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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/09/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, dott.ssa Song Damiani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R. G. n. 2955/2022, vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. MAGDA MELLEA, ammessa al Persona_1 patrocinio a spese dello stato, giusta procura in atti;
-attrice-
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ROBERTA VENTRICI, giusta procura in atti;
-convenuta-
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – perdita del rapporto parentale – danno tanatologico
– danno biologico terminale – danno morale catastrofale;
Conclusioni:
Attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: accertare e dichiarare che il sinistro che ha coinvolto il sig. si è verificato secondo le modalità descritte nella narrativa dell'atto e per l'effetto Persona_1 condannare la , in persona del rappresentante legale p.t. al risarcimento dei danni patrimoniali Controparte_1
e non patiti e subiti dalla sig.ra in qualità di coniuge e di erede del sig. nella Parte_1 Persona_1 misura di €.
1.OOO.OOO, OO ovvero a quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interesse
e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze”.
1 Convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza: - In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della e/o rigettare comunque la domanda Controparte_1 proposta nei confronti della per difetto della qualità di soggetto passivo responsabile nel Controparte_1 rapporto giuridico oggetto di causa;
- Nel merito, rigettare la domanda in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e soprattutto non provata, sia per ciò che concerne l'imputabilità dell'evento all'amministrazione regionale nonché all'azione del cinghiale sia per ciò che concerne il nesso di causalità fra fatto ed evento e la responsabilità della p.a. convenuta. Con ogni statuizione inerente e conseguente, vittoria di spese e competenze legali”.
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione del 26.07.2022, ha chiesto la condanna della Parte_1
, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in relazione al Controparte_1 sinistro occorso in data 28.07.2019, al proprio coniuge, deceduto il Persona_1
28.08.2019, sia iure successionis, per il c.d. tanatologico, sia iure proprio, per la lesione del rapporto parentale.
2. Quanto alla qualifica di erede, ha dedotto di aver contratto matrimonio con , Persona_1
in data 09.06.2016, in Simeri Crichi: all'epoca del sinistro, pertanto, sussisteva il rapporto di coniugio – come da certificato allegato all'atto introduttivo;
3. Quanto alla ricostruzione del fatto, ha dedotto che:
- il 28 luglio 2019, alle ore 09.45 circa, stava percorrendo la S.P. 14 Km Persona_1
1,00 in Simeri Crichi (CZ) direzione Simeri Crichi – Simeri Mare, in sella al suo motoveicolo Yamaha targato DJ5O531;
- procedeva “con cautela e con casco allacciato”, allorquando “veniva travolto da Persona_1 un cinghiale che attraversando la strada da sinistra verso destra andava a collidere con la ruota anteriore del motoveicolo. L'ungulato si allontanava dopo l'urto, barcollando nei terreni limitrofi”
(“Sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina, i quali provvedevano a redigere apposito verbale di intervento”);
- disarcionato dal motoveicolo, il marito cadeva a terra riportando gravi lesioni e veniva prontamente soccorso e trasportato presso l'Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro;
- il verbale di pronto soccorso aveva la seguente diagnosi “politrauma. frattura delle ossa del cranio. emorragia cerebrale. escoriazioni multiple”;
2 - a seguito delle lesioni riportate, è entrato in coma “con relativa Persona_1
insufficienza respiratoria e una sepsi severa”;
- di essere stata “ogni giorno al suo capezzale nell'attesa che lo stesso si risvegliasse dal coma e che le sue condizioni potessero gradatamente migliorare.” e che “il destino avverso ha voluto però che subentrassero delle complicazioni nello stato di salute del marito e che lo stesso decedesse” il
28.08.2019;
- le indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, nel procedimento R.
PM. n. 6250/2019, scaturite a seguito dalla CNR dei Carabinieri – Compagnia di Sellia
Marina - n. 120/11 del 29/07/2019, si erano concluse ed esitate nell'archiviazione da parte del GIP di Catanzaro, come da decreto allegato.
3.1. L'exitus, a dire dell'attrice, trarrebbe “origine sicuramente dal sinistro premesso determinato dalla presenza dell'ungulato lungo la strada provinciale S.P. 14, e pertanto la responsabilità dell'occorso è da addebitarsi esclusivamente in capo alle odierna convenuta”. Controparte_1
4. Si costituiva in giudizio la chiedendo, preliminarmente, di Controparte_1
dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva poiché “l'amministrazione regionale non può essere direttamente chiamata in causa per risarcire in concreto il soggetto presuntivamente danneggiato da animali selvatici” dal momento che la legittimazione passiva spetterebbe alla Provincia. Nel merito, escludendo che la fattispecie possa rientrare nell'art. 2052 c.c. per impossibilità di rintracciare una relazione custodiale tra l'Ente e la fauna selvatica, ne ha eccepito l'infondatezza in ragione del fatto che “l'attrice non ha sufficientemente assolto all'onere della prova in tal senso, ai fini dell'art. 2043 c.c. che, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, incombe sul soggetto presunto danneggiato, basando la ricostruzione dell'evento semplicemente su considerazioni non sufficientemente dimostrate”.
5. Instaurato il contraddittorio, cristallizzato il thema decidendum ed il thema probandum, provvedendo all'istruzione, con ordinanza del 14.09.2023, “ritenuta ammissibile e rilevante la prova per testi chiesta dall'attore nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. sui capitoli ivi formulati
(ad eccezione dei capitoli 8 e 13 in quanto aventi ad oggetto circostanze provate documentalmente e del capitolo 13 in quanto avete ad oggetto circostanza irrilevante)” e “ritenuto opportuno decidere in ordine all'ammissione di eventuali CTU (modale e medico legale) all'esito delle prove orali” ha fissato l'udienza del 18.12.2023, per l'espletamento degli incombenti.
3 6. Dopo alcuni rinvii, anche giustificati dalla necessità di escutere testi non comparsi alle udienze fissate per detto incombente, “ritenuto che, all'esito dell'escussione dei testi ammessi, sia superfluo disporre CTU medico-legale sulla persona dell'attrice” e, ritenuta, altresì, la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni al 05.05.2025.
7. A quest'ultima udienza le parti hanno precisato le conclusioni e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
8. È bene evidenziare che l'attrice non propone un'unica domanda, bensì due domande risarcitorie in relazione: da un lato, al danno – dall'attrice definito – “tanatologico”, di cui sarebbe titolare il de cuius e trasmessole per via ereditaria in quanto coniuge;
dall'altro lato, invero, al danno patito iure proprio in relazione alla lesione irreversibile del rapporto parentale.
Ciò che hanno in comune le più domande contro la stessa parte è l'accertamento del fatto, poiché le circostanze fattuali poste a base delle due domande sono in parte coincidenti.
9. La fattispecie sembrerebbe governata dall'art. 104 c.p.c. a proposito del processo soggettivamente cumulato, ma non qualificato con connessione per subordinazione forte. In altre parole, vi sarebbe una connessione soggettiva per titolo. Infatti, quando l'erede agisce per far valere sia un diritto trasmessogli per successione e sia un diritto proprio, la situazione processuale che si crea, quando si fonda su un nucleo comune di fatti, non è tanto dissimile dal fenomeno che si verifica più soggetti agiscono contro la stessa parte in virtù della connessione per titolo di cui all'art. 103 c.p.c. Così, allo stesso modo, nel caso in cui una parte viene meno nel corso del processo soggettivamente e per titoli cumulato, quella connessione non viene meno solo perché una parte è poi venuta meno. È il modo di essere dei fatti invocati a sostegno delle rispettive situazioni sostanziali che giustifica la connessione per titoli e lo svolgimento del simultaneus processus al fine di evitare un potenziale contrasto non già tra giudicati, bensì di accertamento di fatti comuni contrastanti.
10. Premesso ciò, il nucleo dei fatti comuni posto a base delle due domande è l'accertamento sulla sussistenza o meno degli elementi costitutivi dell'illecito extracontrattuale, preliminarmente chiarendo la sussunzione dei fatti nella corretta fattispecie legale.
10.1. In tema di danni causati dalla fauna selvatica, è stato chiarito, come il punto centrale della sussunzione giuridica sia quello di stabilire il riparto dei carichi probatori: stabilire se, cioè, tale riparto dovesse avvenire ai sensi dell'art. 2043 c.c., oppure ai sensi dell'art. 2052 c.c. in
4 ragione della necessità o meno di rintracciare una relazione custodiale, a prescindere dal titolo dominicale, in capo all'ente pubblico.
10.2. La risposta alla quaestio iuris, però, passa necessariamente nell'inquadramento nella corretta fattispecie legale, sebbene la rilevanza si assottiglia ai fini della differenza tra mutuatio ed emendatio libelli (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31339 del 10/11/2023).
10.3. L'art. 2052 c.c. - non diversamente dagli artt. 2050, 2051, c.c. - fonda un'ipotesi di illecito extracontrattuale aggravato ovvero oggettivo, dal momento che prescinde dalla colpa del danneggiante e richiede, come prova liberatoria, il caso fortuito, in quanto prevede testualmente che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
10.4. Basandosi sul brocardo cuius commoda eius et incommoda, genera un'imputazione giuridica tra animale e danno in capo al proprietario o in capo a chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso: in tal senso si esprime letteralmente la norma.
10.5. Lo statuto, ricavabile anche dall'elaborazione giurisprudenziale, della responsabilità da custodia di animali ex art. 2052 c.c. è così sintetizzabile:
- “il danneggiato dovrà allegare che il danno è stato causato dall'animale selvatico (appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato) e dimostrare: a) la dinamica del sinistro;
b) il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito;
c) l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato;
- se il danneggiato sia stato anche conducente del veicolo, in aggiunta a quanto sopra esposto, egli dovrà altresì allegare e dimostrare: a) l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida;
b) che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela
- non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno;
- per altro verso, è onere dell'ente, convenuto in giudizio, di fornire la prova liberatoria, il cui contenuto è stato tipizzato dal legislatore, all'art. 2052 c.c., nella ricorrenza del caso fortuito;
in tal senso, il legislatore non ha voluto che il responsabile di cui all'art. 2052 c.c. possa liberarsi provando di avere tenuto un comportamento diligente volto ad evitare il danno né la dimostrazione che il danno si sarebbe verificato nonostante la diligenza
5 da lui esigibile, data l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento dannoso, tantomeno che l'intervento del caso fortuito abbia reso oggettivamente impossibile la custodia (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11152 del
27/04/2023);
- con la conseguenza che, ove non sia efficacemente superata alcuna di tali presunzioni, il danneggiato che sia anche conducente potrà conseguire il ristoro della sola metà dei danni patiti”. (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 21427/2025)
11. Pertanto, dalle coordinate tracciate, discende che anche in tema di fauna selvatica si applica l'art. 2052 c.c.;
12. Quanto al soggetto passivo sostanziale è stato meglio chiarito, a superamento di un precedente indirizzo, che “I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. 11 febbraio 1992, n. 157 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema; nella relativa azione risarcitoria la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio CP_1 faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte da altri enti” (cfr., ex multis,
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21427/2025; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020;
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8384 del 29/04/2020; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8385 del
29/04/2020; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12113 del 22/06/2020; Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
13848 del 06/07/2020; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20997 del 02/10/2020; Cass., Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 3023 del 09/02/2021; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022;
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31335 del 10/11/2023; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18085 del
31/08/2020; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18087 del 31/08/2020; Cass., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 19101 del 15/09/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25466 del 12/11/2020; Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 3023 del 09/02/2021). Resta, però, impregiudicata la facoltà, per la responsabile, di chiamare in garanzia i diversi Enti cui abbia, in concreto, devoluto compiti in grado di incidere sugli elementi a base della sua responsabilità;
12.1. Per quanto concerne l'accertamento del necessario nesso di causalità materiale, seppur nella fattispecie in esame trattasi di responsabilità oggettiva, è bene ricordare che, in tema di
6 responsabilità civile, questo è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano
- ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili. Inoltre, a mente dell'art. 41 c.p.c, “il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione o l'omissione e l'evento”. In altre parole, la concausa di per sé non esclude il nesso eziologico tra la condotta e l'evento.
12.2. Difatti, solo i fattori causali imprevedibili e inevitabili o prevedibili, ma inevitabili, vengono in rilievo come fattori causali alternativi successivi abnormi, che se dotati di questi caratteri, ai sensi dell'art. 41, co. 2 c.p., elidono il nesso causale. In ciò, si possono annoverare caso fortuito e forza maggiore.
12.3. Inoltre, oltre alla causalità c.d. materiale è necessario rintracciare un nesso di causalità giuridica, che guarda ai danni conseguenza, governato altresì dagli artt. 1223, 1226 e 1227
c.c..
12.4. Sulla scorta di quanto premesso va allora affermata la legittimazione passiva sostanziale della a nulla rilevando gli argomenti addotti a sostegno del decentramento delle Controparte_1 funzioni alla Provincia, rilevando, tuttalpiù, ai fini di una eventuale rivalsa dell'Ente.
13. Quanto al fatto dell'animale, la dinamica dei fatti narrata, peraltro non specificamente contestata dalla controparte, è supportata da adeguato corredo probatorio costituito sia dalle risultanze degli atti di indagine e sia dall'escussione dei testimoni.
13.1. A proposito dell'utilizzabilità in sede civile degli atti di un altro procedimento anche penale la giurisprudenza di legittimità, con indirizzo consolidato, ha da sempre affermato che “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947 del 01/02/2023).
Inoltre, con particolare riferimento agli atti delle indagini preliminari: “Il giudice di merito, in
7 mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 19521 del 19/07/2019).
13.2. Così, venendo al merito dei fatti, il fatto dell'animale viene in un primo momento confermato dalle relazioni di servizio, dai sopralluoghi e dagli accertamenti effettuati dai
Carabinieri di Sellia Marina sul luogo dell'incidente, fornendo anche ulteriori elementi cui corroborare l'ipotesi del fatto del cinghiale, quali ad esempio le tracce lasciate dall'animale sul manto stradale.
13.3. Sulla stessa scia, le deposizioni testimoniali hanno confermato la dinamica dal momento che sono stati escussi coloro i quali hanno assistito all'incidente: e Parte_2 Tes_1
[...]
13.4. Per quanto qui rileva, entrambi hanno confermato di aver assistito all'incidente occorso ad dovuto all'improvviso attraversamento della strada da parte di un cinghiale, Persona_1 indicando, peraltro, il punto esatto della strada S.P. 14 in cui è avvenuto, l'andatura al di sotto dei limiti di velocità delle strade provinciali, il fatto che il conducente della moto indossava il casco, di aver prestato soccorso, di aver constatato, in prima approssimazione, le lesioni riportate.
Il teste ha, altresì, precisato che l'incidente è avvenuto prima della cartellonistica di Pt_2 avvertimento del pericolo attraversamento animali selvatici;
il teste , inoltre, ha Tes_1 precisato il senso di marcia e l'andatura del motoveicolo condotto dal (v. verbale udienza Per_1 del 18/7/2024).
13.5. Quanto al danno riportato dal de cuius, questo viene confermato dalla documentazione sanitaria versata in atti che, nelle immediatezze del fatto e, in particolare, il referto del pronto soccorso, ha accertato che . FRATTURA DELLE OSSA DEL CRANIO. Parte_3
EMORRAGIA CEREBRALE. ESCORIAZIONI MULTIPLE” e dal successivo certificato di morte, avvenuta il 28.08.2019.
8 13.6. Inoltre, è emerso – e sul punto nulla è stato contestato dalla controparte – che il conducente dell'autoveicolo procedeva ad un'andatura ben al di sotto del limite di velocità (20 o 30 km/h) per le strade provinciali, con il casco allacciato, così come peraltro affermato dai due testi escussi, anche al momento dell'impatto. Inoltre, è stato precisato che il fatto è avvenuto prima del segnale di pericolo.
13.7. Ciò comporta che l'attrice ha dato prova del fatto vincendo, altresì, la presunzione di corresponsabilità in caso di collisione.
14. Quanto alla prova liberatoria, invece, la nulla ha argomentato a proposito Controparte_1 del caso fortuito, limitandosi genericamente a richiamare l'accidentalità in ordine soltanto alle relazioni di servizio. A nulla vale il rilievo per cui la stessa si sarebbe attivata per invocare alla
Provincia di attuare idonee misure volte a prevenire il danno, poiché ciò che viene in rilievo è il fatto dell'animale e non già l'inerzia della stessa nell'attuare misure sulla viabilità o CP_1 sui terreni a bordo strada. Peraltro, la non ha nemmeno esteso la citazione alla CP_1
Provincia, per l'eventuale rivalsa.
15. Tuttavia, la deposizione testimoniale ha specificato che il punto dell'impatto era prima della cartellonistica stradale di avvertimento e che vi era una folta vegetazione ai lati della strada.
15.1. Con ciò, non è emerso, allora, il verificarsi di un decorso causale abnorme derivante dal caso fortuito;
difatti, nulla è stato allegato sul punto e nulla è emerso dagli atti processuali, essendo la recisione del nesso causale, su cui inciderebbe il caso fortuito, rilevabile d'ufficio.
15.2. Precisato ciò in ordine alla comunanza del fatto, occorre ora vagliare nello specifico le singole azioni risarcitorie.
16. Principiando dalla posta risarcitoria azionata iure hereditatis, l'attrice ha chiesto il risarcimento del danno tanatologico in virtù dell'evento morte, poiché questo avrebbe generato un danno biologico terminale così come un danno morale catastrofale.
16.1. Occorre preliminarmente rilevare e, di conseguenza, affermare la sussistenza della legittimazione ad agire dell'attrice.
16.2. Nel caso di specie, era coniuge del de cuius. Come tale, in assenza di Parte_1
testamento, poiché non prodotto e, comunque, non altrimenti contestato da controparte, rientra tra i successibili intestati. Facendo valere un diritto che spetterebbe al defunto, spenderebbe la qualifica di erede e, se non già effettuata, costituisce accettazione, sebbene tacita, dell'eredità.
9 Ora, in tema di onere della prova in ordine alla legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione nella qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede (tra le tante, v. di recente Cass.,
18/04/2024, n. 10519).
Più specificatamente, si ritiene che tale onere non sia assolto con la produzione della sola denuncia di successione, bensì è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che appunto legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. cod. civ. (cfr. Cass., n.
10519/2024). Ciò posto, per quanto riguarda l'avvenuta accettazione dell'eredità, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (Cass., n. 16814/2018, n. 210/2021 e, da ultimo, Cass.
n. 817/2025). Nel caso di specie, avendo l'attrice prodotto il certificato di matrimonio e l'autodichiarazione che è deceduto “senza lasciare disposizioni testamentarie”, Persona_1 applicando i principi giurisprudenziali sopra menzionati, si ritiene provata la legittimazione attiva di in ordine alle domande azionate nel presente giudizio. Parte_1
17. Ciò posto, è necessario, però, operare un chiarimento terminologico, al fine di non creare fraintendimenti di sorta con le etichette dogmatiche, meramente descrittive, delle varie tipologie di danno, fattesi strana, in dottrina e in giurisprudenza, allorquando si discorre di risarcimento del danno del bene vita e l'evento che lo attinge, cioè la morte.
17.1. Esigenza questa già avvertita dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione che si sono espresse sulla necessità di "sgombrare il campo di analisi da (...) espressioni sfuggenti ed abusate che
10 hanno finito per divenire dei "mantra" ripetuti all'infinito senza una preventiva ricognizione e condivisione di significato (...), [che] resta oscuro e serve solo ad aumentare la confusione ed a favorire l'ambiguità concettuale nonché la pigrizia esegetica" (v. in motivazione, Cass., Sez. Un., Sentenza n. 12310 del
15/06/2015).
18. Tutte le tipologie di danno che verranno di seguito evocate si riferiscono al danno conseguenza non patrimoniale, ferma restando la sua unitarietà concettuale, quale elemento costitutivo della responsabilità di diritto civile.
18.1. Con danno tanatologico ci si riferisce alla perdita del bene vita, come bene autonomo rispetto al bene, inesauribile, salute da parte del titolare– lasciando al prosieguo la risposta alla risarcibilità quale danno in senso giuridico-.
18.2. Inoltre, con il lemma danno morale catastrofale non ci si riferisce ad un evento di danno in cui la morte è causa, bensì ad un evento di danno in cui il prefigurarsi della morte imminente
("formido mortis"), appunto, da lucida agonia, causa sofferenze nel danneggiato. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, sentenza n. 7923 del 23/03/2024)
18.3. Infine, con il lemma danno biologico terminale ci si riferisce, allo stesso modo del danno morale catastrofale, alla lesione del diritto alla salute fino all'evento morte.
18.4. In queste due ultime fattispecie, a ben vedere, la morte non è l'evento lesivo, ma costituisce, rispettivamente, il fatto rappresentato in vita, che poi avviene, causativo di sofferenze e il termine ultimo cui rapportare l'invalidità.
19. La precisazione terminologica è rilevante al fine di meglio comprendere perché la prima, a differenza delle altre fattispecie, non può essere oggetto di tutela risarcitoria.
19.1. L'indirizzo pressocché unanime della giurisprudenza di legittimità è nel senso
“dell'inconfigurabilità di un danno tanatologico” poiché “la perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra un danno risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis, dai suoi eredi)” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 35998 del 27/12/2023; Cass., n. 26851 del 2023; Cass., n. 26300 del 2021).
19.2. Più nello specifico “non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da "perdita anticipata della vita" trasmissibile "iure successionis", non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico” (fermo restando che sarebbe possibile, discorrere - risarcendolo - di "danno da perdita anticipata della vita", con riferimento al diritto "iure proprio" degli eredi, rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto: v.
11 infra). (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26851 del 19/09/2023; Cass., 04/03/2004, n.
4400, Cass. n. 5641 del 2018; Cass., Sez. Un., n. 15350 del 2015)
19.3. Il bene vita, si è affermato, sarebbe fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, anche se fenomenicamente corrisponde al massimo danno patibile. Tuttavia, in ragione dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, non costituisce un danno in senso giuridico, poiché con la morte, quel soggetto, non è più in vita (cfr., ex multis, Cass., Sez. Un, sentenza n. 15350 del 22/07/2015; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 33009 del 17/12/2024; Sez. 3, sentenza n. 5684 del 23/03/2016).
19.4. E poiché una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, è necessario che sia rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio, nel caso di morte,
l'irrisarcibilità deriva dall'assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa come conseguenza e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (“È questo
l'argomento che la dottrina definisce "epicureo", in quanto riecheggia le affermazioni di contenute CP_2 nella Lettera sulla felicità a ("Quindi il più temibile dei mali, la morte, non è nulla per Per_2 noi, perché quando ci siamo noi non c'è la morte, quando c'è la morte non ci siamo più noi.
La morte quindi è nulla, per i vivi come per i morti: perché per i vivi essa non c'è ancora, mentre per quanto riguarda i morti, sono essi stessi a non esserci.", v., in motivazione, Cass.,
Sez. Un, sentenza n. 15350 del 22/07/2015).
19.5. Giuridicamente, allora, l'espressione “danno tanatologico” è intrinsecamente errata poiché evocherebbe una contraddizione interna: un danno cui non consegue alcuna conseguenza giuridica posto che la funzione della responsabilità di diritto civile, da inadempimento o extracontrattuale, postula la reintegrazione di un danno patrimoniale e la compensazione di un danno non patrimoniale.
19.6. Sono risarcibili, invece, a certe condizioni gli altri due tipi di danno, che non costituiscono eccezioni al principio, bensì applicazione delle regole generali. La particolarità sta nel fatto che si tratta di situazioni prossime e antecedenti in cui la persona sopravvive, quodam tempore,
e successivamente sopraggiunge l'evento terminale a causa proprio di quelle lesioni.
19.7. La prima forma di pregiudizio è quello derivante dalla lesione della salute (si noti che nel danno “tanatologico” il bene leso è un aliud rispetto alla salute) la cui reale consistenza si
12 sostantiva consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità necessariamente temporanea (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18056/2019; Cass., Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 32372 del 13.12.2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5197 del 17/03/2015;
Cass., Sez. 3 Sentenza n. 7632 del 16/05/2003). Inoltre, è una lesione alla salute medicalmente accertabile che sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente (cfr. Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 18056/2019; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21060 del 19/10/2016; Cass., Sez.
3, Sentenza n. 2564 del 22/02/2012).
19.8. La seconda forma di pregiudizio è costituita dalla sofferenza provocata dalla consapevolezza di dovere morire, sofferenza che potrà essere morfologicamente multiforme (la paura della morte;
l'agonia provocata dalle lesioni;
il dispiacere di lasciar sole le persone care;
e così via, secondo le infinite combinazioni di dolore che via via possono venire in rilievo anche in base alle allegazioni degli eredi del de cuius).
19.9. Si è affermato che l'esistenza stessa, e non la risarcibilità, del pregiudizio in esame, al contrario del danno alla salute, presuppone che la vittima sia cosciente, poiché si tratta di stati che implicano la coscienza, dal momento che, nella prefigurazione razionale dell'evento infausto attengono proprio allo scuotimento interiore che la vittima percepisce. Anche una sopravvivenza di pochi minuti, infatti, può consentire alla vittima di percepire la propria fine imminente, mentre - al contrario - una lunga sopravvivenza in totale stato di incoscienza non consentirebbe di affermare che la vittima abbia avuto consapevolezza dell'approssimarsi della propria morte (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18056/2019; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 32372 del 13.12.2018; Cass., Sez. Un., Sentenza n. 26972 del 11/11/2008).
19.10. Questi due tipi di danno sono risarcibili iure hereditatis poiché il soggetto ne diviene titolare, appunto, quando è in vita. Di conseguenza, legittimato all'istanza risarcitoria è l'erede e non già il successibile. Spetta all'erede che agisce, come detto in precedenza, dare prova della sua legittimazione ovvero, si è affermato, che la proposizione di un'istanza risarcitoria con cui si fa valere un diritto del de cuius può anche comportare accettazione tacita di eredità, maturando così la legittimazione.
20. Nel caso di specie, la domanda dell'attrice si presenta sul punto generica, nonostante la cristallizzazione del thema decidendum dal momento che, sia con l'atto di citazione che con le memorie ex art. 183 c.p.c. nonché con la comparsa conclusionale, si concentra esclusivamente sul danno tanatologico senza opportunamente specificare e indirizzare la
13 domanda verso gli altri tipi di danno risarcibile, citati quali articolazioni interne, secondo il percorso argomentativo seguito dall'attrice, del danno tanatologico. Si evidenzia, altresì, che, anche in merito al credito risarcitorio, nulla viene specificato sul punto indicando genericamente un ammontare complessivo presumibilmente derivante dall'accoglimento delle domande risarcitorie spiegate. A ciò, si consideri, che a nulla potrebbe valere il rilievo per cui non sarebbe stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio, poiché ciò non costituisce un mezzo di prova né può essere utilizzata da una parte per veicolare le proprie domande generiche al di fuori delle strettoie processuali. Ma, si consideri – a bontà dell'argomentare - il fatto che la consulenza tecnica non era stata richiesta per valutazione del danno biologico del de cuius bensì sulla persona dell'attrice.
21. L'attrice, invero, concentra il suo percorso argomentativo sul “dolore” patito per la perdita del congiunto, che nulla ha a che vedere, in senso giuridico, con la tipologia di danno in esame (v. infra).
22. Pertanto, sul punto, la domanda non può trovare accoglimento poiché la lesione dell'evento morte ex se, nell'attuale sistema civilistico della responsabilità di diritto civile non costituisce danno risarcibile, nei termini già evidenziati. Risulta talaltro destituita di fondamento la domanda e l'affermazione dell'attrice, contenuta nell'atto di citazione (pag. 4, e ripetuta nella comparsa conclusionale, pag. 5) secondo cui “il danno non patrimoniale da perdita della vita, quale bene supremo dell'individuo oggetto di un diritto assoluto ed inviolabile, va garantito in via primaria anche in sede civile”.
22.1. Quanto alla seconda domanda risarcitoria, essa ha ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale patito, stavolta, iure proprio, dall'attrice, in quanto coniuge dal 2016 del defunto
Persona_1
22.2. Ciò che viene invocato ed evocato è la lesione del proprio diritto a conservare i rapporti affettivi con il soggetto inciso dall'evento morte.
23. E' opportuno quindi chiarire come il danno derivante dalla lesione di un rapporto parentale si identifica nell'insieme di quelle specifiche conseguenze dannose di natura non patrimoniale che discendono dalla compromissione di una relazione personale caratterizzata dalla particolare pregnanza emotiva e implicazione affettiva destinato a tradursi, sul piano dei pregiudizi alla persona, nella duplice dimensione del c.d. danno morale - ossia della sofferenza puramente interiore patita per la perdita affettiva riscontrabile sul piano
14 dell'afflizione e della compromissione dell'ordinario equilibrio emotivo (senza tuttavia alcuna degenerazione patologica suscettibile di accertamento medico-legale) - e, sotto altro profilo, del danno rappresentato dalla modificazione delle attività della vita quotidiana e degli eventuali aspetti dinamico-relazionali in conseguenza di tale perdita affettiva (cfr. Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 9857 del 28/03/2022).
24. L'illecito in esame, ontologicamente unitario quale illecito di lesione, può comunque assumere plurime configurazioni morfologiche allorché si tratti di menomazione o di definitiva perdita del congiunto: “non sussiste alcun limite normativo che determini l'irrisarcibilità del pregiudizio nelle ipotesi in cui gli effetti lesivi della salute del prossimo congiunto non siano particolarmente gravi;
perciò, secondo i principi generali, il predetto danno è risarcibile se il parente prova, anche in via presuntiva, di aver subito lesioni in conseguenza della condizione del congiunto”. (cfr.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1752 del 20/01/2023)
25. È stato altresì precisato, nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare (e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle) che la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria – anche presuntiva ─ da parte del convenuto (Cass.
15/02/2018, n. 3767; 11/11/2019, n. 28989; 14/10/2019, n. 25774; 21/03/2022, n. 9010).
In altre parole, il vincolo formale di parentela (e dunque anche a quello che esiste tra nonno e nipote) è già di per sé valore di elemento presuntivo della sussistenza del danno, secondo
«meccanismi che richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che … trova un limite ragionevole … nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate» (cfr. così in motivazione Cass. n. 28989 del 2019, cit.)
25.1. Così come, - il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che, ripetesi, spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e - ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17208 del
26/06/2025; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18284 del 25/06/2021).
15 25.2. Si tratta, in relazione a questa duplice lettura del danno non patrimoniale, sempre e comunque di conseguenze dannose riferibili alla compromissione di quello specifico interesse legato alla conservazione dell'integrità del proprio nucleo familiare e/o affettivo
(cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9857 del 28/03/2022).
25.3. In particolare, è stato meglio chiarito che la sofferenza morale, allegata e poi provata anche solo a mezzo di presunzioni semplici, costituisce assai frequentemente l'aspetto più significativo del danno de quo.
25.4. «Esiste, difatti, una radicale differenza tra il danno per la perdita del rapporto parentale e quello per la sua compromissione dovuta a macrolesione del congiunto rimasto in vita, caso nel quale è la vita di relazione a subire profonde modificazioni in pejus. Differenziazione che rileva da un punto di vista qualitativo/quantitativo del risarcimento se è vero che, come insegna la più recente ed avveduta scienza psicologica, e contrariamente alle originarie teorie sull'elaborazione del lutto, “quella della cosiddetta elaborazione del lutto è un'idea fallace, poiché … camminiamo nel mondo sempre circondati dalle assenze che hanno segnato la nostra vita e che continuano ad essere presenti tra noi;
il dolore del lutto non ci libera da queste assenze, ma ci permette di continuare a vivere e di resistere alla tentazione di scomparire insieme a ciò che abbiamo perduto"; il vero danno, nella perdita del rapporto parentale, è la sofferenza, non la relazione;
è il dolore, non la vita, che cambia, se la vita
è destinata, sì, a cambiare, ma, in qualche modo, sopravvivendo a se stessi nel mondo» (così, in motivazione, Cass. n. 26301 del 2021, cit.)
25.5. Tuttavia, può sussistere anche un danno dinamico-relazione che - a ben intendersi - non guarda alle conseguenze che si ricollegano alla lesione inferta all'integrità del proprio nucleo familiare e/o affettivo in sé considerato, bensì alle conseguenze che, sul piano morale e su quello legato alle implicazioni di tipo dinamico-relazionali, derivano dalla compromissione del diverso interesse legato alla conservazione dell'integrità della propria salute: bene, quest'ultimo, che dev'essere considerato logicamente e ontologicamente del tutto diverso dal primo (in base alla differenza ontologica tra l'art. 29 Cost. e l'art. 32 Cost.). (cfr. Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 9857 del 28/03/2022).
25.6. In altre parole, il danno dinamico relazionale deve necessariamente intendersi come danno alla salute degli stessi congiunti, come lesione della propria integrità psico-fisica conseguente alla compromissione del rapporto.
16 26. In ultimo, è stato chiarito che “nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito "iure proprio" dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1,
c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica.” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16413 del 12/06/2024).
26.1. La responsabilità civile è centrata sulla figura del danneggiato, mentre quella penale orbita intorno alla figura dell'autore del reato. Se il punto di riferimento è l'evento in sé, allora le concause non rilevano, poiché non si può frazionare il nesso causale. Se il punto di riferimento è il danno, come accade nella causalità giuridica, allora le concause umane colpose (ri)acquistano rilievo ad altri fini pur se precedentemente ritenute subiettivamente causali. Questo è il meccanismo previsto dall'art. 1227, co. 1 c.c. – non diversamente da altre norme quale, ad esempio, l'art. 1224 c.c. sulla causalità alternativa ipotetica. Il fondamento dell'art. 1227, comma 1, c.c. non è il principio di autoresponsabilità, la giurisprudenza prevalente (cfr. Cass. n. 171523/2002,) ritiene che applicazione affermazione dei principi della causalità e del funzionamento del nesso causale.
26.2. La colpa, cui fa riferimento il primo comma dell'art. 1227 c.c., va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 c.c.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato inteso come comportamento oggettivamente contrario a buona fede oggettiva. La concausa umana rilevante è infatti quella colposa, dovendosi derubricare quella non colposa a concausa naturale.
26.3. Ma, mentre a proposito della causalità materiale, il nesso causale è infrazionabile, sul piano della causalità giuridica è possibile frazionare la derivazione dei danni in base agli apporti. Di ciò costituiscono espressione sia l'art. 2055 c.c. e sia proprio l'art. 1227 c.c. che distribuiscono il carico risarcitorio a seconda del contributo nella causazione. In un sistema incentrato sulla riparazione del danno, allora, queste norme vanno a comporre un sistema unitario di rilevanza nella causalità giuridica della concausa umana colposa.
17 26.4. La diminuzione del risarcimento del danno patito iure proprio dai congiunti di persona deceduta per colpa altrui, in presenza di fatto colposo del deceduto, trova pertanto fondamento normativo direttamente nella disciplina del fatto illecito.
26.5. Mentre in relazione al danno iure hereditatis trova diretta applicazione l'art. 1227 c.c., posto che ciò che viene in primo piano è il fatto colposo del danneggiato, per ciò che concerne il danno iure proprio, in presenza di concorso colposo del creditore, trova applicazione il principio della commisurazione della responsabilità all'efficienza causale del comportamento del danneggiante, di cui lo stesso art. 1227 costituisce espressione.
26.6. Non può venire in rilievo l'art. 1227, co. 1 c.c. poiché il creditore, in questo caso, il soggetto che ha perso il rapporto parentale, non ha causato il danno e non è, peraltro, ipotizzabile che la vittima abbia autocausato un danno a sé stesso in termini di illecito.
26.7. In entrambi i casi il responsabile in nessun caso deve risarcire un danno o parte di danno che non ha prodotto.
27. Ebbene, con riferimento al caso di specie, con riferimento all'an della pretesa risarcitoria, valgano le considerazioni già effettuate a proposito dell'accertamento congiunto dei fatti, tale per cui il danno è stato causato dall'animale, senza che controparte abbia fornito la prova liberatoria.
28. Quanto agli elementi specializzanti della fattispecie in esame, la ricorrente ha allegato e provato il rapporto di coniugio con il de cuius ed anche le testimonianze relative alla relazione affettiva hanno confermato la sussistenza di ciò. In altre parole, in uno, la presunzione semplice di appartenenza al nucleo familiare minimo e dall'altro le deposizioni testimoniali consentono di ritenere, in assenza di elementi contrari, che l'attrice e il defunto coniuge avessero una relazione affettiva in atto, lesa dall'evento morte.
29. Pertanto, l'an dell'obbligazione in esame può dirsi provato e, dunque, accertato.
30. Quanto alle tecniche di liquidazione, è stato affermato che, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei
18 relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolarità e della eventuale eccezionalità del caso di specie (v. Cass. nn. 10579, 26300, 26301 e 33005 del 2021, n. 11689 del 2022). La forma equitativa “pura” è ammessa solo quando la particolarità delle circostanze la giustifichi e solo se supportata da idonea motivazione (cfr. Cass. n. 36297 del
2022).
30.1. Adeguate a tali esigenze sono state ritenute, ad esempio, le tabelle elaborate presso la Corte di appello di Roma, prima che quelle del Tribunale di Milano fossero adeguate ai criteri sopra indicati con la versione aggiornata al 2022 e al 2024.
30.2. Sul punto, però, occorre precisare che le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità prevedendo una liquidazione “a punti” in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale (cfr. (punto 17, pag. 89 delle
“domande e risposte”, all.2 delle Tabelle di Milano, Osservatorio Giustizia Civile, ed. 05 giungo 2024).
30.3. Con riferimento a ciò, “in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile
a costruire una tabella fondata sul monitoraggio”, viene lasciato al giudice di “di valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato”.
31. Inoltre, è stato affermato che, “mentre per il danno dinamico/relazionale la durata della vita residua del danneggiato ha una incidenza tale per cui l'entità delle conseguenze pregiudizievoli che occorre risarcire cresce in proporzione diretta alla durata della vita residua del danneggiato (perché fenomenicamente quelle conseguenze inevitabilmente si moltiplicano nell'esplicarsi delle attività della vita quotidiana), per il danno parentale, nella sua componente preminente di lutto e dolore interiore, la sofferenza da risarcire ha una dimensione atemporale che la fa avvertire nella sua massima intensità nel tempo immediatamente successivo all'evento e che col tempo è destinata, non certo a scomparire, ma a «cambiare» e farsi compagna di vita;
il protrarsi più o meno a lungo di tale sofferenza interiore non la fa crescere (così come si ripetono e si sommano le limitazioni funzionali conseguenti ai pregiudizi di carattere dinamico/relazionale) ma solo la fa vivere più
a lungo, il che è certo elemento da apprezzare ai fini del calcolo, in aumento, del risarcimento, ma in misura diversa e più limitata rispetto a quanto occorre fare per l'altro tipo di danno”. (cfr. Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 9857 del 28/03/2022).
19 32. Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato il fatto di essere stata presente per tutto l'iter clinico che ha portato alla morte del coniuge e le sofferenze derivante dalla perdita che possono integrare elementi di fatto da cui può presumersi, salvo prova contraria, il dolore patito per la perdita del congiunto.
33. In applicazione delle Tabelle di Milano, applicabili in virtù del fatto che si tratta di compromissione definitiva e irreparabile della relazione affettiva, tenendo conto dell'età del congiunto alla data del decesso (50), dell'età della vittima (47), del periodo di relazione affettiva, della presenza di altri familiari anche non conviventi e dell'intensità della relazione minima, il danno morale non patrimoniale deve essere liquidato in €. 265.948,00.
34. Con particolare riferimento agli altri familiari l'attrice non ha provato l'esistenza di altri componenti del nucleo familiare dal momento che la circostanza non è stata allegata e provata in giudizio, nemmeno con la produzione del certificato di famiglia.
35. Non sono state allegate ulteriori circostanze, a proposito dell'intensità della relazione, per riconoscere un punteggio aggiuntivo.
36. Quanto al danno biologico da perdita del rapporto parentale, seppur l'attrice abbia formulato istanza di consulenza tecnica, si ribadisce che quest'ultima non costituendo un mezzo di prova, non esime dall'allegazione e dalla prova delle rinunce sopportate dalla parte a seguito della compromissione del diritto alla salute.
37. Nulla è stato dedotto prima ed allegato poi sul punto.
37.1. In definitiva, la domanda relativa al risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale deve essere accolta, nei termini di cui in motivazione, e la deve Controparte_1 essere condannata al pagamento all'importo di €. 265.948,00.
37.2. Su tale importo, già rivalutato alla data attuale, vanno riconosciuti gli interessi compensativi secondo i criteri indicati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del
17.2.1995, n. 1712, ovvero applicando gli interessi legali sulla predetta somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata anno per anno sino alla data odierna secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Sull'importo sopra indicato decorreranno gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza, ai sensi dell'art. 1282, comma 1,
c.c..
20 38. Le spese seguono il principio di globalità, causalità e soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta, e della complessità delle questioni svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Rigetta la domanda formulata iure successionis;
- Accoglie la domanda relativa al risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale e, per l'effetto
- Condanna la al pagamento, in favore di , in qualità Controparte_1 Parte_1
come in atti, della somma di € 265.948,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come specificato in parte motiva;
- Condanna la al pagamento delle spese processuali, liquidate in €. Controparte_1
22.457,00 oltre rimborso forfettario del 15%, nonché IVA e C.P.A. se dovuti, nella misura di legge in favore dell'Erario, essendo stata l'attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Catanzaro, lì 26 settembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Song Damiani
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio mirato, Dott.
Mario R. VINCENZO, nominato con d.m. 22 ottobre 2024.
21
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, dott.ssa Song Damiani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R. G. n. 2955/2022, vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. MAGDA MELLEA, ammessa al Persona_1 patrocinio a spese dello stato, giusta procura in atti;
-attrice-
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ROBERTA VENTRICI, giusta procura in atti;
-convenuta-
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – perdita del rapporto parentale – danno tanatologico
– danno biologico terminale – danno morale catastrofale;
Conclusioni:
Attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: accertare e dichiarare che il sinistro che ha coinvolto il sig. si è verificato secondo le modalità descritte nella narrativa dell'atto e per l'effetto Persona_1 condannare la , in persona del rappresentante legale p.t. al risarcimento dei danni patrimoniali Controparte_1
e non patiti e subiti dalla sig.ra in qualità di coniuge e di erede del sig. nella Parte_1 Persona_1 misura di €.
1.OOO.OOO, OO ovvero a quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interesse
e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze”.
1 Convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza: - In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della e/o rigettare comunque la domanda Controparte_1 proposta nei confronti della per difetto della qualità di soggetto passivo responsabile nel Controparte_1 rapporto giuridico oggetto di causa;
- Nel merito, rigettare la domanda in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e soprattutto non provata, sia per ciò che concerne l'imputabilità dell'evento all'amministrazione regionale nonché all'azione del cinghiale sia per ciò che concerne il nesso di causalità fra fatto ed evento e la responsabilità della p.a. convenuta. Con ogni statuizione inerente e conseguente, vittoria di spese e competenze legali”.
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione del 26.07.2022, ha chiesto la condanna della Parte_1
, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in relazione al Controparte_1 sinistro occorso in data 28.07.2019, al proprio coniuge, deceduto il Persona_1
28.08.2019, sia iure successionis, per il c.d. tanatologico, sia iure proprio, per la lesione del rapporto parentale.
2. Quanto alla qualifica di erede, ha dedotto di aver contratto matrimonio con , Persona_1
in data 09.06.2016, in Simeri Crichi: all'epoca del sinistro, pertanto, sussisteva il rapporto di coniugio – come da certificato allegato all'atto introduttivo;
3. Quanto alla ricostruzione del fatto, ha dedotto che:
- il 28 luglio 2019, alle ore 09.45 circa, stava percorrendo la S.P. 14 Km Persona_1
1,00 in Simeri Crichi (CZ) direzione Simeri Crichi – Simeri Mare, in sella al suo motoveicolo Yamaha targato DJ5O531;
- procedeva “con cautela e con casco allacciato”, allorquando “veniva travolto da Persona_1 un cinghiale che attraversando la strada da sinistra verso destra andava a collidere con la ruota anteriore del motoveicolo. L'ungulato si allontanava dopo l'urto, barcollando nei terreni limitrofi”
(“Sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina, i quali provvedevano a redigere apposito verbale di intervento”);
- disarcionato dal motoveicolo, il marito cadeva a terra riportando gravi lesioni e veniva prontamente soccorso e trasportato presso l'Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro;
- il verbale di pronto soccorso aveva la seguente diagnosi “politrauma. frattura delle ossa del cranio. emorragia cerebrale. escoriazioni multiple”;
2 - a seguito delle lesioni riportate, è entrato in coma “con relativa Persona_1
insufficienza respiratoria e una sepsi severa”;
- di essere stata “ogni giorno al suo capezzale nell'attesa che lo stesso si risvegliasse dal coma e che le sue condizioni potessero gradatamente migliorare.” e che “il destino avverso ha voluto però che subentrassero delle complicazioni nello stato di salute del marito e che lo stesso decedesse” il
28.08.2019;
- le indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, nel procedimento R.
PM. n. 6250/2019, scaturite a seguito dalla CNR dei Carabinieri – Compagnia di Sellia
Marina - n. 120/11 del 29/07/2019, si erano concluse ed esitate nell'archiviazione da parte del GIP di Catanzaro, come da decreto allegato.
3.1. L'exitus, a dire dell'attrice, trarrebbe “origine sicuramente dal sinistro premesso determinato dalla presenza dell'ungulato lungo la strada provinciale S.P. 14, e pertanto la responsabilità dell'occorso è da addebitarsi esclusivamente in capo alle odierna convenuta”. Controparte_1
4. Si costituiva in giudizio la chiedendo, preliminarmente, di Controparte_1
dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva poiché “l'amministrazione regionale non può essere direttamente chiamata in causa per risarcire in concreto il soggetto presuntivamente danneggiato da animali selvatici” dal momento che la legittimazione passiva spetterebbe alla Provincia. Nel merito, escludendo che la fattispecie possa rientrare nell'art. 2052 c.c. per impossibilità di rintracciare una relazione custodiale tra l'Ente e la fauna selvatica, ne ha eccepito l'infondatezza in ragione del fatto che “l'attrice non ha sufficientemente assolto all'onere della prova in tal senso, ai fini dell'art. 2043 c.c. che, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, incombe sul soggetto presunto danneggiato, basando la ricostruzione dell'evento semplicemente su considerazioni non sufficientemente dimostrate”.
5. Instaurato il contraddittorio, cristallizzato il thema decidendum ed il thema probandum, provvedendo all'istruzione, con ordinanza del 14.09.2023, “ritenuta ammissibile e rilevante la prova per testi chiesta dall'attore nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. sui capitoli ivi formulati
(ad eccezione dei capitoli 8 e 13 in quanto aventi ad oggetto circostanze provate documentalmente e del capitolo 13 in quanto avete ad oggetto circostanza irrilevante)” e “ritenuto opportuno decidere in ordine all'ammissione di eventuali CTU (modale e medico legale) all'esito delle prove orali” ha fissato l'udienza del 18.12.2023, per l'espletamento degli incombenti.
3 6. Dopo alcuni rinvii, anche giustificati dalla necessità di escutere testi non comparsi alle udienze fissate per detto incombente, “ritenuto che, all'esito dell'escussione dei testi ammessi, sia superfluo disporre CTU medico-legale sulla persona dell'attrice” e, ritenuta, altresì, la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni al 05.05.2025.
7. A quest'ultima udienza le parti hanno precisato le conclusioni e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
8. È bene evidenziare che l'attrice non propone un'unica domanda, bensì due domande risarcitorie in relazione: da un lato, al danno – dall'attrice definito – “tanatologico”, di cui sarebbe titolare il de cuius e trasmessole per via ereditaria in quanto coniuge;
dall'altro lato, invero, al danno patito iure proprio in relazione alla lesione irreversibile del rapporto parentale.
Ciò che hanno in comune le più domande contro la stessa parte è l'accertamento del fatto, poiché le circostanze fattuali poste a base delle due domande sono in parte coincidenti.
9. La fattispecie sembrerebbe governata dall'art. 104 c.p.c. a proposito del processo soggettivamente cumulato, ma non qualificato con connessione per subordinazione forte. In altre parole, vi sarebbe una connessione soggettiva per titolo. Infatti, quando l'erede agisce per far valere sia un diritto trasmessogli per successione e sia un diritto proprio, la situazione processuale che si crea, quando si fonda su un nucleo comune di fatti, non è tanto dissimile dal fenomeno che si verifica più soggetti agiscono contro la stessa parte in virtù della connessione per titolo di cui all'art. 103 c.p.c. Così, allo stesso modo, nel caso in cui una parte viene meno nel corso del processo soggettivamente e per titoli cumulato, quella connessione non viene meno solo perché una parte è poi venuta meno. È il modo di essere dei fatti invocati a sostegno delle rispettive situazioni sostanziali che giustifica la connessione per titoli e lo svolgimento del simultaneus processus al fine di evitare un potenziale contrasto non già tra giudicati, bensì di accertamento di fatti comuni contrastanti.
10. Premesso ciò, il nucleo dei fatti comuni posto a base delle due domande è l'accertamento sulla sussistenza o meno degli elementi costitutivi dell'illecito extracontrattuale, preliminarmente chiarendo la sussunzione dei fatti nella corretta fattispecie legale.
10.1. In tema di danni causati dalla fauna selvatica, è stato chiarito, come il punto centrale della sussunzione giuridica sia quello di stabilire il riparto dei carichi probatori: stabilire se, cioè, tale riparto dovesse avvenire ai sensi dell'art. 2043 c.c., oppure ai sensi dell'art. 2052 c.c. in
4 ragione della necessità o meno di rintracciare una relazione custodiale, a prescindere dal titolo dominicale, in capo all'ente pubblico.
10.2. La risposta alla quaestio iuris, però, passa necessariamente nell'inquadramento nella corretta fattispecie legale, sebbene la rilevanza si assottiglia ai fini della differenza tra mutuatio ed emendatio libelli (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31339 del 10/11/2023).
10.3. L'art. 2052 c.c. - non diversamente dagli artt. 2050, 2051, c.c. - fonda un'ipotesi di illecito extracontrattuale aggravato ovvero oggettivo, dal momento che prescinde dalla colpa del danneggiante e richiede, come prova liberatoria, il caso fortuito, in quanto prevede testualmente che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
10.4. Basandosi sul brocardo cuius commoda eius et incommoda, genera un'imputazione giuridica tra animale e danno in capo al proprietario o in capo a chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso: in tal senso si esprime letteralmente la norma.
10.5. Lo statuto, ricavabile anche dall'elaborazione giurisprudenziale, della responsabilità da custodia di animali ex art. 2052 c.c. è così sintetizzabile:
- “il danneggiato dovrà allegare che il danno è stato causato dall'animale selvatico (appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato) e dimostrare: a) la dinamica del sinistro;
b) il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito;
c) l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato;
- se il danneggiato sia stato anche conducente del veicolo, in aggiunta a quanto sopra esposto, egli dovrà altresì allegare e dimostrare: a) l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida;
b) che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela
- non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno;
- per altro verso, è onere dell'ente, convenuto in giudizio, di fornire la prova liberatoria, il cui contenuto è stato tipizzato dal legislatore, all'art. 2052 c.c., nella ricorrenza del caso fortuito;
in tal senso, il legislatore non ha voluto che il responsabile di cui all'art. 2052 c.c. possa liberarsi provando di avere tenuto un comportamento diligente volto ad evitare il danno né la dimostrazione che il danno si sarebbe verificato nonostante la diligenza
5 da lui esigibile, data l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento dannoso, tantomeno che l'intervento del caso fortuito abbia reso oggettivamente impossibile la custodia (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11152 del
27/04/2023);
- con la conseguenza che, ove non sia efficacemente superata alcuna di tali presunzioni, il danneggiato che sia anche conducente potrà conseguire il ristoro della sola metà dei danni patiti”. (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 21427/2025)
11. Pertanto, dalle coordinate tracciate, discende che anche in tema di fauna selvatica si applica l'art. 2052 c.c.;
12. Quanto al soggetto passivo sostanziale è stato meglio chiarito, a superamento di un precedente indirizzo, che “I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. 11 febbraio 1992, n. 157 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema; nella relativa azione risarcitoria la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio CP_1 faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte da altri enti” (cfr., ex multis,
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21427/2025; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020;
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8384 del 29/04/2020; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8385 del
29/04/2020; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12113 del 22/06/2020; Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
13848 del 06/07/2020; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20997 del 02/10/2020; Cass., Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 3023 del 09/02/2021; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022;
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31335 del 10/11/2023; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18085 del
31/08/2020; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18087 del 31/08/2020; Cass., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 19101 del 15/09/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25466 del 12/11/2020; Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 3023 del 09/02/2021). Resta, però, impregiudicata la facoltà, per la responsabile, di chiamare in garanzia i diversi Enti cui abbia, in concreto, devoluto compiti in grado di incidere sugli elementi a base della sua responsabilità;
12.1. Per quanto concerne l'accertamento del necessario nesso di causalità materiale, seppur nella fattispecie in esame trattasi di responsabilità oggettiva, è bene ricordare che, in tema di
6 responsabilità civile, questo è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano
- ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili. Inoltre, a mente dell'art. 41 c.p.c, “il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione o l'omissione e l'evento”. In altre parole, la concausa di per sé non esclude il nesso eziologico tra la condotta e l'evento.
12.2. Difatti, solo i fattori causali imprevedibili e inevitabili o prevedibili, ma inevitabili, vengono in rilievo come fattori causali alternativi successivi abnormi, che se dotati di questi caratteri, ai sensi dell'art. 41, co. 2 c.p., elidono il nesso causale. In ciò, si possono annoverare caso fortuito e forza maggiore.
12.3. Inoltre, oltre alla causalità c.d. materiale è necessario rintracciare un nesso di causalità giuridica, che guarda ai danni conseguenza, governato altresì dagli artt. 1223, 1226 e 1227
c.c..
12.4. Sulla scorta di quanto premesso va allora affermata la legittimazione passiva sostanziale della a nulla rilevando gli argomenti addotti a sostegno del decentramento delle Controparte_1 funzioni alla Provincia, rilevando, tuttalpiù, ai fini di una eventuale rivalsa dell'Ente.
13. Quanto al fatto dell'animale, la dinamica dei fatti narrata, peraltro non specificamente contestata dalla controparte, è supportata da adeguato corredo probatorio costituito sia dalle risultanze degli atti di indagine e sia dall'escussione dei testimoni.
13.1. A proposito dell'utilizzabilità in sede civile degli atti di un altro procedimento anche penale la giurisprudenza di legittimità, con indirizzo consolidato, ha da sempre affermato che “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947 del 01/02/2023).
Inoltre, con particolare riferimento agli atti delle indagini preliminari: “Il giudice di merito, in
7 mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 19521 del 19/07/2019).
13.2. Così, venendo al merito dei fatti, il fatto dell'animale viene in un primo momento confermato dalle relazioni di servizio, dai sopralluoghi e dagli accertamenti effettuati dai
Carabinieri di Sellia Marina sul luogo dell'incidente, fornendo anche ulteriori elementi cui corroborare l'ipotesi del fatto del cinghiale, quali ad esempio le tracce lasciate dall'animale sul manto stradale.
13.3. Sulla stessa scia, le deposizioni testimoniali hanno confermato la dinamica dal momento che sono stati escussi coloro i quali hanno assistito all'incidente: e Parte_2 Tes_1
[...]
13.4. Per quanto qui rileva, entrambi hanno confermato di aver assistito all'incidente occorso ad dovuto all'improvviso attraversamento della strada da parte di un cinghiale, Persona_1 indicando, peraltro, il punto esatto della strada S.P. 14 in cui è avvenuto, l'andatura al di sotto dei limiti di velocità delle strade provinciali, il fatto che il conducente della moto indossava il casco, di aver prestato soccorso, di aver constatato, in prima approssimazione, le lesioni riportate.
Il teste ha, altresì, precisato che l'incidente è avvenuto prima della cartellonistica di Pt_2 avvertimento del pericolo attraversamento animali selvatici;
il teste , inoltre, ha Tes_1 precisato il senso di marcia e l'andatura del motoveicolo condotto dal (v. verbale udienza Per_1 del 18/7/2024).
13.5. Quanto al danno riportato dal de cuius, questo viene confermato dalla documentazione sanitaria versata in atti che, nelle immediatezze del fatto e, in particolare, il referto del pronto soccorso, ha accertato che . FRATTURA DELLE OSSA DEL CRANIO. Parte_3
EMORRAGIA CEREBRALE. ESCORIAZIONI MULTIPLE” e dal successivo certificato di morte, avvenuta il 28.08.2019.
8 13.6. Inoltre, è emerso – e sul punto nulla è stato contestato dalla controparte – che il conducente dell'autoveicolo procedeva ad un'andatura ben al di sotto del limite di velocità (20 o 30 km/h) per le strade provinciali, con il casco allacciato, così come peraltro affermato dai due testi escussi, anche al momento dell'impatto. Inoltre, è stato precisato che il fatto è avvenuto prima del segnale di pericolo.
13.7. Ciò comporta che l'attrice ha dato prova del fatto vincendo, altresì, la presunzione di corresponsabilità in caso di collisione.
14. Quanto alla prova liberatoria, invece, la nulla ha argomentato a proposito Controparte_1 del caso fortuito, limitandosi genericamente a richiamare l'accidentalità in ordine soltanto alle relazioni di servizio. A nulla vale il rilievo per cui la stessa si sarebbe attivata per invocare alla
Provincia di attuare idonee misure volte a prevenire il danno, poiché ciò che viene in rilievo è il fatto dell'animale e non già l'inerzia della stessa nell'attuare misure sulla viabilità o CP_1 sui terreni a bordo strada. Peraltro, la non ha nemmeno esteso la citazione alla CP_1
Provincia, per l'eventuale rivalsa.
15. Tuttavia, la deposizione testimoniale ha specificato che il punto dell'impatto era prima della cartellonistica stradale di avvertimento e che vi era una folta vegetazione ai lati della strada.
15.1. Con ciò, non è emerso, allora, il verificarsi di un decorso causale abnorme derivante dal caso fortuito;
difatti, nulla è stato allegato sul punto e nulla è emerso dagli atti processuali, essendo la recisione del nesso causale, su cui inciderebbe il caso fortuito, rilevabile d'ufficio.
15.2. Precisato ciò in ordine alla comunanza del fatto, occorre ora vagliare nello specifico le singole azioni risarcitorie.
16. Principiando dalla posta risarcitoria azionata iure hereditatis, l'attrice ha chiesto il risarcimento del danno tanatologico in virtù dell'evento morte, poiché questo avrebbe generato un danno biologico terminale così come un danno morale catastrofale.
16.1. Occorre preliminarmente rilevare e, di conseguenza, affermare la sussistenza della legittimazione ad agire dell'attrice.
16.2. Nel caso di specie, era coniuge del de cuius. Come tale, in assenza di Parte_1
testamento, poiché non prodotto e, comunque, non altrimenti contestato da controparte, rientra tra i successibili intestati. Facendo valere un diritto che spetterebbe al defunto, spenderebbe la qualifica di erede e, se non già effettuata, costituisce accettazione, sebbene tacita, dell'eredità.
9 Ora, in tema di onere della prova in ordine alla legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione nella qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede (tra le tante, v. di recente Cass.,
18/04/2024, n. 10519).
Più specificatamente, si ritiene che tale onere non sia assolto con la produzione della sola denuncia di successione, bensì è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che appunto legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. cod. civ. (cfr. Cass., n.
10519/2024). Ciò posto, per quanto riguarda l'avvenuta accettazione dell'eredità, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (Cass., n. 16814/2018, n. 210/2021 e, da ultimo, Cass.
n. 817/2025). Nel caso di specie, avendo l'attrice prodotto il certificato di matrimonio e l'autodichiarazione che è deceduto “senza lasciare disposizioni testamentarie”, Persona_1 applicando i principi giurisprudenziali sopra menzionati, si ritiene provata la legittimazione attiva di in ordine alle domande azionate nel presente giudizio. Parte_1
17. Ciò posto, è necessario, però, operare un chiarimento terminologico, al fine di non creare fraintendimenti di sorta con le etichette dogmatiche, meramente descrittive, delle varie tipologie di danno, fattesi strana, in dottrina e in giurisprudenza, allorquando si discorre di risarcimento del danno del bene vita e l'evento che lo attinge, cioè la morte.
17.1. Esigenza questa già avvertita dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione che si sono espresse sulla necessità di "sgombrare il campo di analisi da (...) espressioni sfuggenti ed abusate che
10 hanno finito per divenire dei "mantra" ripetuti all'infinito senza una preventiva ricognizione e condivisione di significato (...), [che] resta oscuro e serve solo ad aumentare la confusione ed a favorire l'ambiguità concettuale nonché la pigrizia esegetica" (v. in motivazione, Cass., Sez. Un., Sentenza n. 12310 del
15/06/2015).
18. Tutte le tipologie di danno che verranno di seguito evocate si riferiscono al danno conseguenza non patrimoniale, ferma restando la sua unitarietà concettuale, quale elemento costitutivo della responsabilità di diritto civile.
18.1. Con danno tanatologico ci si riferisce alla perdita del bene vita, come bene autonomo rispetto al bene, inesauribile, salute da parte del titolare– lasciando al prosieguo la risposta alla risarcibilità quale danno in senso giuridico-.
18.2. Inoltre, con il lemma danno morale catastrofale non ci si riferisce ad un evento di danno in cui la morte è causa, bensì ad un evento di danno in cui il prefigurarsi della morte imminente
("formido mortis"), appunto, da lucida agonia, causa sofferenze nel danneggiato. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, sentenza n. 7923 del 23/03/2024)
18.3. Infine, con il lemma danno biologico terminale ci si riferisce, allo stesso modo del danno morale catastrofale, alla lesione del diritto alla salute fino all'evento morte.
18.4. In queste due ultime fattispecie, a ben vedere, la morte non è l'evento lesivo, ma costituisce, rispettivamente, il fatto rappresentato in vita, che poi avviene, causativo di sofferenze e il termine ultimo cui rapportare l'invalidità.
19. La precisazione terminologica è rilevante al fine di meglio comprendere perché la prima, a differenza delle altre fattispecie, non può essere oggetto di tutela risarcitoria.
19.1. L'indirizzo pressocché unanime della giurisprudenza di legittimità è nel senso
“dell'inconfigurabilità di un danno tanatologico” poiché “la perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra un danno risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis, dai suoi eredi)” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 35998 del 27/12/2023; Cass., n. 26851 del 2023; Cass., n. 26300 del 2021).
19.2. Più nello specifico “non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da "perdita anticipata della vita" trasmissibile "iure successionis", non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico” (fermo restando che sarebbe possibile, discorrere - risarcendolo - di "danno da perdita anticipata della vita", con riferimento al diritto "iure proprio" degli eredi, rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto: v.
11 infra). (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26851 del 19/09/2023; Cass., 04/03/2004, n.
4400, Cass. n. 5641 del 2018; Cass., Sez. Un., n. 15350 del 2015)
19.3. Il bene vita, si è affermato, sarebbe fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, anche se fenomenicamente corrisponde al massimo danno patibile. Tuttavia, in ragione dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, non costituisce un danno in senso giuridico, poiché con la morte, quel soggetto, non è più in vita (cfr., ex multis, Cass., Sez. Un, sentenza n. 15350 del 22/07/2015; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 33009 del 17/12/2024; Sez. 3, sentenza n. 5684 del 23/03/2016).
19.4. E poiché una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, è necessario che sia rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio, nel caso di morte,
l'irrisarcibilità deriva dall'assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa come conseguenza e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (“È questo
l'argomento che la dottrina definisce "epicureo", in quanto riecheggia le affermazioni di contenute CP_2 nella Lettera sulla felicità a ("Quindi il più temibile dei mali, la morte, non è nulla per Per_2 noi, perché quando ci siamo noi non c'è la morte, quando c'è la morte non ci siamo più noi.
La morte quindi è nulla, per i vivi come per i morti: perché per i vivi essa non c'è ancora, mentre per quanto riguarda i morti, sono essi stessi a non esserci.", v., in motivazione, Cass.,
Sez. Un, sentenza n. 15350 del 22/07/2015).
19.5. Giuridicamente, allora, l'espressione “danno tanatologico” è intrinsecamente errata poiché evocherebbe una contraddizione interna: un danno cui non consegue alcuna conseguenza giuridica posto che la funzione della responsabilità di diritto civile, da inadempimento o extracontrattuale, postula la reintegrazione di un danno patrimoniale e la compensazione di un danno non patrimoniale.
19.6. Sono risarcibili, invece, a certe condizioni gli altri due tipi di danno, che non costituiscono eccezioni al principio, bensì applicazione delle regole generali. La particolarità sta nel fatto che si tratta di situazioni prossime e antecedenti in cui la persona sopravvive, quodam tempore,
e successivamente sopraggiunge l'evento terminale a causa proprio di quelle lesioni.
19.7. La prima forma di pregiudizio è quello derivante dalla lesione della salute (si noti che nel danno “tanatologico” il bene leso è un aliud rispetto alla salute) la cui reale consistenza si
12 sostantiva consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità necessariamente temporanea (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18056/2019; Cass., Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 32372 del 13.12.2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5197 del 17/03/2015;
Cass., Sez. 3 Sentenza n. 7632 del 16/05/2003). Inoltre, è una lesione alla salute medicalmente accertabile che sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente (cfr. Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 18056/2019; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21060 del 19/10/2016; Cass., Sez.
3, Sentenza n. 2564 del 22/02/2012).
19.8. La seconda forma di pregiudizio è costituita dalla sofferenza provocata dalla consapevolezza di dovere morire, sofferenza che potrà essere morfologicamente multiforme (la paura della morte;
l'agonia provocata dalle lesioni;
il dispiacere di lasciar sole le persone care;
e così via, secondo le infinite combinazioni di dolore che via via possono venire in rilievo anche in base alle allegazioni degli eredi del de cuius).
19.9. Si è affermato che l'esistenza stessa, e non la risarcibilità, del pregiudizio in esame, al contrario del danno alla salute, presuppone che la vittima sia cosciente, poiché si tratta di stati che implicano la coscienza, dal momento che, nella prefigurazione razionale dell'evento infausto attengono proprio allo scuotimento interiore che la vittima percepisce. Anche una sopravvivenza di pochi minuti, infatti, può consentire alla vittima di percepire la propria fine imminente, mentre - al contrario - una lunga sopravvivenza in totale stato di incoscienza non consentirebbe di affermare che la vittima abbia avuto consapevolezza dell'approssimarsi della propria morte (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18056/2019; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 32372 del 13.12.2018; Cass., Sez. Un., Sentenza n. 26972 del 11/11/2008).
19.10. Questi due tipi di danno sono risarcibili iure hereditatis poiché il soggetto ne diviene titolare, appunto, quando è in vita. Di conseguenza, legittimato all'istanza risarcitoria è l'erede e non già il successibile. Spetta all'erede che agisce, come detto in precedenza, dare prova della sua legittimazione ovvero, si è affermato, che la proposizione di un'istanza risarcitoria con cui si fa valere un diritto del de cuius può anche comportare accettazione tacita di eredità, maturando così la legittimazione.
20. Nel caso di specie, la domanda dell'attrice si presenta sul punto generica, nonostante la cristallizzazione del thema decidendum dal momento che, sia con l'atto di citazione che con le memorie ex art. 183 c.p.c. nonché con la comparsa conclusionale, si concentra esclusivamente sul danno tanatologico senza opportunamente specificare e indirizzare la
13 domanda verso gli altri tipi di danno risarcibile, citati quali articolazioni interne, secondo il percorso argomentativo seguito dall'attrice, del danno tanatologico. Si evidenzia, altresì, che, anche in merito al credito risarcitorio, nulla viene specificato sul punto indicando genericamente un ammontare complessivo presumibilmente derivante dall'accoglimento delle domande risarcitorie spiegate. A ciò, si consideri, che a nulla potrebbe valere il rilievo per cui non sarebbe stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio, poiché ciò non costituisce un mezzo di prova né può essere utilizzata da una parte per veicolare le proprie domande generiche al di fuori delle strettoie processuali. Ma, si consideri – a bontà dell'argomentare - il fatto che la consulenza tecnica non era stata richiesta per valutazione del danno biologico del de cuius bensì sulla persona dell'attrice.
21. L'attrice, invero, concentra il suo percorso argomentativo sul “dolore” patito per la perdita del congiunto, che nulla ha a che vedere, in senso giuridico, con la tipologia di danno in esame (v. infra).
22. Pertanto, sul punto, la domanda non può trovare accoglimento poiché la lesione dell'evento morte ex se, nell'attuale sistema civilistico della responsabilità di diritto civile non costituisce danno risarcibile, nei termini già evidenziati. Risulta talaltro destituita di fondamento la domanda e l'affermazione dell'attrice, contenuta nell'atto di citazione (pag. 4, e ripetuta nella comparsa conclusionale, pag. 5) secondo cui “il danno non patrimoniale da perdita della vita, quale bene supremo dell'individuo oggetto di un diritto assoluto ed inviolabile, va garantito in via primaria anche in sede civile”.
22.1. Quanto alla seconda domanda risarcitoria, essa ha ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale patito, stavolta, iure proprio, dall'attrice, in quanto coniuge dal 2016 del defunto
Persona_1
22.2. Ciò che viene invocato ed evocato è la lesione del proprio diritto a conservare i rapporti affettivi con il soggetto inciso dall'evento morte.
23. E' opportuno quindi chiarire come il danno derivante dalla lesione di un rapporto parentale si identifica nell'insieme di quelle specifiche conseguenze dannose di natura non patrimoniale che discendono dalla compromissione di una relazione personale caratterizzata dalla particolare pregnanza emotiva e implicazione affettiva destinato a tradursi, sul piano dei pregiudizi alla persona, nella duplice dimensione del c.d. danno morale - ossia della sofferenza puramente interiore patita per la perdita affettiva riscontrabile sul piano
14 dell'afflizione e della compromissione dell'ordinario equilibrio emotivo (senza tuttavia alcuna degenerazione patologica suscettibile di accertamento medico-legale) - e, sotto altro profilo, del danno rappresentato dalla modificazione delle attività della vita quotidiana e degli eventuali aspetti dinamico-relazionali in conseguenza di tale perdita affettiva (cfr. Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 9857 del 28/03/2022).
24. L'illecito in esame, ontologicamente unitario quale illecito di lesione, può comunque assumere plurime configurazioni morfologiche allorché si tratti di menomazione o di definitiva perdita del congiunto: “non sussiste alcun limite normativo che determini l'irrisarcibilità del pregiudizio nelle ipotesi in cui gli effetti lesivi della salute del prossimo congiunto non siano particolarmente gravi;
perciò, secondo i principi generali, il predetto danno è risarcibile se il parente prova, anche in via presuntiva, di aver subito lesioni in conseguenza della condizione del congiunto”. (cfr.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1752 del 20/01/2023)
25. È stato altresì precisato, nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare (e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle) che la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria – anche presuntiva ─ da parte del convenuto (Cass.
15/02/2018, n. 3767; 11/11/2019, n. 28989; 14/10/2019, n. 25774; 21/03/2022, n. 9010).
In altre parole, il vincolo formale di parentela (e dunque anche a quello che esiste tra nonno e nipote) è già di per sé valore di elemento presuntivo della sussistenza del danno, secondo
«meccanismi che richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che … trova un limite ragionevole … nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate» (cfr. così in motivazione Cass. n. 28989 del 2019, cit.)
25.1. Così come, - il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che, ripetesi, spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e - ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17208 del
26/06/2025; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18284 del 25/06/2021).
15 25.2. Si tratta, in relazione a questa duplice lettura del danno non patrimoniale, sempre e comunque di conseguenze dannose riferibili alla compromissione di quello specifico interesse legato alla conservazione dell'integrità del proprio nucleo familiare e/o affettivo
(cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9857 del 28/03/2022).
25.3. In particolare, è stato meglio chiarito che la sofferenza morale, allegata e poi provata anche solo a mezzo di presunzioni semplici, costituisce assai frequentemente l'aspetto più significativo del danno de quo.
25.4. «Esiste, difatti, una radicale differenza tra il danno per la perdita del rapporto parentale e quello per la sua compromissione dovuta a macrolesione del congiunto rimasto in vita, caso nel quale è la vita di relazione a subire profonde modificazioni in pejus. Differenziazione che rileva da un punto di vista qualitativo/quantitativo del risarcimento se è vero che, come insegna la più recente ed avveduta scienza psicologica, e contrariamente alle originarie teorie sull'elaborazione del lutto, “quella della cosiddetta elaborazione del lutto è un'idea fallace, poiché … camminiamo nel mondo sempre circondati dalle assenze che hanno segnato la nostra vita e che continuano ad essere presenti tra noi;
il dolore del lutto non ci libera da queste assenze, ma ci permette di continuare a vivere e di resistere alla tentazione di scomparire insieme a ciò che abbiamo perduto"; il vero danno, nella perdita del rapporto parentale, è la sofferenza, non la relazione;
è il dolore, non la vita, che cambia, se la vita
è destinata, sì, a cambiare, ma, in qualche modo, sopravvivendo a se stessi nel mondo» (così, in motivazione, Cass. n. 26301 del 2021, cit.)
25.5. Tuttavia, può sussistere anche un danno dinamico-relazione che - a ben intendersi - non guarda alle conseguenze che si ricollegano alla lesione inferta all'integrità del proprio nucleo familiare e/o affettivo in sé considerato, bensì alle conseguenze che, sul piano morale e su quello legato alle implicazioni di tipo dinamico-relazionali, derivano dalla compromissione del diverso interesse legato alla conservazione dell'integrità della propria salute: bene, quest'ultimo, che dev'essere considerato logicamente e ontologicamente del tutto diverso dal primo (in base alla differenza ontologica tra l'art. 29 Cost. e l'art. 32 Cost.). (cfr. Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 9857 del 28/03/2022).
25.6. In altre parole, il danno dinamico relazionale deve necessariamente intendersi come danno alla salute degli stessi congiunti, come lesione della propria integrità psico-fisica conseguente alla compromissione del rapporto.
16 26. In ultimo, è stato chiarito che “nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito "iure proprio" dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1,
c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica.” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16413 del 12/06/2024).
26.1. La responsabilità civile è centrata sulla figura del danneggiato, mentre quella penale orbita intorno alla figura dell'autore del reato. Se il punto di riferimento è l'evento in sé, allora le concause non rilevano, poiché non si può frazionare il nesso causale. Se il punto di riferimento è il danno, come accade nella causalità giuridica, allora le concause umane colpose (ri)acquistano rilievo ad altri fini pur se precedentemente ritenute subiettivamente causali. Questo è il meccanismo previsto dall'art. 1227, co. 1 c.c. – non diversamente da altre norme quale, ad esempio, l'art. 1224 c.c. sulla causalità alternativa ipotetica. Il fondamento dell'art. 1227, comma 1, c.c. non è il principio di autoresponsabilità, la giurisprudenza prevalente (cfr. Cass. n. 171523/2002,) ritiene che applicazione affermazione dei principi della causalità e del funzionamento del nesso causale.
26.2. La colpa, cui fa riferimento il primo comma dell'art. 1227 c.c., va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 c.c.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato inteso come comportamento oggettivamente contrario a buona fede oggettiva. La concausa umana rilevante è infatti quella colposa, dovendosi derubricare quella non colposa a concausa naturale.
26.3. Ma, mentre a proposito della causalità materiale, il nesso causale è infrazionabile, sul piano della causalità giuridica è possibile frazionare la derivazione dei danni in base agli apporti. Di ciò costituiscono espressione sia l'art. 2055 c.c. e sia proprio l'art. 1227 c.c. che distribuiscono il carico risarcitorio a seconda del contributo nella causazione. In un sistema incentrato sulla riparazione del danno, allora, queste norme vanno a comporre un sistema unitario di rilevanza nella causalità giuridica della concausa umana colposa.
17 26.4. La diminuzione del risarcimento del danno patito iure proprio dai congiunti di persona deceduta per colpa altrui, in presenza di fatto colposo del deceduto, trova pertanto fondamento normativo direttamente nella disciplina del fatto illecito.
26.5. Mentre in relazione al danno iure hereditatis trova diretta applicazione l'art. 1227 c.c., posto che ciò che viene in primo piano è il fatto colposo del danneggiato, per ciò che concerne il danno iure proprio, in presenza di concorso colposo del creditore, trova applicazione il principio della commisurazione della responsabilità all'efficienza causale del comportamento del danneggiante, di cui lo stesso art. 1227 costituisce espressione.
26.6. Non può venire in rilievo l'art. 1227, co. 1 c.c. poiché il creditore, in questo caso, il soggetto che ha perso il rapporto parentale, non ha causato il danno e non è, peraltro, ipotizzabile che la vittima abbia autocausato un danno a sé stesso in termini di illecito.
26.7. In entrambi i casi il responsabile in nessun caso deve risarcire un danno o parte di danno che non ha prodotto.
27. Ebbene, con riferimento al caso di specie, con riferimento all'an della pretesa risarcitoria, valgano le considerazioni già effettuate a proposito dell'accertamento congiunto dei fatti, tale per cui il danno è stato causato dall'animale, senza che controparte abbia fornito la prova liberatoria.
28. Quanto agli elementi specializzanti della fattispecie in esame, la ricorrente ha allegato e provato il rapporto di coniugio con il de cuius ed anche le testimonianze relative alla relazione affettiva hanno confermato la sussistenza di ciò. In altre parole, in uno, la presunzione semplice di appartenenza al nucleo familiare minimo e dall'altro le deposizioni testimoniali consentono di ritenere, in assenza di elementi contrari, che l'attrice e il defunto coniuge avessero una relazione affettiva in atto, lesa dall'evento morte.
29. Pertanto, l'an dell'obbligazione in esame può dirsi provato e, dunque, accertato.
30. Quanto alle tecniche di liquidazione, è stato affermato che, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei
18 relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolarità e della eventuale eccezionalità del caso di specie (v. Cass. nn. 10579, 26300, 26301 e 33005 del 2021, n. 11689 del 2022). La forma equitativa “pura” è ammessa solo quando la particolarità delle circostanze la giustifichi e solo se supportata da idonea motivazione (cfr. Cass. n. 36297 del
2022).
30.1. Adeguate a tali esigenze sono state ritenute, ad esempio, le tabelle elaborate presso la Corte di appello di Roma, prima che quelle del Tribunale di Milano fossero adeguate ai criteri sopra indicati con la versione aggiornata al 2022 e al 2024.
30.2. Sul punto, però, occorre precisare che le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità prevedendo una liquidazione “a punti” in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale (cfr. (punto 17, pag. 89 delle
“domande e risposte”, all.2 delle Tabelle di Milano, Osservatorio Giustizia Civile, ed. 05 giungo 2024).
30.3. Con riferimento a ciò, “in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile
a costruire una tabella fondata sul monitoraggio”, viene lasciato al giudice di “di valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato”.
31. Inoltre, è stato affermato che, “mentre per il danno dinamico/relazionale la durata della vita residua del danneggiato ha una incidenza tale per cui l'entità delle conseguenze pregiudizievoli che occorre risarcire cresce in proporzione diretta alla durata della vita residua del danneggiato (perché fenomenicamente quelle conseguenze inevitabilmente si moltiplicano nell'esplicarsi delle attività della vita quotidiana), per il danno parentale, nella sua componente preminente di lutto e dolore interiore, la sofferenza da risarcire ha una dimensione atemporale che la fa avvertire nella sua massima intensità nel tempo immediatamente successivo all'evento e che col tempo è destinata, non certo a scomparire, ma a «cambiare» e farsi compagna di vita;
il protrarsi più o meno a lungo di tale sofferenza interiore non la fa crescere (così come si ripetono e si sommano le limitazioni funzionali conseguenti ai pregiudizi di carattere dinamico/relazionale) ma solo la fa vivere più
a lungo, il che è certo elemento da apprezzare ai fini del calcolo, in aumento, del risarcimento, ma in misura diversa e più limitata rispetto a quanto occorre fare per l'altro tipo di danno”. (cfr. Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 9857 del 28/03/2022).
19 32. Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato il fatto di essere stata presente per tutto l'iter clinico che ha portato alla morte del coniuge e le sofferenze derivante dalla perdita che possono integrare elementi di fatto da cui può presumersi, salvo prova contraria, il dolore patito per la perdita del congiunto.
33. In applicazione delle Tabelle di Milano, applicabili in virtù del fatto che si tratta di compromissione definitiva e irreparabile della relazione affettiva, tenendo conto dell'età del congiunto alla data del decesso (50), dell'età della vittima (47), del periodo di relazione affettiva, della presenza di altri familiari anche non conviventi e dell'intensità della relazione minima, il danno morale non patrimoniale deve essere liquidato in €. 265.948,00.
34. Con particolare riferimento agli altri familiari l'attrice non ha provato l'esistenza di altri componenti del nucleo familiare dal momento che la circostanza non è stata allegata e provata in giudizio, nemmeno con la produzione del certificato di famiglia.
35. Non sono state allegate ulteriori circostanze, a proposito dell'intensità della relazione, per riconoscere un punteggio aggiuntivo.
36. Quanto al danno biologico da perdita del rapporto parentale, seppur l'attrice abbia formulato istanza di consulenza tecnica, si ribadisce che quest'ultima non costituendo un mezzo di prova, non esime dall'allegazione e dalla prova delle rinunce sopportate dalla parte a seguito della compromissione del diritto alla salute.
37. Nulla è stato dedotto prima ed allegato poi sul punto.
37.1. In definitiva, la domanda relativa al risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale deve essere accolta, nei termini di cui in motivazione, e la deve Controparte_1 essere condannata al pagamento all'importo di €. 265.948,00.
37.2. Su tale importo, già rivalutato alla data attuale, vanno riconosciuti gli interessi compensativi secondo i criteri indicati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del
17.2.1995, n. 1712, ovvero applicando gli interessi legali sulla predetta somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata anno per anno sino alla data odierna secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Sull'importo sopra indicato decorreranno gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza, ai sensi dell'art. 1282, comma 1,
c.c..
20 38. Le spese seguono il principio di globalità, causalità e soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta, e della complessità delle questioni svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Rigetta la domanda formulata iure successionis;
- Accoglie la domanda relativa al risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale e, per l'effetto
- Condanna la al pagamento, in favore di , in qualità Controparte_1 Parte_1
come in atti, della somma di € 265.948,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come specificato in parte motiva;
- Condanna la al pagamento delle spese processuali, liquidate in €. Controparte_1
22.457,00 oltre rimborso forfettario del 15%, nonché IVA e C.P.A. se dovuti, nella misura di legge in favore dell'Erario, essendo stata l'attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Catanzaro, lì 26 settembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Song Damiani
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio mirato, Dott.
Mario R. VINCENZO, nominato con d.m. 22 ottobre 2024.
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