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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 17/06/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.314/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 17 giugno 2025 R.G.482/2023
Oggi 17 giugno 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparso nell'interesse dell'attore l'avv. Marco Congiu il quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e alle prime memorie ex art.171 ter c.p.c. del 24.10.2023 e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
Il Giudice
Dr.ssa Nina Pinna
IL TRIBUNALE DI NUORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in persona del Giudice dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 482 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 17.06.2025,
Promossa da
nato a [...] il [...], ivi residente in località Su NC (c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Siniscola alla via Carbonia n. 7, presso e C.F._1 nello studio dell'avv. Marco Congiu ( ), che lo rappresenta e difende C.F._2 giusta delega in calce all'atto di citazione
- attore-
Contro
, , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
,
[...] Controparte_6
- convenuti contumaci-
DISPOSITIVO Dichiara che , nato a [...] il [...], ivi residente in località Su NC Parte_1
(c.f. ,ha acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale la C.F._1
proprietà del terreno sito nel comune di Siniscola, distinto in catasto al F° 30, mapp.li 2773,
2774 nonché del fabbricato sito nel comune di Siniscola, distinto in catasto al F° 30, mapp.li
2773 e 2774
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di esso attore dei beni indicato in dispositivo. L'attore ha esposto che è proprietario per averlo posseduto pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente uti dominus da oltre 20 anni, del terreno sito nel comune di
Siniscola, via Regina Margherita distinti in catasto al F° 30, mapp.li 2773, 2774, confinante con proprietà è, altresì, proprietario per averlo posseduto pubblicamente Persona_1
pacificamente ed ininterrottamente uti dominus da oltre 20 anni di un piccolissimo fabbricato, ormai fatiscente, sito nel comune di Siniscola alla via Regina Margherita, distinto in catasto al
F° 30, mapp.li 2773 e 2774 confinante con proprietà ; nonostante il Persona_1 possesso ultraventennale esercitato dall'esponente, gli immobili di cui sopra, risultano intestati ancora a terze persone
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
Con memoria integrativa del 24 ottobre 2023 parte attrice rinunciava alla domanda in relazione al terreno distinto in Catasto al F.30 mapp.le 2776 e confermava le conclusioni
All'udienza del 17.6.2025 la parte ha precisato le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e alla prima memoria ex art 171 ter c.p.c. datata 24.10.2023 e la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c
******
La domanda proposta dall'attore è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che i beni oggetto di causa sono stati utilizzati dall'attore da oltre vent'anni: lo stesso ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, utilizzando il fabbricato come magazzino (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 23.5.2025).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Nuoro, 17 giugno 2025 Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 17 giugno 2025 R.G.482/2023
Oggi 17 giugno 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparso nell'interesse dell'attore l'avv. Marco Congiu il quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e alle prime memorie ex art.171 ter c.p.c. del 24.10.2023 e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
Il Giudice
Dr.ssa Nina Pinna
IL TRIBUNALE DI NUORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in persona del Giudice dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 482 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 17.06.2025,
Promossa da
nato a [...] il [...], ivi residente in località Su NC (c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Siniscola alla via Carbonia n. 7, presso e C.F._1 nello studio dell'avv. Marco Congiu ( ), che lo rappresenta e difende C.F._2 giusta delega in calce all'atto di citazione
- attore-
Contro
, , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
,
[...] Controparte_6
- convenuti contumaci-
DISPOSITIVO Dichiara che , nato a [...] il [...], ivi residente in località Su NC Parte_1
(c.f. ,ha acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale la C.F._1
proprietà del terreno sito nel comune di Siniscola, distinto in catasto al F° 30, mapp.li 2773,
2774 nonché del fabbricato sito nel comune di Siniscola, distinto in catasto al F° 30, mapp.li
2773 e 2774
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di esso attore dei beni indicato in dispositivo. L'attore ha esposto che è proprietario per averlo posseduto pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente uti dominus da oltre 20 anni, del terreno sito nel comune di
Siniscola, via Regina Margherita distinti in catasto al F° 30, mapp.li 2773, 2774, confinante con proprietà è, altresì, proprietario per averlo posseduto pubblicamente Persona_1
pacificamente ed ininterrottamente uti dominus da oltre 20 anni di un piccolissimo fabbricato, ormai fatiscente, sito nel comune di Siniscola alla via Regina Margherita, distinto in catasto al
F° 30, mapp.li 2773 e 2774 confinante con proprietà ; nonostante il Persona_1 possesso ultraventennale esercitato dall'esponente, gli immobili di cui sopra, risultano intestati ancora a terze persone
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
Con memoria integrativa del 24 ottobre 2023 parte attrice rinunciava alla domanda in relazione al terreno distinto in Catasto al F.30 mapp.le 2776 e confermava le conclusioni
All'udienza del 17.6.2025 la parte ha precisato le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e alla prima memoria ex art 171 ter c.p.c. datata 24.10.2023 e la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c
******
La domanda proposta dall'attore è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che i beni oggetto di causa sono stati utilizzati dall'attore da oltre vent'anni: lo stesso ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, utilizzando il fabbricato come magazzino (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 23.5.2025).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Nuoro, 17 giugno 2025 Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna