediti di lavoro diversi dal TFR, il d.lgs n. 80/1982 all'art. 2 comma III prevede che “Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno.
Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda”.
Dall'esame della normativa citata si evince, dunque, che il Fondo di Garanzia è stato CP_ istituito presso l' con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel trattamento di fine rapporto e dei crediti inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. Si evince, altresì, che per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato alle procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata. Presupposti per il diritto alla prestazione sono dunque l'insolvenza del datore di lavoro e l'accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale o la formazione di un titolo giudiziale e l'esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata.
Va altresì precisato che la Corte di Cassazione, al fine di adeguare la normativa in questione alla direttiva comunitaria e alle successive pronunce in materia della Corte di Giustizia
Europea, ha operato una lettura estensiva dell'art. 2, comma I, D.lgs 80/1992, affermando, con riferimento al dies a quo per il calcolo a ritroso dei dodici mesi entro cui debbono
8 rientrare le ultime tre mensilità a carico del fondo, che: “Il Fondo di garanzia (istituito presso l' e dal medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e CP_1
dell'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80) si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono (alla luce della sentenza della Corte di
Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C - 373\95), non la data d'apertura della procedura concorsuale, ma la data di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa procedura, ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione d'apertura della procedura concorsuale” (cfr. Cass.
1885/2005 conf. a Cass. 22262/2007, 12634/2008).
Con condivisibili argomentazioni la Suprema Corte ha, in particolare, affermato che la estensione del dies a quo in questione “a qualsiasi iniziativa volta ad ottenere tutela giurisdizionale per i diritti garantiti dalla direttiva” risponde alla garanzia di effettività della tutela che la direttiva comunitaria intende perseguire “dovendosi prescindere, anche in tale ipotesi, dalla data di apertura effettiva della procedura concorsuale che può intervenire molto tempo dopo la domanda per motivi indipendenti dal comportamento dei lavoratori” (cfr. Cass. 1885/2005).
Ancora, la Suprema Corte, con sentenza n. 12634 del 2008, ha ribadito il principio secondo cui, ai fini del computo a ritroso del termine di dodici mesi, rileva anche la data in cui il lavoratore ha posto in essere atti d'iniziativa volti a far valere in giudizio il credito, anche relativamente alle ipotesi di esecuzione individuale del datore di lavoro.
Questa interpretazione della normativa recata dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 - con la quale si data attuazione alla Direttiva della Comunità Europea 20 ottobre 1980, n. 987, che aveva impegnato i Paesi membri ad adottare le misure necessarie affinché appositi organismi di garanzia assicurassero la tutela dei diritti dei lavoratori subordinati nei confronti dei datori di lavoro, sia in caso d'insolvenza di questi ultimi accertata in sede di procedura concorsuale, sia in caso di semplice inadempimento dei medesimi, dopo l'esperimento negativo dell'esecuzione forzata individuale - deve ritenersi imposta al giudice italiano dalla sentenza della Corte di giustizia U.E. 10 luglio 1997, nella causa C - 373/95.
In questa sentenza, nei limiti definiti dalla questione pregiudiziale sottoposta alla Corte europea, si afferma che l'accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro è certamente elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto del lavoratore alla prestazione
9 posta a carico dell'organismo assicurativo di garanzia, ma che l'esigenza primaria di effettività dei diritti del lavoratore, come tutelati dalla Direttiva, impone di riferirsi, ai fini del computo del periodo di fruizione della garanzia anteriore all'insolvenza, non al provvedimento (la cui emanazione dipende da variabili indipendenti dall'iniziativa degli interessati), ma alla data dell'atto d'impulso della procedura di soddisfacimento collettivo dei creditori.
L'orientamento della Corte di cassazione sopra richiamato ha, quindi, ritenuto che la riferita interpretazione della direttiva vincoli il giudice italiano a leggere la norma interna in senso adeguato al principio generale che ne costituisce il fondamento: il periodo massimo di dodici mesi anteriori alla manifestazione dell'insolvenza del datore di lavoro si deve calcolare non con riferimento ad eventi sottratti alla disponibilità del lavoratore interessato (tra i quali potrebbe collocarsi, in alcune ipotesi, anche l'istanza di fallimento), ma a partire da qualunque iniziativa giudiziaria promossa per ottenere la realizzazione del diritto di credito, ferma restando la necessità, per l'insorgenza della garanzia assicurativa, degli eventi indicati dal D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), (data del provvedimento che determina, per i datori di lavoro che vi sono assoggettati, l'apertura delle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, ovvero procedura di amministrazione straordinaria).
Ulteriore conferma si desume dal riferimento, per i datori di lavoro non assoggettati a procedura concorsuale, alla data di inizio dell'esecuzione forzata (nell'art. 1, comma 1, lett.
b): l'interpretazione della Corte di giustizia impone di computare il termine a ritroso dall'iniziativa giudiziale, non certo dalla formazione del titolo esecutivo e dall'inizio dell'esecuzione forzata (eventi non "in dominio" del lavoratore) e si avrebbe ingiustificata disparità di trattamento se la stessa regola non fosse applicata ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro assoggettati alla procedura fallimentare.
Occorre, a questo punto, applicare i principi appena espressi al caso di specie.
Risulta incontestato e provato per tabulas (cfr. lettera di licenziamento allegata al ricorso) che il rapporto di lavoro tra la e il ricorrente sia cessato il 31.03.2015. CP_2
Dalla visura in atti emerge, poi, che il fallimento della predetta società è stato dichiarato in data 27.07.2021 con sentenza n. 45/2021 del Tribunale di Nola (cfr. visura in atti).
Diversamente da quanto dedotto in ricorso, alcun rilievo possono assumere la liquidazione e lo scioglimento della società datrice, dichiarati dalla stessa in data 19.12.2014 e iscritti presso il R.I. in data 07.04.2016 (cfr. visura), atteso che l'ipotesi sub c) dell'art. 2 cit. si
10 riferisce alla diversa ipotesi in cui i lavoratori abbiano continuato a espletare l'attività lavorativa dopo l'apertura della procedura concorsuale, sicché, “per i lavoratori che abbiano invece continuato a lavorare anche dopo l'ammissione ad una procedura concorsuale per effetto della continuazione dell'attività d'impresa, il Fondo interviene, a condizione che le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi anteriori alla data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio o di revoca dell'autorizzazione alla continuazione all'esercizio di impresa o, come nel caso, qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa, alla data di licenziamento o di dimissioni del lavoratore (lettera c)” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 5594 del 2023).
Deve, quindi, tenersi conto del primo atto giudiziale di iniziativa a tutela del proprio credito compiuto dal lavoratore, identificato nel caso di specie nel ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. 7675/2016 R.G. presso il Tribunale di Nola, datato 28.11.2016 e, pertanto, intervenuto oltre il termine di 12 mesi previsto dalla norma.
Per tali ragioni, le mensilità oggetto di richiesta al Fondo non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia dello stesso, come stabilito dall'art. 2, del D.lgs n. 80/1992.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico del ricorrente come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite, liquidate in € CP_1
1.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 10.12.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice unico del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5030/2025 R.G.
OGGETTO: Fondo di Garanzia
T R A
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
NT Montano, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.04.2025 il ricorrente in epigrafe, premesso di essere stato dipendente della dal 04.08.2007 al 31.03.2025, ha dedotto: di non aver CP_2
percepito le somme a lui spettanti a titolo di 13ma mensilità 2014, retribuzione per i mesi di
Febbraio – Marzo – Aprile – Maggio – Giugno 2015, ratei ferie, permessi, ROL, assegni familiari e TFR;
di aver appreso solo con messaggio pec del 10.11.2015 della società datrice dell'ordinanza del 06.11.2013 con cui il Tribunale di Napoli, VII Sezione Civile, autorizzava il sequestro giudiziario dell'azienda; di aver, pertanto, presentato in data
22.02.2016 istanza di ammissione per insinuazione tardiva di credito ex art. 101 L.F. al
Tribunale di Napoli, per la somma complessiva di €. 25.874,78; che il curatore all'udienza
1 fallimentare del 05.04.2016 proponeva l'ammissione per il solo T.F.R., per € 13.434,91; di aver, quindi, depositato in data 13.12.2016 ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al
Tribunale di Nola;
di aver ottenuto in data 13.04.2017 Decreto Ingiuntivo N. 106/2017, con cui si ingiungeva alla il pagamento della somma netta di € Controparte_3
12.439,87; di aver ottenuto, a seguito di opposizione della società ingiunta, sentenza nr.
823/2020 di rigetto e conferma del decreto ingiuntivo opposto, contestualmente dichiarato esecutivo;
di aver, pertanto, in data 05.09.2022, depositato istanza di ammissione tardiva al passivo, al fine di vedersi riconosciuta la somma calcolata al lordo di €. 23.364,36 a titolo di mensilità non corrisposte, ferie non godute, permessi, ROL, assegni familiari;
che il curatore, in data 06.10.2022, con comunicazione esito procedimento di accertamento del passivo ex art. 97 L.F., proponeva l'ammissione in privilegio per l'importo di € 21.565,51 relativo alle retribuzioni;
di essere stato ammesso al passivo;
di aver presentato in data
02.08.2023 istanza ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs 80/1992 e dell'art. 2 del D. Lgs. 297/1994 al Fondo di Garanzia per il recupero della somma dovuta a titolo di mensilità non CP_ corrisposte;
di aver ricevuto dall' di Aversa raccomandata del 17.01.2024 di rigetto della domanda di intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione dei crediti di lavoro diversi da in quanto “I cd richiesti non rientrano nel periodo di copertura del Fondo Pt_2 di Garanzia”; di aver presentato in data 10.04.2024 ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale n. prot. .2001.10/04/2024.0065543, chiedendo di annullare il CP_1
provvedimento di reiezione inviato con lettera del 17.01.2024; di aver ricevuto raccomandata n. 66495721920-4 del 29.05.2024 con cui il comitato provinciale rigettava il predetto ricorso.
Tanto premesso, hanno chiesto la condanna dell' – quale gestore del Fondo di garanzia CP_1
- al pagamento della somma di €. 16.314,32 a titolo di ultime tre mensilità relative ai mesi di
Aprile, Maggio e Giugno 2015, ferie non godute, permessi, ROL, assegni familiari, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
L' si è costituito eccependo in via preliminare la decadenza ex art. 47 d.p.r. n. CP_1
639/1970. Nel merito, ha eccepito l'infondatezza dell'avversa pretesa chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 09.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2 Va in via preliminare esaminata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47, comma 3, D.P.R. n. 369 del 1970.
Tale norma dispone, al comma 2, che “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” e, al comma 3, che “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Nel caso di specie trova, dunque, applicazione il comma 3 del suddetto articolo, ossia il termine di decadenza annuale (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 19992 del
2009, che hanno chiarito che la decadenza annuale dall'azione prevista dal disposto sopra riportato si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui alla L. n. 1989 del 1988, art. 24, richiamato nel D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3).
Tale decadenza, ritualmente eccepita nel caso di specie, può, del resto, per principio ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, essere rilevata d'ufficio dall'organo giudicante.
La Corte ha, infatti, affermato a più riprese che “la decadenza processuale che, in materia di prestazioni previdenziali, sanziona, ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, la mancata proposizione del ricorso giurisdizionale entro il prescritto termine computato in relazione a determinati svolgimenti del procedimento amministrativo è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in quanto diretta a tutelare l'interesse pubblico alla definitività ed alla certezza delle determinazioni relative ad erogazioni di spese gravanti sulla finanza degli enti pubblici gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie”
(Cassazione civile sez. lav., 15/12/2005, n.27674; vd. in senso conforme Cassazione civile sez. lavoro, n. 12718 del 2009; Cassazione civile sez. lavoro, n. 3990 del 2016; Cassazione
Civile, Sez. 6, Ord. Num. 28639 del 2018, la quale ha altresì chiarito che “la decadenza
3 sostanziale di cui si discute "è di ordine pubblico" (art.2968 e 2969 c.c.), in quanto annoverabile fra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale, di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto”).
Con specifico riferimento all'applicabilità di tale termine decadenziale alla prestazione oggetto di domanda, si è più volte espressala Suprema Corte (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. lav., n. 9275 del 2019; n. 26163 del 2017) ribadendo che “Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 19992 del 2009, hanno chiarito che la decadenza annuale dall'azione prevista dal disposto sopra riportato si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui alla L. n. 1989 del 1988, art. 24, richiamato nel D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3. il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui alla L. n. 1989 del 1988, art. 24, richiamato del D.P.R. n. 639 del 1970, nel comma 3, sicché alle prestazioni da esso dovute si applica il termine di decadenza annuale”.
Per quanto concerne il dies a quo della predetta decadenza, va rilevato quanto segue.
Come già detto, l'art. 47, co. 2 e 3 cit. dispongono che “l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” e che “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Il comma 5 del predetto articolo, a sua volta, dispone che “L' Controparte_1
è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa,
[...]
nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione
4 giudiziaria”.
L'art. 6 del D.L. 103/91 stabilisce, dopo aver chiarito che “I termini previsti dall'articolo 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali
e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale”, che “in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei”.
La Corte di Cassazione ha precisato al riguardo che in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del D.P.R. n. 639/70, dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni
(dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella
“scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto
1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno).
Ne consegue che, al fine di impedire qualsiasi sforamento della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, in ragione della sua natura pubblica, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 47 (Corte di
Cassazione, SS.UU n. 12718 del 29.5.2009; in senso conforme vd. anche Cassazione civile, sez. Lavoro, n. 7527 del 29.3.2010).
Il principio va esteso a tardivi provvedimenti di rigetto nel merito da parte dell'
[...]
: anch'essi, infatti, non possono consentire lo spostamento in avanti del termine CP_4
di decadenza.
Ciò è confermato dalla Suprema Corte, la quale, proprio in tema di prestazioni previdenziali a carico del Fondo di garanzia, ha affermato: “
9. Neanche l'eventuale decisione tardiva dell'istituto sulla domanda amministrativa e la decisione del ricorso tardivamente proposto, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, possono costituire circostanze
5 idonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, trattandosi di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere (v., Cass., Sez.U, nn. 12718 e 19992 del 2009). 10. Sempre in ragione del fatto che si tratta di una decadenza di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità
d'ufficio da parte del giudice, si è pure affermato che non rileva, al fine di far slittare tale dies a quo, la decisione intervenuta sul ricorso amministrativo tardivamente proposto, restando preclusa la possibilità, per le parti, di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale (v., fra le altre, Cass. n. 19225 del 2011 e Cass. n.
7148 del 2008) e lo stesso principio è stato applicato all'ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto, nel merito, da parte dell'istituto previdenziale (v., ex multis , Cass. n. 3592 del 2006,
n. 13276 del 2007; v., inoltre, Cass., Sez.U., 26019/2008, sulla natura di ordine pubblico della decadenza sostanziale dall'azione e sulla rilevabilità, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e proponibilità, per la prima volta, anche in Cassazione)” (Cassazione civile, sez. lav., n. 26163 del 2017, punti 9 e 10).
Dalla lettura della suddetta normativa – all'interno della quale il disposto dell'art. 6 D.L. n.
103/91 si pone, rispetto al disposto dell'art. 47 D.P.R. n. 639/70, come norma di interpretazione autentica non suscettibile, in quanto tale, di mutarne l'impianto contenutistico (cfr. Corte Cost. n. 246 del 1992) - dalla ratio ad essa sottesa e dai principi giurisprudenziale appena richiamati, emergono tre diversi dies a quibus:
- ove sia stata emanato un provvedimento dell' , a seguito di un precedente ricorso CP_1
amministrativo, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al suddetto art. 47;
- se il ricorso amministrativo è stato presentato, ma l' non ha provveduto sullo CP_1
stesso, o vi ha provveduto oltre il termine previsto, il termine decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni L. n. 88 del 1989, ex art. 46, comma 6), previsto per la decisione;
- ove il ricorso amministrativo non sia stato proposto (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell' , in risposta alla domanda iniziale dell'assicurato; o perché, CP_1 pur in presenza dell'atto reiettivo dell' , l'assicurato non ha a sua volta presentato CP_1
un valido ricorso) il dies a quo è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto L.
6 11 agosto 1973, n. 533, ex art. 7; 90 giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitato provinciale L. 9 marzo 1989, n. 88, ex art. 46, comma 5; 90 giorni per il silenzio rigetto L. 9 marzo 1989, n. 88 cit., ex art. 46, comma 6). Termine questo di trecento giorni non suscettibile, come già chiarito, di essere in alcun modo prolungato tramite la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo, ancorché la tardività derivi da una decisione tardiva dell' sulla domanda amministrativa (cfr. anche CP_1
Corte di Cassazione, sez. lavoro, Sent. 24 marzo 2017, n. 7681).
Nel caso di specie parte ricorrente ha dedotto e provato di aver presentato domanda amministrativa in data 02.08.2023, di aver ricevuto provvedimento di rigetto in data
17.01.2024, di aver presentato ricorso amministrativo in data 10.04.2024 e di aver ricevuto provvedimento di rigetto in data 29.05.2024.
Il ricorso è stato iscritto in data 07.04.2025.
Ne discende che il termine decadenziale non era ancora spirato.
Venendo al merito, si osserva quanto segue.
Parte ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere il pagamento da parte del Fondo di
Garanzia della retribuzione spettante per le ultime tre mensilità svolte alle dipendenze della
CP_2
Giova in primo luogo richiamare la normativa di riferimento.
Segnatamente, deve farsi riferimento, per quanto concerne i crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto (ultime tre mensilità), e per quanto ai fini di causa rileva, al disposto di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80/1992.
Tali ultime norme dispongono che: “Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio
1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2 (articolo 1, comma I). Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di
7 inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e' intervenuta durante la continuazione dell' attività dell'impresa (articolo 2, comma I). Per il conseguimento delle somme dovute dal Fondo ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Per le somme corrisposte dal Fondo si applica il disposto di cui al comma settimo, secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata
(articolo 2, comma III)”.
Per quanto concerne il regime della prescrizione, la legge n. 297/1982 non prevede un particolare termine entro il quale, con la domanda di liquidazione del TFR a carico del
Fondo di Garanzia, deve essere esercitato il relativo diritto (applicandosi, di conseguenza,
l'ordinario termine di prescrizione).
Viceversa, con riferimento ai crediti di lavoro diversi dal TFR, il d.lgs n. 80/1982 all'art. 2 comma III prevede che “Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno.
Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda”.
Dall'esame della normativa citata si evince, dunque, che il Fondo di Garanzia è stato CP_ istituito presso l' con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel trattamento di fine rapporto e dei crediti inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. Si evince, altresì, che per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato alle procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata. Presupposti per il diritto alla prestazione sono dunque l'insolvenza del datore di lavoro e l'accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale o la formazione di un titolo giudiziale e l'esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata.
Va altresì precisato che la Corte di Cassazione, al fine di adeguare la normativa in questione alla direttiva comunitaria e alle successive pronunce in materia della Corte di Giustizia
Europea, ha operato una lettura estensiva dell'art. 2, comma I, D.lgs 80/1992, affermando, con riferimento al dies a quo per il calcolo a ritroso dei dodici mesi entro cui debbono
8 rientrare le ultime tre mensilità a carico del fondo, che: “Il Fondo di garanzia (istituito presso l' e dal medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e CP_1
dell'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80) si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono (alla luce della sentenza della Corte di
Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C - 373\95), non la data d'apertura della procedura concorsuale, ma la data di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa procedura, ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione d'apertura della procedura concorsuale” (cfr. Cass.
1885/2005 conf. a Cass. 22262/2007, 12634/2008).
Con condivisibili argomentazioni la Suprema Corte ha, in particolare, affermato che la estensione del dies a quo in questione “a qualsiasi iniziativa volta ad ottenere tutela giurisdizionale per i diritti garantiti dalla direttiva” risponde alla garanzia di effettività della tutela che la direttiva comunitaria intende perseguire “dovendosi prescindere, anche in tale ipotesi, dalla data di apertura effettiva della procedura concorsuale che può intervenire molto tempo dopo la domanda per motivi indipendenti dal comportamento dei lavoratori” (cfr. Cass. 1885/2005).
Ancora, la Suprema Corte, con sentenza n. 12634 del 2008, ha ribadito il principio secondo cui, ai fini del computo a ritroso del termine di dodici mesi, rileva anche la data in cui il lavoratore ha posto in essere atti d'iniziativa volti a far valere in giudizio il credito, anche relativamente alle ipotesi di esecuzione individuale del datore di lavoro.
Questa interpretazione della normativa recata dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 - con la quale si data attuazione alla Direttiva della Comunità Europea 20 ottobre 1980, n. 987, che aveva impegnato i Paesi membri ad adottare le misure necessarie affinché appositi organismi di garanzia assicurassero la tutela dei diritti dei lavoratori subordinati nei confronti dei datori di lavoro, sia in caso d'insolvenza di questi ultimi accertata in sede di procedura concorsuale, sia in caso di semplice inadempimento dei medesimi, dopo l'esperimento negativo dell'esecuzione forzata individuale - deve ritenersi imposta al giudice italiano dalla sentenza della Corte di giustizia U.E. 10 luglio 1997, nella causa C - 373/95.
In questa sentenza, nei limiti definiti dalla questione pregiudiziale sottoposta alla Corte europea, si afferma che l'accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro è certamente elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto del lavoratore alla prestazione
9 posta a carico dell'organismo assicurativo di garanzia, ma che l'esigenza primaria di effettività dei diritti del lavoratore, come tutelati dalla Direttiva, impone di riferirsi, ai fini del computo del periodo di fruizione della garanzia anteriore all'insolvenza, non al provvedimento (la cui emanazione dipende da variabili indipendenti dall'iniziativa degli interessati), ma alla data dell'atto d'impulso della procedura di soddisfacimento collettivo dei creditori.
L'orientamento della Corte di cassazione sopra richiamato ha, quindi, ritenuto che la riferita interpretazione della direttiva vincoli il giudice italiano a leggere la norma interna in senso adeguato al principio generale che ne costituisce il fondamento: il periodo massimo di dodici mesi anteriori alla manifestazione dell'insolvenza del datore di lavoro si deve calcolare non con riferimento ad eventi sottratti alla disponibilità del lavoratore interessato (tra i quali potrebbe collocarsi, in alcune ipotesi, anche l'istanza di fallimento), ma a partire da qualunque iniziativa giudiziaria promossa per ottenere la realizzazione del diritto di credito, ferma restando la necessità, per l'insorgenza della garanzia assicurativa, degli eventi indicati dal D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), (data del provvedimento che determina, per i datori di lavoro che vi sono assoggettati, l'apertura delle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, ovvero procedura di amministrazione straordinaria).
Ulteriore conferma si desume dal riferimento, per i datori di lavoro non assoggettati a procedura concorsuale, alla data di inizio dell'esecuzione forzata (nell'art. 1, comma 1, lett.
b): l'interpretazione della Corte di giustizia impone di computare il termine a ritroso dall'iniziativa giudiziale, non certo dalla formazione del titolo esecutivo e dall'inizio dell'esecuzione forzata (eventi non "in dominio" del lavoratore) e si avrebbe ingiustificata disparità di trattamento se la stessa regola non fosse applicata ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro assoggettati alla procedura fallimentare.
Occorre, a questo punto, applicare i principi appena espressi al caso di specie.
Risulta incontestato e provato per tabulas (cfr. lettera di licenziamento allegata al ricorso) che il rapporto di lavoro tra la e il ricorrente sia cessato il 31.03.2015. CP_2
Dalla visura in atti emerge, poi, che il fallimento della predetta società è stato dichiarato in data 27.07.2021 con sentenza n. 45/2021 del Tribunale di Nola (cfr. visura in atti).
Diversamente da quanto dedotto in ricorso, alcun rilievo possono assumere la liquidazione e lo scioglimento della società datrice, dichiarati dalla stessa in data 19.12.2014 e iscritti presso il R.I. in data 07.04.2016 (cfr. visura), atteso che l'ipotesi sub c) dell'art. 2 cit. si
10 riferisce alla diversa ipotesi in cui i lavoratori abbiano continuato a espletare l'attività lavorativa dopo l'apertura della procedura concorsuale, sicché, “per i lavoratori che abbiano invece continuato a lavorare anche dopo l'ammissione ad una procedura concorsuale per effetto della continuazione dell'attività d'impresa, il Fondo interviene, a condizione che le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi anteriori alla data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio o di revoca dell'autorizzazione alla continuazione all'esercizio di impresa o, come nel caso, qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa, alla data di licenziamento o di dimissioni del lavoratore (lettera c)” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 5594 del 2023).
Deve, quindi, tenersi conto del primo atto giudiziale di iniziativa a tutela del proprio credito compiuto dal lavoratore, identificato nel caso di specie nel ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. 7675/2016 R.G. presso il Tribunale di Nola, datato 28.11.2016 e, pertanto, intervenuto oltre il termine di 12 mesi previsto dalla norma.
Per tali ragioni, le mensilità oggetto di richiesta al Fondo non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia dello stesso, come stabilito dall'art. 2, del D.lgs n. 80/1992.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico del ricorrente come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite, liquidate in € CP_1
1.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 10.12.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
11