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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/07/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1311/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1311/2024 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 13.05.2025 e promosso con ricorso congiunto
(C.F. ), nato a [...] il 18.01,1978 e Parte_1 C.F._1 residente in [...], e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Amantea (Cs) in via Roma n. 41,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia RAGUCCIA, che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni a mezzo telefax 0982/428569 o all'indirizzo PEC: e presso il cui studio sito in Amantea (Cs) in Corso Vittorio Email_1
Emanuele n. 65 sono elettivamente domiciliati.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2 c.p.c. depositato il 30.12.2024, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni contratto in Amantea (Cs) il 12.08.2006 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2006 del predetto Comune al n. 45 parte II serie A, precisando che dalla loro unione è nata una figlia, nata a [...] il [...], Per_1 minorenne ed economicamente non autosufficiente. I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che è libero professionista e produce un reddito annuo pari ad euro 36.142,00 Parte_1 (v. cartella doc Calardo, sottocartella dichiaraz redditi - ultimi tre anni) ed è titolare dei seguenti rapporti bancari: conto corrente n.000000924173 c/o Banca BPER, Filiale di Amantea;
conto corrente n.36915.42 c/o Banca MPS, Filiale di Campora San Giovanni, Amantea;
postepay Evolution n.5333171125637021;
- che è, altresi, intestatario di un finanziamento n. 117 03839737 (mutuo Parte_1 ipotecario fondiario) acceso c/o Banca BPER;
Filiale di Amantea e di un mutuo n.741408942/15 acceso c/o Banca Monte dei Paschi di Siena;
- che è proprietario dei seguenti immobili: n.3 terreni siti nel Comune di Parte_1
Busso (CB) registrati al Catasto del Comune di Busso (CB), con i seguenti dati identificativi: Comune di Busso (CB) Foglio 14, Particella 90, Partita 6475 (bosco ceduo), Comune di Busso (CB) Foglio 18, Particella 771 (seminativo- vigneto) e Comune di Busso (CB) Foglio 18, Particella 706, Partita 3938 (seminativo); n.2 fabbricati siti nel Comune di Amantea (CS) registrati al Catasto del Comune di Amantea (CS), con i seguenti dati identificativi: fabbricato sito in Amantea (CS), Fraz. Campora San Giovanni, Corso Francia n.21, Foglio 28, Particella 111, e fabbricato sito in Amantea (CS), alla via Roberto Mirabelli, in realtà oggi Via Roma n.41, Foglio 5, Particella 409; tale ultimo immobile è adibito a casa coniugale ed è composto da tre appartamenti. Uno dei suddetti appartamenti, nello specifico, quello che si sviluppa sui piani secondo e terzo è adibito a casa coniugale. Un altro appartamento, quello posto al primo piano, abitato sino al 2022 dalla mamma di
[...]
venuta a mancare, ed ora occupato dallo stesso. II terzo appartamento, quello situato Parte_1
a piano terra è, invece, condotto in locazione per un canone annuo pari ad euro 3.600,00;
- che è proprietario dei seguenti automezzi: 1) autovettura Micro Compact Car Parte_1 Smart tg. CE286YG; 2) autovettura Fiat 500 tg. CS35195; 3) motociclo Piaggio tg.BM55287;
- che dal 5.06.2022 è assunta presso con sede in Roma, Via XX Parte_2 CP_1
Settembre n.118 e percepisce una retribuzione mensile pari a circa 800,00 euro;
ed è titolare presso il Monte dei Paschi di Siena del conto corrente n.37813.61 nonche della postepay Evolution n.5333171156589372 e non possiede proprietà, né altri beni.
- che da tempo, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile, per cui è loro interesse comune separarsi consensualmente alle condizioni di seguito precisate.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 13.05.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda. Il Pubblico Ministero ha regolarmente apposto il proprio visto in data 30 aprile 2025. Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Parte_2
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1) i coniugi vivranno separati e liberi di risiedere dove riterranno opportuno, con obbligo di comunicazione in caso di cambiamento di residenza;
2) la figlia minorenne verrà affidata ad entrambi i genitori, anche se con collocamento Per_1 prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Amantea (CS), alla via Roma n.41 già adibita a casa coniugale;
3) i genitori s'impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica e, più in generale, a curare il suo benessere, seguendone le naturali inclinazioni;
nelle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori, quando avrà con se la figlia, potrà esercitare la potestà separatamente;
al contrario tutte le decisioni di maggiore rilevanza ed interesse per la figlia minore riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute saranno assunte concordemente da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa;
4) la casa coniugale, sita in Amantea (CS), alla via Roma n.41, per come meglio sopra identificata, unitamente ai mobili, arredi ed elettrodomestici, viene assegnata alla sig.ra Parte_2 nell'interesse della figlia minore, ivi stabilmente convivente e, in ogni caso, fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
5) La sig.ra una volta ottenuta l'omologazione della separazione, provvederà a volturare, Pt_2 a proprio nome, le utenze della luce e del gas, fermo restando che eventuali mancati pagamenti o eventuali pendenze da imputarsi al periodo precedente all'omologa saranno a carico del Sig.
. Pt_1
6) Il sig. ha già provveduto ad asportare dalla casa coniugale i propri effetti personali e a Pt_1 trasferirsi presso l'appartamento situato al primo piano del medesimo immobile, sempre di sua proprietà. E', tuttavia, intenzione di quest'ultimo procedere, a far data dal nuovo anno, alla divisione dell'immobile adibito a casa coniugale al fine di ricavare due appartamenti singoli. Si osserva che la suddetta operazione di divisione è fattibile in quanto l'appartamento adibito a casa coniugale, di più di 200 metri quadri, è dislocato su due piani, ognuno dei quali fornito di servizi essenziali e servito da una scala esterna, per cui sarà sufficiente sostituire la porta vetro posta al piano superiore dell'appartamento con un portoncino da esterni ed ottenere due appartamenti (la spesa necessaria sarà affrontata dal sig. , anche relativamente all'allaccio di luce e gas). Si Pt_1 evidenzia, da ultimo, che tale divisione non comporterà cambiamenti significativi nelle abitudini e negli spazi occupati dalla minore in quanto la vita familiare è sempre stata condotta Per_1 principalmente e prevalentemente al piano superiore dell'appartamento che è quello che rimarrà occupato dalla sig.ra e dalla minore;
Pt_2 Per_1
5) il diritto di visita del padre nei confronti della figlia potrà essere esercitato liberamente, previa precedente comunicazione alla madre e compatibilmente con gli impegni della figlia . Per_1 In particolare, il sig. avrà cura di prendere nei giorni di giovedì e venerdì e Pt_1 Per_1 trascorrere con lei il pomeriggio sino alle ore 21.00, II sig. , inoltre, trascorrerà con la Pt_1 figlia due fine settimana alternati al mese tenendo con se dalla giornata di sabato Per_1 Per_1 sino alla giornata di domenica, salvo eventuali imprevisti o esigenze specifiche che avrà cura di comunicare preventivamente e, comunque, tempestivamente alla sig.ra Pt_2
Quanto, invece, alle festività, vacanze e ricorrenze l'affidamento della minore verrà, cosi, condiviso:
- nei singoli giorni di festa quali: 1 Novembre;
8 Dicembre, 25 Aprile, la minore Per_1 trascorrerà alcune ore della giornata con il papà;
- nelle festività natalizie e pasquali, i genitori trascorreranno con la figlia , Per_1 alternativamente, uno la vigilia di Natale (24.12) e l'altro il giorno di Natale (25.12) ovvero uno la sera della vigilia di Capodanno (31.12) e l'altro il giorno di Capodanno (01.01) ed ancora, uno la sera della vigilia dell'Epifania (05.01) e l'altro la festività dell'Epifania (06.01), quindi, uno il giorno di Pasqua e l'altro il lunedi dell'Angelo.
Negli anni successivi le suddette modalità saranno invertite tra i genitori e, in ogni caso, saranno rispettate le esigenze ed i desideri della minore . Per_1
Nel periodo delle vacanze estive, trascorrerà con il papà sette giorni consecutivi in Per_1 corrispondenza delle ferie di quest'ultimo.
Inoltre, festeggerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori. Nel giomo Per_1 del compleanno della sig.ra starà con la mamma, mentre trascorrerà con il papà Parte_3 il giorno del compleanno di questo. Quanto, poi, alle uleriori informazioni in ordine alla salute, attività, impegni ed interessi della minore ci si riporta all'allegato piano genitoriale;
Per_1
6) il sig. verserà alla sig.ra quale contributo per il Parte_1 Parte_2 mantenimento della figlia , la somma mensile di euro 250,00 Per_1
(duecentocinquanta/00). La suddetta somma verrà corrisposta entro il giomo 5 di ogni mese, mediante versamento su carta Posta Pay Poste Italiane n.5333 1711 5658 9372 con codice IBAN [...] intetstata alla sig.ra somma che sara aggiomata Parte_2 automaticamente di anno in anno al 100% degli indici 1STAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
Le spese straordinarie da affrontare nell'interesse della figlia , necessarie e voluttuarie, Per_1 quali quelle per tasse scolastiche, acquisto di libri scolastici, gite scolastiche, attività parascolastiche, sportive e ricreative, ragioni di sanita ed eventuali ricoveri, visite mediche e relative spese farmaceutiche ed interventi chirurgici, ecc. sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e laddove anticipate da un genitore saranno a quest'ultimo rimborsate dall'altro genitore entro quindici giorni, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali;
7) il sig. continuerà a possedere gli automezzi di cui è proprietario già indicati Parte_1 alla lettera e) punto A delle condizioni economiche patrimoniali;
8) il sig. , inoltre, continuerà a provvedere al pagamento della cartella Parte_1 n.034201900114266066000 notificata dall'Agenzia delle Entrate il 19.09.2019 ed intestata alla sig.ra e, in ordine alla quale pende rateizzazione, esonerando quest'ultima da ogni Pt_2 responsabilità o onere che dovesse sorgere dalla stessa;
9) infine i ricorrenti concordano che tutti i doni obnuziali che essi si sono scambiati reciprocamente precedentemente e durante il matrimonio rimangono attribuiti all'esclusiva proprietà del percipiente, intendendosi tali atti quali corrispondenti atti di liberalità che le parti non intendono revocati nemmeno per il futuro.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1311/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni contratto
[...] in Amantea (Cs) il 12.08.2006 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2006 del predetto Comune al n. 45 parte 11 serie A;
- omologa le condizioni relative alla figlia minore e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Amantea (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Amantea (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 13 maggio 2025
Il Presidente relatore dott. Leonardo Filippo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1311/2024 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 13.05.2025 e promosso con ricorso congiunto
(C.F. ), nato a [...] il 18.01,1978 e Parte_1 C.F._1 residente in [...], e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Amantea (Cs) in via Roma n. 41,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia RAGUCCIA, che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni a mezzo telefax 0982/428569 o all'indirizzo PEC: e presso il cui studio sito in Amantea (Cs) in Corso Vittorio Email_1
Emanuele n. 65 sono elettivamente domiciliati.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2 c.p.c. depositato il 30.12.2024, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni contratto in Amantea (Cs) il 12.08.2006 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2006 del predetto Comune al n. 45 parte II serie A, precisando che dalla loro unione è nata una figlia, nata a [...] il [...], Per_1 minorenne ed economicamente non autosufficiente. I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che è libero professionista e produce un reddito annuo pari ad euro 36.142,00 Parte_1 (v. cartella doc Calardo, sottocartella dichiaraz redditi - ultimi tre anni) ed è titolare dei seguenti rapporti bancari: conto corrente n.000000924173 c/o Banca BPER, Filiale di Amantea;
conto corrente n.36915.42 c/o Banca MPS, Filiale di Campora San Giovanni, Amantea;
postepay Evolution n.5333171125637021;
- che è, altresi, intestatario di un finanziamento n. 117 03839737 (mutuo Parte_1 ipotecario fondiario) acceso c/o Banca BPER;
Filiale di Amantea e di un mutuo n.741408942/15 acceso c/o Banca Monte dei Paschi di Siena;
- che è proprietario dei seguenti immobili: n.3 terreni siti nel Comune di Parte_1
Busso (CB) registrati al Catasto del Comune di Busso (CB), con i seguenti dati identificativi: Comune di Busso (CB) Foglio 14, Particella 90, Partita 6475 (bosco ceduo), Comune di Busso (CB) Foglio 18, Particella 771 (seminativo- vigneto) e Comune di Busso (CB) Foglio 18, Particella 706, Partita 3938 (seminativo); n.2 fabbricati siti nel Comune di Amantea (CS) registrati al Catasto del Comune di Amantea (CS), con i seguenti dati identificativi: fabbricato sito in Amantea (CS), Fraz. Campora San Giovanni, Corso Francia n.21, Foglio 28, Particella 111, e fabbricato sito in Amantea (CS), alla via Roberto Mirabelli, in realtà oggi Via Roma n.41, Foglio 5, Particella 409; tale ultimo immobile è adibito a casa coniugale ed è composto da tre appartamenti. Uno dei suddetti appartamenti, nello specifico, quello che si sviluppa sui piani secondo e terzo è adibito a casa coniugale. Un altro appartamento, quello posto al primo piano, abitato sino al 2022 dalla mamma di
[...]
venuta a mancare, ed ora occupato dallo stesso. II terzo appartamento, quello situato Parte_1
a piano terra è, invece, condotto in locazione per un canone annuo pari ad euro 3.600,00;
- che è proprietario dei seguenti automezzi: 1) autovettura Micro Compact Car Parte_1 Smart tg. CE286YG; 2) autovettura Fiat 500 tg. CS35195; 3) motociclo Piaggio tg.BM55287;
- che dal 5.06.2022 è assunta presso con sede in Roma, Via XX Parte_2 CP_1
Settembre n.118 e percepisce una retribuzione mensile pari a circa 800,00 euro;
ed è titolare presso il Monte dei Paschi di Siena del conto corrente n.37813.61 nonche della postepay Evolution n.5333171156589372 e non possiede proprietà, né altri beni.
- che da tempo, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile, per cui è loro interesse comune separarsi consensualmente alle condizioni di seguito precisate.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 13.05.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda. Il Pubblico Ministero ha regolarmente apposto il proprio visto in data 30 aprile 2025. Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Parte_2
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1) i coniugi vivranno separati e liberi di risiedere dove riterranno opportuno, con obbligo di comunicazione in caso di cambiamento di residenza;
2) la figlia minorenne verrà affidata ad entrambi i genitori, anche se con collocamento Per_1 prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Amantea (CS), alla via Roma n.41 già adibita a casa coniugale;
3) i genitori s'impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica e, più in generale, a curare il suo benessere, seguendone le naturali inclinazioni;
nelle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori, quando avrà con se la figlia, potrà esercitare la potestà separatamente;
al contrario tutte le decisioni di maggiore rilevanza ed interesse per la figlia minore riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute saranno assunte concordemente da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa;
4) la casa coniugale, sita in Amantea (CS), alla via Roma n.41, per come meglio sopra identificata, unitamente ai mobili, arredi ed elettrodomestici, viene assegnata alla sig.ra Parte_2 nell'interesse della figlia minore, ivi stabilmente convivente e, in ogni caso, fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
5) La sig.ra una volta ottenuta l'omologazione della separazione, provvederà a volturare, Pt_2 a proprio nome, le utenze della luce e del gas, fermo restando che eventuali mancati pagamenti o eventuali pendenze da imputarsi al periodo precedente all'omologa saranno a carico del Sig.
. Pt_1
6) Il sig. ha già provveduto ad asportare dalla casa coniugale i propri effetti personali e a Pt_1 trasferirsi presso l'appartamento situato al primo piano del medesimo immobile, sempre di sua proprietà. E', tuttavia, intenzione di quest'ultimo procedere, a far data dal nuovo anno, alla divisione dell'immobile adibito a casa coniugale al fine di ricavare due appartamenti singoli. Si osserva che la suddetta operazione di divisione è fattibile in quanto l'appartamento adibito a casa coniugale, di più di 200 metri quadri, è dislocato su due piani, ognuno dei quali fornito di servizi essenziali e servito da una scala esterna, per cui sarà sufficiente sostituire la porta vetro posta al piano superiore dell'appartamento con un portoncino da esterni ed ottenere due appartamenti (la spesa necessaria sarà affrontata dal sig. , anche relativamente all'allaccio di luce e gas). Si Pt_1 evidenzia, da ultimo, che tale divisione non comporterà cambiamenti significativi nelle abitudini e negli spazi occupati dalla minore in quanto la vita familiare è sempre stata condotta Per_1 principalmente e prevalentemente al piano superiore dell'appartamento che è quello che rimarrà occupato dalla sig.ra e dalla minore;
Pt_2 Per_1
5) il diritto di visita del padre nei confronti della figlia potrà essere esercitato liberamente, previa precedente comunicazione alla madre e compatibilmente con gli impegni della figlia . Per_1 In particolare, il sig. avrà cura di prendere nei giorni di giovedì e venerdì e Pt_1 Per_1 trascorrere con lei il pomeriggio sino alle ore 21.00, II sig. , inoltre, trascorrerà con la Pt_1 figlia due fine settimana alternati al mese tenendo con se dalla giornata di sabato Per_1 Per_1 sino alla giornata di domenica, salvo eventuali imprevisti o esigenze specifiche che avrà cura di comunicare preventivamente e, comunque, tempestivamente alla sig.ra Pt_2
Quanto, invece, alle festività, vacanze e ricorrenze l'affidamento della minore verrà, cosi, condiviso:
- nei singoli giorni di festa quali: 1 Novembre;
8 Dicembre, 25 Aprile, la minore Per_1 trascorrerà alcune ore della giornata con il papà;
- nelle festività natalizie e pasquali, i genitori trascorreranno con la figlia , Per_1 alternativamente, uno la vigilia di Natale (24.12) e l'altro il giorno di Natale (25.12) ovvero uno la sera della vigilia di Capodanno (31.12) e l'altro il giorno di Capodanno (01.01) ed ancora, uno la sera della vigilia dell'Epifania (05.01) e l'altro la festività dell'Epifania (06.01), quindi, uno il giorno di Pasqua e l'altro il lunedi dell'Angelo.
Negli anni successivi le suddette modalità saranno invertite tra i genitori e, in ogni caso, saranno rispettate le esigenze ed i desideri della minore . Per_1
Nel periodo delle vacanze estive, trascorrerà con il papà sette giorni consecutivi in Per_1 corrispondenza delle ferie di quest'ultimo.
Inoltre, festeggerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori. Nel giomo Per_1 del compleanno della sig.ra starà con la mamma, mentre trascorrerà con il papà Parte_3 il giorno del compleanno di questo. Quanto, poi, alle uleriori informazioni in ordine alla salute, attività, impegni ed interessi della minore ci si riporta all'allegato piano genitoriale;
Per_1
6) il sig. verserà alla sig.ra quale contributo per il Parte_1 Parte_2 mantenimento della figlia , la somma mensile di euro 250,00 Per_1
(duecentocinquanta/00). La suddetta somma verrà corrisposta entro il giomo 5 di ogni mese, mediante versamento su carta Posta Pay Poste Italiane n.5333 1711 5658 9372 con codice IBAN [...] intetstata alla sig.ra somma che sara aggiomata Parte_2 automaticamente di anno in anno al 100% degli indici 1STAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
Le spese straordinarie da affrontare nell'interesse della figlia , necessarie e voluttuarie, Per_1 quali quelle per tasse scolastiche, acquisto di libri scolastici, gite scolastiche, attività parascolastiche, sportive e ricreative, ragioni di sanita ed eventuali ricoveri, visite mediche e relative spese farmaceutiche ed interventi chirurgici, ecc. sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e laddove anticipate da un genitore saranno a quest'ultimo rimborsate dall'altro genitore entro quindici giorni, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali;
7) il sig. continuerà a possedere gli automezzi di cui è proprietario già indicati Parte_1 alla lettera e) punto A delle condizioni economiche patrimoniali;
8) il sig. , inoltre, continuerà a provvedere al pagamento della cartella Parte_1 n.034201900114266066000 notificata dall'Agenzia delle Entrate il 19.09.2019 ed intestata alla sig.ra e, in ordine alla quale pende rateizzazione, esonerando quest'ultima da ogni Pt_2 responsabilità o onere che dovesse sorgere dalla stessa;
9) infine i ricorrenti concordano che tutti i doni obnuziali che essi si sono scambiati reciprocamente precedentemente e durante il matrimonio rimangono attribuiti all'esclusiva proprietà del percipiente, intendendosi tali atti quali corrispondenti atti di liberalità che le parti non intendono revocati nemmeno per il futuro.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1311/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni contratto
[...] in Amantea (Cs) il 12.08.2006 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2006 del predetto Comune al n. 45 parte 11 serie A;
- omologa le condizioni relative alla figlia minore e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Amantea (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Amantea (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 13 maggio 2025
Il Presidente relatore dott. Leonardo Filippo