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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/12/2025, n. 4424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4424 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2738/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. AR CA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 2738/2024 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 13/10/2025, preceduta dall'assegnazione dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica da ultimo apportata dal D.lgs. 149/2022),
TRA
(c.f.: ), nella qualità di Parte_1 P.IVA_1 rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
[...]
Benevento alla via Enzo Marmorale n. 6, Parco Marinelli, Fab 4/A, presso lo studio dell'Avv. Strazzullo Edoardo (c.f.: ), dal quale è rappresentata e C.F._1 difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E (c.f.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_2 C.F._2
Giugliano in Campania (NA) alla via F.lli Maristi n. 48, presso lo studio dell'Avv.
D'AN GE (c.f.: ), dalla quale è rappresentata e difesa C.F._3 in virtù di procura in calce della comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
E (c.f.: ) Controparte_3 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: “Appello avverso la sentenza n. 929/2024 resa dal Giudice di Pace di Marano di
Napoli in data 25/02/2024, depositata in Cancelleria in data 27/02/2024, all'esito del giudizio iscritto al n. 2636/2022 r.g.”.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da verbale dell'udienza del
13/10/2025.
n. 2738/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 12 N. 2738/2024 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l'appellante,
[...]
(da ora e in prosieguo , impugnava la sentenza Parte_2 Pt_1
n. 929/2024 resa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli in data 25/02/2024, depositata in Cancelleria in data 27/02/2024, all'esito del giudizio iscritto al n.
2636/2022 r.g., con cui era stata accolta la domanda risarcitoria proposta dall'allora attrice, in relazione al sinistro stradale verificatosi il giorno Controparte_2
27/01/2020, alle ore 14,45 circa, in Giugliano in Campania (NA), alla Via S. Rocco, all'incrocio con Via Concezione.
La sentenza impugnata accertava che nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo, il veicolo di proprietà e condotto da Renault AP Controparte_2 targata FV258BE, assicurato per la RCA della Compagnia assicurativa CP_4 nel percorrere Via San Rocco in Giugliano in Campania (NA) veniva attinto
[...] alla parte anteriore sinistra dell'autovettura Audi A3 targata BE910LR, di proprietà di , coperta con polizza RCA della il cui Controparte_3 Controparte_5 conducente, provenendo da Via Concezione, nell'impegnare l'incrocio con Via San
Rocco, non avrebbe rispettato il segnale di STOP ivi esistente, collidendo, dunque, il primo veicolo facendolo rovinare con la sua parte anteriore destra contro un muro.
All'esito del giudizio di primo grado l'odierna appellante veniva condannata, in solido col responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore della attrice, quantificati in euro 5.900,27, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.400,00 per diritti ed onorari comprensivi di euro 400,00 per l'attivazione della procedura di negoziazione, oltre euro 700,00 per spese (di cui euro 400,00 per CTU), oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore costituito.
A sostegno del proposto gravame, l'appellante deduceva: — l'erroneo esame delle prove documentali e fattuali, con particolare riferimento: (i) al dispositivo satellitare installato a bordo dell'auto attorea, il quale registrava un solo crash il 27/01/2020 alle
14:46:57 con il quadro del veicolo "SPENTO", circostanza incompatibile con la dinamica di un veicolo in normale movimento e con il duplice impatto (diretto e indiretto) descritto in citazione;
(ii) alla rilevata disconnessione della batteria pochi secondi dopo l'evento, con ciò a significare una manomissione della scatola nera subito dopo il crash anomalo e volta a simularne un malfunzionamento;
(iii) agli accertamenti investigativi che evidenziavano come il muretto contro cui l'auto n. 2738/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 12 N. 2738/2024 R.G.A.C.
avrebbe impattato presentava gli stessi danni visibili nelle foto di Google Maps risalenti al 2018, escludendo, pertanto, l'urto; (iv) alle molteplici ricorrenze IVASS relative all'auto danneggiata e all'attrice (9 sinistri per l'attrice e 5 per la Renault
AP in un breve arco temporale); — l'errata valutazione della prova orale, in quanto l'unico teste escusso, nonché figlio dell'attrice, avrebbe reso una deposizione contraddittoria, oltre ad essere censito nell'archivio IVASS in ben 16 sinistri;
—
l'illegittimità ed inattendibilità della CTU, per non avere il consulente ispezionato né periziato nessuno dei veicoli coinvolti, limitandosi a esaminare foto di scarsa qualità
e prive di data certa;
— l'erronea statuizione sulle spese e competenze di lite del primo grado del giudizio.
Tanto premesso, la predetta appellante concludeva chiedendo al Tribunale adito in grado di appello di:
“IN VIA PROCESSUALE:
1) disporre l'acquisizione agli atti del giudizio del fascicolo di ufficio del I grado del processo iscritto al n. 2636/2022 R.G. del Giudice di Pace di Marano di
Napoli;
IN MERITO:
IN ACCOGLIMENTO DEL PRIMO MOTIVO DI APPELLO ED IN TOTALE
RIFORMA DELL'IMPUGNATA SENTENZA DI I GRADO:
2) accertare e dichiarare la totale illegittimità ed infondatezza, sia in fatto che in diritto, della domanda risarcitoria, così come formulata nel giudizio di I grado da
sia in ordine alla veridicità storica del dedotto sinistro che in Controparte_2 ordine alla asserita sussistenza del nesso causale tra il fantomatico sinistro ed i reclamati danni ex adverso;
3) rigettare, pertanto, integralmente la domanda risarcitoria, così come avanzata nel giudizio di I grado, rivelatesi illegittima, infondata ed indimostrata sotto ogni profilo;
3) porre le spese della CTU espletata nel giudizio di I grado interamente a carico dell'attrice appellata;
4) condannare l'attrice al pagamento, in favore dell' Controparte_2 [...]
delle spese e competenze legali di lite del primo grado Parte_2 di giudizio;
5) condannare l'attrice appellata e/o chi di ragione alla Controparte_2 restituzione, in favore dell' dell'importo di euro Parte_2
7.311,02 indebitamente percepito per sorte capitale ed interessi in esecuzione dell'impugnata sentenza di primo grado;
6) condannare l'attrice appellata e/o chi di ragione alla restituzione, in favore dell'odierna appellante Assicurazione, dell'importo di € 4.071,76 indebitamente percepito per spese e competenze legali di lite e di CTU in esecuzione dell'impugnata sentenza di primo grado;
n. 2738/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 12 N. 2738/2024 R.G.A.C.
7) condannare l'attrice al pagamento, in favore dell Controparte_2 [...]
delle spese e competenze legali di lite del presente Parte_2 grado di giudizio;
8) emettere ogni ulteriore consequenziale provvedimento di legge, ivi inclusa la trasmissione degli atti del giudizio alla competente Procura della Repubblica per ogni eventuale conseguente accertamento e provvedimento di legge.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
19/09/2024, si costituiva in giudizio l'appellata la quale, di Controparte_2 contro, nell'impugnare e contestare tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, deduceva, nell'ordine: — in via preliminare, il difetto di procura e rappresentanza processuale in capo all'appellante; — l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; — l'acquiescenza della sentenza ex art. 329 c.p.c., per avere l'appellante spontaneamente pagato gli importi dovuti in sentenza, senza che l'attrice avesse notificato alcun titolo esecutivo e, soprattutto, senza specificare alcuna riserva di gravame nella comunicazione di pagamento;
— nel merito, l'infondatezza dell'appello, stante la irregolarità ed inaffidabilità di funzionamento della scatola nera;
— la coerenza dei danni del veicolo attoreo con la dinamica narrata, così come emerso anche dalla CTU tecnica disposta in primo grado;
— infine, l'avere il giudice di prime cure ritenuto attendibile il teste escusso e coerente la sua deposizione con la dinamica del sinistro.
Per quanto sopra, la predetta parte appellata insisteva per il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza resa in primo grado e condanna dell'appellante al pagamento di spese e compensi con attribuzione al procuratore costituito.
Non si costituiva neppure nel presente giudizio di gravame l'ulteriore appellato- convenuto e responsabile civile, , nonostante la ritualità della Controparte_3 notificazione dell'atto di citazione in appello eseguita nei confronti dello stesso, cosicché del medesimo ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza resa in data
30 settembre 2024.
Nel prosieguo del giudizio, ritenute preliminarmente infondate le doglianze sollevate da parte appellata circa il difetto di procura in capo alla società in Pt_1 virtù di tutto quanto osservato in sede di ordinanza resa il 30/09/2024, da intendersi in questa sede integralmente richiamata e confermata), acquisito in atti il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, avendo, in ogni caso, parte appellante versato in atti copia integrale dei verbali di causa e della relazione di consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado (documentazione non contestata, né disconosciuta da parte appellata costituita) e fissata l'udienza del 13 ottobre 2025 per la remissione della causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. art. 352 c.p.c. (così come novellato dal D.lgs. 149/2022) per il deposito delle note e comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva riservata in decisione con provvedimento del 14/10/2025.
n. 2738/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 12 N. 2738/2024 R.G.A.C.
Così brevemente esposti i fatti di causa, preliminarmente deve darsi atto della procedibilità della domanda di appello tempestivamente spiegata entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
Nel caso di specie deve poi dichiararsi l'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., atteso che nell'atto di appello risultano ben delineati i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione, non essendo richieste, allo scopo, formule sacramentali, bensì che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contestare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. SS.UU. Civili n. 27199 del 16.11.2017, a mente della quale “[…] Gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n.134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte da primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
”revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Ancora in rito, va rilevato che non sussiste la fattispecie di improponibilità dell'appello per asserita acquiescenza ex art. 329 c.p.c. alla sentenza di primo grado invocata da parte appellata, sull'assunto che l'odierna appellante avrebbe dato esecuzione spontanea alle statuizioni di condanna riportate in primo grado.
Ed invero, costituisce principio di diritto assolutamente pacifico in giurisprudenza quello per cui “Il pagamento, anche senza riserve, delle spese processuali liquidate nella sentenza d'appello, o comunque esecutiva, non comporta acquiescenza alla stessa, neppure quando sia antecedente alla minaccia di esecuzione o all'intimazione del precetto.” (cfr., ex multis, Cass. 14368/2014; Cass. 13630/2009; Cass., SS.UU., 1242/2000).
Nel merito, l'appello si è rivelato fondato e deve trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Il gravame proposto dalla articolato su due sostanziali motivi, a mezzo dei Pt_1 quali l'appellante ha censurato la decisione per (i) vizio di motivazione per aver il giudice di primo grado valutato superficialmente le risultanze istruttorie e, nello specifico, i dati emersi dai tabulati dalla scatola nera installata sul veicolo attoreo, non avendo considerato alcuno dei rilievi dell'odierna appellante circa le numerose risultanze IVASS, riguardo la posizione del responsabile civile, dell'attrice e dell'unico teste escusso nel corso del giudizio di primo grado, rivelatosi anche inattendibile e impreciso, nonché con riguardo alla inattendibilità anche della CTU disposta nel giudizio di primo grado, con riguardo ai presunti danni diretti e n. 2738/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 12 N. 2738/2024 R.G.A.C.
indiretti al veicolo Renault APe e alla compatibilità degli stessi con il sinistro dedotto in lite;
(ii) erronea statuizione sulle spese di lite.
Partendo dall'esame del primo motivo di gravame, ulteriormente sub-articolato al suo interno su diversi profili di doglianza, esso si è rivelato fondato, per le ragioni di seguito esposte.
Appare opportuno premettere che l'operazione di interpretazione e valutazione del materiale probatorio, salvo che la legge non disponga altrimenti, si sostanzia nel giudizio frutto del prudente apprezzamento espresso dal giudice, secondo i dettami sanciti dall'art.116 c.p.c. In tale prospettiva, viene dunque devoluto al giudice di merito il potere di individuare le fonti del proprio convincimento e pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta fra le risultanze istruttorie di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., fra le tante, Cass. 23 aprile 2001 n.5964, Cass. 10 maggio 2000 n.6023, Cass. 30 ottobre 1998
n.10896).
Ora, in primo luogo, inattendibile e non credibile è apparsa la narrazione resa dall'unico teste escusso in primo grado per parte attrice, Testimone_1
(peraltro figlio dell'odierna appellata .
[...] Controparte_2
Benché il predetto teste abbia dichiarato di essere stato presente ai fatti e di aver assistito al sinistro, non solo non veniva indicato dall'attrice nell'atto di citazione del giudizio di primo grado, ma non se ne trova menzione nemmeno nella denuncia di sinistro inviata dalla istante alla compagnia assicurativa convenuta, né tantomeno nel verbale di spontanee dichiarazioni rilasciate da quest'ultima in data 24/02/2020 agli informatori della Compagnia, ove, per l'esattezza, la medesima ebbe a dichiarare: “Vi furono dei testimoni di cui mi riservo di fornire i dati” (cfr. produzione di parte appellante relativa al giudizio di primo grado).
La circostanza risulta singolare, considerato il rapporto di stretta parentela sussistente tra il teste ed una delle parti del giudizio coinvolta nel sinistro, nonché la circostanza che il predetto testimone ha dichiarato di essersi trovato insieme alla madre quando esso si verificò e di essere successivamente tornata a casa con lei.
n. 2738/2024 r.g.a.c. Pag. 6 di 12 N. 2738/2024 R.G.A.C.
Dunque, si trattava di una persona che avrebbe dovuto essere indicata come testimone oculare sin dalle prime fasi stragiudiziali della procedura, essendone quantomai inverosimile la successiva indicazione e identificazione a così rilevante distanza di tempo dai fatti.
Inoltre, il predetto teste dichiarava, durante la propria escussione all'udienza del
07/07/2023, di aver reso testimonianza, oltre che nel procedimento per cui è causa, in almeno altri due precedenti giudizi nell'arco degli ultimi cinque anni.
La deposizione resa dal si è rivelata, inoltre, Testimone_1 estremamente generica al punto da omettere qualunque dettaglio riguardo il veicolo
Audi A3 antagonista, sia in riferimento al colore della vettura o ai danni da questa subiti nell'impatto, che al numero di eventuali passeggeri, sia ai motivi per cui non intervennero né forze dell'ordine e nemmeno un mezzo di soccorso stradale a ripristinare la viabilità; sul punto, infatti, appare poco credibile la circostanza descritta dal teste, secondo cui la Renault APe pur perdendo acqua dal radiatore e con il paraurti anteriore quasi completamente distaccato dal telaio (cfr. rilievi fotografici acclusi alla produzione di parte appellata) fosse in grado di riprendere la marcia, avendo egli dichiarato sul punto durante la propria escussione: «“[…] preciso che dopo il sinistro siamo tornati a casa sempre con la Renault AP che marciava regolarmente».
Orbene, pur aderendosi alla tesi secondo cui l'art. 135, comma 3-quater, del d.lgs. n.
209 del 2005, non prevede alcun automatismo tra inattendibilità del dichiarante e frequenza con cui egli ha rivestito il ruolo di testimone negli ultimi 5 anni, tuttavia, in presenza di concorrenti elementi di criticità (che portano tutti concordemente ad affermarne la intrinseca inattendibilità, come appunto emerge nella specie, per le considerazioni già innanzi svolte), si imponeva una più rigorosa valutazione delle dichiarazioni rese dell'unico testimone addotto da parte del giudice di prime cure, ricercando ben più pregnanti ulteriori elementi di riscontro estrinseco alle stesse.
In materia di prova testimoniale, infatti, la verifica in ordine all'attendibilità del teste, che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso, forma oggetto di una valutazione discrezionale che il Giudice compie non solo alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) ma anche di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), e uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. civ. sez. III, n. 7623 del
18/4/2016).
Nella specie, in relazione a tutto quanto sopra già evidenziato, la oltremodo tardiva indicazione del teste (già ben noto alla parte attrice), l'aver egli reso più volte n. 2738/2024 r.g.a.c. Pag. 7 di 12 N. 2738/2024 R.G.A.C.
testimonianza in diversi sinistri stradali oltre in quello per cui è causa e l'aver fornito il dichiarante, in relazione ad esso, una ricostruzione tutt'altro che precisa e coerente dell'evento, appaiono circostanze di grande rilevanza — ad avviso di questo
Tribunale — e, quindi, decisive per la valutazione di inattendibilità e non credibilità della deposizione rese dal dichiarante escusso.
Va rilevato, altresì, che sia sul veicolo attoreo che in capo alla proprietaria e odierna appellata, risultano molteplici ricorrenze IVASS — 9 sinistri per l'attrice e 5 per la
Renault AP in un breve arco temporale — (cfr. produzione di primo grado della parte appellante).
Si evidenzia, quindi, la obiettiva rilevanza di tali risultanze, atteso che la banca dati istituita al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria r.c.a., regolata dall'art. 135
C.d.A., raccoglie i dati relativi ai sinistri in cui sono coinvolti i veicoli a motore immatricolati in Italia, viene consultata dalle imprese assicuratrici in fase di formulazione dell'offerta e può essere consultata dalle autorità giudiziarie e forze dell'ordine; il valore probatorio degli estratti IVASS è stato più volte richiamato in diverse pronunce (Tribunale Napoli sent. 2129/22; Tribunale Napoli Nord sent. n.
118/20; n. 256/20; n. 2486/21; Trib. Avellino sent. n. 387/20).
I dati che precedono appaiono obiettivamente abnormi e assai rilevanti al fine della valutazione della complessiva attendibilità e credibilità dei fatti di causa dedotti in lite, apparendo, dunque, del tutto irragionevole che il Giudice di prime cure abbia ritenuto di completamente trascurare tali decisive risultanze.
Né si potrebbe affermare che si sia al cospetto di mere illazioni o sospetti, non accompagnati da ulteriori elementi concreti di dubbio, se solo si consideri — come specificamente dedotto ed eccepito dalla Compagnia Assicurativa appellante e non specificamente smentito o, in altro modo, superato, dagli appellati — che sia il veicolo attoreo, che quello del responsabile civile, presuntivamente coinvolti nello scontro, non risultano neppure essere stati mai messi a disposizione del CTU per la valutazione del danno, essendosi, di fatto, quest'ultima basata su meri rilievi fotografici della sola vettura attorea, da cui non è evidentemente possibile accertare la effettiva riconducibilità causale dei danni apoditticamente ivi indicati al preciso sinistro stradale qui dedotto in lite (onde vagliarne anche la effettiva compatibilità con la dinamica descritta in citazione e dal teste escusso).
Per le ragioni esposte, quindi, deve ritenersi fondato il primo motivo di appello, con conseguente assorbimento di ogni altro profilo di censura pur ivi evidenziato da parte appellante.
Ed invero, le discrasie istruttorie che precedono sono tante e tali dal non poter essere ricondotte in alcun modo ad unità, dal che deriva l'assoluta impossibilità di ritenere n. 2738/2024 r.g.a.c. Pag. 8 di 12 N. 2738/2024 R.G.A.C.
provati i fatti allegati in citazione dagli attori e posti a sostegno delle loro plurime domande risarcitorie (cfr. art. 2697 c.c.). Domande che, pertanto, non possono che essere rigettate.
In accoglimento dell'appello, dunque, ed in integrale riforma della sentenza di primo grado, la domanda azionata in primo grado dall'attrice nei Controparte_2 confronti della e dell'ulteriore convenuto Parte_2 [...]
, vanno integralmente rigettate. CP_3
In ragione, poi, dell'accoglimento integrale dell'appello, in virtù del disposto di cui all'art. 336 c.p.c., la sentenza impugnata va riformata anche per quanto concerne il riparto delle spese di lite del giudizio di primo grado tra le parti.
Ed invero, per effetto dell'integrale riforma della impugnata decisione e della integrale soccombenza riportata dall'attrice, (odierna appellata), Controparte_2 in virtù del principio della soccombenza, la stessa va condannata al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore dell'appellante
[...]
per gli stessi motivi che precedono, anche le spese della Parte_2
CTU espletata nell'ambito di quel giudizio sono da accollare integralmente in capo alla predetta odierna parte appellata, seppure nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del Consulente (cfr.
Cass. 28094/2009).
Per quanto riguarda, invece, le spese di lite del presente giudizio di gravame, anch'esse seguono strettamente la soccombenza, con la conseguente condanna dell'appellata, alla rifusione delle dette spese in favore Controparte_2 dell'appellante Parte_2
Quanto alla concreta liquidazione di tutte le suddette spese di lite, sia di primo che di secondo grado, essa va operata, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia
55/2014, in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione delle cause di valore da euro 5.200,01 e fino a euro 26.000,00, parlamentato al valore del decisum, nonché del valore delle condanne risarcitorie oggetto di gravame nel presente giudizio) e all'attività concretamente svolta dal difensore costituito per la parte appellante vittoriosa nel doppio grado di giudizio (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisoria di cui al richiamato D.M.).
Per effetto dell'integrale accoglimento del proposto gravame e della consequenziale riforma della sentenza di primo grado, va, altresì, accolta la domanda di restituzione formulata da parte appellante e tesa a conseguire il rimborso delle somme di euro
7.311,02 — elargita in favore dell'appellata — , e di euro 4.071,76 Controparte_2
— elargita, a titolo di spese di lite, in favore dell'Avv. D'AN GE, difensore della dichiaratasi antistataria della detta parte attrice ex art. 93 c.p.c. — in CP_2 esecuzione della sentenza di primo grado qui riformata (somme la cui effettiva n. 2738/2024 r.g.a.c. Pag. 9 di 12 N. 2738/2024 R.G.A.C.
elargizione in favore della parte appellata costituita e del proprio difensore risulta essere stata documentalmente provata in atti da parte appellante e non risulta essere mai stata specificamente contestata dalla stessa predetta parte appellata costituita e dal proprio difensore).
Invero, è principio di diritto pacifico in giurisprudenza quello per cui “La domande di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova, ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio” (cfr., ex multis, Cass.
11491/2006).
Sul punto, va, inoltre, ulteriormente precisato che “In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 cod. proc. civ., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento.” (cfr. Cass.,
8215/2013; Cass. 10827/2007; Cass. 13736/2004; Cass. 13752/2002).
Inoltre, le circostanze che il difensore distrattario di parte attrice non sia stato direttamente evocato nel presente giudizio di gravame e che l'appello non sia stato rivolto anche nei propri confronti, non impediscono l'emissione di una pronuncia di condanna diretta nei confronti di quest'ultimo per la restituzione delle somme ricevute a titolo di spese di lite ex art. 93 c.p.c..
Ed invero, oltre a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità innanzi già citata, è stato altresì osservato come “L'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale;
ne consegue, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro, che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio.”
(cfr., da ultimo, sul punto, Cass. 25247/2017; Cass, 9062/2010, la quale, emessa in casistica in cui il difensore distrattario non aveva neppure partecipato al processo di appello, ha chiarito proprio che il distrattario subisce, ai fini restitutori, gli effetti della riforma in peius della sentenza di primo grado — salvo il diritto a percepire dalla parte assistita quanto abbia dovuto restituire all'altra — , come del diverso esito n. 2738/2024 r.g.a.c. Pag. 10 di 12 N. 2738/2024 R.G.A.C.
della causa in quel grado si era avvantaggiato ai fini della distrazione, cosicchè il distrattario è destinato a subire gli effetti della riforma della sentenza di primo grado benché non evocato personalmente nel giudizio di appello;
Cass. 13736/2004; Cass.
10827/2007).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
AR CA, definitivamente pronunciando, in grado di appello, nella causa iscritta al n. 2738/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: "Appello avverso la sentenza n.
929/2024 resa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli in data 25/02/2024, depositata in
Cancelleria in data 27/02/2024 all'esito del giudizio iscritto al n. 2636/2022 r.g.”, pendente tra nella qualità di rappresentante Parte_2 per la gestione dei sinistri in Italia di — appellante Controparte_1
— e — appellata — e — appellato Controparte_2 Controparte_3 contumace — , ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da parte appellante, per le ragioni di cui in motivazione, e, per l'effetto, in integrale riforma della impugnata decisione, rigetta integralmente la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice,
(odierna appellata), nell'ambito del giudizio di primo grado;
Controparte_2
2. per l'ulteriore effetto, condanna la predetta appellata, al Controparte_2 pagamento, in favore dell'odierna appellante, Parte_2 nella qualità di rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia di
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., delle Controparte_1 spese di lite del primo grado di giudizio, che qui si liquidano in complessivi euro
1.000,00 (mille/00), per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., pone definitivamente le spese della C.T.U. svolta in primo grado, nei rapporti interni tra le parti, interamente a carico dell'odierna appellata, nonché attrice del giudizio di primo grado, con il conseguente diritto di parte Controparte_2 appellante di ripetere da quest'ultima quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al C.T.U.;
4. altresì per l'effetto della integrale riforma della sentenza di primo grado, condanna l'appellata, alla restituzione, in favore Controparte_2 dell'appellante, nella qualità di Parte_2 rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., della somma complessiva di
[...]
n. 2738/2024 r.g.a.c. Pag. 11 di 12 N. 2738/2024 R.G.A.C.
euro 7.311,02 (settemilatrecentoundici/02) da ella ricevuta in esecuzione della riformata decisione;
5. ancora per l'effetto della integrale riforma della sentenza di primo grado, condanna l'Avv. D'AN GE, quale difensore costituito per la medesima parte appellata in primo grado, e distrattario delle spese di Controparte_2 lite liquidate in proprio favore nella impugnata e riformata decisione, alla restituzione, in favore dell'appellante, nella Parte_2 qualità di rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia di
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., della somma Controparte_1 complessiva di euro 4.071,76 (quattromilasettantuno/76), dalla stessa ricevuta a titolo di spese di lite e onorari di causa in esecuzione della riformata decisione;
6. condanna, infine, l'appellata, al pagamento, in favore Controparte_2 dell'appellante nella qualità di Parte_2 rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del presente
[...] grado di appello, che qui si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), di cui euro 400,00 (quattrocento/00) per spese ed euro 2.600,00 (duemilaseicento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 12/12/2025
IL GIUDICE
(dott. AR CA)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod.
n. 2738/2024 r.g.a.c. Pag. 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. AR CA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 2738/2024 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 13/10/2025, preceduta dall'assegnazione dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica da ultimo apportata dal D.lgs. 149/2022),
TRA
(c.f.: ), nella qualità di Parte_1 P.IVA_1 rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
[...]
Benevento alla via Enzo Marmorale n. 6, Parco Marinelli, Fab 4/A, presso lo studio dell'Avv. Strazzullo Edoardo (c.f.: ), dal quale è rappresentata e C.F._1 difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E (c.f.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_2 C.F._2
Giugliano in Campania (NA) alla via F.lli Maristi n. 48, presso lo studio dell'Avv.
D'AN GE (c.f.: ), dalla quale è rappresentata e difesa C.F._3 in virtù di procura in calce della comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
E (c.f.: ) Controparte_3 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: “Appello avverso la sentenza n. 929/2024 resa dal Giudice di Pace di Marano di
Napoli in data 25/02/2024, depositata in Cancelleria in data 27/02/2024, all'esito del giudizio iscritto al n. 2636/2022 r.g.”.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da verbale dell'udienza del
13/10/2025.
n. 2738/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 12 N. 2738/2024 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l'appellante,
[...]
(da ora e in prosieguo , impugnava la sentenza Parte_2 Pt_1
n. 929/2024 resa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli in data 25/02/2024, depositata in Cancelleria in data 27/02/2024, all'esito del giudizio iscritto al n.
2636/2022 r.g., con cui era stata accolta la domanda risarcitoria proposta dall'allora attrice, in relazione al sinistro stradale verificatosi il giorno Controparte_2
27/01/2020, alle ore 14,45 circa, in Giugliano in Campania (NA), alla Via S. Rocco, all'incrocio con Via Concezione.
La sentenza impugnata accertava che nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo, il veicolo di proprietà e condotto da Renault AP Controparte_2 targata FV258BE, assicurato per la RCA della Compagnia assicurativa CP_4 nel percorrere Via San Rocco in Giugliano in Campania (NA) veniva attinto
[...] alla parte anteriore sinistra dell'autovettura Audi A3 targata BE910LR, di proprietà di , coperta con polizza RCA della il cui Controparte_3 Controparte_5 conducente, provenendo da Via Concezione, nell'impegnare l'incrocio con Via San
Rocco, non avrebbe rispettato il segnale di STOP ivi esistente, collidendo, dunque, il primo veicolo facendolo rovinare con la sua parte anteriore destra contro un muro.
All'esito del giudizio di primo grado l'odierna appellante veniva condannata, in solido col responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore della attrice, quantificati in euro 5.900,27, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.400,00 per diritti ed onorari comprensivi di euro 400,00 per l'attivazione della procedura di negoziazione, oltre euro 700,00 per spese (di cui euro 400,00 per CTU), oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore costituito.
A sostegno del proposto gravame, l'appellante deduceva: — l'erroneo esame delle prove documentali e fattuali, con particolare riferimento: (i) al dispositivo satellitare installato a bordo dell'auto attorea, il quale registrava un solo crash il 27/01/2020 alle
14:46:57 con il quadro del veicolo "SPENTO", circostanza incompatibile con la dinamica di un veicolo in normale movimento e con il duplice impatto (diretto e indiretto) descritto in citazione;
(ii) alla rilevata disconnessione della batteria pochi secondi dopo l'evento, con ciò a significare una manomissione della scatola nera subito dopo il crash anomalo e volta a simularne un malfunzionamento;
(iii) agli accertamenti investigativi che evidenziavano come il muretto contro cui l'auto n. 2738/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 12 N. 2738/2024 R.G.A.C.
avrebbe impattato presentava gli stessi danni visibili nelle foto di Google Maps risalenti al 2018, escludendo, pertanto, l'urto; (iv) alle molteplici ricorrenze IVASS relative all'auto danneggiata e all'attrice (9 sinistri per l'attrice e 5 per la Renault
AP in un breve arco temporale); — l'errata valutazione della prova orale, in quanto l'unico teste escusso, nonché figlio dell'attrice, avrebbe reso una deposizione contraddittoria, oltre ad essere censito nell'archivio IVASS in ben 16 sinistri;
—
l'illegittimità ed inattendibilità della CTU, per non avere il consulente ispezionato né periziato nessuno dei veicoli coinvolti, limitandosi a esaminare foto di scarsa qualità
e prive di data certa;
— l'erronea statuizione sulle spese e competenze di lite del primo grado del giudizio.
Tanto premesso, la predetta appellante concludeva chiedendo al Tribunale adito in grado di appello di:
“IN VIA PROCESSUALE:
1) disporre l'acquisizione agli atti del giudizio del fascicolo di ufficio del I grado del processo iscritto al n. 2636/2022 R.G. del Giudice di Pace di Marano di
Napoli;
IN MERITO:
IN ACCOGLIMENTO DEL PRIMO MOTIVO DI APPELLO ED IN TOTALE
RIFORMA DELL'IMPUGNATA SENTENZA DI I GRADO:
2) accertare e dichiarare la totale illegittimità ed infondatezza, sia in fatto che in diritto, della domanda risarcitoria, così come formulata nel giudizio di I grado da
sia in ordine alla veridicità storica del dedotto sinistro che in Controparte_2 ordine alla asserita sussistenza del nesso causale tra il fantomatico sinistro ed i reclamati danni ex adverso;
3) rigettare, pertanto, integralmente la domanda risarcitoria, così come avanzata nel giudizio di I grado, rivelatesi illegittima, infondata ed indimostrata sotto ogni profilo;
3) porre le spese della CTU espletata nel giudizio di I grado interamente a carico dell'attrice appellata;
4) condannare l'attrice al pagamento, in favore dell' Controparte_2 [...]
delle spese e competenze legali di lite del primo grado Parte_2 di giudizio;
5) condannare l'attrice appellata e/o chi di ragione alla Controparte_2 restituzione, in favore dell' dell'importo di euro Parte_2
7.311,02 indebitamente percepito per sorte capitale ed interessi in esecuzione dell'impugnata sentenza di primo grado;
6) condannare l'attrice appellata e/o chi di ragione alla restituzione, in favore dell'odierna appellante Assicurazione, dell'importo di € 4.071,76 indebitamente percepito per spese e competenze legali di lite e di CTU in esecuzione dell'impugnata sentenza di primo grado;
n. 2738/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 12 N. 2738/2024 R.G.A.C.
7) condannare l'attrice al pagamento, in favore dell Controparte_2 [...]
delle spese e competenze legali di lite del presente Parte_2 grado di giudizio;
8) emettere ogni ulteriore consequenziale provvedimento di legge, ivi inclusa la trasmissione degli atti del giudizio alla competente Procura della Repubblica per ogni eventuale conseguente accertamento e provvedimento di legge.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
19/09/2024, si costituiva in giudizio l'appellata la quale, di Controparte_2 contro, nell'impugnare e contestare tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, deduceva, nell'ordine: — in via preliminare, il difetto di procura e rappresentanza processuale in capo all'appellante; — l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; — l'acquiescenza della sentenza ex art. 329 c.p.c., per avere l'appellante spontaneamente pagato gli importi dovuti in sentenza, senza che l'attrice avesse notificato alcun titolo esecutivo e, soprattutto, senza specificare alcuna riserva di gravame nella comunicazione di pagamento;
— nel merito, l'infondatezza dell'appello, stante la irregolarità ed inaffidabilità di funzionamento della scatola nera;
— la coerenza dei danni del veicolo attoreo con la dinamica narrata, così come emerso anche dalla CTU tecnica disposta in primo grado;
— infine, l'avere il giudice di prime cure ritenuto attendibile il teste escusso e coerente la sua deposizione con la dinamica del sinistro.
Per quanto sopra, la predetta parte appellata insisteva per il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza resa in primo grado e condanna dell'appellante al pagamento di spese e compensi con attribuzione al procuratore costituito.
Non si costituiva neppure nel presente giudizio di gravame l'ulteriore appellato- convenuto e responsabile civile, , nonostante la ritualità della Controparte_3 notificazione dell'atto di citazione in appello eseguita nei confronti dello stesso, cosicché del medesimo ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza resa in data
30 settembre 2024.
Nel prosieguo del giudizio, ritenute preliminarmente infondate le doglianze sollevate da parte appellata circa il difetto di procura in capo alla società in Pt_1 virtù di tutto quanto osservato in sede di ordinanza resa il 30/09/2024, da intendersi in questa sede integralmente richiamata e confermata), acquisito in atti il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, avendo, in ogni caso, parte appellante versato in atti copia integrale dei verbali di causa e della relazione di consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado (documentazione non contestata, né disconosciuta da parte appellata costituita) e fissata l'udienza del 13 ottobre 2025 per la remissione della causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. art. 352 c.p.c. (così come novellato dal D.lgs. 149/2022) per il deposito delle note e comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva riservata in decisione con provvedimento del 14/10/2025.
n. 2738/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 12 N. 2738/2024 R.G.A.C.
Così brevemente esposti i fatti di causa, preliminarmente deve darsi atto della procedibilità della domanda di appello tempestivamente spiegata entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
Nel caso di specie deve poi dichiararsi l'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., atteso che nell'atto di appello risultano ben delineati i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione, non essendo richieste, allo scopo, formule sacramentali, bensì che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contestare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. SS.UU. Civili n. 27199 del 16.11.2017, a mente della quale “[…] Gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n.134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte da primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
”revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Ancora in rito, va rilevato che non sussiste la fattispecie di improponibilità dell'appello per asserita acquiescenza ex art. 329 c.p.c. alla sentenza di primo grado invocata da parte appellata, sull'assunto che l'odierna appellante avrebbe dato esecuzione spontanea alle statuizioni di condanna riportate in primo grado.
Ed invero, costituisce principio di diritto assolutamente pacifico in giurisprudenza quello per cui “Il pagamento, anche senza riserve, delle spese processuali liquidate nella sentenza d'appello, o comunque esecutiva, non comporta acquiescenza alla stessa, neppure quando sia antecedente alla minaccia di esecuzione o all'intimazione del precetto.” (cfr., ex multis, Cass. 14368/2014; Cass. 13630/2009; Cass., SS.UU., 1242/2000).
Nel merito, l'appello si è rivelato fondato e deve trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Il gravame proposto dalla articolato su due sostanziali motivi, a mezzo dei Pt_1 quali l'appellante ha censurato la decisione per (i) vizio di motivazione per aver il giudice di primo grado valutato superficialmente le risultanze istruttorie e, nello specifico, i dati emersi dai tabulati dalla scatola nera installata sul veicolo attoreo, non avendo considerato alcuno dei rilievi dell'odierna appellante circa le numerose risultanze IVASS, riguardo la posizione del responsabile civile, dell'attrice e dell'unico teste escusso nel corso del giudizio di primo grado, rivelatosi anche inattendibile e impreciso, nonché con riguardo alla inattendibilità anche della CTU disposta nel giudizio di primo grado, con riguardo ai presunti danni diretti e n. 2738/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 12 N. 2738/2024 R.G.A.C.
indiretti al veicolo Renault APe e alla compatibilità degli stessi con il sinistro dedotto in lite;
(ii) erronea statuizione sulle spese di lite.
Partendo dall'esame del primo motivo di gravame, ulteriormente sub-articolato al suo interno su diversi profili di doglianza, esso si è rivelato fondato, per le ragioni di seguito esposte.
Appare opportuno premettere che l'operazione di interpretazione e valutazione del materiale probatorio, salvo che la legge non disponga altrimenti, si sostanzia nel giudizio frutto del prudente apprezzamento espresso dal giudice, secondo i dettami sanciti dall'art.116 c.p.c. In tale prospettiva, viene dunque devoluto al giudice di merito il potere di individuare le fonti del proprio convincimento e pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta fra le risultanze istruttorie di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., fra le tante, Cass. 23 aprile 2001 n.5964, Cass. 10 maggio 2000 n.6023, Cass. 30 ottobre 1998
n.10896).
Ora, in primo luogo, inattendibile e non credibile è apparsa la narrazione resa dall'unico teste escusso in primo grado per parte attrice, Testimone_1
(peraltro figlio dell'odierna appellata .
[...] Controparte_2
Benché il predetto teste abbia dichiarato di essere stato presente ai fatti e di aver assistito al sinistro, non solo non veniva indicato dall'attrice nell'atto di citazione del giudizio di primo grado, ma non se ne trova menzione nemmeno nella denuncia di sinistro inviata dalla istante alla compagnia assicurativa convenuta, né tantomeno nel verbale di spontanee dichiarazioni rilasciate da quest'ultima in data 24/02/2020 agli informatori della Compagnia, ove, per l'esattezza, la medesima ebbe a dichiarare: “Vi furono dei testimoni di cui mi riservo di fornire i dati” (cfr. produzione di parte appellante relativa al giudizio di primo grado).
La circostanza risulta singolare, considerato il rapporto di stretta parentela sussistente tra il teste ed una delle parti del giudizio coinvolta nel sinistro, nonché la circostanza che il predetto testimone ha dichiarato di essersi trovato insieme alla madre quando esso si verificò e di essere successivamente tornata a casa con lei.
n. 2738/2024 r.g.a.c. Pag. 6 di 12 N. 2738/2024 R.G.A.C.
Dunque, si trattava di una persona che avrebbe dovuto essere indicata come testimone oculare sin dalle prime fasi stragiudiziali della procedura, essendone quantomai inverosimile la successiva indicazione e identificazione a così rilevante distanza di tempo dai fatti.
Inoltre, il predetto teste dichiarava, durante la propria escussione all'udienza del
07/07/2023, di aver reso testimonianza, oltre che nel procedimento per cui è causa, in almeno altri due precedenti giudizi nell'arco degli ultimi cinque anni.
La deposizione resa dal si è rivelata, inoltre, Testimone_1 estremamente generica al punto da omettere qualunque dettaglio riguardo il veicolo
Audi A3 antagonista, sia in riferimento al colore della vettura o ai danni da questa subiti nell'impatto, che al numero di eventuali passeggeri, sia ai motivi per cui non intervennero né forze dell'ordine e nemmeno un mezzo di soccorso stradale a ripristinare la viabilità; sul punto, infatti, appare poco credibile la circostanza descritta dal teste, secondo cui la Renault APe pur perdendo acqua dal radiatore e con il paraurti anteriore quasi completamente distaccato dal telaio (cfr. rilievi fotografici acclusi alla produzione di parte appellata) fosse in grado di riprendere la marcia, avendo egli dichiarato sul punto durante la propria escussione: «“[…] preciso che dopo il sinistro siamo tornati a casa sempre con la Renault AP che marciava regolarmente».
Orbene, pur aderendosi alla tesi secondo cui l'art. 135, comma 3-quater, del d.lgs. n.
209 del 2005, non prevede alcun automatismo tra inattendibilità del dichiarante e frequenza con cui egli ha rivestito il ruolo di testimone negli ultimi 5 anni, tuttavia, in presenza di concorrenti elementi di criticità (che portano tutti concordemente ad affermarne la intrinseca inattendibilità, come appunto emerge nella specie, per le considerazioni già innanzi svolte), si imponeva una più rigorosa valutazione delle dichiarazioni rese dell'unico testimone addotto da parte del giudice di prime cure, ricercando ben più pregnanti ulteriori elementi di riscontro estrinseco alle stesse.
In materia di prova testimoniale, infatti, la verifica in ordine all'attendibilità del teste, che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso, forma oggetto di una valutazione discrezionale che il Giudice compie non solo alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) ma anche di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), e uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. civ. sez. III, n. 7623 del
18/4/2016).
Nella specie, in relazione a tutto quanto sopra già evidenziato, la oltremodo tardiva indicazione del teste (già ben noto alla parte attrice), l'aver egli reso più volte n. 2738/2024 r.g.a.c. Pag. 7 di 12 N. 2738/2024 R.G.A.C.
testimonianza in diversi sinistri stradali oltre in quello per cui è causa e l'aver fornito il dichiarante, in relazione ad esso, una ricostruzione tutt'altro che precisa e coerente dell'evento, appaiono circostanze di grande rilevanza — ad avviso di questo
Tribunale — e, quindi, decisive per la valutazione di inattendibilità e non credibilità della deposizione rese dal dichiarante escusso.
Va rilevato, altresì, che sia sul veicolo attoreo che in capo alla proprietaria e odierna appellata, risultano molteplici ricorrenze IVASS — 9 sinistri per l'attrice e 5 per la
Renault AP in un breve arco temporale — (cfr. produzione di primo grado della parte appellante).
Si evidenzia, quindi, la obiettiva rilevanza di tali risultanze, atteso che la banca dati istituita al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria r.c.a., regolata dall'art. 135
C.d.A., raccoglie i dati relativi ai sinistri in cui sono coinvolti i veicoli a motore immatricolati in Italia, viene consultata dalle imprese assicuratrici in fase di formulazione dell'offerta e può essere consultata dalle autorità giudiziarie e forze dell'ordine; il valore probatorio degli estratti IVASS è stato più volte richiamato in diverse pronunce (Tribunale Napoli sent. 2129/22; Tribunale Napoli Nord sent. n.
118/20; n. 256/20; n. 2486/21; Trib. Avellino sent. n. 387/20).
I dati che precedono appaiono obiettivamente abnormi e assai rilevanti al fine della valutazione della complessiva attendibilità e credibilità dei fatti di causa dedotti in lite, apparendo, dunque, del tutto irragionevole che il Giudice di prime cure abbia ritenuto di completamente trascurare tali decisive risultanze.
Né si potrebbe affermare che si sia al cospetto di mere illazioni o sospetti, non accompagnati da ulteriori elementi concreti di dubbio, se solo si consideri — come specificamente dedotto ed eccepito dalla Compagnia Assicurativa appellante e non specificamente smentito o, in altro modo, superato, dagli appellati — che sia il veicolo attoreo, che quello del responsabile civile, presuntivamente coinvolti nello scontro, non risultano neppure essere stati mai messi a disposizione del CTU per la valutazione del danno, essendosi, di fatto, quest'ultima basata su meri rilievi fotografici della sola vettura attorea, da cui non è evidentemente possibile accertare la effettiva riconducibilità causale dei danni apoditticamente ivi indicati al preciso sinistro stradale qui dedotto in lite (onde vagliarne anche la effettiva compatibilità con la dinamica descritta in citazione e dal teste escusso).
Per le ragioni esposte, quindi, deve ritenersi fondato il primo motivo di appello, con conseguente assorbimento di ogni altro profilo di censura pur ivi evidenziato da parte appellante.
Ed invero, le discrasie istruttorie che precedono sono tante e tali dal non poter essere ricondotte in alcun modo ad unità, dal che deriva l'assoluta impossibilità di ritenere n. 2738/2024 r.g.a.c. Pag. 8 di 12 N. 2738/2024 R.G.A.C.
provati i fatti allegati in citazione dagli attori e posti a sostegno delle loro plurime domande risarcitorie (cfr. art. 2697 c.c.). Domande che, pertanto, non possono che essere rigettate.
In accoglimento dell'appello, dunque, ed in integrale riforma della sentenza di primo grado, la domanda azionata in primo grado dall'attrice nei Controparte_2 confronti della e dell'ulteriore convenuto Parte_2 [...]
, vanno integralmente rigettate. CP_3
In ragione, poi, dell'accoglimento integrale dell'appello, in virtù del disposto di cui all'art. 336 c.p.c., la sentenza impugnata va riformata anche per quanto concerne il riparto delle spese di lite del giudizio di primo grado tra le parti.
Ed invero, per effetto dell'integrale riforma della impugnata decisione e della integrale soccombenza riportata dall'attrice, (odierna appellata), Controparte_2 in virtù del principio della soccombenza, la stessa va condannata al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore dell'appellante
[...]
per gli stessi motivi che precedono, anche le spese della Parte_2
CTU espletata nell'ambito di quel giudizio sono da accollare integralmente in capo alla predetta odierna parte appellata, seppure nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del Consulente (cfr.
Cass. 28094/2009).
Per quanto riguarda, invece, le spese di lite del presente giudizio di gravame, anch'esse seguono strettamente la soccombenza, con la conseguente condanna dell'appellata, alla rifusione delle dette spese in favore Controparte_2 dell'appellante Parte_2
Quanto alla concreta liquidazione di tutte le suddette spese di lite, sia di primo che di secondo grado, essa va operata, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia
55/2014, in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione delle cause di valore da euro 5.200,01 e fino a euro 26.000,00, parlamentato al valore del decisum, nonché del valore delle condanne risarcitorie oggetto di gravame nel presente giudizio) e all'attività concretamente svolta dal difensore costituito per la parte appellante vittoriosa nel doppio grado di giudizio (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisoria di cui al richiamato D.M.).
Per effetto dell'integrale accoglimento del proposto gravame e della consequenziale riforma della sentenza di primo grado, va, altresì, accolta la domanda di restituzione formulata da parte appellante e tesa a conseguire il rimborso delle somme di euro
7.311,02 — elargita in favore dell'appellata — , e di euro 4.071,76 Controparte_2
— elargita, a titolo di spese di lite, in favore dell'Avv. D'AN GE, difensore della dichiaratasi antistataria della detta parte attrice ex art. 93 c.p.c. — in CP_2 esecuzione della sentenza di primo grado qui riformata (somme la cui effettiva n. 2738/2024 r.g.a.c. Pag. 9 di 12 N. 2738/2024 R.G.A.C.
elargizione in favore della parte appellata costituita e del proprio difensore risulta essere stata documentalmente provata in atti da parte appellante e non risulta essere mai stata specificamente contestata dalla stessa predetta parte appellata costituita e dal proprio difensore).
Invero, è principio di diritto pacifico in giurisprudenza quello per cui “La domande di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova, ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio” (cfr., ex multis, Cass.
11491/2006).
Sul punto, va, inoltre, ulteriormente precisato che “In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 cod. proc. civ., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento.” (cfr. Cass.,
8215/2013; Cass. 10827/2007; Cass. 13736/2004; Cass. 13752/2002).
Inoltre, le circostanze che il difensore distrattario di parte attrice non sia stato direttamente evocato nel presente giudizio di gravame e che l'appello non sia stato rivolto anche nei propri confronti, non impediscono l'emissione di una pronuncia di condanna diretta nei confronti di quest'ultimo per la restituzione delle somme ricevute a titolo di spese di lite ex art. 93 c.p.c..
Ed invero, oltre a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità innanzi già citata, è stato altresì osservato come “L'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale;
ne consegue, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro, che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio.”
(cfr., da ultimo, sul punto, Cass. 25247/2017; Cass, 9062/2010, la quale, emessa in casistica in cui il difensore distrattario non aveva neppure partecipato al processo di appello, ha chiarito proprio che il distrattario subisce, ai fini restitutori, gli effetti della riforma in peius della sentenza di primo grado — salvo il diritto a percepire dalla parte assistita quanto abbia dovuto restituire all'altra — , come del diverso esito n. 2738/2024 r.g.a.c. Pag. 10 di 12 N. 2738/2024 R.G.A.C.
della causa in quel grado si era avvantaggiato ai fini della distrazione, cosicchè il distrattario è destinato a subire gli effetti della riforma della sentenza di primo grado benché non evocato personalmente nel giudizio di appello;
Cass. 13736/2004; Cass.
10827/2007).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
AR CA, definitivamente pronunciando, in grado di appello, nella causa iscritta al n. 2738/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: "Appello avverso la sentenza n.
929/2024 resa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli in data 25/02/2024, depositata in
Cancelleria in data 27/02/2024 all'esito del giudizio iscritto al n. 2636/2022 r.g.”, pendente tra nella qualità di rappresentante Parte_2 per la gestione dei sinistri in Italia di — appellante Controparte_1
— e — appellata — e — appellato Controparte_2 Controparte_3 contumace — , ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da parte appellante, per le ragioni di cui in motivazione, e, per l'effetto, in integrale riforma della impugnata decisione, rigetta integralmente la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice,
(odierna appellata), nell'ambito del giudizio di primo grado;
Controparte_2
2. per l'ulteriore effetto, condanna la predetta appellata, al Controparte_2 pagamento, in favore dell'odierna appellante, Parte_2 nella qualità di rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia di
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., delle Controparte_1 spese di lite del primo grado di giudizio, che qui si liquidano in complessivi euro
1.000,00 (mille/00), per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., pone definitivamente le spese della C.T.U. svolta in primo grado, nei rapporti interni tra le parti, interamente a carico dell'odierna appellata, nonché attrice del giudizio di primo grado, con il conseguente diritto di parte Controparte_2 appellante di ripetere da quest'ultima quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al C.T.U.;
4. altresì per l'effetto della integrale riforma della sentenza di primo grado, condanna l'appellata, alla restituzione, in favore Controparte_2 dell'appellante, nella qualità di Parte_2 rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., della somma complessiva di
[...]
n. 2738/2024 r.g.a.c. Pag. 11 di 12 N. 2738/2024 R.G.A.C.
euro 7.311,02 (settemilatrecentoundici/02) da ella ricevuta in esecuzione della riformata decisione;
5. ancora per l'effetto della integrale riforma della sentenza di primo grado, condanna l'Avv. D'AN GE, quale difensore costituito per la medesima parte appellata in primo grado, e distrattario delle spese di Controparte_2 lite liquidate in proprio favore nella impugnata e riformata decisione, alla restituzione, in favore dell'appellante, nella Parte_2 qualità di rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia di
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., della somma Controparte_1 complessiva di euro 4.071,76 (quattromilasettantuno/76), dalla stessa ricevuta a titolo di spese di lite e onorari di causa in esecuzione della riformata decisione;
6. condanna, infine, l'appellata, al pagamento, in favore Controparte_2 dell'appellante nella qualità di Parte_2 rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del presente
[...] grado di appello, che qui si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), di cui euro 400,00 (quattrocento/00) per spese ed euro 2.600,00 (duemilaseicento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 12/12/2025
IL GIUDICE
(dott. AR CA)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod.
n. 2738/2024 r.g.a.c. Pag. 12 di 12