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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/12/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta: dr.ssa IE LE Presidente rel. dr. Barbara Fatale Consigliera dr. Ilario Nasso Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 622 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 , vertente
TRA con l'avv. PILEGGI ANTONIO, Parte_1
appellante
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, , , ,
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, e con l'avv. ANDRICCIOLA
[...] CP_9 CP_10
ROSANNA,
appellati
Oggetto: appello avverso sentenza n. 459/23 del Tribunale di Lamezia Terme, giudice del lavoro, pubblicata l'1.12.23. Opposizione a decreto ingiuntivo. Premio di produzione semestrale.
Conclusioni: come da atti di causa.
FATTO.
1) Con distinti ricorsi depositati il 23.08.2022, la proponeva opposizione avverso i Parte_1 decreti ingiuntivi n. 52/2022 del 6.06.2022, n. 51/2022 del 6.06.2022, n. 67/2022 del 22.06.2022, n.
65/2022 del 22.06.2022, n. 77/2022 del 22.06.2022, n. 72/2022 del 23.06.2022, n. 71/2022 del
22.06.2022, n. 75/2022 del 22.06.2022, n. 66/2022 del 22.06.2022 e n. 68/20222 del 22.06.2022, tutti emessi dal Tribunale di Lamezia Terme, con i quali le era stato ingiunto il pagamento, in favore dei dipendenti , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, e CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
1 rispettivamente, della complessiva somma di € 4.872,37, € 2.525,18, € 2.373,60, CP_10
€ 2.308,50, € 2.314,70, € 3.540,00, € 3.967,80, € 4.125,90, € 2.974,92, € 3.216,20, a titolo di E.D.A. relativo agli anni 2019/2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché spese e competenze del procedimento monitorio.
A fondamento delle distinte opposizioni la società deduceva, per un verso, che i ricorrenti/opposti - al pari di altri colleghi - avevano goduto di un ingiustificato trattamento di favore, avendo percepito sia i premi semestrali (premio semestrale fisso e premio semestrale per presenza) nei mesi di marzo e settembre di ciascun anno, sia il premio prod. agg. vo ed il premio di produzione corrisposti mensilmente;
e, per altro verso, che le disposizioni contrattuali collettive sulle quali si incentrava il diritto dei lavoratori avevano cessato di avere validità a decorrere dalla data del 21.04.2016 di sottoscrizione dell'“Accordo Quadro attuativo della detassazione anno 2016”.
Aggiungeva che a partire dal 21.04.2016, a seguito della cessazione di efficacia delle disposizioni contrattuali relative al premio di produttività, risultavano indebitamente percepiti gli importi a tale titolo corrisposti nel mese di settembre 2016, nei mesi di marzo e settembre 2017, nei mesi di marzo e settembre 2018.
Nei procedimenti iscritti ai nn. 900, 912, 913 e 914/2022 R.G – chiedeva, pertanto, la revoca dei decreti ingiuntivi impugnati e proponeva domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna degli opposti a restituire gli importi indebitamente percepiti a titolo di premio semestrale fisso e premio semestrale legato alla presenza con le mensilità di marzo e settembre 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017 e 2018, oltre accessori di legge;
in via subordinata, chiedeva la condanna alla restituzione del premio semestrale fisso e del premio semestrale legato alla presenza percepito con le mensilità di settembre 2016, marzo e settembre 2017, marzo e settembre 2018, oltre accessori di legge;
chiedeva, infine, la condanna delle parti opposte alla restituzione degli importi indebitamente percepiti a titolo di EDR negli ultimi dieci anni, pari a complessivi € 991,68, oltre accessori.
Nei procedimenti iscritti ai nn. 903, 908, 909, 910, 918 e 919/2022 R.G. la si limitava Parte_1
a chiedere la revoca dei decreti ingiuntivi opposti, atteso che i dipendenti interessati avevano già Parte ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento dell' riferito ad annualità precedenti, nonché una sentenza favorevole di rigetto dei relativi giudizi di opposizione proposti dal datore di lavoro (appellata dalla parte soccombente).
2) Nella resistenza dei lavoratori, il Giudice adito, riuniti i procedimenti per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 274 e 151 disp.
2 att. c.p.c., con sentenza dell'01.12.23 confermava e dichiarava esecutivi i decreti ingiuntivi opposti;
rigettava la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la restituzione delle somme percepite a titolo di premio semestrale fisso e legato alla presenza;
accoglieva la domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'EDR 92 e, per l'effetto, condannava i ricorrenti/opposti Controparte_1
, e alla restituzione degli importi Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 indebitamente percepiti a tale titolo a decorrere dall'anno 2012, pari a complessivi € 867,72 ciascuno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo;
compensava tra le parti le spese del giudizio.
In particolare (e per quel che in questa sede interessa avuto riguardo all'oggetto dell'odierno gravame) il Tribunale riteneva sussistente l'obbligo della parte datoriale di corrispondere la voce retributiva EDA, nelle sue componenti fissa e variabile, sulla base delle seguenti motivazioni:
<<
4. Esaminando, innanzitutto, la pretesa avente ad oggetto la corresponsione della voce retributiva EDA, nelle sue componenti fissa e variabile, e confermando l'orientamento espresso nell'ambito di analoghi contenziosi promossi da altri lavoratori, si osserva quanto segue.
Con accordo sindacale dell'1.06.2000 la si è impegnata ad applicare ai dipendenti del Pt_1 servizio manutenzione impianti e pulizie e del servizio parcheggi il contratto a far CP_11 data dall'1.07.2000.
Con il medesimo accordo le parti hanno disciplinato l'istituto del premio di risultato - soggetto al raggiungimento dei parametri di redditività, produttività e qualità, nonché al presupposto del segno positivo nel bilancio aziendale -, prevedendo che detto premio sarebbe stato erogato a tutti i dipendenti con contratto con decorrenza 2000 e anno base di riferimento 1999, CP_11 mentre ai dipendenti manutenzione e pulizie sarebbe stato corrisposto, per l'anno 2000, lo stesso importo a titolo di una-tantum (per il periodo successivo l'erogazione del premio di risultato sarebbe stata annuale, in un'unica soluzione ed avrebbe tenuto conto della presenza).
Nel citato accordo è stato, altresì, disciplinato, in conformità alle linee guida fissate dal CCNL
16/3/99 in materia di contrattazione di II livello, l'E.D.A., prevedendo due diverse modalità di erogazione, l'una relativa ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 30.06.2000, inquadrati nel contratto per i quali sarebbero stati mantenuti tutti i CP_11
PPA sino ad allora consolidati e sarebbero stati corrisposti a titolo di EDA, secondo i criteri attualmente vigenti, l'altra riferita ai lavoratori ex CCNL metalmeccanici e pulizie, ai quali sarebbe stato corrisposto un premio a titolo di EDA in relazione alle presenze effettive negli
3 importi di seguito indicati, con la precisazione che detto istituto avrebbe avuto incidenza solo sul
TFR e sarebbe stato erogato in 2 tranche semestrali.
Con il contratto integrativo aziendale del 28.07.2006, applicabile a tutti i dipendenti in servizio alla data del 28.07.2006, le parti hanno convenuto sull'opportunità di intervenire sul c.d. premio di risultato e di definire sia i parametri di determinazione (redditività, produttività e qualità), sia i termini e le modalità di erogazione;
nelle note a verbale, al punto a) “Trattamento Perequativo
EDA”, le parti hanno convenuto che, per il personale assunto a tempo indeterminato anteriormente alla data dell'1.07.2000 con contratti diversi da (36 unità in servizio alla data CP_11 odierna, ovvero al 28.07.2006), nonché per i dipendenti assunti a tempo indeterminato successivamente a tale data (58 unità in servizio alla data odierna, ovvero al 28.07.2006), sarebbero state riconosciute a titolo di recupero EDA le somme di seguito indicate (risultanti dagli incrementi applicati negli anni dal 2005 al 2008).
Con Accordo Quadro attuativo della detassazione anno 2016 (Decreto del 25 marzo 2016), premessa l'intenzione di sottoscrivere un accordo per regolamentare i profili retributivi rientranti nel concetto di retribuzione di produttività e che potesse permettere ai lavoratori in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla norma (art. 1, comma 182 della L. n. 208/2015) di accedere al cosiddetto regime della “detassazione” sulle voci retributive erogate nell'ambito della
“retribuzione di produttività”, le parti hanno convenuto che la retribuzione di produttività è composta dalle voci di cedolino di seguito individuate: 1) voci retributive variabili previste dal
CCNL Assaeroporti;
2) voce retributiva erogata in forza di Accordo Territoriale di secondo livello, ovvero a) premio semestrale fisso e variabile secondo presenza, stabilendo che B) la retribuzione di produttività individuata è riferita alle voci retributive indicate in premessa, (…) erogate con espresso riferimento ad “indicatori quantitativi” di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione;
C) la retribuzione, per come definita in premessa, e specificata al punto 1) sarebbe stata erogata secondo i criteri previsti nel CCNL e pertanto assoggettata alla variabilità delle condizioni di operatività e fabbisogno, nonché riferita ai seguenti “indicatori quantitativi” di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione.
Quanto alla voce retributiva indicata e specificata alla lettera a) del punto 2), l'accordo prevede, al paragrafo C, ultimo capoverso, che la medesima è volta ad incentivare la presenza in servizio dei lavoratori ed è direttamente correlata, nella parte variabile, al numero di assenze/presenze del personale a tempo indeterminato, mentre nei paragrafi successivi si stabilisce che le disposizioni del presente accordo sarebbero state applicate alle erogazioni effettuate nell'anno 2016 ed in quelli
4 successivi, fino al 2019; che sarebbe stata assoggettata alla tassazione favorevole, in subordine al rispetto delle condizioni stabilite dalla legge n. 208 del 2015 e del decreto attuativo del 25 marzo
2016, l'erogazione della retribuzione di produttività di cui alla lettera a) del punto 2) riconosciuta ai dipendenti nel mese di marzo 2016, e riferita a voci premiali relative agli indicatori variabili di presenze/assenze relativi al secondo semestre anno 2015; che le somme retributive che sarebbero state corrisposte in relazione alle voci e criteri definiti nell'accordo avrebbero avuto caratteristiche tali da consentire l'applicazione del regime di detassazione.
Al paragrafo H le parti hanno stabilito che tutti i precedenti patti che disciplinano la materia in esame ma che non contengono i profili richiesti dalle disposizioni normative richiamate nel presente accordo avrebbero cessato di avere validità dalla data di sottoscrizione del testo.
5. Ciò posto, pare opportuno rilevare che fin dal 2000 la contrattazione aziendale ha inteso distinguere il “premio di risultato”, la cui erogazione è soggetta al raggiungimento dei parametri di redditività, produttività e qualità, nonché al verificarsi della condizione necessaria ed indispensabile del segno positivo del bilancio, dall' spettante, in base al punto 3) Pt_2 dell'accordo sindacale dell'1.06.2000, a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 30.06.2000 e inquadrati nel contratto nonché ai lavoratori ex CP_11
CCNL metalmeccanici e pulizie;
con riferimento alla prima categoria di lavoratori, l'accordo prevede il mantenimento di tutti i PPA, sino ad allora consolidati, e la loro corresponsione a titolo di EDA, secondo i criteri attualmente vigenti, sia per quanto riguarda gli istituti retributivi confluiti, sia per quanto attiene le modalità di erogazione.
Per individuare i criteri di erogazione dei premi di produzione, occorre fare riferimento agli accordi sindacali stipulati dal con le OO.SS. territoriali ed aziendali il 30.06.1987 ed il CP_12
31.07.1990, da cui si evince che il premio di produzione è essenzialmente legato alla presenza ed è erogato con cadenza semestrale nei mesi di marzo e settembre di ogni anno.
La dicotomia tra premio di risultato ed EDA è stata confermata dalla contrattazione integrativa aziendale del 28.07.2006, che, in una nota a verbale, ha riconosciuto al personale assunto a tempo indeterminato anteriormente alla data dell'1.07.2000 con contratti diversi da nonché CP_11 ai dipendenti assunti a tempo indeterminato successivamente a tale data, le somme meglio specificate nell'accordo per gli anni dal 2005 al 2008 a titolo di recupero EDA.
Nella nota avente ad oggetto la Politica Retributiva - Politica Premiale in sono Pt_1 Pt_1 indicati i criteri di computo dell'EDA (parte fissa mensile che varia in base alla data di assunzione
5 e parte variabile legata alla presenza), specificando che i destinatari dell'emolumento sono tutti i dipendenti assunti alla data del 28.07.2006.
Per quel che attiene all'Accordo Quadro attuativo della detassazione anno 2016, giova evidenziare che l'espressa inclusione nella nozione di “retribuzione di produttività” del premio semestrale fisso e variabile secondo presenza (erogata in forza dell'Accordo Territoriale di secondo livello) costituisce conferma della “sopravvivenza” e, quindi, della vigenza dell'accordo integrativo aziendale del 28.07.2006 alla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro.
Quanto all'ambito soggettivo di applicazione dell'accordo del 28.07.2006, si è già detto che i destinatari del medesimo sono tutti i dipendenti assunti alla data del 28.07.2006.
Per quel che attiene, poi, agli effetti prodotti dall'Accordo Quadro sulla validità dell'accordo integrativo del 28.07.2006, si ribadisce che la clausola contenuta nel citato paragrafo H, sebbene sia di non agevole interpretazione, non consente di affermare che le parti abbiano inteso disapplicare l'istituto dell'EDA, tenuto conto che la finalità di detto accordo è stata quella di individuare le voci rientranti nella nozione di “retribuzione di produttività” che, al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla normativa in esso richiamata (ovvero, i commi 182-189 dell'art. 1 della
L. n. 208/2015 ed il Decreto attuativo del 25.03.2016), potessero essere assoggettate ad un regime di tassazione più favorevole per i lavoratori.
Si ritiene, pertanto, che la sopravvenuta perdita di efficacia riguardi esclusivamente quei patti che, pur disciplinando la materia della detassazione, non prevedono, ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato, i requisiti prescritti dal Decreto Interministeriale del 25.03.2016, recepito, appunto, dall'Accordo Quadro attuativo della detassazione.
Tale interpretazione risulta avvalorata dalla circostanza che, al punto F, le parti riconoscono che le somme retributive che verranno corrisposte in relazione alle voci e ai criteri definiti nell'Accordo (compresa quella indicata alla lettera a) del punto 2), presentano le caratteristiche per beneficiare del regime della detassazione.
Va, infine, rimarcato che la corresponsione dell'EDA negli anni successivi alla stipula dell'Accordo Quadro è indicativa della volontà datoriale di continuare ad applicare un istituto contrattuale ancora vigente.
Né in senso contrario possono essere valorizzati i due verbali del Consiglio di Amministrazione della risalenti alla fine del 2007/inizio del 2008: ed invero, negli stessi i vertici Parte_1
6 aziendali avevano manifestato delle perplessità sull'aumento del costo del personale derivante dall'applicazione dell'accordo integrativo del 28.07.2006, senza, tuttavia, fare riferimento a specifici emolumenti ritenuti eccessivi o non dovuti.
Né, ancora, può valere a giustificare la condotta aziendale la presunta ignoranza dei vertici della circa la corresponsione delle voci retributive per cui è causa, posto che le delibere del CDA Pt_1 allegate dimostrano che gli organi di vertice della società erano a conoscenza della portata della contrattazione integrativa aziendale ma non hanno inteso adottare alcuna “contromisura” nell'immediatezza, né negli anni successivi.
6. In allegato alle note autorizzate del 29.05.2023 la ha depositato l'Accordo di Parte_1 secondo livello aziendale sottoscritto il 13.04.2023, sostenendo che il suddetto accordo, ratificato da tutti i lavoratori all'esito di referendum, assumerebbe valore interpretativo dell'Accordo-
Quadro sulla detassazione del 21.04.2016 e confermerebbe, quindi, la caducazione e perdita di efficacia degli accordi (compresi quelli dell'1.06.2000 e del 28.07.2006) che prevedevano premi, comunque denominati, riconosciuti ad una parte minoritaria del personale (in base alla data di assunzione) non detassabili per legge.
Più in particolare, la società opponente asserisce che le OO.SS. firmatarie dell'accordo di secondo livello aziendale del 13.04.2023, che coincidono con quelle che hanno sottoscritto l'accordo- quadro sulla detassazione, avrebbero inteso fornire l'interpretazione di tale ultimo accordo, nel senso che la lett. H) già prevedesse la caducazione e perdita di efficacia di tutti gli accordi precedenti sui premi non rispondenti ai requisiti per la detassazione, ivi compresi quelli dell'1.06.2000 e del 28.07.2006 posti a fondamento dei decreti ingiuntivi opposti.
Nel prendere posizione sulla portata dell'accordo sindacale del 13.04.2023, la difesa degli opposti eccepisce che il contenuto dell'accordo in questione non potrebbe inficiare l'esito del presente giudizio, atteso che i decreti ingiuntivi sono stati emessi sulla base di accordi di secondo livello mai revocati e/o caducati alla data di proposizione dei ricorsi, evidenziando che la sottoscrizione dell'accordo del 13.04.2023 non è stata preceduta da alcuna intesa e/o incontro né nell'anno 2022 né in quelli precedenti;
contesta, in ogni caso, la lettura che di tale accordo è stata data dalla ritenendo che l'inciso “come già previsto dalla già citata lettera h) dell'accordo Parte_1 quadro sulla detassazione del 2016 citato in premessa” non equivalga a dire che gli accordi dell'1.06.2000 e del 28.07.2006 avessero perso la loro validità con la sottoscrizione dell'accordo del 2016.
7 Tanto premesso, per quel che rileva nell'odierno contenzioso, con l'accordo sindacale sopravvenuto in corso di causa le parti hanno inteso disciplinare la materia dei premi sulla base di criteri oggettivi validi per tutto il personale, dando piena ed integrale attuazione all'accordo quadro sulla detassazione del 21.04.2016 e, quindi, al fine di consentire all'azienda di riconoscere a tutti i dipendenti premi rispondenti ai requisiti di detassabilità sulla base di criteri misurabili ed applicabili a tutti allo stesso modo.
Nel prosieguo della premessa è stato espressamente previsto che l'accordo avrebbe trovato applicazione sperimentale per un anno, trascorso il quale le parti sono impegnate ad incontrarsi per verificare e ridefinire le condizioni di erogazione delle misure di welfare e premiali convenute.
L'art. 2, rubricato “Premi aziendali e flexible benefit”, alla lettera d), stabilisce che “le parti concordano sul fatto che potranno essere riconosciuti esclusivamente premi interamente detassabili, rivolti alla “generalità dei dipendenti”, ovvero a “categorie di dipendenti” (non individuabili in base alla mera data di assunzione), basati su criteri di misurazione specifici, come imposto dalla legge ai fini della detassazione, e che dovrà essere superata e bandita qualsiasi discriminazione, o rendita di posizione, nella politica premiale;
si conferma pertanto la caducazione e perdita di efficacia degli accordi (compresi quelli dell'1.06.2000 e del 28.07.2006) che prevedevano premi, comunque denominati, riconosciuti ad una parte minoritaria del personale
(in base alla data di assunzione) non detassabili per legge, come già previsto dalla già citata lett.
h) dell'accordo quadro sulla detassazione del 2016 citato in premessa.”.
Ebbene, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Lav. ordinanza n.
11666 dell'11.04.2022), “l'interpretazione degli accordi integrativi - che, riservata al giudice del merito, è incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, sempre che nella motivazione non siano riscontrabili anomalie denunciabili ex art
360, comma 1, n. 5, c.p.c., nuova formulazione - va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la “ratio” del precetto contrattuale, non nell'ambito di una priorità di uno dei due criteri, ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale.”.
Nel caso di specie, in ordine all'interpretazione della clausola contenuta nel paragrafo H) dell'Accordo-quadro attuativo della detassazione, deve ulteriormente ribadirsi quanto già evidenziato nei precedenti giudizi di opposizione definiti in senso favorevole ai lavoratori, ovvero che la suddetta clausola non consente di affermare che le parti abbiano inteso disapplicare
8 l'istituto dell'EDA, tenuto conto che il medesimo coincide con la voce retributiva erogata in forza dell'accordo territoriale di secondo livello e, in particolare, con il premio semestrale fisso e variabile secondo presenza previsto al punto 2), lettera a) dell'accordo del 21.04.2016.
In altri termini, si ritiene che, lungi dal prevedere la cessazione dell'efficacia degli accordi sindacali dell'1.06.2000 e del 28.07.2006 (mai espressamente richiamati), l' sulla CP_13 detassazione del 21.04.2016 abbia voluto individuare le voci rientranti nella nozione di retribuzione di produttività che presentassero i requisiti richiesti dalla legge al fine di poter fruire del regime fiscale agevolato della detassazione, comprendendovi, appunto, il premio semestrale fisso e variabile secondo presenza, c.d. EDA.
Alla lettera F), infatti, le parti stipulanti hanno dato atto che le somme retributive corrisposte in relazione alle voci e criteri definiti nello stesso accordo presentano le caratteristiche previste dalla legge per l'applicazione del regime di detassazione e, di conseguenza, possono continuare, e di fatto hanno continuato, a trovare applicazione negli anni successivi.
Non può, quindi, condividersi l'assunto secondo cui la lett. H) dell'Accordo quadro del 21.04.2016
“già” prevedeva la caducazione e perdita di efficacia degli accordi dell'1.06.2000 e del
28.07.2006.
Né, ancora, può affermarsi che l'accordo aziendale da ultimo sottoscritto contenga l'interpretazione autentica della clausola di cui alla lett. H) più volte citata, atteso che il suddetto accordo si limita a confermare la caducazione e perdita di efficacia degli accordi dell'1.06.2000 e del 28.07.2006, che, in realtà, l'Accordo quadro sulla detassazione non aveva stabilito.
A ciò si aggiunga che, nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni “in peius” per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti (cfr., ex multis, Cass. Sez. Lav.
n. 13960 del 19.06.2014); ne consegue che, quand'anche si volesse attribuire efficacia retroattiva all'inciso inserito nell'accordo sindacale del 13.04.2023, l'asserita perdita di efficacia degli accordi dell'1.06.2000 e del 28.07.2006 non potrebbe, comunque, intaccare i diritti patrimoniali entrati a far parte della sfera giuridica dei lavoratori, rendendo illegittimo il recupero delle somme già percepite a titolo di EDA.
Viceversa, non è contestato che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo sindacale del 13.04.2023 (la cui applicazione, in via sperimentale, è stata circoscritta ad un anno), le fonti collettive aziendali o territoriali precedentemente vigenti non possano più trovare applicazione.
9 Deve, pertanto, concludersi che soltanto con la sottoscrizione dell'accordo del 13.04.2023, e per il futuro, le parti stipulanti abbiano inteso modificare in senso sfavorevole ai lavoratori le precedenti disposizioni in materia di premi aziendali, dichiarandole espressamente inapplicabili.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, i decreti ingiuntivi opposti vanno confermati, rigettando la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione degli importi erogati a titolo di premio semestrale fisso e legato alla presenza.>>
3) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando: Parte_1
3.1) l'errore del Tribunale nel negare che gli accordi aziendali del 2000 e del 2006 - che i ricorrenti avevano indicato quali fonti del perdurante diritto a percepire il premio di produzione semestrale - avessero cessato di avere efficacia con la stipula tra e le OOSS dell'accordo quadro sulla Parte_1 detassazione del 21.04.16.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la clausola h) di tale ultimo accordo era chiara nell'indicare che dal 21.04.16 cessavano di avere efficacia tutti i precedenti patti aventi ad oggetto
“la materia dei premi”. Infatti, laddove la clausola h) faceva espresso riferimento “alla materia in esame”, la stessa non poteva che riferirsi ai premi, mentre la sentenza impugnata non chiariva quale diverso significato avrebbe dovuto darsi alla suddetta espressione.
La sentenza impugnata, inoltre, non era condivisibile laddove aveva affermato che la corresponsione da parte di del premio di produzione semestrale anche dopo la conclusione Pt_1 dell'accordo del 21.04.16 era indicativa della volontà datoriale di continuare ad applicare un istituto contrattuale ancora vigente.
La volontà datoriale desunta dal Tribunale confliggeva con il tenore dell'accordo quadro sulla detassazione del 21.04.16 ed era nel senso:
Part a) che l' al cui interno era confluito il premio di produzione semestrale, doveva essere corrisposto fino al 2008, non oltre;
b) che, in ogni caso, ogni precedente pattuizione riferita ai premi aveva cessato di avere efficacia con la stipula dell'accordo quadro della tassazione del 21.04.16, in particolare con la clausola h. La volontà di mantenere per sempre la voce retributiva DA non poteva essere desunta dal mero pagamento di somme senza alcuna base normativa.
3.2) l'errore del Tribunale per non aver affermato che, a monte, gli accordi aziendali del 2000 e del
2006, che i ricorrenti avevano posto a fondamento della pretesa per ingiunzione, avevano cessato la
10 loro efficacia nel 2008 ed avevano avuto la loro ultima applicazione fino all'ottobre 2010, giusta comunicazione del Presidente del C.d.A. Cav. in atti. Pt_3
Premesso che il reclamato premio di produzione era disciplinato sin da un accordo aziendale del
18.06.82, poi confermato con gli accordi del 30.06.87 e del 31.07.90, nei ricorsi per ingiunzione era stato omesso qualsiasi riferimento alla contrattazione collettiva nazionale e, in particolare, al fatto che il Protocollo del 23.07.93 aveva sostituito al premio di produzione il premio di risultato legato alla detassazione e alla decontribuzione.
Né i ricorrenti avevano citato il fondamentale CCNL del 16.03.99 che aveva mantenuto i vecchi Part premi di produzione, che sarebbero confluiti nell' solo per i rapporti a tempo indeterminato
“già in essere”, ma che non aveva previsto che i vecchi premi di produzione “fossero estesi ai nuovi assunti”.
A seguito del CCNL 16.03.99, l'accordo aziendale del 1.06.00 aveva disciplinato il premio di Part risultato, nonché l' “per i soli rapporti già in essere”, ma tale accordo sindacale (per la parte relativa all'EDA) avrebbe dovuto esaurire la propria efficacia alla scadenza (nel rispetto delle linee guida del contratto nazionale). Ed invece, come diremo, le parti trovavano il modo di prolungare, ed estendere ad una cinquantina di nuovi beneficiari, la disciplina transitoria di cui al
CCNL 16 marzo 1999 che, come detto, prevedeva che i PPA (premi di produzione aziendale) già corrisposti, e calcolati secondo i criteri già previsti, confluissero nella voce EDA (Elemento
Distinto Aziendale).
Con l'accordo aziendale del 28.07.06, poi, lungi dal limitarsi a disciplinare il premio di risultato introdotto in sostituzione del premio di produzione, le parti contraenti avevano finito per estendere Part l' dunque il premio di produzione semestrale, a dipendenti che erano stati assunti Part successivamente all'1.07.00 e per aumentare l' ai dipendenti assunti prima di tale data.
Ad ogni modo, dopo il 2008 questa erogazione una tantum sarebbe dovuta cessare (quantomeno per quanti, non avendo mai percepito PPA, non avrebbero dovuto mai percepire l'EDA).
Parte appellante ha nuovamente prodotto l'ulteriore accordo aziendale del 13.04.23, nonché il verbale di incontro sindacale del 22.02.16, atti che confermerebbero la fondatezza del primo motivo di appello.
11 4) L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la revoca dei decreti ingiuntivi opposti e l'accoglimento delle domande riconvenzionali formulate nelle singole opposizioni a decreto ingiuntivo, riunite dalla sentenza impugnata.
5) Gli appellati si sono costituiti in giudizio, evidenziando che correttamente il Tribunale aveva rinvenuto la fonte del diritto al pagamento del premio di produzione semestrale negli accordi aziendali dell'1.06.00 e del 28.07.06, che non risultavano essere mai stati disdettati da . Parte_1
Part Questa, anzi, sul suo sito internet confermava che l' veniva corrisposto negli anni dal 2014 al
2016 a tutti i dipendenti che risultavano assunti alla data del 28.07.06.
Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, i suddetti accordi aziendali del 2000 e del 2006 non risultavano disdettati né con la nota del del 16.07.10, che non Parte_4 Parte_1
Part faceva alcun riferimento all' né con l'accordo quadro sulla detassazione del 21.04.16.
Quanto a quest'ultimo, in particolare, l'appellante non riusciva a spiegare per quale ragione, pur dopo il 21.04.16, aveva continuato a pagare il premio di produzione semestrale fino a Parte_1 tutto l'anno 2018 e in ogni caso il tenore di tale accordo, così come di quello dell'1.03.16, rendevano evidente la perdurante vigenza del premio semestrale alle date di relativa sottoscrizione.
Per il resto, era evidente, come correttamente affermato in sentenza, che l'accordo quadro sulla detassazione del 21.04.16 aveva come unico oggetto quello di regolamentare la materia della detassazione a livello aziendale a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, commi 182 ss, Legge
208/15, non altro.
6) Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione del 18.11.25 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, il Collegio, acquisite le note depositate dalle parti, ha deciso con la presente sentenza.
DIRITTO.
7) L'appello deve essere accolto nei limiti di seguito chiariti.
8) Preliminarmente deve darsi atto che è ormai definitiva, in mancanza di impugnazione dell'appellato, la statuizione con cui il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale proposta da per la parte riferita alla voce retributiva Edr 92, in relazione alla quale i lavoratori Parte_1
, e sono stati Controparte_1 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 condannati alla restituzione degli importi indebitamente percepiti a tale titolo a decorrere dall'anno
12 2012, pari a complessivi € 867,72 ciascuno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo.
9) Ciò detto, si rileva che oggetto del contendere è la voce retributiva denominata premio di produzione semestrale, parte fissa e parte variabile, che ha corrisposto agli appellati fino Parte_1 all'anno 2018, interrompendone il pagamento a decorrere dal mese di marzo 2019.
10) Nel ricorso per ingiunzione i lavoratori hanno indicato quali fonti del proprio diritto a percepire il suddetto emolumento gli accordi aziendali dell'1.06.00 e del 28.07.06.
11) In corso di giudizio è emerso che tale voce retributiva era prevista in (all'epoca Parte_1
sin dal 1982. Tanto è stato documentato dalla stessa società appellante attraverso la CP_12 produzione degli accordi aziendali del 18.06.82, 11.10.83 e del 30.06.87, mentre non risulta in atti l'ulteriore accordo aziendale del 31.07.90 che pure il Tribunale ha citato nella sentenza impugnata.
12) Ad ogni modo, dal contenuto degli accordi aziendali in atti si evince che tale premio si componeva, appunto, di una quota fissa e da una quota variabile, quest'ultima legata alla presenza in servizio del singolo lavoratore.
13) Come dedotto dall'appellante, il CCNL 16.03.99 ha dettato le linee guida per la contrattazione aziendale, disponendo:
a) che essa avrebbe avuto durata quadriennale;
b) che le voci retributive consolidate alla data di stipula del menzionato CCNL e corrisposte a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo sarebbero state erogate come “Elemento Distinto” con i criteri e le cadenze “attualmente previste in ogni singola azienda”;
14) In applicazione di dette linee guida venne stipulato l'accordo aziendale del 1.06.00 e, a seguire, quello del 28.07.06. Con il primo dei due accordi, in particolare, si conveniva di corrispondere a titolo di DA i premi di produzione sino a quel momento consolidati ai dipendenti in servizio Pt_1 alla data del 30.06.00 inquadrati con il CCNL CP_11
15) L'accordo aziendale del 28.07.06, a ben vedere, era più che altro riferito alla diversa voce retributiva denominata premio di risultato da corrispondere con cadenza annuale, non semestrale, solo in ipotesi di segno positivo dell'utile netto di bilancio e da determinare sulla base dei criteri della redditività, della produttività e della qualità. Dell'accordo, però, faceva parte anche una nota a Part verbale in cui si prevedeva di corrispondere a titolo di trattamento perequativo somme di denaro per gli anni dal 2005 al 2008 alle seguenti categorie di dipendenti a) quelli assunti alla Pt_1
13 data dell'1.07.00, ma con CCNL diverso da quello (36 unità); b) quelli assunti a tempo CP_11 indeterminato dopo l'1.07.00 (58 unità).
16) I due accordi aziendali del 1.06.00 e del 28.70.06, in conformità a quanto previsto dal CCNL
16.03.99, avevano durata quadriennale. In particolare, quello dell'1.06.00 aveva durata per il periodo 1999 – 2003, mentre quello del 28.70.06 aveva durata quadriennale dall'1.01.05, dunque fino al 31.12.08.
17) Sta di fatto, però, che ha corrisposto il premio produzione semestrale sino a tutto il Parte_1
2018, sicché occorre verificare la legittimità del contegno aziendale che a partire dal marzo 2019 ne ha interrotto il pagamento.
18) Ora, il Tribunale ha sostanzialmente affermato il perdurare dell'obbligo di pagamento del premio di produzione semestrale sulla base di due argomenti:
a) lo stesso accordo quadro sulla detassazione del 21.04.16 costituiva conferma della sopravvivenza di tale voce retributiva alla data di relativa sottoscrizione;
b) la corresponsione del premio semestrale di produzione anche dopo la sottoscrizione dell'accordo sulla detassazione del 21.04.16.
19) Con assorbimento del primo motivo di appello, deve accogliersi il secondo partendo dalla considerazione, evidenziata dall'appellante, che i due accordi aziendali del 2000 e del 2006, che gli stessi lavoratori hanno richiamato quali fonti del proprio diritto, avevano durata quadriennale per come previsto dal CCNL del 1999. La conseguenza di ciò è che l'obbligo di pagamento del premio semestrale era cessata al più il 31.12.08.
20) Quanto all'accordo sulla detassazione del 21.04.16, se può convenirsi con il Tribunale che il relativo tenore dimostrava che a quella data il premio di produzione era considerato vigente dalle parti sociali, nondimeno dall'accordo non emerge alcun elemento, ed in effetti il Tribunale non lo ha rilevato, che possa far ritenere che il datore di lavoro si obbligava a corrispondere il premio anche oltre la data di sottoscrizione e, soprattutto, anche dal 2019 in avanti.
21) Del resto, deve convenirsi con il Tribunale che l'oggetto dell'accordo quadro del 21.04.16 era solo quello di intervenire sulla materia della detassazione dei premi di risultato di ammontare variabile a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, commi 182 e seguenti, Legge 208/15 e del
Decreto dei Ministeri del Lavoro e delle Finanze del 25.03.16.
14 22) Ma se così è, oltre alla mancanza del dato letterale da cui desumere il protrarsi di un obbligo datoriale di pagamento oltre il 21.04.16, l'insussistenza di un tale obbligo risulta confermata dall'unica finalità che le parti sociali si prefiggevano stipulando l'accordo aziendale del 21.04.16, ovvero la materia della detassazione.
23) Inoltre, la mera circostanza dei pagamenti effettuati fino all'anno 2018 non è sufficiente a dimostrare la persistenza di un obbligo contrattuale, di cui il Tribunale non ha chiarito il relativo termine finale di scadenza. Tale dato, infatti, non è idoneo ad affermare l'esistenza di un uso aziendale che, peraltro, il lavoratore non ha nemmeno dedotto e provato e che, anzi, è smentito dal fatto, dedotto dall'appellante e non contestato dagli appellati, che il premio di produzione con cadenza semestrale non era corrisposto a tutti i dipendenti e che per alcuni dipendenti esso Pt_1 non era corrisposto nell'importo e con la cadenza semestrale riconosciuti ai dipendenti assunti prima dell'anno 2000.
24) Né può parlarsi di un obbligo contrattuale senza limite temporale di efficacia che, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, non può vincolare per sempre le parti contraenti, atteso che finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve conformarsi ad una realtà socioeconomica in continua evoluzione. Sicché a tale contrattazione deve essere estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio (cfr. in motivazione Cass. 18548/2009 e in senso conforme Cass. 19351/2007).
25) Per quanto detto, non risulta un obbligo contrattuale di di corrispondere il premio di Parte_1 produzione semestrale anche nell'anno 2019 e a seguire, per cui il contegno datoriale consistito nell'interrompere il pagamento della voce retributiva di cui si discute a partire dal marzo 2019 deve considerarsi legittimo.
26) Tanto determina l'accoglimento dell'opposizione proposta da e la revoca dei decreti Parte_1 ingiuntivi opposti.
27) Tuttavia, ciò non è sufficiente ad accogliere anche la domanda riconvenzionale con cui ha Pt_1 chiesto di condannare gli appellati a restituire il premio di produzione semestrale già corrisposto in quanto indebitamente percepito.
15 28) Sul punto deve tenersi conto del più recente orientamento di legittimità secondo cui la corresponsione, in favore del lavoratore subordinato, di una retribuzione maggiore di quella dovutagli in forza della contrattazione collettiva, costituisce trattamento di miglior favore, giustificato anche in considerazione di specifiche particolarità del caso, salva la dimostrazione, il cui onere incombe sul datore di lavoro, di un errore non imputabile ad esso e riconoscibile anche dallo stesso lavoratore (Cass. 19923/14), confermato da successive pronunce di legittimità (Cass.
31644/18; Cass. 32914/23), mentre al concetto di errore essenziale avente i requisiti di cui agli artt.
1429 e 1431 cod. civ. ha fatto riferimento Cass. 5552/11.
29) Ora, a prescindere dal requisito della non imputabilità o, comunque, della essenzialità dell'erroneo pagamento per il datore di lavoro, di certo è che l'appellante non ha in alcun modo dimostrato perché l'asserito errore dovrebbe ritenersi riconoscibile proprio dagli odierni appellati che, tra l'altro, sono persone diversa dai soggetti che, secondo la prospettazione di , erano Parte_1
i fautori del disinvolto pagamento del premio di produzione semestrale di cui si discute tanto da essere stati sottoposti a procedimento penale.
30) Ne consegue che la statuizione con cui il Tribunale ha respinto la domanda riconvenzionale di restituzione del premio semestrale corrisposto deve essere confermata seppur sulla base di diversa motivazione.
31) Tenuto conto della reciproca soccombenza determinatasi all'esito del presente grado di giudizio, nonché della complessità delle questioni interpretative trattate, le spese di entrambi i gradi devono essere integralmente compensate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 31.05.24, avverso la sentenza del Tribunale di Lametia Terme, giudice del lavoro, n. 459/23, pubblicata in data 01.12.23, così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca i decreti ingiuntivi e rigetta la domanda dei ricorrenti in epigrafe;
- conferma nel resto;
-compensa le spese del doppio grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.11.2025.
La Presidente est.
IE LE
16 17
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta: dr.ssa IE LE Presidente rel. dr. Barbara Fatale Consigliera dr. Ilario Nasso Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 622 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 , vertente
TRA con l'avv. PILEGGI ANTONIO, Parte_1
appellante
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, , , ,
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, e con l'avv. ANDRICCIOLA
[...] CP_9 CP_10
ROSANNA,
appellati
Oggetto: appello avverso sentenza n. 459/23 del Tribunale di Lamezia Terme, giudice del lavoro, pubblicata l'1.12.23. Opposizione a decreto ingiuntivo. Premio di produzione semestrale.
Conclusioni: come da atti di causa.
FATTO.
1) Con distinti ricorsi depositati il 23.08.2022, la proponeva opposizione avverso i Parte_1 decreti ingiuntivi n. 52/2022 del 6.06.2022, n. 51/2022 del 6.06.2022, n. 67/2022 del 22.06.2022, n.
65/2022 del 22.06.2022, n. 77/2022 del 22.06.2022, n. 72/2022 del 23.06.2022, n. 71/2022 del
22.06.2022, n. 75/2022 del 22.06.2022, n. 66/2022 del 22.06.2022 e n. 68/20222 del 22.06.2022, tutti emessi dal Tribunale di Lamezia Terme, con i quali le era stato ingiunto il pagamento, in favore dei dipendenti , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, e CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
1 rispettivamente, della complessiva somma di € 4.872,37, € 2.525,18, € 2.373,60, CP_10
€ 2.308,50, € 2.314,70, € 3.540,00, € 3.967,80, € 4.125,90, € 2.974,92, € 3.216,20, a titolo di E.D.A. relativo agli anni 2019/2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché spese e competenze del procedimento monitorio.
A fondamento delle distinte opposizioni la società deduceva, per un verso, che i ricorrenti/opposti - al pari di altri colleghi - avevano goduto di un ingiustificato trattamento di favore, avendo percepito sia i premi semestrali (premio semestrale fisso e premio semestrale per presenza) nei mesi di marzo e settembre di ciascun anno, sia il premio prod. agg. vo ed il premio di produzione corrisposti mensilmente;
e, per altro verso, che le disposizioni contrattuali collettive sulle quali si incentrava il diritto dei lavoratori avevano cessato di avere validità a decorrere dalla data del 21.04.2016 di sottoscrizione dell'“Accordo Quadro attuativo della detassazione anno 2016”.
Aggiungeva che a partire dal 21.04.2016, a seguito della cessazione di efficacia delle disposizioni contrattuali relative al premio di produttività, risultavano indebitamente percepiti gli importi a tale titolo corrisposti nel mese di settembre 2016, nei mesi di marzo e settembre 2017, nei mesi di marzo e settembre 2018.
Nei procedimenti iscritti ai nn. 900, 912, 913 e 914/2022 R.G – chiedeva, pertanto, la revoca dei decreti ingiuntivi impugnati e proponeva domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna degli opposti a restituire gli importi indebitamente percepiti a titolo di premio semestrale fisso e premio semestrale legato alla presenza con le mensilità di marzo e settembre 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017 e 2018, oltre accessori di legge;
in via subordinata, chiedeva la condanna alla restituzione del premio semestrale fisso e del premio semestrale legato alla presenza percepito con le mensilità di settembre 2016, marzo e settembre 2017, marzo e settembre 2018, oltre accessori di legge;
chiedeva, infine, la condanna delle parti opposte alla restituzione degli importi indebitamente percepiti a titolo di EDR negli ultimi dieci anni, pari a complessivi € 991,68, oltre accessori.
Nei procedimenti iscritti ai nn. 903, 908, 909, 910, 918 e 919/2022 R.G. la si limitava Parte_1
a chiedere la revoca dei decreti ingiuntivi opposti, atteso che i dipendenti interessati avevano già Parte ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento dell' riferito ad annualità precedenti, nonché una sentenza favorevole di rigetto dei relativi giudizi di opposizione proposti dal datore di lavoro (appellata dalla parte soccombente).
2) Nella resistenza dei lavoratori, il Giudice adito, riuniti i procedimenti per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 274 e 151 disp.
2 att. c.p.c., con sentenza dell'01.12.23 confermava e dichiarava esecutivi i decreti ingiuntivi opposti;
rigettava la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la restituzione delle somme percepite a titolo di premio semestrale fisso e legato alla presenza;
accoglieva la domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'EDR 92 e, per l'effetto, condannava i ricorrenti/opposti Controparte_1
, e alla restituzione degli importi Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 indebitamente percepiti a tale titolo a decorrere dall'anno 2012, pari a complessivi € 867,72 ciascuno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo;
compensava tra le parti le spese del giudizio.
In particolare (e per quel che in questa sede interessa avuto riguardo all'oggetto dell'odierno gravame) il Tribunale riteneva sussistente l'obbligo della parte datoriale di corrispondere la voce retributiva EDA, nelle sue componenti fissa e variabile, sulla base delle seguenti motivazioni:
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4. Esaminando, innanzitutto, la pretesa avente ad oggetto la corresponsione della voce retributiva EDA, nelle sue componenti fissa e variabile, e confermando l'orientamento espresso nell'ambito di analoghi contenziosi promossi da altri lavoratori, si osserva quanto segue.
Con accordo sindacale dell'1.06.2000 la si è impegnata ad applicare ai dipendenti del Pt_1 servizio manutenzione impianti e pulizie e del servizio parcheggi il contratto a far CP_11 data dall'1.07.2000.
Con il medesimo accordo le parti hanno disciplinato l'istituto del premio di risultato - soggetto al raggiungimento dei parametri di redditività, produttività e qualità, nonché al presupposto del segno positivo nel bilancio aziendale -, prevedendo che detto premio sarebbe stato erogato a tutti i dipendenti con contratto con decorrenza 2000 e anno base di riferimento 1999, CP_11 mentre ai dipendenti manutenzione e pulizie sarebbe stato corrisposto, per l'anno 2000, lo stesso importo a titolo di una-tantum (per il periodo successivo l'erogazione del premio di risultato sarebbe stata annuale, in un'unica soluzione ed avrebbe tenuto conto della presenza).
Nel citato accordo è stato, altresì, disciplinato, in conformità alle linee guida fissate dal CCNL
16/3/99 in materia di contrattazione di II livello, l'E.D.A., prevedendo due diverse modalità di erogazione, l'una relativa ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 30.06.2000, inquadrati nel contratto per i quali sarebbero stati mantenuti tutti i CP_11
PPA sino ad allora consolidati e sarebbero stati corrisposti a titolo di EDA, secondo i criteri attualmente vigenti, l'altra riferita ai lavoratori ex CCNL metalmeccanici e pulizie, ai quali sarebbe stato corrisposto un premio a titolo di EDA in relazione alle presenze effettive negli
3 importi di seguito indicati, con la precisazione che detto istituto avrebbe avuto incidenza solo sul
TFR e sarebbe stato erogato in 2 tranche semestrali.
Con il contratto integrativo aziendale del 28.07.2006, applicabile a tutti i dipendenti in servizio alla data del 28.07.2006, le parti hanno convenuto sull'opportunità di intervenire sul c.d. premio di risultato e di definire sia i parametri di determinazione (redditività, produttività e qualità), sia i termini e le modalità di erogazione;
nelle note a verbale, al punto a) “Trattamento Perequativo
EDA”, le parti hanno convenuto che, per il personale assunto a tempo indeterminato anteriormente alla data dell'1.07.2000 con contratti diversi da (36 unità in servizio alla data CP_11 odierna, ovvero al 28.07.2006), nonché per i dipendenti assunti a tempo indeterminato successivamente a tale data (58 unità in servizio alla data odierna, ovvero al 28.07.2006), sarebbero state riconosciute a titolo di recupero EDA le somme di seguito indicate (risultanti dagli incrementi applicati negli anni dal 2005 al 2008).
Con Accordo Quadro attuativo della detassazione anno 2016 (Decreto del 25 marzo 2016), premessa l'intenzione di sottoscrivere un accordo per regolamentare i profili retributivi rientranti nel concetto di retribuzione di produttività e che potesse permettere ai lavoratori in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla norma (art. 1, comma 182 della L. n. 208/2015) di accedere al cosiddetto regime della “detassazione” sulle voci retributive erogate nell'ambito della
“retribuzione di produttività”, le parti hanno convenuto che la retribuzione di produttività è composta dalle voci di cedolino di seguito individuate: 1) voci retributive variabili previste dal
CCNL Assaeroporti;
2) voce retributiva erogata in forza di Accordo Territoriale di secondo livello, ovvero a) premio semestrale fisso e variabile secondo presenza, stabilendo che B) la retribuzione di produttività individuata è riferita alle voci retributive indicate in premessa, (…) erogate con espresso riferimento ad “indicatori quantitativi” di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione;
C) la retribuzione, per come definita in premessa, e specificata al punto 1) sarebbe stata erogata secondo i criteri previsti nel CCNL e pertanto assoggettata alla variabilità delle condizioni di operatività e fabbisogno, nonché riferita ai seguenti “indicatori quantitativi” di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione.
Quanto alla voce retributiva indicata e specificata alla lettera a) del punto 2), l'accordo prevede, al paragrafo C, ultimo capoverso, che la medesima è volta ad incentivare la presenza in servizio dei lavoratori ed è direttamente correlata, nella parte variabile, al numero di assenze/presenze del personale a tempo indeterminato, mentre nei paragrafi successivi si stabilisce che le disposizioni del presente accordo sarebbero state applicate alle erogazioni effettuate nell'anno 2016 ed in quelli
4 successivi, fino al 2019; che sarebbe stata assoggettata alla tassazione favorevole, in subordine al rispetto delle condizioni stabilite dalla legge n. 208 del 2015 e del decreto attuativo del 25 marzo
2016, l'erogazione della retribuzione di produttività di cui alla lettera a) del punto 2) riconosciuta ai dipendenti nel mese di marzo 2016, e riferita a voci premiali relative agli indicatori variabili di presenze/assenze relativi al secondo semestre anno 2015; che le somme retributive che sarebbero state corrisposte in relazione alle voci e criteri definiti nell'accordo avrebbero avuto caratteristiche tali da consentire l'applicazione del regime di detassazione.
Al paragrafo H le parti hanno stabilito che tutti i precedenti patti che disciplinano la materia in esame ma che non contengono i profili richiesti dalle disposizioni normative richiamate nel presente accordo avrebbero cessato di avere validità dalla data di sottoscrizione del testo.
5. Ciò posto, pare opportuno rilevare che fin dal 2000 la contrattazione aziendale ha inteso distinguere il “premio di risultato”, la cui erogazione è soggetta al raggiungimento dei parametri di redditività, produttività e qualità, nonché al verificarsi della condizione necessaria ed indispensabile del segno positivo del bilancio, dall' spettante, in base al punto 3) Pt_2 dell'accordo sindacale dell'1.06.2000, a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 30.06.2000 e inquadrati nel contratto nonché ai lavoratori ex CP_11
CCNL metalmeccanici e pulizie;
con riferimento alla prima categoria di lavoratori, l'accordo prevede il mantenimento di tutti i PPA, sino ad allora consolidati, e la loro corresponsione a titolo di EDA, secondo i criteri attualmente vigenti, sia per quanto riguarda gli istituti retributivi confluiti, sia per quanto attiene le modalità di erogazione.
Per individuare i criteri di erogazione dei premi di produzione, occorre fare riferimento agli accordi sindacali stipulati dal con le OO.SS. territoriali ed aziendali il 30.06.1987 ed il CP_12
31.07.1990, da cui si evince che il premio di produzione è essenzialmente legato alla presenza ed è erogato con cadenza semestrale nei mesi di marzo e settembre di ogni anno.
La dicotomia tra premio di risultato ed EDA è stata confermata dalla contrattazione integrativa aziendale del 28.07.2006, che, in una nota a verbale, ha riconosciuto al personale assunto a tempo indeterminato anteriormente alla data dell'1.07.2000 con contratti diversi da nonché CP_11 ai dipendenti assunti a tempo indeterminato successivamente a tale data, le somme meglio specificate nell'accordo per gli anni dal 2005 al 2008 a titolo di recupero EDA.
Nella nota avente ad oggetto la Politica Retributiva - Politica Premiale in sono Pt_1 Pt_1 indicati i criteri di computo dell'EDA (parte fissa mensile che varia in base alla data di assunzione
5 e parte variabile legata alla presenza), specificando che i destinatari dell'emolumento sono tutti i dipendenti assunti alla data del 28.07.2006.
Per quel che attiene all'Accordo Quadro attuativo della detassazione anno 2016, giova evidenziare che l'espressa inclusione nella nozione di “retribuzione di produttività” del premio semestrale fisso e variabile secondo presenza (erogata in forza dell'Accordo Territoriale di secondo livello) costituisce conferma della “sopravvivenza” e, quindi, della vigenza dell'accordo integrativo aziendale del 28.07.2006 alla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro.
Quanto all'ambito soggettivo di applicazione dell'accordo del 28.07.2006, si è già detto che i destinatari del medesimo sono tutti i dipendenti assunti alla data del 28.07.2006.
Per quel che attiene, poi, agli effetti prodotti dall'Accordo Quadro sulla validità dell'accordo integrativo del 28.07.2006, si ribadisce che la clausola contenuta nel citato paragrafo H, sebbene sia di non agevole interpretazione, non consente di affermare che le parti abbiano inteso disapplicare l'istituto dell'EDA, tenuto conto che la finalità di detto accordo è stata quella di individuare le voci rientranti nella nozione di “retribuzione di produttività” che, al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla normativa in esso richiamata (ovvero, i commi 182-189 dell'art. 1 della
L. n. 208/2015 ed il Decreto attuativo del 25.03.2016), potessero essere assoggettate ad un regime di tassazione più favorevole per i lavoratori.
Si ritiene, pertanto, che la sopravvenuta perdita di efficacia riguardi esclusivamente quei patti che, pur disciplinando la materia della detassazione, non prevedono, ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato, i requisiti prescritti dal Decreto Interministeriale del 25.03.2016, recepito, appunto, dall'Accordo Quadro attuativo della detassazione.
Tale interpretazione risulta avvalorata dalla circostanza che, al punto F, le parti riconoscono che le somme retributive che verranno corrisposte in relazione alle voci e ai criteri definiti nell'Accordo (compresa quella indicata alla lettera a) del punto 2), presentano le caratteristiche per beneficiare del regime della detassazione.
Va, infine, rimarcato che la corresponsione dell'EDA negli anni successivi alla stipula dell'Accordo Quadro è indicativa della volontà datoriale di continuare ad applicare un istituto contrattuale ancora vigente.
Né in senso contrario possono essere valorizzati i due verbali del Consiglio di Amministrazione della risalenti alla fine del 2007/inizio del 2008: ed invero, negli stessi i vertici Parte_1
6 aziendali avevano manifestato delle perplessità sull'aumento del costo del personale derivante dall'applicazione dell'accordo integrativo del 28.07.2006, senza, tuttavia, fare riferimento a specifici emolumenti ritenuti eccessivi o non dovuti.
Né, ancora, può valere a giustificare la condotta aziendale la presunta ignoranza dei vertici della circa la corresponsione delle voci retributive per cui è causa, posto che le delibere del CDA Pt_1 allegate dimostrano che gli organi di vertice della società erano a conoscenza della portata della contrattazione integrativa aziendale ma non hanno inteso adottare alcuna “contromisura” nell'immediatezza, né negli anni successivi.
6. In allegato alle note autorizzate del 29.05.2023 la ha depositato l'Accordo di Parte_1 secondo livello aziendale sottoscritto il 13.04.2023, sostenendo che il suddetto accordo, ratificato da tutti i lavoratori all'esito di referendum, assumerebbe valore interpretativo dell'Accordo-
Quadro sulla detassazione del 21.04.2016 e confermerebbe, quindi, la caducazione e perdita di efficacia degli accordi (compresi quelli dell'1.06.2000 e del 28.07.2006) che prevedevano premi, comunque denominati, riconosciuti ad una parte minoritaria del personale (in base alla data di assunzione) non detassabili per legge.
Più in particolare, la società opponente asserisce che le OO.SS. firmatarie dell'accordo di secondo livello aziendale del 13.04.2023, che coincidono con quelle che hanno sottoscritto l'accordo- quadro sulla detassazione, avrebbero inteso fornire l'interpretazione di tale ultimo accordo, nel senso che la lett. H) già prevedesse la caducazione e perdita di efficacia di tutti gli accordi precedenti sui premi non rispondenti ai requisiti per la detassazione, ivi compresi quelli dell'1.06.2000 e del 28.07.2006 posti a fondamento dei decreti ingiuntivi opposti.
Nel prendere posizione sulla portata dell'accordo sindacale del 13.04.2023, la difesa degli opposti eccepisce che il contenuto dell'accordo in questione non potrebbe inficiare l'esito del presente giudizio, atteso che i decreti ingiuntivi sono stati emessi sulla base di accordi di secondo livello mai revocati e/o caducati alla data di proposizione dei ricorsi, evidenziando che la sottoscrizione dell'accordo del 13.04.2023 non è stata preceduta da alcuna intesa e/o incontro né nell'anno 2022 né in quelli precedenti;
contesta, in ogni caso, la lettura che di tale accordo è stata data dalla ritenendo che l'inciso “come già previsto dalla già citata lettera h) dell'accordo Parte_1 quadro sulla detassazione del 2016 citato in premessa” non equivalga a dire che gli accordi dell'1.06.2000 e del 28.07.2006 avessero perso la loro validità con la sottoscrizione dell'accordo del 2016.
7 Tanto premesso, per quel che rileva nell'odierno contenzioso, con l'accordo sindacale sopravvenuto in corso di causa le parti hanno inteso disciplinare la materia dei premi sulla base di criteri oggettivi validi per tutto il personale, dando piena ed integrale attuazione all'accordo quadro sulla detassazione del 21.04.2016 e, quindi, al fine di consentire all'azienda di riconoscere a tutti i dipendenti premi rispondenti ai requisiti di detassabilità sulla base di criteri misurabili ed applicabili a tutti allo stesso modo.
Nel prosieguo della premessa è stato espressamente previsto che l'accordo avrebbe trovato applicazione sperimentale per un anno, trascorso il quale le parti sono impegnate ad incontrarsi per verificare e ridefinire le condizioni di erogazione delle misure di welfare e premiali convenute.
L'art. 2, rubricato “Premi aziendali e flexible benefit”, alla lettera d), stabilisce che “le parti concordano sul fatto che potranno essere riconosciuti esclusivamente premi interamente detassabili, rivolti alla “generalità dei dipendenti”, ovvero a “categorie di dipendenti” (non individuabili in base alla mera data di assunzione), basati su criteri di misurazione specifici, come imposto dalla legge ai fini della detassazione, e che dovrà essere superata e bandita qualsiasi discriminazione, o rendita di posizione, nella politica premiale;
si conferma pertanto la caducazione e perdita di efficacia degli accordi (compresi quelli dell'1.06.2000 e del 28.07.2006) che prevedevano premi, comunque denominati, riconosciuti ad una parte minoritaria del personale
(in base alla data di assunzione) non detassabili per legge, come già previsto dalla già citata lett.
h) dell'accordo quadro sulla detassazione del 2016 citato in premessa.”.
Ebbene, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Lav. ordinanza n.
11666 dell'11.04.2022), “l'interpretazione degli accordi integrativi - che, riservata al giudice del merito, è incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, sempre che nella motivazione non siano riscontrabili anomalie denunciabili ex art
360, comma 1, n. 5, c.p.c., nuova formulazione - va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la “ratio” del precetto contrattuale, non nell'ambito di una priorità di uno dei due criteri, ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale.”.
Nel caso di specie, in ordine all'interpretazione della clausola contenuta nel paragrafo H) dell'Accordo-quadro attuativo della detassazione, deve ulteriormente ribadirsi quanto già evidenziato nei precedenti giudizi di opposizione definiti in senso favorevole ai lavoratori, ovvero che la suddetta clausola non consente di affermare che le parti abbiano inteso disapplicare
8 l'istituto dell'EDA, tenuto conto che il medesimo coincide con la voce retributiva erogata in forza dell'accordo territoriale di secondo livello e, in particolare, con il premio semestrale fisso e variabile secondo presenza previsto al punto 2), lettera a) dell'accordo del 21.04.2016.
In altri termini, si ritiene che, lungi dal prevedere la cessazione dell'efficacia degli accordi sindacali dell'1.06.2000 e del 28.07.2006 (mai espressamente richiamati), l' sulla CP_13 detassazione del 21.04.2016 abbia voluto individuare le voci rientranti nella nozione di retribuzione di produttività che presentassero i requisiti richiesti dalla legge al fine di poter fruire del regime fiscale agevolato della detassazione, comprendendovi, appunto, il premio semestrale fisso e variabile secondo presenza, c.d. EDA.
Alla lettera F), infatti, le parti stipulanti hanno dato atto che le somme retributive corrisposte in relazione alle voci e criteri definiti nello stesso accordo presentano le caratteristiche previste dalla legge per l'applicazione del regime di detassazione e, di conseguenza, possono continuare, e di fatto hanno continuato, a trovare applicazione negli anni successivi.
Non può, quindi, condividersi l'assunto secondo cui la lett. H) dell'Accordo quadro del 21.04.2016
“già” prevedeva la caducazione e perdita di efficacia degli accordi dell'1.06.2000 e del
28.07.2006.
Né, ancora, può affermarsi che l'accordo aziendale da ultimo sottoscritto contenga l'interpretazione autentica della clausola di cui alla lett. H) più volte citata, atteso che il suddetto accordo si limita a confermare la caducazione e perdita di efficacia degli accordi dell'1.06.2000 e del 28.07.2006, che, in realtà, l'Accordo quadro sulla detassazione non aveva stabilito.
A ciò si aggiunga che, nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni “in peius” per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti (cfr., ex multis, Cass. Sez. Lav.
n. 13960 del 19.06.2014); ne consegue che, quand'anche si volesse attribuire efficacia retroattiva all'inciso inserito nell'accordo sindacale del 13.04.2023, l'asserita perdita di efficacia degli accordi dell'1.06.2000 e del 28.07.2006 non potrebbe, comunque, intaccare i diritti patrimoniali entrati a far parte della sfera giuridica dei lavoratori, rendendo illegittimo il recupero delle somme già percepite a titolo di EDA.
Viceversa, non è contestato che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo sindacale del 13.04.2023 (la cui applicazione, in via sperimentale, è stata circoscritta ad un anno), le fonti collettive aziendali o territoriali precedentemente vigenti non possano più trovare applicazione.
9 Deve, pertanto, concludersi che soltanto con la sottoscrizione dell'accordo del 13.04.2023, e per il futuro, le parti stipulanti abbiano inteso modificare in senso sfavorevole ai lavoratori le precedenti disposizioni in materia di premi aziendali, dichiarandole espressamente inapplicabili.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, i decreti ingiuntivi opposti vanno confermati, rigettando la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione degli importi erogati a titolo di premio semestrale fisso e legato alla presenza.>>
3) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando: Parte_1
3.1) l'errore del Tribunale nel negare che gli accordi aziendali del 2000 e del 2006 - che i ricorrenti avevano indicato quali fonti del perdurante diritto a percepire il premio di produzione semestrale - avessero cessato di avere efficacia con la stipula tra e le OOSS dell'accordo quadro sulla Parte_1 detassazione del 21.04.16.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la clausola h) di tale ultimo accordo era chiara nell'indicare che dal 21.04.16 cessavano di avere efficacia tutti i precedenti patti aventi ad oggetto
“la materia dei premi”. Infatti, laddove la clausola h) faceva espresso riferimento “alla materia in esame”, la stessa non poteva che riferirsi ai premi, mentre la sentenza impugnata non chiariva quale diverso significato avrebbe dovuto darsi alla suddetta espressione.
La sentenza impugnata, inoltre, non era condivisibile laddove aveva affermato che la corresponsione da parte di del premio di produzione semestrale anche dopo la conclusione Pt_1 dell'accordo del 21.04.16 era indicativa della volontà datoriale di continuare ad applicare un istituto contrattuale ancora vigente.
La volontà datoriale desunta dal Tribunale confliggeva con il tenore dell'accordo quadro sulla detassazione del 21.04.16 ed era nel senso:
Part a) che l' al cui interno era confluito il premio di produzione semestrale, doveva essere corrisposto fino al 2008, non oltre;
b) che, in ogni caso, ogni precedente pattuizione riferita ai premi aveva cessato di avere efficacia con la stipula dell'accordo quadro della tassazione del 21.04.16, in particolare con la clausola h. La volontà di mantenere per sempre la voce retributiva DA non poteva essere desunta dal mero pagamento di somme senza alcuna base normativa.
3.2) l'errore del Tribunale per non aver affermato che, a monte, gli accordi aziendali del 2000 e del
2006, che i ricorrenti avevano posto a fondamento della pretesa per ingiunzione, avevano cessato la
10 loro efficacia nel 2008 ed avevano avuto la loro ultima applicazione fino all'ottobre 2010, giusta comunicazione del Presidente del C.d.A. Cav. in atti. Pt_3
Premesso che il reclamato premio di produzione era disciplinato sin da un accordo aziendale del
18.06.82, poi confermato con gli accordi del 30.06.87 e del 31.07.90, nei ricorsi per ingiunzione era stato omesso qualsiasi riferimento alla contrattazione collettiva nazionale e, in particolare, al fatto che il Protocollo del 23.07.93 aveva sostituito al premio di produzione il premio di risultato legato alla detassazione e alla decontribuzione.
Né i ricorrenti avevano citato il fondamentale CCNL del 16.03.99 che aveva mantenuto i vecchi Part premi di produzione, che sarebbero confluiti nell' solo per i rapporti a tempo indeterminato
“già in essere”, ma che non aveva previsto che i vecchi premi di produzione “fossero estesi ai nuovi assunti”.
A seguito del CCNL 16.03.99, l'accordo aziendale del 1.06.00 aveva disciplinato il premio di Part risultato, nonché l' “per i soli rapporti già in essere”, ma tale accordo sindacale (per la parte relativa all'EDA) avrebbe dovuto esaurire la propria efficacia alla scadenza (nel rispetto delle linee guida del contratto nazionale). Ed invece, come diremo, le parti trovavano il modo di prolungare, ed estendere ad una cinquantina di nuovi beneficiari, la disciplina transitoria di cui al
CCNL 16 marzo 1999 che, come detto, prevedeva che i PPA (premi di produzione aziendale) già corrisposti, e calcolati secondo i criteri già previsti, confluissero nella voce EDA (Elemento
Distinto Aziendale).
Con l'accordo aziendale del 28.07.06, poi, lungi dal limitarsi a disciplinare il premio di risultato introdotto in sostituzione del premio di produzione, le parti contraenti avevano finito per estendere Part l' dunque il premio di produzione semestrale, a dipendenti che erano stati assunti Part successivamente all'1.07.00 e per aumentare l' ai dipendenti assunti prima di tale data.
Ad ogni modo, dopo il 2008 questa erogazione una tantum sarebbe dovuta cessare (quantomeno per quanti, non avendo mai percepito PPA, non avrebbero dovuto mai percepire l'EDA).
Parte appellante ha nuovamente prodotto l'ulteriore accordo aziendale del 13.04.23, nonché il verbale di incontro sindacale del 22.02.16, atti che confermerebbero la fondatezza del primo motivo di appello.
11 4) L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la revoca dei decreti ingiuntivi opposti e l'accoglimento delle domande riconvenzionali formulate nelle singole opposizioni a decreto ingiuntivo, riunite dalla sentenza impugnata.
5) Gli appellati si sono costituiti in giudizio, evidenziando che correttamente il Tribunale aveva rinvenuto la fonte del diritto al pagamento del premio di produzione semestrale negli accordi aziendali dell'1.06.00 e del 28.07.06, che non risultavano essere mai stati disdettati da . Parte_1
Part Questa, anzi, sul suo sito internet confermava che l' veniva corrisposto negli anni dal 2014 al
2016 a tutti i dipendenti che risultavano assunti alla data del 28.07.06.
Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, i suddetti accordi aziendali del 2000 e del 2006 non risultavano disdettati né con la nota del del 16.07.10, che non Parte_4 Parte_1
Part faceva alcun riferimento all' né con l'accordo quadro sulla detassazione del 21.04.16.
Quanto a quest'ultimo, in particolare, l'appellante non riusciva a spiegare per quale ragione, pur dopo il 21.04.16, aveva continuato a pagare il premio di produzione semestrale fino a Parte_1 tutto l'anno 2018 e in ogni caso il tenore di tale accordo, così come di quello dell'1.03.16, rendevano evidente la perdurante vigenza del premio semestrale alle date di relativa sottoscrizione.
Per il resto, era evidente, come correttamente affermato in sentenza, che l'accordo quadro sulla detassazione del 21.04.16 aveva come unico oggetto quello di regolamentare la materia della detassazione a livello aziendale a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, commi 182 ss, Legge
208/15, non altro.
6) Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione del 18.11.25 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, il Collegio, acquisite le note depositate dalle parti, ha deciso con la presente sentenza.
DIRITTO.
7) L'appello deve essere accolto nei limiti di seguito chiariti.
8) Preliminarmente deve darsi atto che è ormai definitiva, in mancanza di impugnazione dell'appellato, la statuizione con cui il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale proposta da per la parte riferita alla voce retributiva Edr 92, in relazione alla quale i lavoratori Parte_1
, e sono stati Controparte_1 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 condannati alla restituzione degli importi indebitamente percepiti a tale titolo a decorrere dall'anno
12 2012, pari a complessivi € 867,72 ciascuno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo.
9) Ciò detto, si rileva che oggetto del contendere è la voce retributiva denominata premio di produzione semestrale, parte fissa e parte variabile, che ha corrisposto agli appellati fino Parte_1 all'anno 2018, interrompendone il pagamento a decorrere dal mese di marzo 2019.
10) Nel ricorso per ingiunzione i lavoratori hanno indicato quali fonti del proprio diritto a percepire il suddetto emolumento gli accordi aziendali dell'1.06.00 e del 28.07.06.
11) In corso di giudizio è emerso che tale voce retributiva era prevista in (all'epoca Parte_1
sin dal 1982. Tanto è stato documentato dalla stessa società appellante attraverso la CP_12 produzione degli accordi aziendali del 18.06.82, 11.10.83 e del 30.06.87, mentre non risulta in atti l'ulteriore accordo aziendale del 31.07.90 che pure il Tribunale ha citato nella sentenza impugnata.
12) Ad ogni modo, dal contenuto degli accordi aziendali in atti si evince che tale premio si componeva, appunto, di una quota fissa e da una quota variabile, quest'ultima legata alla presenza in servizio del singolo lavoratore.
13) Come dedotto dall'appellante, il CCNL 16.03.99 ha dettato le linee guida per la contrattazione aziendale, disponendo:
a) che essa avrebbe avuto durata quadriennale;
b) che le voci retributive consolidate alla data di stipula del menzionato CCNL e corrisposte a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo sarebbero state erogate come “Elemento Distinto” con i criteri e le cadenze “attualmente previste in ogni singola azienda”;
14) In applicazione di dette linee guida venne stipulato l'accordo aziendale del 1.06.00 e, a seguire, quello del 28.07.06. Con il primo dei due accordi, in particolare, si conveniva di corrispondere a titolo di DA i premi di produzione sino a quel momento consolidati ai dipendenti in servizio Pt_1 alla data del 30.06.00 inquadrati con il CCNL CP_11
15) L'accordo aziendale del 28.07.06, a ben vedere, era più che altro riferito alla diversa voce retributiva denominata premio di risultato da corrispondere con cadenza annuale, non semestrale, solo in ipotesi di segno positivo dell'utile netto di bilancio e da determinare sulla base dei criteri della redditività, della produttività e della qualità. Dell'accordo, però, faceva parte anche una nota a Part verbale in cui si prevedeva di corrispondere a titolo di trattamento perequativo somme di denaro per gli anni dal 2005 al 2008 alle seguenti categorie di dipendenti a) quelli assunti alla Pt_1
13 data dell'1.07.00, ma con CCNL diverso da quello (36 unità); b) quelli assunti a tempo CP_11 indeterminato dopo l'1.07.00 (58 unità).
16) I due accordi aziendali del 1.06.00 e del 28.70.06, in conformità a quanto previsto dal CCNL
16.03.99, avevano durata quadriennale. In particolare, quello dell'1.06.00 aveva durata per il periodo 1999 – 2003, mentre quello del 28.70.06 aveva durata quadriennale dall'1.01.05, dunque fino al 31.12.08.
17) Sta di fatto, però, che ha corrisposto il premio produzione semestrale sino a tutto il Parte_1
2018, sicché occorre verificare la legittimità del contegno aziendale che a partire dal marzo 2019 ne ha interrotto il pagamento.
18) Ora, il Tribunale ha sostanzialmente affermato il perdurare dell'obbligo di pagamento del premio di produzione semestrale sulla base di due argomenti:
a) lo stesso accordo quadro sulla detassazione del 21.04.16 costituiva conferma della sopravvivenza di tale voce retributiva alla data di relativa sottoscrizione;
b) la corresponsione del premio semestrale di produzione anche dopo la sottoscrizione dell'accordo sulla detassazione del 21.04.16.
19) Con assorbimento del primo motivo di appello, deve accogliersi il secondo partendo dalla considerazione, evidenziata dall'appellante, che i due accordi aziendali del 2000 e del 2006, che gli stessi lavoratori hanno richiamato quali fonti del proprio diritto, avevano durata quadriennale per come previsto dal CCNL del 1999. La conseguenza di ciò è che l'obbligo di pagamento del premio semestrale era cessata al più il 31.12.08.
20) Quanto all'accordo sulla detassazione del 21.04.16, se può convenirsi con il Tribunale che il relativo tenore dimostrava che a quella data il premio di produzione era considerato vigente dalle parti sociali, nondimeno dall'accordo non emerge alcun elemento, ed in effetti il Tribunale non lo ha rilevato, che possa far ritenere che il datore di lavoro si obbligava a corrispondere il premio anche oltre la data di sottoscrizione e, soprattutto, anche dal 2019 in avanti.
21) Del resto, deve convenirsi con il Tribunale che l'oggetto dell'accordo quadro del 21.04.16 era solo quello di intervenire sulla materia della detassazione dei premi di risultato di ammontare variabile a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, commi 182 e seguenti, Legge 208/15 e del
Decreto dei Ministeri del Lavoro e delle Finanze del 25.03.16.
14 22) Ma se così è, oltre alla mancanza del dato letterale da cui desumere il protrarsi di un obbligo datoriale di pagamento oltre il 21.04.16, l'insussistenza di un tale obbligo risulta confermata dall'unica finalità che le parti sociali si prefiggevano stipulando l'accordo aziendale del 21.04.16, ovvero la materia della detassazione.
23) Inoltre, la mera circostanza dei pagamenti effettuati fino all'anno 2018 non è sufficiente a dimostrare la persistenza di un obbligo contrattuale, di cui il Tribunale non ha chiarito il relativo termine finale di scadenza. Tale dato, infatti, non è idoneo ad affermare l'esistenza di un uso aziendale che, peraltro, il lavoratore non ha nemmeno dedotto e provato e che, anzi, è smentito dal fatto, dedotto dall'appellante e non contestato dagli appellati, che il premio di produzione con cadenza semestrale non era corrisposto a tutti i dipendenti e che per alcuni dipendenti esso Pt_1 non era corrisposto nell'importo e con la cadenza semestrale riconosciuti ai dipendenti assunti prima dell'anno 2000.
24) Né può parlarsi di un obbligo contrattuale senza limite temporale di efficacia che, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, non può vincolare per sempre le parti contraenti, atteso che finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve conformarsi ad una realtà socioeconomica in continua evoluzione. Sicché a tale contrattazione deve essere estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio (cfr. in motivazione Cass. 18548/2009 e in senso conforme Cass. 19351/2007).
25) Per quanto detto, non risulta un obbligo contrattuale di di corrispondere il premio di Parte_1 produzione semestrale anche nell'anno 2019 e a seguire, per cui il contegno datoriale consistito nell'interrompere il pagamento della voce retributiva di cui si discute a partire dal marzo 2019 deve considerarsi legittimo.
26) Tanto determina l'accoglimento dell'opposizione proposta da e la revoca dei decreti Parte_1 ingiuntivi opposti.
27) Tuttavia, ciò non è sufficiente ad accogliere anche la domanda riconvenzionale con cui ha Pt_1 chiesto di condannare gli appellati a restituire il premio di produzione semestrale già corrisposto in quanto indebitamente percepito.
15 28) Sul punto deve tenersi conto del più recente orientamento di legittimità secondo cui la corresponsione, in favore del lavoratore subordinato, di una retribuzione maggiore di quella dovutagli in forza della contrattazione collettiva, costituisce trattamento di miglior favore, giustificato anche in considerazione di specifiche particolarità del caso, salva la dimostrazione, il cui onere incombe sul datore di lavoro, di un errore non imputabile ad esso e riconoscibile anche dallo stesso lavoratore (Cass. 19923/14), confermato da successive pronunce di legittimità (Cass.
31644/18; Cass. 32914/23), mentre al concetto di errore essenziale avente i requisiti di cui agli artt.
1429 e 1431 cod. civ. ha fatto riferimento Cass. 5552/11.
29) Ora, a prescindere dal requisito della non imputabilità o, comunque, della essenzialità dell'erroneo pagamento per il datore di lavoro, di certo è che l'appellante non ha in alcun modo dimostrato perché l'asserito errore dovrebbe ritenersi riconoscibile proprio dagli odierni appellati che, tra l'altro, sono persone diversa dai soggetti che, secondo la prospettazione di , erano Parte_1
i fautori del disinvolto pagamento del premio di produzione semestrale di cui si discute tanto da essere stati sottoposti a procedimento penale.
30) Ne consegue che la statuizione con cui il Tribunale ha respinto la domanda riconvenzionale di restituzione del premio semestrale corrisposto deve essere confermata seppur sulla base di diversa motivazione.
31) Tenuto conto della reciproca soccombenza determinatasi all'esito del presente grado di giudizio, nonché della complessità delle questioni interpretative trattate, le spese di entrambi i gradi devono essere integralmente compensate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 31.05.24, avverso la sentenza del Tribunale di Lametia Terme, giudice del lavoro, n. 459/23, pubblicata in data 01.12.23, così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca i decreti ingiuntivi e rigetta la domanda dei ricorrenti in epigrafe;
- conferma nel resto;
-compensa le spese del doppio grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.11.2025.
La Presidente est.
IE LE
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