Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 661/2022 R.G.L., vertente TRA
(C.F. ), con sede centrale in Parte_1 P.IVA_1 Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, domiciliato in Reggio Calabria, Direzione Provinciale , via D. Romeo 15, CP_1 presso l'Avv. Rita Pisanu, (C.F. ), che lo rappresenta e difende in forza C.F._1 di procura generale alle liti in data 21.07.2015, a rogito del notaio in Roma, Persona_1 pec t Email_1 appellante CONTRO
, nata il [...] a [...], C.F. Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Meri Pizzata, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Locri alla C/da Riposo snc, fax 0964/29063 e indirizzo pec Email_2 appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato, innanzi al Tribunale di Locri il 25.02.2020, la sig.ra CP_2
conveniva in giudizio l , per sentir accertare e dichiarare che ella aveva
[...] CP_1 prestato attività lavorativa in qualità di bracciante agricolo negli anni 2016-2017, presso l'azienda agricola di AL FR per un numero di giornate lavorate pari a 51 o in CP_ quelle minore o maggiore risultanti in corso di causa;
conseguentemente, condannare l alla sua re - iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di competenza;
con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario. Si costituiva l eccependo, in via preliminare, la decadenza dell'azione, nonché CP_1 nel merito, per il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 214/2022 pubblicata il 17.02.2022, il Tribunale di Locri, così statuiva:
“1) Accoglie il ricorso per le argomentazioni espresse in parte motiva;
2) Accerta il diritto
della ricorrente all'iscrizione negli elenchi agricoli del comune di competenza per l'anno 2016 e 2017 per un numero di giornate pari a 51 e condanna l alla conseguente CP_1 reinscrizione dello stesso;
2) Condanna l' , al pagamento delle spese e competenze CP_1 di lite che liquida in € 600,00 oltre Iva e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Affermava il Tribunale che l'eccezione di decadenza sollevata da parte resistente non era meritevole d'accoglimento, avendo la ricorrente dato prova di aver proposto ricorso amministrativo avverso la cancellazione dagli elenchi agricoli in data 31.07.2019 e, pertanto, nei termini di legge. Nel merito, osservava che dalla documentazione in atti era emerso che la sig.ra aveva lavorato, in qualità di bracciante agricolo alle dipendenze Controparte_2 dell'Azienda Agricola di FR AL, con contratto di lavoro a tempo determinato per un numero di giornate pari a 51, tanto per l'anno 2016 quanto per l'anno 2017. Pertanto, la domanda era meritevole d'accoglimento. Le spese di lite seguivano la soccombenza.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' , nella parte concernente CP_1
l'accertamento del rapporto di lavoro agricolo sotteso alle richieste previdenziali/assistenziali ad esso correlate. Sin dall'atto della costituzione in giudizio era stato evidenziato che nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017024592/DDL del 22.03.2019, erano emerse incongruenze fra le dichiarazioni rese in sede ispettiva dal titolare dell'azienda agricola e dai presunti lavoratori e, soprattutto, dal confronto fra le une, le altre e la condizione dei terreni di cui l'azienda agricola si componeva. Correttamente, dunque, era stata disconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la ricorrente e AL FR per le annualità in relazione alle quali era stata effettuata la cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli. L'accertamento ispettivo non era stato impugnato e questo era un dato di fatto che non poteva non essere considerato ai fini del valore probatorio intrinseco delle indagini effettuate in sede ispettiva e delle relative conseguenze. Inoltre, il 30.04.2019 era stata comunicata notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri proprio in relazione al verbale ispettivo, proprio per l'insussistenza dei rapporti di lavoro subordinati di cui al verbale e la strumentalità della loro creazione al fine di ottenere un ingiusto profitto. Il Tribunale non aveva speso alcuna considerazione sul valore probatorio del verbale ispettivo e su quanto esposto e documentato da esso resistente e non aveva operato comparazione alcuna sulle risultanze istruttorie in atti. La sentenza andava riformata, perché si trattava di una pronuncia caratterizzata dal vulnus dell'assoluta e completa carenza di valutazione del compendio probatorio offerto da esso resistente, con rigetto della domanda proposta dalla ricorrente.
Costituitasi, , chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_2
Esponeva di aver lavorato, quale bracciante agricola negli anni 2016 e 2017 presso l'azienda agricola di AL FR, con sede in Siderno, e precisamente dal 22.04.2016 al 30.06.2016 e dal 23.06.2017 al 31.08.2017, per un totale di 51 giornate lavorative annue. L'attività agricola, regolarmente retribuita, nei suddetti periodi, si era svolta sui terreni agricoli che si trovano nella disponibilità dell'azienda del AL ed insistevano nel Comune di Gioiosa Ionica, in c.da Sant'Antonio, località Misogano, con un'estensione di circa 3 ha, coltivati ad uliveto ed anche un piccolo orto irriguo di circa mille metri;
nel Comune 3
di Martone, in località Merulli, per un'estensione di circa 2 ha, coltivati quasi interamente ad uliveto e – per una porzione – ad orto irriguo;
nel Comune di Grotteria, località Bombaconi, ove insisteva un piccolo agrumeto ed un uliveto. L'ordinamento produttivo aziendale era di tipo misto, ovvero olivicolo, agrumicolo ed orticolo. Aveva svolto la propria attività da lunedì al venerdì, osservando l'orario per come concordato con il datore di lavoro: dalle ore 08.30 circa alle ore 12.30 circa;
ed il pomeriggio, dalle 14.00 fino alle 17.30 circa. Per l'attività giornaliera prestata era prevista una retribuzione di circa € 45,00, che il datore di lavoro saldava generalmente entro il giorno 10 del mese successivo, versando piccoli acconti nell'arco delle 4 settimane lavorative, per come gli era possibile. Aveva svolto la propria attività seguendo le indicazioni del datore di lavoro e determinate da esigenze aziendali e, in particolare, pulizia e della concimazione del terreno (che avveniva manualmente poiché l'azienda non disponeva di mezzi meccanici), irrigazione a cielo aperto, pulizia degli alberi, raccolta delle olive ed agrumi, alla messa in posa, alla coltivazione ed alla raccolta degli ortaggi di stagione. Oltre a tali attività “ordinarie”, che si differenziavano a seconda della stagionalità, si rendevano necessarie anche attività di natura “straordinaria”, determinate spesso da eventi meteorici nell'arco dell'anno e, pertanto, a volte si occupava della sistemazione dei terreni danneggiati dalla formazione di canali di ruscellamento di acque meteoriche;
dello spietramento del terreno e della sistemazione delle strade interpoderali;
dello sfoltimento delle siepi;
della pulizia del terreno alla base delle piante di ulivi;
del decespugliamento e di ogni altra attività che potesse rendersi necessaria all'interno della azienda. A seguito della pubblicazione del primo elenco nominativo trimestrale 2019 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di Marina di Gioiosa Ionica, era venuta a conoscenza di essere stata cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2016-2017. In data 31.07.2019 aveva proposto ricorso alla Commissione Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) tramite la sede di Reggio Calabria, ed CP_1 essendo intervenuta la definizione negativa del ricorso amministrativo in data 11.02.2020, ed in ogni caso già decorso il termine di 90 giorni previsto per la formazione del silenzio- rigetto, aveva adito il Tribunale di Locri. Preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità del ricorso in appello, ex art. 348 bis, comma 1, c.p.c.. Nel merito, osservava che la realità del rapporto lavorativo era stata acclarata anche dagli Ispettori di Vigilanza, i quali nel verbale di accertamento avevano dichiarato: “con il presente verbale si procede ad annullare il rapporto di lavoro dichiarato dalla azienda con la signora in quanto riconducibile ad una mera collaborazione familiare”. Controparte_2 Infondata era inoltre la deduzione secondo la quale il verbale di accertamento non era stato oggetto di impugnazione, atteso che lo stesso era stato inoltrato presso il Competente
presso l'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Napoli Parte_2 (competente per territorio), come da allegazione alla udienza del 14.04.2021. Di alcun valore probatorio era la circostanza che in data 30.04.2019 l avesse Pt_1 trasmesso agli Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parte_3
Locri, atteso che a distanza di circa quattro anni alcun avviso di richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari e/o avviso di conclusione delle indagini preliminari era stato notificato alle parti e, pertanto, poteva essere ragionevole pensare che ne fosse stata disposta l'archiviazione. Altrettando priva di valore probatorio era la circostanza che essa appellata non avrebbe denunciato il reddito derivante dalla attività bracciantile e comunque, ove ciò fosse stato vero, per gli anni oggetto di causa, aveva percepito un reddito da lavoro dipendente 4
per soli 51 giornate lavorative, inferiore al limite ex lege e rientrante tra le categorie di contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Avuto riguardo al valore attribuito al verbale ispettivo esso era di “fonte di prova” in ordine agli “elementi di fatto” “acquisiti e documentati” dagli ispettori nel corso dell'accertamento, ma non gli apprezzamenti e le valutazioni sui fatti accertati, mentre per quanto riguardava circostanze o fatti riferiti da terzi, i verbali degli ispettori avevano un'attendibilità che poteva essere inficiata da specifiche prove contrarie, trattandosi di atti e fatti rimessi alla libera valutazione del giudice. In fase di accertamento ispettivo erano emerse circostanze tali da deporre in senso favorevole rispetto all'effettivo svolgimento da parte della azienda di una attività agricola, tanto è vero che gli stessi Ispettori di Vigilanza avevano annullato il rapporto di lavoro dichiarato in quanto riconducibile ad una mera collaborazione familiare. Chiedeva il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello, avente ad oggetto il diniego del diritto della ricorrente/appellata all'iscrizione negli elenchi agricoli per l'anno 2016 e 2017 per un numero di giornate pari a 51 e alla conseguente condanna a carico dell' , è fondato. CP_1 Dal verbale ispettivo risulta che dai sopralluoghi eseguiti sui terreni denunciati dal datore di lavoro e dai rilievi aerofotogrammetrici, era stato accertato che l'attività aziendale consisteva nella sola coltivazione, nei terreni ubicati nel Comune di Martone, in prossimità del cimitero, di alberi di ulivo e di un orto vicino casa, ove venivano coltivati ortaggi destinati al solo consumo familiare, così come l'olio, mente le altre coltivazioni erano trascurabili. Richiesta la documentazione fiscale, erano state esibite solo tre ricevute di molitura e gli ispettori avevano osservato che per la conduzione di tali terreni era necessario un fabbisogno lavorativo minimo, senza l'ausilio di braccianti agricoli, ma svolto a livello familiare, precisando che due delle asserite lavoratrici assunte erano la madre del AL,
, e la TA . Persona_2 Controparte_2 Il titolare aveva dichiarato che i prodotti non venivano venduti, ma consumati in famiglia: affermavano gli ispettori che ciò comprovava che l'attività era a conduzione familiare ed era priva di rilevanza economica. Il verbale dà atto che, convocati i lavoratori assunti, comprese la madre del AL e la TA (l'odierna appellata), erano emerse discrepanze che non consentivano di riconoscere i rapporti di lavoro dichiarati e che determinavano a ricondurre l'attività da queste ultime prestata ad attività di collaborazione familiare. Gli ispettori hanno evidenziato che le strette congiunte aiutavano sempre il AL, non solo nei periodi in cui risultavano assunte, e esse stesse avevano dichiarato di recarsi in autonomia sui fondi anche nei periodi in cui non erano assunte. Entrambe avevano dichiarato di venire pagate in contanti quando il AL aveva la possibilità di farlo e di consumare prodotti in famiglia. La sig.ra aveva dichiarato: “Con me sui terreni c'era mia suocera, CP_2 [...]
, che veniva più che altro a controllare ed a farmi compagnia. Non c'erano altri Per_2 operai oltre me”. La sig.ra aveva dichiarato che, quando iniziava a lavorare, di solito nel mese di Per_2 agosto, “i prodotti erano già stati piantati in famiglia”, aggiungendo “quest'anno abbiamo piantato i pomodori seccagni”, sebbene ella non fosse stata assunta. Da qui la conclusione degli ispettori, fondata sia sulle coltivazione effettivamente accertate che sulle dichiarazioni della e della , che l'attività dalle stesse Per_2 CP_2 5
prestate, in quanto svolte anche al di fuori dei periodi per i quali si era proceduto ad assunzione, non fosse riconducibile ad un rapporto lavorativo in essere con il AL, bensì a collaborazione familiare.
5. Le risultanze in punto di fatto accertate dagli Ispettori, così come il contenuto delle dichiarazioni sopra riportate, non è stato resistito da prova contraria alcuna, non offerta dalla ricorrente. Deve, invece, esser ponderata la conclusione cui sono addivenuti gli ispettori, i quali hanno ricondotto l'attività svolta dalla non ad un rapporto di lavoro agricolo, bensì CP_2 ad attività di collaborazione familiare. In merito non si può prescindere da taluni dati oggettivi: 1) i fondi e le colture ivi esistenti abbisognavano di un minimo fabbisogno lavorativo;
2) i prodotti dei fondi e l'olio non erano destinati alla vendita, bensì al solo consumo familiare. Da qui la conclusione che l'attività della azienda non era produttiva di reddito e, per conseguenza, i costi del personale bracciantile asseritamente assunto costituivano un esborso, non ripianabile con i ricavi della vendita dei prodotti, posto che questi non venivano venduti. Ulteriormente, va considerato che una delle braccianti, come tali denunciate nei modelli DMag, , madre del AL, ha riferito di recarsi sui fondi non solo Persona_2 in costanza dell'assunzione denunciata, ma anche al di fuori di essa e la stessa ha riferito che i prodotti ortalizi erano stati piantati non dalla dichiarante o da altri braccianti, bensì da familiari. Sono i tre congiunti, AL, e a descrivere la circolarità del rapporto Per_2 CP_2 familiare: recarsi sui luoghi di lavoro in autonomia, anche al di fuori del periodo di assunzione;
la accompagnata della madre del titolare anche solo per compagnia;
CP_2 la messa a dimora dei prodotti ad opera esclusiva dei familiari (e non dei braccianti assunti); destinazione dei prodotti del fondo ed anche dell'olio ad esclusivo consumo familiare. V'è un altro dato, riferito dalla , che non è coerente con la natura del rapporto CP_2 di lavoro: il pagamento della retribuzione in contanti e quando il AL aveva la possibilità di farlo. Orbene, il pagamento della retribuzione è uno degli elementi sinallagmatici del rapporto e sottoporlo alle mere possibilità economiche del datore di lavoro, con un'evidente incertezza nell'an e nel quando, introduce un elemento esorbitante dal rapporto di lavoro medesimo. Infine, avuto riguardo alle busta paga depositate, deve richiamarsi che esse non costituiscono prova dall'avvenuta corresponsione della retribuzione, come precisato da Cass. n. 27249/2020, in motivazione, secondo cui “posto che è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione (e ciò, in conformità del disposto anche degli artt. 1 e 3 della legge n. 4 del 1953) - e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d'opera con la formula "per ricevuta", non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo gli stessi costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga …” . Escluso che nel caso di specie ricorra un'impresa familiare ex art. 203 bis c.c., non ricorrendone gli indici dimostrativi, è coerente la conclusione cui sono addivenuti gli ispettori, allorquando hanno ricondotto l'attività prestata dalla , non ad un rapporto di lavoro, CP_2 bensì ad una collaborazione prestata all'interno di un nucleo familiare, per definizione gratuita, e per soddisfare le esigenze di quest'ultimo. A tale conclusione deve addivenirsi richiamando, oltre che tutti gli elementi da ultimo esaminati, anche quanto prima esposto, vale a dire che le colture esistenti abbisognavano un fabbisogno lavorativo minimo, sì da non necessitare il ricorso a manodopera esterna nella misura dichiarata dal AL, con ciò indicando che non sussistevano i presupposti 6
per poter ravvisare un contesto aziendale nel quale potesse utilmente collocarsi, con le connotazioni proprie del rapporto di lavoro, l'apporto fornito dalla TA del titolare, vale l'odierna appellata . Controparte_2
6. Esaminate come sopra le risultanze dei verbali ispettivi ed esposte le conclusioni che da essi vanno tratte, va richiamato che nei giudizi de quo, l'onere probatorio grava sulla lavoratrice che ha chiesto il riconoscimento del rapporto disconosciuto, in precipua applicazione del principio di diritto secondo cui “la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l , CP_1 a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere” (cfr. ex multis Cass. civ. sez. lav., 01/02/2024, n. 3003; Cass. nn. 12001 del 2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass. S.U. n. 1133 del 2000). E' stato ulteriormente precisato che “Tale iscrizione o certificato, come le altre analoghe attestazioni provenienti dalla P.A. (superata l'ormai datata teoria della presunzione di legittimità dell'atto amministrativo, a suo tempo elaborata per spiegare la immediata esecutorietà del provvedimento amministrativo autoritativo) non integrano, peraltro, secondo le sezioni unite, una prova legale dei fatti rappresentati (se non nei ristretti limiti indicati dall'art. 2700 c.c., provenienza dell'atto da colui che ivi è indicato come l'autore, della esistenza delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti) e sono pertanto liberamente . valutati dal Giudice (cfr., altresì, Cass. sez. lav. 20 marzo 2001 n. 3975). Tali elementi possono essere contrastati dall'ente previdenziale, che contesta l'esistenza dell'attività lavorativa certificata, col fornire con ogni mezzo la prova contraria, che può consistere anche nel contenuto di accertamenti ispettivi di organi pubblici, il cui valore probatorio, provenendo anch'essi da pubblici ufficiali, è identico a quello dell'iscrizione negli elenchi nominativi;
per cui la loro acquisizione in giudizio rende necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (Sez. L, Sent. 26816 del
07/11/2008). L'onere di provare l'effettività del rapporto di lavoro gravava sulla che CP_2 avrebbe dovuto dimostrare che l'attività dalla stessa prestata non veniva resa quale mero apporto collaborativo e gratuito, nel contesto del nucleo familiare cui apparteneva e dal cui consumo erano destinati prodotti della coltivazione, bensì quale prestazione in adempimento dell'obbligo derivante da un rapporto d lavoro agricolo, alle dipendenze e sotto le direttive del datore di lavoro. Tale prova è mancata. Per conseguenza, l'appello va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta da va rigettata. Controparte_2 Quanto alle spese di lite - anche quelle del giudizio di primo grado, alla cui regolamentazione la Corte deve procedere in ragione dell'avvenuta riforma della sentenza appellata – va richiamato il principio di diritto secondo cui: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.- espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli). (Cassazione civile sez. lav., 04/08/2020, n. 16676). 7
Poiché la domanda proposta dalla ricorrente non aveva ad oggetto il conseguimento di prestazioni assistenziali/previdenziali, in applicazione del principio di diritto di cui sopra la ricorrente, soccombente, va condannata alla rifusione, in favore dell' delle spese del CP_1 giudizio di primo grado, liquidate – valore indeterminabile, complessità bassa, applicando i valori minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite - in complessivi
€ 3.291,00 oltre accessori come per legge, e per il giudizio di appello - in complessivi € 3.473,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, nei confronti di avverso la sentenza n. 214/2022 emessa dal Controparte_2 Tribunale di Locri, pubblicata il 17.03.2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori Controparte_2 agricoli del Comune di residenza per il numero di 51 giornate nell'anno 2016 e nell'anno 2017.
2. Condanna alla rifusione, in favore dell' delle spese del Controparte_2 CP_1 giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € 3.291,00 oltre accessori come per legge, e delle spese del giudizio di appello, liquidate in complessivi € 3.473,00, oltre accessori come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti