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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/06/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 28.05.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6183/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.ta Antonietta Ruggieri Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.07.2024, parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla pretesa della pensione di invalidità civile. Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta valutazione del quadro patologico, allegando nuova documentazione medica.
Nella precedente fase di giudizio, il C.T.U., dott. ha accertato che: “ è Per_1 Parte_1 affetta da cervico-lombo-discoartrosi in esiti di emilaminectomia, stenosi canalare con insufficienza statico-dinamica, riferita ernia iatale con reflusso. Ella ha una invalidità del 85 %. La decorrenza è pagina 1 di 3 15.05.2023, data della domanda amministrativa, poiché le patologie oggi rivelate erano all'epoca presenti e documentate come si evince in atti”.
Dopo aver chiesto, in questa fase di giudizio, al C.T.U. di scrutinare la documentazione medica di formazione successiva, lo stesso ha così esposto: “Al fine di una corretta valutazione dei valori di invalidità sono state adottate le Tabelle allegate al D.M. del 05.02.1992 e le relative codifiche. Per quanto attiene le patologie cardiocircolatorie e in particolare le miocardiopatie, si considera elemento discriminante la stadiazione secondo la Classificazione NYHA (New York Heart Association)
Tale stadiazione ha come elemento fondante, tra gli altri, la percentuale della Frazione di Eiezione ventricolare (F.E.). Ebbene, in base alla valutazione della percentuale della F.E. si classificano le cardiopatie in Classe I con F.E. >50%, Classe II con F.E. 40-50% Classe III con F.E. 25-40% Classe
IV con F.E. < 25 % (Cfr. M. Guida Orientativa della valutazione dl danno, pag. 130 Controparte_2
e seguenti, Giuffre ed.) Orbene nel referto della Dr.ssa si specifica che la F.E. è 50 % e Per_2 dunque trattasi di Classe II e non III come erroneamente riportato. Pertanto la codifica della patologia cardiaca della ricorrente è: Codice 6442 Miocardiopatie con insuff. cardiaca moderata
(Classe II NYHA) 41-50. In base a tali codifiche si è ripresa la quantificazione espressa in perizia già depositata e cioè: 7001 – rigidità del rachide in toto 75 7334 – stenosi canalare 40 A cui si aggiunge
6442- miocardiopatie con insuff. cardiaca 41-50 Applicando pertanto il calcolo riduzionistico e utilizzando il valore massimo di 50, si ottiene come risultato finale il valore di 92 e ciò consente di rispondere al quesito come nelle seguenti conclusioni: ha una invalidità del 92 % Parte_1
La decorrenza è 02.04.2024, data della consulenza cardiologica depositata, la cui valutazione, con il calcolo riduzionistico, permette di raggiungere il valore di invalidità del 92 %”.
Orbene, in ragione delle argomentazioni riportate in perizia e delle integrazioni resi dal CTU, le contestazioni di parte ricorrente sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico e possono recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nulla sulle spese di lite, mentre quelle di CTU sono CP_ liquidate con decreto emesso in data odierna e poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
pagina 2 di 3 La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
CP_
- pone le spese di c.t.u. a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 28.05.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 28.05.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6183/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.ta Antonietta Ruggieri Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.07.2024, parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla pretesa della pensione di invalidità civile. Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta valutazione del quadro patologico, allegando nuova documentazione medica.
Nella precedente fase di giudizio, il C.T.U., dott. ha accertato che: “ è Per_1 Parte_1 affetta da cervico-lombo-discoartrosi in esiti di emilaminectomia, stenosi canalare con insufficienza statico-dinamica, riferita ernia iatale con reflusso. Ella ha una invalidità del 85 %. La decorrenza è pagina 1 di 3 15.05.2023, data della domanda amministrativa, poiché le patologie oggi rivelate erano all'epoca presenti e documentate come si evince in atti”.
Dopo aver chiesto, in questa fase di giudizio, al C.T.U. di scrutinare la documentazione medica di formazione successiva, lo stesso ha così esposto: “Al fine di una corretta valutazione dei valori di invalidità sono state adottate le Tabelle allegate al D.M. del 05.02.1992 e le relative codifiche. Per quanto attiene le patologie cardiocircolatorie e in particolare le miocardiopatie, si considera elemento discriminante la stadiazione secondo la Classificazione NYHA (New York Heart Association)
Tale stadiazione ha come elemento fondante, tra gli altri, la percentuale della Frazione di Eiezione ventricolare (F.E.). Ebbene, in base alla valutazione della percentuale della F.E. si classificano le cardiopatie in Classe I con F.E. >50%, Classe II con F.E. 40-50% Classe III con F.E. 25-40% Classe
IV con F.E. < 25 % (Cfr. M. Guida Orientativa della valutazione dl danno, pag. 130 Controparte_2
e seguenti, Giuffre ed.) Orbene nel referto della Dr.ssa si specifica che la F.E. è 50 % e Per_2 dunque trattasi di Classe II e non III come erroneamente riportato. Pertanto la codifica della patologia cardiaca della ricorrente è: Codice 6442 Miocardiopatie con insuff. cardiaca moderata
(Classe II NYHA) 41-50. In base a tali codifiche si è ripresa la quantificazione espressa in perizia già depositata e cioè: 7001 – rigidità del rachide in toto 75 7334 – stenosi canalare 40 A cui si aggiunge
6442- miocardiopatie con insuff. cardiaca 41-50 Applicando pertanto il calcolo riduzionistico e utilizzando il valore massimo di 50, si ottiene come risultato finale il valore di 92 e ciò consente di rispondere al quesito come nelle seguenti conclusioni: ha una invalidità del 92 % Parte_1
La decorrenza è 02.04.2024, data della consulenza cardiologica depositata, la cui valutazione, con il calcolo riduzionistico, permette di raggiungere il valore di invalidità del 92 %”.
Orbene, in ragione delle argomentazioni riportate in perizia e delle integrazioni resi dal CTU, le contestazioni di parte ricorrente sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico e possono recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nulla sulle spese di lite, mentre quelle di CTU sono CP_ liquidate con decreto emesso in data odierna e poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
pagina 2 di 3 La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
CP_
- pone le spese di c.t.u. a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 28.05.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3